apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 3613/2016 pubbl. il 28/06/2016
RG n. 15502/2014
N. R.G. 15502/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15502/2014 promossa da:
RENATA TIT. DITTA OMONIMA PISTOLESI (C.F. 10110250015) elettivamente domiciliato in VIA
TOLMINO, 7 10141 TORINO presso il difensore avv. DE FRANCESCO STEFANIA che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine dell’atto di citazione
ATTORE
contro
IL GIUSTO GUSTO (C.F. 01587860337)
CONCLUSIONI
Il Procuratore di PISTOLESI ha concluso:
“accertare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla Il Giusto Gusto di Gatti Danilo
Arduino, in persona del titolare sig. Gatti Danilo Arduino, per i motivi meglio indicati in narrativa e per
l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di franchising intercorso tra le parti per grave
inadempimento contrattuale della ditta convenuta e conseguentemente dichiarare tenuta e
condannare la Il Giusto Gusto di Gatti Danilo Arduino, in persona del titolare sig. Gatti Danilo Arduino,
alla ripetizione della somma versata dalla sig.ra Pistolesi Renata, in qualità di titolare dell'omonima
ditta individuale, in relazione al predetto contratto di franchising, pari ad €. 15.000,00, oltre IVA (pari
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CONVENUTO NON COSTITUITO
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a complessivi €. 18.150,00), nonché al pagamento della somma corrispondente ai canoni di locazione
pretesi dalla proprietà dei locali quale risarcimento per la risoluzione anticipata del contratto di
locazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RENATA PISTOLESI (titolare dell’omonima ditta individuale) allega che:
a) in data 26.02.2013 essa attrice, in qualità di franchisee, ha stipulato con la convenuta, in
qualità di concedente, contratto di franchising avente ad oggetto l’apertura di un punto
vendita di somministrazione alimenti e bevande;
b) l’attrice ha corrisposto alla convenuta la somma complessiva di € 15.000 oltre IVA, di cui €
5.000 per entry fee, e € 10.000 per l’allestimento del locale;
c) parte del materiale necessario al suddetto allestimento non è mai stato consegnato dalla
convenuta o è stato consegnato non funzionante o danneggiato;
d) le parti hanno concordato, quale data di apertura del locale, il 27.04.2013, ma a causa dei
ritardi della convenuta nell’espletamento degli incombenti amministrativi, l’apertura è
stata posticipata al 22.06.2013;
di un nuovo locale; e, nella medesima data, il Comune ha emanato una delibera con cui ha
vietato l’apertura di nuovi locali commerciali nel quartiere San Salvario;
f) a causa del divieto amministrativo, la sig. Pistolesi ha dovuto chiudere l’attività appena
avviata e versare alla proprietaria dell’immobile condotto in locazione un importo
equivalente a sei canoni a titolo di risarcimento per il rilascio anticipato.
L’attrice chiede di:
-
dichiarare la risoluzione del contratto di franchising per inadempimento del convenuto;
-
condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 15.000 oltre IVA, nonché al
pagamento della somma corrispondente ai canoni di locazione pretesi dal locatore.
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e) la convenuta solo in data 31.05.2013 ha presentato in Comune la segnalazione di apertura
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IL GIUSTO GUSTO non si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita mediante prove orali.
*
1. La sig.ra Pistolesi chiede che sia accertato il grave inadempimento di Gatti Danilo Arduino
(titolare della ditta individuale “Il Giusto Gusto”) alle obbligazioni assunte con il contratto di
franchising stipulato il 26 2 2013; e che sia conseguentemente dichiarata la risoluzione di tale
contratto e condannato il Gatti alla restituzione delle somme pagate dalla Pistolesi e al risarcimento
dei danni. Secondo la prospettazione dell’attrice, gli inadempimenti del Gatti sono consistiti:
a) nel non aver fornito tutti i beni strumentali che, in base agli accordi, avrebbe dovuto mettere a
disposizione del franchisee per l’allestimento del punto vendita;
b) in (non meglio specificate) inadempienze nell’espletamento degli incombenti amministrativi;
c) nell’aver inviato soltanto in data 31.5.2013 (e dunque in ritardo rispetto ai tempi
contrattualmente concordati) al Comune di Torino la comunicazione di apertura di nuovo
esercizio.
L’inadempimento di cui al punto c) avrebbe avuto conseguenze deleterie per l’attrice poiché proprio il
31.5.2013 il Comune di Torino ha adottato una delibera con cui vietava l’apertura di nuovi esercizi nel
quartiere di San Salvario; in applicazione della quale è stato vietato alla sig.ra Pistolesi di proseguire la
2. L’attrice è onerata di provare i fatti costitutivi della sua domanda e dunque, essenzialmente,
il titolo delle sue pretese, che qui consiste nel contratto di franchising del 26.2.2013. L’attore deve poi
allegare, con un sufficiente grado di specificità, gli inadempimenti imputati a controparte. Incombe al
convenuto l’onere di provare l’adempimento; ma tale onere è – ovviamente – circoscritto a quelle
obbligazioni che effettivamente risultino dovute in base al titolo azionato dall’attore. Va poi ricordato
che la risoluzione del contratto non può essere pronunciata a fronte di inadempimenti “di scarsa
importanza” (art. 1455 c.c.). Nel caso di specie va anzitutto rilevato che l’inadempimento di cui alla
lettera b) è stato dedotto dall’attrice in termini assolutamente generici. La Pistolesi infatti non ha
minimamente spiegato quali siano state le “inadempienze” del franchisor che hanno comportato uno
slittamento dal 27 aprile al 22 giugno della data di apertura dell’esercizio. Né è stato prodotto o
altrimenti provato un sollecito rivolto dalla Pistolesi al Gatti ad attivarsi per consentire la tempestiva
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propria attività commerciale, che è cessata nel luglio 2013.
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apertura del punto vendita. L’attrice richiama l’art. 2 del contratto, che impegnava il franchisor a
“consulenza per adempimenti burocratici”. Non dice però di quale consulenza aveva necessità e
neppure allega di averne fatto richiesta. Per quanto riguarda i limiti di intervento del franchisor nelle
pratiche amministrative relative all’apertura dell’esercizio, si rinvia a quanto si dirà al punto 4.
3. Il primo inadempimento da prendere in considerazione è dunque la parziale fornitura di
allestimenti per il punto vendita. La sig.ra Pistolesi produce un elenco di beni (doc. 2) che avrebbero
dovuto essere forniti dal Gatti; e sostiene che alcuni di essi non vennero forniti (macchina per hotdog); mentre altri vennero forniti in stato inidoneo all’uso (piastra a induzione, macchina
lavabicchieri, frigorifero, mensole). Ora, pur se il preventivo prodotto come doc. 2 non risulta firmato
né accettato da alcuno, tuttavia l’obbligazione assunta dal Gatti di fornire i beni di cui all’elenco può
ritenersi provata alla luce della deposizione del teste Vincent Fontò; e della mancata comparizione del
Gatti a rendere l’interrogatorio formale deferitogli dalla Pistolesi. I testi Fontò e Ferdinando Giachello
hanno poi dato conto del fatto che i beni sopra indicati (piastra a induzione, macchina lavabicchieri,
frigorifero, mensole) non c’erano o non funzionavano. E ciò costituisce senz’altro un inadempimento
del franchisor.
4. L’altro inadempimento imputato consiste nell’aver tardivamente trasmesso al Comune di
Torino la dichiarazione di inizio attività; ritardo che avrebbe comportato la concreta impossibilità di
obbligazioni gravanti su Il Giusto Gusto sono radicalmente smentite dalla documentazione versata in
atti. In primo luogo infatti il contratto di franchising non prevedeva affatto un obbligo in capo al
franchisor di inoltrare al Comune la dichiarazione di inizio attività. Un tale obbligo non si può certo
desumere dall’obbligo di “assistenza a distanza per adempimenti burocratici” previsto dall’art. 5,
poiché quest’obbligo si traduce in una consulenza (che non risulta sia mai stata chiesta dalla Pistolesi)
e non certo in un dovere del franchisor di sostituirsi al franchisee nei procedimenti amministrativi che
lo riguardano. Ciò trova una prima conferma nell’art. 2 del contratto, secondo cui la “cliente”
(Pistolesi) “è impresa autonoma, sopporta in proprio gli oneri di qualsiasi genere derivanti dalla
gestione del punto vendita, assume ogni responsabilità e rischio imprenditoriale per l’attività di
commercializzazione di servizi e prodotti …”. E una seconda, decisiva conferma nelle informazioni
trasmesse a questo Tribunale dal Comune di Torino, su richiesta del giudice ex art. 213 c.p.c. Il
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ottenere l’autorizzazione amministrativa. Tuttavia le affermazioni dell’attrice in merito alle
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Comune ha sì confermato che la segnalazione di nuova apertura al pubblico è stata spedita il 31.5.13
ed è pervenuta l’11.6.13; ed ha anche confermato che a quella data, stante la deliberazione della
Giunta comunale del 31.5.13, l’attività comunicata dalla Pistolesi non poteva essere autorizzata. Ma
ha anche precisato (e documentato, allegando la relativa domanda) che fu la Pistolesi e non il Gatti a
compilare e trasmettere la segnalazione di inizio attività. Dunque la pretesa dell’attrice di voler
riversare sul Gatti le conseguenze del ritardo nell’invio di questa domanda è radicalmente infondata.
Non esiste, in altri termini, l’obbligazione del Gatti che si assume qui essere stata inadempiuta.
5. Occorre allora verificare se l’inadempimento di cui si è detto al punto 3 (parziale fornitura di
allestimenti) sia di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto di franchising. Ritiene questo
giudice che la risposta debba essere negativa, poiché tale obbligazione assume un carattere marginale
nella complessiva economia del contratto. L’obbligazione fondamentale del franchisor è quella di
consentire l’uso e lo sfruttamento commerciale del marchio “Qualunquemente” da parte del
franchisee, che beneficia così dell’attività promozionale e pubblicitaria del titolare. Lo sfruttamento
del marchio avviene anche attraverso l’allestimento del punto vendita secondo modalità conformi alle
indicazioni del franchisor. Coerentemente con questa funzione, l’art. 5 del contratto prevede che “il
concedente fornirà alla cliente prestazione ed articoli necessari per una ottimale realizzazione
dell’esercizio nella fattispecie: sfruttamento commerciale del brand, assistenza selezione location,
assistenza a distanza per adempimenti burocratici, consulenza marketing.” Ora, la mancanza o il
funzione del contratto, non impediscono al franchisee di trarre vantaggio dallo sfruttamento del
marchio, né impediscono l’allestimento del punto vendita in modo conforme ai caratteri distintivi del
concedente. Le cattive condizioni di alcuni fra i beni forniti avrebbero potuto esser fatte valere dal
franchisee chiedendo a controparte l’esatto adempimento o, eventualmente, una compensazione
parziale con i contributi periodicamente dovuti. Ma le mancanze e i malfunzionamenti non risulta
siano stati mai neppure comunicati al Gusto Giusto. La realtà è che il contratto di franchising si è
risolto in ragione del fatto che, a causa della mancanza di autorizzazione del Comune di Torino,
l’attività della sig.ra Pistolesi non poteva essere iniziata e ha dovuto cessare. Si tratta dell’ipotesi
contemplata dall’art. 11 del contratto (“L’impossibilità per l’affiliata comunque determinatasi di
continuare l’attività in detto locale costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto …”). Ma si
tratta, evidentemente, di una causa non imputabile al franchisor.
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malfunzionamento di una macchina lavabicchieri o di una macchina per hot-dog non incidono sulla
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6. Per queste ragioni la domanda di risoluzione e quelle, conseguenti, di restituzione e
risarcimento danni devono essere respinte. Si evidenzia da ultimo che la Pistolesi non ha neppure
provato il danno di cui chiede il ristoro (aver dovuto corrispondere alla proprietaria dei locali 6
mensilità di canone). La mancata costituzione del convenuto esime dalla necessità di pronunciare
sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così
provvede:
rigetta la domanda come sopra proposta.
Nulla sulle spese.
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