regolamento inserimento case di riposo

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regolamento inserimento case di riposo
Comune di Bussolengo
Provincia di Verona
REGOLAMENTO
PER L' INSERIMENTO
IN CASE DI RIPOSO
PREMESSA
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 142/90 il Comune nel rispetto della Legge e dello
Statuto adotta regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni, degli
organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni.
Tra le funzioni amministrative spettano al Comune quelle riguardanti la popolazione
ed il territorio precisamente nei settori organici dei Servizi SocialI, dell'assetto del territorio
e dello sviluppo economico (art. 9 comma 1 Legge 142/90).
Il presente Regolamento disciplina l'intervento economico del Comune per eventuali
inserimenti di anziani in Case di Riposo compatibilmente con le disponibilità economiche
dell'ente e nei casi in cui l'anziano non sia in grado di sostenere la spesa per la retta di
degenza o i familiari dello stesso non siano in grado di soddisfare in tutto o in parte la
copertura della retta suddetta (art. 433 C.C.).
ARTICOLI
1. L'anziano che intende essere accolto presso una struttura protetta dovrà sottoscrivere
apposita impegnativa. La domanda di impegnativa da presentarsi al Comune
dall'ospite, dai familiari o dall'Assistente Sociale, dovrà essere corredata
dall'assicurazione della Casa di Riposo sulla disponibilità all'accoglimento.
2. L'ufficio Servizi Sociali del Comune, ad avvenuta stipula di impegnativa con la quale
l'ospite e/o suoi familiari
assumeranno in proprio l'intero onere di spesa,
provvederà a predisporre la delibera di impegno di pagamento della retta nei
confronti della Casa di Riposo, in via surrogatoria, in caso di inadempienza degli
obbligati. La riscossione della pensione, della 13^, dell'assegno di accompagnamento
rientreranno nelle deliberazioni adottate dall'Istituto di Ricovero.
3. In caso di richiesta di contributo al Comune nella domanda dell'ospite dovranno essere
evidenziati:
a) totale dei redditi, mediante esibizione di documenti ufficiali idonei ad una
corretta valutazione.
b) eventuale proprietà di beni immobili nel Comune di Bussolengo e in qualsiasi
altro Comune e Stato, posseduti negli ultimi cinque anni dalla data di
presentazione della richiesta;
c) il nominativo dei parenti e relativo grado di parentela secondo l'ordine
indicato come segue;
4. Gli obbligati ai sensi dell'art. 433 C.C. chiamati a concorrere alla copertura della retta
indicata dalla Casa di Riposo sono nell’ordine:
a) coniuge;
b) figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in mancanza, i discendenti
prossimi, anche naturali.
c) genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli
adottanti;
d) generi e nuore;
e) suocero e suocera;
f) fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli
unilaterali.
5. Se più persone sono obbligate nello stesso grado (433 c.c.) alla prestazione degli
alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione
delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla
prestazione non sono in condizione di sopportare l'onere in tutto o in parte,
l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in
grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura (438 c.c.), sulla
distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede
giudiziaria secondo le circostanze.
l'autorità
6. Qualora l'ospite risulti proprietario di beni aventi un certo valore non può essere
considerato in stato di bisogno (art. 438 del C.C.), pertanto dovrà, per ottenere
contributo da parte del Comune, alienarli mediante vendita diretta, con regalia a terzi
e rivalsa a' sensi del Codice Civile, con la cessione al Comune, il quale quantificherà il
valore del bene attraverso perizia giurata e ne usufruirà per il pagamento della retta
fino ad esaurimento del valore stesso.
7. L'Amministrazione Comunale stabilisce che ciascuna persona obbligata possa
disporre per sé di un reddito, considerato "minimo vitale" e quindi da esentare dalla
determinazione degli alimenti, fissato in L. 8.000.000 sul reddito lordo, riferito
all'ultima dichiarazione. Questo reddito sarà elevato di L. 2.000.000 per ogni persona
considerata a carico dell'obbligato (cioè con reddito personale inferiore a L.
4.500.000 come da Legge finanziaria in vigore). Nel caso di presenza nel nucleo
familiare di persona handicappata e/o invalida, con invalidità documenta superiore
al 50%, il reddito verrà ulteriormente aumentato di L. 2.000.000. Le quote suindicate
dovranno essere aggiornate secondo indicazioni annuali ISTAT sul costo della vita.
8. La quota di contribuzione da porre a carico dei congiunti obbligati viene stabilita nel
20% dell'eccedenza del reddito personale lordo come indicato nell'articolo
precedente. A tal fine i congiunti obbligati dovranno presentare copia dell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata (Mod.
740 - 101 - 201 ecc.) e ogni
documento atto a stabilire la propria situazione reddituale, anche mediante
autocertificazione. Se le persone obbligate non sono in condizioni di sopportare l'onere
in tutto o in parte, dovranno dimostrarlo mediante adeguata certificazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di far controllare, dalle autorità competenti in
materia, la veridicità di tutti gli atti presentati.
9. Se al termine dei conteggi (quota ospite + contributo obbligati) la retta non risulterà
coperta, il Comune si impegna a contribuire per la rimanenza, come da Regolamento
Comunale per la concessione di contributi, a condizione che dalla relazione
dell'Assistente Sociale emerga che chi verrà accolto nella Casa di Riposo a causa
della sua età, delle sue condizioni psichiche, fisiche, ambientali e familiari, non
sia in grado di condurre una vita dignitosa fuori da una struttura protetta.
10. In conformità all'art. 13 del regolamento Comunale per la concessione di contributi:
a) il Comune garantisce all'ospite per spese personali la disponibilità di una
quota nella misura variabile da L. 100.000 a L. 150.000 (L.R. 20.07.1989
n. 22) a seconda del grado di autonomia e autosufficienza dell'ospite e
fatte salve nuove disposizioni di Legge;
b) il pagamento delle rette o di parte di esse Φ disposto sulla base di fatture
fatte pervenire dall'Istituto di ricovero;
c) entro il mese di Luglio di ogni anno saranno riviste le condizioni che hanno
determinato le quote a carico dell'ospite, degli obbligati e del Comune
alla luce dei redditi dell'anno precedente e di ogni altra situazione di ordine
economico - familiare che possano essere considerati stati di variante.
11. L'impegnativa per il pagamento della retta dovrà essere fatta su apposito modello
di cui all'allegato 1 del presente Regolamento. La richiesta di contribuzione da parte
del Comune per pagamento parziale o totale della retta dovrà avvenire su apposito
modello allegato 2 del presente Regolamento.