Manovra Finanziaria Possibili alternative per le aziende alla stretta

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Manovra Finanziaria Possibili alternative per le aziende alla stretta
Approfondimenti
Manovra
Finanziaria
Possibili alternative
per le aziende alla stretta fiscale
ai piani di stock option
di Alessandro Pegoraro
a disciplina fiscale dei piani di stock option è stata recentemente oggetto di ripetute
modifiche da parte del legislatore. La normativa è stata dapprima rivista dal D.L. n.
223/2006 e quindi nuovamente modificata dal D.L. n. 262/2006. Gli interventi normativi
lasciano chiaramente trasparire la volontà del legislatore di limitare l’uso improprio di
questo strumento di fidelizzazione dei dipendenti. La riduzione dell’appeal fiscale dei piani di
stock option spingerà inevitabilmente le aziende a trovare soluzioni alternative, quali
potrebbero essere la sottoscrizione di azioni da parte dei dipendenti con opzione di
rivendita, o l’erogazione di un bonus in denaro al dipendente che sia collegato alle
variazioni del prezzo di listino delle azioni in un dato periodo di tempo, o, ancora, l’emissione
di un prestito obbligazionario con rendimento premiante.
L
Le modifiche apportate dal D.L. 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (1) e, in seconda battuta, dal D.L. 3
ottobre 2006, n. 262 (2) non riguardano indifferentemente tutte le tipologie di piani di incentivazione ai
dipendenti. La norma fiscale a cui fare riferimento è
l’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: l’articolo distingue, in particolare, due regimi di favore per
la concessione in opzione di azioni a dipendenti:
• il regime di cui all’art. 51, comma 2, lett. g), per
i piani di «azionariato diffuso»;
• il regime di cui all’art. 51, comma 2, lett. g-bis),
per i piani di stock option individuali.
Piani di azionariato diffuso
Per questa tipologia di piani, la norma prevede una
franchigia all’interno della quale il valore delle azioni offerte ai dipendenti non concorre alla formazione
del loro reddito. L’agevolazione è subordinata al
contemporaneo rispetto delle seguenti condizioni:
• le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
• le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro;
• le azioni devono essere mantenute per un periodo di tre anni a far data dall’assegnazione.
In base all’agevolazione il valore delle azioni sottoscritte o acquistate dai dipendenti è escluso dal
reddito per un importo, al netto di quanto corrisposto dal dipendente a fronte dell’assegnazione, non
superiore complessivamente nel periodo di imposta
ad euro 2.065,83 (3). Il D.L. n. 223/2006 e il D.L.
n. 262/2006 non hanno modificato il regime fiscale
di questa tipologia di piani (ad azionariato diffuso),
ma sono intervenuti esclusivamente nella disciplina prevista per i piani di stock option individuali.
Piani di stock option individuali
I piani di stock option individuali sono rivolti a
determinati dipendenti o a categorie di dipendenti.
Il testo normativo in vigore prima delle modifiche
introdotte dal D.L. n. 223/2006 permetteva di
Alessandro Pegoraro - Dottore commercialista e Revisore contabile in Vicenza
Note:
(1) In Banca Dati BIG, IPSOA.
(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, in Banca Dati BIG, IPSOA. La legge n. 286/2006 è entrata in vigore il 29 novembre 2006.
(3) Se il predetto valore supera tale importo, si tassa la parte eccedente. Se anche solo una delle condizioni viene meno, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione, quale compenso in natura.
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escludere dal reddito del lavoratore dipendente la
differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal
dipendente, a condizione che quest’ultimo valore
fosse almeno pari al valore delle azioni stesse alla
data dell’offerta (4). La predetta differenza diventava imponibile solo in caso di vendita delle azioni
acquisite, ma con la più mite tassazione prevista
per i capital gain (aliquota del 12,5%). L’agevolazione fiscale non operava, però, nel caso in cui le
azioni assegnate al dipendente andassero ad attribuire a quest’ultimo una percentuale di diritti di
voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale superiore al 10% (da verificare al momento dell’assegnazione).
La suddetta norma è stata oggetto di revisione da
parte del legislatore, con tre successivi interventi.
Inizialmente, l’originario testo del D.L. n.
223/2006 aveva abolito la lett. g-bis) dell’art. 51,
comma 2, del T.U.I.R., facendo cadere il regime
agevolativo fino ad allora in vigore. In questo modo, il differenziale tra il valore di assegnazione
delle azioni e l’ammontare corrisposto dal dipendente veniva riqualificato come componente salariale e, di conseguenza, tassato in misura piena ai
fini IRPEF e ai fini previdenziali.
In un secondo momento, a seguito di un emendamento approvato dalla commissione Bilancio del
Senato e recepito dalla legge di conversione n.
248/2006, la lett. g-bis) del comma 2 dell’art. 51
del T.U.I.R. è stata ripristinata, ma anche arricchita da alcune nuove condizioni necessarie per ottenere il beneficio fiscale. Tali condizioni sono state
poi nuovamente riviste con la legge di conversione
del D.L. n. 262/2006 (5).
Il ripristino del regime agevolato per i piani di
stock option diventa, in definitiva, condizionato ad
alcuni precisi vincoli, stabiliti dal nuovo comma
2-bis dell’art. 51 del T.U.I.R.
Nuova disciplina fiscale per i piani
di stock option individuali
Le modifiche normative alla disciplina fiscale dei
piani di stock option si sono tradotte, sostanzialmente, nell’introduzione di alcune nuove condizioni da soddisfare contestualmente per escludere
dalla tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, le somme ottenute con l’esercizio del diritto
derivante dal piano di stock option.
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È opportuno mettere a raffronto le condizioni inizialmente introdotte dal D.L. n. 223/2006 nella
versione definitiva della legge di conversione con
quelle poi introdotte in sede di conversione del
D.L. n. 262/2006 (6).
Condizione «temporale»
La prima condizione è di tipo «temporale». Inizialmente il D.L. n. 223/2006 aveva imposto un
orizzonte temporale di cinque anni dal momento
dell’assegnazione delle azioni: entro tale termine
le azioni non potevano essere cedute né riacquistate dal datore di lavoro o dalla società emittente, né
essere utilizzate quali garanzia (sotto qualsiasi forma) per l’ottenimento di finanziamenti o essere
oggetto di mandato a vendere, pena la riqualificazione a reddito di lavoro dipendente del differenziale di valore maturato dai titoli.
In base a tale vincolo di lock up quinquennale il dipendente, per realizzare il capital gain, avrebbe dovuto attendere l’intera durata del piano di stock option (mediamente non inferiore ai 3 anni) e, quindi,
ulteriori 5 anni. Ragionare su un orizzonte temporale così lontano costituisce di certo un grosso freno all’emissione di nuovi piani di stock option e rischia di vanificare i vantaggi per il dipendente (7).
Il D.L. n. 262/2006 sposta il riferimento temporale al
diritto di opzione, stabilendo che lo stesso non sia
esercitabile prima che siano trascorsi tre anni dalla
sua attribuzione. Si sottolinea che la norma fa riferimento ad opzioni «esercitabili» e non «esercitate»:
viene preclusa pertanto la possibilità di scegliere se
attendere il completamento del triennio o se esercitare prima il diritto di opzione, sostenendo la relativa
tassazione (si pensi al caso di operazioni straordinaNote:
(4) Se invece viene pagato un ammontare inferiore, è tassata la
sola differenza fra il valore al momento dell’assegnazione e il corrispettivo pagato (C.M. 29 dicembre 1999, n. 247/E, in Corr.Trib. n.
3/2000, pag. 203 e ivi n. 4/2000, pag. 283).
(5) Cfr. comma 29 dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 286/2006, cit.
(6) Rimane invariato il limite percentuale (10%) relativo alle partecipazioni che non consente di fruire, in toto, dell’agevolazione di
specie.
(7) Scrivono P. Ceppellini e R. Lugano, «Stock option senza effetti
contributivi», in Il Sole - 24 Ore del 18 luglio 2006, che «per evitare che un’inversione di tendenza del titolo penalizzi il dipendente, al punto di rischiare, per logiche fiscali, di trasformare un utile
potenziale al momento dell’assegnazione in una perdita effettiva,
dopo 5 anni, sarà obbligato a vendere subito e quindi ad essere
tassato in misura piena».
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LA NOVITÀ NORMATIVA
rie sopravvenute che richiedano l’anticipazione della data di
esercizio del piano). La norma,
inoltre, penalizza i piani con
opzioni già assegnate e che
prevedono termini di esercizio
inferiori ai tre anni, che sembrerebbero dover scontare inevitabilmente la tassazione (8).
Resta da chiarire se la condizione possa ritenersi soddisfatta per i piani che non impongono una durata minima del
vesting period, nel caso in cui
il dipendente eserciti l’opzione
decorso il triennio.
Piani di stock option individuali
L’esclusione dalla tassazione quale
reddito di lavoro dipendente delle
somme ottenute con l’esercizio del
diritto derivante dal piano di stock
option risulta ora subordinata al
rispetto contestuale di tre condizioni:
• che l’opzione sia esercitabile non
prima che siano scaduti tre anni dalla
sua attribuzione;
• che al momento in cui l’opzione è
esercitabile la società risulti quotata
in mercati regolamentati;
• che il beneficiario mantenga per
almeno i cinque anni successivi
all’esercizio dell’opzione un
investimento nei titoli oggetto di
opzione, non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e l’ammontare
corrisposto dal dipendente.
Condizione «soggettiva»
La seconda condizione introdotta in sede di conversione del
D.L. n. 262/2006 subordina
l’esclusione da tassazione del
fringe benefit al fatto che, «al
momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati». La formulazione utilizzata dal legislatore lascia spazio a qualche
fraintendimento. L’interpretazione letterale della norma porterebbe a sostenere che una società quotata abbia la possibilità di attribuire ai propri dipendenti opzioni per l’acquisto di azioni non quotate (es. azioni
di risparmio) beneficiando ugualmente dell’esenzione. In realtà la ratio della norma lascia intendere che
la quotata debba essere la società le cui azioni sono
oggetto di opzione e non la società con la quale il beneficiario ha in essere il rapporto di lavoro (9).
Il legislatore, in sede di conversione del D.L. n.
262/2006, non ha tuttavia rivisto in tal senso la
formulazione della norma.
Condizione «quantitativa»
La terza e ultima condizione imposta dal nuovo comma 2-bis dell’art. 51 del T.U.I.R. è di tipo quantitativo.
Inizialmente il D.L. n. 223/2006 aveva fissato un
«tetto» massimo al valore delle azioni assegnate
(«cap»), pari all’importo della retribuzione annua del
periodo di imposta precedente (a quello dell’assegnazione) calcolato al lordo delle imposte, contributi e
deduzioni spettanti (10). In caso di mancato rispetto
della condizione, l’eccedenza del valore delle azioni
sulla retribuzione lorda veniva
interamente assoggettata all’aliquota marginale IRPEF, anziché all’imposta sostitutiva
del 12,5%; tale tassazione avveniva, inoltre, immediatamente al momento di assegnazione delle azioni, e non più al
successivo momento di vendita delle azioni medesime.
La norma ha da subito evidenziato alcune complicanze operative. Si imponeva innanzitutto
la necessità di una doppia valutazione del valore delle azioni:
una prima valutazione al momento di sottoscrizione dell’opzione e una seconda al momento di assegnazione delle azioni
(11). La norma non stabiliva
però come si sarebbe dovuto determinare il valore delle azioni
Note:
(8) Scrivono P. Alinovi e A. Busani, «Stock option al rebus-date»,
in Il Sole - 24 Ore del 16 ottobre 2006, «in sede di conversione
dovrebbe quindi essere previsto che il termine di tre anni sia riferito non alla data di esercizio teorico ma a quella di esercizio
effettivo: questa previsione non andrebbe a danno dell’Erario
mentre lascerebbe piena libertà di azione a società e beneficiari».
(9) Scrivono F. delli Falconi e G. Marianetti, «Condizioni per l’esenzione sui piani di stock option», in Corr. Trib. n. 41/2006, pag.
3239, «è estremamente probabile che la ratio della norma sia
quella di accordare il beneficio fiscale esclusivamente all’offerta
di opzioni che abbiano ad oggetto titoli quotati. Se così fosse, sarebbe pertanto opportuno operare, in sede di conversione del
decreto, le dovute modifiche volte a identificare correttamente la
quotazione dei titoli oggetto dell’offerta».
(10) Chiarisce in merito la circolare dell’Agenzia delle entrate 4
agosto 2006, n. 28/E (in Corr.Trib. n. 36/2006, pag. 2872) che «non
si considerano nella determinazione della retribuzione annua, gli
eventuali redditi di lavoro dipendente o assimilati non afferenti al
rapporto di lavoro per cui sono state assegnate le azioni» e ancora «in mancanza della possibilità di individuazione del parametro della retribuzione lorda annua dell’anno precedente, ad
esempio nel caso in cui in detto anno il soggetto assegnatario
delle azioni percepisca un trattamento pensionistico, si ritiene
che si debba fare riferimento all’ultima retribuzione lorda annua
relativa al rapporto di lavoro per il quale il fringe benefit è stato
erogato». La norma non spiega tuttavia il caso in cui il dipendente sia stato assunto in corso d’anno nel precedente periodo di
imposta, e abbia quindi a riferimento una retribuzione annua inferiore a quella potenzialmente ottenibile «a regime».
(11) Quest’ultima valutazione è necessaria sia per verificare il rispetto del «cap», sia per determinare «l’importo che non ha concorso a
formare il reddito al momento dell’assegnazione» che sarà soggetto
a tassazione in caso di vendita delle azioni (o di costituzione in
garanzia delle stesse) entro i 5 anni dall’assegnazione.
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Esempio n. 1
Retribuzione lorda annua dipendente
Sig. Bianchi
(dipendente azienda A)
Sig. Rossi
(dipendente azienda B)
50.000
50.000
100
100
n. azioni offerte in opzione
Valore azioni al momento dell’offerta
500
150
50.000
15.000
Valore azioni al momento assegnazione
650
450
Valore totale azioni all’assegnazione (B)
65.000
45.000
Beneficio (B - A)
15.000
30.000
Tassazione piena
Tassazione agevolata
Valore totale azioni all’offerta (A)
Trattamento fiscale
al momento dell’attribuzione dei titoli ai beneficiari del
piano, anche se era plausibile sostenere che il criterio di
valutazione corretto fosse quello del «valore normale»
dei beni e servizi di cui all’art. 9 del T.U.I.R. Inoltre, il
raffronto tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e la retribuzione lorda del periodo precedente
poteva determinare degli effetti distorti e non voluti. Si
consideri l’esempio n. 1 (vedi sopra).
Il Sig. Bianchi ha interesse ad esercitare l’opzione, ma
il valore del pacchetto azionario al momento dell’assegnazione (65.000 euro) è superiore all’ammontare lordo della propria retribuzione (50.000 euro) e avrà la
tassazione piena. Il Sig. Rossi, a parità di retribuzione
e di azioni assegnate, beneficia invece del regime agevolato essendo la propria retribuzione superiore al valore delle azioni ricevute (50.000 > 45.000 euro).
È evidente l’effetto distorto della norma: il regime
fiscale agevolativo viene concesso al dipendente che
ha realizzato il maggior beneficio. Sarebbe forse stato più equo confrontare la retribuzione lorda con il
reddito ottenuto per effetto dell’esercizio dell’opzione e non con il valore delle azioni assegnate.
A discapito di qualsiasi ulteriore critica, la legge
di conversione del D.L. n. 262/2006 elimina del
tutto la necessità del confronto tra il valore delle
azioni assegnate e l’ammontare della retribuzione
annua del periodo precedente, ma introduce un
nuovo vincolo quantitativo. In base alla nuova
norma il beneficiario deve mantenere per almeno i
cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione
un investimento nei titoli oggetto di opzione, non
inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al
momento dell’assegnazione e il prezzo pagato dal
dipendente. In sostanza si attribuisce al dipendente
la facoltà di alienare un numero di azioni di valore
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pari al prezzo di esercizio senza per questo decadere dal beneficio fiscale.
La ratio della norma è semplice e corretta: consentire al lavoratore di rientrare dall’esborso finanziario sostenuto a seguito dell’esercizio delle opzioni.
La norma, tuttavia, non risulta di facile applicazione pratica. La difficoltà origina dalla necessità di
confrontare una grandezza «fissa» e ben determinabile (valore del fringe benefit) con una grandezza aleatoria (controvalore dei titoli).
Un esempio può aiutare a capire:
Esempio n. 2
N. azioni assegnate
25.000
Valore unitario azioni assegnate
10 €
Valore complessivo azioni assegnate (A)
250.000 €
Prezzo di esercizio opzioni
7€
Prezzo pagato dal dipendente (B)
175.000 €
Fringe benefit (A - B)
75.000 €
Investimento minimo in titoli
(controvalore) da mantenere per 5 anni
75.000 €
(pari a
n. 7.500
azioni)
In questo caso se i titoli sottoscritti dal dipendente si
svalutano (la loro quotazione scende da 10 € a 6 €)
egli sarà costretto ad acquistarne altri (in quanto 6 €
x 7.500 < 75.000 €) per non subire, oltre al danno
della svalutazione, la tassazione di un fringe benefit
che a quel punto sarebbe del tutto venuto meno.
L’incongruenza potrebbe essere risolta stabilendo che
l’ammontare dell’investimento in titoli da mantenere
vincolato per il quinquennio sia determinato alla data
di assegnazione, fissando un numero di azioni da
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IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE
delle condizioni sopra riportate
mantenere in portafoglio (dato
L’investimento vincolato per 5 anni
non venga rispettata (quindi
certo) e non un controvalore
— Le modifiche apportate in sede di
nel caso in cui «salti» il regime
(dato aleatorio).
conversione del D.L. n. 262/2006 ai
di favore previsto dalla lettera
Un’altra questione è stata popiani
di
stock
option
individuali
g-bis). A ciò si aggiunga che
sta con un’interrogazione alla
impongono al beneficiario di
l’assoggettamento a contributi
Commissione Finanze della
mantenere per almeno i cinque anni
rileverà esclusivamente con riCamera (n. 5-000420) (12). In
successivi all’esercizio dell’opzione un
ferimento alle assegnazioni efsintesi, si pone il caso in cui il
investimento
nei
titoli
oggetto
di
fettuate in virtù di piani di indipendente ceda le azioni «vinopzione, non inferiore alla differenza
centivazione deliberati a particolate» in due tranche, prima
tra il valore delle azioni al momento
re dal 5 luglio 2006 (primo
del decorso del quinquennio:
dell’assegnazione e il prezzo pagato. Il
giorno successivo all’entrata in
la prima cessione avviene nei
confronto
tra
una
grandezza
«fissa»
e
vigore del decreto) e con
limiti imposti dalla norma e
ben determinabile (valore del fringe
esclusivo riferimento, ai fini
quindi con tassazione ai soli fibenefit) e una grandezza aleatoria
del calcolo delle prestazioni,
ni di capital gain (imposta so(controvalore dei titoli) appare di
alle anzianità maturate a partistitutiva 12,5%); la seconda
difficile
applicazione.
re da tale data.
cessione, facendo venir meno
— L’incongruenza potrebbe essere
La precisazione è importante:
la condizione quantitativa, derisolta stabilendo che l’ammontare
in deroga al principio dell’artermina la tassazione quale
dell’investimento in titoli da mantenere
monizzazione delle basi imreddito da lavoro dipendente
vincolato
per
il
quinquennio
sia
ponibili fiscali e previdenziali,
dell’intera differenza tra il vadeterminato alla data di assegnazione,
il nuovo comma 25-bis dellore delle azioni al momento
fissando un numero di azioni da
l’art. 36 del D.L. n. 223/2006
dell’assegnazione e l’importo
mantenere in portafoglio.
stabilisce che il reddito dericorrisposto dal dipendente. In
vante dalla nuova disposizioquesto caso, chiarisce il Minine non rileverà a fini contributivi solamente qualora:
stero, l’imposta sostitutiva versata in occasione della
• il piano sia stato deliberato anteriormente al 5 luprima tranche di vendita potrà essere chiesta a rimglio 2006, anche se l’assegnazione delle azioni avborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
viene successivamente a tale data (14), oppure
Si noti inoltre che questa verifica a posteriori ren• il piano sia stato deliberato successivamente al 4
de impossibile stabilire inizialmente la tassabilità
luglio 2006, e siano rispettate le condizioni poste dal
o meno del fringe benefit.
nuovo art. 51, comma 2, lett. g-bis) (15).
Da non trascurare infine le difficoltà operative
emergenti in caso di mancato rispetto della condizione (ugualmente presenti per la condizione temporale): in tal caso, il datore di lavoro dovrà appliNote:
(12) Si veda P. Meneghetti, «Stock option, correzioni in vista», in Il
care le relative ritenute nel primo periodo di paga
Sole - 24 Ore del 30 novembre 2006.
utile, successivo all’avventa conoscenza del pre(13) Specifica a tal fine la circolare dell’Agenzia delle entrate n.
supposto impositivo. Ne consegue la necessità
28/E del 2006, cit., che, qualora il dipendente-assegnatario delle
azioni abbia nel frattempo cessato il proprio rapporto di lavoro,
pratica di una tempestiva comunicazione tra disarà cura del precedente datore di lavoro comunicare al nuovo
pendente e datore di lavoro (13).
datore (o eventualmente all’ente pensionistico, qualora il dipenTrattamento contributivo
dei piani di stock option
La legge n. 248/2006 di conversione del D.L. n.
223/2006 ha altresì introdotto all’art. 36 del decreto il
comma 25-bis, relativo al trattamento contributivo dei
piani di stock option. In dettaglio, il testo normativo
dispone l’assoggettamento a fini contributivi dei redditi scaturenti dall’esercizio dell’opzione qualora una
dente abbia smesso di lavorare) l’importo che andrà assoggettato
ad imposizione.
(14) Per quanto attiene, invece, al trattamento fiscale non è previsto alcun regime transitorio.
(15) L’esclusione degli effetti contributivi, pur nei limiti appena
esposti, consente di superare il problema del versamento delle ritenute da parte del sostituto di imposta: con la versione originaria del
D.L. n. 223/2006 vi era infatti il rischio che la retribuzione in denaro
del dipendente nel mese di esercizio fosse incapiente per le ritenute da versare, con la necessità, per il datore di lavoro (in qualità di
sostituto di imposta), di anticipare le ritenute e con il conseguente
pericolo di incontrare delle difficoltà nel rivalersi sul dipendente.
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LA NOVITÀ NORMATIVA
il relativo presupposto impoEntrata in vigore
Trattamento contributivo
sitivo. E la tassazione del
delle nuove disposizioni
dei piani di stock option
fringe benefit non potrà che
Per definire il momento di enLa legge di conversione del D.L. n.
seguire la normativa esistente
trata in vigore delle nuove di223/2006 ha previsto
nel momento in cui esso è
sposizioni occorre coordinare
l’assoggettamento a fini contributivi
sorto (in tal senso si veda rii vari interventi normativi:
dei redditi scaturenti dall’esercizio
soluzione 20 marzo 2001, n.
dapprima il D.L. n. 223/2006
dell’opzione qualora si perda il diritto
29/E) (18). È comunque auentrato in vigore il 4 luglio
al regime di favore. L’assoggettamento
spicabile un chiarimento mi2006, e convertito dalla legge
a contributi rileverà esclusivamente
nisteriale in tal senso.
n. 248/2006, pubblicata in
con riferimento alle assegnazioni
Per un quadro di sintesi delle
Gazzetta Ufficiale l’11 agosto
effettuate in virtù di piani di
modifiche apportate alla di2006, e, poi, il D.L. n. 262/
incentivazione deliberati a partire dal
sciplina dei piani di stock
2006 entrato in vigore il 3 ot5 luglio 2006 e con esclusivo
option si rinvia alla Tabella
tobre 2006 e convertito dalla
riferimento, ai fini del calcolo delle
riassuntiva a pag. 3787.
legge n. 286/2006, pubblicata
prestazioni, alle anzianità maturate a
in Gazzetta Ufficiale il 28 nopartire da tale data.
Quale futuro
vembre 2006.
per i piani di stock option?
Il D.L. n. 223/2006, nella verÈ abbastanza evidente che le modifiche normative
sione originaria, andava a interessare le assegnazioapportate dal D.L. n. 223/2006 avevano notevolni di azioni effettuate successivamente al 4 luglio
mente ridotto l’appeal fiscale dei piani di stock op2006, coinvolgendo, in questo modo, anche i piani
tion. Anche la nuova versione del testo normativo
di incentivazione deliberati prima dell’entrata in videll’art. 51 del T.U.I.R. proposta dal D.L. n.
gore del decreto e per cui l’assegnazione non era
262/2006 non soddisfa pienamente coloro che si atancora avvenuta. La legge di conversione del decretendevano un dietro-front sul giro di vite sulle stock
to, entrata in vigore il 12 agosto 2006, ha in parte
option. Questo inevitabilmente spingerà le aziende a
mitigato la portata della norma, facendo salvi gli eftrovare soluzioni alternative.
fetti previdenziali. Dal punto di vista fiscale però,
in mancanza di una specifica disposizione transitoSottoscrizione di azioni da parte dei dipendenti
ria, le nuove disposizioni dovranno essere considecon opzione di rivendita
rate valide anche per i piani già deliberati e, quindi,
Una prima ipotesi potrebbe essere la sottoscrizione
con una sostanziale efficacia retroattiva della norma
di azioni da parte dei dipendenti con opzione di ri(16) (in evidente contrasto con le disposizioni dello
vendita. In questo caso la società delibera la vendita
«Statuto del contribuente» di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212). Soltanto a fini contributivi, come già descritto, è stato definito il trattamento da riNote:
(16) In applicazione dei principi generali sulla decretazione d’urservare ai piani già deliberati (17). Infine il D.L. n.
genza rinvenibili nell’art. 77 della Costituzione, le disposizioni del
262/2006 non definisce nessuna regola speciale di
decreto-legge avrebbero perso efficacia ex tunc, ossia fin dalla loro
decorrenza, di conseguenza la versione finale delemanazione, mentre le nuove norme introdotte con la legge di
conversione hanno valenza solo dal giorno successivo alla pubblil’art. 51, comma 2, lett. g-bis), e comma 2-bis del
cazione in Gazzetta Ufficiale della legge stessa, e cioè dal 12 agosto
T.U.I.R. va a regolamentare solamente le opzioni
2006. Non resterebbe quindi che ritenere applicabili agli atti intervenuti nel periodo intermedio le vecchie norme precedenti al
esercitate dal dipendente a partire dal 3 ottobre
decreto-legge, anche se in proposito è auspicabile un chiarimento
2006.
ufficiale da parte del ministero. Purtroppo le circolari 4 agosto
La questione chiaramente si complica per le opzioni
2006, n. 27/E (in Corr.Trib. n. 35/2006, pag. 2795, con commento di
F. Ricca) e n. 28/E, cit., di chiarimento al D.L. n. 223/2006, non si
esercitate fra il 5 luglio e il 2 ottobre. In questi casi
sono espresse in merito. Esse sono state infatti pubblicate dall’ala regola da seguire per individuare la corretta norgenzia in data 4 agosto 2006 e quindi prima dell’entrata in vigore
mativa da applicare parrebbe rimanere quella del
della legge n. 248/2006 di conversione del decreto.
(17) Si è previsto pertanto uno scollamento tra trattamento fimomento di assegnazione delle azioni al dipendente
scale e trattamento previdenziale con relative complicazioni per
(o meglio il momento in cui viene esercitata l’opl’operatività dei soggetti coinvolti.
(18) In Banca Dati BIG, IPSOA.
zione). Solo allora, infatti, sorge il fringe benefit e
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Corriere Tributario 48/2006
Approfondimenti
Manovra
Finanziaria
ISTITUTI A CONFRONTO
delle azioni alla data di eserdi parte delle proprie azioni ai
Sottoscrizione con opzione put
cizio della put;
dipendenti (o l’aumento del
e stock option plan
• la tassazione è immediata,
capitale sociale con sottoscriMentre nella sottoscrizione di azioni da
sul valore della put se non aczione delle nuove azioni a faparte dei dipendenti con opzione di
quisita al valore di mercato.
vore degli stessi), con conterivendita:
stuale assegnazione di un dirit• il dipendente diventa
S.o.p. tradizionali
to di rivendita (put) ad una
immediatamente azionista;
• Il dipendente ha la possibiscadenza prefissata (19). La
• i sottoscrittori non hanno la
lità di diventare azionista alput potrà essere assegnata o a
certezza del valore delle azioni alla
la data di esercizio dell’optitolo gratuito o a titolo onerodata di esercizio della put;
zione;
so. Nel primo caso, al momen• la tassazione è immediata, sul
• la sottoscrizione delle azioto di assegnazione dell’opziovalore della put se non acquisita al
ni avviene ad un prezzo prene, il valore della stessa (20)
valore di mercato;
fissato;
comporta per il dipendente l’enegli stock option plan tradizionali,
• la tassazione è differita (al
mersione di un reddito in natuinvece:
momento di sottoscrizione
ra che si aggiunge ai compo• il dipendente ha la possibilità di
delle azioni).
nenti monetari della retribuziodiventare azionista alla data di
ne, nel periodo di paga in cui
esercizio dell’opzione;
«Phantom stock»
avviene l’assegnazione. Tale
• la sottoscrizione delle azioni
Un altro possibile strumento
reddito in natura rappresenta
avviene ad un prezzo prefissato;
a cui ricorrere in sostituzione
un fringe benefit per il dipen• la tassazione è differita (al
delle tradizionali stock opdente e, come tale, sarà soggetmomento di sottoscrizione delle azioni).
tion sono le cd. phantom
to a tassazione ai sensi dell’art.
stock. In questo caso la so51 del T.U.I.R. L’ammontare
cietà programma l’erogazione di un bonus in danadel fringe benefit formerà inoltre base imponibile per
ro al dipendente collegandolo alle variazioni del
i contributi previdenziali. Nel caso la put sia concesprezzo di listino delle azioni in un dato periodo di
sa, invece, a titolo oneroso, nessuna tassazione sarà
tempo. In realtà, il phantom stock plan non costidovuta sul valore della stessa al momento della relatuisce un’operazione per assegnare azioni ai ditiva assegnazione (ipotizzando che l’acquisto avvenpendenti, in quanto non determina alcuna attribuga a valore di mercato). Una volta assegnata la put, il
zione di titoli, ma solo l’erogazione di una somma
dipendente avrà la possibilità di esercitarla o meno.
di danaro legata all’andamento delle azioni.
Nel caso di esercizio del diritto di vendita delle azioLe phantom stock sono quindi stock option «virtuani, andrà confrontato il prezzo di cessione delle azioli» in cui non vi è l’effettiva acquisizione delle
ni con il valore di carico fiscale delle stesse (pari al
azioni, bensì solo l’attribuzione del diritto a ricevecosto di acquisto/di sottoscrizione). Qualora il primo
re una mera somma di denaro parametrata all’invalore sia superiore al secondo, il dipendente realizcremento del valore delle azioni di riferimento.
zerà un capital gain, da tassare quale reddito diverso
Il vantaggio principale rispetto alle tradizionali stock
ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett c-bis), del T.U.I.R.
option è rappresentato dalla possibilità per la società
Trattandosi di partecipazione non qualificata, la tassaemittente di dedurre il costo fiscale del compenso
zione avverrà con imposta sostitutiva del 12,5% (a ticorrisposto (cfr. Tabella di confronto a pag. 3786).
tolo definitivo) sul 100% del capital gain realizzato.
Queste, pertanto, le principali differenze della sottoscrizione di azioni da parte dei dipendenti con opNote:
(19) Nel caso di emissione di nuove azioni, il diritto di opzione a
zione di rivendita rispetto ai s.o.p. (stock option
favore dei soci può essere escluso ai sensi e secondo le modalità
plan) tradizionali:
stabilite dell’art. 2441, comma 8, c.c.
Sottoscrizione azioni con opzione put
• Il dipendente diventa immediatamente azionista;
• i sottoscrittori non hanno la certezza del valore
(20) Si tralascia la descrizione delle modalità tecniche per la
quantificazione del valore economico da assegnare all’opzione
put. Si accenna che la prassi operativa prevalente ricorre alla formula di «Black-Scholes-Merton» per la stima del prezzo di un’opzione call (put) di tipo europeo.
Corriere Tributario 48/2006
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Manovra Approfondimenti
Finanziaria
Tabella di confronto
ANTE D.L. N. 223/2006
Phantom
stock
S.o.p.
tradizionale
33%
Nessuna
IRPEF
+ addizionali
+ contr. Previd.
12,5%
Deduzione
in capo
alla società
Tassazione
in capo
al dipendente
POST D.L. N. 223/2006 - D.L. N. 262/2006
Phantom
stock
Deduzione
in capo
alla società
33%
S.o.p.
S.o.p.
tradizionale tradizionale
(prima
(post D.L.
versione
n. 262/2006)
decreto)
Nessuna
Nessuna
IRPEF/
addizionali
solo in caso
di mancato
soddisfacimenTassazione
IRPEF
IRPEF
to condizioni
in capo al
+
+
g-bis) nuova
dipendente addizionali
addizionali formulazione
+
+
+
contr. previd. contr. previd. Contributi
previdenziali
solo per piani
deliberati
post 4.07.2006
Emissione di un prestito obbligazionario
con rendimento premiante
Anche l’emissione di un prestito obbligazionario
con rendimento premiante potrebbe consentire di
raggiungere l’effetto di incentivazione tipico delle stock option. Le cd. obbligazioni partecipanti
(ex art. 2411, secondo comma, c.c.) prevedono
una remunerazione periodica del capitale commisurata, in tutto o in parte, agli utili di bilancio
della società emittente. La società dovrà, ovviamente, rispettare i limiti di emissione di cui all’art. 2412 c.c.
Gli interessi relativi alle obbligazioni emesse da
società le cui azioni non sono quotate sono soggetti alla ritenuta prevista dall’art. 26, primo comma,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
3786
Corriere Tributario 48/2006
Formerà base imponibile anche la differenza tra la
somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza ed il prezzo di emissione (per le
obbligazioni, cd. disaggio di emissione). Nel caso
in cui tale differenza sia determinabile, in tutto o
in parte, in funzione di eventi o parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei
titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente tra la data di emissione e quella in cui
l’evento o il parametro assumono rilevanza ai fini
della determinazione della differenza in questione,
si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data (art. 45, comma 1, del
T.U.I.R.).
Strumenti finanziari
Si consideri, infine, l’ipotesi del ricorso agli strumenti finanziari. Ai sensi dell’art. 2349 c.c. l’assemblea straordinaria ha la possibilità di assegnare
ai dipendenti della società strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi,
escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. La dottrina ammette tra i diritti patrimoniali
anche diritti aventi natura di interessi o anche di
partecipazione agli utili, di restituzione del capitale in tutto o in parte, di partecipazione alla distribuzione di eccedenze patrimoniali, sia durante la
vita della società, sia alla sua liquidazione, così
come qualsiasi altra forma di remunerazione, garantita o aleatoria, dell’investimento o comunque
di ritorno economico dell’apporto effettuato. Lo
statuto dovrà disciplinare le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le
sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. Tali
strumenti incontrano però alcuni precisi limiti: (i)
non possono rappresentare una partecipazione al
capitale sociale; (ii) non conferiscono il diritto di
voto nell’assemblea; (iii) nel caso in cui i tempi e
l’entità del rimborso del capitale siano legati all’andamento economico della società, si applica la
disciplina dettata in materia di obbligazioni.
Dal punto di vista fiscale, l’art. 44, comma 2, lett.
a), del T.U.I.R. afferma che «si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari la
cui remunerazione è costituita totalmente dalla
partecipazione ai risultati economici della società
emittente o di altre società appartenenti allo stesso
Approfondimenti
gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e
gli strumenti finanziari sono stati emessi».
Ai fini fiscali, pertanto, gli strumenti finanziari la
cui remunerazione è costituita totalmente dalla
partecipazione ai risultati economici della società
emittente sono assimilati alle azioni. Ne consegue
che la remunerazione di tali strumenti finanziari è
soggetta al regime fiscale previsto per gli utili/dividendi. Pertanto, per la società tale remunerazione non è deducibile, limitatamente alla parte parametrata ai risultati economici della società (21).
Da non sottovalutare l’opportunità di evitare remunerazioni eccessivamente premianti, per ridurre
Manovra
Finanziaria
il rischio che il rendimento venga riqualificato come reddito da lavoro dipendente.
Nota:
(21) Gli strumenti finanziari la cui remunerazione è indeducibile
sono solamente quelli produttivi di redditi di capitali. Pertanto,
nel caso di contratti derivati o di contratti a termine di natura finanziaria espressamente trattati come redditi diversi anche se
assicurano una partecipazione ai risultati economici della società
emittente, l’indeducibilità non opera. Inoltre l’indeducibilità non
va estesa ai proventi per i quali la connessione ai risultati economici della società riguardi unicamente il diritto alla percezione,
ma non il quantum da percepire (ad es. titoli con tasso di rendimento fisso per i quali il pagamento degli interessi è subordinato
al raggiungimento di un certo utile da parte della società).
Tabella riassuntiva - Modifiche fiscali ai piani di stock option individuali
Tassazione a carico
del dipendente
Disciplina in vigore ante
D.L. n. 223/2006
Versione
originaria
Tassazione nel caso
Sul differenziale tra il valore delle
di cessione delle azioni
azioni al momento dell’assegnazione
e l’ammontare corrisposto dal dipen- Prezzo cessione > Prezzo cessione
costo sottoscri- <= costo sottodente
zione
scrizione
Nessuna
12,50%
Nessuna (**)
Contributi previdenziali +
IRPEF/addizionali
Contributi previdenziali per piani deDisciplina post
liberati post 04.07.06
D.L. n. 223/2006 Testo converti+
to (legge n.
IRPEF/addizionali in caso di mancato
248/2006)
soddisfacimento lett. g-bis) nuova formulazione
Contributi previdenziali per piani deliberati post 04.07.06
Disciplina post D.L. n. 262/2006
+
come convertito dalla legge
IRPEF/addizionali in caso di mancato
n. 286/2006
soddisfacimento lett. g-bis) nuova
formulazione
12,5% (*)
12,5% (*)
12,5% (*)
Nessuna (**)
Nessuna (**)
Nessuna (**)
Note:
(*) Salvo eventuali incrementi di aliquota paventati dal Governo con la Finanziaria 2007 (approvata dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006 e, al momento di andare in stampa, all’esame della 5a Commissione Bilancio del Senato, AS 1183).
(**) Minusvalenza realizzata interamente deducibile da eventuali plusvalenze non qualificate; possibile il riporto in avanti negli esercizi
successivi ma non oltre il quarto.
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