DIMISSIONI e RISOLUZIONI CONSENSUALI dei Rapporti di Lavoro
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DIMISSIONI e RISOLUZIONI CONSENSUALI dei Rapporti di Lavoro
DIMISSIONI e RISOLUZIONI CONSENSUALI dei Rapporti di Lavoro Provincia di Torino Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego Torino 19 febbraio 2014 PREMESSA GENERALE: - I rapporti di lavoro si possono sciogliere per: LICENZIAMENTO da parte del datore di lavoro DIMISSIONI da parte del lavoratore RISOLUZIONE CONSENSUALE da parte di entrambi 2 PROCEDURA DAL 18 LUGLIO 2012 Si applica alle dimissioni e risoluzioni consensuali. La legge n. 92/2012 ha dettato norme dirette a contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” . Dal 18 luglio 2012 l'efficacia delle dimissioni è sospensivamente condizionata alla specifica procedura di convalida effettuata alternativamente presso : la Direzione Territoriale del Lavoro il Centri Per l’Impiego le Sedi individuate dai CCNL (art. 4, comma 17, L. n. 92/2012) 3 Cosa deve fare il lavoratore? a) recarsi alla DTL oppure presso il CPI che rilascerà apposita ricevuta di convalida. Tale ricevuta dovrà essere tempestivamente consegnata dal lavoratore al datore di lavoro; Oppure in alternativa b) sottoscrivere una dichiarazione di convalida in calce alla ricevuta di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che il datore di lavoro deve presentare telematicamente al CPI nei termini previsti. Chi è il lavoratore? a) Per lavoratore si intende “lavoratore dipendente” con contratto di lavoro di tipo subordinato b) dal 28/6/2013 anche il “collaboratore” - con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (di cui all’art 61 comma 1 D.lgs n.276/03[1]) . - con contratti di associazione in partecipazione (di cui all’art. 2549 comma 2 c.c.). Cosa deve fare il datore di lavoro? Se il lavoratore non adempie spontaneamente alla procedura delle dimissioni, entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di invitare per iscritto il dipendente a convalidare le dimissioni stesse. Le dimissioni sono inefficaci se il datore di lavoro non provvede a trasmettere l'invito. (art. 4, comma 22, L. n. 92/2012) Il lavoratore entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito di cui al può, in alternativa: 1. convalidare le dimissioni o sottoscrivere la dichiarazione in calce alla comunicazione di cessazione; 2. revocare le dimissioni; 3. non aderire all’invito e in questo caso il rapporto si intende comunque risolto. (art. 4, comma 19, L. n. 92/2012- Circolare Min. Lavoro 18/2012). Con decreto del Ministro del Lavoro potranno essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore , in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie (art. 4, comma 18, L. n. 92/2012). Quando non è richiesta la procedura? Il Ministero ha chiarito che la convalida delle dimissioni non è richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale (Ad esempio ex artt. 410, 411 e 420 cod. proc. civ.: tentativo di conciliazione) in quanto tali sedi offrono adeguate garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore. Sanzioni amministrative nei confronti del datore di lavoro L'art. 4, comma 23, L. n. 92/2012 prevede che - salvo che il fatto costituisca reato - il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza delle DTL . Dimissioni o risoluzioni consensuali di - lavoratrici in gravidanza oppure - madri e padri lavoratori: nei primi 3 anni di vita o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento: Devono essere convalidate solo dal DTL competente per territorio (no CPI no altra sede). (L’art. 4 comma 16 della legge 92/2012 modifica il T.U. d. Lgs. 151/2001 all’art. 55 comma 4) - N.B Chi sono i padri lavoratori? - A tal riguardo si precisa che la definizione di lavoratore si riferisce al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità (astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità). Se il lavoratore non ha fruito del congedo di paternità non rientra nelle ipotesi di convalida esclusiva presso la DTL e pertanto potrà convalidare le proprie dimissioni/risoluzioni consensuali anche presso il CPI o con le altre modalità previste dalla Legge (Corte di Cassazione n. 11676/2012)