Informativa per lavoratrici madri collaboratori primaria e secondaria
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Informativa per lavoratrici madri collaboratori primaria e secondaria
Informazioni per lavoratrici madri (ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs 151/01 e art. 36 D.lgs 81/08) dell’Istituto Comprensivo di Fabbrico alla dipendente con mansione COLLABORATRICE SCOLASTICA La sottoscritta Prof.ssa Viviana Cattaneo Datore di Lavoro dell’Istituto Comprensivo di Fabbrico a seguito della valutazione dei rischi relativa alle Lavoratrici Madri INFORMA di aver verificato di non avere nessun divieto di adibire le donne in stato di gravidanza e nei 7 mesi successivi al parto alla mansione di COLLABORATRICE SCOLASTICA. L’unica limitazione alla mansione è quella di non utilizzare sostanze chimiche, di non movimentare carichi e di non utilizzare le scale portatili La mansione, infatti, esporrebbe le lavoratrici ai seguenti fattori di rischio: rischio chimico, rischio caduta (utilizzo scale portatili), rischio movimentazione carichi La nuova mansione con limitazioni consisterà in: attività di portineria,sorveglianza nei corridoi, sistemazione materiale librario, supporto uffici amministrativi. Sarà a disposizione della dipendente un lettino/sdraio per riposare c/o il locale infermeria. INFORMA INOLTRE che, non appena a conoscenza dello stato di gravidanza la lavoratrice è invitata a darne comunicazione ufficiale, facendo pervenire, anche tramite FAX , un certificato di gravidanza. La persona preposta a ricevere la comunicazione è la Prof.ssa Viviana Cattaneo o, in sua assenza, il DSGA che, non appena ricevuta la comunicazione provvederà ad attivare le pratiche del caso. In caso di gravidanza a rischio o in tutti i casi i cui lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, svolgimento di lavori vietati in gravidanza e/o fino a sette mesi dopo il parto; il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) dovrà inviare direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Emilia la seguente documentazione: 1. Certificato del medico specialista ginecologo attestante la settimana di gestazione e la data presunta del parto ( consegnatogli dalla lavoratrice); 2. Domanda di estensione del congedo di maternità ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001, firmata dalla Lavoratrice(fac-simile presente c/o ufficio segreteria DSGA) 3. Comunicazione del Datore di Lavoro (fac-simile presente c/o ufficio segreteria DSGA) “ allontanamento della lavoratrice dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 151/2001” a firma del Dirigente scolastico N.B. In caso di richiesta di interdizione dal lavoro (vedi sopra) la dipendente dovrà recarsi in segreteria per la firma del documento di cui al pt. 2 , consegnando certificato del ginecologo di cui al pt. 1. Si segnala inoltre che l'art. 14 del D.Lgs. 26/03/01 n151 prevede che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche nel caso in cui questi devono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi , le lavoratrici deve presentare apposita istanza al Datore di Lavoro e successivamente fornire documentazione giustificativa concernente data, orario di effettuazione e attestazione relativa alla necessità di svolgimento durante l'orario di lavoro. Si informano le S.S.L.L. che la Legge 8/03/2000 n.53 , ha introdotto la facoltà per le lavoratrici di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto. La lavoratrice che intende avvalersi dell'opzione della flessibilità dell'astensione obbligatoria dal lavoro dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità corredata delle certificazioni: del medico specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato che tale opzione non rechi pregiudizio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro. Le certificazioni dovranno essere acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza. del medico specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato che tale opzione non rechi pregiudizio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro. Le certificazioni dovranno essere acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza. Fabbrico lì 15 settembre 2014 Il Datore di Lavoro La/Le Lavoratrice/i ___________________________