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[doc. web n. 2997038]
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Associazione culturale Koala - 5 dicembre 2013
Registro dei provvedimenti
n. 550 del 5 dicembre 2013
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.a Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.a
Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 25 novembre 2008 con la quale si lamentava l'installazione di un sistema di
rilevazione dell'impronta digitale degli utenti per finalità di accesso presso l'Associazione culturale Koala Club, il Dipartimento realtà
economiche e produttive inviava una richiesta di informazioni datata 24 maggio 2011, con la quale si invitava la predetta Associazione a
fornire ogni elemento e informazione utile alla valutazione del caso, alla quale non veniva data alcuna risposta;
VISTA la successiva richiesta di informazioni, formulata dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di protezione dei
dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), n. prot. 18192/60972 del 13 settembre 2011, con la quale si
rinnovava all'Associazione l'invito a fornire un idoneo riscontro in ordine alla vicenda oggetto di segnalazione e che, nonostante tale richiesta
risultasse regolarmente notificata in data 26 settembre 2011 mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo,
l'Associazione ometteva di fornire riscontro alla stessa;
VISTO il verbale nr. 2147/60972 del 26 gennaio 2012 redatto dall'Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è
stata contestata all' Associazione culturale Koala la violazione amministrativa prevista dall'art. 164 del Codice, in relazione all'art. 157,
informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
RILEVATO, altresì che, al fine di acquisire i necessari elementi in ordine alla segnalazione, il Nucleo speciale privacy della Guardia di
finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 157 del Codice nr. 2152/60972 del 26 gennaio 2012 formulata da
questa Autorità, ha svolto, presso l' Associazione culturale Koala P.Iva: 08757721009, con sede in Roma, via Ludovica Albertoni n. 53, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 9 febbraio 2012, dal quale è
risultato che la predetta Associazione, ha omesso di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. a) e 38 del
Codice in relazione al trattamento di dati biometrici effettuato mediante un sistema di rilevazione dell'impronta digitale degli utenti per
finalità di accesso ai locali dell'associazione;
VISTO il verbale nr. 9 del 22 febbraio 2012 redatto dal Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza (che qui si intende integralmente
richiamato) con cui è stata contestata alla medesima Associazione la violazione amministrativa prevista dall'art. 163 del Codice, in relazione
all'art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981;
ESAMINATI i rapporti del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza e dell'Ufficio del Garante, predisposti ai sensi dell'art. 17 della
legge n. 689/1981 dai quali non risultano essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta per le due contestazioni;
VISTA la nota del 9 marzo 2012 con la quale l'Associazione, chiedendo di essere sentita ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 con
riferimento al verbale nr.2147/60972 del 26 gennaio 2012, dichiarava che "Tutte le comunicazioni (…) sono pervenute al Koala club,
associazione ormai estinta, e per tale motivo sono state ignorate", nonché la nota del 22 marzo 2012 con la quale l'Associazione, chiedendo
di essere sentita ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 con riferimento al verbale nr.9 del 22 febbraio 2012, richiedeva "(…)
l'annullamento della sanzione in quanto riteniamo di aver agito in buona fede, delegando la società Aliasit Srl all'adempimento richiesto
dall'art. 37 del Dl 196/2009";
RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Riguardo la violazione di cui all'art. 157 del
Codice, si rileva come il trasgressore, oltre a non fornire alcun elemento circa l'asserita estinzione del Koala Club, abbia ritualmente ricevuto:
la richiesta di informazioni n. 18192/60972, del 13 settembre 2011, formulata dall'Autorità ai sensi dell'art. 157 del Codice al "Koala Club",
così come attestato dalla ricevuta di ritorno debitamente firmata; analogamente è stata ricevuta anche la distinta richiesta di informazioni ex
art. 157 del Codice n. 2152/60972, del 26 gennaio 2012, notificata dalla Guardia di finanza e indirizzata anch'essa al Koala Club, i cui esiti
sono stati formalizzati nel verbale di operazioni compiute, datato 9 febbraio 2012, nei confronti dell'Associazione culturale Koala (la quale,
ad ogni buon conto, reca lo stesso indirizzo: via Ludovica Albertoni n. 53). Relativamente alla violazione di cui all'art. 37, comma 1 lett. a)
del Codice, si evidenzia come non siano rilevabili gli elementi essenziali della buona fede di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981. Tale
disciplina non è applicabile al caso di specie, sia in quanto non è stato fornito alcun elemento positivo, estraneo all'autore della violazione,
idoneo a ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione della liceità del suo agire (Cass. Civ., Sez. I, 11 febbraio 1999 n. 1151), sia poiché non
si sostanzia la condizione che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così
che l'errore sia stato incolpevole ovvero non suscettibile di essere evitato dal trasgressore con l'ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12
luglio 2010 n. 16320).;
RILEVATO che l'Associazione culturale Koala ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza effettuare
la notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. a) del Codice e ha omesso di fornire le informazioni richieste dal Garante ai
sensi dell'art. 157 del Codice;
VISTO l'art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;
VISTO l'art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi
dell'art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 11 della
legge n. 689/1981, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della
personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l'importo della sanzione pecuniaria di cui all'art. 163 del Codice
deve essere determinato nella misura di euro 20.000,00 (ventimila), mentre l'importo della sanzione pecuniaria di cui all'art. 164 deve essere
determinato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo di euro 30.000,00 (trentamila);
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con
deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
ORDINA
all'Associazione culturale Koala P. Iva: 08757721009, con sede in Roma, via Ludovica Albertoni n. 53, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie previste
dagli artt. 163 e 164 del Codice;
INGIUNGE
alla medesima Associazione di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30
giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge
24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in
originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione
all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento
dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
Roma, 5 dicembre 2013
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

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