Il lavoro stagionale - Informagiovani Pesaro

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Il lavoro stagionale
Per classificare un'attività lavorativa come stagionale è necessario che la stessa non si
svolga in modo continuativo ma si concentri in determinati periodi dell’anno.
Il legislatore ha provveduto all’individuazione tassativa delle attività stagionali,
principalmente legate al settore agricolo e turistico, attraverso l’allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 1525/1963 la cui valenza è stata ribadita dalla legge
247/2007 (Protocollo del Welfare) che nel prevedere la deroga al tetto massimo di durata
dei contratti a tempo determinato per le attività stagionali richiama, per l’appunto, tale
provvedimento legislativo.
L'individuazione di una prestazione lavorativa come stagionale rileva, essenzialmente, al
fine di consentire la legittima apposizione del termine al contratto di lavoro e di modularne,
in maniera specifica rispetto alla generalità dei contatti a termine, il diritto di precedenza
dei lavoratori. Il Decreto Legislativo 368/2001 contenente la disciplina del contratto a
tempo determinato esclude il rapporto di lavoro in ambito stagionale dalle limitazioni
quantitative individuate dalla contrattazione collettiva per la generalità dei contratti a
termine.
Il lavoratore stagionale risulta, altresì, titolare di un diritto di precedenza in caso di nuove
assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro, da esercitarsi con specifica
manifestazione di volontà entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso; il
diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
I lavoratori stagionali hanno diritto ai trattamenti retributivi ed al periodo di ferie spettanti in
favore dei lavoratori a tempo indeterminato in misura proporzionale alla durata del
contratto e secondo le previsioni della relativa contrattazione collettiva;
i lavoratori occupati in attività di lavoro stagionale, in presenza delle condizioni necessarie
(2 anni di assicurazione all’Inps e almeno 78 giorni di lavoro nel corso dell’anno di
riferimento, si conteggiano anche i giorni di assenza per ferie, malattia e gravidanza)
possono richiedere, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di svolgimento delle
attività lavorative, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (il trattamento, spettante
per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di riferimento e, comunque, non
superiore ai 180 giorni, è pari al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% per i
successivi).