770/2016 tardivo da rivedere con le nuove istruzioni delle Entrate

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770/2016 tardivo da rivedere con le nuove istruzioni delle Entrate
FISCO
STUDIO PROFESSIONALE DANIELA ERMINI
770/2016 tardivo da rivedere con le nuove istruzioni
delle Entrate
Anche per questa fattispecie la dichiarazione tardiva dovrebbe essere soggetta alla sanzione di 25 e
non di 15 euro
/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO
Quest’anno, il termine per la presentazione del modello 770/2016, a causa della proroga apportata dal DPCM
26 luglio 2016, è decorso lo scorso 15 settembre 2016
(ordinariamente, invece, il termine coincide con il 31
luglio di ogni anno).
Dal 15 settembre, di conseguenza, decorrono i 90 giorni entro cui la dichiarazione, agli occhi del legislatore
fiscale, cessa di essere tardiva per diventare omessa a
tutti gli effetti.
Pertanto, è possibile ravvedere la dichiarazione tardiva del modello 770/2016 entro il 14 dicembre 2016, ai
sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) del DLgs. 472/97.
Bisogna però “fare i conti” con la sopravvenuta interpretazione della circolare n. 42 dell’Agenzia delle Entrate, i cui chiarimenti possono essere a nostro avviso
estesi al modello 770.
Come già rammentato (si veda “Dichiarazione tardiva
sanabile pagando 25 euro” del 13 ottobre 2016), per le
Entrate bisogna, per sanare la violazione, versare le ritenute cumulativamente con gli interessi legali, le
sanzioni relative alle medesime ridotte (mancata applicazione, quindi sanzione del 20% ex art. 14 del DLgs.
471/97, o, se si accetta una diversa tesi, sanzione
dell’art. 13 del DLgs. 471/97, ma su tale problematica si
rinvia all’apposita Scheda di aggiornamento) e la sanzione dichiarativa pari a 25 euro.
Naturalmente, rimane necessario presentare la dichiarazione omessa.
Le modalità di ravvedimento della dichiarazione tardiva prendono le mosse dall’equiparazione tra dichiarazione tardiva e dichiarazione dalla quale non emergono ritenute da versare, quindi il minimo, ex art. 2 comma 3 del DLgs. 471/97, è di 250 euro.
Non si può applicare, secondo la circolare n. 42, la san-
Eutekne.Info / Lunedì, 24 ottobre 2016
zione minima di 150 euro (che indurrebbe a pagare, in
sede di ravvedimento, la somma di 15 euro), posto che
la fattispecie riguarda solo la dichiarazione “omessa” e
non anche la “tardiva”.
Rammentiamo che la sanzione da 150 euro a 500 euro
è prevista quando il contribuente presenta una dichiarazione dalla quale non emergono imposte/ritenute
entro il termine di quella per l’anno successivo.
Nessuna modifica per l’infedele sanata entro i 90
giorni
Del pari, per i ritardi sino a 30 giorni, non opera l’art. 7
comma 4-bis del DLgs. 472/97 sul dimezzamento della
sanzione, sempre ad avviso della circolare n. 42.
Prendendo atto di ciò, i contribuenti che avessero già
eseguito il ravvedimento sulla dichiarazione tardiva
pagando 15 euro dovrebbero, a questo punto, integrare i
versamenti, versando ulteriori 10 euro utilizzando lo
stesso codice tributo.
Coloro i quali, invece, non si fossero ancora ravveduti,
ben possono pagare subito 25 euro, posto che la somma è così esigua da non giustificare alcun tipo di contenzioso.
Contenzioso che, comunque, avrebbe un esito assai
dubbio, in quanto, come detto diverse volte, il sistema
non prevede sanzioni per la dichiarazione tardiva,
quindi o si sostiene che la stessa non sia mai sanzionabile, o si sostiene che operi la sanzione proporzionale.
L’equiparazione tra dichiarazione tardiva e dichiarazione dalla quale non emergono ritenute da versare è
infatti frutto di una “acrobazia interpretativa” delle Entrate strumentale a favorire i contribuenti.