newsletter lavoro 06_2011
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T RIBERTI C OLOMBO & A SSOCIATI AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO NEWSLETTER LAVORO 04 – 2015 Normativa lavoro 1. PERMESSI COMMERCIO/STUDI PROFESSIONALI – LIQUIDAZIONE GIUGNO Contratti collettivi 1. 2. 3. 4. CCNL CCNL CCNL CCNL CREDITO STUDI PROFESSIONALI COMMERCIO TERZIARIO GRAFICI EDITORIALI INDUSTRIA Normativa lavoro 1. PERMESSI COMMERCIO/STUDI PROFESSIONALI – LIQUIDAZIONE GIUGNO/LUGLIO Pagamento delle ROL non godute Si ricorda che il contratto collettivo del settore commercio ed il contratto collettivo degli studi professionali prevedono il pagamento dei permessi ROL accumulati dal dipendente nel 2014 e mai goduti entro il 30/06/2015 (per le aziende che applicano il CCNL commercio) e il 31/07/2015 (per le aziende che applicano il CCNL studi professionali). Si ricorda però che è possibile, in deroga alle previsioni di monetizzazione dei permessi previste dai CCNL, accordarsi con i lavoratori – con una contrattazione di secondo livello o individuale – per posticipare il termine ultimo di godimento dei permessi (termine oltre il quale l'azienda sarebbe tenuta all'erogazione dell'indennità sostitutiva al lavoratore) e prevedere che le ore non godute restino sempre nelle disponibilità del lavoratore per una fruizione successiva (vedi anche interpello Min. del Lavoro n° 16 del 08.03.2011). Contratti collettivi 1. CCNL CREDITO In data 31/03/2015 è stato pubblicato l’accordo tra le associazioni degli imprenditori e i sindacati sul rinnovo del CCNL credito. Il nuovo contratto è valido sino al 31 dicembre 2018. Due sono le novità da segnalare: AUMENTI RETRIBUTIVI: La voce stipendio è aumentata di 85 Euro mensili (per 13 mensilità) per il lavoratore inquadrato nella 3° area professionale, 4° livello retributivo. Detto aumento verrà Codice fiscale e partita I.V.A. 10444880156 9 giugno 2015 T RIBERTI C OLOMBO & A SSOCIATI parametrato a tutte le altre suddividendolo in 3 tranches: - aree professionali e retributive e verrà corrisposto Euro 25 dal 1 Ottobre 2016 Euro 30 dal 1 Ottobre 2017 Euro 30 dal 1 ottobre 2018 Dal momento che l’accordo non specifica nulla circa l’assorbibilità di tali aumenti, questi sono da considerarsi assorbibili. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: Nel periodo dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2018 il trattamento di fine rapporto è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo exristrutturazione tabellare. Questo significa che gli importi pagati a titolo di bonus, anche se ricorrenti, non sono da considerarsi retribuzione imponibile TFR. 2. CCNL STUDI PROFESSIONALI In data 17 Aprile 2015 è stato firmato l’accordo di rinnovo per il Contratto Collettivo degli studi professionali, che sarà in vigore fino al 31 Marzo 2018. AUMENTI DEI MINIMI CONTRATTUALI: Livelli Aumento all’1/4/2015 Aumento all’1/1/2016 Aumento all’1/9/2016 Aumento all’1/3/2017 Aumento all’1/9/2017 Totale aumenti Q 21,17 21,17 21,17 28,23 28,23 119,98 1 18,74 18,74 18,74 24,98 24,98 106,17 2 16,32 16,32 16,32 21,76 21,76 92,48 3S 15,14 15,14 15,14 20,18 20,18 85,78 3 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 85,00 4S 14,55 14,55 14,55 19,39 19,39 82,43 4 14,02 14,02 14,02 18,70 18,70 79,47 5 13,05 13,05 13,05 17,40 17,40 73,96 Questi aumenti modificano i minimi contrattuali come da seguente tabella: Segue lettera - pagina 2 T RIBERTI C OLOMBO & A SSOCIATI Livelli Minimo all’1/4/2015 Minimo all’1/1/2016 Minimo all’1/9/2016 Minimo all’1/3/2017 Minimo all’1/9/2017 Q 2.034,50 2.055,68 2.076,85 2.105,08 2.133,31 1 1.800,41 1.819,14 1.837,88 1.862,86 1.887,84 2 1.568,21 1.584,53 1.600,85 1.622,61 1.644,37 3S 1.454,59 1.469,73 1.484,86 1.505,05 1.525,23 3 1.441,37 1.456,37 1.471,37 1.491,37 1.511,37 4S 1.397,74 1.412,28 1.426,83 1.446,22 1.465,62 4 1.347,66 1.361,69 1.375,71 1.394,41 1.413,11 5 1.254,21 1.267,26 1.280,32 1.297,72 1.315,12 PERCENTUALI DI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO: Sono definite le misure massime del rapporto indeterminato, e più precisamente: fino a 3 t.d. per le realtà fino a 5 dipendenti, il 50% per le realtà fino ai 15 dipendenti, il 30% per le realtà oltre i 15 dipendenti. tra tempo determinato e tempo ROL NUOVI ASSUNTI: Sono state introdotte delle modifiche nella maturazione dei ROL per i nuovi assunti: matureranno per il 50% dopo 12 mesi dall'assunzione, per il 75% dopo i 24 mesi, per il 100% dopo 36 mesi. CADIPROF ED EPIBRO Il contributo complessivo agli enti bilaterali (Cadiprof ed Ebipro) è elevato da € 19,00 ad € 22,00 per 12 mensilità, di cui sempre € 2,00 a carico del lavoratore, suddiviso: - € 15,00, a Cadiprof; - € 7,00 (€ 5,00 a carico dello studio ed € 2,00 a carico lavoratore), a Ebipro. Del contributo dovuto ad Ebipro, € 4,00 sono destinati alle finalità dell'Ente ed € 3,00 sono destinati a finanziare l'assistenza integrativa per i liberi professionisti, per la quale viene costituita presso l'Ente una gestione autonoma. L'E.D.R. sostitutivo della suddetta contribuzione da corrispondere al lavoratore, viene elevato ad € 32, per 14 mensilità. Per i lavoratori a tempo parziale la contribuzione è comunque dovuta in misura intera. Le stesse condizioni si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi. Segue lettera - pagina 3 T RIBERTI C OLOMBO & A SSOCIATI 3. CCNL COMMERCIO TERZIARIO FONDI EST E QUAS A garanzia della corretta applicazione del CCNL è stata superata la previsione per le aziende che omettevano il versamento ad EST e QUAS di dover garantire prestazioni sanitarie equivalenti. Dal 1 aprile 2015 in caso di omissione del versamento contributivo al Fondo EST l'azienda deve erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 16 euro mensili; mentre in caso di mancata adesione al fondo QUAS, l'EDR dovuto è di 37 euro mensili. E' stata, inoltre, inserita una previsione che consente l'adesione ad entrambi i fondi di intere categorie di lavoratori (CCNL), ma esclusivamente attraverso preventivo parere vincolante dei soci e a parità di contribuzione. SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA E’ stato istituito l'Elemento Economico di Garanzia che dovrà essere riconosciuto riconosciuto con la retribuzione di novembre 2017 a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, agli apprendisti in forza al 31/10/2017, iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/01/2015 al 31/10/2017. L'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario che venga corrisposto successivamente al 1° gennaio 2015. Aziende fino a 10 dip. Aziende a partire da 11 dip. QUADRI - 1° - 2° LIV 3° E 4° LIV 5° E 6° LIV 95 euro 80 euro 65 euro 105 euro 90 euro 75 euro Le aziende che occupano fino a 30 dipendenti potranno scegliere se applicare la contrattazione aziendale, territoriale ovvero applicare l'elemento economico di garanzia. MERCATO DEL LAVORO APPRENDISTATO E' stata modificata la percentuale di conferma degli apprendisti, che passa per tutti i datori di lavoro dall'80% al 20% ed è stato, inoltre, ampliato a 36 mesi il periodo di riferimento su cui calcolarla. I predetti limiti non si applicano nelle aziende in cui siano scaduti meno di 5 contratti di apprendistato. Tra le fattispecie che non vengono ricomprese nella base di computo sono state inserite anche le risoluzioni consensuali. Inoltre è stata modificata la previsione sulla proporzione numerica, confermando che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può Segue lettera - pagina 4 T RIBERTI C OLOMBO & A SSOCIATI assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO La nuova previsione consente alle aziende con più unità produttive, fermo restando il rispetto dei limiti generali, di utilizzare in una unità produttiva una percentuale di lavoratori a tempo determinato superiore ai limiti ordinariamente previsti, fino al 28% dell'organico a tempo indeterminato, compensando quote di assunzioni non utilizzate in altre unità produttive. CONTRATTO T/DET. SOSTEGNO OCCUPAZIONE E' stato introdotto l'istituto del "contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione". Può essere stipulato esclusivamente con soggetti appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti senza impiego retribuito da almeno 6 mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale (4.800 euro, per i redditi da lavoro autonomo e 8.000 euro per i redditi da lavoro parasubordinato) - soggetti che abbiano concluso il periodo di apprendistato presso altra azienda e il cui rapporto sia stato risolto alla fine della fase formativa; - soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali, NASpI, DIS-COLL O ASDI). Il contratto ha durata di 12 mesi. I lavoratori assunti con tale contratto, inoltre, per tutta la sua durata e per i 24 mesi successivi in caso di trasformazione a tempo indeterminato, non si computano ai fini della determinazione dell'organico per la durata della prestazione nel part time (vedi art. 72, co. 1, punto 2). Al lavoratore devono essere garantite 16 ore di formazione, comprensive di quelle sulla prevenzione antinfortunistica, da evidenziare sul LUL. Detta formazione potrà essere inclusa nei piani formativi presentati al fondo FOR.TE. Il livello di inquadramento e, conseguentemente, il trattamento economico è così regolato: primi 6 mesi: - 2 livelli inferiori a quello di destinazione; restanti 6 mesi: - 1 livello inferiore a quello di destinazione se trasformato a tempo indeterminato: per ulteriori 24 mesi - 1 livello inferiore a quello di destinazione poi al livello di destinazione ORARIO DI LAVORO PROCEDURE PER L'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE In relazione all'orario di lavoro applicato in azienda è rimessa al datore di lavoro la facoltà di variare l'articolazione di orario in atto dando un preavviso di almeno 30 giorni prima della sua attivazione; contestualmente la comunicazione di variazione dell'orario deve essere trasmessa per iscritto all'Ente bilaterale territoriale o in caso di azienda plurilocalizzata all'Ente bilaterale nazionale. Segue lettera - pagina 5 T RIBERTI C OLOMBO & A SSOCIATI L'articolazione scelta dal datore di lavoro ha di norma validità annua a meno che il datore non decida di modificarla nuovamente. Qualora invece volesse confermare l'orario prescelto non sarà necessario inviare un'ulteriore comunicazione. FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO Nei periodi di maggiore intensità lavorativa è prevista la possibilità, con un preavviso di 15 giorni, di far svolgere ore di lavoro oltre l'orario settimanale applicato in azienda entro il limite di 44 ore per 16 settimane nell'arco dell'anno (12 mesi che decorrono dall'avvio del programma di flessibilità). Le ore in eccedenza non devono essere retribuite con la maggiorazione per lavoro straordinario ma è stabilito un programma di flessibilità nell'ambito del quale possono essere recuperate le ore lavorate oltre l'orario settimanale. In caso di mancato recupero delle ore in eccedenza queste ultime dovranno essere retribuite con la maggiorazione per lavoro straordinario. La predetta flessibilità dell'orario viene riconosciuta automaticamente senza dover ricorrere ad accordi di secondo livello. 4. CCNL GRAFICI EDITORIALI INDUSTRIA L'accordo di rinnovo del 16 ottobre 2014 prevede quanto segue: MINIMI TABELLARI DAL 1 MAGGIO 2015 Livelli Minimo Contingenza E.d.r. confederale Q AS A B1S B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 E 1.845,51 1.836,60 1.550,80 1.492,15 1.447,61 1.356,30 1.259,04 1.162,54 1.025,95 928,69 844,80 742,36 539,99 539,99 533,19 530,40 530,40 528,03 525,47 523,01 519,63 517,35 515,40 512,87 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 SUPERMINIMI Eventuali superminimi individuali o collettivi attribuiti dal 1° settembre 2011 sono assorbibili nei futuri aumenti contrattuali solo in presenza di una clausola espressa di assorbibilità. Segue lettera - pagina 6 T RIBERTI C OLOMBO & A SSOCIATI UNA TANTUM AI LAVORATORI Ai lavoratori in forza alla data del 16.10.2014 verrà corrisposto l’importo lordo una tantum di € 90,00, commisurato al periodo di servizio prestato dal 1.4.2013 al 16.10.2014, con riduzione proporzionale in caso di aspettativa, assenza facoltativa, CIG a zero ore. L’una tantum, comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali e legali diretti e indiretti e non utile ai fini del TFR, verrà così corrisposta: - € 30,00 con la retribuzione già erogata del mese di gennaio 2015; - € 30,00 con la retribuzione di giugno 2015; - € 30,00 con la retribuzione di novembre 2015. FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA “SALUTE SEMPRE” Sono escluse dall'obbligo contrattuale di iscrizione dei dipendenti e relativo versamento al Fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti complessivamente equivalenti. Per l'anno 2014 e a partire dal 2017, il contributo complessivo pari a 120 euro annui è suddiviso tra azienda e lavoratore che decide di aderire al Fondo con le percentuali rispettivamente del 70% e del 30%. Per gli anni 2015 e 2016 sono iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa e il contributo di 120 euro è integralmente a carico dell'azienda. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le imprese che pur essendo tenute non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione mensile pari a 25 Euro lordi per dodici mensilità. Segue lettera - pagina 7