Comunicato della camera arbitrale n. 3 del 19 maggio 2016
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Comunicato della camera arbitrale n. 3 del 19 maggio 2016
Comunicato della camera arbitrale n. 3 del 19 maggio 2016 Modalità e criteri di identificazione degli “esperti” per le procedure di “accordo bonario” Il Consiglio della Camera arbitrale, preso atto della nuova disciplina in tema di accordo bonario di cui all’articolo 205 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; considerato che tale disciplina attribuisce al responsabile unico del procedimento la facoltà di attivare la procedura di accordo bonario e, quindi, di richiedere alla Camera arbitrale l’invio di una lista di cinque esperti all’interno della quale il soggetto che ha formulato le riserve e lo stesso responsabile unico del procedimento scelgono d’intesa l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario; considerato inoltre che, ai sensi dell’articolo 205, comma 5, laddove tale intesa non sia raggiunta entro i quindici giorni successivi alla trasmissione della lista, l’esperto deve essere nominato dalla Camera arbitrale; ritenuta pertanto l’opportunità, anche alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità, di predeterminare in via di principio le modalità attraverso le quali la Camera Arbitrale provvede alla predisposizione della lista e, se del caso, alla stessa nomina dell’esperto; ha deliberato: A) criteri per la predisposizione della lista dei cinque esperti. 1. La Camera Arbitrale individua i cinque nominativi della lista da sottoporre al responsabile unico del procedimento e al soggetto che ha formulato le riserve scegliendoli fra quelli presenti nell’ albo degli arbitri e/o nell’elenco dei periti che la stessa Camera forma e cura, rispettivamente, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 210 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 2. Ai fini della predisposizione della lista degli esperti, la Camera arbitrale attinge dall’albo degli arbitri ovvero dall’elenco dei periti valutando le specificità del caso nonché la tipologia di conflitto sorta tra le parti. Occorrendo, la Camera arbitrale potrà procedere alla predisposizione della lista attingendo da entrambi, albi ed elenco. 3. L’identificazione degli esperti inseriti nella lista avviene con riferimento alle competenze specifiche richieste dall’oggetto del contratto, e alla tipologia delle questioni per cui si controverte. A tal proposito, il responsabile unico del procedimento rimane tenuto, contestualmente alla richiesta di cui all’articolo 205, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a rendere disponibile alla Camera arbitrale il contratto, a indicare l’oggetto del contendere accompagnato da una breve relazione e, per quanto necessario, a fornire ogni altra documentazione utile. 4. Della individuazione d’intesa dell’esperto di cui all’articolo 205, comma 5, come anche della mancata intesa al riguardo, il responsabile unico del procedimento è tenuto a dare immediata comunicazione alla Camera arbitrale. B) modalità di eventuale nomina dell’esperto in caso di disaccordo tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve. 1. Trascorsi quindici giorni dalla comunicazione della lista da parte della Camera arbitrale, laddove non vi sia stata l’intesa sulla nomina dell’esperto chiamato a svolgere la procedura di accordo bonario, la Camera arbitrale vi provvede direttamente ai sensi dell’articolo 205, comma 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 2. La Camera arbitrale, sulla presunzione di pari idoneità dei designati e in assenza di motivate osservazioni pervenute dalle parti in relazione a uno o più tra costoro, procede di regola mediante sorteggio all’individuazione del nominativo dell’esperto all’interno della lista di esperti in precedenza comunicata alle parti. Tale sorteggio si svolge, previa comunicazione alle parti, in seduta pubblica nel corso della prima riunione utile del Consiglio della Camera arbitrale successiva al decorso del termine di quindici giorni di cui all’articolo 205, comma 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per il sorteggio sono seguite modalità anche informatiche, comunque idonee a garantire la casualità della scelta. 3. L’esito del sorteggio e la conseguente nomina sono comunicati alle parti della procedura di accordo bonario ai fini di ogni attività conseguente. 4. Nel caso di nomina dell’esperto da parte della Camera arbitrale la stessa ne determina il compenso entro i limiti stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 209, comma 16, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, d.m. 2 dicembre 2000, n. 398, nonché le tariffe ivi allegate. C) Incompatibilità 1. Coloro i quali sono nominati esperti per le procedure di accordo bonario sono tenuti al rispetto, nei limiti di compatibilità, del Codice deontologico redatto dalla Camera arbitrale ai sensi dell’ articolo 210, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rilevando quindi ogni ragione di incompatibilità da questo stesso eventualmente prevista. 2. Non possono essere inseriti nella lista predisposta dalla Camera arbitrale, né comunque nominati quali esperti della procedura di accordo bonario coloro i quali versino nelle situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 3. Non possono altresì essere inseriti nella lista predisposta dalla Camera arbitrale, né comunque nominati quali esperti della procedura di accordo bonario coloro i quali: (i) abbiano svolto qualsiasi altra funzione, tecnica e/o amministrativa, relativa al contratto della cui esecuzione si controverte; (ii) nel biennio antecedente abbiano collaudato e/o verificato altra prestazione contrattuale concernente una della parti della procedura di accordo bonario; (iii) abbiano ricoperto e/o ricoprano la carica di amministratore dell’ente pubblico parte del contratto della cui esecuzione si controverte; (iv) abbiano ricoperto e/o ricoprano la carica di amministratore dell’impresa privata parte del contratto, o di altra a questa collegata, della cui esecuzione si controverte; (v) nel biennio antecedente siano stati dipendenti di una della parti della procedura di accordo bonario. 4. In ogni caso fungono da ragioni di incompatibilità le cause di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile. 5. Coloro i quali hanno svolto l’incarico di esperto ai sensi articolo 205 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non possono successivamente essere nominati arbitro né consulente nell’eventuale giudizio instaurato con riferimento al contratto per cui la procedura di accordo bonario è stata posta in essere.