Comunicato della camera arbitrale n. 3 del 19 maggio 2016

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Comunicato della camera arbitrale n. 3 del 19 maggio 2016
Comunicato della camera arbitrale n. 3 del 19 maggio 2016
Modalità e criteri di identificazione degli “esperti” per le procedure di
“accordo bonario”
Il Consiglio della Camera arbitrale,
preso atto della nuova disciplina in tema di accordo bonario di cui all’articolo
205 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
considerato che tale disciplina attribuisce al responsabile unico del procedimento
la facoltà di attivare la procedura di accordo bonario e, quindi, di richiedere alla
Camera arbitrale l’invio di una lista di cinque esperti all’interno della quale il soggetto
che ha formulato le riserve e lo stesso responsabile unico del procedimento scelgono
d’intesa l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario;
considerato inoltre che, ai sensi dell’articolo 205, comma 5, laddove tale intesa
non sia raggiunta entro i quindici giorni successivi alla trasmissione della lista,
l’esperto deve essere nominato dalla Camera arbitrale;
ritenuta pertanto l’opportunità, anche alla luce dei principi di trasparenza, buon
andamento e imparzialità, di predeterminare in via di principio le modalità attraverso
le quali la Camera Arbitrale provvede alla predisposizione della lista e, se del caso, alla
stessa nomina dell’esperto;
ha deliberato:
A) criteri per la predisposizione della lista dei cinque esperti.
1. La Camera Arbitrale individua i cinque nominativi della lista da sottoporre al
responsabile unico del procedimento e al soggetto che ha formulato le riserve
scegliendoli fra quelli presenti nell’ albo degli arbitri e/o nell’elenco dei periti che
la stessa Camera forma e cura, rispettivamente, ai sensi dei commi 7 e 8
dell’articolo 210 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. Ai fini della predisposizione della lista degli esperti, la Camera arbitrale attinge
dall’albo degli arbitri ovvero dall’elenco dei periti valutando le specificità del caso
nonché la tipologia di conflitto sorta tra le parti. Occorrendo, la Camera arbitrale
potrà procedere alla predisposizione della lista attingendo da entrambi, albi ed
elenco.
3. L’identificazione degli esperti inseriti nella lista avviene con riferimento alle
competenze specifiche richieste dall’oggetto del contratto, e alla tipologia delle
questioni per cui si controverte. A tal proposito, il responsabile unico del
procedimento rimane tenuto, contestualmente alla richiesta di cui all’articolo 205,
comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a rendere disponibile alla Camera
arbitrale il contratto, a indicare l’oggetto del contendere accompagnato da una
breve relazione e, per quanto necessario, a fornire ogni altra documentazione utile.
4. Della individuazione d’intesa dell’esperto di cui all’articolo 205, comma 5, come
anche della mancata intesa al riguardo, il responsabile unico del procedimento è
tenuto a dare immediata comunicazione alla Camera arbitrale.
B) modalità di eventuale nomina dell’esperto in caso di disaccordo tra il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le
riserve.
1. Trascorsi quindici giorni dalla comunicazione della lista da parte della Camera
arbitrale, laddove non vi sia stata l’intesa sulla nomina dell’esperto chiamato a
svolgere la procedura di accordo bonario, la Camera arbitrale vi provvede
direttamente ai sensi dell’articolo 205, comma 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. La Camera arbitrale, sulla presunzione di pari idoneità dei designati e in assenza
di motivate osservazioni pervenute dalle parti in relazione a uno o più tra costoro,
procede di regola mediante sorteggio all’individuazione del nominativo
dell’esperto all’interno della lista di esperti in precedenza comunicata alle parti.
Tale sorteggio si svolge, previa comunicazione alle parti, in seduta pubblica nel
corso della prima riunione utile del Consiglio della Camera arbitrale successiva al
decorso del termine di quindici giorni di cui all’articolo 205, comma 5 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50. Per il sorteggio sono seguite modalità anche informatiche,
comunque idonee a garantire la casualità della scelta.
3. L’esito del sorteggio e la conseguente nomina sono comunicati alle parti della
procedura di accordo bonario ai fini di ogni attività conseguente.
4. Nel caso di nomina dell’esperto da parte della Camera arbitrale la stessa ne
determina il compenso entro i limiti stabiliti con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 209, comma 16, del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 10, d.m. 2 dicembre 2000, n. 398, nonché le tariffe
ivi allegate.
C) Incompatibilità
1. Coloro i quali sono nominati esperti per le procedure di accordo bonario sono
tenuti al rispetto, nei limiti di compatibilità, del Codice deontologico redatto dalla
Camera arbitrale ai sensi dell’ articolo 210, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, rilevando quindi ogni ragione di incompatibilità da questo stesso
eventualmente prevista.
2. Non possono essere inseriti nella lista predisposta dalla Camera arbitrale, né
comunque nominati quali esperti della procedura di accordo bonario coloro i quali
versino nelle situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 42 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50.
3. Non possono altresì essere inseriti nella lista predisposta dalla Camera arbitrale,
né comunque nominati quali esperti della procedura di accordo bonario coloro i
quali:
(i) abbiano svolto qualsiasi altra funzione, tecnica e/o amministrativa, relativa al
contratto della cui esecuzione si controverte;
(ii) nel biennio antecedente abbiano collaudato e/o verificato altra prestazione
contrattuale concernente una della parti della procedura di accordo bonario;
(iii) abbiano ricoperto e/o ricoprano la carica di amministratore dell’ente pubblico
parte del contratto della cui esecuzione si controverte;
(iv) abbiano ricoperto e/o ricoprano la carica di amministratore dell’impresa
privata parte del contratto, o di altra a questa collegata, della cui esecuzione si
controverte;
(v) nel biennio antecedente siano stati dipendenti di una della parti della procedura
di accordo bonario.
4. In ogni caso fungono da ragioni di incompatibilità le cause di cui all’articolo 51
del codice di procedura civile.
5. Coloro i quali hanno svolto l’incarico di esperto ai sensi articolo 205 del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 non possono successivamente essere nominati arbitro né
consulente nell’eventuale giudizio instaurato con riferimento al contratto per cui la
procedura di accordo bonario è stata posta in essere.