COSAP - Comune di Cagliari

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COSAP - Comune di Cagliari
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
N. 43
All.:
2
COMUNE DI CAGLIARI
OGGETTO:
Modifica
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del
l’applicazione
Oggi trentuno del mese di luglio dell’anno duemilatredici in
Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini
dell’art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo
Comune e sono intervenuti i Signori:
PRES. ASS. … Consiglieri:
Zedda Massimo
X
Consiglieri:
Lobina Enrico
X
Mannino Pierluigi
X
X
Marcello Fabrizio Salvatore
X
Ballero Francesco
X
Marongiu Gaetano
X
Carta Davide
X
Mascia Sergio
X
Casu Paolo
X
Chessa Giovanni
COMUNE DI CAGLIAARI
PRES. ASS.
Andreozzi Giuseppe
Meloni Pier Giorgio
X
Chessa Maurizio
X
X
Mereu Alessio
X
Murgia Marco
X
Cugusi Claudio
X
Perra Raimondo
X
Cugusi Giorgio
X
Petrucci Filippo
X
Depau Goffredo
X
Piras Anselmo
Depau Marisa
X
Porcelli Maurizio
X
Dessì Sebastiano
X
Porrà Roberto
X
Dore Giovanni
X
Portoghese Guido
X
Farris Giuseppe
X
Rodin Fabrizio
X
Floris Antonello
X
Scano Andrea
X
Fuoco Gennaro
X
Schirru Stefano
X
Ghirra Francesca
X
Secchi Ferdinando
Lai Aurelio
X
Serra Renato
Lancioni Gianfranco Mariano
X
Tocco Edoardo
X
Lecis Cocco Ortu Matteo
X
Vargiu Sandro
X
Presenti: 33
Presiede il Presidente del Consiglio Goffredo Depau
con l’assistenza del Segretario Generale Renzo Serra
per
del
per
canone
l’occupazione di spazi ed aree
Sessione ordinaria. Convocazione 2ª. Seduta pubblica.
Sindaco:
regolamento
X
X
X
Assenti:
8
pubbliche (COSAP).
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 31/07/2013
O G G E T T O : Modifica del regolamento per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
176 del 11/12/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n.
267 del 18/08/2000;
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000 (legge finanziaria
per l’anno 2001), il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali...nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione”;
VISTI gli articoli 52 e 63 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, disciplinanti,
rispettivamente, la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni e il
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
CONSIDERATO che l’articolo 63 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, prevede che i
comuni, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52 del medesimo Decreto
Legislativo possono prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea,
di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio
demanio o patrimonio indisponibile, siano assoggettati al pagamento di un canone
da parte del titolare della concessione in base a tariffa;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2004 è
stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
DATO, ALTRESI’ ATTO che il suddetto regolamento è stato modificato con
successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 24/05/2005 e n. 58 del
04/04/2006;
ATTESO che il comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento per l’applicazione del
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche prevede l’assoggettamento alla
tariffa anche delle occupazioni degli spazi soprastanti il suolo pubblico;
CONSIDERATO che fra le occupazioni soprastanti il suolo pubblico sono
ricomprese quelle realizzate tramite le insegne di esercizio, così come definite
dall’articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, vale a dire “la scritta in
caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e
supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce
o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce
indiretta”;
PRECISATO ulteriormente che per insegne di esercizio s’intendono quelle collocate
in aderenza agli edifici, anche a bandiera, e prive di pali di sostegno collocati sul
suolo pubblico;
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Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 31/07/2013
OSSERVATO che l’imposizione di tali fattispecie di occupazione soprastante il suolo
appare eccessiva ed iniqua tenuto conto del periodo di grave difficoltà economica
che investe l’intero territorio cittadino con particolare riferimento al tessuto
produttivo dello stesso;
VALUTATO, pertanto, opportuno prevedere l’esenzione dal canone per tali
fattispecie di occupazioni soprastanti il suolo pubblico, i cui riflessi sul Bilancio
pubblico conseguenti alla diminuzione d’entrata, sono quantificabili in euro
130.000,00;
VISTO l’art. 29 del Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, rubricato “ESENZIONI”;
RITENUTO necessario procedere alla modifica del suddetto articolo 29, attraverso
l’integrazione dello stesso con l’introduzione di una nuova fattispecie di esenzione,
rubricata alla lettera p) e così definita:
“p) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate tramite le insegne di esercizio, così
come definite dall’articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, collocate in aderenza agli edifici,
anche a bandiera, e prive di pali di sostegno collocati sul suolo pubblico.”;
DATO ATTO, inoltre, che la tabella “DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE
MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE ATTIVITA’” dell’allegato B del Regolamento
per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche prevede il
coefficiente 0,60 per le insegne di esercizio e la tabella “MISURE TARIFFARIE PER
SINGOLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE” dello stesso allegato prevede la tariffa
per le insegne d’esercizio;
RITENUTO necessario, in conseguenza della prevista esenzione dal pagamento del
canone delle insegne di esercizio, rettificare le suddette tabelle dell’allegato B del
Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche cassando le parti in cui si prevede il moltiplicatore 0,60 e la tariffa per le
occupazioni permanenti realizzate con le insegne di esercizio;
Vista la deliberazione G.C. n. 108 del 18.07.2013 avente per oggetto: “Modifica del
regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP) – proposta al Consiglio Comunale”;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000,
sulla proposta di delibera n° 108 adottata dalla G.C. in data 18.07.2013 e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti:
- “si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica”, firmato Dott.ssa
Francesca Brundu;
- “La proposta di modifica al Regolamento COSAP non contiene irregolarità contabili.
Peraltro, poiché essa determina una riduzione dell’entrata corrente derivante dal COSAP
e incide pertanto sul progetto di Bilancio di previsione – annualità 2013 e suoi allegati,
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 97 del 27.06.2013 e attualmente
all’esame del Consiglio Comunale, l’approvazione della modifica regolamentare da parte
del Consiglio comporterà che il progetto di bilancio venga emendato al fine di ripristinare
gli equilibri”, firmato Dott.ssa Maria Franca Urru;
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Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 31/07/2013
Acquisito, in data 23.07.2013, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,
che si allega;
Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;
Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione
elettronico: presenti 33, votanti 32, voti favorevoli 32, voti contrari nessuno, astenuti
1 (Depau G.);
Visto, altresì, il risultato favorevole della votazione per l’immediata eseguibilità,
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 30 (escono i Conss. Casu,
Porcelli, Schirru), votanti 29, voti favorevoli 29, voti contrari nessuno, astenuti 1
(Depau G.);
DELIBERA
Per i motivi in premessa:
Di modificare l’articolo 29 del Regolamento per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, attraverso l’introduzione di una nuova
fattispecie di esenzione individuata con la lettera p), così definita:
“p) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate tramite le insegne di esercizio, così
come definite dall’articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, collocate in aderenza agli edifici,
anche a bandiera, e prive di pali di sostegno collocati sul suolo pubblico.”;
Di modificare l’allegato B del Regolamento per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche cassando la parte della tabella
“DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE
ATTIVITÀ” in cui si prevede il coefficiente 0,60 per le insegne di esercizio e la parte
della tabella “MISURE TARIFFARIE PER SINGOLE TIPOLOGIE DI
OCCUPAZIONE” in cui si prevede la tariffa per le stesse insegne;
Di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con il presente atto
deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013;
Di allegare alla presente deliberazione il testo del Regolamento per l’applicazione
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), ivi compresi gli
allegati A e B, con le modifiche di cui al presente atto;
Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
SEGUONO LE FIRME
Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 01/08/2013 al 15/08/2013.
Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Rossana Abbate)
4
Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Rossana Abbate il 01/08/2013 19:24:32 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013.
Considerato che
- in data 24.07.2013 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione
Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti;
- in data 24.07.2013 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione
Consiliare Permanente Bilancio e Patrimonio;
Comune
di
Cagliari
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(C O S A P)
Approvato con Deliberazione C.C. n. 27 del 27.04.2004 e successive
modifiche ed integrazioni (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60
del 26.10.2004, n. 39 del 24.05.2005, n. 58 del 04.04.2006, n. 43
del 31.07.2013)
Comune di Cagliari - Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1.
Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt.52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo, del
soprassuolo, del sottosuolo pubblico, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza
dell’atto di concessione e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di
Cagliari. Sono altresi’ disciplinate la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade,
aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del
canone, le agevolazioni e le esenzioni.
2.
Qualsiasi occupazione di spazi e aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio
regolarmente costituita nei modi e nei termini di legge, deve essere preventivamente autorizzata dal
Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
ART. 2
OGGETTO
1.
Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade,
nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
del Comune.
2.
Sono ugualmente soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al
comma l, con esclusione dei balconi, verande, bovindi, pensiline e simili infissi dotati di carattere
stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con
condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3.
Sono soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali situati
all'interno del centro abitato del Comune, come individuato dall'art.2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285.
4.
Sono soggette al canone le occupazioni di aree in proprietà privata soggette a servitù di pubblico
passaggio.
ART. 3
1.
ART. 4
SOGGETTI OBBLIGATI
Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza,
dall’occupante di fatto. Nel caso di piu’ occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in
solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo
ciascuno dei contitolari dell’occupazione.
OCCUPAZIONI
PUBBLICO
PERMANENTI
E
TEMPORANEE
DI
SUOLO
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Comune di Cagliari - Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
1.
a)
b)
2.
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
sono permanenti le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato
espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti
stabili;
sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con ponteggi saranno considerate permanenti solo a
condizione che siano debitamente documentate dal richiedente l’occupazione.
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Comune di Cagliari - Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
PARTE II
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE
ART. 5
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE
1.
La misura della superficie di occupazione è determinata dalla minima figura piana geometrica che
circoscrive la proiezione al suolo del mezzo di occupazione sulla base di quanto indicato nell'atto di
concessione o autorizzazione. Essa è espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che
tiene conto della occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi
particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2.
Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione
verticale al suolo del mezzo di occupazione. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari
classificati come cartello, preinsegna, transenna parapedonale, striscione, gonfalone e stendardo,
secondo le definizioni contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale
sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, è determinata dalla misura della base di tali
oggetti, espressa in metri lineari.
3.
Lo spazio occupato con ombrelloni, tavolini e sedie, o comunque con più oggetti, è calcolato sulla
superficie di una minima figura piana geometrica che li contenga tutti all’interno, considerando
come occupata anche l’area intermedia.
4.
La superficie di occupazione deve essere indicata nell'atto di concessione o autorizzazione tenendo
conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il canone è dovuto limitatamente alla
superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui l'occupazione eventualmente si suddivide.
5.
Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con
arrotondamento delle frazioni al metro quadrato lineare superiore.
ART. 6
1.
CRITERI DI DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPORTO DEL CANONE
Il canone è commisurato:
a) in base alla classificazione in categorie d'importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali
insiste l'occupazione, secondo quanto disposto dall'art. 7;
b) alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari;
c) alla durata dell'occupazione, cosi come indicata nell'atto di concessione, espressa in giorni nel
caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura
permanente;
d) al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività
dall'occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in
relazione alle modalità di occupazione.
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Comune di Cagliari - Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
2.
Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base relativa alla categoria
dell’ubicazione per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna
fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e, per le occupazioni temporanee, per la
sua durata.
3.
Dall'ammontare complessivo del canone dovuto per l'occupazione di spazio pubblico si detrae
l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima
occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4.
Il canone è maggiorato di eventuali oneri di manutenzione e di ogni altra spesa derivante
dall'occupazione dello spazio pubblico.
5.
Gli operatori di telecomunicazioni hanno l’obbligo di tenere indenne il Comune dalle spese
necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificatamente coinvolte dagli
interventi di installazione e manutenzione, e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei
tempi stabiliti dal Comune.
6.
Nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale delibera la
tariffa annuale di riferimento, nonché i coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di
occupazione.
ART. 7
CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
1.
Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e
sotto stanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie, per ognuna delle
quali viene analiticamente indicata nell’ allegato B) al regolamento la tariffa base che tiene conto
della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico,
iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2.
La classificazione di cui al comma 1, descritta nell'Allegato A) che fa parte integrante del presente
Regolamento, potrà essere aggiornata all'occorrenza con deliberazione del Consiglio Comunale.
3.
Le strade e gli spazi pubblici non espressamente indicati nell’allegato A) al presente regolamento si
intendono classificati nella 3^ categoria.
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Comune di Cagliari - Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
PARTE III
CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE
ART. 8
OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE
1.
Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività
anche strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente sulla base del
numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dall'art. 63 del D
.Lgs. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni. Tale importo è rivalutato annualmente in
base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni
caso l'ammontare annuo complessivo dovuto da ciascun occupante, anche per l'esercizio di attività
strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a € 516,46.
2.
Salve diverse pattuizioni fra l'Amministrazione Comunale ed il richiedente, il richiedente stesso sarà
tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve
termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel
sottosuolo o sul soprassuolo, qualora ciò sia necessario per l'impianto di servizi municipali o per
modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunto,
restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il
fatto della concessione di cui trattasi.
3.
Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli
impianti. Quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e
degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie
appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei soggetti erogatori.
4.
Si applica quanto previsto dall’art. 6, commi 4 e 5.
ART. 9
1
2
3
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – PASSI CARRABILI – ACCESSI CARRABILI
A RASO
Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di
riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal
provvedimento di concessione. In conseguenza non hanno rilevanza autonoma le occupazioni
realizzate con serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni effettuate con altre strutture ed impianti di
servizio. La superficie eccedente i 100 mq. è calcolata in ragione del 20 per cento.
Passo carrabile. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad
una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta
un’opera visibile quale listoni di pietra o altro materiale oppure appositi intervalli lasciati nel
marciapiede. Ai fini dell’applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed
è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai
quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale
profondità della modifica apportata all’area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo
dell’apposito segnale previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss. Modifiche ed integrazioni,
laddove ne sussistano le condizioni, previo rilascio della licenza da parte dello stesso Ufficio
competente ad effettuare i relativi accertamenti tecnici.
Accesso a raso. Per i passi carrabili posti a filo del manto stradale qualora, a seguito di domanda
dell’interessato, sia stato rilasciato dal comune apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta
sull’area antistante gli accessi, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui al precedente
punto.
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Comune di Cagliari - Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
ART. 10
1.
OCCUPAZIONI D'URGENZA
E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del rilascio del formale provvedimento
concessorio soltanto per fronteggiare situazioni d'emergenza o per provvedere all'esecuzione di
lavori di estrema urgenza. In tal caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta
occupazione all'ufficio competente, oltre a presentare la domanda nel più breve tempo possibile,
anche via fax o con telegramma; l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle
condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione in via di sanatoria, ovvero, in caso
contrario, ad applicare le sanzioni, di cui all'art. 20, intimando l'immediata liberazione dell'area.
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Comune di Cagliari - Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
PARTE IV
IL PROCEDIMENTO
ART. 11
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE
1.
L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un
provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio
comunale spazi ed aree deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dai competenti
uffici. Alla domanda deve essere allegata la scheda riassuntiva per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per
regolamento l’occupazione è dichiarata esente dal canone.
2.
La domanda va redatta in carta legale e deve contenere a pena di inammissibilità:
a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità,
residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede
legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o
dell'amministratore anche di fatto;
c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la
relativa misura di superficie o estensione lineare;
d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di
svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità
d'uso dell'area;
e) la durata, l’inizio, la fine e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente
regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione
Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico
transito e della pubblica proprietà;
g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3.
La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra
documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.
ART. 12
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
1.
Una volta presentata la domanda di occupazione presso l'ufficio competente il Responsabile del
relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2.
L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso
dell'amministrazione o di altri enti pubblici, invita il richiedente ad integrare o correggere la
documentazione incompleta o a produrre gli eventuali ulteriori documenti o dati necessari per
l’esame della domanda.
3.
L’Ufficio provvede a determinare l’importo dovuto a titolo di canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, avvalendosi del Concessionario nel caso in cui il servizio di accertamento e
riscossione della Cosap sia affidato a terzi. Le comunicazione col Concessionario del servizio
possono avvenire anche tramite fax.
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Comune di Cagliari - Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
4.
L’Ufficio verifica se in capo al richiedente risultano debiti liquidi ed esigibili relativi all’oggetto del
presente Regolamento e, in caso di dilazione, se i pagamenti rateali sono regolari, avvalendosi del
Concessionario nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione della Cosap sia affidato a
terzi.
7. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente
disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione
della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla
collettività.
7. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche verrà accordata la concessione delle stesse aree
con preferenza sugli altri richiedenti.
7. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di
occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge n. 241/1990, o da diverse disposizioni
contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto dai settori interessati.
8.
Qualora l’occupazione riguardi attività soggetta ad autorizzazione amministrativa o concessione
edilizia, l’ufficio competente al rilascio della concessione per l’occupazione del suolo pubblico, se
diverso dall’ufficio competente al rilascio dell’ autorizzazione amministrativa o concessione edilizia,
dovrà istruire la richiesta ed esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di concedere il
suolo pubblico; il provvedimento definitivo di concessione di suolo pubblico verrà adottato una
volta acquisite le necessarie autorizzazioni o concessioni.
ART. 13
CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE O
AUTORIZZAZIONE - DEPOSITO CAUZIONALE FIDEIUSSIONE
1.
In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente competente rilascia o nega la concessione o
autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico con provvedimento motivato, dandone
comunicazione al richiedente.
2.
L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica
e deve indicare:
a. gli elementi identificativi di cui all'art. 11;
b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è eventualmente subordinato il
provvedimento;
c. la durata, l’inizio, la fine e/o l’eventuale periodicità dell’occupazione;
d. l’indicazione della tariffa, l’importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento;
e. Le prescrizioni di cui all’art. 6 comma 4.
3.
Il Dirigente richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o
assicurativa, quando:
a) l’occupazione comporti la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo di
ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della
concessione.
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L’ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente su proposta del Responsabile del procedimento,
in misura proporzionale all’entità dei lavori, della possibile compromissione e ai costi per la
riduzione in pristino dello stato del luogo. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della
garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
4.
Il completamento dell’istruttoria è comunicato al richiedente anche ai fini del pagamento del canone,
cui è condizionato il rilascio dell’atto di concessione. Ciascun Ufficio comunica all’interessato, in
particolare, l’importo del canone e le modalità per il pagamento. Qualora sussistano le condizioni per
il pagamento in forma rateizzata, l’Ufficio comunica all’interessato le modalità per l’inoltro
dell’istanza, da presentarsi direttamente all’ufficio comunale o al concessionario competente per la
gestione del canone. Tale comunicazione deve riportare anche l’indicazione dell’ammontare della
eventuale cauzione e le modalità per il relativo versamento. L’Ufficio infine invita il richiedente a
ritirare il provvedimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza,
previo pagamento dell’intero importo del canone o della eventuale prima rata. L’Ufficio consegna
il provvedimento solo dopo aver preso visione, estratto fotocopia conforme all’originale e verificato
l’effettivo pagamento del canone per l’importo dovuto ed è responsabile del controllo del credito.
5.
Nei casi in cui si renda necessario ai sensi del precedente punto 3 il versamento di un deposito
cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa l’Ufficio comunica al richiedente anche
l’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria o assicurativa e le modalità per il
relativo versamento e non procede alla consegna del provvedimento fino all’avvenuto versamento ed
eventualmente consegna della fideiussione.
6.
Le disposizione del presente regolamento hanno comunque valore anche per le autorizzazioni
all’esecuzione di lavori consistenti nell’installazione di manufatti con i quali si realizzi
un’occupazione del suolo, del soprasuolo o del sottosuolo pubblico a cui non consegue uno specifico
provvedimento di concessione di suolo pubblico (installazione di tende solari, insegne di esercizio e
casi analoghi).
7.
Il rilascio o il rinnovo della concessione puo’ avvenire solo se non risultano debiti liquidi ed esigibili
relativi all’oggetto del presente Regolamento e, in caso di dilazione, se i pagamenti rateali sono
regolari.
8.
Ciascun Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione/concessione ha l’obbligo di comunicare al
Servizio Tributi e al Concessionario competente per la gestione del canone, entro il mese successivo
a quello di rilascio, l’elenco dei provvedimenti rilasciati con l’indicazione di tutti gli elementi
utilizzati per la determinazione del canone e del relativo importo da pagare. Per i casi in cui sia stata
accolta l’istanza di pagamento in forma rateizzata, ciascun Ufficio competente al rilascio
dell’autorizzazione/concessione ha l’obbligo di comunicare al Servizio Tributi e al Concessionario
competente per la gestione del canone copia della relativa istanza.
9.
L’Ufficio competente al rilascio delle concessioni/autorizzazioni provvede ad applicare, ai sensi del
presente Regolamento, anche le agevolazioni, riduzioni od esenzioni, avvalendosi del
Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone, come previsto dal presente
Regolamento. Il Concessionario, qualora riscontri l’errata determinazione del canone deve darne
tempestiva comunicazione al Servizio competente nonché al Servizio Tributi, ai fini del generale
controllo del credito.
ART. 14
1.
RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE
Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il
provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la
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conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l’attività di
accertamento da parte dei competenti uffici.
2.
In mancanza della comunicazione sorge l’obbligazione del pagamento del canone correlata al
rilascio del provvedimento.
ART. 15
TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1.
La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la subconcessione.
2.
Chi intende succedere, a qualsiasi titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al comune
che, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di autorizzazione o concessione.
3.
Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al pagamento del
canone per l’anno solare in corso, solo per la parte non pagata dal precedente titolare.
ART. 16
RINNOVO E RINUNCIA ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZIO
PUBBLICO
1.
Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla
scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Servizio.
2.
In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico, il canone cessa di
essere dovuto a decorrere dallo gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione,
previa comunicazione all’Ufficio competente e nel caso in cui la gestione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sia affidata a terzi, al Concessionario del servizio.
3.
In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del
periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del
canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o
durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore.
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ART. 17
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O
AUTORIZZAZIONE
1.
Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi, con obbligo, da parte
del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo
della concessione o autorizzazione.
2.
Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia,
nonché le condizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, ha l’obbligo:
a) di versare il canone alle scadenze fissate;
b) di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l’atto che autorizza
l’occupazione nonché la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del canone;
c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area che occupa;
d) di curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione,
riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici e di terzi;
e) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il
Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia
di cui all’art. 13.
f) di adempiere a tutte le prescrizioni previste nei provvedimenti di autorizzazione amministrativa
o concessione edilizia relativi alle attività da svolgere nell’area occupata.
3.
Nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve
osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
4.
Le variazioni di residenza e di domicilio del concessionario devono essere comunicate
immediatamente al Comune direttamente o con raccomandata a.r.
ART. 18
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI
INTERESSE PUBBLICO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1.
Il Comune, con atto motivato del Dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi
momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine
espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2.
La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico o per
cause di forza maggiore da' diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di
anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3.
La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico da' diritto alla restituzione del canone
eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione in misura proporzionale
ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa
qualsiasi altra indennità.
ART. 19
1.
DECADENZA
Sono causa di decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione:
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a) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dello spazio
pubblico o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione
o autorizzazione commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia
comunque tenuto a rispondere;
b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
c) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazio pubblico entro il termine stabilito
con la diffida ad adempiere di cui al successivo art. 25;
d) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la
mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni
successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di
occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione
temporanea;
e) le casistiche di cui alle lett. c) e d) dovranno essere segnalate dal Concessionario per la
riscossione del tributo al competente organo di Polizia Municipale nonché al Servizio comunale
che ha rilasciato la concessione/autorizzazione, ai fini dei relativi adempimenti sanzionatori.
2.
Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato,
né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione
originariamente concesso o autorizzato.
ART. 20
OCCUPAZIONI ABUSIVE
1.
Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga
della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione
della concessione o dell'autorizzazione medesima.
c) sono considerate abusive anche le occupazioni di urgenza per le quali l’interessato non ha
ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 10 comma 1 o per accertata inesistenza del requisito
d’urgenza.
d) per le quali venga omesso il pagamento del canone (alle scadenze prefissate); in tale circostanza,
il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone applicherà le sanzioni
previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i..
2.
Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate
con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo
caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, salvo che possa essere accertata la data di
effettiva occupazione.
3.
E’ fatto obbligo agli agenti di Polizia Municipale, anche su segnalazione del Concessionario del
servizio di accertamento e riscossione del canone, procedere all’accertamento dell’occupazione
abusiva, che ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 viene effettuato
mediante verbale e comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere, sulla base del verbale di
accertamento:
a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata
aumentata de1 50% (cinquanta per cento);
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b) una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 % dell’indennità prevista dalla lettera a).
4.
L’indennità è accertata con il procedimento di ingiunzione, di cui agli articoli 1,2,3, e 4 del testo
unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto
14 aprile 1910 n. 639. Con il provvedimento di ingiunzione, è irrogata la sanzione di cui alla lettera
b) del punto precedente. La sanzione è ridotta al venticinque percento, se l’ingiunzione viene pagata
entro sessanta giorni dalla notifica. Il pagamento della sanzione, insieme all’indennità, è ammesso
anche prima della notifica dell’ingiunzione, a seguito del verbale di accertamento o anche di invito
dell’ufficio e, in tal caso, la sanzione è ridotta al dieci percento. Il pagamento dell’indennità e della
sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l’occupazione abusiva, che deve essere rimossa o
regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell’atto di concessione.
5.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 del nuovo C.d.S.
approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285 da parte degli organi della Polizia Municipale.
6.
Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree
pubbliche, il Servizio competente avvalendosi degli agenti di Polizia Municipale, anche su
segnalazione del Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone, ordina al
trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi.
Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese.
In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.
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7.
PARTE V
ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.
RISCOSSIONE E SANZIONI
ART. 21
DETERMINAZIONE DELL'ENTRATA DEL CANONE
1.
L’Ufficio Comunale che predispone l’atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal
quale devono risultare tutti gli estremi previsti nell’atto di concessione di ogni occupazione
autorizzata.
2.
Il responsabile del procedimento o il concessionario del servizio nel caso in cui il servizio di
accertamento e riscossione della Cosap sia affidato a terzi opera un generale controllo del credito.
ART. 22
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO
1.
Nel caso di occupazione temporanea di spazio pubblico il canone relativo deve essere versato
contestualmente al rilascio della concessione.
2.
Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare.
Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale, salvo quanto disposto dall'art. 23.
3.
Il ritiro del provvedimento di concessione è subordinato alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento
dell’intero importo dovuto o della prima rata dovuta alla prescritta scadenza. Il versamento del
canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione o autorizzazione deve
essere effettuato entro il 3l marzo di ciascun anno.
4.
Ove il Comune lo ritenga più conveniente sia sotto il profilo economico che funzionale, può affidare
in concessione, anche disgiuntamente, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del
canone ai sensi dell’art. 52, comma 7, del D. Lgs. 446/97. L’affidamento non deve comportare oneri
aggiuntivi per il contribuente. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi
inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi quelle
comprese del personale impiegato.
5.
Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente
postale intestato al Comune, ovvero, direttamente presso la Tesoreria Comunale, ovvero nel caso di
affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97, secondo
le modalità che saranno fissate in sede di affidamento.
ART. 23
1.
RATEIZZAZIONE
In caso di occupazione di natura permanente, come definita dall'art. 4, Qualora l'importo dovuto a
titolo di canone sia superiore a Euro 360,00 è possibile, mediante la presentazione di apposita
istanza, corrispondere il canone, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente il
3l marzo, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni
realizzate nel corso dell'anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del
rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette
scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. L’omesso o ritardato versamento
dell’ammontare della rata dovuta a titolo di canone alla prescritta scadenza comporta l’applicazione
degli interessi legali maturati dalla data di scadenza a quella di pagamento, l’obbligo di versare
l’intero importo restante in unica soluzione e l’applicazione delle sanzioni previste dal presente
regolamento.
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ART. 24
1.
I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la
presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5
(cinque) anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il
diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla data di
presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura
di legge, decorrenti dalla data dell'eseguito versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto
alla restituzione.
ART. 25
1.
RIMBORSI
OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO
In caso di omesso o parziale pagamento, fatto salvo quanto previsto dal art. 26 comma 1, l'Ufficio o
il concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone diffida l'interessato ad
adempiere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato
pagamento entro tale termine comporterà la decadenza dalla concessione. Decorso inutilmente tale
termine:
a) il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione;
b) si dispone la riscossione coattiva delle somme dovute, secondo quanto previsto dall’art. 52 del
D. Lgs. 446/97.
ART. 26
SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO
1.
Abrogato.
2.
Abrogato.
3.
Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura
legale prevista dall’art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell’adempimento.
ART. 27
SANZIONI
1.
Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non espressamente sanzionate
da specifiche disposizioni, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da €
60,00 a € 600,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L.
24/11/1981 n. 689
2.
Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazione delle
disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle occupazioni.
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PARTE VI
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
ART. 28
AGEVOLAZIONI
1.
La superficie delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, superiore ai 1.000 mq., viene
considerata come di seguito:
- la superficie compresa tra 1.001 e 10.000 mq. è calcolata in ragione del 10 per cento;
- la superficie compresa tra 10.001 e 50.000 mq. è calcolata in ragione dell’1%;
- oltre 50.001 mq. la superficie è calcolata in ragione dello 0,50%.
2.
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento per i primi 100 mq., del 25 per
cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i
1.000 mq.
3.
La realizzazione simultanea di occupazioni di suolo e soprassuolo comporta il pagamento del canone
per la parte relativa al soprassuolo solo per la superficie eccedente la misura dell'occupazione del
suolo.
4.
Le tariffe relative alle occupazioni temporanee, ad esclusione delle occupazioni per attività edilizia e
cantieri edili, per tagli stradali e di quelle poste in essere con l’utilizzo di mezzi pubblicitari, sono
così ulteriormente ridotte:
a) del 50 % per le occupazioni fino ad 8 ore e fino a 14 giorni;
b) del 30 % per le occupazioni fino a 12 ore e fino a 14 giorni;
c) del 20 % per le occupazioni fino a 18 ore e fino a 14 giorni;
d) del 65% per le occupazioni fino ad 8 ore e oltre i 14 giorni;
e) del 51 % per le occupazioni fino a 12 ore e oltre i 14 giorni;
f) del 44 % per le occupazioni fino a 18 ore e oltre i 14 giorni;
g) del 30 % per le occupazioni oltre le 18 ore e oltre i 14 giorni;
5.
Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, la riduzione da applicarsi, in rapporto alla durata dell’occupazione, in caso di
occupazione oltre i 14 gg. è del 50 %.
6.
Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni, ad esclusione delle occupazioni
per attività edilizia e cantieri edili, per tagli stradali e di quelle poste in essere con l’utilizzo di mezzi
pubblicitari è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso, ferme restando le
agevolazioni previste dal presente regolamento, le tariffe sono ridotte del 50 per cento. La
convenzione ha lo scopo di disciplinare la periodicità di pagamenti del canone, da effettuarsi
mensilmente, trimestralmente ovvero in unica soluzione. Il mancato rispetto delle scadenze previste
per i pagamenti comporta l’obbligo dell’assolvimento in unica soluzione delle restanti rate. Non è
ammessa la riscossione mediante convenzione nel caso in cui l’importo da pagare sia inferiore ad €
258,00.
7.
Nel caso in cui un'occupazione di natura permanente, come definita dall'art. 4, si realizzi mediante
l'utilizzo successivo di mezzi di occupazione di diversa tipologia, a cui corrispondono tariffe diverse,
si applica la tariffa permanente relativa a ciascun mezzo di occupazione, in proporzione ai
dodicesimi di anno indicati nell'atto di concessione o autorizzazione.
8.
In caso di occupazioni di particolare interesse pubblico potranno essere previste speciali
agevolazioni, previa deliberazione della Giunta Municipale.
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9.
Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici
di cui all’art. 87 comma 1 lettera c del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche ed
integrazioni beneficiano di una riduzione pari al 80% del canone dovuto.
10.
Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l’appalto sia uno
dei soggetti indicati nel comma precedente, potranno beneficiare di una riduzione pari al 80% del
canone dovuto a condizione che l’ente committente comunichi al Servizio competente al rilascio
dell’autorizzazione/concessione, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo
pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi
dell’occupante. La riduzione non si applica all’occupazione protrattasi oltre i termini
contrattualmente previsti.
ART. 29
1.
ESENZIONI
Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate:
a) le occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni
e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, lett.
f) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446. Ai fini dell'applicazione della presente norma, non assumono
rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi
personalità giuridica da essi distinta;
b) le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, letto c), del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e
successive modificazioni, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità,
educazione, cultura e ricerca, di durata non superiore a 24 ore;
c) le occupazioni realizzate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento delle loro attività
non eccedenti i 16 metri quadrati, di durata non superiore a un mese;
d) le occupazioni realizzate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale "ONLUS", di
cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o
accessorie per natura, di durata non superiore a 24 ore;
f) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto,
nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di qualsiasi forma o
indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere, gli
orologi funzionanti per pubblica utilità, purchè prive di qualsiasi indicazione o dicitura, e le
aste delle bandiere;
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
h) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in
concessione;
i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli commerciali per il tempo necessario al
carico ed allo scarico delle merci, secondo le indicazioni esposte;
j) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, ad eccezione dei mezzi
pubblicitari;
k) le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere (regolati
da apposita convenzione di Arredo Urbano), a condizione che questi ultimi non delimitino
un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non
contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali;
l) Le occupazioni effettuate nel territorio comunale in occasione della esecuzione dei lavori
appaltati dal Comune di Cagliari, a condizione che l’occupazione sia limitata al tempo
contrattuale e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi. Ai
Servizi Comunali competenti al rilascio dell’autorizzazione/concessione dovrà pervenire
almeno 10 giorni prima dell’occupazione la richiesta di esenzione attestante i requisiti
stabiliti dal presente articolo nonché l’indicazione della durata, ubicazione, consistenza e
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Comune di Cagliari - Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
m)
n)
o)
p)
natura dell’occupazione congiuntamente alle generalità delle imprese appaltatrici ed al
relativo codice fiscale e partita I.V.A;
le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distributori di carburante;
le occupazioni con ponti, steccati, scale per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o
sostituzione riguardanti infissi e pareti, di durata non superiore a 6 ore;
occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi;
le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate tramite le insegne di esercizio, così
come definite dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, collocate in aderenza agli
edifici, anche a bandiera, e prive di pali di sostegno collocati sul suolo pubblico.
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Comune di Cagliari - Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 30
DISPOSIZIONI FINALI
1.
Il presente regolamento entra in vigore il l gennaio 2004.
2.
Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti.
3.
In caso di mancata adozione di apposita deliberazione tariffaria entro il termine di legge, le tariffe
relative al presente canone si intendono prorogate di anno in anno.
3.
Le disposizioni del presente regolamento, per la parte in cui risultino incompatibili, non trovano
applicazione nei casi di concessione in uso di aree facenti parte del patrimonio indisponibile del
Comune di Cagliari per la realizzazione di iniziative a carattere sociale, sportivo, turistico, educativo,
ricreativo ai sensi del regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 27.05.1997.
ART. 31
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1.
Le concessioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente
regolamento che non contrastano con le norme ivi contenute, s'intendono rinnovate, ai sensi dell'art.
64, comma l, del D.Lgs. n. 446/1997, su richiesta del titolare oppure si intendono confermate con il
semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
2.
Dal 1° gennaio 2004 il Regolamento e tariffe per la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 28.4.1994,
rimarrà in vigore per la definizione delle posizioni precedenti in relazione ai procedimenti di
liquidazione, accertamento e riscossione previsti dal D.Lgs. n.507/93.
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INDICE
Parte I - Disposizioni Generali
ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO ...................................................................2
OGGETTO .........................................................................................................................2
SOGGETTI OBBLIGATI ..................................................................................................2
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO................2
Parte II - Determinazione del canone di concessione
ART. 5
ART. 6
ART. 7
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE..................................4
CRITERI DI DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPORTO DEL CANONE.....4
CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ..............................................................5
Parte III - Casi particolari di occupazioni
ART. 8
ART. 9
ART. 10
OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE .................6
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – PASSI CARRABILI – ACCESSI CARRABILI
A RASO…………..............................................................................................................6
OCCUPAZIONI D'URGENZA..........................................................................................7
Parte IV - Il procedimento
ART. 11
ART. 12
ART. 13
ART. 14
ART. 15
ART. 16
ART. 17
ART. 18
ART. 19
ART. 20
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE. ................................................................................8
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA...........................................................................8
CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE – DEPOSITO
CAUZIONALE - FIDEIUSSIONE………….…………………………...9
RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE ..............................................10
TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE............................11
RINNOVO E RINUNCIA ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO ...........11
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE ....12
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE
PUBBLICO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.................................12
DECADENZA ..............................................................................................................12
OCCUPAZIONI ABUSIVE .........................................................................................13
Parte V - Accertamento dell'entrata, riscossione, sanzioni e contenzioso
ART. 21
ART. 22
ART. 23
ART. 24
ART. 25
ART. 26
ART. 27
DETERMINAZIONE DELL'ENTRATA DEL CANONE ..........................................15
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO...........................................................15
RATEIZZAZIONE .......................................................................................................15
RIMBORSI ...................................................................................................................16
OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO ....................................................................16
SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO .................16
SANZIONI ...................................................................................................................16
Parte VI - Agevolazioni ed esenzioni
ART. 28
AGEVOLAZIONI ........................................................................................................17
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Comune di Cagliari - Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
ART. 29
ESENZIONI..................................................................................................................18
Parte VII – Disposizioni finali e transitorie
ART. 30
ART. 31
DISPOSIZIONI FINALI ..............................................................................................20
DISPOSIZIONI TRANSITORIE .................................................................................20
ALLEGATI
A. Classificazione del suolo pubblico
B. Tariffe
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Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Rossana Abbate il 19/07/2013 11:51:21 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013.
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per I'occupazione di spazi e aree pubbliche
COMUNE DI CAGLIARI
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)
TARIFFE
ALLEGATO B
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
DETERMINAZIONE DELLA MISURA TARIFFARIA BASE
Art. 6 Regolamento Cosap
Tipologia Occupazioni
Unità di tempo
Unità di misura
Tariffa categorìa viaria
1A
2A
3A
Occupazioni
Permanenti
Annuale
Metro quadrato o
lineare
€ 55,78
€48,34
€40,91
Occupazioni
Temporanee
Giornaliero
Metro quadrato o
lineare
€4,84
€3,86
€2,90
Art. 8 Regolamento Cosap
Tipologia Occupazioni
Occupazioni con condutture,
cavi ed impianti in genere*
Unità di tempo
Unità di misura
Tariffa
Annuale
Numero Utenze
€ 0,696
•
In ogni caso l'importo non deve essere inferiore ad € 516,46 all'anno.
•
L'importo della tariffa è automaticamente rivalutato annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il valore
indicato si riferisce per l'anno 2003.
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Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER
SPECIFICHE ATTIVITÀ.
Occupazioni Permanenti
Tipologie di occupazione
Moltiplicatore fattispecie
occupazione
Mezzi pubblicitari infissi o appoggiati al suolo
1,00
Altri mezzi pubblicitari
1,00
Occupazioni varie di spazi sottostanti e
soprastanti il suolo
0,60
Occupazioni di qualsiasi natura di spazi e
superfìci di suolo pubblico (categoria residuale)
1,00
Occupazioni con edicole - chioschi
1,00
Distributori di carburanti
0,95
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico
0,30
Occupazioni per attività edilizia
0,60
Occupazioni con passi carrabili ed accessi a raso
0,60
Occupazióni con accessi carrabili o pedonali a
raso, passi carrabili inutilizzati o inutilizzabili
0,30
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto
pubblico
1,00
Occupazioni con apparecchi automatici per la
distribuzione dei tabacchi
0,50
Occupazioni di suolo pubblico per strutture
annesse all'attività di bar e ristoranti (tavolini,
sedie, etc.)
0,42
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
Occupazioni Temporanee
Tipologie di occupazione
Moltiplicatore fattispecie
occupazione
Mezzi pubblicitari
0,50
Occupazioni varie suolo (categoria residuale)
1,00
Occupazioni varie di spazi sottostanti e
soprastanti il suolo (categoria residuale)
0,60
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti
dirèttamente sul suolo pubblico
0,30
Occupazioni di venditori ambulanti, pubblici
esercizi, produttori agricoli che vendono il loro
prodotto
0,50
Occupazioni con installazione di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,
inclusi eonfiabili
Occupazioni per attività edilizia
0,20
Occupazioni del suolo pubblico per la posa di
condutture, cavi ed impianti in genere
1,00
Occupazioni per manifestazioni politiche,
culturali, sportive, nonché per manifestazioni
aventi finalità aggregativo - turistiche senza
scopo di lucro
0,20
Occupazioni di suolo pubblico per strutture
annesse air attività di bar e ristoranti (tavolini,
sedie, etc.)
0,42
0,42
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
Misure tariffarie per singole tipologie di occupazione
Occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, tariffa base per categoria
viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione
Tipologie di occupazione
Mezzi pubblicitari infissi o
appoggiati al suolo
Altri mezzi pubblicitari
Occupazioni varie di spazi
sottostanti e soprastanti il suolo
Occupazioni di qualsiasi natura
di spazi e superfìci di suolo
pubblico (categoria residuale)
Occupazioni con edicole
-chioschi
55,78
48,34
3
40,91
1
2
3
55,78
48,34
40,91
1,00
55,78
48,34
40,91
1
55,78
0,60
33,47
2
48,34
29,00
3
40,91
24,55
1
55,78
2
48,34
48,34
3
40,91
40,91
1
2
3
2
3
1
55,78
48,34
40,91
55,78
48,34
40,91
55,78
2
48,34
14,50
3
40,91
12,27
Occupazioni per attività edilizia
1
2
3
55,78
48,34
40,91
1
'
1,00
Tariffa annuale
per categoria x
m.q/m.t.
1
2
Distributori di carburanti
Occupazioni con tende fisse o
retrattili aggettanti direttamente
sul suolo pubblico
Tariffa base per Moltiplicatore
fattispecie
categoria viaria
occupazione
Categoria
viaria
55,78
48,34
40,91
1,00
1,00
0,95
0,30
0,60
55,78
. 55,78
48,34
40,91
52,99
45,92
38,86
16,73
33,47
29,00
24,55
Pag. 61 di 64
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
Misure tariffarie per singole tipologie di occupazione
Occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, tariffa base per categoria
viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione
Tipologie di occupazione
Occupazioni con passi
carrabili ed accessi a raso
Occupazioni con accessi
carrabili o pedonali a raso
Passi carrabili inutilizzati o
inutilizzàbili
Occupazioni con autovetture
adibite a trasporto pubblico
Occupazioni con apparecchi
automatici per la
distribuzione dei tabacchi
Occupazioni di suolo per
strutture annesse air attività
di bar e ristoranti (tavolini,
sedie etc.)
Categoria
viaria
Tariffa base per Moltiplicatore Tariffa annuale
fattispecie
per categoria x
categoria viaria
occupazione
m.q./m.t.
1
55,78
0,60
2
48,34
29,00
3
40,91
24,55
1
55,78
2
48,34
14,50
3
40,91
12,27
1
55,78
2
48,34
48,34
3
40,91
40,91
1
55,78
2
48,34
24,17
3
40,91
20,46
1
55,78
23,43
2
48,34
3
40,91
0,30
1,00
0,50
0,42
33,47
16,73
55,78
27,89
20,30
17,18
Pag. 62 di 64
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
Misure tariffarie per singole tipologie di occupazione
Occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, tariffa base per categoria viaria e
moltiplicatore fattispecie occupazione
Tipologie di occupazione
Mezzi pubblicitari
Occupazioni varie suolo
(categoria residuale)
Occupazioni varie di spazi
sottostanti e soprastanti il suolò
(categoria residuale)
Occupazioni con tende fisse o
retrattili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico
Occupazioni di venditori
ambulanti, pubblici esercizi,
produttori agricoli che
vendono il loro prodotto
Occupazioni con installazione
di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo
viaggiante, inclusi gonfiabili
Categorìa Tariffa base per
viaria
categoria viaria
Moltiplicatore
fattispecie
occupazione
Tariffa giornaliera
per categorìa x
m.q/m.t.
0,50
2,42.
1
4,84
2
3
3,86
2,90
1
4,84
2
3,86
3,86
3
2,90
2,90
1
4,84
2
3,86
2^2
3
2,90
1,74
1
4,84
2
3,86
1,16
3
2,90
0,87
1
4,84
2
3,86
1,93
3
2,90
1,45
1
4,84
2
3,86
0,77
3
2,90
0,58
1,93
1,45
1,00
0,60
0,30
0,50
0,20
4,84
2,90
1,45
2,42
0,97
Pag. 63 di 64
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013
Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
Misure tariffarie per singole tipologie di occupazione
Tipologie di occupazione
Occupazioni per attività edilizia
Occupazioni del suolo pubblico
per la posa di condutture, cavi
ed impianti in genere
Occupazioni per manifestazioni
politiche, culturali, sportive,
nonché per manifestazioni
aventi finalità aggregativo turistiche senza scopo di lucro
Occupazioni di suolo per
strutture annesse all'attività di
bar e ristoranti (tavolini, sedie
etc.)
Categoria
viaria
Tariffa base per
categorìa viaria
Moltiplicatore
fattispecie
occupazione
Tariffa giornaliera
per categorìa x
m.q/m.t
0,42
2,03
1
4,84
2
3,86
1,62
3
2,90
1,22
1
4,84
2
3,86
3,86
3
2,90
2,90
1
4,84
2
3,86
0,77
3
2,90
0,58
1
4,84
2,03
2
3,86
3
2,90
1,00
0,20
0,42
4,84
0,97
1,62
1,22
Pag. 64 di 64
Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Rossana Abbate il 19/07/2013 11:51:28 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
Delibera: 43 / 2013 del 31/07/2013.
Occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, tariffa base per categoria
viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione
Delibera: 276 / 2013 del 30/12/2013
Prop n. 410 del 30/12/2013
Uff. Prop. SERVIZIO TRIBUTI
Uffici
Allegati N. 1
COMUNE DI CAGLIARI
Deliberazione della Giunta N. 276
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP).
Addì trenta del mese di dicembre dell'anno duemilatredici in questo Comune, nella Sala delle
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Sindaco
Zedda Massimo
Assessori
Marras Luisa Anna
Leo Pierluigi
Frau Paolo
Loi Anna Paola
presente
assente
V
presente
V
V
V
V
assente
Assessori
Coni Mauro
Argiolas Barbara
Cadeddu Barbara
Puggioni Enrica
presente
assente
V
V
V
V
Assume la Presidenza il Sindaco Zedda Massimo_____________________________________________
con l’assistenza del Vice Segretario Generale Tuveri Ersilia_____________________________________
LA GIUNTA COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del
11/12/2000;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del
18/08/2000;
Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, il quale riserva alla Giunta Comunale la competenza a deliberare in materia di
aliquote e di tariffe, fatta salva la competenza dell'organo consiliare relativamente all'istituzione
e all'ordinamento dei tributi e alla disciplina generale delle tariffe;
Visto l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000 (legge finanziaria per l'anno
2001), il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali...nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
Visto l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria per l'anno
2007), il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In
Delibera: 276 / 2013 del 30/12/2013
Deliberazione G.C. n. 276/2013
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”.
Visti gli articoli 52 e 63 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, disciplinanti, rispettivamente, la
potestà regolamentare generale delle province e dei comuni e il Canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
Considerato che l'articolo 63 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, prevede che i comuni, con
regolamento adottato a norma dell'articolo 52 del medesimo decreto legislativo possono
prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi
soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, siano
assoggettati al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione in base a tariffa;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2004 è stato approvato
il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
Dato, altresi', atto che il suddetto regolamento è stato modificato con successive deliberazioni
del Consiglio Comunale n. 39 del 24/05/2005, n. 58 del 04/04/2006 e n. 43 del 31/07/2013;
Tenuto conto che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo per gli Enti Locali;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento per l'applicazione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone è determinato in relazione alla classificazione
in categorie d'importanza delle aree e degli spazi pubblici, in relazione alla superficie occupata,
alla durata dell'occupazione e al valore economico della disponibilità dell'area e al sacrificio
imposto alla collettività dall'occupazione stessa, nonché al tipo di attività esercitata;
Precisato che il canone è determinato moltiplicando la tariffa base, relativa alla categoria
dell'ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per specifiche attività e per ciascuna
fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e, per le occupazioni temporanee, per
la sua durata;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 06/05/2008 con la quale sono state
aumentate le tariffe base nella misura indifferenziata del 20% per tutte le tipologie di
occupazione e, contestualmente, si era provveduto a rimodulare i coefficienti moltiplicatori
relativi alle occupazioni per attività edilizia e per occupazioni connesse alle attività di bar e
ristorante, sia temporanee che permanenti, nonché per i mezzi pubblicitari (solo temporanee);
Valutata la necessità di provvedere ad una rimodulazione delle tariffe base e/o dei moltiplicatori,
al fine di giungere ad una applicazione delle misure tariffarie volta ad attenuare il range fra il
canone dovuto per le occupazioni temporanee e quello dovuto per le occupazioni di tipo
temporaneo, nell'ottica di dare concreta attuazione ai principi di equità e correttezza del prelievo
pubblico;
Dato atto che la suddetta finalità può essere conseguita manovrando la leva tariffaria, in
relazione all'occupazione temporanea, mediante una riduzione del 40% della tariffa base
attualmente vigente di tutte le fattispecie e un aumento del moltiplicatore per le “occupazioni
per posa condutture, cavi ed impianti in genere” e in relazione alle occupazioni permanenti,
mediante l' aumento dei moltiplicatori per le “occupazioni varie di spazi sottostanti e soprastanti
il suolo”, le “occupazioni di qualsiasi natura di spazi e superfici di suolo pubblico (categoria
residuale)”, le “occupazioni con edicole e chioschi “. le “occupazioni per distributori di
Pag. 2
Delibera: 276 / 2013 del 30/12/2013
Deliberazione G.C. n. 276/2013
carburanti”, le “occupazioni per attività edilizia”e le “occupazioni di suolo per strutture annesse
alle attività di bar e ristoranti(tavolini, sedie, etc)”;
Dato atto, altresì che le succitate modifiche tariffarie e/o le modifiche dei coefficienti
moltiplicatori non determinano una riduzione del gettito e, quindi, non incidono sugli equilibri
generali di bilancio;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio
Tributi Dott.ssa Francesca Brundu ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistema di controllo interno del
Comune di Cagliari;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Dirigente del Servizio
Gestione e Contabilità Dott.ssa Franca Urru ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
per i motivi in premessa:
- di modificare le tariffe per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche come risultante dall'allegato alla presente deliberazione;
- di approvare l'allegato con le modifiche apportate per farne del presente atto parte integrale e
sostanziale;
- di dare atto che le modifiche tariffarie approvate con il presente atto hanno effetto dal 1°
gennaio 2014;
- con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
SEGUONO LE FIRME
Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/01/2014 al 23/01/2014.
Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario in P.O.
Dott.ssa Rossana Abbate
Pag. 3
Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Rossana Abbate il 09/01/2014 13:26:20 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
Delibera: 276 / 2013 del 30/12/2013.
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere per l'anno 2014 alle succitate modifiche in ragione delle
finalità prima esplicitate;
Delibera: 276 / 2013 del 30/12/2013
Comune di Cagliari - Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi
aree pubbliche
COMUNE DI CAGLIARI
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)
TARIFFE
ALLEGATO B
Delibera: 276 / 2013 del 30/12/2013
DETERMINAZIONE DELLA MISURA TARIFFARIA BASE
Art. 6 Regolamento Cosap
Tipologia Occupazioni
Unità di tempo
Unità di misura
Tariffa categorìa viaria
1A
2A
3A
Occupazion
i
Permanenti
Annuale
Metro quadrato o
lineare
€ 55,78
€48,34
€40,91
Occupazion
i
Temporane
e
Giornaliero
Metro quadrato o
lineare
€2,90
€2,32
€1,74
Art. 8 Regolamento Cosap
Tipologia Occupazioni
Occupazioni con condutture,
cavi ed impianti in genere*
Unità di tempo
Annuale
Unità di misura
Tariffa
t
€0,696
Numero Utenze
•
In ogni caso l'importo non deve essere inferiore ad € 516,46 all'anno.
•
L'importo della tariffa è automaticamente rivalutato annualmente in base
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno
precedente. Il valore indicato si riferisce per l'anno 2003.
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Delibera: 276 / 2013 del 30/12/2013
Comune di Cagliari - Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche
• DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER
SPECIFICHE ATTIVITÀ.
Occupazioni Permanenti
Tipologie di occupazione
Moltiplicatore fattispecie
occupazione
Mezzi pubblicitari infissi o appoggiati al suolo
1,00
Altri mezzi pubblicitari
1,00
Occupazioni varie di spazi sottostanti e
soprastanti il suolo
1,00
Occupazioni di qualsiasi natura di spazi e
superfici di suolo pubblico (categoria residuale)
1,40
Occupazioni con edicole - chioschi
1,40
Distributori di carburanti
2,00
Occupazioni con tende fìsse o retrattili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico
0,30
Occupazioni per attività edilizia
1,30
Occupazioni con passi carrabili ed accessi a raso
0,60
Occupazioni con accessi carrabili o pedonali a
raso, passi carrabili inutilizzati o inutilizzabili
0,30
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto
pubblico
1,00
Occupazioni con apparecchi automatici per la
distribuzione dei tabacchi
0,50
Occupazioni di suolo pubblico per strutture
annesse all'attività di bar e ristoranti (tavolini,
sedie, etc.)
1,00
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Delibera: 276 / 2013 del 30/12/2013
Comune di Cagliari - Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche
Occupazioni Temporanee
Tipologie di occupazione
Moltiplicatore fattispecie
occupazione
Mezzi pubblicitari
0,50
Occupazioni varie suolo (categoria residuale)
1,00
Occupazioni varie di spazi sottostantì e
soprastanti il suolo (categoria
residuale)
Occupazioni con tende fìsse o retrattili
aggettanti direttamente sul suolo pubblico
0,60
Occupazioni di venditori ambulanti, pubblici
esercizi, produttori agricoli che vendono il
loro
prodotto
Occupazioni con installazione di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante,
Occupazioni per attività edilizia
0,50
Occupazioni del suolo pubblico per la posa
di condutture, cavi ed impiantì in genere
2,00
Occupazioni per manifestazioni politiche,
culturali, sportive, nonché per manifestazioni
aventi finalità aggregativo - turistiche senza
scopo di lucro
0,20
Occupazioni di suolo pubblico per strutture
annesse all'attività di bar e ristoranti
(tavolini,
sedie, etc.)
0,42
0,30
0,20
0,42
Delibera: 276 / 2013 del 30/12/2013
Comune di Cagliari - Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche
Misure tariffarie per singole tipologie di occupazione
Occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, tariffa base per
categoria viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione
Tipologie di occupazione
Mezzi pubblicitari infìssi o
appoggiati al suolo
Altri mezzi pubblicitari
Occupazioni varie di spazi
sottostanti e soprastanti il suolo
Occupazioni di qualsiasi natura
di spazi è superfici di suolo
pubblico (categoria residuale)
Occupazioni con edicole
-chioschi
Distributori di carburanti
Occupazioni con tende fisse o
retrattili aggettanti direttamente
sul suolo pubblico
Occupazioni per attività edilizia
Categoria
viaria
Tariffa base
per categoria
viaria
Moltiplicatore
fattispecie
occupazione
Tariffa annuale
per categoria x
m.q/m.t.
1,00
55,78
1
55,78
2
48,34
48,34
3
40,91
40,91
1
55,78
2
48,34
48,34
3
40,91
40,91
1
55,78
2
48,34
48,34
3
40,91
40,91
1
55,78
2
48,34
67,68
3
40,91
57,27
1
55,78
2
48,34
67,68
3
40,91
57,27
1
55,78
2
48,34
96,68
3
40,91
81,82
1
55,78
2
48,34
14,50
3
40,91
12,27
1
2
3
55,78
48,34
40,91
1,00
1,00
1,40
1,40
'
2,00
0,30
1,30
55,78
55,78
78,09
78,09
111,56
16,73
72,51
62,84
53,18
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Delibera: 276 / 2013 del 30/12/2013
Comune di Cagliari - Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche
Misure tariffarie per singole tipologie di occupazione
Occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, tariffa base per
categoria~Viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione
Tipologie di occupazione
Occupazioni con passi
carrabili ed accessi a raso
Occupazioni con accessi
carrabili o pedonali a raso
Passi carrabili inutilizzati o
inutilizzabili
Occupazioni con autovetture
adibite a trasporto pubblico
Occupazioni con apparecchi
automatici per la
distribuzione dei tabacchi
Occupazioni di suolo per
strutture annesse all'attività
di bar e ristoranti (tavolini1,
sedie etc.)
Categoria
viaria
Tariffa base per Moltiplicatore Tariffa annuale
categoria viaria
fattispecie
per categorìa x
occupazione
m.q/m.t.
1
55,78
0,60
2
48,34
29,00
3
40,91
24,55
1
55,78
2
48,34
14,50
3
40,91
12,27
1
55,78
2
48,34
48,34
3
40,91
40,91
1
55,78
2
48,34
24,17
3
40,91
20,46
1
55,78
55,78
2
48,34
3
40,91
0,30
1,00
0,50
1,00
33,47
16,73
55,78
27,89
48,34
40,91
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Delibera: 276 / 2013 del 30/12/2013
Comune di Cagliari - Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche
Misure tariffarie per singole tipologie di occupazione
Occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, tariffa base per categoria
viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione
Tipologie di occupazione
Mezzi pubblicitari
Occupazioni varie suolo
(categoria residuale)
Occupazioni varie di spazi
sottostanti e soprastanti il suolo
(categoria residuale)
Occupazioni con tende fisse o
retrattili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico
Occupazioni di venditori
ambulanti, pubblici esercizi,
produttori agricoli che
vendono il loro prodotto
Occupazioni con installazione
di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo
viaggiante, inclusi gonfiabili
Categoria Tariffa base per
viaria
categoria viaria
Moltiplicatore
fattispecie
occupazione
Tariffa giornaliera
per categoria x
m.q/m.t.
0,50
1,45
1,16
1
2
2,90
2,32
3
1,74
1
2,90
2
2,32
2,32
3
1,74
1,74
1
2,90
2
2,32
1,39
3
1,74
1,04
1
2,90
2
2,32
0,70
3
1,74
0,52
1
2,90
2
2,32
1,16
3
1,74
0,87
1
2,90
2
2,32
0,46
3
1,74
0,35
0,87
1,00
0,60
0,30
0,50-
0,20
2,90
1,74
0,87
1,45
0,58
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Delibera: 276 / 2013 del 30/12/2013
Comune di Cagliari - Allegato B del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche
Misure tariffarie per singole tipologie di occupazione
Tipologie di occupazione
Occupazioni per attività edilizia
Occupazioni del suolo pubblico
per la posa di condutture, cavi
ed impianti in genere
Occupazioni per manifestazioni
politiche, culturali, sportive,
nonché per manifestazioni
aventi finalità aggregativo turistiche senza scopo di lucro
Occupazioni di suolo per
strutture annesse all'attività di
bar e ristoranti (tavolini, sedie
etc.)
Categoria Tariffa base
viaria
per categoria
viaria
Moltiplicator
e
fattispecie
occupazione
Tariffa
giornaliera
per categorìa x
m.q/m.t.
0,42
1,22
1
4,84
2
3,86
0,97
3
2,90
0,79
1
4,84
2
3,86
4,64
3
2,90
3,48
1
4,84
2
3,86
0,46
3
2,90
0,35
1
4,84
1,22
2
3,86
3
2,90
2,00
0,20
0,42
5,80
0,58
0,97
0,73
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Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Francesca Brundu il 29/12/2013 18:40:27 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
Delibera: 276 / 2013 del 30/12/2013.
Occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, tariffa base per
categoria viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione