Guida esplicativa - Confindustria Bergamo

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Guida esplicativa - Confindustria Bergamo
Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto
del protocollo di Kyoto
Guida esplicativa
alla applicazione della deliberazione recante disposizioni per la raccolta
dati ai sensi dell’articolo 9 bis della direttiva 2003/87/CE come modificata
dalla Direttiva 2009/29/CE
Versione 1.1 – Maggio 2010
INDICE
1
PREMESSA ............................................................................................................................................... 2
2
RACCOLTA DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 BIS DELLA DIRETTIVA ETS ................................... 3
3
CRITERI INTERPRETATIVI DELLE ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE
DELLA DIRETTIVA ETS DAL 1/1/2013 ........................................................................................................... 4
3.1
ATTIVITÀ DI COMBUSTIONE ........................................................................................................... 4
3.1.1
Definizione ampia di “Attività di combustione” ............................................................................... 4
3.1.2
Attività di combustione Vs attività più specifiche ........................................................................... 5
3.1.3 Attività specifiche con soglia di capacità espressa come potenza termica nominale totale
superiore a 20 MW .................................................................................................................................... 7
3.2
ALTRE QUESTIONI INTERPRETATIVE ........................................................................................... 8
3.2.1
Che cosa si intende per “potenza termica nominale” .................................................................... 8
3.2.2
Incenerimento dei rifiuti e co-incenerimento .................................................................................. 9
3.3
REGOLA DI AGGREGAZIONE ......................................................................................................... 9
3.3.1
Capacità ......................................................................................................................................... 9
3.3.2
La clausola di aggregazione .......................................................................................................... 9
3.3.3
Unità di riserva e di backup e capacità in parallelo ..................................................................... 10
3.3.4
Definizione di “unità” .................................................................................................................... 10
3.4
ALBERO DECISIONALE ........................................................................................................................ 11
3.4.1
3.5
Definizione degli impianti ricadenti nell’ ETS ............................................................................... 11
NUOVE ATTIVITÀ ........................................................................................................................... 12
3.5.1
Cosa si intende con “prodotti chimici organici su larga scala (bulk organic chemicals)”?.......... 12
3.5.2
Gliossale e acido gliossalico ........................................................................................................ 13
3.5.3
Acido nitrico, acido adipico, gliossale e acido gliossalico ............................................................ 13
3.5.4
Produzione di alluminio primario e secondario ............................................................................ 13
1
1 PREMESSA
La direttiva 2009/29/CE integra e modifica, tra l’altro, l’allegato I della direttiva 2003/87/CE
"Categorie di attività cui si applica la presente direttiva", prevedendo l'inclusione di nuove attività
nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) a far data dall'1 gennaio 2013.
Alcune delle attività già incluse, inoltre, sono state modificate. Contestualmente, l'articolo 9bis,
paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE (di seguito, “Direttiva
ETS) prevede che:
"Per gli impianti che esercitano le attività di cui all’allegato I e che sono inseriti nel sistema
comunitario solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti
presentino all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni debitamente giustificati e
verificati in maniera indipendente affinché queste possano essere prese in considerazione ai fini
dell’adeguamento del quantitativo comunitario di quote da rilasciare.”
La presente Guida esplicativa intende fornire uno strumento pratico per l’interpretazione del campo
di applicazione della deliberazione del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il
supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito, “Comitato”)
recante disposizioni per la raccolta dati ai sensi dell’articolo 9 bis della Direttiva ETS, per la
determinazione del contributo dell’Italia all’adeguamento del quantitativo comunitario di quote di
emissione da rilasciare per il periodo 2013-2020.
Il presente documento ha esclusivamente valore interpretativo e in nessun caso può essere
richiamata a giustificazione di condotte non conformi alla norma, inoltre, potrà essere integrato o
modificato qualora si rendesse necessario fornire ulteriori informazioni o dettagli per
l’interpretazione del campo di applicazione della Direttiva ETS.
2
2 RACCOLTA DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 BIS DELLA
DIRETTIVA ETS
Sono soggetti alla deliberazione recante la raccolta dati ai sensi dell’articolo 9 bis della Direttiva
ETS, i gestori di impianto con emissioni associate ad almeno una delle attività modificate o
addizionali incluse nel campo di applicazione per il periodo 2013-2020 (vedi attività riportate in
allegato I), provenienti da fonti di emissioni non autorizzate.
Ricadono nella suddetta definizione:
a) le emissioni provenienti da fonti di emissione non autorizzate ad emettere gas ad effetto
serra associate a nuove attività incluse nel campo di applicazione per il periodo 2013-2020
ai sensi della Direttiva 2009/29/CE (Produzione di acido nitrico, produzione di alluminio
primario, etc.).
b) le emissioni provenienti da fonti di emissione non autorizzate ad emettere gas ad effetto
serra associate ad attività soggette a modifiche od indicazioni interpretative addizionali
riportate nell’allegato 1 della Direttiva 2009/29/CE che ne determinano quindi l’inclusione
nel campo di applicazione (Attività di combustione, Fabbricazione di prodotti ceramici,
etc.).
Le emissioni già comunicate ai sensi del DL 273/2004 del 12 novembre 2004 e ai sensi della
deliberazione n. 25/2007 non sono soggette alla presente raccolta dati di emissioni storiche.
L’appartenenza ad una delle due casistiche sopra riportate è valutata sulla base di una
interpretazione autentica delle attività modificate o addizionali incluse nel campo di applicazione
per il periodo 2013-2020 ai sensi della Direttiva 2009/29/CE. A tal fine si riporta nel capitolo
successivo la descrizione estesa dei criteri interpretativi.
La presente Guida esplicativa, nel definire i criteri interpretativi delle attività modificate o addizionali
incluse nel campo di applicazione per il periodo 2013-2020 ai sensi della Direttiva 2009/29/CE, è
basata sul documento “Guidance on interpretation of Annex I of the EU ETS Directive (excl.
Aviation activities)”, predisposto dalla Commissione europea e condiviso dagli Stati Membri nella
riunione del 18 marzo 2010 del Comitato Cambiamenti Climatici (CCC). Il documento, cui si
rimanda anche per tutti gli aspetti non contemplati dal presente documento, è reso disponibile sulle
pagine del Comitato del sito www.minambiente.it.
Si ricorda che, per gli impianti che rientreranno nel sistema europeo di scambio delle quote di
emissione dal 1° gennaio 2013, la partecipazione al la raccolta dati risulta propedeutica per il
rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e per l’inserimento nella lista nazionale
di impianti soggetti alla assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni per il periodo 20132020.
3
Le emissioni dichiarate dai gestori nella raccolta dati non potranno essere riconosciute valide dal
Comitato in assenza dell’attestato di verifica rilasciato da un verificatore indipendente, in quanto la
direttiva prevede che i dati sulle emissioni debbano essere “debitamente giustificati e verificati in
maniera indipendente”.
Per agevolare gli operatori, l’elenco dei Verificatori indipendenti, che hanno ottenuto il
riconoscimento del Comitato, è riportato in allegato II al presente documento.
3 CRITERI INTERPRETATIVI DELLE ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ETS DAL 1/1/2013
3.1
ATTIVITÀ DI COMBUSTIONE
L’attività di combustione risulta già inclusa tra le attività incluse nel campo di applicazione per il
periodo 2008-2012, tuttavia, la varietà di dispositivi produttivi coinvolti, nonché le diverse
interpretazioni date dai vari Stati Membri, hanno reso necessario l’inserimento di un chiarimento
nell’allegato I della Direttiva 2009/29/CE, nonché di ulteriori dettagli interpretativi nella citata
“Guidance on interpretation of Annex I of the EU ETS Directive (excl. Aviation activities)”
Alla luce dei citati chiarimenti, è possibile che impianti con emissioni associate ad attività di
combustione possano avere necessità di dichiarare emissioni storiche non precedentemente
comunicate al Comitato: in tal senso, le emissioni relative alle fonti di emissione la cui inclusione
nel campo di applicazione è stata chiarita solo ora, possono essere comunicate nell’ambito delal
raccolta dati per la definizione del cap 2013-2020.
3.1.1 Definizione ampia di “Attività di combustione”
L’obiettivo dell’ ETS è definito nella Direttiva stessa. Uno dei risultati principali della revisione della
direttiva ETS è l’applicazione in termini di legge della definizione di attività di combustione più
ampia possibile :
“per combustione si intende qualsiasi ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego
che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività
direttamente connesse , compreso il lavaggio dei gas di scarico”.
Sebbene non sia esplicitamente chiarito dalla Direttiva, in conformità con il principio sopra riportato
e nell’ottica di minimizzare le ambiguità, il termine “combustibile” dovrebbe essere inteso come
“qualsiasi materiale solido, liquido o gas combustibile”.
La gassificazione è un processo di ossidazione, nonostante sia usata una quantità di ossigeno
inferiore a quella stechiometrica. Durante la pirolisi il calore deve essere fornito al processo come
prodotto di una combustione. I prodotti gassosi della pirolisi e della gassificazione sono utilizzati
solitamente come combustibili in sito. Per tale motivo in questi casi si può assumere la presenza di
un’attività di combustione.
La nuova definizione di combustione è applicabile a tutti i tipi di attività economiche, incluse le
attività industriali elencate nell’Allegato I della Direttiva ETS come pure quelle non incluse (es.
4
miscelazione di asfalto, produzione tessile, ecc.) ed i settori di servizio, non importa se si tratti di
utilizzo di calore diretto (es. forno per il riscaldamento dell’acciaio) o di utilizzo di un mezzo
(vapore, acqua calda, etc) per il trasferimento del calore.
Anche se il calore generato non viene utilizzato interamente (torce e in alcune unità di
postcombustione1), la presenza di combustione comporta l’inclusione nell’ ETS, dal momento che
la nuova definizione di combustione chiarisce che tale attività sia definita “indipendentemente
dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo”.
Inoltre, sono incluse tutte le unità di combustione delle quali venga utilizzata solo l’energia
meccanica senza l’utilizzo del calore o la generazione di energia elettrica. Questo si applica ad
esempio alle stazioni di compressione metanodotti e ad altri compressori azionati direttamente da
turbine o motori.
Il fatto che la definizione sia molto ampia è dimostrato dal paragrafo 3 dell’Allegato I, che fornisce
una lista non esaustiva delle tipologie di unità di combustione che includono:
“tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatori,
motori, pile a combustibile, unità di “chimica looping combustion”, torce e dispositivi di postcombustione termici o catalitici.”
In conseguenza della nuova definizione di combustione, le attività associate sono rilevanti anche
per l’attività “combustione di combustibili”: in questo senso, le emissioni di processo possono aver
luogo come parte di attività di combustione ed essere incluse nel campo di applicazione,
specialmente in considerazione delle emissioni di CO2 da desolforazione, da unità deNOx (ad
esempio quando l’urea è utilizzata come riducente) ecc.
3.1.2 Attività di combustione Vs attività più specifiche
Nell’Allegato I della Direttiva ETS sono elencate 9 attività per le quali la soglia di capacità (se
indicata) non è espressa come capacità termica nominale totale, ma come “capacità produttiva”,
“capacità di fusione” o solo “capacità”. Queste attività sono:
Attività
Capacità rilevante
Soglia di capacità rilevante da superare
Produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria e secondaria), compresa la
relativa colata continua
Capacità
2,5 tonnellate all’ora
Produzione di clinker (cemento)
Capacità di produzione
500 tonnellate al giorno (in forni rotativi)
50 tonnellate al giorno (in altri tipi di forni)
Produzione di calce viva o calcinazione di
dolomite o magnesite
Capacità di produzione
50 tonnellate al giorno
Fabbricazione di vetro tra cui le fibre di
vetro
Capacità di fusione
20 tonnellate al giorno
1
Si noti che non vengono fatte distinzioni tra gas di torcia e combustibili ausiliari.
5
Attività
Capacità rilevante
Soglia di capacità rilevante da superare
Fabbricazione
di
prodotti
ceramici
mediante cottura, in particolare tegole,
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o
porcellane
Capacità di produzione
75 tonnellate al giorno
Fabbricazione di materiale isolante in lana
minerale a base di vetro, roccia o scorie
Capacità di fusione
20 tonnellate al giorno
Fabbricazione di carta o cartone
Capacità di produzione
20 tonnellate al giorno
Fabbricazione di prodotti chimici organici
su larga scala mediante cracking,
reforming, ossidazione parziale o totale o
processi simili
Capacità di produzione
100 tonnellate al giorno
Produzione di idrogeno (H2) e gas di
sintesi mediante reforming o mediante
ossidazione parziale
Capacità produttiva
25 tonnellate al giorno
Tabella 1:attività per le quali la soglia di capacità non è espressa come potenza termica nominale totale
Il paragrafo 4 dell’Allegato I della Direttiva ETS stabilisce che :
“se un’unità serve per un’attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica
nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all’inclusione nel
sistema comunitario”.
Questo comma stabilisce che le soglie di capacità specifiche per le singole attività elencate nella
tabella 1 avranno la precedenza (rispetto alla soglia di capacità termica nominale totale) nella
decisione di inclusione nell’ETS. La soglia di capacità specifica ha unicamente la precedenza e
pertanto non esclude l’applicazione di un’altra soglia espressa come potenza termica nominale
totale.
In alcuni casi un’unità può essere assegnata a due categorie di attività distinte, come ad esempio
un forno usato per la produzione di vetro, che può essere considerato o come un’unità di
combustione (nel qual caso la soglia per tutte le unità di combustione viene espressa come
potenza termica nominale totale) o come un’unità dedicata all’attività “fabbricazione di vetro” (per
cui la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, ma come tonnellate
giornaliere). In questo caso:
1. se entrambe le soglie vengono superate per l’impianto in questione, allora la soglia non
espressa come potenza termica nominale totale ha la precedenza sull’altra, e l’impianto
viene incluso nell’ETS come facente capo all’attività corrispondente alla soglia (ad
esempio, “fabbricazione di vetro” come nel caso esposto sopra). Conoscere per quali
attività l’impianto ricada nell’ ETS è rilevante per una serie di ragioni:
•
rispetto alle informazioni che devono essere inoltrate per aprire un conto operatore;
•
rispetto al contenuto dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;
•
rispetto alla possibilità di essere escluso come piccolo impianto.
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2. se solo una delle soglie di capacità viene superata (ad esempio la soglia di 20 MW per la
potenza termica nominale totale) l’impianto è incluso nell’ ETS come facente parte della
relativa attività (ad esempio come attività “Combustione di combustibili”).
3. Se nessuna delle soglie viene superata allora l’impianto non è incluso nell’ ETS.
Esempio. Un impianto che fabbrica prodotti ceramici è provvisto di 3 unità, cioè due forni e un
impianto di cogenerazione (CHP, Combined Heat and Power).
Se l’impianto ceramico supera le 75 tonnellate al giorno, esso deve essere incluso nell’ETS.
L’attività “Fabbricazione di prodotti ceramici” presente nell’Allegato I della Direttiva ETS deve
essere citata nell’autorizzazione ad emettere gas serra. In relazione alla capacità termica nominale
totale dell’impianto di cogenerazione, anche questa unità deve essere compresa
nell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ( o nel piano di monitoraggio) come stabilito
nel paragrafo 52 dell’ Allegato I della Direttiva ETS.
Se l’impianto ceramico non supera la soglia di 75 tonnellate al giorno, la valutazione deve
continuare per confermare se l’attività “combustione di combustibili” sia presente nell’impianto. Se
tale attività supera 20 MW, quest’impianto rientra nell’ETS. L’attività espressa nell’autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra risulta essere pertanto “combustione di combustibili”.
3.1.3 Attività specifiche con soglia di capacità espressa come potenza termica nominale
totale superiore a 20 MW
Nell’Allegato I della Direttiva ETS vi sono 5 attività (oltre a “combustione di combustibili”) in cui la
specifica attività è unita ad una soglia di capacità che risponde alla condizione “ove siano in
funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW”(vedere la
tabella 2).
Queste attività avrebbero potuto essere incluse nell’Allegato I sotto la voce “combustione di
combustibili”, poiché l’ampia definizione di combustione sarebbe stata sufficiente per la loro
inclusione. Tuttavia, queste (ad esempio, trasformazione di metalli ferrosi e non ferrosi) possono
dar vita ad emissioni di processo (ad esempio da agenti riducenti, elettrodi di grafite, etc.) che non
sarebbero inclusi nell’ETS se ricadessero esclusivamente nell’attività “combustione di
combustibili”3.
L’aver tenute separate nella lista dell’Allegato I queste attività da quelle con soglia di 20 MW
evidenzia il fatto che tutte le emissioni contenute nelle rispettive attività siano incluse nell’ETS, e
non solo, quindi, quelle relative alla combustione.
Attività
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse ferroleghe).- La trasformazione include tra l’altro laminatoi, riscaldatori, forni di
2
“Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati
combustibili, diverse dalle unità per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra” (cfr. direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE).
3
Come descritto nel paragrafo 3.1, alcune emissioni di processo possono essere parte della stessa attività di combustione, limitatamente alle emissioni
di processo provenienti dal lavaggio dei gas di scarico.
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ricottura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio
Produzione di alluminio secondario
Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, incluse la produzione di leghe,l’affinazione,la formatura in fonderia, etc.
Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso
Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione.
Tabella 2: attività specifiche presenti nell’Allegato I unite ad una soglia di capacità che risponde alla condizione “ove siano in
funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW”.
Un’altra questione derivante da queste “pseudo-attività di combustione” è l’unione di unità
appartenenti ad attività separate. Come esempio possiamo utilizzare una fonderia che produce
prodotti da ferro fuso (utilizzando unità di combustione da 15MW di capacità) e prodotti da ottone
(anche queste unità con capacità di 15 MW). In questo caso avvengono contemporaneamente
attività di “produzione o trasformazione di metalli non ferrosi” e attività di “produzione o
trasformazione di metalli ferrosi”, ma ciascuna di essa si trova al di sotto della soglia di capacità. In
ogni caso, in questo esempio la “condizione di precedenza” (paragrafo 4 dell’Allegato I della
Direttiva ETS) non viene applicata, in quanto entrambe le attività hanno una soglia di capacità
espressa con potenza termica nominale totale. Di conseguenza, tutte le unità comprese nelle due
attività devono esser considerate unità facenti capo all’attività “combustione di combustibili”, e tutte
le capacità devono essere sommate insieme. Questo comporta una potenza termica nominale
totale di 30 MW e l’impianto risulta pertanto incluso nell’ETS come attività di “combustione di
combustibili”.
3.2
ALTRE QUESTIONI INTERPRETATIVE
3.2.1 Che cosa si intende per “potenza termica nominale”
Nel contesto dei processi di emissione di gas ad effetto serra, col termine “potenza termica
nominale” si intendono tutti gli input sottoforma di combustibili. Quindi, se ad esempio un forno può
produrre calore sia tramite energia elettrica sia tramite combustione di combustibili, solo l’input
relativo al combustibile viene utilizzato nel calcolo. In alcuni casi, quando possono essere utilizzate
proporzioni diverse di calore di input, viene fissato il valore massimo per l’input relativo al
combustibile. In generale, conformemente all’Allegato B della Decisione di Assegnazione per il
periodo 2008-2012, la capacità termica nominale complessiva (o di input) si intende il prodotto del
potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima del combustibile
bruciato così come dichiarato dal costruttore in MW termici.
Tale valore massimo solitamente è specificato dal costruttore e viene evidenziato nelle specifiche
tecniche previo consenso in una visita ispettiva. Nei casi in cui possono essere utilizzati
combustibili diversi o diverse miscele di combustibili dovrebbe essere utilizzato il valore di potenza
termica nominale in termini di input termico più alto possibile tra tutti quelli massimi.
Quando non sono disponibili informazioni dal costruttore, il gestore dell’impianto deve fornire al
Comitato una stima basata sulle informazioni disponibili (per esempio la massima capacità di
utilizzo del combustibile ottenuta in 24h nell’ultimo anno solare). Poiché nella maggior parte dei
casi i gas esausti hanno una temperatura superiore ai 100°C e in linea con le disposizioni per il
8
monitoraggio definite in MRG, il potere calorifico inferiore (PCI) è considerato più indicato per la
definizione dell’input termico.
Quando i combustibili sono utilizzati come agenti riducenti nella produzione o trasformazione di
metalli non ferrosi4, il rispettivo calore di input deve essere considerato nel calcolo della potenza
termica nominale come se fossero effettivamente combustibili.
3.2.2 Incenerimento dei rifiuti e co-incenerimento
Sono in corso approfondimenti su tale tematica al fine di individuare potenziali divergenze delle
indicazioni fornite a livello EU con l’interpretazione nazionale. Per quanto riguarda l’interpretazione
nazionale si faccia riferimento all’allegato 1 della direttiva ETS e alla deliberazione n. 025/2007,
nonché alla relativa guida esplicativa.
REGOLA DI AGGREGAZIONE
3.2.3 Capacità
Per una definizione generale di capacità, si faccia riferimento all’Allegato B della decisione di
assegnazione 2008-2012 (“Capacità termica nominale”)
3.2.4 La clausola di aggregazione
Il paragrafo di aggregazione nell’Allegato 1 della Direttiva ETS utilizza lo stesso approccio della
Direttiva IPPC. La clausola è presente nella seconda frase del paragrafo 2 nell’Allegato I della
Direttiva ETS e stabilisce:
“2. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, le
capacità di tali attività si sommano”.
Il comma dovrebbe trattare equamente gli impianti di uguale capacità, anche se l’uno svolge la sua
attività tramite tante piccole unità di produzione e l’altro invece tramite una sola grande unità.
Tuttavia, per venire incontro all’ampia definizione di combustione, la Direttiva ETS aggiunge
ulteriori regole con il comma 3 dell’Allegato 1:
“In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito
alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le
unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibile all’interno dell’impianto. Tali unità
possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni,
inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di “chemical looping
combustion”, torce e dispositivi di post combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza
termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono
prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le “unità che utilizzano esclusivamente biomassa”
rientrano quelle che utilizzano combustibili fossi solo in fase di avvio o di arresto”.
Questo comma ha vari obiettivi:
4
Anche le ferroleghe come FeMn e FeSi rientrano tra i metalli non ferrosi.
9
•
La clausola di aggregazione è ripetuta con un chiarimento specifico per tutte quelle attività
che hanno una soglia di capacità espressa come potenza termica nominale totale. Tutte le
unità in cui vengono bruciati combustibili (cioè senza distinzione tra attività più specifiche)
devono essere aggregate .
•
Esso chiarisce (insieme alla definizione di impianto – Articolo 3(e) della direttiva ETS) la
gerarchia dei termini: un sito è l’elemento più grande, che può comprendere diversi
impianti. Un impianto a sua volta può essere costituito da più unità.
•
La lista non esaustiva da un’ulteriore idea di cosa queste unità possono realmente essere:
caldaie, turbine, forni, torce...
•
È inclusa un’eccezione (regola de-minimis) alla clausola di aggregazione: le unità con una
capacità termica nominale inferiore a 3 MW sono escluse, .
3.2.5 Unità di riserva e di backup e capacità in parallelo
La presenza negli impianti di unità di riserva o backup è una pratica industriale molto diffusa. Tali
unità vengono utilizzate per sostituire quelle principali durante i periodi di manutenzione o fermata,
o per soddisfare la domanda di calore durante i picchi di carico. Quindi queste unità possono
essere utilizzate in parallelo con quelle principali e non sono operative durante la maggior parte
dell’anno. Una situazione simile si presenta quando due forni intermittenti si alternano per i lotti di
produzione.
Questa situazione, quando parti di impianto solitamente non operano nello stesso momento, non è
di per sé una ragione per non sommare tra loro le capacità. Può essere fatta eccezione solo nel
caso in cui il gestore riesca a dare prova all’autorità competente che non esistano restrizioni fisiche
o legali che effettivamente impediscano il funzionamento simultaneo di queste unità. Queste
restrizioni devono essere identificate con chiarezza ed essere richieste dall’autorità competente In
tali casi, la capacità più grande tra le due deve essere presa in considerazione per determinare
l’inclusione nell’ETS.
3.2.6 Definizione di “unità”
Il termine “unità” è definito solo indirettamente nella Direttiva ETS, da un lista non esaustiva
presente nel comma 3 dell’Allegato I :
“Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori,
altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di “chemical looping
combustion”, torce e dispositivi di post combustione termici o catalitici.”
Potrebbe esserci spazio all’interpretazione quando un’unità elencata nella lista, ad esempio un
forno, è costituita da sub-unità presenti anche esse in lista, ad esempio tanti bruciatori che insieme
forniscono il calore necessario per un certo tipo di processo produttivo. In tali casi, l’unità generale
(in questo caso il forno) deve essere considerata l’“unità” alla quale applicare la clausola di
aggregazione o l’esenzione per unità de-minimis. Esistono due motivazioni per questo:
•
Un forno da 12 MW può essere equipaggiato con 2 bruciatori da 6 MW, ma anche con 3
bruciatori da 4 MW, 4 da 3MW o 6 da 2MW e tante altre possibilità. Al fine di considerare
10
equamente tutti i forni tra loro comparabili, il bruciatore non può essere considerato
un’“unità”.
•
La Direttiva definisce che “Tra le “unità che utilizzano esclusivamente biomassa” rientrano
quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio e di arresto.” La direttiva perciò
riconosce con i suoi stessi esempi, che una unità rappresenta solitamente l’elemento più
complesso e può comprendere vari bruciatori indipendenti (il combustibile fossile di avvio
solitamente viene utilizzato in un bruciatore dedicato all’avvio).
Da quanto sopra esposto si può concludere che l’elemento “bruciatore” è presente in lista per
ragioni di completezza e per dimostrare quanto ampia sia la definizione includendo i rari casi di
bruciatori indipendenti. Tuttavia, un bruciatore solitamente è considerato come un componente di
un‘unità più grande che nel suo complesso soddisfa un particolare scopo, come ad esempio forni,
caldaie o essiccatoi, reattori chimici, colonne di distillazione, impianti CHP, etc.
L’esclusione delle unità de minimis è rilevante solo ai fini della decisione per l’inclusione
dell’impianto nell’ETS. Non appena l’intero impianto viene incluso nell’ETS, vengono incluse anche
queste unità.
3.3
Albero decisionale
3.3.1 Definizione degli impianti ricadenti nell’ ETS
Riassumendo il capitolo precedente, il seguente albero decisionale può essere utilizzato per
determinare se un impianto ricada o meno nel campo di applicazione dell’ETS:
1.
Applicare i più ampi confini possibili per l’impianto .
2.
Ci sono attività dell’Allegato 1 diverse da “combustione di combustibili” svolte dall’impianto?
a.
Sì: soglia di capacità (se presente) relativa alla specifica attività superata?
i. Sì:
1.
Includere tutte le attività direttamente correlate (specialmente le unità di
combustione comprensive del trattamento dei gas di scarico)
2.
Verificare che le unità di combustione dei rifiuti urbani e pericolosi siano
escluse secondo quanto riportato nella sezione3.2.2,
ii. No: continuare al punto 3 (analizzando le unità di combustione).
b.
No: continuare al punto 3 (analizzando le emissioni di combustione).
3.
Elencare tutte le unità di combustione dell’impianto
4.
Escludere le unità di incenerimento dei rifiuti urbani e pericolosi (vedere paragrafo 3.2.2) dalla lista di cui
al punto 3 ma contemplare nella stessa le unità per il co-incenerimento.
5
5.
Escludere le unità di biomassa dalla lista
6.
Escludere dalla lista le unità con un valore di capacità termica di input inferiore ai 3 MW t.
7.
Aggiungere nella lista le capacità termiche di input delle unità rimanenti.
8.
La somma al punto 7 determina il superamento di 20 MW t?
a.
Sì: l’impianto ricade nel campo di applicazione ETS. Aggiungere tutte le unità escluse ai punti 5
e 6..
5
Le unità dotate di bruciatori di avvio sono anche esse escluse, confrontare il paragrafo 3.3.4 per la definizione
11
b.
3.4
No: l’impianto non ricade nel campo di applicazione ETS. Uscire dall’albero decisionale.
NUOVE ATTIVITÀ
3.4.1 Cosa si intende con “prodotti chimici organici su larga scala (bulk organic
chemicals)”?
I “prodotti chimici organici su larga scala” sono solitamente prodotti su vasta scala e venduti come
prodotti di base per produrre altre sostanze chimiche. I processi produttivi caratteristici di questa
attività sono “cracking, reforming, ossidazione parziale o totale” e “processi simili” (cioè processi
nei quali predominano rilevanti condizioni termiche e/o ossidative). Un processo produttivo può
essere considerato come “processo simile” per questa attività se le emissioni di CO2 non derivano
unicamente dalla combustione, ma nel quale parte del carbonio emesso deriva dall’alimentazione
al processo. Altri processi produttivi chimici dovrebbero essere valutati in riferimento all’inclusione
nell’ ETS e in relazione alla attività di combustione.
Non c’è una lista esaustiva delle sostanze chimiche capace di soddisfare la definizione di attività
presente nell’Allegato 1 della direttiva ETS. La seguente tabella può servire comunque come punto
di partenza. Il fatto che le sostanze chimiche prodotte non siano contemplate nella tabella non
implica quindi che l’impianto considerato non dovrebbe essere incluso nell’ETS. Pertanto è
necessaria un’analisi caso per caso.
Tabella 3: lista non esaustiva dei prodotti chimici organici di base
Etilene / propilene / Butene / butadiene e altre olefine
Acetilene, se non prodotta da carburo di calcio
EDC / VCM (cloruro di vinile)
Aromatici (benzene, toluene, xilene, stirene, etilbenzene, naftalene e altri)
Acido tereftalico / dimetiltriptammina
Ossido di etilene e glicole di etilene, ossido di propilene e altri epossidi
Fenolo ed altri fenoli
Acetone, cicloesanone e altri chetoni
Acrilonitrile, acido acrilico, acido metacrilico
Cumene
Metanolo, etanolo (se non prodotte con la fermentazione) e di alcoli superiori
Formaldeide, acetaldeide, acroleina e aldeidi superiori
Acido formico, acido acetico (se non dalla fermentazione) e acidi carbossilici superiori
Acido ftalico, acido maleico e loro anidridi
Anidride acetica
Polietilene, polipropilene, polistirene, cloruro di polivinile
Policarbonato, poliammide, derivati Urea, siliconi
12
Quando viene prodotta più di una sostanza chimica organica, la clausola di aggregazione prevede
che l’intero volume produttivo debba essere sommato.
La produzione di sostanze chimiche che non sono identificate come sostanze chimiche organiche
su larga scala e che non sono esplicitamente elencate nell’Allegato 1 della Direttiva ETS (cioè
sostanze come ammoniaca, carbon black, etc) deve essere valutata, ai fini dell’inclusione nell’ETS,
a partire dalla attività di “combustione di combustibile”.
3.4.2 Gliossale e acido gliossalico
Un caso particolare che rientra nell’Allegato 1 della Direttiva ETS è la “produzione di gliossale e
acido gliossalico”. Questi possono essere prodotti in due modi differenti:
(1) L’ossidazione del glicol etilenico in presenza di catalizzatore porta unicamente alla formazione
di CO2.
(2) La fase liquida dell’ossidazione dell’acetaldeide con acido nitrico è causa di emissioni sia di
CO2 sia di N2O.
Entrambi i processi devono essere tenuti in considerazione.
3.4.3 Acido nitrico, acido adipico, gliossale e acido gliossalico
Queste attività comprendono l’emissione di CO2 e N2O, ovvero le emissioni di N2O incluse
nell’Allegato XIII della Decisione 2009/73/CE (revisione della Decisione 2007/589/CE) e tutte le
emissioni di CO2 derivanti dai processi produttivi di tali sostanze chimiche e dalle attività di
combustione presenti nell’impianto. Entrambe le tipologie di emissioni devono essere tenute in
considerazione.
3.4.4 Produzione di alluminio primario e secondario
Nel caso di produzione di alluminio primario, le emissioni di CO2 possono scaturire dalla
combustione del combustibile e dal consumo dell’anodo, mentre le emissioni di PFC6 dal
cosiddetto “effetto anodo”.
Nella produzione di alluminio secondario possono verificarsi emissioni di CO2 derivanti dal
consumo di combustibile. Riguardo ai confini di impianto utile alla determinazione delle unità
incluse nell’ETS, devono essere presi in considerazione le seguenti fasi di processo :
•
Operazioni primarie di fusione (CO2 e PFC)
•
Colata di alluminio primario
•
Combustione di combustibile per
o
6
Operazioni secondarie di rifusione
I gas da prendere in considerazione sono CF4 e C2F6
13
o
Operazioni secondarie di affinazione (refining)
o
Operazioni di laminazione
o
Operazioni di estrusione
o
Colata
L’affinazione dell’allumina e la produzione dell’anodo sono considerate parte dell’attività
“produzione di alluminio” se avvengono nello stesso impianto. Se la produzione avviene in impianti
diversi, queste attività devono essere incluse nell’ETS se i combustibili utilizzati sono bruciati
ottenendo una capacità termica di input superiore ai 20 MW.
14