I settori che interessano le quote di la

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I settori che interessano le quote di la
Il lavoro subordinato stagionale
Quali attività possono essere considerate stagionali?
I settori che interessano le quote di lavoro subordinato stagionale sono esclusivamente il
settore agricolo e il settore turistico.
Nell'ambito turistico sono stati superati i limiti legati al periodo di inattività di un azienda ma
prevalgono le motivazioni del datore di lavoro quali ad esempio ragioni di carattere
tecnico, produttivo e organizzativo o sostitutivo.
Il decreto flussi stagionale riserva, usualmente, delle quote a cittadini provenienti da alcuni
Stati con i quali l'Italia ha stipulato particolari Accordi, (es. Serbia, Montenegro, Bosnia
Erzegovina, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto)
Prima di inviare la domanda occorre allora verificare se siano state riservate quote ai
cittadini provenienti dal Paese di appartenenza del lavoratore che si vuole assumere come
Solo chi non appartiene a queste nazionalità ma è già stato titolare di un permesso per
lavoro stagionale nell'anno precedente, potrà essere autorizzato ad entrare per esercitare
attività
lavorativa.
Durata del rapporto di lavoro
L'autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo nell'ambito delle quote previste dal
decreto flussi emanato su Gazzetta Ufficiale.
Il rapporto di lavoro può avere una durata minimo di venti giorni e massimo di 9 mesi.
La procedura
Il datore di lavoro (o più datori - in tal caso di parla di richiesta cumulativa , anche per
attività in settori diversi comunque appartenenti all'ambito del lavoro stagionale.) inoltra
richiesta allo Sportello Unico, utilizzando l'apposita modulistica allegata o specificata nello
stesso decreto flussi, inviandola tramite gli uffici postali abilitati.
Le associazione di categoria possono inoltrare le richieste di nulla osta per via telematica,
per conto delle imprese associate.
Lo Sportello Unico procede direttamente alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione al
lavoro. La procedura seguita nel lavoro stagionale è la stessa prevista per il lavoro
subordinato generale, anche se sono previste semplificazioni in ordine ai tempi di rilascio
(20 giorni al posto di 40) e in merito ad alcune verifiche interne (non è previsto il controllo
del Centro per l'Impiego sulla eventuale disponibilità di lavoratori già presenti in Italia).
Acquisiti i pareri positivi della Direzione Provinciale del lavoro e della Questura, lo
Sportello Unico rilascia il nulla osta che consegna al datore di lavoro (che contestualmente
firma il contratto di soggiorno per lavoro), previa richiesta di appuntamento, e invia
telematicamente alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza del
lavoratore.
Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori
di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad
un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il datore di lavoro invia in originale il nulla osta al lavoratore che deve essere presentato
presso la rappresentanza diplomatica italiana, per la richiesta del visto d'ingresso, insieme
al passaporto in corso di validità.
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello
Unico per sottoscrivere il contratto e richiedere il permesso di soggiorno.
Nulla osta pluriennale dopo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il
datore di lavoro può richiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione, in favore del
lavoratore straniero, anche il rilascio di un nullaosta al lavoro stagionale pluriennale.
La richiesta viene formulata sull'apposito modulo indicando i due precedenti periodi
lavorativi per attività stagionale.
La richiesta di nulla osta al lavoro pluriennale (valido per un periodo massimo di 3 anni)
può essere fatta dal datore di lavoro a favore di un lavoratore straniero che ha prestato per
due anni di seguito un'attività di lavoro stagionale in Italia, con dimostrazione dell'avvenuto
rientro del lavoratore straniero nel Paese di origine al termine dei precedenti periodi di
lavoro stagionale. Il rilascio di tale nulla osta avviene nei limiti delle quote di ingresso
previste per lavoro stagionale.
Il nulla osta pluriennale deve contenere l'indicazione del periodo di validità per ciascuno
dei tre anni, il quale - trattandosi di impieghi ripetitivi - dovrà necessariamente
corrispondere alla validità indicata nel permesso di soggiorno stagionale relativo all'ultimo
anno. Sulla base del nulla osta viene rilasciato allo straniero un unico permesso di
soggiorno per lavoro stagionale pluriennale, il quale non lo esonera però dal richiedere
annualmente il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiano
all'estero.
I visti per le annualità successive alla prima vengono rilasciati dall'autorità diplomaticoconsolare dietro esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale,
trasmesso dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario ed in copia allo sportello
unico per l'immigrazione.
Esempio: Un Cittadino marocchino entra per la prima volta in Italia nel 2003 per svolgere
un lavoro stagionale della durata di 6 mesi.
Al termine dei 6 mesi rientra in Marocco e viene richiamato con i flussi del 2006 dallo
stesso datore di lavoro per lo stesso lavoro stagionale per un periodo di 4 mesi.
Al termine dei 4 mesi lo straniero rientra nel suo Paese. A questo punto il datore di lavoro ,
con il successivo decreto flussi., può richiedere allo Sportello Unico, per lo stesso
lavoratore una nuova autorizzazione al lavoro triennale.
L'autorizzazione potrà essere rilasciata per le 3 annualità ed il permesso di soggiorno avrà
una durata di 4 mesi all'anno.
Scaduti i 4 mesi lo straniero dovrà rientrare in Marocco per poter successivamente
richiedere al Consolato italiano nel suo Paese il rilascio del secondo visto d'ingresso,
presentando il nuovo contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti. Anche in questo
caso il visto ed il relativo permesso di soggiorno avranno una durata di 4 mesi, alla
scadenza
lo
straniero
dovrà
rifare
la
stessa
procedura.
Il cittadino marocchino potrà dunque entrare in Italia per svolgere quel lavoro stagionale
con quel datore di lavoro per 3 anni consecutivi senza dover passare ogni anno per la
procedura
dei
flussi
d'ingresso.
il datore di lavoro del cittadino marocchino poteva anche proporre al lavoratore, dopo il
secondo ingresso un contratto per lavoro subordinato negli altri settori - non stagionali (a
tempo determinato o indeterminato) all'interno delle quote del decreto flussi.
Il Permesso di soggiorno Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale consente
di svolgere l'attività per la quale è stato rilasciato il nulla osta e pertanto non consente di
svolgere attività autonoma o subordinata.
Profili previdenziali
I lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno stagionale sono soggetti alle seguenti
forme di previdenza ed assistenza obbligatoria:
- IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti),
- indennità economica di malattia;
- indennità economica di maternità
- Assicurazione INAIL
In sostituzione di altri contributi (ad es. indennità di disoccupazione) il datore di lavoro è
tenuto a versare un contributo in misura pari agli stessi, destinati ad interventi di carattere
socio assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'art. 45 T.U.
Diritto di precedenza nell'anno successivo
Il lavoratore stagionale, se ha rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno
rientrando, ad esempio, nel proprio Stato alla scadenza del permesso di soggiorno, ha
diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso
in
Italia
per
motivi
di
lavoro
stagionale.
Conversione del permesso di soggiorno
Allo straniero che entra per lavoro stagionale il secondo anno consecutivo, e che durante il
primo anno abbia rispettato tutti i termini di legge, potrà essere offerto un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale potrà però essere convertito in un
permesso per motivi di lavoro subordinato non stagionale solo nell'ambito delle quote
previste
nel
decreto
flussi.
La richiesta di conversione deve essere presentata direttamente dal lavoratore allo
Sportello Unico utilizzando l'apposito modulo con lettera raccomandata A/R. Alla domanda
va
allegato:
a) copia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità;
b) proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale redatta sul
modello Q sottoscritto dal solo datore di lavoro;
c) copia di valido documento d'identità del datore di lavoro;
d) copia del passaporto del richiedente in corso di validità, con i visti d'ingresso per
lavoro stagionale e timbro d'uscita dal territorio nazionale.
Lo Sportello Unico verifica la sussistenza della quota e la regolarità delle condizioni
contrattuali applicate. Si precisa che in caso di contratto a tempo parziale, lo stesso non
può essere inferiore a 20 ore settimanali e la retribuzione non inferiore a quanto previsto
dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato.
Nel caso di parere positivo viene rilasciata l'attestazione di quota libera che deve essere
successivamente allegata alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno da
presentare in Questura attraverso la spedizione del kit dagli uffici postali abilitati.