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ECONOMIA CREDITO
● LE DINAMICHE DEL CREDITO E LE ASPETTATIVE PER IL FUTURO
Crescono i finanziamenti
al settore agricolo
Aumenta l’accesso
al credito anche
se i nuovi fidi
non sono destinati
a investimenti
ma a coperture
finanziarie
per fronteggiare
emergenze di liquidità
delle aziende
di Roberto Grassa
N
on appare certamente fuori da
pericoli di crisi il quadro macroeconomico e finanziario internazionale ed europeo a chiusura del 2010 e non altrettanto allegro si
presenta sul piano prospettico il 2011, viste
le risultanze del primo trimestre di quest’anno, che sottolineano una crisi economica e finanziaria ancora aperta.
Il pil negli Usa e in Europa
I dati parlano chiaro: negli Usa il prodotto interno lordo (pil) ha evidenziato
un ritmo di crescita inferiore allo scorso anno, segnando +0,4%, contro +0,8%
dello scorso anno, mentre in zona euro il
pil ha marcato una media di +1,7%, ovvero un trend di crescita quasi insperabile
viste le performance americane.
La crescita del pil dell’Italia è stata inferiore alle attese anche nel primo trimestre del 2011, con un +0,1% sul trimestre
precedente e +1% rispetto alle risultanze
dello scorso anno.
In ripresa si evidenzia la crescita della Francia e della Germania dove il pil
è aumentato, rispettivamente, dell’1%
e dell’1,5% rispetto ai dati registrati nel
primo trimestre del 2010.
Lenta ripresa pertanto della nostra economia, ma tuttavia quasi in linea con le
previsioni di altri Paesi europei e con-
forme all’indice di fiducia espresso dal
sistema delle piccole e medie imprese
(pmi) e dei consumatori europei.
con la crescita media dell’eurozona, riconferma una spinta forte verso l’accesso
al credito, più performante anche della
stessa Germania che segna un incremento medio degli impieghi del 2,6%.
Forte spinta al credito
Come emerge dal grafico 1, il trend nein Italia
gativo che coinvolge tutto il sistema banSe questo contesto macro può definirsi cario europeo vede nel corso dell’ultimo
comune alla media europea, non si può trimestre 2009 e fino al terzo trimestre
dire la stessa cosa per le dinamiche fi- 2010 un andamento dell’accesso al crenanziarie e in particolare per la contro- dito certamente negativo e ben lontano
tendenza italiana rispetto al ricorso al dagli anni 2007-2008 durante i quali si
credito, considerato che la flessione de- registravano dinamiche forti.
Un dato inequivocabile che sembra anni
gli impieghi bancari ha colpito nell’ultimo biennio tutta l’eurozona, a eccezione luce distante dalle dinamiche di crescita
che fino al 2008 hanno
dell’Italia che insistentevisto gli impieghi bancamente mostra un trend
L’incidenza
ri ai fini creditizi increin ascesa.
mentarsi a doppia cifra,
I dati dicono che in delle sofferenze
per poi avviarsi verso una
zona euro solo nell’ul- bancarie
parabola discendente che
timo semestre, e con dell’agricoltura
particolare nel primo si mantiene stabile in soli 18 mesi ha determinato un forte blocco
trimestre 2011, si sono
degli investimenti.
registrati trend positiL’Italia in questa prima parte del 2011
vi nel ricorso al credito bancario, con
una media di crescita rispetto al 2010 non sembra temere confronti con gli
altri Paesi dell’euro, ben lontana dalla
del 4,3%.
Italia e Francia in questo ambito han- Spagna e ugualmente distante da Gerno rappresentato i picchi massimi del mania e Francia, che vedono crescere
trend evolutivo, marcando rispettiva- maggiormente il loro pil e prudenzialmente ricorrono a nuovi indebitamenmente +5,4% e +5,3%.
L’Italia anche in questo periodo del- ti per attivare nuove politiche di invel’anno, sebbene non abbia un pil in linea stimento.
▶
26/2011 • L’Informatore Agrario
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ECONOMIA CREDITO
GRAFICO 1 - Andamento degli accessi al credito da parte di imprese
non finanziarie (variazioni % annue)
12
nifatturiera, proseguendo con il settore costruzioni e per fi nire con il commercio.
10
Stabili le sofferenze
6
4
2
0
–2
–4
–6
–8
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3
2008
2009
2010
2011
Francia
Eurozona
Germania
Italia
Spagna
La variazione tendenziale dell’Italia da giugno 2010 è stata corretta per tener conto
dell’effetto del regolamento Bce/2008/32 e di alcune modifiche apportate alle segnalazioni
di vigilanza. Per gli altri Paesi i dati non hanno subìto questa correzione.
Fonte: elaborazioni Direzione strategie e mercati finanziari Abi (Associazione bancaria italiana) su dati Bce
(Banca centrale europea).
32
Un incremento in ragione di anno solare di ben il 4%, ovvero una performance rispetto alla dinamica del 2009 del
+54% circa.
Un primato che porta con sé il peso
della caduta drastica di altri comparti
e settori, a partire dall’industria ma-
Destinazione e utilizzi
I dati della Banca d’Italia riportati nell’ultimo Bollettino 2011 – primo
trimestre – segnano le consistenze degli
affidamenti in agricoltura, silvicoltura
GRAFICO 2 - Variazioni annue dei finanziamenti bancari per settore
produttivo (*)
–6
–11
0,4
1,0
0,4
Agricoltura,
silvicoltura e pesca
Variazione (%):
Commercio
Costruzioni
all’ingrosso
e al dettaglio
e attività dei servizi
di alloggio e ristorazione
12-2009/12-2008
3-2010/3-2009
9-2010/9-2009
3-2011/3-2010
–7,0
–6,1
–5,0
–2,5
–0,8
–2,6
–1,0
–0,8
–1
0,7
7,1
0,9
1,6
4
3,3
4,8
4,9
9
11
14
Percentuale
Anche in questo caso, per quanto si
leggano chiari segnali di ripresa verso
l’accesso al credito bancario, bisogna
considerare la durata e la destinazione
di questi nuovi impieghi.
Emerge con forza che buona parte dei
nuovi fidi in Italia non sono destinati a
investimenti. Infatti, in questa dinamica
di crescita i finanziamenti a breve termine segnano ben +7,1%, ovvero un ribaltamento di fronte rispetto a quanto registrato lo scorso anno e lo scorso biennio.
Allo stesso modo i dati dell’ultimo semestre dicono con pari chiarezza che circa
il 46% degli impieghi è tarato sul medio
termine. Ulteriore segnale sulla destinazione delle risorse finanziarie. Si tratta
di coperture finanziarie per far fronte
a emergenze di liquidità, a medie dilazioni di pagamento su acquisto di beni durevoli e dotazioni impiantistiche,
ma certamente non si tratta di fonti di
copertura per investimenti strutturali.
Anche in questa circostanza, tuttavia,
l’agricoltura si è dimostrata in controtendenza rispetto ad altri ambiti produttivi
e, ancora una volta, ha esaltato la sua dinamica con una crescita dell’11% (grafico 2), ovvero un trend che non si vedeva
da 4 anni circa.
Evidenza di un settore in forte ascesa che
vede l’agricoltura italiana, la silvicoltura e
la pesca primeggiare nel ricorso al credito
bancario a dispetto di quanto si è registrato
nel 2010 e nella prima parte del 2011 in tutti
gli altri settori della produzione.
L’incidenza delle sofferenze (finanziamenti e rate di finanziamenti non pagati
da oltre 180 giorni) in agricoltura si mantiene pressoché stabile al 6,7%, rispetto al
6,5% del 2010 (grafico 3) e segna inderogabilmente la fine del triste primato statistico quale settore a più elevata incidenza
di posizioni a sofferenza, considerando
che il commercio ha ormai raggiunto il
7,1% e il comparto delle costruzioni ha
evidenziato un livello di incidenza del
6,7% al pari del comparto agricolo.
Resta molto elevato il rapporto tra fidi
concessi, ovvero accordati, e componente
utilizzata. Indice storicamente alto per
il comparto agricolo e tendenzialmente in crescita, ma certamente preoccupante con un’incidenza del +87% quale
performance più allarmante degli ultimi
5 anni e sintomatica di una carenza di
liquidità diff usa e perdurante.
–0,1
Percentuale
8
Industria
manifatturiera,
estrazione
dei minerali
e servizi
6-2010/6-2009
(*) Col termine finanziamenti si intendono oltre agli impieghi anche le sofferenze
e le operazioni pronti contro termine attive. Fonte: elaborazioni Abi su dati Banca d’Italia.
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ECONOMIA CREDITO
5
4,8
5,3
5,1
5,4
5,7
6
5,7
6,1
5,9
6,1
6,7
7
6,2
6,5
6,5
6,5
6,7
8
5,8
6,2
6,5
6,8
7,1
GRAFICO 3 - Rapporto sofferenze lorde su impieghi creditizi
per settore produttivo
Percentuale
e pesca a ben 40,89 miliardi di euro, di
cui 11,23 erogati alle imprese dell’area
Nord-ovest, 13,63 erogati nel Nord-est,
8,13 miliardi concessi alle pmi agricole
del Centro, 4,92 finanziati al Sud e, infine, 2,97 miliardi impiegati nelle Isole.
In termini generali il settore agricolo,
sul totale degli impieghi bancari concessi in Italia al sistema delle imprese,
assorbe circa il 4,25%, con evidenze del
3,2% nel Nord-ovest, 5,3% nell’area Nordest, 3,8% nel Centro e 5% al Sud. Un Sud
che con quasi il 7% conferma il maggior
indebitamento agricolo nazionale.
Osservando in modo più dettagliato
la distribuzione geografica e in particolare la destinazione d’uso dei finanziamenti bancari, si scopre come ben 15,97
miliardi sono stati erogati con durate
di medio-lungo termine e secondo una
localizzazione che vede primeggiare il
Nord-ovest con 4,85 miliardi, seguito dal
Nord-est con 4,77 miliardi, dal Centro
con 3,51, poi dal Sud con 1,92 e, infine,
dalle Isole con 0,9 miliardi.
Rilevante il dato che emerge in linea
generale su questi affidamenti, ovvero
che il 52% (circa 8,2 miliardi) sono stati erogati a fronte di esigenze di investimento immobiliare (costruzione di fabbricati rurali) e in taluni casi supportati
da pubbliche contribuzioni, con incidenze assai contenute (circa 4% pari a complessivi 610 milioni).
Sul piano delle sofferenze – dati al primo trimestre del Bollettino di Bankitalia
– si sono registrate consistenze pari a 2,7
miliardi di euro su un totale posizioni
censite a sofferenza pari a 58,69 miliardi,
ovvero un’incidenza netta del 4,6%.
La quantificazione delle imprese agricole con fidi censiti a sofferenza è pari
a 13.254 su un totale di 271.118, ovvero
la sofferenza media per singola impresa
agricola è pari a circa 204.000 euro.
4
3
2
1
0
Agricoltura,
silvicoltura e pesca
Commercio
Costruzioni
all’ingrosso
e al dettaglio
e attività dei servizi
di alloggio e ristorazione
Dicembre 2009
Settembre 2010
Marzo 2010
Dicembre 2010
Industria
manifatturiera,
estrazione
dei minerali
e servizi
Giugno 2010
Fonte: elaborazioni Abi su dati Banca d’Italia.
In senso più generale, il dato lordo delle sofferenze in agricoltura, silvicoltura e
pesca, mostra una evidenza del 6,7%, attestandosi ancora come settore certamente
meno rischioso rispetto al commercio, in
linea con l’edilizia, il commercio e il dato
medio della stessa industria.
Impieghi meno rischiosi
ma oneri finanziari
più alti
Gli indicatori sui tassi, nonostante gli
impieghi in agricoltura si dimostrino
progressivamente sempre meno rischiosi rispetto ad altri comparti produttivi,
rimarcano ancora una volta come sui
finanziamenti per cassa le incidenze di
onere finanziario siano più elevate della media.
Sui fidi autoliquidanti l’impresa agricola paga mediamente il 4,29% di tasso,
contro una onere medio di altri settori
pari al 3,76% (circa lo 0,53% in più, ovvero 530 euro su base annua ogni 100.000
euro di fido).
Sui finanziamenti a medio-lungo termine il maggior costo finanziario incide
per circa 0,5%, ovvero un tasso medio
del 5,21%; in termini pratici ciò significa
che un’impresa agricola su un mutuo a
15 anni di 100.000 euro paga nel corso degli anni oneri finanziari per oltre
48.000 euro, rispetto a un’impresa di altro settore che, mediamente, andrebbe a
pagare circa 42.000 euro.
A oggi circa 4,6 miliardi di euro necessitano di un intervento di riposizionamento sul medio e lungo termine. Si
tratta di debiti residui di prossima scadenza che per carenza di adeguati flussi
fi nanziari non potrebbero essere onorati dalle imprese agricole se non previa dilazione sul lungo termine (almeno
10-15 anni).
Roberto Grassa
Buona parte dei nuovi fidi degli agricoltori italiani non è destinata a investimenti
Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivete a:
[email protected]
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ECONOMIA CREDITO
● DIVERSE FORME E OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
Il leasing: quando,
come e perché
di Luigi Duranti
P
er operazioni di locazione finanziaria, o leasing, si intendono quelle operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal
concedente su scelta e indicazione dell’utilizzatore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest’ultimo di divenirne proprietario al termine della
locazione stessa dietro versamento di
un prezzo stabilito.
Si tratta, dunque, di operazioni complesse consistenti, oltre che nel rapporto locativo finanziario intercorrente tra
concedente e utilizzatore, anche nell’acquisto o nella costruzione del bene da
parte del concedente.
La locazione finanziaria, o leasing,
rappresenta un contratto atipico, in
quanto mai disciplinato in maniera
compiuta e non espressamente normato dal Codice civile. Esso infatti risulta
dalla combinazione dei tipi di contratti
di «vendita a rate con riserva della proprietà» (art. 1523) e di «locazione» (art.
1571 e seguenti).
Leasing finanziario
e operativo
In relazione ai soggetti coinvolti e allo
scopo del finanziamento, il leasing può
articolarsi secondo due modalità:
● finanziario;
● operativo (o diretto).
Leasing finanziario. È di gran lunga
la modalità più comune tanto che, normalmente, con il termine leasing (senza
ulteriori aggettivi) si intende il leasing
finanziario; esso è contraddistinto dall’esistenza di un rapporto trilaterale in
quanto vi intervengono:
● il fornitore, cioè colui che vende al locatore il bene (macchina, attrezzatura
o immobile) che sarà utilizzato dal locatario;
● il locatore, che svolge la funzione di
intermediario fi nanziario ed è rappresentato dal soggetto (generalmente una
società finanziaria specializzata) che ac-
34
Questi contratti
presentano
vantaggi operativi
e gestionali rispetto
ad altre formule
di finanziamento.
Fiscalmente
il leasing
in agricoltura
è più appetibile
per le società
di capitali
sendolo in proprietà dietro pagamento
di un modesto importo, generalmente
inferiore al valore del bene in quel momento.
Leasing operativo. Detto anche renting, viene offerto dallo stesso fornitore
del bene e consiste, pertanto, in un rapporto bilaterale. Questo tipo di contratto
coincide, agli effetti pratici, con il noleggio, a cui è accomunato dalla caratteristica, quasi sempre presente, di totale assenza del riscatto al termine del
contratto.
In generale, la durata del contratto è
breve e l’ammontare del canone è proporzionato all’utilizzo del bene piuttosto che al suo costo.
Si tratta in genere di beni caratterizzati da lunga obsolescenza che conservano
un notevole valore che rende reiterabile
la locazione stessa.
Il lease-back
Una particolare fattispecie nella locazione fi nanziaria è rappresentata dal
lease-back (detto anche sale and leaseback): si tratta di una particolare forma di finanziamento che consiste in un
contratto di vendita di un
bene, stipulato tra il proprietario del bene stesso
e una società finanziaria,
la quale contestualmente
lo assegna in locazione finanziaria (leasing finanziario) al medesimo cedente; il cedente, pertanto,
si trasforma da proprietario del bene a suo utilizzatore.
Come in tutti i contratti
di leasing, anche nel contratto di lease-back l’utiIl ricorso al leasing non è ancora molto entrato
lizzatore ha la possibilità
nella mentalità degli agricoltori
di riscattare il bene al termine del contratto di locaquista il bene dal fornitore e lo concede zione (diritto-opzione d’acquisto o, se– in leasing – all’utilizzatore;
condo il linguaggio dei regolamenti co● l’utilizzatore o locatario (talvolta det- munitari, patto d’acquisto) a un prezzo
to anche conduttore) che utilizza il bene pre-determinato.
Si tratta di un contratto che, secone assume su di sé tutti i rischi e benefici
do la giurisprudenza, pur potendo coconnessi con la proprietà del bene.
Nel leasing finanziario di solito la du- me qualsiasi altro contratto essere imrata del contratto è quasi coincidente piegato per scopi illeciti e fraudolenti,
con la vita utile del bene e il valore at- in particolare ai fi ni della elusione del
tuale dei canoni dovuti in base al con- divieto del patto commissorio cioè il
tratto tende a eguagliare il costo del bene patto con il quale creditore e debitore
convengano che, in caso di mancato
all’inizio del rapporto contrattuale.
L’utilizzatore, alla scadenza prestabili- pagamento, la cosa data in pegno o in
ta, può avere la facoltà di esercitare l’op- ipoteca passi in proprietà del creditore,
zione di riscatto del bene stesso, acqui- non realizza la suddetta violazione di
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ECONOMIA CREDITO
per sé, ma solo se, per le circostanze del
caso concreto (difficoltà economiche
dell’impresa venditrice che legittimano
il sospetto di un approfittamento della
sua condizione di debolezza, sproporzione tra il valore del bene trasferito e
il corrispettivo versato dall’acquirente
che confermi la validità di tale sospetto) l’operazione si atteggi in modo da
perseguire un risultato contrario al divieto sancito dall’art. 2744 del Codice
civile (violazione del divieto di patto
commissorio).
Caratteristiche
dei contratti di leasing
Canone. Tutti i contratti di leasing (ivi
inclusi quelli inerenti il settore agricolo)
prevedono il pagamento di un canone da
parte dell’utilizzatore a favore del locatore o, nel solo caso del leasing operativo, a favore del fornitore. Detto canone
è tipicamente periodico (mensile, semestrale, annuale).
Aspetti fiscali. Dal punto di vista fiscale (questa è l’unica disciplina che si è
direttamente interessata alla locazione finanziaria) la materia (ammortamenti) è
regolata dall’art. 102, comma 7, del Tuir.
Questo comma è stato introdotto recentemente allo scopo di fissare un periodo minimo di durata del contratto. La
norma in tal senso è assai articolata, ma
enuncia con chiarezza che la durata dei
contratti di leasing non può comunque
scendere sotto un minimo stabilito caso per caso.
Il leasing consente all’utilizzatore di
ottenere alcuni vantaggi fiscali e gestionali tipici delle aziende gestite in
contabilità ordinaria. Sono pertanto
escluse la maggior parte delle aziende
agricole afferenti a società di persone,
o ditte individuali, in cui si adotta un
regime contabile semplificato e una gestione dell’Iva forfettaria. I vantaggi in
sintesi sono i seguenti:
● frazionamento dell’Iva nei canoni periodici;
● possibilità di fruire di un ammortamento accelerato;
● detraibilità fiscale dei canoni;
● disponibilità immediata del bene senza
immobilizzare l’intera somma necessaria per acquistarlo;
● possibilità di ottenere sconti sul prezzo
di acquisto grazie al pagamento in un’unica soluzione da parte del locatore;
● il leasing non diminuisce la capacità di
indebitamento dell’utilizzatore.
La minor appettibilità del leasing per le
aziende agricole in termini fiscali (fatta
Principali modalità di leasing applicabili alle diverse filiere
del settore agricolo
leasing immobiliare
(«costruito» e «da costruire»)
su beni immobili
Operatività leasing
ordinaria
leasing strumentale
leasing targato industriale
(veicoli > 35 q)
su beni mobili
leasing auto
Operatività leasing
particolare
destinato
a particolari settori
con patto di acquisto
eccezione per le realtà gestite come società di capitali), non esclude il suo utilizzo come modalità di finanziamento a
fronte di altri vantaggi operativi, gestionali e accessori.
Leasing immobiliare
Il leasing immobiliare (sia nella formula «costruito» sia «da costruire») trova
applicazione ed è in molti casi riferibile
a tutte le operazioni di investimento che
l’azienda agricola realizza a valere sugli
immobili rurali asserviti al cosiddetto
capitale fondiario, siano essi di natura
residenziale (agriturismi e case di abitazione), sia produttiva (magazzini, locali
di lavorazione e stoccaggio, laboratori
piuttosto che cantine o frantoi) e che comunque risultano finalizzati al processo
produttivo dell’azienda.
I vantaggi connessi sono:
● nessun immobilizzo di capitale;
● canoni fiscalmente deducibili per la
quota riferibile all’immobile (società di
capitali);
● deducibilità fiscale in 18 anni rispetto
a un ammortamento ordinario di circa 30 anni;
● rateazione e finanziamento dell’Iva
(azienda in contabilità ordinaria);
● consulenza su aspetti giuridici urbanistici e catastali;
● verifica su agibilità e destinazione dell’immobile;
● controllo circa la conformità alle direttive Ue su sicurezza e inquinamento;
● prefinanziamento con anticipi ad avanzamento lavori;
● imposta ipotecaria e catastale non sono
componenti di costo iniziale in quanto
finanziabili;
● l’imposta di registro è abrogata a far
leasing energetico
lease-back
data dai contratti stiplati con decorrenza 1-1-2011.
Una particolare forma di leasing immobiliare adottabile anche nella «costruzione» del capitale fondiario agrario è,
come accennato in precedenza, il lease-back che, mediante il patto d’acquisto, consente all’imprenditore agricolo
di rientrare nella piena proprietà del cespite (bene) precedentemente «venduto»
alla società finanziatrice.
Leasing mobiliare
Il leasing su beni mobili può essere sia
di natura strumentale (linee di lavorazione prodotti, piuttosto che vasi vinari
o impianti per la trasformazione del latte) sia riferibile all’acquisto di automezzi:
targato industriale (trattrici piuttosto che
macchine agevolatrici) e automobili utili
al perseguimento dello scopo di impresa, con evidenti vantaggi se solo si pensa
alla totale assenza di incombenze legate
all’amministrazione del mezzo. Con riguardo allo specifico settore primario, il
leasing di natura mobiliare è finalizzato
dunque al finanziamento del cosiddetto
capitale di dotazione (capitale di medio
termine dell’azienda agricola) a sostegno
dei vari cicli produttivi.
Anche per il leasing su beni mobili possiamo configurare i seguenti vantaggi:
● nessun immobilizzo di capitale;
● velocità di stipula;
● minimo anticipo;
● canoni e servizi fiscalmente deducibili
nei limiti di legge;
● rateazione e finanziamento dell’Iva;
● servizi di assistenza clienti di assistenza sinistri a disposizione per tutta la durata del contratto concessi dalla società
finanziaria.
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DEDUZIONI E IMPOSTE A CONFRONTO CON L’ACQUISTO DIRETTO
Il quadro fiscale del leasing
Una problematica da sempre oggetto
di discussione in ambito di valutazioni
degli investimenti aziendali riguarda
la scelta tra l’acquisto diretto del bene
strumentale, sia esso mobile o immobile, oppure il ricorso al leasing.
Fino a qualche anno fa l’opzione per
l’una o l’altra forma di acquisizione aveva delle implicazioni molto forti anche
sul piano fiscale, potendosi dire, senza
timore di smentita, che sostanzialmente
il leasing conteneva maggiori vantaggi
in termini di deduzione soprattutto sul
piano della «velocità» con cui l’azienda
poteva dedurre i relativi costi.
Acquisto o leasing,
differenze quasi nulle
Alla luce, invece, dei continui interventi normativi che si sono succeduti negli
anni e da ultimo anche in considerazione
delle variazioni che hanno riguardato le
imposte indirette per i leasing immobiliari, è possibile affermare che vi è ormai sostanziale indifferenza tra le due tipologie:
la tempistica di deducibilità dei canoni di
leasing, infatti, si è sempre più avvicinata
al normale decorso dell’ammortamento,
mentre le imposte indirette (ad esempio
l’imposta di registro, di successione, ecc.)
sono del tutto «neutrali», potendo tutt’al
più ragionare sulla fruizione anticipata o
meno del complessivo credito Iva.
Se ciò è vero per le aziende in contabilità ordinaria, lo è ancor di più per
quelle che possono fruire di regimi
particolari, come nel caso delle attività
agricole che hanno optato per la tassazione catastale e per il regime speciale Iva. In tali ipotesi, infatti, fermo
restando che sul piano Iva l’applica-
Leasing per le energie
rinnovabili
Particolare rilevanza ha assunto
negli ultimi anni il ricorso alla locazione fi nanziaria per il fi nanziamento degli impianti destinati alla
produzione di energia da fonti rinnovabili a cura di imprenditori agricoli, sia nella realizzazione di impianti fotovoltaici (a terra e integrati), sia nell’esecuzione di impianti
a biomasse-biogas (agroenergie).
In entrambi i casi è lo strumento del
leasing immobiliare che ben si presta
al sostegno di tali tipologie di investimenti, caratterizzato da un’adegua-
36
zione del regime speciale (ossia delle percentuali di compensazione) non
consente il riconoscimento di alcun
credito Iva, sul fronte delle imposte
sui redditi qualsiasi discussione in ordine alla velocità con cui poter dedurre i costi connessi ai canoni di leasing
rispetto all’ordinario processo di ammortamento viene meno.
E questo dal momento che, appunto, la
tassazione non tiene conto della contrapposizione costi/ricavi, ma si fonda solo
sulle determinazioni fondiarie (reddito
dominicale e reddito agrario).
Pertanto l’alternativa acquisto diretto
o leasing deve essere valutata soprattutto sul piano finanziario.
Eventualmente aggiungendo qualche
ulteriore considerazione solo in merito
alle situazioni in contabilità ordinaria
(anche semplificata) circa la velocità con
cui è possibile dedurre il costo sostenuto, dovendo tener conto delle diverse
regole che disciplinano il trattamento
fiscale del leasing e in particolare le seguenti problematiche:
● durata minima del contratto di leasing sia per quanto concerne i beni mobili sia i beni immobili;
● necessità di individuare gli interessi
impliciti del contratto stesso;
● regole specifiche che disciplinano la deducibilità delle autovetture aziendali.
Durata minima del contratto
Per quanto concerne la durata minima del contratto di leasing, essa rappresenta un parametro fondamentale
per ottenere la deducibilità dei canoni
di competenza.
In merito, l’articolo 102, comma 7 del
ta percentuale di anticipo (20%) e un
prezzo di riscatto tendente allo zero
(data la scarsa fungibilità dei suddetti beni).
Con riguardo agli impianti fotovoltaici va evidenziato che i casi in cui si
configura la possibilità di strutturare
un contratto di leasing mobiliare, sono
riconducibili alla possibilità tecnicoeconomica di rimozione dell’impianto,
ovvero dei moduli che lo compongono
(principalmente i pannelli), dal luogo
in cui sono installati. A tal fi ne è infatti necessario:
● che i moduli possano essere rimossi
dal terreno o fabbricato dove sono posizionati, senza che tale opera di rimozio-
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Tuir prevede che per i contratti stipulati
a decorrere dall’1-1-2008 è necessario che
il periodo di durata sia pari ai due terzi
(in precedenza, alla metà) del periodo di
ammortamento corrispondente ai coefficienti tabellari di cui al decreto ministeriale 31-12-1998 in relazione all’attività
esercitata, se si tratta di beni mobili.
Ad esempio, se una società procede
all’acquisto di un impianto avente il
coefficiente di ammortamento del 20%,
significa che la durata ordinaria dell’ammortamento è pari a 60 mesi. Pertanto, affinché un leasing stipulato per
tale impianto possa essere considerato
deducibile è necessario che il contratto
duri almeno 40 mesi.
Deduzione dei costi
Quanto già esposto evidenzia l’indiretto vantaggio fiscale addotto da un
leasing: il contribuente, infatti, può dedurre i costi afferenti al bene in un periodo di tempo più breve, ossia 40 mesi
rispetto ai canonici 60 mesi dell’ammortamento, potendo effettuare delle
analisi di convenienza.
Ad esempio, se il soggetto è già in perdita fiscale, potrebbe essere conveniente optare per l’acquisto e il relativo ammortamento, rinviando nel tempo dei costi che
altrimenti potrebbero rimanere non dedotti in quanto non fruiti nemmeno con
i riporti della perdita stabiliti ex lege.
Beni immobili. Nel caso di beni immobili il periodo di durata del contratto di
leasing dovrà essere sempre i due terzi
del periodo di ammortamento, ma con
un minimo di 11 anni e un «minimo
del massimo» di 18 anni. Nello specifico
la regola dei periodi minimi di 11 e 18
ne alteri la loro funzionalità o pregiudichi la loro possibilità di riutilizzo;
● l’intervento di rimozione o reinstallazione non sia antieconomico.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate
con la circolare n. 38/E del 23-6-2010
ha specificato quando si può parlare di
bene immobile e non di bene mobile.
Limiti in agricoltura
del leasing
Tra le motivazioni più diffuse che limitano, viceversa, la diff usione e il ricorso
al leasing da parte degli operatori economici agricoli vanno annoverate:
● la già citata «esclusione» di alcuni van-
ECONOMIA CREDITO
anni deve essere rapportata al riscontro effettuato in funzione dei 2/3 della
durata dell’ammortamento.
Ad esempio, se un immobile è ammortizzabile secondo le regole ordinarie in
15 anni, i relativi 2/3 sono pari a 10 anni,
ma in questo caso comunque il contratto di leasing non può essere inferiore a
11 anni. Se invece la durata ordinaria è
di 18 anni, allora è il parametro dei 2/3,
pari a 12 anni, a essere «utile» per la deduzione e i contratti che daranno diritto alla deduzione saranno solo quelli di
durata non inferiore a 12 anni.
Laddove invece la durata dell’ammortamento sia particolarmente ampia, ad
esempio 33 anni, il cosiddetto «minimo del massimo» trova applicazione, in
quanto i 2/3, pari a 22 anni, sono superiori alla soglia dei 18 anni. In tale ultimo caso, dunque, i leasing che consentono la deduzione sono quelli aventi
una durata minima di 18 anni.
Beni strumentali. Per i veicoli che sono beni strumentali resta valida la regola
vista in precedenza dei 2/3 della durata
dell’ammortamento ordinario, mentre
nel caso degli automezzi a deducibilità
limitata, quali autovetture e autocaravan, disciplinati dall’art. 164, comma 1,
lettera b, del Tuir si prevede che affinché
vi sia deducibilità fiscale sia mantenuta
la durata corrispondente al periodo di
ammortamento, ossia 48 mesi.
In tale ipotesi, dunque, saranno solo
le motivazioni di carattere finanziario a
far decidere per le diverse opzioni di acquisizione, dovendo rammentare che le
regole specifiche del citato articolo 164
(in primo luogo la deducibilità limitata
al 40% del costo sostenuto), trovano applicazione secondo l’Amministrazione
finanziaria anche per la deducibilità dei
relativi interessi passivi.
Filomena Maio
taggi per le aziende non gestite in contabilità ordinaria;
● il retaggio culturale tipico degli operatori agricoli a pensare al capitale di
impresa come a un capitale di proprietà e non di terzi (per cui la forma alternativa del fi nanziamento ricorrendo a
un mutuo, ancorché caratterizzata dalla
concessione di garanzie ipotecarie, resta
culturalmente più competitiva);
● in ultimo, l’incompatibilità o comunque le limitazioni, come forma di finanziamento degli investimenti aziendali,
con l’ammissibilità degli stessi agli aiuti
comunitari e regionali previsti dai programmi di sviluppo rurale.
Luigi Duranti
● METTE IN RELAZIONE L’AGRICOLTORE CON LA BANCA
L’intermediazione
migliora l’accesso
al credito
Il servizio presenta
all’agricoltore
le opportunità
di credito
più intressanti
per le sue necessità
e al contempo facilita
la valutazione
della banca
sull’affidabilità
del richiedente
di Fabio Tracagni
L
a situazione che si è venuta a
creare in questi ultimi anni a
causa della crisi finanziaria che
ha colpito l’economia mondiale
ha significato un cambiamento tangibile
del modo di fare credito delle banche.
Gli istituti bancari, anche se con modalità diverse, sono oggi più selettivi
nella concessione dei finanziamenti. Di
fatto è divenuto, se non più difficile, certamente più difficoltoso l’ottenimento
di un fi nanziamento per gli imprenditori di tutti i settori, compresi quelli
agricoli.
Difficile valutare
l’impresa agricola
Per l’agricoltura è anche da considerare che permane, per il sistema bancario,
una mancanza di rilevanza strategica.
Ad allontanare molte banche da questo
comparto è spesso l’oggettiva difficoltà
ad apprezzare in maniera adeguata la capacità di credito dei clienti che operano
nel settore primario.
In effetti la maggioranza delle imprese agricole sono individuali, non
obbligate a tenere una contabilità di
tipo civilistico; questo significa per le
banche l’impossibilità di disporre di
dati contabili «pubblici» e, quindi, di
avere un’immediata «lettura» del quadro economico, finanziario e patrimoniale dell’azienda che chiede il finanziamento.
È una situazione che esiste anche in altri settori; si pensi al piccolo commercio
e alle piccole imprese artigiane.
In agricoltura però tutto è molto più
complesso, significa infatti valutare
un’impresa impegnata su più settori con
fonti di reddito diversificate, che vanno
dalla coltivazione all’allevamento e all’agriturismo, ma vuole dire anche disporre di conoscenze approfondite – e
di personale specializzato – su un comparto, come quello dell’agricoltura, che
presenta aspetti fortemente peculiari di
rilevante complessità.
La carenza informativa e la parziale
inabilità delle banche a trattare adeguatamente le informazioni del settore primario stanno, fra l’altro, rendendo per
le imprese agricole difficoltoso o, almeno, non completamente «trasparente»
l’approccio alle nuove regole sul credito di Basilea.
Di conseguenza da parte degli addetti
bancari all’istruttoria delle operazioni
26/2011 • L’Informatore Agrario
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ECONOMIA CREDITO
Mentre
un tempo
c’erano istituti
bancari
specializzati
nel credito
agrario, ora
l’agricoltore deve
destreggiarsi
tra prodotti
offerti da
più banche
di credito vengono spesso richieste garanzie supplettive proprio per sopperire
a questa «insufficiente conoscenza».
D’altra parte per le aziende agricole,
che da sempre hanno difficoltà strutturali ad autofinanziarsi, la necessità di accedere a fonti di finanziamento bancario
è quasi obbligatoria ed è indispensabile
che ciò avvenga alle migliori condizioni possibili.
Non sempre è per esse semplice
orientarsi tra le molteplici proposte di
credito, molte delle quali sono di difficile lettura. È d’altronde importante,
al momento di accendere un mutuo
che impegna l’azienda per anni, ottenere tassi e condizioni adeguate alle
proprie possibilità fi nanziarie ed economiche.
«Per le banche c’è indifferenza – si
legge in un bollettino recente dell’Abi,
l’Associazione bancaria italiana – a
vendere prodotti con tasso fisso o variabile. La redditività per la banca è la
stessa». Per l’impresa questa scelta è
invece importante, per non rischiare
di penalizzare l’attività aziendale degli anni futuri.
Diviene, quindi, essenziale per l’imprenditore essere accompagnato in queste decisioni da professionisti in grado di
38
parlare lo stesso «linguaggio» della banca
e dare indicazioni sul miglior approccio
con l’istituto bancario nella richiesta di
un finanziamento.
L’approccio
al credito di ieri
e quello di oggi
Fino a ieri chi operava in agricoltura
si rivolgeva alla «propria» banca, solitamente quella più vicina, utilizzata anche per le necessità non legate all’azienda; il funzionario di quell’agenzia era il
consulente di fiducia a cui rivolgersi per
ogni esigenza di finanziamento. Allora
vi erano gli istituti specializzati sul credito agrario, che facevano solo quello;
c’era il credito agevolato per l’agricoltura, che riusciva a soddisfare tutte le esigenze aziendali di breve e lungo periodo.
Poche erano le imprese con più interlocutori bancari, ma era anche scarsa la
concorrenza fra le banche.
Oggi l’offerta creditizia per l’agricoltura si è modificata. Sono cambiati gli
interlocutori bancari. Di fatto non ci
sono più aiuti pubblici sulle operazioni
di credito per l’agricoltura, i tassi e le
condizioni sono quelle del libero mercato, ma sono subordinate alla valutazio-
L’Informatore Agrario • 26/2011
© 2011 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
ne della banca in merito all’affidabilità
dell’impresa richiedente.
È indispensabile pertanto per l’imprenditore agricolo avere un quadro informativo il più dettagliato possibile circa i diversi prodotti offerti dalle banche
e le condizioni per l’ottenimento dei finanziamenti.
In questi ultimi tempi, in effetti, è nata
dalle imprese agricole una forte richiesta di assistenza e consulenza ai servizi
creditizi e finanziari al di fuori del circuito bancario.
Alla fine del 2010 Confagricoltura, proprio per dare una risposta a questi interrogativi, ha costituito una società di mediazione creditizia specializzata nell’assistenza e consulenza alle imprese del settore sul
credito per l’agricoltura denominata «Credito fertile - Mediazione creditizia».
Oggi essa opera in Emilia-Romagna, ma
l’obiettivo è quello di strutturarsi per una
operatività in tutte le regioni italiane.
Si ricorda che il mediatore creditizio è la
persona fisica o giuridica che professionalmente mette in relazione, anche attraverso
attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela
al fine della concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma. Svolge la sua attività senza essere legato alle parti da rapporti
di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
In pratica, il mediatore creditizio è in
grado di dare informazione/formazione in ambito fi nanziario alle imprese,
ma anche consulenza alla loro gestione
finanziaria e assistenza al reperimento e
al miglior utilizzo delle operazioni di finanziamento attraverso accordi quadro
con le banche, ma anche con Ismea e altri enti che operano per il settore agricolo, e in linea generale di migliorare le
comunicazioni fra sistema bancario e
impresa richiedente.
Fra l’altro, per l’esercizio di tale attività
è necessaria l’iscrizione all’Albo dei mediatori creditizi tenuto dall’Ufficio italiano dei cambi.
Recentemente tutta la regolamentazione sul mediatore creditizio è stata riformata con il decreto legislativo 13-10-2010
n. 141, attuativo della direttiva comunitaria n. 48/2008, prevedendo per i mediatori creditizi requisiti di accesso più elevati
e l’istituzione di un nuovo elenco.
Fabio Tracagni
Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivete a:
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