Codice LEI: dal 12 febbraio 2014 le imprese che operano in derivati

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Codice LEI: dal 12 febbraio 2014 le imprese che operano in derivati
n° 07 del 14 febbraio 2014
circolare n° 134 dell’11 febbraio 2014
referente BARCELLA/mr
Codice LEI: dal 12 febbraio 2014 le imprese che
operano in derivati OTC sono tenute alla
segnalazione delle operazioni attraverso tale codice
La normativa EMIR (European Market Infrastructure Regulation) prevede determinati
obblighi, oltre che per le controparti finanziarie, anche per le controparti non finanziarie,
ossia anche le imprese che operano in derivati OTC (Over The Counter, cioè non
scambiati su mercati regolamentati).
I derivati OTC sono strumenti finanziari, il cui valore dipende dal valore di un’altra attività
finanziaria o reale (attività sottostante), che vengono negoziati in mercati non regolamentati
“Over The Counter” (es. coperture tassi/cambi). Gli obblighi sono i seguenti:
ƒ Compensazione (clearing);
ƒ Attenuazione dei rischi;
ƒ Segnalazione (reporting).
L’applicazione di tali obblighi varia a seconda che la controparte non finanziaria sia
qualificata o non qualificata.
Le imprese assumono lo status di controparte qualificata qualora il valore medio del
portafoglio per ogni categoria di contratti derivati, calcolato in un periodo di trenta giorni
lavorativi, superi una soglia prefissata. Le soglie in questione, individuate per tipologia di
derivati, sono le seguenti:
ƒ 1 miliardo di euro per i contratti derivati OTC su credito e su azioni;
ƒ 3 miliardi di euro per i contratti derivati OTC su: tassi di interesse, valute estere, merci e
tutti gli altri derivati OTC che non rientrano nelle precedenti tipologie.
Le controparti qualificate hanno l’obbligo di compensazione, attenuazione dei rischi e
segnalazione, mentre le controparti non qualificate hanno solo l’obbligo di
segnalazione e di implementazione di alcune delle tecniche di attenuazione dei
rischi.
L’obbligo di segnalazione, che deve essere effettuato da tutte le controparti, entra in
vigore a partire dal 12 febbraio 2014. L’obbligo riguarda i contratti derivati stipulati prima
del 16 agosto 2012 e ancora in essere a tale data, nonché quelli stipulati a decorrere dal 16
agosto 2012.
Il Regolamento di esecuzione n. 1247/2012 stabilisce anche norme tecniche riferite al
contenuto, al formato e alla frequenza delle segnalazioni da inviare alle Trade Repositories.
Le imprese dovranno inviare il cosiddetto codice LEI – Legal Entity Identifier, che
identifica l’impresa controparte della negoziazione. Questi codici saranno usati a livello
internazionale come unico identificativo per la registrazione dei contratti derivati OTC.
Per effettuare le segnalazioni le imprese dovranno munirsi di codice LEI (o pre – LEI se il
codice LEI non è ancora disponibile) presso Unioncamere. Tale iscrizione, rilasciata a titolo
oneroso (Euro 100 all’attivazione oltre al canone annuo di 50 Euro), avviene
telematicamente e la comunicazione con Unioncamere, compresa l’attribuzione dei codici,
avviene tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Per assolvere l’obbligo di segnalazione delle operazioni al Trade Repository, è
consentito che ciascuna Controparte possa delegare la segnalazione delle
informazioni ad un’altra controparte.
A quanto ci risulta Banche e Intermediari Finanziari stanno provvedendo a
raccogliere le deleghe per procedere, in nome e per conto della clientela, ad
effettuare le segnalazioni previste dalla normativa.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Ernesto Cabrini