Informativa per lavoratrici madri collaboratori primaria e secondaria

Transcript

Informativa per lavoratrici madri collaboratori primaria e secondaria
Informazioni per lavoratrici madri
(ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs 151/01 e art. 36 D.lgs 81/08)
dell’Istituto Comprensivo di Fabbrico
alla dipendente con mansione COLLABORATRICE SCOLASTICA
La sottoscritta Prof.ssa Viviana Cattaneo Datore di Lavoro dell’Istituto Comprensivo di Fabbrico a
seguito della valutazione dei rischi relativa alle Lavoratrici Madri
INFORMA
di aver verificato di non avere nessun divieto di adibire le donne in stato di gravidanza e nei 7 mesi successivi
al parto alla mansione di COLLABORATRICE SCOLASTICA.
L’unica limitazione alla mansione è quella di non utilizzare sostanze chimiche, di non movimentare carichi e
di non utilizzare le scale portatili
La mansione, infatti, esporrebbe le lavoratrici ai seguenti fattori di rischio:
rischio chimico, rischio caduta (utilizzo scale portatili), rischio movimentazione
carichi
La nuova mansione con limitazioni consisterà in: attività di portineria,sorveglianza nei corridoi, sistemazione
materiale librario, supporto uffici amministrativi. Sarà a disposizione della dipendente un lettino/sdraio per
riposare c/o il locale infermeria.
INFORMA INOLTRE
che, non appena a conoscenza dello stato di gravidanza la lavoratrice è invitata a darne comunicazione
ufficiale, facendo pervenire, anche tramite FAX , un certificato di gravidanza.
La persona preposta a ricevere la comunicazione è la Prof.ssa Viviana Cattaneo o, in sua assenza, il
DSGA che, non appena ricevuta la comunicazione provvederà ad attivare le pratiche del caso.
In caso di gravidanza a rischio o in tutti i casi i cui lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
svolgimento di lavori vietati in gravidanza e/o fino a sette mesi dopo il parto; il datore di lavoro (Dirigente
Scolastico) dovrà inviare direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Emilia la seguente
documentazione:
1. Certificato del medico specialista ginecologo attestante la settimana di gestazione e la data presunta
del parto ( consegnatogli dalla lavoratrice);
2. Domanda di estensione del congedo di maternità ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001, firmata
dalla Lavoratrice(fac-simile presente c/o ufficio segreteria DSGA)
3. Comunicazione del Datore di Lavoro (fac-simile presente c/o ufficio segreteria DSGA) “
allontanamento della lavoratrice dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 151/2001” a firma del Dirigente
scolastico
N.B. In caso di richiesta di interdizione dal lavoro (vedi sopra) la dipendente dovrà recarsi in segreteria per
la firma del documento di cui al pt. 2 , consegnando certificato del ginecologo di cui al pt. 1.
Si segnala inoltre che l'art. 14 del D.Lgs. 26/03/01 n151 prevede che le lavoratrici gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione
di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche nel caso in cui questi devono essere
eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per la fruizione di tali permessi , le lavoratrici deve presentare apposita istanza al Datore di Lavoro e
successivamente fornire documentazione giustificativa concernente data, orario di effettuazione e
attestazione relativa alla necessità di svolgimento durante l'orario di lavoro.
Si informano le S.S.L.L. che la Legge 8/03/2000 n.53 , ha introdotto la facoltà per le lavoratrici di utilizzare in
forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro posticipando un mese dell'astensione prima
del parto al periodo successivo al parto.
La lavoratrice che intende avvalersi dell'opzione della flessibilità dell'astensione obbligatoria dal lavoro dovrà
presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità corredata
delle certificazioni:
del medico specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato
che tale opzione non rechi pregiudizio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro.
Le certificazioni dovranno essere acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.
del medico specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato
che tale opzione non rechi pregiudizio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro.
Le certificazioni dovranno essere acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.
Fabbrico lì 15 settembre 2014
Il Datore di Lavoro
La/Le Lavoratrice/i
___________________________