riferimenti normativi Postiglione - "B. Pascal"

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riferimenti normativi Postiglione - "B. Pascal"
Le norme di diretto impatto con la
professione docente
Riferimenti normativi:
CCNL Scuola 2006/09
T.U. Dlgs 297/94
Legge 107/15 – mobilità, assunzioni, formazione
DPR 235/07 – statuto studenti e studentesse
DPR 122/09 – la valutazione
Dlgs 165/01 Artt. 55 e ss. – procedure disciplinari
Dlgs 193/06 Art. 136 – privacy a scuola
Legge 241/90 - accesso agli atti
Codice Penale Artt. 357 e ss. : obblighi da pubblico ufficiale
Il CCNL Scuola: permessi, diritti, doveri
I permessi:
art. 12 - congedi parentali
art. 13 - ferie
art. 15 - permessi retribuiti
art. 16 - permessi brevi
art. 17 - assenze per malattia
art. 18 - aspettativa per motivi di famiglia, di
lavoro, personali e di studio
art. 64 – formazione
Il CCNL Scuola: permessi, diritti, doveri
Art. 12: CONGEDI PARENTALI
Le nuove riforme, in origine previste in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole
giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015, sono state rese definitive ai sensi dell’art
43 comma 2 del nuovo decreto 14 settembre 2015.
•
Primi 30 gg. di congedo con retribuzione pari al 100% se fruiti nei primi 12 anni del
bambino (prima era 8 anni); art. 12, comma 4:
•
L’indennità economica, pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito
individuale, per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino (prima era 3°anno);
•
Il congedo eventualmente fruito dai 6 ai 12 anni del bambino è indennizzato al 30%
dai 6 agli 8 anni solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento
minimo pensionistico (per l’anno 2015 Euro 16.327,68);
possibilità del congedo orizzontale (a ore)
•
Nessuna retribuzione per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.
art. 18 - CONGEDI STRAORDINARI
Ai sensi di DPR n. 3 del 10 gennaio 1957:
comma 1-aspettativa per motivi di famiglia o personali (erogata dal dirigente scolastico al
personale docente ed ATA).
comma 2 - il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o
dottorato di ricerca.
comma 3 - Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico
senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un
periodo di prova.
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Art. 13 FERIE
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel
comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente
scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione
delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei
giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è
subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale
in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a
determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore
eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
Sulla monetizzazione ferie vedi Legge di Stabilità 2013 art. 1 comma 54 che permette la
monetizzazione delle ferie per il personale T.D. solo in base alla differenza fra i giorni di
sospensione delle lezioni e quelli spettanti
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Art. 15 – PERMESSI GIORNALIERI
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto
componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado:
gg. 3 per evento, anche non continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte
del personale docente ed ATA.
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di
permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche
mediante autocertificazione.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni
consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal
dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi
successivi al matrimonio stesso.
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ART.16 - PERMESSI BREVI
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo
indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per
esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente
fino ad un massimo di due ore.
Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di
lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 18 ore nel corso
dell'anno scolastico; per il personale docente a tempo parziale il limite corrisponde al
rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in
relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà
prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici
integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il
docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente,
l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della
sostituzione con personale in servizio.
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ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di
diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze
dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio
precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso
di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto
ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al
comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, […].
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso
che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla
risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
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Congedi speciali:
• Fino a 30 giorni per invalidi superiori al 50% in un anno
solare,
(art. 7 Dlgs 119/2011)
• Fino a due anni per particolari patologie dei familiari
(art. 4 comma 2 legge 53/2000)
• Anno sabbatico per formazione
(art. 5 legge 53/2000)
• Anno sabbatico personale scuola
(art. 26 comma 14 legge 448/98)
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ART.29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività,
anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli
organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
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3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività
educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri
stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da
prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi
alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse
modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del
collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con
le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei
strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
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CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente
ART.91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado,
continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del
D.L.vo n. 297 del 1994
(AGGIORNATO A DLGS 165/01 ART. 55 BIS)
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali e' prevista l'irrogazione di
sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il
procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica
dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2.
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Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene
inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i
doveri di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a DIECI GIORNI
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la
funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, La
sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a DIECI GIORNI viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla
funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a
pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da DIECI GIORNI IN POI
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è
inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare
gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento
della scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
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Dlgs 165/01 ART. 55 BIS COMMA 2:
Il responsabile, con qualifica dirigenziale, quando ha notizia di comportamenti punibili con
taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e
comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo
e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore
aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine
fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria
scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio
del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore
attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e'
prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola
volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
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Il CCNL Scuola: permessi, diritti, doveri
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve
ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza
dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di
malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non
continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel
corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate
esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione
del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o
minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
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Art. 508 – Incompatibilità
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del
proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il
direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli
alunni e la loro provenienza.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni
private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a
tale divieto.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni
altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con
altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne
immediata notizia all'amministrazione.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico
o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio
all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano
compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio
DPR 235/07 – STATUTO STUDENTI E STUDENTESSE
Art. 2 DIRITTI:
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme
che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita
della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal
regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva,
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e
religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove
e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali
DPR 235/07 – STATUTO STUDENTI E STUDENTESSE
Art. 4 (Disciplina)
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la
libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare
e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da
esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in
attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano
l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del
corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
LEGGE 241-90 ACCESSO AGLI ATTI
Art. 25
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve
essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo
detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei
limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei
casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalità e negli stessi termini.
Solo per: INTERESSE OGGETTIVO DIRETTO E ATTUALE – informare
eventualmente in controinteressato
DLGS 193/06 – PRIVACY NELLA SCUOLA
L’informativa generale ai genitori non va controfirmata, è sufficiente pubblicarla
Va inserito l’art. 96 ovvero il consenso personale dello studente per i dati da inviare
alle imprese
Art. 136 comma 1-c:
Foto e riprese sono ammesse quando legate a momenti istituzionali, quindi nessun
obbligo di chiedere il consenso.
Riprese e foto a convegni: basta avvisare con cartello
Foto alunni esposte durante servizio elettorale: non è necessario rimuoverle perché
riprendono la scuola nell’esercizio delle sue funzioni
In generale: la privacy cede di fronte alla trasparenza, agli atti
necessari d’ufficio, alle valutazioni. Nascondere solo i dati
sensibili!!
OBBLIGHI DA PUBBLICO UFFICIALE
ART. 357 C.P.: il docente è pubblico ufficiale (c.cass. Sent. 6587/91, 2790/92,
6685/92, 3304/99), e anche gli ATA in alcuni casi (2965/83, 4818/93, 17914/03)
Obblighi pubblico ufficiale (artt. 362 e 358 c.p.):
Obbligo di denuncia per reati procedibili d’ufficio
Quali reati?
Contro le persone:
Abuso mezzi correzione
Violenza contro minori, maltrattamenti abusi (lesioni oltre i 20 giorni)
Abbandono di persone minori
Pedopornografia
Violenza sessuale contro minori
Spaccio stupefacenti
Contro la PA:
Corruzione
Concussione
Abuso d’ufficio
Violazione segreti d’ufficio
peculato
MOBILITA’ DOCENTI EX LEGGE 107
comma 73. Il personale docente gia' assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della
presente legge conserva la titolarita' della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente
assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in
merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il
personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere
dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017
e' assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilita' territoriale e professionale del
personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
comma 80. Il dirigente, nel formulare la proposta di incarico:
- lo fa in coerenza con il piano triennale dell’offerta (soprattutto sui posti “in più”); - valorizza il curriculum, le esperienze e
le competenze professionali;
- può svolgere colloqui con gli aspiranti.
L’incarico è triennale ed è rinnovato, purché coerente con il piano triennale di offerta. Gli incarichi attribuiti, i
curricoli dei nominati ed i criteri seguiti sono resi pubblici. La formulazione “è rinnovato” vincola il mancato rinnovO
ad un cambiamento sostanziale nel piano triennale dell’offerta
Comma 108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e
professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato
entro l'anno scolastico 2014/2015.
Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano
straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno
scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti
territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.
Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico
2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria
interprovinciale. Tale assegnazione puo’ essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati.
Articolo 63-64 -66 CCNL - FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.
art. 66
In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione
destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF,
modificato da legge 107/15: il piano diventa triennale in quanto legato al PTOF
FORMAZIONE DOCENTI EX LEGGE 107
121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e'
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e
di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano
triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La
somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
124. La formazione in servizio costituisce attività “obbligatoria, strutturale e permanente” per i docenti di ruolo.
Le attività relative sono collegate con il piano triennale dell’offerta formativa e con gli obiettivi di miglioramento
individuati nel RAV.
Si tiene conto delle priorità fissate ogni tre anni con propria direttiva dal Ministro per il sistema di istruzione.