E` stato recentemente approvato il cd Decreto
Transcript
E` stato recentemente approvato il cd Decreto
E’ stato recentemente approvato il c.d. Decreto Semplificazioni, il D.L. 9 febbraio 2012, n.5, pubblicato nello stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 33/12. Il provvedimento legislativo ha come obiettivo la riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, così da poter dare impulso alla ripresa economica. Nella tabella che segue si riepilogano le principali novità, evidenziando la data di entrata in vigore delle novità: dove non espressamente specificato, la disposizione entra in vigore il 10 febbraio 2012, così come previsto dall’art.63 del Decreto. A seguito delle novità introdotte, il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi con la circolare 16 febbraio 2012, di cui si è tenuto conto nella redazione della tabella di sintesi. Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese ART.14 – ISPEZIONI ALLE IMPRESE Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese, suddivise per dimensioni e settore di attività. Per favorire la competitività delle imprese, il Governo potrà adottare uno o più regolamenti per razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, nel rispetto dei seguenti principi: a. proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata; b. eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; c. coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni d. collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; e. informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia. ART.15 - M ATERNITÀ Nuove regole per l’astensione anticipata dal lavoro A decorrere dal 1° aprile 2012, saranno modificate l a competenza e la procedura per l’interdizione anticipata dal lavoro. Alle ASL è devoluta, in via esclusiva, la procedura per l’interdizione anticipata dal lavoro motivata da “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose” (art.17, co.3, D.Lgs. n.151/01); spetta, viceversa, alle Direzioni Territoriali per il Lavoro (DTL) l’istruttoria e l’emanazione dei provvedimenti per l’interdizione anticipata in caso di condizioni di lavoro pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, qualora lo spostamento a mansioni diverse sia, da un punto di vista organizzativo, impossibile. Fino al 31 marzo 2012 l’istruttoria e l’emanazione dei provvedimenti saranno seguiti dalle DTL. ART.16 – DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI Pagamenti all’Inps mediante strumenti elettronici A decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effet tuati presso le sedi dell’Inps dovranno essere utilizzati esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate. Gli enti previdenziali sono tenuti al versamento degli interessi legali sulle prestazioni dovute a seguito di domande accolte dopo i termini previsti, solo nel caso in cui l’interessato abbia comunicato tutti i dati in via telematica, compresa la posta elettronica certificata. ART.17 – ASSUNZIONE LAVORATORI EXTRA UE CO per i lavoratori stranieri e novità per i lavoratori stranieri stagionali La comunicazione obbligatoria telematica (CO) assolve agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato. Riguardo al lavoro stagionale, decorsi i 20 giorni dalla richiesta allo Sportello immigrazione, opera il silenzio assenso, così da ritener accolta la domanda, nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni: a. la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b. il lavoratore stagionale nell’anno precedente abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un diverso datore di lavoro rispetto a quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Fermo restando il limite di nove mesi di durata massima dell’autorizzazione al lavoro stagionale, la durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. L’autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tal caso il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro. Nuove regole per l’assunzione di lavoratori extra nel settore Turismo ART.18 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI ASSUNZIONE Il Decreto Semplificazioni provvede a coordinare la materia delle comunicazioni obbligatorie (CO) nel settore del Turismo e dei Pubblici Esercizi. A seguito delle modifiche introdotte all’art.10, co.3, del D.Lgs. n.368/01, a decorrere dal 10 febbraio 2012, in caso di assunzione di lavoratori extra nel settore Turismo e Pubblici esercizi, i datori di lavoro dovranno effettuare una comunicazione sintetica e preventiva (entro le 24 del giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro) con i dati essenziali del rapporto che si intende instaurare. La comunicazione dovrà poi essere integrata, pena l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (diffidabile), con i rimanenti dati entro 3 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro. ART.18 – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI Competente il Ministero In caso di procedure di Cigs, mobilità e contratti di solidarietà, la del Lavoro per unità sospensione degli obblighi di collocamento di soggetti disabili richiede, in produttive in più provincie caso di unità produttive ubicate in più provincie, che il datore di lavoro invii al Ministero del Lavoro il provvedimento di ammissione alla procedura. In tutti gli altri casi rimane confermato che il provvedimento di ammissione alla procedura dovrà essere inviato al Centro per l’Impiego competente per territorio. La novità, anche in questo caso, entra in vigore il 10 febbraio 2012. Recepite in legge le indicazioni ministeriali su omessa e infedele registrazione ART.19 – LIBRO UNICO DEL LAVORO Il Decreto Semplificazioni recepisce in legge le interpretazioni di prassi fornite dal Ministero del Lavoro in materia di Libro Unico del Lavoro. In particolare viene ribadito che: • la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione; • la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazione dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. Pertanto, la novella legislativa non muta il quadro di riferimento in materia. Come confermato dal Ministero del Lavoro, con la circolare 16 febbraio 2012, n.2, in caso di omesse registrazioni andrà applicata una sola sanzione per ciascun mese di riferimento e in base al numero di lavoratori interessati (da € 150,00 a € 1.500,00 fino a dieci lavoratori, da € 500,00 a € 3.000,00 oltre dieci lavoratori), a prescindere dal numero di omissioni contenute nel LUL. Per quanto riguarda le infedeli registrazioni, sarà applicabile la sanzione amministrativa nel caso in cui i dati riportati sul LUL siano quantitativamente o qualitativamente diversi rispetto alla prestazione lavorativa resa. Rientrano le quote di Tfr, sono escluse le sanzioni civili Termine per la comunicazione della PEC al registro delle imprese Abolito l’obbligo di tenuta del DPS Ampliato il periodo per poter beneficiare del credito di imposta ART.21– RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI Viene modificato l’art.29, co.2, del D.Lgs. n.276/03, per quanto riguarda la responsabilità solidale negli appalti. In primo luogo, nella solidarietà retributiva tra committente e appaltatore/subappaltatore rientrano le quote di Tfr relative al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Infine, il Decreto Semplificazione esclude espressamente che nella solidarietà contributiva rientrino le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. La novità, in questo caso, smentisce quanto in precedenza affermato dal Ministero del Lavoro in via interpretativa, con la risposta a interpello 3/2010. ART.37– POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Le imprese costituite in forma societaria che, alla data del 10 febbraio 2012, non hanno ancora comunicato la Pec al registro delle imprese, dovranno provvedere entro il 30 giugno 2012. ART.45 – PRIVACY Relativamente all'obbligo di aggiornare, entro il 31 marzo di ogni anno, il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), il Decreto Semplificazione ha soppresso, tra gli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza, il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS). Pertanto, salvo che intervengano modifiche da parte del Parlamento in sede di conversione, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno. ART. 59 – CREDITO DI IMPOSTA ASSUNZIONI AL SUD Il Decreto Semplificazione modifica, con effetto retroattivo decorrente dal 14 maggio 2011, le condizioni per poter accedere al credito di imposta per le assunzioni al Sud. In particolare, le assunzioni agevolate dovranno essere effettuate entro 24 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n.70/11 ossia entro il 14 maggio 2014 (in precedenza 12 mesi), così come l’incremento occupazionale. La base occupazionale per verificare l’incremento determinato dall’assunzione è quella dei 12 mesi precedenti l’assunzione e non più quella dei 12 mesi precedenti il 14 maggio 2011. Infine, il credito di imposta deve essere compensato nel mod. F24 entro due anni dalla data di assunzione.