imprese italiane nel sistema ets: come procedere

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imprese italiane nel sistema ets: come procedere
IMPRESE ITALIANE NEL SISTEMA ETS: COME PROCEDERE Elaborazione novembre 2010 Il Sistema ETS ha attualmente una serie di procedure di attuazione in Italia, previste dal Decreto legislativo 216/2006 e successive modificazioni, che indicano agli impianti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE come comportarsi. Fino al 2012 la gestione di situazioni atipiche compete al Comitato ETS, a partire dal 2013 si avrà una centralizzazione della gestione a livello europeo e un maggiore livello di armonizzazione. E’ importante la verifica, da parte delle imprese, della propria situazione al fine di assicurarsi di essere in regola con le prescrizioni vigenti. VERIFICARE SE UN IMPIANTO RIENTRA NEL SISTEMA ETS E NECESSITA DI AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE Gli impianti che emettono gas serra e che rientrano in una delle categorie elencate nell’Allegato 1 della Direttiva ETS ricadono nel campo di applicazione della Direttiva e devono disporre di una autorizzazione ad emettere. L’emissione di gas serra senza essere in possesso della relativa autorizzazione è punita con sanzioni che vanno da 25.000 a 250.000 euro. Per verificare se un impianto è soggetto al Sistema ETS si invita ad utilizzare la tabella alla pagina successiva oppure a rivolgersi al Comitato ETS. Entro il 30 settembre 2011 il Comitato ETS dovrà inviare alla Commissione europea la lista degli impianti nazionali soggetti alla direttiva ETS già inclusi nel Sistema ETS nel periodo 2008‐2012 o afferenti ai nuovi settori di applicazione della Direttiva ma entrati in esercizio prima del giugno 2011. La presenza in questa lista per gli impianti in esercizio è importante pena la perdita del diritto all’assegnazione di quote. PROBLEMI INTERPRETATIVI ED APPLICATIVI L’individuazione degli impianti rientranti nel campo di applicazione del sistema ETS non è sempre agevole. La maggiore difficoltà per la definizione del campo di applicazione della direttiva riguarda il settore della “Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW”, che estende l’applicazione della Direttiva anche ad impianti non industriali. Caldaie di potenza superiore a 20 MW termici, per esempio, sono tipiche non solo del settore industriale ma anche di strutture del settore terziario quali ospedali e grandi centri commerciali. In questi settori occorre una attenta valutazione da parte dei gestori al fine di accertare l’esistenza di impianti con potenza superiore a 20 MW termici. La definizione di “Impianto di combustione” pone una serie di problemi interpretativi al punto che la Commissione europea ha adottato linee guida interpretative dell’allegato che definisce il campo di applicazione della Direttiva (Allegato 1, Dir. ETS). PASSI PRINCIPALI SUCCESSIVI Una volta ottenuta l’autorizzazione ad emettere, è importante gestire correttamente i passaggi successivi: 1.
Monitoraggio: verificare durante tutto l’anno le emissioni dell’impianto autorizzato in base alle istruzioni scaricabili dal sito www.minambiente.it, sezione CLIMA, sottosezione EMISSION TRADING 2.
Certificazione delle emissioni: fare certificare da un verificatore accreditato il rapporto di monitoraggio dell’impianto e controllare che il verificatore abbia provveduto a notificarla al Comitato ETS. La lista dei verificatori italiani si trova sul sito sopra richiamato. 3.
Restituzione delle quote: ogni anno entro il 30 aprile, restituire attraverso il Registro delle emissioni un quantitativo di quote equivalente alle emissioni verificate dell’impianto nell’anno civile precedente, pena sanzioni pari a 100 euro a quota non restituita. Possono essere utilizzati CER ed ERU nelle percentuali consentite dal Piano Nazionale di Allocazione 2008‐2012 per il settore di riferimento dell’impianto. Se l’impianto dispone di più quote di quelle che servono, esse possono essere utilizzate negli anni successivi o cedute sul mercato. CONTROLLA SE IL TUO IMPIANTO RICADE NEL SISTEMA ETS Nel tuo impianto si svolgono attività che includono uno o più dei seguenti processi produttivi? Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (no rifiuti) Raffinazione di petrolio Produzione di coke Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali sulforati) Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua di capacità superiore a 2,5 t/h Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro‐leghe), con unità di combustione di potenza termica nominale totale (somma dei singoli apparati) superiore a 20 MW. Produzione di alluminio primario Produzione di alluminio secondario con unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc.,ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 t/g Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 t/g Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione di acido nitrico Produzione di acido adipico Produzione di gliossale e acido gliossilico Produzione di ammoniaca Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3) Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Trasporto aereo SI/NO SI/NO
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Se hai risposto anche solo un SI, il tuo impianto necessita di un Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. Contatta il Comitato ETS seguendo le indicazioni che troverai sul sito www.minambiente.it, sezione CLIMA, sottosezione EMISSION TRADING. Contatti A cura del Comitato ETS Il presente approfondimento è stato redatto nell’ambito delle attività del Comitato ETS, in occasione dell’evento organizzato da Key Energy, 4° Fiera per l’energia e la mobilità sostenibili. Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è parte del Comitato ETS (Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto), organo interministeriale che assolve alla funzione di autorità nazionale competente per la gestione della Direttiva ETS in Italia. Contatti Pagina web Comitato: www.minambiente.it sezione CLIMA, sottosezione Emission Trading