AZIENDA U.S.L. 9 di GROSSETO
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AZIENDA U.S.L. 9 di GROSSETO Via Cimabue, 109-58100 GROSSETO - Tel. 0564/485111 485551 - C. Fisc. P. Iva 00315940536 DELIBERAZIONE ~ 69 2 1 DIC.2012 N°.......................DEL............................. . OGGETTO: D.G.R.T. n. 899 del 15/10/2012, recepimento "Procedura per la classificazione delle acque per la raccolta, la produzione e la stabulazione dei molluschi bivalvi ed echinodermi" e integrazione a nomenclatore . Tariffario del Dipartimento della Prevenzione. i STRUTTURA PROPONENTE: V.F. TA Zona Distretto Grossetana Responsabile del Procedimento: Collab. Amm.vo - Pierangelo Colina IMMEDIATAMENTE ESEGVIBILENO ORDINARIO SOGGETTO A CONTROLLO (indicare se SI o NO) Da partecipare alla strutturalUnità Operativa proponente e alla: Direzione Generale Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria Direttore dei Servizi Sociali Distretto Colline Metallifere Distretto Co Iline dell'A Ibegna Distretto Amiata Grossetana Distretto Area Grossetana Presidio Ospedaliero Area Tecnica V.O. Affari Generali V.O. Gestione Economica e Finanziaria V.O. Gestione del Personale V.O. Pianif./controllo fabbisogni e forniture V.O. Pianificazione Budget e Contro Gestione V.O. Politiche del Personale e Rel.Sindacali :::: - :::: D -.... .... D D IJ :::: D D Controlli interni regolarità amm. vo contabile Vff. Contabilità Analitica V.O. Sistema Informativo V.O.S. Gestione del rischio clinico V.O. Assicurazione Qualità e Relazioni Esterne V.F. Agenzia Formazione U.O. Educazione e Promozione alla Salute Uff. Convenzione Vniche Dipartimento Prevenzione V.F. Dipendenze V.F. Salute Mentale V.O. Farmaceutica Territoriale V.O. Farmaceutica Ospedaliera V.F. Sistema di Prevenzione e Protezione V.O. Affari Legali U.O.S. Gestione rapporti conv.e supporto attività distr. IL DIRETTORE GENERALE DOTT. FAVSTO MARIOTTI Ac uisiti i PARERI ai sensi del D. L s. 502/92 e successive modifiche ed inte azioni del: DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRA TlVO D D - D D .... D D D D IJ i IL RESPONSABILE VICARIO DELLA V.F. TECNICO AMMINISTRATIVA ZONA DISTRETTO AREA GROSSETANA RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 755 del 10/08/2012 recante "Approvazione nuovo tariffario regionale delle prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL toscana in sostituzione del tariffario di cui alla Delibera GRT 264/2012" con cui si è provveduto all'adozione di un nuovo tariffario unico regionale dei Dipartimenti della Prevenzione, in vigore a partire dal 03/09/2012, recepita con Deliberazione D.G. di questa Azienda n. 337 del 28/08/2012; PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 899 del 15/10/2012, pubblicata sul B.U.R.T. n. 43 parte II-del 24/10/2012, recante "Approvazione procedure per la classificazione delle acque per la raccolta. la produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi ed echinodermi e integrazione del tariffario regionale unico delle prestazioni riferite all'attività dei Dipartimenti di Prevenzione relativa alla classificazione o alla riclassificazione delle acque finalizzate a consentire la produzione dei molluschi" con cui si: a. approva la "Procedura per la classificazione delle acque per la raccolta, la produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi ed echinodermi" di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, al fine di uniformare le modalità di esecuzione; b. integra il tariffario regionale unico delle prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione approvato con Deliberazione GRT n. 755/2012, essendo non ricompresa tale attività di controllo, con n. 3 nuove voci denominate e tariffate come segue: VET 40 "Classificazione di nuove zone di produzione e stabulazione per una o più specie di molluschi bivalvi ed echinodermi, situate in un'area che non è mai stata classificata, o classificazione di una nuova zona di produzione in un'area già classificata, ma per una specie diversa di molluschi bivalvi ed echinodermi (sono esclusi dai costi di classificazione i banchi naturali senza concessione)" che comprende: • valutazione igienico sanitaria con sopralluogo e predisposizione di relazione preliminare, programma e piano di campionamento - con tariffa pari ad euro 245,00; • costo per singolo intervento di campionamento finalizzato alla classificazione (escluso costo analisi di laboratorio) - con tariffa pari ad euro 130,00 per ogni intervento di campionamento, aumentata di euro 50,00 per ogni ora di servizio prestato per l'effettuazione del campionamento; • valutazione igienico sanitaria finale e proposta di classificazione - con tariffa pari ad euro 165,00 fino ad un massimo di euro 4.500,00; VET 41 "Riclassificazione di una zona di produzione o stabulazione già precedentemente classificata" con tariffa pari ad euro 450,00; VET 42 "Monitoraggio di zone di produzione e stabulazione per una o più specie di molluschi bivalvi ed echinodermi classificate" - la cui tariffa comprende la cifra di euro 130,00 per ogni intervento di campionamento, aumentata di euro 50,00 per ogni ora di servizio prestato per l'effettuazione del campionamento RITENUTO di procedere all'adozione di apposito atto deIiberativo al fine di recepire la Procedura sopra indicata e di provvedere all'aggiornamento delle voci delle nuove prestazioni suddette, nonchè all'adeguamento delle stesse nell'applicativo informatico utilizzato a livello aziendale ai fini della riscossione; ACQUISITO il parere favorevole del Dr. Paolo Madrucci, Direttore del Dipartimento della Prevenzione; ATTEST AT A LA LEGITTIMITA' E LA REGOLARIT A' FORMALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE PROPOSTA PROPONE l. Di recepire, per le motivazioni indicate in narrativa e in attuazione della sopra citata D.G.R.T. n. 899/2012 recante "Approvazione procedure per la classificazione delle acque per la raccolta, la produzione e stabu/azione dei molluschi bivalvi ed echinodermi e integrazione del tariffario regionale unico delle prestazioni riferite all'attività dei Dipartimenti di Prevenzione relativa alla classificazione o alla ric/assificazione delle acque finalizzate a consentire la produzione dei molluschi", la "Procedura per la classificazione delle acque per la raccolta, la produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi ed echinodermi" di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente atto. 2. Di integrare, di conseguenza, il tariffario regionale unico delle prestazioni del Dipartimento di Prevenzione approvato con Deliberazione G.R.T. n. 755/2012 con le n. 3 nuove voci di seguito indicate: - VET 40 "Classificazione di nuove zone di produzione e stabulazione per una o più specie di molluschi bivalvi ed echinodermi, situate in un'area che non è mai stata classificata, o classificazione di una nuova zona di produzione in un'area già classificata, ma per una specie diversa di molluschi bivalvi ed echinodermi (sono esclusi dai costi di classificazione i banchi naturali senza concessione)" che comprende: valutazione igienico sanitaria con sopralluogo e predisposizione di relazione preliminare, programma e piano di campionamento· con tariffa pari ad euro 245,00; costo per singolo intervento di campionamento finalizzato alla classificazione (escluso costo analisi di laboratorio) • con tariffa pari ad euro 130,00 per ogni intervento di campionamento, aumentata di euro 50,00 per ogni ora di servizio prestato per l'effettuazione del campionamento; • valutazione igienico sanitaria finale e proposta di classificazione· con tariffa pari ad euro 165,00 fino ad un massimo di euro 4.500,00; • VET 41 "Riclassificazione di una zona di produzione o stabulazione già precedentemente classificata" con tariffa pari ad euro 450,00; - VET 42 "Monitoraggio di zone di produzione e stabulazione per una o più specie di molluschi bivalvi ed echinodermi classificate" - la cui tariffa comprende la cifra di euro 130,00 per ogni intervento di campionamento, aumentata di euro 50,00 per ogni ora di servizio prestato per l'effettuazione del campionamento. 3. Di trasmettere il presente atto alle seguenti strutture: - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIREZIONE SANITARIA - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - RESPONSABILI AA.FF. DELLA PREVENZIONE. - U.O. GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE - U.O. SISTEMA INFORMATIVO - DIRETTORI DI ZONA-DISTRETTO - RESPONSABILI UU.FF. TECNICO AMMINISTRATIVE 4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, L.R.T. n. 40/2005. ~o de~ia ,~.A. VI . e Il Responsabile Zona Distret,WAre! v. Dr.R9b~ìJ / ,i i IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 36 della L.R. n. 40/05; LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della struttura indicata in frontespizio; PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità nonchè della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente provvedimento; DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, responsabile del procedimento è il Collab. Amm.vo - Pierangelo Colina; VISTI i pareri espressi sul frontespizio del presente atto; DELIBERA - di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati; - di incaricare la U.O. Affari Generali: di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma l°, della legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo www.usI9.grosseto.it; • di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione. al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 40/05; di comunicare l'avvenuta pubblicazione del presente atto al Responsabile della struttura proponente; - di incaricare il Responsabile del Procedimento dell'invio della delibera esecutiva alle strutture indicate nel frontespizio ovvero all'interno del dispositivo del presente atto. IL DIRETrORE GENERALE ~~_t-' Si attesta che il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale iI ________ e pubblicato all'Albo on line, consultabile dal_=-2--=--8 sul sito WEB istituzionale all'indirizzo www.usI9.grosseto.it. con decorrenza C~.2"-=01,-,,,-2_ _ al------'1----'1~GE!!!....!...N-'-'-'.=.:20:::....:.1=-3_ ....::....D.:.....::..I ~ Il presente atto, in quanto adottato in via ordinaria, è reso esecutivo trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione. o D Il presente atto è immediatamente esecutivo. D IL DIRETrORE DELLA UO AFFARI GENERALI Dott. Angelo Falco ;, " AllEGATO alfa OEU6ERAZIONE fJO ~G f :u -l L -I L 001,_-- ALLEGATO A Procedura per la classificazione delle acque per la raccolta, la produzione e la stabulazione dei molluschi bivalvi ed echinodermi INDICE l - PREMESSA 3 2 - DEFINIZIONI 3 3 - SOGGETTI COINVOLTI E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE 4 4 - PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE 6 5 - ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI APPARTENENZA DELLA ZONA 14 6 - VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DALL'OSA 14 7 - COSTI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE EMONITORAGGIO 14 8 - NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 15 2 l-PREMESSA Il presente documento è finalizzato a dare indicazioni operative sulle modalità di classificazione delle zone destinate alla produzione/stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ed alla produzione degli echinodermi in modo da garantire il coordinamento tra le diverse figure coinvolte e l'applicazione di una procedura uniforme sul territorio regionale. Il documento è stato redatto tenendo conto di quanto riportato nelle normative e documenti di riferimento ai quali si rimanda per maggiori dettagli. 2 - DEFINIZIONI Zone di produzione Le zone di produzione/raccolta sono le aree marine, lagunari o di estuario dove si trovano banchi naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi ultimi vengono raccolti vivi. Le zone vengono classificate in tre classi in base allivello di contaminazione da E. coli: 1) Zone di classe A: i molluschi bivalvi vivi raccolti possono essere destinati direttamente al consumo umano attraverso un Centro di Spedizione riconosciuto ai sensi del regolamento CE 853/2004. I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i seguenti requisiti: - Escherichia coli: minore o uguale a 230 MPN/l 00 gr. di polpa e liquido intervalvare; 2) Zone di classe B: i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti ed immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un Centro di Depurazione o previa stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per la zona A, oppure inviati ad un Centro di Trasformazione. I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti Escherichia coli: minore o uguale a 4.600 MPN/lOO gr. di polpa e liquido intervalvare; 3) Zone di classe C: le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti ed immessi sul mercato ai fini del consumo umano diretto soltanto previa stabulazione di lunga durata (uguale o maggiore a due mesi) al fine di soddisfare i requisiti previsti per la zona A, oppure inviati ad un centro di trasformazione. I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i seguenti requisiti: Escherichia coli: minore o uguale a 46.000 MPN/IOO g di polpa e liquido intervalvare. Zone di stabulazione Le zone di stabulazione sono aree marine, lagunari o di estuario, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi. Operatore del settore alimentare (o.S.A.) L'operatore del settore alimentare giuridicamente responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di legislazione sanitaria ovvero il legale rappresentante dell'impresa o del Consorzio di gestione a cui è delegata la gestione della risorsa Consorzi di gestione Costituiti ai sensi del D.M. 44/95 e 515/98 sono riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai quali è delegata la gestione della risorsa. Autorità Competente (A. C.) ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, le Autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. 3 Molluschi bivalvi vivi (MBV) Molluschi lamellibranchi filtratori, che offrono resistenza all'apertura, reazione adeguata alla percussione e livelli nonnali di liquido intervalvare . Molluschi bivalvi vivi per il consumo umano Molluschi che offrono resistenza all'apertura, che presentano caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, gusci privi di sudiciume, reazione adeguata alla percussione e livelli nonnali di liquido intervalvare e che, per tutta la vita commerciale, rispondono ai criteri microbiologici e biotossicologici di sicurezza alimentare (Regolamento (CE) 2073/05 e all'allegato III, sezione VII, capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004), rispettano i tenori massimi di contaminanti chimici di cui al Reg . (CE) 1881/2006 e successive modifiche. Specie indicatore Tra più specie di molluschi bivalvi è definibile "indicatore" quella che, da dati scientifici oggettivi, ha la maggiore probabilità di accumulare microrganismi e pertanto in grado dì dare esiti microbiologici sfavorevoli. Campione elementare quantità prelevata in un singolo punto di prelievo Campione finale o campione di laboratorio è fonnato dall'insieme di campioni elementari prelevati nello stesso punto di campionamento e destinato al laboratorio. 3 - SOGGETTI COINVOLTI E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE Regione Toscana - Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale - (Settore regionale competente) À riceve la domanda di classificazione e comunica l'avvio del procedimento al richiedente ed ai Soggetti coinvolti; À in caso di classificazione di banchi naturali senza concessione, richiede il parere tecnico al Settore competente dell'Assessorato all'Agricoltura e ne trasmette gli esiti alla Azienda USL per l'avvio del procedimento; À richiede e riceve il parere di competenza da parte della Azienda USL; À emana il decreto di classificazione dell'area; À trasmette i decreti di classificazione alle autorità ed Enti coinvolti (Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende USL competenti, A.R.P.AT., Centro di Referenza Nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi- CEREM-IZSUM, Comune/i di competenza, Capitaneria di Porto e all'Assessorato all'Agricoltura, Settore Programmazione Agricola - Forestale). Azienda USL - Dipartimento di Prevenzione - Autorità Competente (A. C) À riceve la richiesta di parere da parte del Settore regionale, acquisendo la documentazione fornita dal legale rappresentante della impresa, sia singolo che associato, quali ad esempio sono i Consorzi di gestioni; À identifica le aree da classificare con indicazione della/e specie di molluschi oggetto di raccolta da banchi naturali o coltivazione; À convoca, se ritenuto necessario, un tavolo tecnico con tutti gli Enti interessati al quale partecipano le Associazioni di categoria del settore pesca e acquacoltura; À inoltra richiesta ad ARPA T di una relazione tecnica corredata di mappe di rischio sullo stato dell'area; À acquisisce da altri Enti (es. Provincia, Comune etc) ogni altra infonnazione utile alla caratterizzazione dell'area; 4 A A A A A A A A A effettua la sorveglianza sanitaria sull'area oggetto di classificazione (mappatura delle fonti inquinanti, studio preliminare dell' area e sopralluogo) e redige la relazione preliminare sull'area da classificare; invia al Settore regionale la relazione preliminare comprensiva di mappe e schema nel quale sono indicate le informazioni di cui si è tenuto conto e della relativa fonte di informazione, di norma entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di classificazione sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria individua le stazioni di prelievo e redige il programma di campionamento di concerto con il laboratorio regionale di Ittiopatologia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana (IZSLT); redige un protocollo dettagliato con le modalità di raccolta, confezionamento e trasporto dei campioni; è responsabile della formazione e addestramento del personale addetto al controllo ufficiale, ai sensi dell'art. 6 del Reg CE 88212004; provvede al prelievo e trasporto dei campioni di acqua e molluschi al Laboratorio Regionale di Ittiopatologia dell'LZ.S.L.T., avvalendosi della rete regionale integrata di trasporto dei campioni; procede all'elaborazione dei dati al fine della classificazione dell'area in collaborazione con il Laboratorio Regionale di Ittiopatologia e redige la relazione finale; trasmette il parere tecnico con proposta di classificazione al Settore regionale competente; procede alla revisione triennale della classificazione. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana - Laboratorio Regionale di Ittiopatologia ( I.z.L. T.) A fornisce il supporto tecnico scientifico all'A.C. in tutte le fasi della procedura di classificazione; A collabora con l'A.C. nella stesura del programma e del piano di campionamento; A esegue le analisi sui campioni di molluschi e trasmette gli esiti analitici all' A.C. ; A collabora con 1'A.c. nell'elaborazione dei dati al fine della classificazione dell'area avvalendosi, se necessario, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale. Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana (A.R.P.A. T.) Di norma entro 30 gg dal ricevimento della richiesta da parte dell'A.C., invia la relazione tecnica più recente sul monitoraggio ambientale ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale, integrata degli elementi di rischio sullo stato dell'area, contenente i dati a supporto della sorveglianza sanitaria preliminare, in particolare: A le caratteristiche batimetriche; A l'elenco delle fonti inquinanti di origine organica (umana o animale) ed inorganica identificate reperibili presso il SIRA (Sistema Informativo Regionale de Il 'Ambiente) o il Dipartimento provinciale di competenza; A i dati già disponibili relativamente all'inquinamento organico nel bacino idrografico e del trattamento delle acque di scarico; A le caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento delle correnti, della batimetria nelle zone di produzione. Altri Soggetti Il Comuneli competenteli per territorio dell'area/zona da classificare e la Capitaneria di Porto che ha competenza in materia di sicurezza della navigazione: A esprimono parere favorevole alla raccolta/produzione dei MBV sull'area da classificare. Operatore del settore alimentare (o.S.A.) Il legale rappresentante dell'impresa o del Consorzio di gestione: 5 À À presenta la domanda di classificazione corredata della documentazione richiesta alla Regione Toscana e per conoscenza alla Azienda USL per il tramite dello sportello telematico del SUAP del Comune/i competente/i per territorio dell'area/zona da classificare; dà il supporto logistico all' A.C. per l'effettuazione del piano di campionamento, mettendo a disposizione i mezzi nautici, le attrezzature ed il personale. 4 - PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE La classificazione di un'area destinata alla produzione o alla stabulazione di molluschi bivalvi vivi viene prevista in uno dei seguenti casi: 1. nuova zona di produzione o di stabulazione per una o più specie situate in un'area che non è mai stata oggetto di classificazione; 2. nuova zona di produzione o di stabulazione in un'area già classificata, ma per una specie diversa. Se la specie che si intende introdurre in una zona già classificata ha caratteristiche simili a quella per la quale l'area è stata classificata (stessa modalità di alimentazione, stesso habitat, stessa distribuzione, ecc.) e uguale o minore sensibilità alla contaminazione, l'A.C. può rilasciare specifica autorizzazione alla produzione/stabulazione della nuova specie, senza che sia necessaria una nuova specifica classificazione. 3. riclassificazione di una zona di produzione o di stabulazione precedentemente classificata. Di seguito vengono trattate in dettaglio le diverse fasi della procedura di classificazione e i compiti di ciascun soggetto coinvolto. 4.1 - Domanda di classificazione L'operatore del settore alimentare già registrato presso il Comune di competenza per sede operativa, inoltra la domanda di classificazione alla Regione Toscana e per conoscenza alla Azienda USL, tramite lo sportello telematico del SUAP del Comune competente per territorio dell'area/zona da classificare, corredata di richiesta di autorizzazione sanitaria ai sensi del D.Lgs 148/2008 (esclusi i banchi naturali non oggetto di semina) di cui alla nota Min. Sal. prot. DGSA - P- 17051 23/0912010. Nel caso sia necessario il parere tecnico del Settore competente della Direzione Generale Competitività del Sistema regionale e sviluppo delle competenze dell'Assessorato all'Agricoltura, la domanda deve essere presentata entro il termine del 30 ottobre di ogni anno, affinchè la classificazione possa essere effettuata entro l'anno successivo alla data di presentazione della domanda. Qualora l'area da classificare comprenda più Comuni, la domanda va presentata al SUAP del Comune maggiormente rappresentato per territorio dell'area da classificare. La richiesta può essere inoltrata da Enti pubblici (es. Comuni..) interessati ad autorizzare la libera raccolta dai banchi naturali nella zona di mare compresa nel territorio di competenza. 4.2 - Acquisizione della documentazione e avvio del procedimento L'A.C., ricevuta la richiesta di parere da parte del Settore regionale, acquisisce a sua volta i pareri di competenza da parte dei soggetti coinvolti. In particolare 1'A.c. richiede: À il supporto tecnico ad A.R.P.A.T. ed LZ.S.L.T. - Laboratorio Regionale di Ittiopatologia; À il parere al Comune/i competente/i per territorio dell'arealzona da classificare ed alla Capitaneria di Porto che ha competenza in materia di sicurezza della navigazione. In alternativa l'A.C. convoca, se ritenuto necessario, un tavolo tecnico con tutti gli Enti interessati al quale partecipano le Associazioni di categoria del settore pesca e acquacoltura per raccogliere tutti i pareri e la documentazione utile. 6 Qualora l'istanza o documentazione presentata dall'O.S.A. risultasse incompleta, l' AC. assegna il termine di trenta giorni per l'invio della documentazione mancante; decorso inutilmente tale termine il procedimento può essere chiuso. 4.3 - Fase della sorveglianza sanitaria preliminare Dopo aver fissato in collaborazione con l'O.S.A. i confini delle zone di produzione e stabulazione, l'AC. procede alla fase di sorveglianza sanitaria preliminare necessaria per l'individuazione dei rischi di contaminazione, quindi: a) acquisisce le informazioni contenute nella documentazione fornita dal richiedente; b) acquisisce da A.RPAT. la relazione contenente le informazioni di cui al paragrafo 2; c) acquisisce da altri Enti o fonti, ulteriori dati che ritenga necessari alla caratterizzazione dell'area; d) effettua uno studio dell'area sulla base della documentazione esaminata; e) procede al sopralluogo con la finalità di verificare le informazioni acquisite; 1) redige una relazione preliminare corredata di mappe di rischio indicanti punti definiti nel programma di campionamento. 4.3.1 - Criteri per la valutazione delle fonti di inquinamento L'A.C., considerate le caratteristiche fisiche e geografiche della zona, anche con l'ausilio di quanto riportato nelle tabelle l e 2, procede ad un inventario delle potenziali fonti inquinanti tenendo conto di vari fattori per valutarne l'impatto sull'area. Nella valutazione devono essere tenute presenti le seguenti considerazioni: a) l'entità dell'inquinamento derivante da una qualsiasi fonte, varia anche in relazione alle maree, alle correnti, ai venti, alle piogge e ad altri fattori ambientali quali la stagione, la temperatura, la salinità, ed alla distanza dalla zona da classificare: b) l'aumento della densità di popolazione in ambito costiero durante il periodo estivo/festivo può esercitare un impatto sfavorevole sull'area. Infatti, se gli impianti di depurazione non sono sufficientemente dimensionati e funzionanti, si potrebbe verificare un innalzamento del carico inquinante nelle acque reflue; deve inoltre essere preso in considerazione l'apporto di eventuali inquinanti derivati da natanti; c) la presenza di zone ad intenso sfruttamento agricolo-zootecnico o in abbandono può rappresentare, pur con motivazioni diverse, fonte di contaminazione; d) la presenza di altri impianti di acquacoltura nelle vicinanze può influire sullo stato della zona da classificare. 4.3.2 - Valutazione dei tenori dei contaminanti chimici Propedeuticamente alla classificazione di un'area deve essere svolta una verifica sulla sussistenza di valori accettabili per quanto concerne i contaminanti chimici. Infatti, al fine di ottimizzare le risorse da investire per la classificazione di una zona e per il successivo monitoraggio, è bene sapere se potranno essere rispettati i tenori massimi di contaminanti chimici di cui al Reg . (CE) 1881/2006 e successive modifiche, nei molluschi bivalvi che saranno prodotti/raccolti nell'area considerata. Attualmente nei molluschi bivalvi sono previsti limiti relativamente ai seguenti contaminanti: piombo, cadmio, mercurio, diossine e PCB, Benzopirene (Idrocarburo Policiclico Aromatico). Nella valutazione dell'impatto dei diversi inquinanti l'AC. prende in considerazione anche i dati sui parametri fisici e chimici contenuti nella relazione tecnica sul monitoraggio ambientale di cui agli articoli 87 e 88 del Decreto Legislativo 152/2006 - Norme in materia ambientale, fornita da ARPAT. Gli altri contaminanti fisici/chimici, i cui limiti sui molluschi non sono regolamentati dalla normativa comunitaria, possono essere ricercati per la definizione di livelli di fondo (riferimento iniziale); in tal modo nello spirito della valutazione del rischio, l'A.C. potrà poi valutarne le 7 oscillazioni nel tempo e prendere gli opportuni provvedimenti al fini della loro riduzione o eliminazione. Nelle tabelle di seguito riportate, sono indicate le potenziali fonti di inquinamento da considerare, in fase preliminare, per la valutazione dei rischi nella zona di produzione/stabulazione da classificare. Tabella n.l Fonti di inquinamento identificabili RIF FONTE LIVELLO DI RISCHIO ALLA SALUTE PUBBLICA ~~ I Impianti di trattamento di acque reflue privati/comunali Rischio elevato per variabilità della popolazione e capacità depurativa; , dipende da vari fattori tra cui volumi di acque reflue, tipo di trattamento e rendimento dell'impianto Fonti di rifiuti industriali (impianti Rischio elevato se i rifiuti riguardano patogeni capaci di causare : di lavorazione carni, trasformazione malattie umane, o sostanze chimiche che possono essere bioaccumulate. di vegetali, ecc) Scarichi di piena di fogne congiunte Rischio elevato per contributo di rifiuti biologici non trattati III IV Fosse settiche/pozzi di dispersione Basso rischio in relazione ai limitati volumi trattati; il rischio potrebbe essere correlato ad un eventuale mal funzionamento dell'impianto V Punti di distribuzione di Potenziale rischio derivato da inidoneo trattamento delle acque, da : I mangimi/allevamenti agenti zoonotici trasmissibili e dilavamento da acque superficiali in seguito ad eventi meterologici sfavorevoli. VI Aree industriali diverse da II Potenziale rischio derivato dalla lavorazione di industrie e dagli impianti in uso. Il potenziale rischio deve essere considerato sia nel caso in cui gli insediamenti sono situati in prossimità delle zone da classificare sia nel caso in cui vi possano essere influenze sui corpi idrici e sulle acque Unità <kllo ,uddotte ,ono. Vorificore ,upodiciali cho ,i nvmano in anche la presenza di zone di rispetto e di tutela che limitano lo i sfruttamento all'uso delle zone circostanti. I III I ! "'0" I I Tabella n.2 Fonti di inquinamento di difficile individuazione e quantificazione I RIF FONTE VII Scarichi di rifiuti da imbarcazioni VII ;I IX X : LIVELLO DI RISCHIO ALLA SALUTE PUBBLICA I Rischio potenziale dovuto al possibile scarico intermittente di liquami I non trattati ed idrocarburi incombusti. : Rischio potenziale per la possibile presenza di contaminazione con , liquami umani; rischio molto minore con condotte jfogne. I combinate/congiunte Terreno rurale con animali domestici I Rischio ridotto (aziende agricole, prati) rispetto a quelli derivanti da , fonti umane dirette ' R i"",o naturnli, fo,,,,to, paludi 0'0< Ri"hio ,ignificativamonte inforiore ri'petto a quolli dorivanti da fonti (presenza di animali e volatili umane selvatici) , Scoli di piena, acque meteorologiche i I 4.3.3 - Stesura della relazione preliminare Le considerazioni relative alla fase di sorveglianza sanitaria devono essere riportate in una relazione preliminare corredata di mappe contenenti le informazioni più rilevanti ed in cui siano indicate le fonti di contaminazione individuate ed i punti di campionamento con le relative coordinate. A tal fine alla relazione preliminare sarà allegato uno schema nel quale, per ogni area da classificare siano indicate le informazioni di cui si è tenuto conto e della relativa fonte di informazione. La relazione preliminare comprensiva di mappe e schema, deve essere inviata al Settore regionale di norma entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di classificazione. 4.4 - Stesura del programma e del piano di campionamento Sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria e al termine della valutazione complessiva dell'area da classificare 1'A.c., con il supporto del Laboratorio Regionale di Ittiopatologia dell' 8 LZ.S.L.T., individua i punti di prelievo e definisce il programma ed il piano di campionamento ai fini della classificazione. La distribuzione dei punti di prelievo e la frequenza del campionamento devono garantire risultati il più possibile rappresentativi della zona considerata. 4.4.1 - Programma di campionamento Il programma di campionamento dovrà contenere: - l/elenco delle specie commerciali di MBV oggetto di classificazione; la classificazione deve riguardare tutte le specie di M.B.V. di interesse commerciale, ciascuna delle quali deve essere oggetto di campionamento a se stante. Se è noto il livello di contaminazione microbiologica di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona con caratteristiche simili (stessa modalità di alimentazione, stesso habitat, stessa distribuzione ... ), la specie con il livello di contaminazione più elevato potrà essere utilizzata come "indicatore", rendendo possibile la classificazione di tutte le specie del gruppo. Tra più specie è definibile "indicatore" quella che, da dati scientifici oggettivi, ha la maggiore probabilità di accumulare mi crorganismi e pertanto in grado dì dare esiti microbiologici sfavorevoli; il periodo in cui si svolgerà il campionamento; in caso di banco naturale in cui siano stabiliti periodi di fermo pesca, o in caso di gestione controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta. Qualora un'area di produzione presenti particolari caratteristiche che determinano un ciclo produttivo discontinuo nell'arco dell'anno, deve essere specificato il periodo e la motivazione che porta alla discontinuità delle frequenze di campionamento stabilite, le quali devono essere comunque coerenti con il piano produttivo aziendale di raccolta/produzione e non devono influire sullo stato sanitario dell'area. Il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta e dame comunicazione alla A.C. indicando le motivazioni che portano ad eventuali interruzioni temporali nell'arco dell'anno. - /'identificazione dei punti di prelievo e dei livelli di rischio identificati per ogni parametro considerato; al fine di ottimizzare sia le risorse che l'aggravio economico è importante che l' A.C. definisca nel programma di campionamento su quali punti devono essere prelevati i campioni da sottoporre alle analisi e la relativa frequenza di campionamento. - le modalità con cui sarà svolto il programma di campionamento; (identificazione della motobarca comprensiva dei dati del/dei responsabile/i, attrezzature impiegate e modalità di pesca ... ). - le modifiche del programma di campionamento; Il programma può prevedere che, se dopo almeno tre campionamenti, valutate le condizioni ambientali, i valori di E. coli tra due diversi punti sono costantemente sovrapponibili, l'AC, tenendo conto delle valutazioni scaturite dalla fase preliminare di sorveglianza sanitaria, può decidere di proseguire i campionamenti solo dal punto che ha dato i risultati più sfavorevoli. Qualora il programma stabilito in via preliminare subisca variazioni nel corso della fase attuativa 1'A.C dovrà motivare e dare evidenza delle modifiche apportate. Infatti nel caso in cui l'A.C si trovi di fronte a: À risultati contrastanti tra informazioni reperite attraverso diverse fonti (Enti, impresa del settore, bibliografia, ecc.) e rilevamento sanitario (sopralluogo presso la zona di produzione/stabulazione ), À risultati con valori inattesi ottenuti durante l'attuazione del programma di campionamento, À sospetto di inquinamento, 9 dovrà effettuare ulteriori approfondimenti per valutare quanto riscontrato definendo contestualmente, e dandone evidenza, le modifiche da effettuare rispetto a quanto previsto nel programma di campionamento. 4.4.2 - Criteri per l'individuazione dei punti di campionamento A La scelta dei punti di prelievo deve essere basata su quanto emerso dalla fase di sorveglianza sanitaria. A I punti devono essere rappresentativi della localizzazione delle fonti potenzialmente inquinanti e dell'impatto indicato dalla valutazione della situazione idrodinamica. Per questo devono essere selezionati i punti in cui vi sono maggiori probabilità di ottenere risultati sfavorevoli per il parametro considerato. A La scelta del numero di punti da campionare deve considerare l'ampiezza geografica dell'area, il suo potenziale commerciale e l'omogeneità della contaminazione. Se un'area è divisa in unità su cui si può intervenire separatamente, ognuna con la possibilità di essere classificata in maniera diversa o soggetta a chiusure temporanee separate, deve essere previsto almeno un punto per ogni unità. A Ogni punto deve essere georeferenziato; inoltre, per favorirne la localizzazione in fase di campionamento, possono essere individuati, ove presenti, anche punti di riferimento a terra (es. stabilimenti balneari, moli ... ). A Per i banchi naturali i campioni devono essere prelevati ad una distanza massima concordata dal punto di prelievo: in linea di massima, per il prelievo a mano o con rastrello questa distanza deve andare da 50 metri a 250 metri, mentre mediante dragaggio non oltre i 250 metri. In alcune zone questi valori massimi potrebbero non essere appropriati, per cui possono essere modificati in eccesso o in difetto, in base ai risultati della sorveglianza sanitaria. A Nel programma di campionamento deve essere comunque indicata la tolleranza massima permessa intorno al punto di prelievo identificato. Di seguito, a titolo esemplificativo, lo schema da utilizzare per la redazione del programma di campionamento. Tabella n. 3 Schema di programma di campionamento 4.4.3 - Piano di campionamento Il programma deve prevedere l'identificazione dei punti di prelievo ed un piano di campionamento per ogni singolo punto identificato. Il controllo dei diversi parametri deve essere effettuato con una frequenza stabilita in base al livello di rischio considerato per ciascuno di essi, sulla scorta di quanto emerso dalla sorveglianza sanitaria ( vedi tabella n. 3). Per il parametro E. coli deve comunque essere adottata una frequenza quindicinale nei punti ritenuti più sfavorevoli per tutto il periodo necessario a valutare la stabilità dell'area. Considerate le diverse modalità di nutrizione e di sensibilità all'inquinamento microbiologico, per gli echinodermi può essere adottata unafrequenza trimestrale. lO Per punto sfavorevole si intende quello che, in base alla informazioni raccolte, ha maggiore probabilità di fornire risultati sfavorevoli per il parametro considerato, In fase di classificazione proprio perchè non ci sono dati oggettivi pregressi, non è detto che un punto ad elevato rischio per un parametro (es. metalli pesanti) possa coincidere con quello più sfavorevole per E, Coli, In caso di classificazione di un'area destinata ad allevamento le analisi saranno effettuate su campioni di molluschi della specie oggetto di classificazione, di taglia commerciale, fomiti dal richiedente la classificazione ma prelevati obbligatoriamente dalla A,C. Prima del posizionamento i MBV devono essere sottoposti ad analisi e prima di iniziare la raccolta dei campioni ufficiali ai fini della classificazione, i MBV devono essere mantenuti in sito per un periodo non inferiore a due settimane per consentirne l'acclimatamento Qualora sia dimostrato, in più riprese, che da un punto non si può ottenere una quantità rappresentativa di soggetti, deve essere identificato un nuovo punto, sempre in base ai risultati della sorveglianza sanitaria, in cui sia più facile reperire il campione. Il campionamento dal vecchio punto di prelievo deve quindi essere sospeso. Di seguito a titolo esemplificativo lo schema da utilizzare per la redazione del piano di campionamento. Tbll a e a n. 4Frequenze d'l camplOnament o del. d'lversl parametn'da ncercare Matrice Parametri Frequenza dei campionamenti in funzione del rischio individuato per singolo parametro Basso Medio Alto Molluschi E. coli quindicinale quindicinale quindicinale Molluschi Sa/monella spp. * ] campione inizio I campione inizio Mensile ! classificazione, i Molluschi! Biotossine algali * 2 campioni al penultimo e ultimo I campionamento I l alla fine della classificazione i : Echinodenni i classificazione, 3 campioni prima della fine della classi ficazione 2 campioni penultimo c ultimo 4 campioni prima della fine classificazione campionamento Molluschi! Metalli * Per i banchi naturali i parametri chimici vanno ricercati solo in fase di primo campionamento; per gli allevamenti in cui vengano seminati M.B.v. provenienti da altre zone, i parametri chimici vanno ricercati ali 'inizio ed al tennine della fase di classificazione. Echinodenni i Molluschi! I Diossine e PCB * Per i banchi naturali i 2 campioni l all'inizio parametri chimici e l alla fine della vanno ricercati solo classificazione in fase di primo campionamento; per gli allevamenti in cui vengano seminati M.B.V. provenienti da altre zone, i parametri chimici vanno ricercati all'inizio ed al : tennine della fase di I classificazione. I da stabilire in base al rischio stimato nel corso della sorveglianza sanitaria I Echinodenni I Molluschi/Echi Radionuclidi * I da stabilire in ba~e al rischio stimato nel corso della sorveglianza sanitaria nodenni MolluschilEc IPA * da stabilire in base al rischio stimato nel corso della sorveglianza sanitaria 11 hinodenni Acqua Parametri fisici (pH, chimico * Trimestrale (mensile per mensile quindicinale salinità e ossigeno disciolto) T, salinità, Ossigeno disciolto) ., . "SI precIsa che I parametn contrassegnati da astensco sono parametn dI mOnltoragglO della zona In CUI e In corso la classIficazIone e non influiscono sulla tipologia di classe che viene attribuita. Si deve comunque tenerne conto sin dall'inizio della classificazione in quanto consentono di avere un quadro ambientale e sanitario completo dell'area. ' mmime per le d'lverse anar' TbU a e a n. 5Quan f1m lSI I SPECIE ANALISI QUANTIT A' per campione/aliquota Molluschi bivalvi Ricercll(fi E. coli e Sa/monella spp Ricerca di biotossine algali Metalli Radionuclìdi Diossine, PCB, IPA • • • • • 500 gr 3 kg 1,5 Kg 2,5 Kg 3 kg Riccio di mare (Paracentrotus lividus) Ricerca di E. coli e Sa/monella spp iotossine algali Metalli Radionuclidi Diossine, PCB, IPA • • • • • 2 kg 5 kg 2 kg 3 kg 4,5 kg Per la ricerca di E. coli nei molluschi bivalvi di maggiori dimensioni, in ogni caso il campione, per essere rappresentativo, deve essere costituito da almeno lO soggetti. 4.5 - Esecuzione del programma di campionamento L'Autorità competente è responsabile dell'esecuzione del programma di campionamento. Al fme di ottimizzare le risorse, si può avvalere del supporto logistico dell'impresa richiedente la classificazione, senza delega di compiti di controllo ufficiale. Il programma di campionamento ai fini della classificazione dell'area deve avere una durata minima di 6 mesi; la frequenza dei prelievi e la sua durata devono garantire risultati il più possibile rappresentativi della zona considerata. Si raccomanda quindi di effettuare almeno 12 campionamenti in ogni punto ad intervalli non inferiori alle 2 settimane per i parametri microbiologici. Al termine del periodo stabilito, se la periodicità prevista è stata rispettata, è possibile la classificazione dell'area. Prima dell'avvio del prodotto alla commercializzazione è necessario che sia verificato il rispetto dei requisiti microbiologici, biotossicologici e chimici che lo rendano idoneo al consumo umano e che saranno oggetto di analisi nella fase successiva di monitoraggio. I dati utilizzati per la classificazione sono generalmente acquisiti in un periodo di tempo inferiore ad un anno e sono potenzialmente soggetti a differenze stagionali, effetti meteorologici, ecc. quindi importante che venga mantenuta una frequenza di campionamento relativamente elevata per un anno intero al fine di valutare con precisione il livello di contaminazione nell'area di raccolta in tutte le stagioni. Per questo, successivamente alla classificazione, l'area deve essere monitorata, per i parametri microbiologici, quindicinalmente per ulteriori sei mesi per poter valutame la stabilità a meno che non vi siano evidenze scientifiche che consentono una frequenza di campionamento diversa. In corso di classificazione nelle aree di produzione o stabulazione adiacenti ad aree già classificate, qualora i risultati ottenuti col campionamento documentino una condizione igienico sanitaria dei molluschi che rispecchi quella delle aree adiacenti già classificate, è consentita la raccolta dei molluschi bivalvi vivi ai fini del consumo già dopo i primi tre mesi di campionamento, nelle more del completamento dei 6 mesi previsti per la classificazione. 12 4.6 - Istruzioni per il campionamento La modalità di campionamento e il trattamento del campione durante e dopo la raccolta sono fondamentali per il buon esito della classificazione. L'AC. redige quindi un protocollo scritto sulle modalità di raccolta, pulizia dal sedimento, confezionamento e trasporto del campione. Per quanto riguarda i dettagli circa le modalità di esecuzione dei campioni e trasporto al laboratorio designato si rimanda all'allegato I delle "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 nel settore dei molluschi" di cui alla Delibera Giunta regionale n.1036 del 6 dicembre 2010. Tutte le operazioni effettuate durante l'ispezione tecnico-sanitaria ed il prelevamento campioni, devono essere verbalizzate e copia del verbale va trasmessa al laboratorio incaricato all'esecuzione delle analisi. 4.6.1 - Prelievo dei molluschi I molluschi bivalvi giovani/immaturi possono dare dei risultati di E. coli che non sono rappresentativi di uno stock maturo raccolto ai fini della commercializzazione per il consumo umano, pertanto i soggetti prelevati devono essere di taglia commerciale e nelle quantità indicate in tabella n. 6. Tabella n. 6 Taglie minime commerciali delle principali sspp di molluschi ed echinodermi oggetto ' / racco lta d'l prod UZlOne SPECIE Vongola (Venerupis spp. e Venus spp.) TAGLIA MINIMA COMMERCIALE 5 mm (Reg. CE 1967/2006) Cannello o Cannolicchio (Ensis spp. e Solen spp. ) 8 cm (D.M. 16/7/86) Mitilo (Mytilus spp.) Ostrica (Ostrea spp.) 5 cm (D.P.R. 1639/68) 6 cm (D.P.R. 1639/68) Tellina (Donax trunculus) Riccio di mare (Paracentrotus lividus) 2 cm (D.M. 16/7/86) 7 cm compresi gli aculei (D.M. 12/1/95) Se possibile il campionamento deve essere effettuato con i mezzi normalmente utilizzati per la raccolta commerciale poiché, nel corso di alcune procedure di raccolta, possono verificarsi delle extra contaminazioni. Subito dopo la raccolta i molluschi bivalvi devono essere sciacquati con acqua di mare pulita per rimuovere il sedimento e il fango aderenti che potrebbero causare una contaminazione secondaria dopo il confezionamento. Occorre lasciar asciugare i molluschi bivalvi prima dell'analisi, evitando di reimmergerli perché questo li porterebbe ad aprirsi e a riprendere l'attività di filtrazione. Il campione deve essere posto in un contenitore pulito e inerte inserito in un contenitore isotermico che assicuri una adeguata protezione dalle contaminazioni e dai danni durante il trasporto sino alla sbarco. 4.6.2 - Confezionamento e identificazione dei campioni Il campione deve essere confezionato in un sacchetto per campioni ufficiali sigillato e correttamente identificato, in condizioni da non pregiudicare la sopravvivenza dei molluschi, su cui siano riportati i dati relativi a: n. identificativo del campione, specie campionata, data e firma di chi ha effettuato il prelievo, riferimenti della stazione/punto di campionamento, accompagnata dal verbale di campionamento. 13 4.6.3 Conservazione e trasporto dei campioni di molluschi Il campione deve essere mantenuto al riparo dal sole ed in condizioni tali da evitare innalzamenti della temperatura, conservato in contenitori isotermici. Il campione, accompagnato dal verbale di campionamento, deve essere inviato nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 24 ore dal prelievo, alla Sezione territoriale dell'LZ.SLT più vicina per essere trasmesso al Laboratorio Regionale di Ittiopatologia dell'IZSLT avvalendosi del sistema regionale integrato per il trasporto dei campioni. Il trasporto deve essere effettuato in contenitori isotermici. Se il tempo che intercorre dal momento del campionamento a quello dell'accettazione presso il laboratorio è superiore alle 4 ore la temperatura del campione non deve essere superiore a 10°C. 5 - ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI APPARTENENZA DELLA ZONA Al termine del periodo stabilito per l'esecuzione del programma di campionamento nella fase di classificazione, l'A.C., alla luce degli esiti analitici e della valutazione complessiva di tutti i dati raccolti: - procede ali' elaborazione dei dati in collaborazione con il Laboratorio Regionale di Ittiopatologia; - attribuisce la classe di appartenenza della zona di produzione o di stabulazione; - redige la relazione finale e invia la proposta di classificazione al Settore regionale. 5.1 Criteri per la classificazione Zone di classe A Rientrano in questa classe le aree nelle quali tutti i campioni previsti dal Piano di campionamento rispettano i limiti stabiliti. Se anche un solo campione supera i limiti per il parametro E. coli, alla zona non può essere attribuita la classe A. Zone di classe B Possono essere classificate come zone di classe B le zone per le quali i limiti microbiologici previsti per la classe B non sono superati nel 90% dei campioni. Zone di classe C Se anche solo un campione supera i limiti microbiologici previsti per la classe C, la zona non può essere classificata. Zone di stabulazione Devono possedere gli stessi requisiti previsti per le zone di classe A. Tabella n. 7 Parametri_microbiologici stabiliti per le aree di classe ~ B e C Trattamento richiesto Standard microbiologico Classe do...)!o la raccolta A *E. coli' 230 per 100 g di polpa e liquido intervalvare Nessuno ~--~~~-~ "'E. coli' 4600 per 100 g di polpa e liquido intervalvare nel 90% dei campioni. B C Preclusa *E. coli • 46000 per 100 g di polpa e liquido intervalvare "'E. coli > 46000 per 100 g di polpa e liquido intervalvare :depurazione mstabilimenti riconosciuti, depurazione in zone classificate ai fini della stabulazione - trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con i metodi indicati al III capitolo II sezione VII - stabulazione di lunga durata trasformazione in stabilimenti riconosciuti Divieto di raccolta j I * metodo ISO TS 16649-3 14 5.2 - Decreto di classificazione Il Settore regionale, sulla base del parere tecnico contenuto nella relazione finale redatta dall'A.C., emana specifico decreto di classificazione in cui deve essere indicata separatamente ogni specie di interesse commerciale oggetto di classificazione. Trasmette gli atti di classificazione alle Autorità ed Enti coinvolti. 5.3 - Revisione della classificazione Con frequenza almeno triennale l' A.c., sulla base degli esiti analitici del piano di monitoraggio delle zone classificate, e tenendo conto di eventuali variazioni rilevate nell'ambito della sorveglianza sanitaria, effettua la conferma o meno della classe di appartenenza dell' area e la trasmette al Settore regionale, che provvede, tramite decreto dirigenziale, alla revisione /conferma della classe di appartenenza. 6 -VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DALL' O.S.A. Successivamente alla fase di prima classificazione, l' AC può tener conto, ai fini del monitoraggio e della revisione della classificazione dell'area, oltre che dei dati prodotti nel corso dell'attività di sua competenza, anche dei risultati di eventuali controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dalle organizzazioni che li rappresentano. In tal caso le analisi devono essere effettuate in un laboratorio iscritto nell'elenco di cui alla L.R. 9/2006 tramite prove accreditate; il campionamento, le analisi e le azioni conseguenti a non conformità, devono essere stati eseguiti in conformità di un protocollo concordato fra l' A.c. e gli operatori del settore alimentare o l'organizzazione interessata 7 - COSTI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE ED AL MONITORAGGIO Gli oneri derivanti dalle attività di classificazione e del suo mantenimento riguardante gli impianti di produzione ed i banchi naturali in concessione per pesca e allevamento, sono a carico del richiedente. I costi di classificazione di banchi naturali senza concessione sono a carico della Regione Toscana, previa espressione di parere favorevole del Settore regionale competente della D. G. competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze dell'Assessorato all'Agricoltura, mentre a carico del richiedente sono gli oneri per il mantenimento della classificazione qualora il banco naturale classificato venga posto in concessione in un momento successivo. 8 - NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO - Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione; alimentare, istituisce l'agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; - Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; - Regolamento (CE) 85312004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; - Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. - Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. - Regolamento (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; - Regolamento (CE) 207412005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento 853/04 e dei regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento 852/04 e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04; - Regolamento (CE) 2076/2005 che fissa le disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti 853/04 e 854/04 e 882/04 e che modifica i regolamenti n. 853/04 e 854/04; - Regolamento (CE) 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisee i tenori massimi di alcuni contaminanti presenti nelle derrate alimentari; 15 - Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari; - Regolamento (CE) 2375/2001 del Consiglio del 29 novembre 2001 recante modifica del Regolamento (CE) 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari; - Regolamento (CE) n. 199/2006 del Consiglio del 3 febbraio 2006 che modifica il Regolamento (CE) 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (punto 13 delle considerazioni); - Regolamento (CE) n. 1663/2006 del 6 novembre 2006 recante modifica del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; - Regolamento (CE) 1666/2006 del 6 novembre 2006 che modifica il Regolamento n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004; - Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschi coltura; - Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006. Norme in materia ambientale; - Decreto Legislativo 4 agosto 2008 n.148 "Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di tal une malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie"; - Regolamento (CE) 1021/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 che modifica gli allegati I, Il, III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE)n. 2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, tal uni prodotti della pesca e il personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli; -Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi n. 79/ CSR 8 luglio 2010, recepita con Delibera Giunta regionale n.l036 del 6/12/2010; -D.G.R. 1036 del 6 dicembre 2010 Recepimento dell'Intesa Conferenza Stato Regioni dell'8.07/2010 concernente Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi; - Guide to good practice technical application - CEFAS issue 4 august 2010 Microbiological monitoring ofbivalve mollusc harvesting areas; - Regolamento (CE) n. 15/2011 che modifica il regolamento (CE) 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi; - Decreto 3 agosto 2011 Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 14812008. 16