Carne - Coldiretti

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Carne - Coldiretti
Coldiretti
COMMISSIONE EUROPEA
CARNE
BOVINA
AZIONE 1
COLLANA DI MANUALI
OPERATIVI SULLE RIFORME
DI AGENDA 2000
TRADUZIONE OPERATIVA DEL MODELLO AGRICOLO EUROPEO
SUGGERIMENTI CONCRETI PER LA SUA EFFICACE AFFERMAZIONE
Il programma è cofinanziato dalla Commissione Europea nel quadro del regolamento
n. 814/2000 del Consiglio Europeo - Convenzione di sovvenzione 2001/01.09
INDICE
Il Programma
Pagina 5
Contesto
Pagina 5
Importanza economica del settore
Pagina 6
Importanza economica del settore nell’UE 15
Pagina 7
Importanza economica del settore in Italia
Pagina 7
Obiettivi
Pagina 7
Principali elementi della riforma del settore
carni bovine nel periodo 2000-2006
Pagina 17
Orientamenti per le imprese
Pagina 18
Riferimenti normativi
Pag. 2
Il programma
La Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.) viene comunemente percepita come
una serie di interventi a sostegno del settore. Non sempre, però, sono immediatamente evidenti le strategie di fondo sottese dagli interventi legislativi e le
modalità attuative che essi assumono. Si configura così una costante necessità
di informazione e di aggiornamento rivolta sia agli imprenditori, sia all’opinione pubblica in generale.
Il programma “Traduzione operativa del modello agricolo europeo: suggerimenti concreti per la sua efficace affermazione”, attraverso la realizzazione di due Azioni di informazione, ha inteso fornire un pratico contributo alla
corretta comprensione del modello agricolo europeo, con un carattere di
forte originalità, consistente nella diffusione di:
– materiale relativo alle riforme attuate con Agenda 2000;
– casi concreti di imprenditorialità agricola e rurale che interpretano il
modello agricolo europeo basato su un’agricoltura a forte valore aggiunto,
competitiva, multifunzionale e rispettosa dell’ambiente.
Nell’attuazione del programma è sembrato prioritario diffondere modelli validi e perseguibili a livello aziendale e territoriale, valorizzare le esperienze positive avviate realizzate, aumentare la conoscenza oggettiva delle opportunità
accrescendo la coscienza critica degli imprenditori e in particolar modo attivare lo scambio di esperienze operative con un’altra realtà mediterranea,
quella spagnola.
Il programma dal punto di vista operativo ha previsto la realizzazione di due
Azioni:
1. l’azione 1 “Manuali operativi sulle riforme di Agenda 2000” ha visto la
predisposizione di cinque manuali operativi. Essi hanno lo scopo di illustrare le motivazioni, analizzare i contenuti e descrivere la regolamentazione per le quattro filiere modificate da Agenda 2000 (seminativi, carni bovine, latte bovino, viti-vinicolo) e per la filiera dell’olio d’oliva, introdotta in
via supplementare per l’importanza che essa riveste in Italia e Spagna.
Per rendere l’insieme della collana di facile utilizzo è stata posta particolare
attenzione alla presentazione grafica, mirata ad una agevole consultazione per
i destinatari, in primis, gli operatori agricoli e i referenti tecnici degli imprenditori.
2. L’azione 2 “Divulgazione di casi di imprenditorialità agricolo-rurale
secondo i principi di polifunzionalità e competitività nell’ambito della
riforma della Politica Agricola Comunitaria” parte dal presupposto che
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gli obiettivi fondamentali di Agenda 2000 – e cioè la competitività e la multifunzionalità – abbiano necessità di una “traduzione” nazionale, regionale
e settoriale. In altre parole c’è bisogno di una esemplificazione per evitare
che il pubblico e gli imprenditori percepiscano questi obiettivi in maniera
confusa e astratta; in questo modo, le performance positive, rintracciabili
nei due Paesi (Italia e Spagna), diventano la trasposizione concreta del
modello agricolo europeo, cioè, l’esemplificazione di buone pratiche sulla
cui diffusione sembra orientarsi l’Unione Europea.
La testimonianza aziendale, il caso esemplare vengono dunque scelti come un
metodo per approfondire l’Agenda 2000 e per coinvolgere maggiormente i
potenziali beneficiari dell’azione informativa. La gamma dei casi produttivi
presi in esame (seminativi, carne bovina, latte, viti-vinicolo e olio di oliva),
riportati su un cd rom ed una brochure, lungi da essere considerati in qualche
modo esaurienti dell’ampia diversificazione presente nelle nostre campagne,
esemplificano concretamente come le strategie dell’Unione Europea possano
essere interpretate dalle realtà produttive delle singole aziende.
Le Azioni sono state realizzate dall’INIPA con il contributo della
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti e in partenariato trasnazionale
con UPA, Organizzazione Professionale Agricola Spagnola.
I soggetti coivolti nei due Paesi hanno realizzato, su una base operativa comune e condivisa, una significativa analisi esperienziale dei mutamenti in atto
nelle nostre campagne sperimentando alcuni strumenti di rilevazione e di
monitoraggio che potranno in futuro consolidarsi operativamente e stabilmente in una complessa e mirata azione di servizio sul territorio fornendo all’UE
preziose indicazioni d’analisi e valutazione.
Oltre alle già citate Organizzazioni professionali al programma annuale hanno
partecipato il CESAR (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale) di Perugia,
quale partner scientifico del programma, e il settimanale Agrisole del gruppo
Il Sole 24 ORE.
Albano Agabiti
Presidente INIPA
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La riforma delle carni bovine in agenda 2000
CONTESTO
La riforma del settore delle carni bovine approvata nel pacchetto di Agenda
2000 – Regolamento (CE) n. 1254/1999 – ha confermato ed ha proseguito le
scelte introdotte dalla riforma Mac Sharry; tuttavia ha ridotto alcuni vincoli ed
introdotto qualche elemento di flessibilità e di decentramento della gestione
dei premi. Sicuramente questo accordo esaudisce maggiormente le esigenze
della zootecnia italiana, fortemente penalizzata negli ultimi 7 anni dalla riforma Mac Sharry.
IMPORTANZA ECONOMICA DEL SETTORE
In merito all’importanza economica del settore è possibile realizzare una panoramica su due livelli, comunitario (graf. n. 1 e 2) e nazionale (graf. n. 3 e 4), con
le rispettive percentuali di finanziamento da parte del FEOGA-Garanzia.
Graf.1 - Significatività del comparto carni bovine sulla PLV
agricola dell’Unione europea
10%
Carni bovine
Carni bovine
Altri
Altriprodotti
prodotti
90%
Graf. 1 Fonte: Eurostat
Graf.2 - Ripartizione spese FEOGA
Garanzia nell’UE
11%
OCM carni
OCM carni
bovine
bovine
Altre
OCM
Altre
OCM
89%
Graf. 2 Fonte: Commissione europea, Dir. Gen. Agr.
Pag. 5
Graf.3 - Significatività dell’OCM Carni bovine
rispetto alla PLV agricola totale in Italia
8%
Carni bovine
Carni bovine
PLV
PLValtri
altri
prodotti
prodotti
92%
Graf. 3 Fonte: Elaborazioni INEA su dati Comm. europ.
Graf.4 - Ripartizione spese FEOGA
Garanzia in Italia
4%
OCM Carni
OCM Carni
bovine
bovine
Altre
AltreOCM
OCM
96%
Graf. 4 Fonte: Elaborazioni INEA su dati Comm. europ.
IMPORTANZA ECONOMICA DEL SETTORE NELL’UE 15
Patrimonio bovino: 82 milioni di capi.
PLV
PLV Carni bovine/PLV agricola totale: 10,2%
Spesa FEOGA-Garanzia
Carni bovine: 4.465 mil. di Euro;
Spese FEOGA Carni bovine/spesa FEOGA totale: 10,9%.
Pag. 6
IMPORTANZA ECONOMICA DEL SETTORE IN ITALIA
Patrimonio bovino: 7 milioni di capi.
PLV
PLV Carni bovine/PLV agricola totale: 8%
Spesa FEOGA-Garanzia
Spesa FEOGA-Garanzia valore assoluto: 202,6 mil.di Euro.
Spese FEOGA Carni bovine/spesa FEOGA totale: 4%.
OBIETTIVI DELLA RIFORMA
La riforma del settore delle carni bovine tiene conto dei principali obiettivi
generali di Agenda 2000, schematizzati di seguito:
– aumento di competitività del prodotto europeo attraverso la riduzione dei
prezzi in modo da conseguire
– attivazione di nuove destinazioni di collocamento della carne tramite esportazioni senza sussidi;
– incremento del consumo interno di carne a vantaggio delle carni bovine.
– stabilizzazione dei redditi degli agricoltori mediante un aumento graduale
dei premi esistenti;
– integrazione degli obiettivi ambientali tramite l’adozione di misure specifiche, quali l’ecocondizionalità ed incentivi per l’estensivizzazione al fine di
potenziare il ruolo degli agricoltori nella gestione delle risorse naturali e nella
salvaguardia del paesaggio.
PRINCIPALI ELEMENTI DELLA RIFORMA DEL SETTORE CARNI
BOVINE NEL PERIODO 2000-2006
Meccanismi di mercato
Il nuovo sistema prevede la riduzione dei prezzi istituzionali al fine di allineare i prezzi del mercato europeo con quelli del mercato mondiale e, contemporaneamente, perseguire l’obiettivo della stabilizzazione del mercato. Questo
obiettivo è ritenuto possibile attraverso quattro vie:
• il mantenimento dei prezzi istituzionali, tuttavia conseguito mediante il passaggio dall’attuale sistema di intervento pubblico ad un sistema di intervento con “rete di sicurezza”;
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• le misure di protezione alla frontiera;
• le misure per le esportazioni;
• l’introduzione di un regime di magazzinaggio privato, analogo a quello già
esistente nel settore delle carni suine.
Il sistema di intervento pubblico subisce una profonda trasformazione e porterà ad una progressiva liberalizzazione dei prezzi, che da una parte potrà assicurare una maggiore elasticità al settore con la possibilità di esportare senza
sussidi, ma dall’altra rischia di generare una forte oscillazione dei prezzi interni in maniera analoga a quella che caratterizza il settore delle carni suine.
La riforma del sostegno interno sta procedendo in maniera graduale nei tre
anni previsti, per cui possiamo distinguere un periodo transitorio (dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2002) e una fase a regime (dopo il 1° luglio 2002).
Durante il periodo transitorio rimane in vigore il sistema di intervento pubblico, con un prezzo di intervento decrescente che passa dal livello preriforma di 3475 euro/t per carcasse di bovini maschi di qualità R3 a 3013
euro/t, valido per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002.
Parallelamente diminuisce il prezzo di base (pari all’80% del prezzo di
intervento), che rappresenta il sostegno effettivo, ossia il prezzo di acquisto
all’intervento.
Nella fase a regime, ossia dopo il 1° luglio 2002, viene profondamente modificato l’intervento pubblico, che agirà attraverso due nuovi meccanismi:
• l’aiuto all’ammasso privato, che verrà attivato qualora il prezzo medio del
mercato comunitario risulti inferiore al 103% del prezzo di base, fissato a
2224 euro/t;
• la creazione di una “rete di sicurezza”, cioè di un livello minimo di prezzo
raggiunto il quale scatta il meccanismo di intervento pubblico. Tale meccanismo viene attuato qualora, durante il periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio di mercato per le carcasse di bovini adulti, in uno Stato
membro (o in una regione di uno Stato membro), dovesse essere inferiore a
1560 euro/t.
Quindi, la riforma introduce una riduzione dei prezzi del 20% e una minore
protezione dalle crisi di mercato: il nuovo sistema è sicuramente meno efficace a regolare il mercato rispetto a quello attuale.
L’Unione europea, nel settore delle carni bovine, ha voluto fare un grande
passo verso la liberalizzazione del mercato, scelta innovativa rispetto agli altri
settori riformati (es. i cereali, dove i prezzi sono diminuiti del 15% e dove permane inalterato il sistema degli interventi pubblici, oppure il settore del latte,
dove la riforma è stata addirittura rinviata al 2005). D’altronde, questa scelta “liberalizzatrice” si è resa necessaria per far fronte ad un settore in profondo squilibrio, generato dalla costante diminuzione dei consumi e da croniche
eccedenze di produzione.
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Chi ha diritto agli aiuti zootecnici?
Beneficiano degli aiuti zootecnici gli imprenditori che sono allevatori di animali identificati ai sensi del Regolamento CE n. 820/97 inerente l’identificazione degli animali di specie bovina.
L’identificazione e la registrazione degli animali (anagrafe zootecnica) è requisito indispensabile per l’ottenimento dei premi.
Il nuovo regime dei pagamenti diretti
Le tipologie di aiuti zootecnici per gli animali appartenenti a razze bovine da
carne, in base alla nuova riforma dell’ocm, sono ben cinque:
– premio speciale per i bovini maschi;
– premio per il mantenimento di vacche nutrici;
– premio di estensivizzazione;
– premio all’abbattimento (o premio alla macellazione);
– pagamenti supplementari da dotazioni nazionali (enveloppe).
1. Regime di premio speciale per bovini maschi
Il premio speciale bovini maschi è richiesto annualmente dall’allevatore: le
categorie di animali, per le quali è possibile accedere al premio, sono due, tori
e manzi.
Il premio speciale per bovini maschi viene concesso entro un limite massimo
di 478.997 capi pagabili (plafond nazionale per gli anni 2002 e 2003). Non
si applica più il limite di 90 capi per azienda a patto che l’allevatore si impegni a:
• rispettare le norme minime di protezione ambientale attraverso la presentazione di un piano di spandimento dei reflui zootecnici all’amministrazione
competente (quando necessario);
• non diminuire il livello di manodopera impiegato rispetto all’anno precedente.
Qualora il massimale nazionale venga superato si effettuerà una riduzione
percentuale per tutte le aziende che abbiano richiesto il premio; tale riduzione non si applica ai produttori che hanno presentato domanda per un numero di capi uguale o inferiore a 25. In pratica, le penalità per un eventuale
splafonamento, rispetto al vincolo di 478.997 bovini ammissibili, sono a carico delle aziende di maggiori dimensioni e non incidono sui piccoli allevamenti.
Per poter presentare la domanda, l’animale deve aver raggiunto il settimo
mese per la prima fascia di età e il ventesimo mese per la seconda fascia di età
per gli animali castrati (manzi).
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ANNI
Tori
Manzi
(premio concesso una volta
nella vita all’età di 9 mesi)
(premio concesso due volte
nella vita al 9° e al 21° mese)
euro/capo
lire/capo
euro/capo
lire/capo
2001
182
358.210
136
263.333
2002 e succ.
210
06.617
150
290.441
(Numero massimo di capi bovini ammessi a premio in Italia 598.746 capi)
L’allevatore che richiede il premio è obbligato a:
a) detenere gli animali in azienda per almeno 2 mesi dal giorno successivo
alla data di presentazione della domanda;
b) rispettare il vincolo di densità, ossia presentare una richiesta di aiuti relativa ad un carico di bestiame non superiore a 1,9 UBA per ettaro di SAF
(superficie foraggera aziendale) e per anno civile. Il coefficiente, a decorrere dal 1° Gennaio 2003 sarà di 1,8 UBA/ha. Per la dimostrazione del rispetto del vincolo di densità, i produttori devono presentare la domanda di
aiuto per superficie (ovvero la domanda della “PAC seminativi”). Sono
esentati i beneficiari fino a 15 UBA;
c) rispetto della clausola dell’ecocondizionalità: negli allevamenti a stabulazione fissa è obbligatorio lo stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, in
bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente;
il mancato rispetto del requisito determina una decurtazione del premio
comunitario del 7%.
Per determinare il coefficiente di densità nell’azienda si tiene conto dei bovini
maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli ovini per i quali sia stata
presentata domanda di premio, nonché delle vacche necessarie per produrre il
quantitativo di riferimento di latte assegnato (quota latte). Inoltre deve essere
considerata la superficie dell’azienda disponibile durante tutto l’anno per l’alimentazione del bestiame.
2. Regime di premio per le vacche nutrici
Il premio per il mantenimento delle vacche nutrici è composto da un premio
annuale costante fino al 2006, e da un premio nazionale di 50 euro pagato
dallo Stato membro.
Il premio annuale alle vacche nutrici viene concesso entro un limite massimo
di 621.611 capi pagabili, nominati anche diritti al premio per vacca nutrice,
che rappresentano il massimale nazionale pagabile e è ripartito in quote individuali.
Il premio è stato esteso anche alle giovenche (bovine femmine di almeno 8
mesi che non hanno ancora figliato) che fanno parte della mandria da carne
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del produttore: secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1512/2001,
modificante il reg. CE n. 1254/99, per l’anno 2002 e 2003 la domanda vacche
nutrici dovrà contenere obbligatoriamente un numero di giovenche compreso
tra un limite minimo del 15% e un tetto massimo elevato al 40% del numero
totale per cui è richiesto il premio. Sono esentate da questo limite le aziende che
richiedono meno di 14 premi.
Hanno diritto al premio le vacche nutrici o le giovenche appartenenti ad una
razza ad orientamento “carne”, per cui sono escluse le razze da latte indicate
nell’allegato 1 del regolamento 2342/1999/CE. Rimangono escluse dai premi
per vacca nutrice le aziende titolari di una quota-latte consegne e consegne +
vendite dirette superiore a 120.000 Kg. Tale limitazione non si applica alle
aziende che effettuano esclusivamente vendite dirette.
Gli allevatori possono incrementare i diritti al premio tramite due forme:
– trasferimento da un altro produttore;
– attingimento da una riserva nazionale di diritti, appositamente istituita dal
Mipaf: i diritti della riserva sono distribuiti gratuitamente, con priorità per i
nuovi allevatori ed i giovani allevatori.
ANNI
Premio annuale
euro/capo
lire/capo
Premio nazionale
supplementare
euro/capo
lire/capo
Premio totale
euro/capo
lire/capo
2001
182
352.401
50
96.814
232,0
449.215
2002 e succ.
200
387.254
50
96.814
250,0
484.068
(Il diritto al premio per produttore è limitato ad un massimale individuale;
massimale nazionale per l’Italia 621.611 capi)
L’allevatore che richiede il premio è obbligato a:
a) detenere gli animali in azienda per almeno sei mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
b) rispettare il vincolo di densità pari a 1,9 UBA/SAF valido fino al 31
dicembre 2002, considerando che dal 1° gennaio 2003 lo stesso vincolo
sarà di 1,8 UBA/ha; analogamente a quanto previsto dal premio speciale per i bovini maschi, sono esentati i produttori beneficiari fino a 15
UBA;
c) rispetto della clausola dell’ecocondizionalità: negli allevamenti a stabulazione fissa è obbligatorio lo stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, in
bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente;
il mancato rispetto del requisito determina una decurtazione del premio
comunitario del 7%.
Pag. 11
3. Regime di premio per l’estensivizzazione
I produttori che beneficiano del premio speciale per i bovini maschi e/o del
premio per vacca nutrice possono accedere al premio per l’estensivizzazione,
a condizione che il carico di bestiame ad ettaro rispetti determinati vincoli
di densità.
I premi sono articolati secondo gli impegni del coefficiente di densità osservati dall’allevatore; per l’anno 2002, l’importo del premio di estensivizzazione è
pari a:
– 40 euro/capo per coefficiente di densità tra 1,4 e 1,8 UBA/SAF;
– 80 euro/capo per coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA/SAF.
ANNI
densità tra 1,6 e 2,0
UBA/SAF
densità <1,6
UBA/SAF
densità tra 1,4
e 1,8 UBA/SAF
euro/
capo
lire/
capo
densità <1,4
UBA/SAF
euro/
capo
lire/
capo
euro/
capo
lire/
capo
euro/
capo
lire/
capo
2001
33
63.897
66
127.794
–
–
–
–
2002 e succ.
–
–
–
–
40
77.451
80
154.902
Ai fini della estensivizzazione, la superficie foraggera (SAF), da prendere in
considerazione per il calcolo del coefficiente di densità, deve essere costituita
per almeno il 50% da pascolo e per la restante parte da altra superficie foraggera.
Per pascolo si intende una superficie, saltuaria o permanente, la cui produzione foraggera sia utilizzabile in campo dagli animali. Rientrano in questa
definizione pure le superfici, naturali o coltivate, che vengono sfalciate, nonché le superfici sulle quali sono presenti essenze arbustive e/o arboree la cui
biomassa prodotta sia utilizzabile in campo dagli animali.
Il calcolo delle UBA è effettuato tenendo conto di tutti i bovini, di almeno 6
mesi di età, presenti nell’azienda durante l’anno civile in questione, nonché del
numero degli ovicaprini per i quali è stato richiesto il premio nello stesso anno
civile, utilizzando i seguenti indici di conversione:
Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi,
vacche nutrici, vacche da latte
Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi
Ovini
Caprini
Fonte: Allegato III del reg. 1254/1999
Pag. 12
1,0 UBA
0,6 UBA
0,15 UBA
0,15 UBA
Eeco-condizionalità o clausola ambientale (Reg. CE n. 1259/99)
L’eco-condizionalità, o clausola ambientale, è una misura orizzontale che si
applica a tutti i regimi di pagamenti diretti: infatti, come per i premi comunitari per ovicaprini o quelli per i seminativi, anche i pagamenti di tutte e cinque le tipologie di premi zootecnici del settore bovino sono condizionati dall’osservanza dei requisiti in materia di protezione ambientale.
I requisiti ambientali riguardano lo stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi che, negli allevamenti a stabulazione fissa, deve essere realizzato in bacini
impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente.
Per stabulazione fissa si intende la stalla sprovvista di annessi recinti all’aperto.
Per evitare la riduzione dei premi, i produttori hanno due possibilità:
• devono costruire dei paddock esterni per il contenimento degli animali: in
questo modo gli allevamenti non rientrano nella precedente definizione di
“stabulazione fissa”;
• oppure devono dimostrare l’impermeabilità del bacino, tramite un apposito
attestato, rilasciato dalla autorità competente, da conservare nel fascicolo del
produttore.
L’entità della penalizzazione, per coloro i quali non dovessero rispettare questi vincoli, è stata stabilita pari al 7%.
4. Regime di premio alla macellazione e/o esportazione
Il premio alla macellazione è una delle principali novità della riforma.
L’importo del premio alla macellazione, per gli anni 2002 e successivi, è pari a:
– 50 euro/capo per i vitelli di qualsiasi razza (sia maschi che femmine), fino
ad un massimale di 1.321.236 capi per anno; gli animali devono avere un’età compresa tra 1 e 7 mesi, con peso carcassa inferiore a 160 Kg se macellati o peso vivo uguale o inferiore a 290 Kg se esportati;
– 80 euro/capo per i bovini di età uguale o maggiore a 8 mesi di qualsiasi
razza (tori, manzi, vacche, giovenche), fino ad un massimale annuo di
3.426.835 capi.
Massimali. Il premio alla macellazione viene concesso entro un limite massimo di capi stabilito per singolo Paese e che per l’Italia risulta pari a:
– 3.426.835 capi per i bovini adulti;
– 1.321.236 capi per i vitelli.
Vincoli. Periodo di detenzione: per beneficiare del premio il produttore deve
detenere l’animale in azienda per almeno 2 mesi lasciando trascorrere non più
di 1 mese tra il termine di questo periodo e la macellazione o l’esportazione.
Per i vitelli macellati o esportati prima dei 3 mesi d’età, tuttavia, il periodo di
detenzione è di 1 mese
Pag. 13
ANNI
Bovini adulti
Vitelli
(tori, manzi, vacche lattifere,
vacche nutrici, giovenche
di oltre 8 mesi di età)
(da 1 a 7 mesi di vita
con un peso di oltre 160 kg)
euro/capo
lire/capo
euro/capo
lire/capo
2001
53
102.622
33
63.897
2002 e succ.
80
154.902
50
96.814
Per il 2002 e successivi, le domande devono essere presentate all’AGEA nel
periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo, per gli
animali macellati o esportati entro il 31 dicembre, comunque entro 6 mesi
dalla data di macellazione o esportazione.
5. Regime di pagamenti supplementari
Gli Stati membri possono concedere premi supplementari entro un dato
ammontare globale, totalmente a carico del FEOGA (enveloppe), che per
l’Italia è, ed è stato pari a:
– 21,9 Meuro, per l’anno 2000;
– 43,7 Meuro, per il 2001;
– 65,6 Meuro, per il 2002 e anni successivi.
Le dotazioni nazionali possono essere usate secondo criteri definiti dagli Stati
membri e tale decisione è l’aspetto politicamente più rilevante delle competenze nazionali.
Il Mipaf ha scelto di accordare i pagamenti supplementari ripartendo la
somma globale esclusivamente tra le seguenti categorie di bovini:
a) animali maschi della specie bovina di età superiore ad 8 mesi, come integrazione del premio alla macellazione, ma solamente ai produttori che
hanno detenuto gli animali negli ultimi 5 mesi di vita. A tale premio nazionale se ne aggiungono ulteriori due per:
• i capi bovini che rientrano nel sistema di produzione dei prodotti a denominazione di origine protetta (DPO) o a indicazione di origine protetta (IGP)
(reg. 2081/92/CE); oltre che a quelli allevati con i sistemi di produzione biologica (reg. 1804/1999/CE) o a disciplinari di produzione approvati con
apposite leggi regionali;
• i capi allevati sulla base di disciplinari riconosciuti riferiti a norme volontarie di etichettatura;
b) vacche nutrici e giovenche delle aziende iscritte negli specifici libri genealogici
delle razze da carne italiani, come integrazione del premio vacca nutrice;
c) giovenche, figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici delle razze da
carne italiani, come integrazione del premio vacca nutrice, come integrazione del premio alla macellazione, a favore dei produttori che dimostrino
di aver detenuto gli animali nelle loro aziende per un periodo di almeno 5
mesi prima della macellazione.
Pag. 14
L’obiettivo del pagamento supplementare per le vacche e le giovenche è quello di tutelare talune peculiarità produttive nazionali che perseguono, con la
loro attività di allevamento, la salvaguardia ambientale, nonché il mantenimento e l’eventuale incremento della produzione nazionale di carne proveniente da razze specializzate.
Il sistema per la garanzia della qualità delle carni bovine
Per rafforzare il sistema di garanzia delle carni bovine nell’Unione europea è
stato istituito:
a) un sistema di identificazione e registrazione dei bovini nella fase di produzione mediante lo strumento dell’anagrafe zootecnica;
b) un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni
bovine nella fase di commercializzazione.
L’identificazione dei capi e la tracciabilità delle carni consente di soddisfare le
richieste dei consumatori in termini di certezza di:
– informazioni, quali origine, luogo d’ingrasso e di macellazione;
– legame effettivo ed univoco tra la certificazione di prodotto e la carne acquistata al dettaglio.
Anagrafe zootecnica
Gli animali appartenenti alla specie bovina devono obbligatoriamente essere
identificati mediante il marchio auricolare che ne consente la registrazione.
Il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina
prevede, oltre al marchio auricolare:
– il passaporto che accompagnerà l’animale in ogni spostamento per tutta la
durata della carriera produttiva;
– i registri da tenere presso l’azienda, completi per quanto riguarda le informazioni richieste e continuamente aggiornati in funzione delle variazioni dei
capi che avvengono in stalla;
– banca dati informatizzata,.
Nella tabella n. 1 vengono riportate le procedure che l’allevatore deve seguire
per rispettare gli obblighi dell’anagrafe in modo da poter:
– commercializzare l’animale vivo o la relativa carne;
– accedere ai premi comunitari
Etichettatura delle carni bovine (Reg. CE n. 1760/2000)
Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 istituisce l’obbligo di
una specifica etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, consentendo così la tracciabilità e la trasparenza delle informazioni ai
consumatori.
Pag. 15
Sono soggetti all’obbligo di etichettatura i seguenti prodotti:
– tutta la carne bovina fresca, refrigerata o congelata;
– i pilastri del diaframma e il diaframma, freschi o congelati;
– la carne macinata.
Esistono due forme di etichettatura: obbligatoria e volontaria.
ETICHETTATURA OBBLIGATORIA
Le informazioni obbligatorie da apporre in etichetta (integralmente riportate
negli schemi n. 1 e 2) sono:
– dal 1° SETTEMBRE 2000 è obbligatorio riportare in etichetta il luogo di
macellazione e di sezionamento;
– dal 1° GENNAIO 2002 dovrà essere indicato, inoltre, il luogo dove l’animale è nato ed è stato allevato.
Schema n. 1
CARNI BOVINE
DAL 1° SETTEMBRE 2000
DAL 1° GENNAIO 2002
codice di tracciabilità: es. 00123
(numero o codice, a scelta dell’operatore, che assicura un nesso tra
le carni e l’animale o il lotto di
animali)
nato in: es. Francia
macellato in: es. Italia - M 001
(paese in cui è avvenuta la macellazione e numero di autorizzazione
del macello, bollo CE o autorizzazione capacità limitata; sia il
numero CE che quello a capacità
limitata dovranno essere riportati
per intero, precisando in questo
caso la regione di appartenenza)
sezionato in: es. Italia - S 001
(paese in cui è avvenuto il sezionamento e numero di autorizzazione
del laboratorio (bollo CE o autorizzazione capacità limitata)
Per gli impianti di sezionamento
annessi al macello, si potrà usare
anche un’unica voce:
macellato e sezionato in: es.
Italia, MS 001
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ingrassato in: es. Francia, Italia
Se l’animale è nato, ingrassato e
macellato nello stesso Stato membro, si potrà indicare in sostituzione
delle precedenti voci la seguente
menzione:
Origine: Italia
Quando la carne deriva da un animale che è stato per meno di trenta
giorni nel Paese di nascita o di
macellazione, questi Paesi potranno
non essere elencati in etichetta tra i
Paesi in cui è avvenuto l’ingrasso.
Per le carni di animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998, qualora
non siano disponibili le informazioni
relative alla nascita ed all’ingrasso,
tali indicazioni dovranno esser sostituite in etichetta dalla seguente
frase: “nato prima del 1° gennaio
1998”
Schema n. 2
CARNI MACINATE
OTTENUTE DA ANIMALI ABBATTUTI
DAL 1° SETTEMBRE 2000
DAL 1° GENNAIO 2002
codice di tracciabilità: es. 00123
(numero o codice, a scelta dell’operatore, che assicura un nesso tra
le carni e l’animale o il lotto di
animali)
Origine: con tale termine si intende
l’elencazione di tutti i Paesi di nascita e di allevamento degli animali
entrati nella composizione del lotto di
carne macinata se diversi dal Paese
in cui avviene la preparazione.
Es. per le carni macinate prodotte in
Italia a partire da lotti di provenienza
diversa si dovrà indicare la seguente
menzione:
Origine: Francia, Italia, Germania,
Spagna
• macellato in: es. Italia
(paese in cui è avvenuta la macellazione, senza precisare il numero
del macello
• preparato in: es. Italia
per le carni macinate non è prevista quindi l’indicazione del numero identificativo degli stabilimenti
di macellazione, sezionamento o
macinatura.
Se l’operatore ritenesse opportuno
farlo, potrebbe indicare in etichetta
anche la data di preparazione.
A differenza delle altre carni, quindi,
per le carni macinate sarà possibile,
nella composizione di un unico lotto,
impiegare carni provenienti da animali con Paesi di nascita diversi.
L’operatore che volesse potrebbe
anche per tali carni mantenere separati il Paese di nascita da quelli di
ingrasso.
ETICHETTATURA FACOLTATIVA
L’operatore può fornire in etichetta informazioni supplementari (quali, la data
di macellazione, la razza dell’animale, il sesso, il tipo di alimentazione, ovvero quei dati che possono rappresentare lo strumento per la differenziazione
delle materie prime, dei processi di trasformazione e di valorizzazione delle
produzioni agroalimentari) integrabili a quelle obbligatorie, soltanto previa
approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale di un
proprio disciplinare redatto conformemente alle istruzioni contenute nel decreto nazionale.
ORIENTAMENTO PER LE IMPRESE
La riforma di Agenda 2000 e la segmentazione dei consumatori differenziano
nettamente le strategie delle imprese zootecniche in due categorie (Graf.5):
• zootecnia intensiva;
• zootecnia estensiva.
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Nel caso della zootecnia intensiva, l’impresa è orientata alla produzione di
carne indifferenziata: in questo caso la strategia adottata è la competitività in
termini di costi/prezzi, conseguibile mediante l’efficienza produttiva, e in termini di efficienza di filiera, che consente di essere competitivi nei servizi della
distribuzione tramite un funzionale collegamento produttore/consumatore.
Nel caso della zootecnia estensiva, l’impresa deve adottare una strategia di
differenziazione, da attuarsi diversamente a seconda che opera sui circuiti
brevi o sui circuiti lunghi.
Nei circuiti brevi, l’impresa deve puntare sulla differenziazione tramite l’utilizzazione e la valorizzazione delle razze locali, oppure sulla fidelizzazione del
consumatore. Sui circuiti lunghi, l’impresa deve mirare all’assicurazione e alla
garanzia della qualità offerta al consumatore, attraverso la certificazione nel
caso del biologico e della tracciabilità (etichettatura) volontaria.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
(G.U.C.E. del 26 giugno 1999).
• Regolamento (CE) n. 2342/1999 del 28 ottobre 1999, recante modalità
d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premio (G.U.C.E. del 4 novembre 1999).
• Decreto 27 novembre 2001, Modalità di applicazione del decreto 16 marzo
2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici (Supplemento
ordinario G. U. n. 9 dell’11 gennaio 2002, S. G.).
• Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine, e che abroga il reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio
(G.U.C.E. dell’11 agosto 2000).
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Graf.5 - Vettore di sviluppo dell’impresa agricola nel
settore delle carni bovine
Basata sui
prezzi/costi
Competitività
(zootecnia
intensiva)
Basata
sull’integrazione
di filiera
IMPRESA
Vendita sui
circuiti brevi
Multifunzionalità
(zootecnia estensiva,
razze locali)
Riduzione
dei costi
(efficienza
produttiva)
Introduzione di
innovazioni e
tecnologie
avanzate di
allevamento
Rintracciabilità
(norme
volontarie)
Integrazione di
filiera (efficienza
organizzativa
degli scambi)
Macellerie
aziendali
(vendita diretta)
Collegamento
con macellerie
locali
Zootecnia
biologica
(certificazione)
Vendita sui
circuiti lunghi
Disciplinari di
produzione,
etichettatura e
norme volontarie
di rintracciabilità
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