Studi professionali - Rinnovo del ccnl

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Studi professionali - Rinnovo del ccnl
 Studi professionali ‐ Rinnovo del c.c.n.l. Con l'ipotesi di c.c.n.l. 17 aprile 2015 Confprofessioni con Filcams‐Cgil, Fisascat‐Cisl e Uiltucs‐Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti da studi professionali e dalle strutture che svolgono attività professionali. Il contratto decorre dal 1° aprile 2015 e scadrà il 31 marzo 2018. Si riportano di seguito le principali novità operative e si rimanda ad una notizia successiva la trattazione di tutte le novità introdotte dall'ipotesi di contratto. Minimi tabellari Per effetto degli aumenti fissati con decorrenza aprile 2015, gennaio 2016, settembre 2016, marzo 2017 e settembre 2017, i valori della paga base tabellare conglobata sono i seguenti: Livelli Q 1 2 3S 3 4S 4 5 Importi mensili 1.4.2015 2.034,50 1.800,41 1.568,21 1.454,59 1.441,37 1.397,74 1.347,66 1.254,21 1.1.2016 2.055,68 1.819,14 1.584,53 1.469,73 1.456,37 1.412,28 1.361,69 1.267,26 1.9.2016 2.076,85 1.837,88 1.600,85 1.484,86 1.471,37 1.426,83 1.375,71 1.280,32 1.3.2017 2.105,08 1.862,86 1.622,61 1.505,05 1.491,37 1.446,22 1.394,41 1.297,72 1.9.2017 2.133,31 1.887,84 1.644,37 1.525,23 1.511,37 1.465,62 1.413,11 1.315,12 Livelli 1, 2 e 3S Confedertecnica Per i lavoratori cui si applicava il C.c.n.l. Confedertecnica, assunti entro il 30 giugno 2004 nei livelli 1, 2 e 3S, gli importi dei minimi tabellari, comprensivi dell'elemento nazionale di allineamento contrattuale, sono i seguenti: Livelli 1 2 3S Importi mensili 1.4.2015 1.842,76 1.670,74 1.564,99 1.1.2016 1.861,50 1.687,06 1.580,13 1.9.2016 1.880,24 1.703,38 1.595,27 1.3.2017 1.905,22 1.725,14 1.615,45 1.9.2017 1.930,20 1.746,90 1.635,63 Bilateralità Il contributo complessivo agli enti bilaterali (Cadiprof ed Ebipro) è elevato da € 19,00 ad € 22,00 per 12 mensilità, di cui sempre € 2,00 a carico del lavoratore e sempre da versare mediante mod. F24, con la causale ASSP. Il contributo è così suddiviso: ‐ € 15,00, a Cadiprof; ‐ € 7,00 (€ 5,00 a carico dello studio ed € 2,00 a carico lavoratore), a Ebipro. Del contributo dovuto ad Ebipro, € 4,00 sono destinati alle finalità dell'Ente ed € 3,00 sono destinati a finanziare l'assistenza integrativa per i liberi professionisti, per la quale viene costituita presso l'Ente una gestione autonoma. Entro 180 giorni dalla stipula del c.c.n.l. sarà approvato il relativo Regolamento e saranno attivate le prestazioni ai professionisti. L'E.d.r. sostitutivo della suddetta contribuzione da corrispondere al lavoratore, viene elevato ad € 32, per 14 mensilità. Per i lavoratori a tempo parziale la contribuzione è comunque dovuta in misura intera. Le stesse condizioni si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi. Maternità Viene introdotta la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore. Copyright © - Riproduzione riservata
Contratto di reimpiego In via sperimentale per la vigenza del contratto in oggetto, viene introdotto uno speciale contratto di assunzione a tempo indeterminato per gli over 50 e gli inoccupati/disoccupati di lunga durata di cui all'art. 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 297/2002. La retribuzione sarà fino a 2 livelli inferiori per i primi 18 mesi e di 1 livello per i successivi 12 mesi rispetto al livello di inquadramento. Il contratto non è applicabile al livello 5. Apprendistato L'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere è ammessa a condizione che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 20% (strutture sotto i 50 dipendenti) o il 50% (strutture sopra i 50 dipendenti) dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti risolti nel corso o alla fine del periodo di prova. Quanto sopra indicato non trova applicazione quando, nei 18 mesi precedenti l'assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3. Lavoro a termine La durata massima del contratto a termine è di 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe (ammesse in un massimo di 5). I contratti a termine possono essere rinnovati senza soluzione di continuità. Vengono introdotti i seguenti limiti all'assumibilità con contratto a termine: ‐ 3 contratti nelle strutture fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato; ‐ il 50% arrotondato al numero intero superiore degli assunti a tempo indeterminato, nelle strutture da 6 a 15 dipendenti (es. per 7 dipendenti, fino a 4 contratti); ‐ il 30% arrotondato al numero intero superiore degli assunti a tempo indeterminato, nelle strutture con più di 15 dipendenti (es. per 16 dipendenti, fino a 6 contratti). La base di calcolo è il numero dei lavoratori a tempo indeterminato esistente al momento dell'attivazione dei contratti a termine. I limiti di assumibilità non si applicano: ‐ nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi (elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale); ‐ per ragioni di carattere sostitutivo; ‐ con lavoratori di età superiore a 55 anni. I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore di lavoro avranno precedenza per ulteriori assunzioni a termine, per le stesse mansioni, nei 12 mesi successivi alla cessazione dell'ultimo contratto. Tale diritto deve essere esercitato entro 3 mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto. Lavoro a tempo parziale Sono abrogate le specifiche esigenze organizzative a fronte delle quali sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare. Copyright © - Riproduzione riservata