DIMISSIONI e RISOLUZIONI CONSENSUALI dei Rapporti di Lavoro

Transcript

DIMISSIONI e RISOLUZIONI CONSENSUALI dei Rapporti di Lavoro
DIMISSIONI e RISOLUZIONI
CONSENSUALI
dei Rapporti di Lavoro
Provincia di Torino
Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego
Torino 19 febbraio 2014
PREMESSA GENERALE:
-
I rapporti di lavoro si possono sciogliere per:
LICENZIAMENTO da parte del datore di lavoro
DIMISSIONI da parte del lavoratore
RISOLUZIONE CONSENSUALE da parte di entrambi
2
PROCEDURA DAL 18 LUGLIO 2012
Si applica alle dimissioni e risoluzioni consensuali.
La legge n. 92/2012 ha dettato norme dirette a contrastare il
fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” .
Dal 18 luglio 2012 l'efficacia delle dimissioni è
sospensivamente condizionata alla specifica procedura di
convalida effettuata alternativamente presso :
la Direzione Territoriale del Lavoro
il Centri Per l’Impiego
le Sedi individuate dai CCNL
(art. 4, comma 17, L. n. 92/2012)
3
Cosa deve fare il lavoratore?
a) recarsi alla DTL oppure presso il CPI che rilascerà apposita
ricevuta di convalida. Tale ricevuta dovrà essere
tempestivamente consegnata dal lavoratore al datore di lavoro;
Oppure in alternativa
b) sottoscrivere una dichiarazione di convalida in calce alla
ricevuta di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro
che il datore di lavoro deve presentare telematicamente al CPI
nei termini previsti.
Chi è il lavoratore?
a) Per lavoratore si intende “lavoratore dipendente” con contratto
di lavoro di tipo subordinato
b) dal 28/6/2013 anche il “collaboratore” - con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto
(di cui all’art 61 comma 1 D.lgs n.276/03[1]) .
- con contratti di associazione in partecipazione (di cui all’art.
2549 comma 2 c.c.).
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Se il lavoratore non adempie spontaneamente alla procedura delle
dimissioni, entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni del
lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di invitare per iscritto il
dipendente a convalidare le dimissioni stesse.
Le dimissioni sono inefficaci se il datore di lavoro non provvede a
trasmettere l'invito.
(art. 4, comma 22, L. n. 92/2012)
Il lavoratore entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito di cui
al può, in alternativa:
1. convalidare le dimissioni o sottoscrivere la dichiarazione in
calce alla comunicazione di cessazione;
2. revocare le dimissioni;
3. non aderire all’invito e in questo caso il rapporto si intende
comunque risolto.
(art. 4, comma 19, L. n. 92/2012- Circolare Min. Lavoro
18/2012).
Con decreto del Ministro del Lavoro potranno essere
individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la
veridicità della data e la autenticità della manifestazione di
volontà del lavoratore , in funzione dello sviluppo dei sistemi
informatici e della evoluzione della disciplina in materia di
comunicazioni obbligatorie
(art. 4, comma 18, L. n. 92/2012).
Quando non è richiesta la procedura?
Il Ministero ha chiarito che la convalida delle dimissioni non è
richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro
rientri nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in
una sede qualificata istituzionale o sindacale
(Ad esempio ex artt. 410, 411 e 420 cod. proc. civ.: tentativo di
conciliazione)
in quanto tali sedi offrono adeguate garanzie di verifica della
genuinità del consenso del lavoratore.
Sanzioni amministrative nei confronti del
datore di lavoro
L'art. 4, comma 23, L. n. 92/2012 prevede che - salvo che il fatto
costituisca reato - il datore di lavoro che abusi del foglio firmato
in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le
dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con
la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza
delle DTL .
Dimissioni o risoluzioni consensuali di
- lavoratrici in gravidanza
oppure
- madri e padri lavoratori: nei primi 3 anni di vita o nei
primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento:
Devono essere convalidate solo dal DTL competente per territorio
(no CPI no altra sede).
(L’art. 4 comma 16 della legge 92/2012 modifica il T.U. d. Lgs. 151/2001
all’art. 55 comma 4)
- N.B Chi sono i padri lavoratori?
- A tal riguardo si precisa che la definizione di lavoratore si riferisce
al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità (astensione
dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità).
Se il lavoratore non ha fruito del congedo di paternità non rientra nelle
ipotesi di convalida esclusiva presso la DTL e pertanto potrà
convalidare le proprie dimissioni/risoluzioni consensuali anche presso
il CPI o con le altre modalità previste dalla Legge (Corte di Cassazione n.
11676/2012)