CONTRATTO DI MUTUO regolato dalle disposizioni

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CONTRATTO DI MUTUO regolato dalle disposizioni
CONTRATTO DI MUTUO
regolato dalle disposizioni sul credito fondiario previste dal Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia - D.lgs n. 385 del 01/09/1993 (che di seguito verrà
indicato come T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni.
Viene allegato a questo atto ed indicato con la lettera ____, il Documento di Sintesi,
predisposto in base alle Istruzioni di Banca d‟Italia del 29 luglio 2009.
Non viene letto il Documento di Sintesi in quanto le parti dichiarano espressamente di
conoscerlo bene, poiché ne hanno già preso visione prima di firmare il contratto.
art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA‟ DI EROGAZIONE DEL MUTUO
1.1 La Banca, come sopra rappresentata, concede alla Parte mutuataria, che accetta,
la somma di Euro _______ a titolo di mutuo assistito da garanzia ipotecaria.
1.2. Questa somma concessa a titolo di mutuo, al netto dell‟imposta sostitutiva e dei
premi assicurativi, con espresso consenso della Parte mutuataria, è stata versata
a mezzo di n° 2 assegni circolari non trasferibili che, in conformità ad esplicita
richiesta della Parte mutuataria, sono intestati come segue:
1) assegno
circolare
recante
la
clausola
di
non
trasferibilità,
n°
___________________ dell'importo di EUR _________ emesso da Barclays
Bank PLC in data ________ intestato a: _________
2) assegno
circolare
recante
la
clausola
di
non
trasferibilità,
n°
__________________ dell'importo di EUR __________ emesso da Barclays
Bank PLC in data _______ intestato a: __________
Gli assegni vengono versati qui in atto, alla presenza e vista di me Notaio alla Parte
mutuataria stessa, che ne rilascia ricevuta e si riconosce vera e reale debitrice per sé,
i suoi successori ed aventi causa in via fra tutti solidale e indivisibile.
1.3 La Parte mutuataria si impegna inoltre a consegnare alla Banca:
a) una relazione notarile dalla quale risulta che l‟ipoteca è stata validamente
iscritta nel grado previsto e che la stessa ipoteca non è preceduta da formalità
pregiudizievoli;
b) la copia esecutiva e due copie autentiche del presente contratto nonché il
duplicato della nota di iscrizione ipotecaria.
Se la Parte mutuataria non adempie a questi obblighi entro sessanta giorni dalla
stipulazione di questo atto, la Banca può risolvere il contratto di mutuo con effetto
immediato comunicandolo per iscritto alla Parte mutuataria (art. 1456 Codice Civile),
a meno che decida di consentire un nuovo termine.
art. 2) NORME CHE REGOLANO IL MUTUO
2.1 Il mutuo viene concesso dalla Banca ed accettato dalla Parte mutuataria sulla base
delle clausole inserite in questo contratto e nelle „Condizioni Generali di Mutuo‟, che
firmato dalle parti e da me Notaio si allega sotto la lettera ___ a questo atto per
formarne parte integrante e sostanziale. Le clausole contrattuali sono state previste
ed inserite nell‟osservanza delle norme del Codice Civile e del T.U.B., oltre che di altre
disposizioni di legge che intervengono di tempo in tempo in materia a regolare il
mutuo.
2.2 La Parte mutuataria dichiara di conoscere le „Condizioni Generali di Mutuo‟, per
averne già preso visione prima di firmare questo atto, e pertanto dispensa me Notaio
dalla lettura delle stesse.
2.3 La Parte mutuataria dichiara di accettare ed approvare il contenuto delle
Condizioni Generali di Mutuo e dichiara di approvare in particolare i seguenti articoli
(art. 1341 del Codice Civile):
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
3 - solidarietà ed indivisibilità degli obblighi;
4 - obblighi;
6 - ispezione degli immobili ipotecati e diminuzione della garanzia;
8 - risoluzione del contratto di mutuo;
9 - imputazione dei pagamenti;
10 - assicurazione;
13 - cessione del contratto;
14 - delega a terzi;
15 - fidejussione;
16 - reclami e soluzione stragiudiziale delle controversie.
art. 3) TERMINI E MODALITA‟ DI RIMBORSO DEL MUTUO
3.1 La Parte mutuataria deve, anche per i suoi successori ed aventi causa, con vincolo
solidale ed indivisibile, restituire la somma mutuata di Euro _______ entro anni _____
per un totale di numero ______ rate mensili posticipate la prima delle quali scadrà il
_______ e le altre successive di mese in mese sino all'ultima che andrà a scadere il
________.
3.2 Il mutuo deve essere rimborsato ratealmente, senza necessità di comunicazione
scritta da parte della Banca, mediante versamenti mensili che comprendono sia le
quote di interessi, come determinate dal successivo art. 4 e 4-bis, sia le quote di
capitale come indicato nel piano di ammortamento riferito a 100,00 euro di capitale
mutuato.
3.3 Si omette la lettura del piano di ammortamento, allegato al Documento di Sintesi,
per espressa volontà delle parti, che dichiarano di averlo integralmente letto prima di
firmare questo atto e di approvarlo.
3.4 I versamenti mensili comprendono anche le spese ed oneri relativi a questo
contratto di mutuo.
3.5 Il pagamento delle rate avviene tramite addebito automatico sul conto corrente
indicato dalla Parte mutuataria, aperto presso la Banca stessa o presso altri Istituti
bancari. In quest‟ultimo caso l‟addebito avverrà tramite sistema R.I.D. Se non è
possibile, per qualsiasi causa, addebitare automaticamente la rata sul conto corrente
indicato dalla Parte mutuataria, la Parte mutuataria stessa deve comunque effettuare
il pagamento entro il giorno successivo alla data di scadenza della rata.
art. 4) INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO
4.1 Le parti concordano che per il periodo di preammortamento, intercorrente dalla
data di stipula alla data di decorrenza del piano di ammortamento, e per le prime due
rate, il tasso di interesse convenzionale è stabilito nella misura del 0,150% mensile,
pari a un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo del 1,800%.
4.2 Gli interessi di preammortamento, pari a Euro._______, verranno addebitati sulla
prima rata.
4.3 A partire dalla terza rata il mutuo proseguirà a tasso variabile fino alla scadenza, a
meno che la Parte mutuataria eserciti l‟opzione prevista al successivo art. 4 bis.
Il tasso variabile applicato mensilmente sarà pari a un dodicesimo del saggio di
interesse nominale annuo determinato in base alla media mensile del tasso EURIBOR
3 mesi divisore 365, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea e diffuso sui
principali quotidiani economici e circuiti di informazione economica (Reuters), media
riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed
aumentata di 0,800 punti percentuali (spread).
4.4 Se manca il parametro per il calcolo degli interessi, si farà riferimento ad un
parametro di mercato monetario simile, riferito alla divisa avente corso legale nella
Repubblica Italiana.
4.5 La Parte mutuataria dichiara di approvare specificatamente le condizioni stabilite
in questo articolo e dichiara inoltre di essere consapevole che, nel periodo di
ammortamento a tasso variabile, la rata può aumentare se il tasso applicato, per
effetto dell‟applicazione delle clausole di indicizzazione, varia in modo a lei
sfavorevole.
4.6 Secondo quanto previsto dalla Delibera del Comitato Interministeriale del Credito
e del Risparmio del 4 marzo 2003 e relative disposizioni di attuazione, si precisa che:
l‟indicatore Sintetico di Costo (ISC), denominato Tasso Annuo Effettivo Globale
(TAEG), relativo al presente mutuo è pari al ________%;
a titolo esemplificativo l‟ultimo valore disponibile della media mensile del tasso
EURIBOR 3 mesi divisore 365 come sopra riferita, maggiorato dello spread
convenuto è pari a ________%.
4.7 Se il tasso di interesse supera quello fissato dalla legge in tema di usura (Legge 7
marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni), esso è automaticamente
sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla
legge.
art. 4 bis) OPZIONE DI PROSEGUIMENTO DEL MUTUO A TASSO FISSO
4 bis).1 Le parti concordano espressamente che, nel periodo di ammortamento a
tasso variabile, la Parte mutuataria potrà esercitare l‟opzione di proseguire il contratto
di mutuo a tasso fisso per un periodo prestabilito di 2, 5 o 10 anni (o comunque sino
alla scadenza naturale del contratto stesso se il residuo periodo di ammortamento è
inferiore ai 10 anni), comunicandolo alla Banca con preavviso di 60 giorni prima delle
rate di aprile e di ottobre di ogni anno e mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. La variazione avrà luogo nella data di scadenza di una delle rate sopra
indicate.
4 bis).2 Se la Parte mutuataria ha optato per il proseguimento a tasso fisso:
a) il nuovo tasso mensile sarà pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo
EUROIRS lettera (Interest Rate Swap per operazioni in Euro) per scadenza 2, 5
o 10 anni contro EURIBOR 6 mesi, rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo
del mese precedente la decorrenza della nuova rata a tasso fisso, pubblicato sui
principali quotidiani finanziari e circuiti di informazione economica (Reuters) e
maggiorato di 0,800 punti percentuali. Se questo parametro dovesse mancare
si farà riferimento ad analogo parametro di mercato monetario riferito alla
divisa avente corso legale nella Repubblica Italiana;
b) la Parte mutuataria stessa dovrà, almeno 60 giorni prima della scadenza del
periodo prescelto a tasso fisso, comunicare alla Banca, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, l‟intenzione di proseguire il contratto di mutuo a
tasso fisso per un periodo di ulteriori 2, 5 o 10 anni (o comunque fino alla
scadenza naturale del contratto stesso se il residuo periodo di ammortamento è
inferiore
a
5 o 10 anni), al termine del quale potrà esercitare nuovamente l‟opzione negli
stessi termini e modalità.
In assenza di questa comunicazione, il mutuo proseguirà a tasso variabile.
4 bis).3 Se la Parte mutuataria intende proseguire:
a) con il mutuo a tasso variabile, il tasso utilizzato per calcolare ciascuna rata
mensile per il residuo periodo sarà determinato secondo le modalità previste al
precedente articolo 4;
b) con il mutuo a tasso fisso, il tasso utilizzato per calcolare ciascuna rata mensile
sarà determinato secondo le modalità previste al presente art. 4 bis).
4 bis).4 Ad ogni variazione del regime di tasso a fronte dell‟esercizio delle opzioni
stabilite dal presente articolo, la Banca provvederà al ricalcolo del piano di
ammortamento.
art. 5) INTERESSI DI MORA SULLA SOMMA DOVUTA DALLA PARTE MUTUATARIA
5.1 Se una qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo viene pagata
in ritardo, la Parte mutuataria deve corrispondere alla Banca interessi di mora.
5.2 Gli interessi di mora, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorrono
dalla data di scadenza delle rate stesse e fino al momento del pagamento. Gli interessi
di mora decorrono di diritto e senza bisogno di alcuna intimazione nè di messa in
mora, ma soltanto per effetto della scadenza del termine di pagamento.
5.3 Se la Banca dichiara la decadenza del beneficio del termine nei confronti della
Parte mutuataria, gli interessi di mora sono calcolati sull‟intero capitale residuo del
mutuo e sulla quota capitale delle rate insolute, a partire dalla data in cui la Banca lo
avrà comunicato alla Parte mutuataria e fino al momento del pagamento.
5.4 Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.
5.5 Il tasso degli interessi di mora è pari alla “Media mensile del tasso Euribor 3 mesi
divisore 360” maggiorata di 3,50 (tre virgola cinquanta) punti percentuali, su base
annua. La “Media mensile del tasso Euribor 3 mesi divisore 360” corrisponde a quella
relativa al mese di dicembre precedente per il primo trimestre solare dell‟anno, al
mese di marzo precedente per il secondo, al mese di giugno precedente per il terzo ed
al mese di settembre per il quarto.
5.6 Se il tasso di interesse di mora supera quello fissato dalla legge in tema di usura
(Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni), esso è
automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo
consentito dalla legge.
art. 6) IPOTECA
6.1 A garanzia del puntuale pagamento del capitale mutuato, dei relativi accessori e
dell‟esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e
delle allegate “Condizioni Generali” il sig. ________ concede a favore della Banca
ipoteca di primo grado sull'immobile di seguito descritto; nell‟ipoteca sono comprese
anche le ragioni di comproprietà che competono all‟immobile di seguito descritto
sull‟area e su tutte le parti del fabbricato che per legge, uso o destinazione sono da
ritenersi comuni.
6.2 La descrizione eventualmente sbagliata od incompleta dei beni di seguito descritti
non costituisce un motivo di eccezione per la validità dell‟ipoteca stessa.
6.3 Questa ipoteca viene costituita per la somma complessiva di Euro _________ e
garantirà:
o per Euro ________ l'intero capitale mutuato, e
o per Euro _______ gli interessi contrattuali e gli eventuali interessi di mora nella
misura concordata, il rimborso delle imposte, tributi, tasse, contributi
addizionali di qualunque genere, il rimborso delle spese per l‟estensione degli
effetti della trascrizione (art. 2855 Codice Civile) e delle altre spese giudiziali
non privilegiate, restituibili e non, i diritti erariali e il compenso per diritti di
commissione e spese di amministrazione ed ogni eventuale altro onere, anche
derivante da legge e/o dipendente da questo atto.
6.4 La somma iscritta deve essere aumentata di diritto, per effetto dell‟applicazione
delle clausole di indicizzazione, fino alla concorrenza dell‟intero importo effettivamente
dovuto (art. 39, 3° Comma del T.U.B.).
DESCRIZIONE DELL‟IMMOBILE
VEDASI RELAZIONE NOTARILE
6.5 I datori di ipoteca assicurano formalmente alla Banca di avere la piena proprietà e
la libera disponibilità del bene su cui è concessa l‟ipoteca e che il bene è libero da
servitù non apparenti, da cause che possono diminuirne il valore, da iscrizioni,
trascrizioni pregiudizievoli, da qualsiasi vincolo o peso che può pregiudicare o
diminuire
la
capacità
della
garanzia
ipotecaria
costituita
con
il
presente contratto. Se non viene rispettata questa disposizione, la Banca può risolvere
il contratto di mutuo con effetto immediato comunicandolo per iscritto alla Parte
mutuataria (art. 1456 Codice Civile).
art. 7) ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO
7.1 La Parte mutuataria può effettuare estinzioni parziali anticipate o l‟estinzione
totale anticipata, se ha provveduto a:
a) saldare gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali e
quant'altro è dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria;
b) versare gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell‟estinzione.
7.2 Per estinguere anticipatamente il mutuo, la Parte mutuataria deve inviare
una richiesta scritta, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
che dovrà pervenire alla Banca almeno 60 giorni prima della scadenza della rata
in cui la Parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale.
7.3 L‟estinzione, sia parziale che totale, deve essere eseguito contestualmente alla
scadenza di una rata.
7.4 Nelle more del preavviso, la Parte mutuataria mantiene invariato l‟obbligo di
pagare le rate del piano di rimborso che sono scadute nel frattempo, compresa quella
in scadenza nella data prevista per l‟estinzione, in caso di estinzione totale.
7.5 In caso di estinzione parziale, la somma restituita dalla Parte mutuataria al netto
di quanto dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria alla Banca determina la
quota di capitale estinto. Sulla base della quota di capitale estinto viene calcolata la
quota di capitale residuo. Questo capitale residuo è la base di ricalcolo del piano di
ammortamento per la durata rimanente del mutuo. Il tasso utilizzato per il ricalcolo
sarà quello applicato al contratto di mutuo alla data di estinzione.
art. 8) SPESE E MODIFICHE CONTRATTUALI
8.1 La Parte mutuataria espressamente concorda di avere a proprio carico:
tutte le spese, comprese le spese notarili;
gli oneri fiscali, anche futuri, in qualsiasi modo dipendenti da o collegati a
questo atto;
le spese per il rilascio della copia esecutiva a favore della Banca;
le spese per l'iscrizione, frazionamento, conferma e rinnovazione ipotecaria, per
le quietanze, cancellazioni e riduzioni ipotecarie (art. 115 e seguenti del
T.U.B.).
8.2 La Parte mutuataria non dovrà pagare alcuna spesa in caso di cancellazione di
ipoteca effettuata ai sensi dell‟art. 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge
7/2007 convertito, con modificazioni, nella Legge 40/2007.
8.3 Si applicano al mutuo le commissioni e spese previste nel “Documento di Sintesi”,
allegato al contratto di mutuo.
8.4 La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole, le condizioni
economiche e le altre condizioni contrattuali, se sussiste un giustificato, fermo
restando che il tasso di interesse sarà regolato da quanto previsto da questo
contratto. (art. 118 del T.U.B.).
8.5 La Banca deve comunicare alla Parte mutuataria ogni eventuale modifica
unilaterale, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, in forma scritta o mediante altro
supporto durevole (ad esempio mediante l‟utilizzo della posta elettronica se e dopo
che la Parte mutuataria ha accettato questa modalità e indicato il relativo recapito di
posta elettronica). La comunicazione deve indicare espressamente la formula
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”. 8.6 La Parte mutuataria può, entro i
60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di “Proposta di modifica unilaterale
del contratto”, recedere dal contratto senza penalità e spese di chiusura ed ottenere,
nella fase di liquidazione del rapporto contrattuale, l‟applicazione delle condizioni
precedentemente praticate. Se la Parte mutuataria non recede entro i termini e con le
modalità appena indicate, le modifiche si intendono approvate.
8.7 La Parte mutuataria approva specificatamente che, nel periodo di ammortamento
del mutuo potranno variare in senso ad essa sfavorevole i prezzi e le altre condizioni
di contratto, fermo restando che il tasso di interesse sarà regolato in base a quanto è
previsto da questo contratto (art. 117, 5° Comma del T.U.B.).
art. 9) ONERI FISCALI
9.1 La Parte mutuataria deve pagare l‟onere relativo al trattamento tributario della
presente operazione, che gode delle agevolazioni di cui agli Articoli 15 e seguenti del
D.P.R. 29.9.73 n. 601 e successive modificazioni, poiché la durata del contratto è
stabilita in più di diciotto mesi.
9.2 Tale onere è applicato nella misura del 0.25% dell'ammontare del capitale
erogato.
9.3 Ai fini dell‟applicazione dell‟imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% (zero
virgola venticinque per cento), in conformità al disposto dell‟art. 18, comma 3 del
D.P.R. 601/73, come modificato dall‟art. 1, comma 160 della della L. 24 dicembre
2007 n. 244, la Parte mutuataria dichiara che il presente finanziamento è stato
richiesto per finalità l‟acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di una casa
d‟abitazione per la quale ricorrono le condizioni di cui all‟art. 1, nota 2 bis, della Tariffa
Parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
9.4 La Parte mutuataria deve pagare alla Banca le eventuali maggiorazioni di detta
imposta che, per successive disposizioni legislative, la Banca fosse tenuta a
corrispondere in relazione al presente atto.
art. 10) TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO E COMUNICAZIONI
PERIODICHE
10.1 La Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca, per poterne prendere
visione prima di procedere alla stipulazione del contratto di mutuo, copia della Guida
concernete i mutui ipotecari offerti ai consumatori e una copia dei Fogli Informativi
(art. 115 e seguenti del T.U.B. e Istruzioni di Vigilanza di Banca d‟Italia del 29 luglio
2009 in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ivi
compreso, in caso di acquisto dell‟abitazione principale, del “foglio comparativo”
contenente le informazioni sulle diverse tipologie di mutui offerti.
10.2 La Parte mutuataria dichiara di non avere richiesto, prima di procedere alla
stipulazione del contratto di mutuo, una copia del testo contrattuale e una copia del
documento di Sintesi (art. 6, Sezione II, delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d‟Italia
del 29 luglio 2009 in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari).
10.3 La Parte mutuataria prende atto che io Notaio le fornirò copia autentica dell‟atto
di mutuo completa degli estremi di registrazione (art. 117 1° Comma del T.U.B.).
10.4 La Banca, una volta all'anno e, comunque, alla conclusione del rapporto, invia
alla Parte mutuataria in forma cartacea:
il rendiconto relativo allo svolgimento del rapporto contrattuale;
il Documento di Sintesi aggiornato, con tutte le condizioni economiche in vigore
ed evidenza delle eventuali modifiche intercorse dal momento della
sottoscrizione del contratto.
10.5 Le comunicazioni periodiche (rendiconto e Documento di sintesi) si intendono
approvate se, decorsi 60 giorni dal loro ricevimento, la Parte mutuataria non propone
a Barclays specifica contestazione scritta.
10.6 La Parte mutuataria può scegliere e concordare con la Banca una diversa
periodicità di invio del rendiconto.
10.7 La Banca può addebitare alla Parte mutuataria la somma indicata nel Documento
di Sintesi, quale recupero delle spese sostenute per l‟invio delle comunicazioni
periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria.
art. 11) ELEZIONE DI DOMICILIO
11.1 Per l‟esecuzione del contratto di mutuo e per ogni effetto di legge le parti
eleggono domicilio:
a) quanto alla Banca, presso la propria sede secondaria di Milano via della
Moscova n. 18, (art. 39 Comma 1 del T.U.B.);
b) quanto alla Parte mutuataria, presso il domicilio indicato in questo atto e in
mancanza presso la segreteria del comune in cui si trova l‟immobile concesso in
ipoteca.