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LA PRIMA CANDELINA DEL REGOLAMENTO AGCOM SUL #ddaonline
In occasione del primo anno dall’entrata in vigore del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore
sulle reti di comunicazione elettronica approvato con la Delibera 680/13/CONS (“Regolamento”), AGCOM,
tracciando un bilancio, ha osservato che:
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le istanze pervenute sono state in tutto 209, di cui 207 hanno riguardato siti internet e le restanti 2
servizi di media audiovisivi;
sono stati avviati 134 procedimenti, di cui il 57% è stato istruito con rito ordinario e il 43% con rito
abbreviato che prevede la conclusione entro 12 giorni lavorativi;
Il 42% delle istanze sono state relative ad opere audiovisive, il 23% ad opere fotografiche, il 14% ad
opere sonore e il 12% ad opere editoriali;
un minor numero di segnalazioni è stato ricevuto per le opere letterarie, i software e i videogiochi.
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Per quanto riguarda l’esito dei procedimenti, un dato particolarmente interessante è che Il 55% degli stessi
è stato definito a seguito della rimozione spontanea dei contenuti.
Ulteriore dato significativo è che Il 35% dei procedimenti, tutti riguardanti violazioni gravi, si è invece
concluso con un ordine di inibizione dell’accesso mediante blocco del DNS.
In proposito, per avere maggiore contezza dell’operato dell’Autorità, sembra opportuno soffermarsi
brevemente sulle caratteristiche dei casi concreti che hanno condotto AGCOM ad emettete un ordine di
inibizione ex art. 8, comma 2 del Regolamento.
Trattasi in particolare di casi in cui a seguito delle verifiche condotte da AGCOM, è emerso che:
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erano effettivamente accessibili presso siti web riproduzioni illecite di opere relative ai principali
successi musicali, a film di recente uscita e a serie televisive attualmente presenti nei cataloghi ondemand o nei palinsesti degli operatori;
le predette riproduzioni illecite integravano delle fattispecie di violazione grave e di carattere
massivo ai sensi della legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941);
i nomi a dominio dei siti oggetto delle istanze risultavano registrati da società estere;
i server che ospitavano i siti oggetto delle istanze erano ubicati all’estero ed i relativi sevizi di
hosting erano forniti da società estere (prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio
italiano, individuati ai sensi dell’articolo 14 Decreto del 9 aprile 2003, n. 70).
Alla luce di quanto sopra l’Autorità ha ordinato a prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio
italiano di provvedere alla disabilitazione dell’accesso ai siti web in questione mediante blocco del DNS da
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realizzarsi entro 2 giorni della notifica del provvedimento con contestuale reindirizzamento automatico
verso una landing page contenete il seguente avviso “L’accesso al presente sito è stato disabilitato in
esecuzione di un provvedimento adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del
regolamento in materia di tutela del diritto d’autore online approvato con delibera n. 680/13/CONS”.
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Di particolare interesse sono anche i casi in cui l’Autorità ha disposto l’archiviazione del procedimento per
insussistenza della violazione ovvero perché non ha ritenuto proporzionata rispetto alla violazione
accertata la misura dell’inibizione dell’accesso ad interi siti web.
Quanto all’archiviazione del procedimento per insussistenza della violazione, appare significativo l’iter
argomentativo seguito dall’Autorità nella Delibera 67/14/CSP.
A fronte di una presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13 e 16 della legge sul diritto d’autore,
l’Autorità, ha ritenuto non sussistente la violazione del diritto d’autore nel caso i cui i link riportati su un
sito indirizzassero direttamente al sito del titolare del diritto d’autore sulle opere oggetto di istanza ivi rese
liberamente disponibili.
La posizione dell’Autorità recepisce l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea
con la sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson, C-466/12, secondo cui (i) “qualora il complesso degli
utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento
cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate,
senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere
considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico
previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale” e (ii)
“non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione
su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet”.
Con riferimento ai provvedimenti di archiviazione del procedimento per mancata proporzionalità tra la
violazione accertata e l’inibizione dell’accesso ai siti oggetto dell’istanza, si può notare come in 6 casi l’iter
argomentativo seguito dall’Autorità (si vedano le Delibere 68/14/CSP, 79/14/CSP, 109/14 CSP, 40/15/CSP,
43/15/CSP e 24/15/CSP) sia pressoché sempre il medesimo: dal momento che la segnalazione concerne
soltanto una o al massimo due opere diffuse in violazione del diritto d’autore, rispetto a tale violazione non
sarebbe proporzionata l’adozione di un provvedimento di disabilitazione dell’intero sito internet da cui è
accessibile l’opera oggetto dell’istanza.
Infine si registrano quali ulteriori motivi di archiviazione del procedimento (a) il caso in cui il sito che
ospitava opere digitali in violazione del diritto d’autore non risultava più essere esistente al momento
dell’adozione del provvedimento da parte di AGCOM (Delibera 133/14/CSP); (b) i 2 casi in cui non è stato
possibile per l’Autorità stabilire con certezza che la messa a disposizione sul sito web dell’opera oggetto di
istanza sia avvenuta in violazione dei diritto d’autore del soggetto istante (Delibere 64/14/CSP e
65/14/CSP).
RIFORMA DELLA RAI E DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO
Il disegno di legge del Governo
Il 27 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge “Riforma della RAI e del servizio
pubblico radiotelevisivo” (di seguito anche la “Riforma”), disponibile al link.
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I punti focali della Riforma riguardano: (i) la durata del contratto nazionale di servizio stipulato tra la RAI e il
Ministero dello Sviluppo Economico; (ii) la struttura della governance, con particolare riguardo alla
procedura di nomina del consiglio di amministrazione, alla durata del mandato dei suoi membri ed ai poteri
dell’amministratore delegato.
Contratto nazionale di servizio
In base alla Riforma: (a) il contratto nazionale di servizio avrà durata quinquennale anziché triennale; e (i) il
consiglio dei Ministri delibererà gli indirizzi per il raggiungimento dell’intesa tra l'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni e il Ministro dello Sviluppo Economico, mediante la quale, prima di ciascun rinnovo
quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso
tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali locali.
Governance
La Riforma prevede la riduzione dei membri del consiglio di amministrazione RAI da 9 a 7 e la nomina del
Presidente da parte del medesimo consiglio nell’ambito dei suoi membri; non sarà più necessaria, quindi,
per la nomina del Presidente, l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei
componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
Si prevede, poi, che l’elezione del consiglio di amministrazione avvenga sulla base di una lista composta da:
(i) 4 membri eletti dal Parlamento, di cui due eletti dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato; (ii) 2 membri di nomina governativa designati dal Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze; (iii) un membro designato dall’assemblea dei
dipendenti della RAI.
L’amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, non sarà dipendente RAI e rimarrà
in carica per 3 anni dall’atto di nomina, salva la revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio
di amministrazione, sentita l’assemblea. Inoltre, avrà poteri più estesi rispetto all’attuale direttore
generale: potrà approvare investimenti fino al valore di 10 milioni di euro (attualmente il direttore generale
ha un limite di 2,5 milioni, i contratti di valore maggiore devono essere approvati dal consiglio di
amministrazione) e potrà nominare i direttori di rete e i direttori delle testate giornalistiche.
Deleghe al Governo su canone RAI e revisione del Testo Unico
Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Riforma:
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uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico alla RAI: sarà quindi
modificata la normativa vigente in materia di canone, in considerazione del livello di morosità
riscontrata, dell'incremento delle disdette, etc.
un decreto legislativo per la modifica del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, al
fine di riordinare e semplificare le disposizioni vigenti e di definire i compiti del servizio pubblico
con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche.
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BREVI
AGCOM: RAPPORTO FINALE SULL’INDAGINE CONOSCITIVA SUI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE MACHINE TO MACHINE (M2M)
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”) con la delibera n. 120/15/CONS dell’11 marzo
2015, pubblicata sul sito web di AGCOM lo scorso 3 aprile, ha approvato il Rapporto finale relativo
all’indagine conoscitiva sui servizi di comunicazione Machine to Machine avviata con la delibera n.
708/13/CONS (con l’espressione Machine to Machine si identifica generalmente il processo di
trasferimento delle informazioni da parte dei dispositivi che non richiedono necessariamente l’interazione
umana).
Tale indagine conoscitiva era stata avviata da AGCOM allo scopo di:
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esaminare i fattori che influenzano lo sviluppo dei servizi M2M (nonché l’interazione tra gli
operatori del mercato che cooperano nella fornitura dei servizi);
valutare criticamente le previsioni di sviluppo e le modalità di utilizzo dei servizi M2M;
individuare le eventuali barriere normative/regolamentari per lo sviluppo di servizi M2M (con
particolare riferimento ai profili di numerazione e roaming);
individuare le eventuali aree dove è utile sviluppare un coordinamento tra le diverse istituzioni
nazionali ed europee coinvolte nel M2M.
Alla luce degli aspetti critici rilevati dall’indagine, i principali obiettivi regolamentari che AGCOM si è
proposta di realizzare con riferimento al settore M2M sono i seguenti:
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proseguire nell’attività di vigilanza del settore M2M, favorendo lo sviluppo del mercato e la crescita
degli operatori che attualmente sono più deboli nella competizione globale, anche al fine di
assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi;
proseguire l’attività di vigilanza e monitoraggio individuando i Key Performance Indicator di questo
specifico mercato e svolgendo rilevazioni quantitative sulla diffusione dei servizi di comunicazione
M2M;
onde assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori,
promuovere iniziative finalizzate ad assicurare una adeguata tutela, inserendo le questioni del
M2M nell’ambito degli impegni già perseguiti dall’Autorità.
Il Rapporto finale di AGCOM è disponibile al seguente link.
VENDITA DIRITTI TV SU EVENTI SPORTIVI: AGCOM AVVIA IL PROCEDIMENTO PER
L’INDIVIDUAZIONE DELLE PIATTAFORME EMERGENTI
Con delibera n. 84/15/CONS del 24 febbraio 2015 (disponibile al seguente link, l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (“AGCOM”) ha dato avvio al procedimento istruttorio per l’individuazione delle
piattaforme emergenti alle quali destinare i diritti audiovisivi di eventi sportivi ai sensi (i) dell’art. 14 del D.
Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 (recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”), e (ii) dell’art. 10 del regolamento approvato con
delibera n. 307/08/CONS (“Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento” per
le attività demandate ad AGCOM dal citato D. Lgs. 9/2008).
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L’individuazione delle piattaforme emergenti sarà svolta nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione della
delibera in esame sul sito web di AGCOM (avvenuta in data 9 aprile 2015) e conseguirà ad una verifica,
condotta dalla stessa Autorità, delle evoluzioni tecniche, delle nuove modalità di fruizione e dei mutamenti
di mercato intervenuti.
TAX CREDIT PER PRODUTTORI INDIPENDENTI AUDIOVISIVO
Con il Decreto ministeriale del 5 febbraio 2015 recante “Disposizioni applicative per l’estensione ai
produttori indipendenti di opere audiovisive dell’attribuzione del credito d’imposta per le attività
cinematografiche”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 marzo scorso e disponibile al seguente link, il
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha dato attuazione alle previsioni dell’articolo 8
comma 2 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione
e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” convertito con modificazioni dalla Legge 7
ottobre 2013, n. 112.
Il richiamato articolo ha esteso ai produttori indipendenti di opere audiovisive il beneficio del c.d. tax
credit, mentre con il decreto ministeriale che si segnala sono state dettate le disposizioni attuative di tale
beneficio. Per la prima volta le produzioni audiovisive realizzate da produttori indipendenti e destinate alle
emittenti televisive e al web potranno beneficiare di un credito d’imposta del 15% del costo di produzione.
Tale beneficio si estenderà alle produzioni audiovisive internazionali che verranno a girare sul territorio
nazionale.
Secondo quanto affermato dal Ministero, “Le agevolazioni fiscali rafforzeranno le produzioni indipendenti,
chiamate a aumentare la propria quota di diritti nell’opera oppure a reinvestire nello sviluppo e la
realizzazione di nuove opere”. Disposizioni di ulteriore dettaglio sul beneficio previsto sono state dettate
dal decreto direttoriale del 7 aprile 2015 disponibile al seguente link.
DIRITTO ALL’OBLIO VS. DIRITTO DI CRONACA
Il Garante Privacy, con provvedimento n. 618 del 18 dicembre 2014 (disponibile al seguente link), ha
respinto il ricorso di una persona che contestava il rifiuto di Google di deindicizzare un articolo che riferiva
di un’inchiesta giudiziaria in cui risultava implicata e che, a suo avviso, era “estremamente fuorviante ed
altamente pregiudizievole”.
Il Garante Privacy ha ritenuto che il diritto di cronaca, nel caso in esame, dovesse prevalere sul diritto
all’oblio, in quanto la notizia, di cui si chiedeva la deindicizzazione, risultava essere molto recente e
soprattutto di indubbio interesse pubblico, riferendosi ad un'importante indagine giudiziaria che vedeva
coinvolte numerose persone.
Il Garante Privacy ha inoltre ricordato che, nel caso in cui la persona interessata ritenga non veritiere le
notizie che la riguardano, la medesima può chiedere all'editore che i dati contenuti nell'articolo siano
aggiornati, rettificati o integrati.
Nell'ambito del medesimo procedimento, il Garante ha avuto modo di pronunciarsi, per la prima volta, sui
cosiddetti "snippet", ossia le sintesi automatiche generate da Google e poste a corredo dei risultati di
ricerca. In merito, il ricorrente aveva richiesto a Google che, in alternativa alla deindicizzazione, si
provvedesse a cancellare o modificare lo snippet posto sotto il link all'articolo, in quanto non in linea con il
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contenuto dello stesso, poiché associava il proprio nominativo a reati più gravi rispetto a quelli per i quali
era indagato.
Rispetto a tale richiesta, ritenuta legittima dal Garante Privacy, è stato dichiarato non luogo a provvedere,
avendo Google proceduto ad eliminare gli snippet dell’articolo in questione.
IL CONSIGLIO D’EUROPA SULLA
RACCOMANDAZIONE CM/REC(2015)5
PRIVACY
DEI
LAVORATORI:
LA
In data 1 aprile 2015, il Consiglio d’Europa, con la Raccomandazione CM/Rec(2015)5, ha definito alcuni
principi in materia di trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro, effettuati da parte dei datori di
lavoro pubblici e privati.
Il Consiglio d’Europa ha chiarito come il trattamento dei dati personali dei lavoratori debba essere limitato
ai soli dati utili allo scopo perseguito, in modo da ridurre al minimo i rischi di compressione dei diritti e delle
libertà fondamentali dei lavoratori, con particolare attenzione al diritto alla privacy.
Il trattamento dei dati sensibili dei lavoratori è invece consentito soltanto nella misura in cui appaia
indispensabile per procedere all’assunzione o per adempiere ad obblighi di legge, connessi al rapporto di
lavoro. In tali casi, il datore di lavoro deve fornire adeguate garanzie al fine di prevenire i rischi connessi al
trattamento di tali dati, come quello di discriminazione.
Il Consiglio d’Europa, in tale occasione, si è anche occupato, nell’ambito del trattamento dei dati connessi al
rapporto di lavoro, delle misure di sicurezza e conservazione dei dati, dei diritti dei lavoratori di accesso,
rettifica e opposizione rispetto al trattamento dei propri dati, precisando quali siano le informazioni da
fornire ai lavoratori al fine di assicurare la trasparenza del trattamento.
Nella Raccomandazione sono anche analizzate alcune forme particolari di trattamento dei dati dei
dipendenti, come quelle collegate all’uso di internet e delle comunicazioni elettroniche sui luoghi di lavoro
ovvero svolte attraverso sistemi informativi e tecnologie per il controllo dei dipendenti, compresa la
videosorveglianza, e in occasione di test psicologici e procedure analoghe.
La Raccomandazione contiene infine previsioni relative al trattamento di alcuni particolari tipi di dati, come
i dati biometrici e quelli inerenti lo stato di salute del lavoratore.
SANZIONI AGCM PARI AD EURO 10.000 PER PUBBLICITÀ INGANNEVOLE A DANNO
DI IMPRESE
Con provvedimento del 18 marzo 2015 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha
irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 10.000 per pubblicità ingannevole ai sensi
dell’articolo 2, lettera b), del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante “Attuazione dell’articolo 14
della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole” (di seguito,
“Decreto”) (il provvedimento è disponibile al seguente link.
Destinataria della suddetta sanzione la società Rimastex S.r.l., operante nella produzione e
commercializzazione di prodotti e attrezzature per il settore equestre, in particolare materiale per i fondi
equestri.
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La società aveva diffuso su una nota rivista mensile del settore il seguente messaggio pubblicitario: “Il
nostro tessuto è 100% senza filo di vetro”; “Di’ no al tessuto con filo di vetro e non avrai sorprese future. Si
ricorda che nei paesi europei e negli USA il tessuto con filo di vetro è bandito!!!”.
L’AGCM ha ritenuto ingannevole, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del Decreto, il suddetto messaggio
pubblicitario, nella misura in cui il medesimo lasciava intendere, contrariamente al vero, che l’utilizzo di
materiali per i fondi equestri contenenti tessuto con filo di vetro fosse vietato in tutti i paesi europei e negli
Stati Uniti, si rivelava idoneo ad indurre in errore i destinatari, pregiudicandone il comportamento
economico e ledeva, per questo motivo, gli interessi di operatori concorrenti.
PROPRIETÀ INDUSTRIALE: STATISTICHE DELL’UIBM SUI TITOLI CONCESSI NEL 2014
Lo scorso 20 marzo l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha pubblicato le statistiche relative ai brevetti
per invenzione, modelli di utilità, marchi, modelli e disegni registrati nell’anno 2014. Il report pubblicato
dall’Ufficio riporta l’andamento delle concessioni a livello nazionale e l’articolazione per aree geografiche,
ed esamina l’andamento delle concessioni/registrazioni per aree geografiche articolato per singole regioni.
Questi sinteticamente i dati riportati nel documento:
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concessioni brevetti per invenzione: -3,4% rispetto al 2013;
concessioni modelli di utilità: -25,1% rispetto al 2013;
registrazione marchi: -3,1% rispetto al 2013;
registrazione modelli e disegni: -26,7% rispetto al 2013.
Il documento pubblicato dall’UIBM è disponibile al seguente link.
LA COMMISSIONE EUROPEA ANNUNCIA LA CREAZIONE DI UN LEVEL PLAYING
FIELD PER IL SOFTWARE OPEN SOURCE
Il 27 marzo 2015 la Commissione Europea, con un comunicato stampa (disponibile al seguente link), ha
annunciato la sua nuova strategia in materia di software open source per i prossimi tre anni, basata su dieci
punti. La strategia si propone l’obiettivo di promuovere l’uso di software supportato, fornito di adeguata
documentazione e basato su uno standard open, di modo che esso possa essere liberamente e
gratuitamente implementato, modificato e migliorato. L’obiettivo ultimo è garantire l’interoperabilità dei
differenti software, mediante l’utilizzo di standard condivisi e largamente accettati, nonché grazie all’uso di
software open source, ogniqualvolta ciò sia possibile, nello sviluppo di nuovi applicativi per la Commissione
da parte di soggetti terzi.
La Direzione Generale dell’Informatica (Directorate-General for Informatics - DIGIT), prosegue la
Commissione, è già impegnata nell’incrementare l’utilizzo di software open source all’interno delle
organizzazioni europee, ma, attraverso questa nuova strategia elaborata dalla Commissione, si punta ad
accelerare il processo, contribuendo “in prima persona” allo sviluppo di tale software e fornendo
direttamente alla Commissione sistemi informativi sviluppati con tale tecnologia.
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Il volano per garantire il raggiungimento di questi ambiziosi propositi è fare in modo che si crei una sinergia
positiva tra la Commissione e la comunità di sviluppatori di software open, mediante la creazione e il
sostegno alle comunità di sviluppo di software dedicato alla Commissione stessa.
DIGIT continuerà inoltre, con rinnovata energia, a promuovere tra le istituzioni europee e altri stakeholders
delle partnership finalizzate alla promozione del software open source. Rinnovato supporto sarà fornito
anche al programma ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations) della
Commissione, il quale nasce con l’obiettivo di facilitare la collaborazione telematica tra le pubbliche
amministrazioni europee. Tale programma ha creato la piattaforma collaborativa Joinup, nella quale si
trova, tra le tante, la comunità OSOR (Open Source Observatory and Repository).
Una descrizione della strategia della Commissione per l’open source è disponibile al seguente link.
CORTE DI GIUSTIZIA: DIRITTO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E TRASMISSIONE
IN DIRETTA DI INCONTRI SPORTIVI
Con sentenza del 26 marzo 2015, nella causa C-279/13 (C More Entertainment AB c. Linus Sandberg) la
Corte di Giustizia è tornata ad occuparsi dell’interpretazione del diritto di comunicazione al pubblico di cui
all’articolo 3 della Direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore nella società dell’informazione (“Direttiva
InfoSoc”).
La controversia dalla quale ha avuto origine la pronuncia in esame vedeva contrapposte la C More
Entertainment AB (“C More Entertainment”), che gestisce un canale televisivo che, tra l’altro, trasmette in
diretta sul web, dietro pagamento, partite di hockey su ghiaccio, e il sig. Sandberg. Quest’ultimo aveva
realizzato un sito web che metteva a disposizione link che consentivano di accedere gratuitamente alle
trasmissioni della C More Entertainment, aggirando di fatto il sistema di pagamento del servizio di
quest’ultima.
Su istanza della C More Entertainment, il sig. Sandberg fu ritenuto responsabile di violazione del diritto
d’autore dal tribunale di primo grado svedese; in sede di appello, si è invece esclusa la violazione del diritto
d’autore in quanto, secondo la corte, le opere in questione non potevano ritenersi sufficientemente
originali e, dunque, meritevoli di protezione secondo la legge sul diritto d’autore. La corte suprema (Högsta
domstolen), adita dalla C More Entertainment, nutrendo dubbi sulla portata del diritto di comunicazione al
pubblico di cui all’articolo 3 della Direttiva InfoSoc, ha sospeso il giudizio in corso, rivolgendo alla Corte di
Giustizia la seguente questione pregiudiziale: “Se gli Stati membri possano stabilire una maggiore portata
del diritto esclusivo dell’autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a
disposizione di quante stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2001/29]”.
Con la pronuncia in esame, la Corte di Giustizia chiarisce, in primo luogo, che la nozione di “messa a
disposizione del pubblico” di cui all’articolo 3 della Direttiva InfoSoc rientra in quella più ampia di
“comunicazione al pubblico”. In secondo luogo, risulta dall’articolo 3, par. 2, della medesima direttiva che,
per essere qualificato come “atto di messa a disposizione del pubblico” ai sensi di tale articolo, un atto deve
soddisfare cumulativamente i due requisiti enunciati nella suddetta disposizione, ossia permettere al
pubblico interessato di accedere all’opera protetta (i) dal luogo e (ii) nel momento da ciascuno
individualmente scelto. Ciò non si verifica nel caso delle trasmissioni diffuse live su internet, come quelle
oggetto del procedimento principale, pertanto la fornitura di link a tale tipologia di opere non costituisce
una “messa a disposizione del pubblico” nei termini della disposizione citata.
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Tuttavia, gli Stati membri possono tutelare i diritti dei broadcasters sulle trasmissioni in questione
attraverso altre disposizioni, in particolare quelle previste dalla Direttiva 2006/115/CE concernente il diritto
di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà
intellettuale. In particolare, da un esame delle disposizioni della direttiva da ultimo citata emerge che gli
Stati membri hanno la facoltà di concedere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare atti di comunicazione al pubblico di trasmissioni alle quali chiunque può avere accesso
dal luogo prescelto, a condizione che tale diritto non pregiudichi la tutela del diritto d’autore.
La corte conclude pertanto che “L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei
diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una
normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui a detto articolo
3, paragrafo 2, lettera d), riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire
trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet, come quelli di cui trattasi nel procedimento
principale, a condizione che siffatta estensione non pregiudichi la tutela del diritto d’autore”.
Il testo integrale della pronuncia in esame è disponibile al seguente link.
MERCATO UNICO DIGITALE: LA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUGLI
AMBITI DI INTERVENTO
In data 25 marzo 2015 si è tenuta in seno alla Commissione europea la prima discussione sulla strategia per
il mercato unico digitale, la cui presentazione è prevista per il mese di maggio 2015. Durante questa prima
riunione, la Commissione ha definito le priorità su cui la stessa concentrerà il proprio lavoro al fine di
eliminare gli ostacoli oggi esistenti ad una fruizione dei servizi digitali che travalichi i confini nazionali.
In particolare, la Commissione ha individuato i seguenti tre ambiti d’azione principali:

miglioramento dell’accesso a beni e servizi digitali da parte di consumatori e imprese attraverso:
o
o
o
o

semplificazione del commercio elettronico transfrontaliero, in particolare per le piccole e
medie imprese, con l’introduzione di norme armonizzate in materia di contratti e
consumatori e una consegna pacchi più efficiente ed economicamente accessibile;
lotta al cd. geo-blocking, che impedisce l’utilizzo da parte dei cittadini europei di servizi
online disponibili in altri paesi dell’UE;
modernizzazione delle norme in materia di diritto d’autore, in modo da bilanciare gli
interessi degli autori con quelli degli utenti/consumatori;
semplificazione del regime IVA, allo scopo di eliminare i costi e le complessità derivanti dalle
differenze oggi esistenti fra le norme tributarie dei diversi paesi europei e incentivare così le
attività transfrontaliere delle imprese;
diffusione delle reti e dei servizi digitali mediante:
o
revisione delle norme in materia di telecomunicazioni e media che incentivi gli investimenti
nelle infrastrutture (alta velocità e reti sicure), dalle quali dipendono tutti i servizi, le
applicazioni e i contenuti digitali;
o
gestione europea dello spettro, migliorando sul punto il coordinamento tra gli Stati membri;
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o
o

incentivo ad una maggiore trasparenza per rafforzare la fiducia nei servizi online e
agevolazione della rapida rimozione di contenuti illeciti;
rapida adozione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali;
creazione di un’economia e di una società digitali europee con potenzialità di crescita a lungo
termine raggiungibile tramite:
o
integrazione di nuove tecnologie nei processi industriali (cd. Industria 4.0);
o
definizione e sviluppo di standard uniformi per le nuove tecnologie, necessari per
l’interoperabilità;
o
regolamentazione dei cd. big data e del cloud computing, in modo da creare un contesto che
ne favorisca l’utilizzo in tutta Europa;
o
sviluppo delle competenze digitali dei cittadini europei così da poter cogliere le opportunità
offerte da internet.
Il comunicato stampa della Commissione è disponibile al seguente link.
I numeri precedenti sono disponibili online sul sito.
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