Carne - Coldiretti
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Coldiretti COMMISSIONE EUROPEA CARNE BOVINA AZIONE 1 COLLANA DI MANUALI OPERATIVI SULLE RIFORME DI AGENDA 2000 TRADUZIONE OPERATIVA DEL MODELLO AGRICOLO EUROPEO SUGGERIMENTI CONCRETI PER LA SUA EFFICACE AFFERMAZIONE Il programma è cofinanziato dalla Commissione Europea nel quadro del regolamento n. 814/2000 del Consiglio Europeo - Convenzione di sovvenzione 2001/01.09 INDICE Il Programma Pagina 5 Contesto Pagina 5 Importanza economica del settore Pagina 6 Importanza economica del settore nell’UE 15 Pagina 7 Importanza economica del settore in Italia Pagina 7 Obiettivi Pagina 7 Principali elementi della riforma del settore carni bovine nel periodo 2000-2006 Pagina 17 Orientamenti per le imprese Pagina 18 Riferimenti normativi Pag. 2 Il programma La Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.) viene comunemente percepita come una serie di interventi a sostegno del settore. Non sempre, però, sono immediatamente evidenti le strategie di fondo sottese dagli interventi legislativi e le modalità attuative che essi assumono. Si configura così una costante necessità di informazione e di aggiornamento rivolta sia agli imprenditori, sia all’opinione pubblica in generale. Il programma “Traduzione operativa del modello agricolo europeo: suggerimenti concreti per la sua efficace affermazione”, attraverso la realizzazione di due Azioni di informazione, ha inteso fornire un pratico contributo alla corretta comprensione del modello agricolo europeo, con un carattere di forte originalità, consistente nella diffusione di: – materiale relativo alle riforme attuate con Agenda 2000; – casi concreti di imprenditorialità agricola e rurale che interpretano il modello agricolo europeo basato su un’agricoltura a forte valore aggiunto, competitiva, multifunzionale e rispettosa dell’ambiente. Nell’attuazione del programma è sembrato prioritario diffondere modelli validi e perseguibili a livello aziendale e territoriale, valorizzare le esperienze positive avviate realizzate, aumentare la conoscenza oggettiva delle opportunità accrescendo la coscienza critica degli imprenditori e in particolar modo attivare lo scambio di esperienze operative con un’altra realtà mediterranea, quella spagnola. Il programma dal punto di vista operativo ha previsto la realizzazione di due Azioni: 1. l’azione 1 “Manuali operativi sulle riforme di Agenda 2000” ha visto la predisposizione di cinque manuali operativi. Essi hanno lo scopo di illustrare le motivazioni, analizzare i contenuti e descrivere la regolamentazione per le quattro filiere modificate da Agenda 2000 (seminativi, carni bovine, latte bovino, viti-vinicolo) e per la filiera dell’olio d’oliva, introdotta in via supplementare per l’importanza che essa riveste in Italia e Spagna. Per rendere l’insieme della collana di facile utilizzo è stata posta particolare attenzione alla presentazione grafica, mirata ad una agevole consultazione per i destinatari, in primis, gli operatori agricoli e i referenti tecnici degli imprenditori. 2. L’azione 2 “Divulgazione di casi di imprenditorialità agricolo-rurale secondo i principi di polifunzionalità e competitività nell’ambito della riforma della Politica Agricola Comunitaria” parte dal presupposto che Pag. 3 gli obiettivi fondamentali di Agenda 2000 – e cioè la competitività e la multifunzionalità – abbiano necessità di una “traduzione” nazionale, regionale e settoriale. In altre parole c’è bisogno di una esemplificazione per evitare che il pubblico e gli imprenditori percepiscano questi obiettivi in maniera confusa e astratta; in questo modo, le performance positive, rintracciabili nei due Paesi (Italia e Spagna), diventano la trasposizione concreta del modello agricolo europeo, cioè, l’esemplificazione di buone pratiche sulla cui diffusione sembra orientarsi l’Unione Europea. La testimonianza aziendale, il caso esemplare vengono dunque scelti come un metodo per approfondire l’Agenda 2000 e per coinvolgere maggiormente i potenziali beneficiari dell’azione informativa. La gamma dei casi produttivi presi in esame (seminativi, carne bovina, latte, viti-vinicolo e olio di oliva), riportati su un cd rom ed una brochure, lungi da essere considerati in qualche modo esaurienti dell’ampia diversificazione presente nelle nostre campagne, esemplificano concretamente come le strategie dell’Unione Europea possano essere interpretate dalle realtà produttive delle singole aziende. Le Azioni sono state realizzate dall’INIPA con il contributo della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti e in partenariato trasnazionale con UPA, Organizzazione Professionale Agricola Spagnola. I soggetti coivolti nei due Paesi hanno realizzato, su una base operativa comune e condivisa, una significativa analisi esperienziale dei mutamenti in atto nelle nostre campagne sperimentando alcuni strumenti di rilevazione e di monitoraggio che potranno in futuro consolidarsi operativamente e stabilmente in una complessa e mirata azione di servizio sul territorio fornendo all’UE preziose indicazioni d’analisi e valutazione. Oltre alle già citate Organizzazioni professionali al programma annuale hanno partecipato il CESAR (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale) di Perugia, quale partner scientifico del programma, e il settimanale Agrisole del gruppo Il Sole 24 ORE. Albano Agabiti Presidente INIPA Pag. 4 La riforma delle carni bovine in agenda 2000 CONTESTO La riforma del settore delle carni bovine approvata nel pacchetto di Agenda 2000 – Regolamento (CE) n. 1254/1999 – ha confermato ed ha proseguito le scelte introdotte dalla riforma Mac Sharry; tuttavia ha ridotto alcuni vincoli ed introdotto qualche elemento di flessibilità e di decentramento della gestione dei premi. Sicuramente questo accordo esaudisce maggiormente le esigenze della zootecnia italiana, fortemente penalizzata negli ultimi 7 anni dalla riforma Mac Sharry. IMPORTANZA ECONOMICA DEL SETTORE In merito all’importanza economica del settore è possibile realizzare una panoramica su due livelli, comunitario (graf. n. 1 e 2) e nazionale (graf. n. 3 e 4), con le rispettive percentuali di finanziamento da parte del FEOGA-Garanzia. Graf.1 - Significatività del comparto carni bovine sulla PLV agricola dell’Unione europea 10% Carni bovine Carni bovine Altri Altriprodotti prodotti 90% Graf. 1 Fonte: Eurostat Graf.2 - Ripartizione spese FEOGA Garanzia nell’UE 11% OCM carni OCM carni bovine bovine Altre OCM Altre OCM 89% Graf. 2 Fonte: Commissione europea, Dir. Gen. Agr. Pag. 5 Graf.3 - Significatività dell’OCM Carni bovine rispetto alla PLV agricola totale in Italia 8% Carni bovine Carni bovine PLV PLValtri altri prodotti prodotti 92% Graf. 3 Fonte: Elaborazioni INEA su dati Comm. europ. Graf.4 - Ripartizione spese FEOGA Garanzia in Italia 4% OCM Carni OCM Carni bovine bovine Altre AltreOCM OCM 96% Graf. 4 Fonte: Elaborazioni INEA su dati Comm. europ. IMPORTANZA ECONOMICA DEL SETTORE NELL’UE 15 Patrimonio bovino: 82 milioni di capi. PLV PLV Carni bovine/PLV agricola totale: 10,2% Spesa FEOGA-Garanzia Carni bovine: 4.465 mil. di Euro; Spese FEOGA Carni bovine/spesa FEOGA totale: 10,9%. Pag. 6 IMPORTANZA ECONOMICA DEL SETTORE IN ITALIA Patrimonio bovino: 7 milioni di capi. PLV PLV Carni bovine/PLV agricola totale: 8% Spesa FEOGA-Garanzia Spesa FEOGA-Garanzia valore assoluto: 202,6 mil.di Euro. Spese FEOGA Carni bovine/spesa FEOGA totale: 4%. OBIETTIVI DELLA RIFORMA La riforma del settore delle carni bovine tiene conto dei principali obiettivi generali di Agenda 2000, schematizzati di seguito: – aumento di competitività del prodotto europeo attraverso la riduzione dei prezzi in modo da conseguire – attivazione di nuove destinazioni di collocamento della carne tramite esportazioni senza sussidi; – incremento del consumo interno di carne a vantaggio delle carni bovine. – stabilizzazione dei redditi degli agricoltori mediante un aumento graduale dei premi esistenti; – integrazione degli obiettivi ambientali tramite l’adozione di misure specifiche, quali l’ecocondizionalità ed incentivi per l’estensivizzazione al fine di potenziare il ruolo degli agricoltori nella gestione delle risorse naturali e nella salvaguardia del paesaggio. PRINCIPALI ELEMENTI DELLA RIFORMA DEL SETTORE CARNI BOVINE NEL PERIODO 2000-2006 Meccanismi di mercato Il nuovo sistema prevede la riduzione dei prezzi istituzionali al fine di allineare i prezzi del mercato europeo con quelli del mercato mondiale e, contemporaneamente, perseguire l’obiettivo della stabilizzazione del mercato. Questo obiettivo è ritenuto possibile attraverso quattro vie: • il mantenimento dei prezzi istituzionali, tuttavia conseguito mediante il passaggio dall’attuale sistema di intervento pubblico ad un sistema di intervento con “rete di sicurezza”; Pag. 7 • le misure di protezione alla frontiera; • le misure per le esportazioni; • l’introduzione di un regime di magazzinaggio privato, analogo a quello già esistente nel settore delle carni suine. Il sistema di intervento pubblico subisce una profonda trasformazione e porterà ad una progressiva liberalizzazione dei prezzi, che da una parte potrà assicurare una maggiore elasticità al settore con la possibilità di esportare senza sussidi, ma dall’altra rischia di generare una forte oscillazione dei prezzi interni in maniera analoga a quella che caratterizza il settore delle carni suine. La riforma del sostegno interno sta procedendo in maniera graduale nei tre anni previsti, per cui possiamo distinguere un periodo transitorio (dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2002) e una fase a regime (dopo il 1° luglio 2002). Durante il periodo transitorio rimane in vigore il sistema di intervento pubblico, con un prezzo di intervento decrescente che passa dal livello preriforma di 3475 euro/t per carcasse di bovini maschi di qualità R3 a 3013 euro/t, valido per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002. Parallelamente diminuisce il prezzo di base (pari all’80% del prezzo di intervento), che rappresenta il sostegno effettivo, ossia il prezzo di acquisto all’intervento. Nella fase a regime, ossia dopo il 1° luglio 2002, viene profondamente modificato l’intervento pubblico, che agirà attraverso due nuovi meccanismi: • l’aiuto all’ammasso privato, che verrà attivato qualora il prezzo medio del mercato comunitario risulti inferiore al 103% del prezzo di base, fissato a 2224 euro/t; • la creazione di una “rete di sicurezza”, cioè di un livello minimo di prezzo raggiunto il quale scatta il meccanismo di intervento pubblico. Tale meccanismo viene attuato qualora, durante il periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio di mercato per le carcasse di bovini adulti, in uno Stato membro (o in una regione di uno Stato membro), dovesse essere inferiore a 1560 euro/t. Quindi, la riforma introduce una riduzione dei prezzi del 20% e una minore protezione dalle crisi di mercato: il nuovo sistema è sicuramente meno efficace a regolare il mercato rispetto a quello attuale. L’Unione europea, nel settore delle carni bovine, ha voluto fare un grande passo verso la liberalizzazione del mercato, scelta innovativa rispetto agli altri settori riformati (es. i cereali, dove i prezzi sono diminuiti del 15% e dove permane inalterato il sistema degli interventi pubblici, oppure il settore del latte, dove la riforma è stata addirittura rinviata al 2005). D’altronde, questa scelta “liberalizzatrice” si è resa necessaria per far fronte ad un settore in profondo squilibrio, generato dalla costante diminuzione dei consumi e da croniche eccedenze di produzione. Pag. 8 Chi ha diritto agli aiuti zootecnici? Beneficiano degli aiuti zootecnici gli imprenditori che sono allevatori di animali identificati ai sensi del Regolamento CE n. 820/97 inerente l’identificazione degli animali di specie bovina. L’identificazione e la registrazione degli animali (anagrafe zootecnica) è requisito indispensabile per l’ottenimento dei premi. Il nuovo regime dei pagamenti diretti Le tipologie di aiuti zootecnici per gli animali appartenenti a razze bovine da carne, in base alla nuova riforma dell’ocm, sono ben cinque: – premio speciale per i bovini maschi; – premio per il mantenimento di vacche nutrici; – premio di estensivizzazione; – premio all’abbattimento (o premio alla macellazione); – pagamenti supplementari da dotazioni nazionali (enveloppe). 1. Regime di premio speciale per bovini maschi Il premio speciale bovini maschi è richiesto annualmente dall’allevatore: le categorie di animali, per le quali è possibile accedere al premio, sono due, tori e manzi. Il premio speciale per bovini maschi viene concesso entro un limite massimo di 478.997 capi pagabili (plafond nazionale per gli anni 2002 e 2003). Non si applica più il limite di 90 capi per azienda a patto che l’allevatore si impegni a: • rispettare le norme minime di protezione ambientale attraverso la presentazione di un piano di spandimento dei reflui zootecnici all’amministrazione competente (quando necessario); • non diminuire il livello di manodopera impiegato rispetto all’anno precedente. Qualora il massimale nazionale venga superato si effettuerà una riduzione percentuale per tutte le aziende che abbiano richiesto il premio; tale riduzione non si applica ai produttori che hanno presentato domanda per un numero di capi uguale o inferiore a 25. In pratica, le penalità per un eventuale splafonamento, rispetto al vincolo di 478.997 bovini ammissibili, sono a carico delle aziende di maggiori dimensioni e non incidono sui piccoli allevamenti. Per poter presentare la domanda, l’animale deve aver raggiunto il settimo mese per la prima fascia di età e il ventesimo mese per la seconda fascia di età per gli animali castrati (manzi). Pag. 9 ANNI Tori Manzi (premio concesso una volta nella vita all’età di 9 mesi) (premio concesso due volte nella vita al 9° e al 21° mese) euro/capo lire/capo euro/capo lire/capo 2001 182 358.210 136 263.333 2002 e succ. 210 06.617 150 290.441 (Numero massimo di capi bovini ammessi a premio in Italia 598.746 capi) L’allevatore che richiede il premio è obbligato a: a) detenere gli animali in azienda per almeno 2 mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda; b) rispettare il vincolo di densità, ossia presentare una richiesta di aiuti relativa ad un carico di bestiame non superiore a 1,9 UBA per ettaro di SAF (superficie foraggera aziendale) e per anno civile. Il coefficiente, a decorrere dal 1° Gennaio 2003 sarà di 1,8 UBA/ha. Per la dimostrazione del rispetto del vincolo di densità, i produttori devono presentare la domanda di aiuto per superficie (ovvero la domanda della “PAC seminativi”). Sono esentati i beneficiari fino a 15 UBA; c) rispetto della clausola dell’ecocondizionalità: negli allevamenti a stabulazione fissa è obbligatorio lo stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente; il mancato rispetto del requisito determina una decurtazione del premio comunitario del 7%. Per determinare il coefficiente di densità nell’azienda si tiene conto dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli ovini per i quali sia stata presentata domanda di premio, nonché delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato (quota latte). Inoltre deve essere considerata la superficie dell’azienda disponibile durante tutto l’anno per l’alimentazione del bestiame. 2. Regime di premio per le vacche nutrici Il premio per il mantenimento delle vacche nutrici è composto da un premio annuale costante fino al 2006, e da un premio nazionale di 50 euro pagato dallo Stato membro. Il premio annuale alle vacche nutrici viene concesso entro un limite massimo di 621.611 capi pagabili, nominati anche diritti al premio per vacca nutrice, che rappresentano il massimale nazionale pagabile e è ripartito in quote individuali. Il premio è stato esteso anche alle giovenche (bovine femmine di almeno 8 mesi che non hanno ancora figliato) che fanno parte della mandria da carne Pag. 10 del produttore: secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1512/2001, modificante il reg. CE n. 1254/99, per l’anno 2002 e 2003 la domanda vacche nutrici dovrà contenere obbligatoriamente un numero di giovenche compreso tra un limite minimo del 15% e un tetto massimo elevato al 40% del numero totale per cui è richiesto il premio. Sono esentate da questo limite le aziende che richiedono meno di 14 premi. Hanno diritto al premio le vacche nutrici o le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento “carne”, per cui sono escluse le razze da latte indicate nell’allegato 1 del regolamento 2342/1999/CE. Rimangono escluse dai premi per vacca nutrice le aziende titolari di una quota-latte consegne e consegne + vendite dirette superiore a 120.000 Kg. Tale limitazione non si applica alle aziende che effettuano esclusivamente vendite dirette. Gli allevatori possono incrementare i diritti al premio tramite due forme: – trasferimento da un altro produttore; – attingimento da una riserva nazionale di diritti, appositamente istituita dal Mipaf: i diritti della riserva sono distribuiti gratuitamente, con priorità per i nuovi allevatori ed i giovani allevatori. ANNI Premio annuale euro/capo lire/capo Premio nazionale supplementare euro/capo lire/capo Premio totale euro/capo lire/capo 2001 182 352.401 50 96.814 232,0 449.215 2002 e succ. 200 387.254 50 96.814 250,0 484.068 (Il diritto al premio per produttore è limitato ad un massimale individuale; massimale nazionale per l’Italia 621.611 capi) L’allevatore che richiede il premio è obbligato a: a) detenere gli animali in azienda per almeno sei mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda; b) rispettare il vincolo di densità pari a 1,9 UBA/SAF valido fino al 31 dicembre 2002, considerando che dal 1° gennaio 2003 lo stesso vincolo sarà di 1,8 UBA/ha; analogamente a quanto previsto dal premio speciale per i bovini maschi, sono esentati i produttori beneficiari fino a 15 UBA; c) rispetto della clausola dell’ecocondizionalità: negli allevamenti a stabulazione fissa è obbligatorio lo stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente; il mancato rispetto del requisito determina una decurtazione del premio comunitario del 7%. Pag. 11 3. Regime di premio per l’estensivizzazione I produttori che beneficiano del premio speciale per i bovini maschi e/o del premio per vacca nutrice possono accedere al premio per l’estensivizzazione, a condizione che il carico di bestiame ad ettaro rispetti determinati vincoli di densità. I premi sono articolati secondo gli impegni del coefficiente di densità osservati dall’allevatore; per l’anno 2002, l’importo del premio di estensivizzazione è pari a: – 40 euro/capo per coefficiente di densità tra 1,4 e 1,8 UBA/SAF; – 80 euro/capo per coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA/SAF. ANNI densità tra 1,6 e 2,0 UBA/SAF densità <1,6 UBA/SAF densità tra 1,4 e 1,8 UBA/SAF euro/ capo lire/ capo densità <1,4 UBA/SAF euro/ capo lire/ capo euro/ capo lire/ capo euro/ capo lire/ capo 2001 33 63.897 66 127.794 – – – – 2002 e succ. – – – – 40 77.451 80 154.902 Ai fini della estensivizzazione, la superficie foraggera (SAF), da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità, deve essere costituita per almeno il 50% da pascolo e per la restante parte da altra superficie foraggera. Per pascolo si intende una superficie, saltuaria o permanente, la cui produzione foraggera sia utilizzabile in campo dagli animali. Rientrano in questa definizione pure le superfici, naturali o coltivate, che vengono sfalciate, nonché le superfici sulle quali sono presenti essenze arbustive e/o arboree la cui biomassa prodotta sia utilizzabile in campo dagli animali. Il calcolo delle UBA è effettuato tenendo conto di tutti i bovini, di almeno 6 mesi di età, presenti nell’azienda durante l’anno civile in questione, nonché del numero degli ovicaprini per i quali è stato richiesto il premio nello stesso anno civile, utilizzando i seguenti indici di conversione: Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi Ovini Caprini Fonte: Allegato III del reg. 1254/1999 Pag. 12 1,0 UBA 0,6 UBA 0,15 UBA 0,15 UBA Eeco-condizionalità o clausola ambientale (Reg. CE n. 1259/99) L’eco-condizionalità, o clausola ambientale, è una misura orizzontale che si applica a tutti i regimi di pagamenti diretti: infatti, come per i premi comunitari per ovicaprini o quelli per i seminativi, anche i pagamenti di tutte e cinque le tipologie di premi zootecnici del settore bovino sono condizionati dall’osservanza dei requisiti in materia di protezione ambientale. I requisiti ambientali riguardano lo stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi che, negli allevamenti a stabulazione fissa, deve essere realizzato in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente. Per stabulazione fissa si intende la stalla sprovvista di annessi recinti all’aperto. Per evitare la riduzione dei premi, i produttori hanno due possibilità: • devono costruire dei paddock esterni per il contenimento degli animali: in questo modo gli allevamenti non rientrano nella precedente definizione di “stabulazione fissa”; • oppure devono dimostrare l’impermeabilità del bacino, tramite un apposito attestato, rilasciato dalla autorità competente, da conservare nel fascicolo del produttore. L’entità della penalizzazione, per coloro i quali non dovessero rispettare questi vincoli, è stata stabilita pari al 7%. 4. Regime di premio alla macellazione e/o esportazione Il premio alla macellazione è una delle principali novità della riforma. L’importo del premio alla macellazione, per gli anni 2002 e successivi, è pari a: – 50 euro/capo per i vitelli di qualsiasi razza (sia maschi che femmine), fino ad un massimale di 1.321.236 capi per anno; gli animali devono avere un’età compresa tra 1 e 7 mesi, con peso carcassa inferiore a 160 Kg se macellati o peso vivo uguale o inferiore a 290 Kg se esportati; – 80 euro/capo per i bovini di età uguale o maggiore a 8 mesi di qualsiasi razza (tori, manzi, vacche, giovenche), fino ad un massimale annuo di 3.426.835 capi. Massimali. Il premio alla macellazione viene concesso entro un limite massimo di capi stabilito per singolo Paese e che per l’Italia risulta pari a: – 3.426.835 capi per i bovini adulti; – 1.321.236 capi per i vitelli. Vincoli. Periodo di detenzione: per beneficiare del premio il produttore deve detenere l’animale in azienda per almeno 2 mesi lasciando trascorrere non più di 1 mese tra il termine di questo periodo e la macellazione o l’esportazione. Per i vitelli macellati o esportati prima dei 3 mesi d’età, tuttavia, il periodo di detenzione è di 1 mese Pag. 13 ANNI Bovini adulti Vitelli (tori, manzi, vacche lattifere, vacche nutrici, giovenche di oltre 8 mesi di età) (da 1 a 7 mesi di vita con un peso di oltre 160 kg) euro/capo lire/capo euro/capo lire/capo 2001 53 102.622 33 63.897 2002 e succ. 80 154.902 50 96.814 Per il 2002 e successivi, le domande devono essere presentate all’AGEA nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo, per gli animali macellati o esportati entro il 31 dicembre, comunque entro 6 mesi dalla data di macellazione o esportazione. 5. Regime di pagamenti supplementari Gli Stati membri possono concedere premi supplementari entro un dato ammontare globale, totalmente a carico del FEOGA (enveloppe), che per l’Italia è, ed è stato pari a: – 21,9 Meuro, per l’anno 2000; – 43,7 Meuro, per il 2001; – 65,6 Meuro, per il 2002 e anni successivi. Le dotazioni nazionali possono essere usate secondo criteri definiti dagli Stati membri e tale decisione è l’aspetto politicamente più rilevante delle competenze nazionali. Il Mipaf ha scelto di accordare i pagamenti supplementari ripartendo la somma globale esclusivamente tra le seguenti categorie di bovini: a) animali maschi della specie bovina di età superiore ad 8 mesi, come integrazione del premio alla macellazione, ma solamente ai produttori che hanno detenuto gli animali negli ultimi 5 mesi di vita. A tale premio nazionale se ne aggiungono ulteriori due per: • i capi bovini che rientrano nel sistema di produzione dei prodotti a denominazione di origine protetta (DPO) o a indicazione di origine protetta (IGP) (reg. 2081/92/CE); oltre che a quelli allevati con i sistemi di produzione biologica (reg. 1804/1999/CE) o a disciplinari di produzione approvati con apposite leggi regionali; • i capi allevati sulla base di disciplinari riconosciuti riferiti a norme volontarie di etichettatura; b) vacche nutrici e giovenche delle aziende iscritte negli specifici libri genealogici delle razze da carne italiani, come integrazione del premio vacca nutrice; c) giovenche, figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici delle razze da carne italiani, come integrazione del premio vacca nutrice, come integrazione del premio alla macellazione, a favore dei produttori che dimostrino di aver detenuto gli animali nelle loro aziende per un periodo di almeno 5 mesi prima della macellazione. Pag. 14 L’obiettivo del pagamento supplementare per le vacche e le giovenche è quello di tutelare talune peculiarità produttive nazionali che perseguono, con la loro attività di allevamento, la salvaguardia ambientale, nonché il mantenimento e l’eventuale incremento della produzione nazionale di carne proveniente da razze specializzate. Il sistema per la garanzia della qualità delle carni bovine Per rafforzare il sistema di garanzia delle carni bovine nell’Unione europea è stato istituito: a) un sistema di identificazione e registrazione dei bovini nella fase di produzione mediante lo strumento dell’anagrafe zootecnica; b) un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine nella fase di commercializzazione. L’identificazione dei capi e la tracciabilità delle carni consente di soddisfare le richieste dei consumatori in termini di certezza di: – informazioni, quali origine, luogo d’ingrasso e di macellazione; – legame effettivo ed univoco tra la certificazione di prodotto e la carne acquistata al dettaglio. Anagrafe zootecnica Gli animali appartenenti alla specie bovina devono obbligatoriamente essere identificati mediante il marchio auricolare che ne consente la registrazione. Il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina prevede, oltre al marchio auricolare: – il passaporto che accompagnerà l’animale in ogni spostamento per tutta la durata della carriera produttiva; – i registri da tenere presso l’azienda, completi per quanto riguarda le informazioni richieste e continuamente aggiornati in funzione delle variazioni dei capi che avvengono in stalla; – banca dati informatizzata,. Nella tabella n. 1 vengono riportate le procedure che l’allevatore deve seguire per rispettare gli obblighi dell’anagrafe in modo da poter: – commercializzare l’animale vivo o la relativa carne; – accedere ai premi comunitari Etichettatura delle carni bovine (Reg. CE n. 1760/2000) Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 istituisce l’obbligo di una specifica etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, consentendo così la tracciabilità e la trasparenza delle informazioni ai consumatori. Pag. 15 Sono soggetti all’obbligo di etichettatura i seguenti prodotti: – tutta la carne bovina fresca, refrigerata o congelata; – i pilastri del diaframma e il diaframma, freschi o congelati; – la carne macinata. Esistono due forme di etichettatura: obbligatoria e volontaria. ETICHETTATURA OBBLIGATORIA Le informazioni obbligatorie da apporre in etichetta (integralmente riportate negli schemi n. 1 e 2) sono: – dal 1° SETTEMBRE 2000 è obbligatorio riportare in etichetta il luogo di macellazione e di sezionamento; – dal 1° GENNAIO 2002 dovrà essere indicato, inoltre, il luogo dove l’animale è nato ed è stato allevato. Schema n. 1 CARNI BOVINE DAL 1° SETTEMBRE 2000 DAL 1° GENNAIO 2002 codice di tracciabilità: es. 00123 (numero o codice, a scelta dell’operatore, che assicura un nesso tra le carni e l’animale o il lotto di animali) nato in: es. Francia macellato in: es. Italia - M 001 (paese in cui è avvenuta la macellazione e numero di autorizzazione del macello, bollo CE o autorizzazione capacità limitata; sia il numero CE che quello a capacità limitata dovranno essere riportati per intero, precisando in questo caso la regione di appartenenza) sezionato in: es. Italia - S 001 (paese in cui è avvenuto il sezionamento e numero di autorizzazione del laboratorio (bollo CE o autorizzazione capacità limitata) Per gli impianti di sezionamento annessi al macello, si potrà usare anche un’unica voce: macellato e sezionato in: es. Italia, MS 001 Pag. 16 ingrassato in: es. Francia, Italia Se l’animale è nato, ingrassato e macellato nello stesso Stato membro, si potrà indicare in sostituzione delle precedenti voci la seguente menzione: Origine: Italia Quando la carne deriva da un animale che è stato per meno di trenta giorni nel Paese di nascita o di macellazione, questi Paesi potranno non essere elencati in etichetta tra i Paesi in cui è avvenuto l’ingrasso. Per le carni di animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998, qualora non siano disponibili le informazioni relative alla nascita ed all’ingrasso, tali indicazioni dovranno esser sostituite in etichetta dalla seguente frase: “nato prima del 1° gennaio 1998” Schema n. 2 CARNI MACINATE OTTENUTE DA ANIMALI ABBATTUTI DAL 1° SETTEMBRE 2000 DAL 1° GENNAIO 2002 codice di tracciabilità: es. 00123 (numero o codice, a scelta dell’operatore, che assicura un nesso tra le carni e l’animale o il lotto di animali) Origine: con tale termine si intende l’elencazione di tutti i Paesi di nascita e di allevamento degli animali entrati nella composizione del lotto di carne macinata se diversi dal Paese in cui avviene la preparazione. Es. per le carni macinate prodotte in Italia a partire da lotti di provenienza diversa si dovrà indicare la seguente menzione: Origine: Francia, Italia, Germania, Spagna • macellato in: es. Italia (paese in cui è avvenuta la macellazione, senza precisare il numero del macello • preparato in: es. Italia per le carni macinate non è prevista quindi l’indicazione del numero identificativo degli stabilimenti di macellazione, sezionamento o macinatura. Se l’operatore ritenesse opportuno farlo, potrebbe indicare in etichetta anche la data di preparazione. A differenza delle altre carni, quindi, per le carni macinate sarà possibile, nella composizione di un unico lotto, impiegare carni provenienti da animali con Paesi di nascita diversi. L’operatore che volesse potrebbe anche per tali carni mantenere separati il Paese di nascita da quelli di ingrasso. ETICHETTATURA FACOLTATIVA L’operatore può fornire in etichetta informazioni supplementari (quali, la data di macellazione, la razza dell’animale, il sesso, il tipo di alimentazione, ovvero quei dati che possono rappresentare lo strumento per la differenziazione delle materie prime, dei processi di trasformazione e di valorizzazione delle produzioni agroalimentari) integrabili a quelle obbligatorie, soltanto previa approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale di un proprio disciplinare redatto conformemente alle istruzioni contenute nel decreto nazionale. ORIENTAMENTO PER LE IMPRESE La riforma di Agenda 2000 e la segmentazione dei consumatori differenziano nettamente le strategie delle imprese zootecniche in due categorie (Graf.5): • zootecnia intensiva; • zootecnia estensiva. Pag. 17 Nel caso della zootecnia intensiva, l’impresa è orientata alla produzione di carne indifferenziata: in questo caso la strategia adottata è la competitività in termini di costi/prezzi, conseguibile mediante l’efficienza produttiva, e in termini di efficienza di filiera, che consente di essere competitivi nei servizi della distribuzione tramite un funzionale collegamento produttore/consumatore. Nel caso della zootecnia estensiva, l’impresa deve adottare una strategia di differenziazione, da attuarsi diversamente a seconda che opera sui circuiti brevi o sui circuiti lunghi. Nei circuiti brevi, l’impresa deve puntare sulla differenziazione tramite l’utilizzazione e la valorizzazione delle razze locali, oppure sulla fidelizzazione del consumatore. Sui circuiti lunghi, l’impresa deve mirare all’assicurazione e alla garanzia della qualità offerta al consumatore, attraverso la certificazione nel caso del biologico e della tracciabilità (etichettatura) volontaria. RIFERIMENTI NORMATIVI • Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (G.U.C.E. del 26 giugno 1999). • Regolamento (CE) n. 2342/1999 del 28 ottobre 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premio (G.U.C.E. del 4 novembre 1999). • Decreto 27 novembre 2001, Modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici (Supplemento ordinario G. U. n. 9 dell’11 gennaio 2002, S. G.). • Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio (G.U.C.E. dell’11 agosto 2000). Pag. 18 Graf.5 - Vettore di sviluppo dell’impresa agricola nel settore delle carni bovine Basata sui prezzi/costi Competitività (zootecnia intensiva) Basata sull’integrazione di filiera IMPRESA Vendita sui circuiti brevi Multifunzionalità (zootecnia estensiva, razze locali) Riduzione dei costi (efficienza produttiva) Introduzione di innovazioni e tecnologie avanzate di allevamento Rintracciabilità (norme volontarie) Integrazione di filiera (efficienza organizzativa degli scambi) Macellerie aziendali (vendita diretta) Collegamento con macellerie locali Zootecnia biologica (certificazione) Vendita sui circuiti lunghi Disciplinari di produzione, etichettatura e norme volontarie di rintracciabilità Pag. 19 La pubblicazione rispecchia le opinioni degli autori. La Commissione Europea non è responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in essa contenute Per informazioni INIPA 00187 Roma Via XXIV Maggio, 43 Tel 064682366 - Fax 064682359 - E.mail:[email protected] Pag. 21