comune di marradi - Portale Servizi Cartografici
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COMUNE DI MARRADI VARIANTE ORGANICA AL P.R.G.C. L.R. 74/84 ART. 9 COMMA 1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LE TAVOLE DELLA VARIANTE SOSTITUISCONO LA CARTOGRAFIA DEL P.R.G.C. APPROVATA CON DELIBERA N. 8481 DEL 21.07.1976 ~ INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI art.1 - Finalità e contesto normativo art.2 - Elaborati costituenti la variante art.3 - Salvaguardia art.4 - Deroghe art.5 - Disposizioni transitorie. TITOLO Il - PROCEDURE art.6 - Strumenti di attuazione degli interventi art.7 - Interventi edilizi diretti art.8 - Piani urbanistici attuativi art.9 - Esecuzione di opere di urbanizzazione da parte dei privati art.10 - Elaborati richiesti per i progetti art.11 - Unità minime di intervento art.12 - Strumenti e procedure per gli interventi ammessi art.13 - Licenza di abitabilità o agibilità TITOLO III - ELEMENTI NORMATIVI COMUNI E DEFINIZIONI art.14 - Elementi normativi comuni a tutti gli interventi art.15 - Indici urbanistici : definizioni art.16 - Zona sismica TITOLO IV - ZONE OMOGENEE art.17 - Zone omogenee A art.18 - Zone omogenee B art.19 - Zone omogenee C art.20 - Zone omogenee D art.21 - Zone omogenee E art.22 - Zone omogenee F art.23 - Aree a vincoli speciali TITOLO V COLLETTIVO ATTREZZATURE E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO E art. 24 - Viabilità piazze “Q” e parcheggi pubblici “P” art. 25 - Aree destinate a verde pubblico art. 26 - Verde sportivo "Vs" art. 27 - Attrezzature Scolastiche “As" art. 28 - Attrezzature pubbliche "Ap” art. 29 - Attrezzature di interesse collettivo “Ac" art. 30 - PP1 - Piano Particolareggiato “la Colombaia “ ALLEGATO A VARIANTE AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI MARRADI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 74/84 ( ART. 9 COMMA 1) NORME DI ATTUAZIONE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità e contesto normativo L'ambito di applicazione delle presenti norme è esteso a tutto il territorio Comunale come variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n.74/84 e successive modifiche ed integrazioni. La presente normativa disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, tutela i caratteri architettonici, culturali, storici ed ambientali, disciplina gli interventi delle utilizzazioni compatibili con le caratteristiche degli immobili e delle aree. La normativa integra e sostituisce, ove in contrasto, le norme generali del P.R.G. nonché le norme relative al piano di elenco e classificazioni degli immobili redatta ai sensi dell'art.7 della L.R. n.59/80 ed approvata dalla Regione Toscana in data 14.3.1983 n.2527. In particolare le presenti norme sostituiscono delle NORME GENERALI del vigente P.R.G.C.: Capo I art. 2-4-5-6-7-8-9; Capo II art. 11-1.2-13-17-16-20-22-23; Capo III art.24; dell'art. 25 e' fatta salva la sola tabella allegata. La cartografia di piano, così come definita nell'art.2 delle presenti norme, sostituisce tutte le tavole cartografiche del P.R.G. Art. 2 - Elaborati costituenti la variante Nell'ambito di cui al precedente art.1 la variante costituita dai seguenti elaborati: - Relazione tecnica - Norme di attuazione. - Elaborati di analisi dello stato attuale: . schedatura edifici di particolare valore storico, artistico e ambientale, approvata dalla Regione Toscana con Del.n.2527 del 14.3.1983, come integrata e modificata dalla presente variante. . Tav. A - Carta 1/25000 dell'uso del suolo. . Tav. B1 - trasposizione in scala 1:10.000 del P.R.G. vigente . Tav.B2 - trasposizione in scala 1:10.000 del P.R.G. vigente - Elaborati dello stato di progetto: . Tav. n.1P fogl.n.2 - rapp.1/10.000: Tavole prescrittive dell'intero territorio comunale. . Tav. n.2P fogl.n.13 - rapp.1/2.000 : Tavole prescrittive di azzonamento delle aree urbanizzate. - Carte dei vincoli esistenti Tav. lV - rapp. 1:25.000 - Deperimetrazione Aree Protette, art.5 L.R. 52/82 e successive modifiche ed jntegrazioni. Tav. 2V - rapp. 1:25.000 - Perimetrazione delle categorie dei beni di cui all'art. 1 della L.n.431/85. Ai fini delle prescrizioni, nelle aree comprese nelle tavole 1/2000 delle quali non sono indicati gli azzonamenti, valgono le prescrizioni degli azzonamenti riportati nelle tavole 1/10000. Art.3 - Salvaguardia. Sugli immobili privati per i quali il piano preveda una destinazione pubblica, e fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 59/80, gli interventi edilizi ed urbanistici devono essere limitati al mantenimento strutturale e funzionale e di destinazione d'uso alla data di adozione delle presenti norme. Saranno consentite soltanto opere straordinaria manutenzione, previa stipula di un atto pubblico unilaterale da parte del proprietario, con il quale si impegna a valutare, in caso di esproprio, il valore dell'immobile e delle aree nello stato di consistenza antecedente I' intervento. Art.4 - Deroghe. Nel caso di aree, edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse, di cui alla legislazione vigente, il Sindaco può autorizzare, previa delibera del C.C. e con le procedure di cui all'art.3 della L.n.1357/55 e art. l3 della L.R.74/84 deroghe alle presenti norme e previsioni di piano. Art. 5 - Disposizioni transitorie Resta ferma la validità delle autorizzazioni e concessioni edilizie rilasciate antecedentemente alla data di adozione del presente strumento urbanistico, nonchè le lottizzazioni, a quella data, già adottate e convenzionate dal Consiglio Comunale. Per tali interventi si applicano le seguenti disposizioni transitorie: - Autorizzazioni e Concessioni Edilizie: sono ammesse le varianti che intervengano in corso d'opera e rientrino nei limiti volumetrici consentiti dalle norme vigenti alla data dell'atto che abilitava l'intervento originario; - Piani urbanistici attuativi: nell'ambito dell'area compresa nel perimetro del piano urbanistico attuativo, adottato anteriormente alla data di adozione delle presenti norme, e nei termini di validità di detto piano attuativo, sono ammessi interventi a variante che siano conformi alle norme urbanistiche vigenti al momento della data di adozione del piano attuativo medesimo. TITOLO II - PROCEDURE Art.6 - Strumenti di attuazione degli interventi. La variante si attua mediante interventi diretti o con piani urbanistici attuativi , a norma della vigente legislazione statale e regionale e nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali. I piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, i progetti di attrezzature e opere pubbliche a interesse collettivo, fatti salvi i pareri prescritti di altri enti, sono di competenza del Consiglio Comunale. Art.7 - Interventi edilizi diretti In tutte le zone oggetto della presente variante per le quali non sia preventivamente richiesto piano urbanistico preventivo, è possibile intervenire con intervento edilizio diretto, a norma delle vigente legislazione e delle presenti norme. Art.8 - Piani Urbanistici Attuativi Nei casi individuati dalla cartografia di Piano con la sigla P.L. (Piano di lottizzazione), P.R. (Piani di Recupero), P.P. (Piano Particolareggiato), PEEP (L. 167/62 e successive modifiche ed integrazioni) e PIP (Piano insediamenti produttivi) dovrà essere approvato dal C.C. un piano urbanistico preventivo, esteso all'intero perimetro di zona, che dovrà contenere tutte le eventuali opere di urbanizzazione previste dalla cartografia di piano e della presente normativa. Il rilascio delle singole concessioni edilizie e' subordinato all'esecutività della delibera di approvazione ed alla stipula di una convenzione che ne disciplini le modalità di attuazione. Nelle zone individuate nella cartografia di progetto con il simbolo P.R. ed in tutte le aree dove prescritto dalla presente normativa si applica il disposto del titolo II della L.R.n.59/80 nei modi e nelle procedure previste. I piani di recupero possono essere di iniziativa pubblica o privata. Art.9 - Esecuzione di opere di urbanizzazione da parte dei privati. Nei casi nei quali l'intervento edilizio comporti l'esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alle seguenti procedure: - approvazione, da parte della Amministrazione Comunale di un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi contestualmente ai fabbricati. - sottoscrizione da parte dei richiedenti di un atto unilaterale trascritto, o della convenzione nei casi previsti dalla legislazione attuale, in cui si obbligano, entro la data indicata dall'atto stesso, all'esecuzione della opere previste, ed alla cessione delle stesse e dei terreni sui quali insistono. - prestazione di una garanzia fidejussoria pari all'importo delle opere stimato sulla base del progetto esecutivo. Art.10 - Elaborati richiesti per i progetti Per i progetti presentati al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione o della concessione edilizia, si richiedono i seguenti elaborati estesi a tutta l'area di intervento, e firmati da un tecnico abilitato in materia ciascuno nei limiti delle competenze stabilite dalla vigente legislazione. RILIEVO 1 - Estratto di mappa catastale 1/2000 o 1/1000 con l'indicazione della unita minima di intervento. 2 - Rilievo dell'area di pertinenza dell'immobile in scala 1/200 con le sistemazione esterne (giardino, alberature, pavimentazioni, annessi eventuali, recinzioni e quanto altro esistente). 3 - Rilievo architettonico quotato in scala 1/100 o 1/50 di tutti i piani, prospetti e sezioni longitudinali e trasversali, con l'indicazione in proiezione delle volta e dei solai in struttura lignea. Per gli immobili ricadenti nelle zone A il rilievo quotato deve essere in scala 1/50, con l'eventuale documentazione del particolari architettonici e decorativi in scala opportuna. 4 - Documentazione fotografica estesa a tutta l'area di pertinenza dell'edificio, ai prospetti sulla strada comprendente anche il riferimento agli edifici limitrofi. PROGETTO 1 - Progetto delle sistemazioni esterne compreso le pertinenze, in scala 1/200 esteso a tutta l'area e con le indicazioni delle recinzioni, nuove opere, materiali, e sistemazioni. 2 - Progetto delle opere di urbanizzazione con gli allacciamenti alle reti tecnologiche e fognarie. 3 - Progetto edilizio quotato in scala 1/100 o 1/50 dello stato definitivo e dello stato sovrapposto e l'indicazione dei materiali. Per gli immobili ricadenti nelle zone A il progetto quotato deve essere in scala 1/50, con l'eventuale illustrazione dei particolari architettonici e decorativi in scala opportuna. 4 - Progetto dei particolari costruttivi più significativi in scala adeguata. 5 - Relazione tecnica illustrativa degli interventi Per gli immobili ricadenti nelle zone Al la relazione deve essere estesa alla illustrazione dei caratteri storici, tipologici ed architettonici dell'edificio. 6 - Relazione geologica e geotecnica per le nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni. Elaborati richiesti per i progetti dei piani urbanistici preventivi: - Estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale della proprietà - Elenco delle particelle, loro consistenza, partita e nome dei proprietari. - Planimetria in scala 1/500 che illustri lo stato di fatto e di diritto: il luogo, il perimetro dello intervento, l'area circostante per un raggio di almeno ml.100, i frazionamenti catastali ed i nominativi dei proprietari confinanti, le servitù attive e passive, gli eventuali vincoli presenti, le essenze e le culture, i manufatti agricoli ed edilizi ed ogni altro elemento dl conoscenza dell'area; - Documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze; - Rilievo strumentale del terreno in scala 1/500, con quote altimetriche riferite a capisaldi I.G.M. e curve di livello con equidistanza non inferiore ai mt. 2.,00; - Rilievo metrico delle unità edilizie esistenti in scala 1:200; Calcolo analitico e totale della superficie territoriale di intervento e delle superfici fondiarie; - Relazione geognostica a firma di un geologo abilitato. - Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione; - Relazione estimativa delle opere di urbanizzazione che contenga le specifiche di capitolato con le quantità, i prezzi unitari, analitici e totali delle opere da realizzare e da cedere; Illustrazione dell'intervento mediante progetto planivolumetrico esteso a tutta l'area dl intervento e con le indicazioni urbanistiche ed ambientali delle aree circostanti in scala 1/500 o 1/200; - Descrizione delle tipologie edilizie con piante, sezioni e prospetti in scala 1/200; - Schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità di attuazione dell'intervento cosi specificate: a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria; b) sottoscrizione da parte dei richiedenti dell'obbligo di esecuzione delle opere previste a di cessione delle stesse e dei terreni sui quali insistono, entro la data indicata nell'atto; c) prestazione di una garanzia fidejussoria pari all’importo delle opere, stimato sulla base del progetto esecutivo. Per i piani di recupero si applicano le disposizioni di cui all'art 10 della L.R. 59/80. art.11 - Unità minime di interventi. Nelle zone oggetto della variante gli interventi edilizi diretti si realizzano secondo unità minime di intervento, che coincidono con le unita' minime funzionali, indipendentemente dai frazionamenti catastali o proprietari. art.12 - Strumenti e procedure per gli interventi ammessi Nel rispetto delle prescrizioni e procedure della legislazione vigente e degli strumenti urbanistici vigenti e del regolamento edilizio, gli interventi edilizi diretti sono soggetti a: OPERE SOGGETTE A COMUNICAZIONE 1) interventi di manutenzione ordinaria; 2) opere interne di cui all'art. 26 della Legge 47/85. OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE a) interventi di manutenzione straordinaria; b) interventi di restauro e risanamento conservativo e restauro scientifico; c) interventi di installazione o trasformazione di aperture esterne, vetrine, insegne, elementi segnaletici e pubblicitari in genere che siano in luoghi pubblici o ad essi prospicienti; d) interventi di rimozione o modifica di elementi di arredo urbano o di decorazione esterna; e) occupazione del suolo per deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo aperto; f) demolizioni totali o parziali di edifici o manufatti esterni ( recinzioni, cancelli, ecc.:); g) opere di fognatura industriali e civili, perforazioni di pozzi; h) costruzione di impianti tecnici per l'agricoltura; i) costruzione di recinzioni ed accesi ; 1) movimenti di terra, scavi e rinterri, costruzioni di muri di sostegno ; m) interventi di modifica alle aree di verde privato vincolato (recinzioni, pavimentazioni, rilevati e scavi, elementi di arredo fissi modifiche ed abbattimento delle piantumazioni ad alto fusto); n) opere di urbanizzazione primaria pubblica. OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE 1) nuove costruzioni di immobili o annessi non compresi nelle opere soggette ad autorizzazione, sia pubblici che privati; 2) interventi di ristrutturazione edilizia; 3) modifiche alle facciate degli edifici di carattere sostanziale; 4) variazione di destinazione d'uso; 5) suddivisione di unita' immobiliari; 6) serre agricole permanenti; 7) opere ed impianti relativi all'attività estrattiva; 8) cappelle, edicole e monumenti funerari; 9) opere di urbanizzazione primaria privata. OPERE AMMESSE CON PROCEDURA DI URGENZA Tutte le opere che rivestano carattere di necessita' ed urgenza non sono soggette a richiesta preventiva di autorizzazione o concessione, ma e' tuttavia fatto obbligo di fare immediata richiesta al Sindaco inviando la documentazione relativa, compresi i motivi di urgenza, entro 15 giorni successivi all'inizio dell'intervento. Sono inoltre ammesse senza la preventiva richiesta di autorizzazione o concessione preventiva le opere da eseguirsi su ordinanza del Sindaco a tutela della pubblica incolumità. art.13 - Licenza di abitabilità o agibilità Nessuna nuova costruzione può essere occupata, parzialmente o totalmente, senza autorizzazione di abitabilità o agibilità rilasciata dal Sindaco. Detta autorizzazione è altresì necessaria per le unità immobiliari che, a seguito di interventi edilizi per i quali sia stata rilasciata autorizzazione o concessione edilizia, abbiano realizzato o modificato: - nuovi vani anche in piani seminterrati o sottotetto. - modifica al numero dei solai o variazione degli stessi. - svuotamento parziale o totale dell'immobile. - variazione di destinazione d'uso dei vani. TITOLO III - ELEMENTI NORMATIVI COMUNI E DEFINIZIONI Art. 14 - Elementi normativi comuni a tutti gli interventi. Ad integrazione di quanto indicato nelle norme di attuazione del vigente P.R.G.C. ed in sostituzione delle norme in contrasto, per l'area oggetto di variante valgono le definizioni e norme dei presenti lemmi: 1 - Allineamenti: Gli allineamenti delle nuove edificazioni, ampliamenti, sopraelevazioni, rifacimenti e ristrutturazione, ove previsti graficamente nelle tav. di piano, sono prescrittivi. In assenza di allineamenti prescritti, gli allineamenti devono essere riferiti agli allineamenti esistenti, nel caso di demolizione e ricostruzione, o agli allineamenti del fronte strada con gli edifici adiacenti l'immobile oggetto di intervento. In assenza di allineamenti preesistenti, di fronte strada o prescritti, devono essere rispettate le norme relative alle distanze minime (confini, fabbricati, strade) della presente normativa. 2 - Confini Si definisce confine del lotto il limite della superficie fondiaria oggetto dell'intervento rispetto ai lotti limitrofi di altra proprietà. I vincoli di inedificabilità ed i limiti fra zone omogenee di piano, eventualmente ricadenti all'interno di una medesima proprietà, non costituiscono confine di lotto. 3 - Destinazioni urbanistiche e d'uso. Per destinazione urbanistica del suolo si definisce la destinazione d'uso dell'attività prevalente che si svolge su un'area. Per destinazione d'uso di un edificio si intende la destinazione d'uso di ciascuna unità funzionale presente all'interno dell'edificio. Le destinazioni d'uso individuate ai fini urbanistici sono le seguenti: a) residenziale. b) produttiva : industriale e artigianale. c) commerciale. d) direzionale. e) turistico-ricettiva f) agricola. g) attrezzature e servizi così distinte: g1 - attrezzature pubbliche (proprietà e uso pubblico) g2 - attrezzature di interesse collettivo (proprietà privata ad uso pubblico) Il piano di variante indica le destinazioni urbanistiche e d'uso ammesse per aree ed immobili; per i mutamenti di destinazione d'uso si applicano i dettati della legislazione vigente e delle presenti norme. Negli immobili con destinazioni d'uso esistente in contrasto con le destinazioni di zona, gli interventi di demolizione e ricostruzione e/o di ampliamento sono subordinati al mutamento della destinazione d'uso a quella prescritta dal piano. Nelle zone a destinazione d'uso prevalente residenziale, non è consentita l'edificazione, il cambio di destinazione, o l’ampliamento di una attività esistente che comporti rischi di incidenti rilevanti o comportanti inquinamento, anche acustico, a norma della vigente legislazione e del regolamento di igiene. 4 - Distanza minima dai confini e pareti finestrate Per distanza minima di un fabbricato dai confini o fra pareti finestrate si intende il segmento minimo che congiunge, in proiezione planimetrica, la parete più avanzata del fabbricato rispetto al confine del lotto o alle pareti dell'edificio più vicino. Non si considerano, ai fini della determinazione della distanza minima gli aggetti di gronda, le pensiline ed i terrazzi sbalzo, i manufatti emergenti dal piano di campagna con uno spiccato massimo inferiore o eguale a 1,00 ml. Nelle nuove costruzioni, i loggiati, come definiti al lemma 5 del presente articolo, devono rispettare una distanza minima dai confini del 50% della distanza minima fissata del piano. Per le distanze minime fra le pareti finestrate valgono le norme contenute nell'art.9 del D.M. n.1444 del 2/4/68. La distanza minima fra pareti finestrate di edifici compresi all'interno di un piano urbanistico attuativo e' fissata dal piano stesso. La distanza minima di un fabbricato dai confini del lotto o dei lotti che costituiscano unita' minima di intervento e' fissato, in linea generale in 5 ml. Tale distanza può essere ridotta nel caso di interventi di sopraelevazione o ampliamento nelle zone A e B, nel rispetto delle potenzialità edificatorie dei lotti confinanti, previo parere della Commissione Edilizia. Gli interventi ammessi dalla presente variante di sopraelevazione o demolizione e ricostruzione riguardanti le tipologie urbane a schiera nelle zone A e B, possono essere realizzati sul confine con pareti cieche, o in aderenza a pareti cieche esistenti. 5 - Logge e Loggiati Sono definite logge gli spazi che si determinano ai piani rialzati dell'edificio per l'arretramento di una parete di un locale rispetto alla parete esterna e chiuse su tre lati. La chiusura di una loggia con un infisso vetrato, nei casi consentiti dal piano, non determina aumento di volume ne' di superficie coperta, se non determini un nuovo vano abitabile e sia inferiore a 6 mq. Non e' consentito chiudere, anche con infisso vetrato, logge esistenti negli edifici principali ricadenti nella sottozona Al Nelle nuove edificazioni, le logge con meno di 6 mq di superficie non sono conteggiate ai fini della volumetria massima ammissibile dagli indici di piano. Sono definiti loggiati gli spazi situati al piano terra di un edificio coperti da un tetto piano o inclinato, realizzato a sbalzo o sorretto da pilastri, sporgente dall'edificio, e aperti su tre lati. Non e' ammessa la chiusura dei loggiati con vincoli di destinazione pubblica o di uso pubblico, e negli edifici compresi nelle zone A1. Il tamponamento dei loggiati determina, ai fini urbanistici, aumento di superficie coperta e di volume. I loggiati di larghezza superiore ad 1.50mt. aperti su uno o due lati sono valutabili ai fini urbanistici rispettivamente il 50% e il 25% della superficie coperta e del volume delimitato dai medesimi. 6 - Porticati o Pilotis Sono gli spazi che si determinano al piano terra di un edificio e compresi all'interno della proiezione planimetrica dei piani soprastanti, in conseguenza di una edificazione su pilastri di parte o di tutto l'edificio. Non e' ammessa la chiusura dei porticati con vincolo di destinazione pubblica o di uso pubblico, e negli edifici compresi nelle zone A1. E' ammesso il parziale tamponamento degli stessi per la realizzazione di locali accessori e tecnici (locali per servizi tecnologici, box auto singoli o condominiali, locali accessori) qualora gli edifici esistenti ne siano sprovvisti. Nelle nuove costruzioni, ai fini della volumetria massima ammissibile, i porticati sono valutati al 50% del volume realizzato. 7 - Parcheggi privati Nel caso di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione degli immobili, le quantità di parcheggio privato prescritte dalla L.n.122/89 devono essere reperite nel perimetro dello edificio o all'interno del lotto, purché non siano occupate superfici utilizzate a giardino o a parco. 8 - Superfetazioni. Si definiscono superfetazioni i corpi di fabbrica aggiunti all'organismo edilizio principale in periodi successivi alla costruzione originaria, tali da non avere con questo solidarietà distributiva, strutturale e formale. 9 - Terrazze a tasca La creazione di terrazze a tasca sulla copertura degli edifici, ove ammessa dal piano, deve interessare una sola falda, la giacitura della quale non deve essere modificata. La proiezione planimetrica della terrazza dovrà rispettare le seguenti distanze minime: 1,5 ml. dalla linea di gronda, 0,80 ml. dal colmo, dai compluvi e dai displuvi. 10 - Verde privato. Gli orti e i giardini esistenti all'interno dei lotti e degli isolati dovranno essere mantenuti nella stessa destinazione. I progetti che richiedono il rilascio di concessione edilizia dovranno essere estesi a tutta l'area di pertinenza dell'edificio e contenere il rilievo della posizione occupata dalle essenze ad alberature esistenti, nonché della specificazione del tipo e consistenza, oltre che dal rilievo delle superfici sistemate a prato, orto e giardino. 11 - Volume interrato Si definisce “volume interrato” quello compreso tra le linee del piano di campagna, lungo almeno due lati adiacenti dell’edificio, ed il piano di calpestio posto al livello più basso dell'edificio stesso. Ove ammessa la realizzazione di volumi interrati non può essere destinata a nuove unità abitative, e non può superare il 40% del volume fuori terra ammesso dagli indici di zona, o del volume esistente. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui all'art.9 della L. 122/89. 12- Volumi sottotetto I “volumi sottotetto” con falde di pendenza inferiore al 40% non sono computati ai fini del volume massimo edificabile, purché non abitabili. Nei sottotetti le parti configurabili come vano abitabile dovranno avere altezza media minima di 2,70. ml. ed in nessun punto tale altezza dovrà essere inferiore a 2,00 ml. Art.15 - Indici urbanistici : definizioni Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si definiscono i seguenti indici urbanistici: 1) - Altezza massima (H). Per altezza massima di un edificio si intende la maggiore altezza dei vari lati determinata dalle quote di riferimento a terra (piano del marciapiede della strada pubblica o, se non esistente, piano di campagna) e le quote riferite alla linea di intersezione dell'intradosso del solaio di copertura con i fronti del fabbricato per le coperture con inclinazione inferiore al 40% o all'estradosso del solaio per le coperture piane. Nel caso di pendenza variabile del solaio di copertura, si terrà conto della linea di intradosso della parte con inclinazione minore. Non concorrono a determinare la massima altezza di un edificio le altezze del timpano laterale delle coperture a “capanna” e, ove ammessi dal piano, i lucernari, gli abbaini, i parapetti delle terrazze di copertura, gli extracorsa degli ascensori. 2) - Superficie Coperta (Sc). Si definisce superficie coperta Sc la superficie degli edifici, espressa in mq., data dalla proiezione orizzontale del perimetro esterno massimo perimetrale, compresi gli spazi interrati, esclusi i balconi a sbalzo aperti i loggiati e logge inferiori ai 6 mq.. 3) - Rapporto di copertura (RF). Rappresenta il. rapporto massimo di copertura ammissibile tra la superficie coperta e la superficie fondiaria pertinente, espresso in percentuale. 4) - Volume massimo edificabile (Vm). Indica il volume massimo edificabile su un lotto o un'area espresso dal prodotto della superficie coperta Sc e la altezza massima H, espresso in mc. salvo quanto appresso indicato : a) nel caso che il fabbricato abbia superficie diversa ai vari piani e sia composto di corpi di fabbrica aventi altezze diverse, il volume del fabbricato sarà computato come sommatoria del prodotto delle superfici per le rispettive altezze lorde, da calpestio a calpestio, e per l'ultimo piano, nel caso di copertura inclinata, da calpestio alla quota dell’intradosso del solaio di copertura, in corrispondenza della linea di gronda b) nel computo del volume non vengono compresi i ‘volumi tecnici’, come definiti dalla Circolare M.LL.PP. 31/01/1973 n.2474. c) nel caso di ampliamento di manufatti esistenti, il loro volume dovrà essere computato con le modalità previste per i fabbricati di nuova progettazione. d) il vespaio e le intercapedini sotto il pavimento non sono computati ai fini del calcolo del volume. Le intercapedini verticali (scannafossi) non potranno avere una larghezza interna superiore ad 1,00 ml. Il volume realizzato da locali interrati o seminterrati non è considerato nel calcolo del volume massimo edificabile, qualora risulti uguale o inferiore al 30% del volume edificato fuori terra. 5) - Indice di fabbricabilità (If) Indica il rapporto fra il volume massimo edificabile e la superficie fondiaria pertinente. In nessun caso potrà essere superato l'indice di fabbricabilità indicato dal piano. Le eventuali costruzioni esistenti sull'area edificabile delimitata dal piano concorrono a determinare il volume massimo edificabile. art. 16 - zona sismica L'intero territorio comunale e' dichiarato zona sismica con grado di sismicità S=9 ai sensi della L n.64/74 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto tutti gli interventi sono oggetti alle norme e procedure della vigente legislazione statale e regionale TITOLO IV - ZONE OMOGENEE (D.M. 1444/1968) art. 17 - Zone Omogenee “A” Le zone omogenee A comprendono gli agglomerati urbani, gli edifici, i complessi edilizi ed i manufatti riconosciuti di particolare interesse architettonico, storico, artistico e ambientale, in applicazione di quanto stabilito dal D.M. 1444/68 e dalle leggi nazionali e regionali vigenti. Nelle Zone A si applicano le norme previste all'ALLEGATO A. art. 18 - Zone omogenee “B” Sono comprese nelle zone omogenee B le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A in quanto prive di valori architettonici ed ambientali specifici. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI COMUNI ALLE SOTTOZONE B Edifici e progetto unitario: In tutti i casi nei quali le aree oggetto di intervento facciano parte di un progetto relativo a due o più fabbricati per ogni singola sottozona, e' prescritto che venga presentato, nella richiesta di concessione, un progetto planivolumetrico d'insieme che definisca tutte le costruzioni edilizie nell'area, l'insieme dei fronti, gli accessi privati meccanizzati e pedonali, la sistemazione complessiva dl tutta l'area. Confini: Rispetto alle strade e agli altri spazi pubblici, esistenti o di piano, il corpo di fabbrica dovra' rispettare, se non diversamente specificato nella cartografia di piano, una distanza minima di 5 ml. dal bordo di confine con gli spazi pubblici; la distanza minima dai confini con gli altri lotti privati è di 5 ml. e di 10 ml. dalla costruzione più adiacente posta nei lotti confinanti. Demolizioni e ricostruzioni: Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti a destinazione residenziale che hanno una volumetria superiore a quella ammessa dall'indice di sottozona, potrà essere consentito un volume pari alla media tra quello preesistente e quello risultante dall'indice di zona. Tale volume non potrà in nessun caso superare del 10% il volume risultante dall'applicazione dell'indice di zona. Nella sottozona B0 la volumetria ricostruibile non può superare, in nessun caso, l'incremento del 10% del volume demolito. L'altezza massima non potrà superare l'altezza massima prevista dagli indici di sottozona, e nelle sottozone B0 non potrà superare l'altezza dell'immobile demolito. Non concorrono a determinare il volume esistente gli annessi a destinazione non residenziale, tettoie o costruzioni in genere esistenti nell'area di pertinenza dell'edificio residenziale principale, anche se condonati. Parcheggi privati: Nel caso di nuova costruzione o di sopraelevazione ammessa dagli indici di piano atta e realizzare una nuova unità abitativa, dovrà essere realizzata una superficie destinata a parcheggio privato nella misura prevista dalla L. 122/89, e comunque non inferiore a 15 mq.. Sostituzioni: In caso di interventi riguardanti la sostituzione di industrie, magazzini, o altri edifici a destinazione non residenziale eventualmente esistenti all'interno delle zone B, gli interventi dovranno rispettare la destinazione di zona. Detti interventi potranno essere attuati soltanto attraverso la redazione di un piano di recupero preventivo, esteso a tutta l'area di intervento, così come definito all'art.a2. dell'allegato A. DESTINAZIONE DI ZONA La destinazione delle zone B e' prevalentemente residenziale. Oltre alla destinazione residenziale sono consentiti negozi, uffici, piccoli magazzini, piccoli laboratori artigianali che non comportino inconvenienti per la residenza a norma della vigente legislazione e del regolamento igienico. Potrà essere concessa, con specifica delibera del Consiglio Comunale anche una destinazione alberghiera. Sono fatte salve le destinazioni esistenti alla data di adozione delle presenti norme e che non comportino inconvenienti o disturbi alla residenza, a norma della vigente legislazione e del regolamento d'igiene. SOTTOZONE E INTERVENTI AMMESSI Le zone B sono suddivise nelle seguenti 4 sottozone, nelle quali oltre alle norme comuni a tutti gli interventi sopra riportate, l'edificazione e' soggetta ai seguenti indici: Sottozona BO : Sono le zone totalmente edificate e urbanisticamente consolidate. In detta sottozona sono ammessi gli interventi di cui all'art.a2 dell'allegato A, estesi fino alla ristrutturazione edilizia D3. E' ammesso un incremento volumetrico una tantum del 5% della volumetria esistente da destinarsi a miglioramenti igienico funzionali e/o tecnologici, estendibile fino al 15% in caso di comprovata e documentata necessita' da valutarsi di volta in volta da parte dell'Amministrazione Comunale. Detto aumento non potrà in ogni caso costituire una sopraelevazione abitabile per gli edifici superiori ai due piani abitati Sottozone Bl, B2, B3 : Nelle sottozone Bl, B2, B3 valgono gli indici urbanistici dell'allegato A alle Norme di Attuazione del P.R.G.C. approvato con Delib.G.R n.8481 del 21/07/1976. art. 19 - Zone omogenee C Sono definite zone omogenee C le zone di espansione con destinazione prevalente residenziale. In dette zone gli interventi edilizi sono subordinati alla approvazione di un piano urbanistico attuativo (art. 8 delle presenti norme) SOTTOZONE ED INTERVENTI AMMESSI Lottizzazioni di P.R.G. confermate Sottozona CC: Comprende le lottizzazioni approvate e convenzionate alla data di adozione delle presenti norme, realizzate o in fase di realizzazione, con i limiti e le prescrizioni previsti dal P.R.G. e come successivamente modificate da varianti adottate dal C.C. Dette lottizzazioni sono confermate con le disposizioni dell'art. 5 delle presenti norme. Comprende inoltre le lottizzazioni previste dal P.R.G. che sono riconfermate con gli indici previsti nella normativa tecnica di attuazione del P.R.G. Elenco delle lottizzazioni approvate e convenzionate (fra parentesi la destinazione di zona del P.R.G.): CC1 - Biforco, podere Quera (Ct1) ridotta in sede di approvazione del C.C.: in completamento; CC2 - Biforco, via di Cardeto (C1): completata; CC3 - Marradi, strada provinciale n.74 Marradi-S.Benedetto (C1) : in completamento; CC4 - Marradi, località La Colombaia (Ct1): in fase di completamento; CC5 - Marradi, ss.302 passaggio a livello FF.SS. (C2): PEEP-zona A , località Casa Rossa da completare; CC6 - Case Carloni, località La Torretta (Ct2): completata CC7 - Case Carloni, località Vaiursole (C2): variante approvata dal C.C. suddividendola in PEEP-zona B e P.L.: parzialmente realizzato il PEEP; CC8 - Popolano, via della Fornace (C2): PEEP in corso di realizzazione; CC9 - San Adriano (C2) P.L. adottato ed approvato; CC10 - Crespino località La Ghiacciaia (C1) : in corso di realizzazione; CC11 - Campigno località La Noce (Ctl) : completata. Sottozona C1 F. 120 : Campigno: P.L.(C1): si riconferma con gli indici di P.R.G. ( R.F. 25% ; I..F. 1mc/mq; H. max.7,50 ml.) NUOVI INTERVENTI PREVISTI DALLA VARIANTE F. 23 : Sottozona CN1 P.L.: strada comunale di Casa Carloni; zona di espansione residenziale a destinazione mista residenziale, direzionale e commerciale a completamento di aree parzialmente urbanizzate e a servizio di un’area oggetto di espansione residenziale. Nella zona si applicano i seguenti indici: IF : 1,5.mc/mq. ; RF : 35% ; H max : 7,50 ml. Destinazione: Residenziale 70% ; Direzionale 15% ; Commerciale 15%. F. 7 : S.Adriano - Sottozona CN2: P.L. a completamento della lottizzazione esistente. Nella zona si applicano i seguenti indici: IF : 1 mc/mq ; RF : 25% ; H max : 8,50 mt. Destinazione : residenziale 80% - commerciale 20% F. 52 : Biforco - Sottozona CN3: P.L. per insediamento di tipo residenziale. Nella zona si applicano i seguenti indici: IF: 1.50mc/mq ; RF : 30% ; H max : 7,00 mt. art. 20 - Zone omogenee D Si definiscono zone D le aree destinate alle attività produttive: industriali, artigianali, commerciali, estrattive, direzionali e turistiche alberghiere e villaggi turistici. SOTTOZONE ED INTERVENTI AMMESSI INTERVENTI IN ATTO CONFERMATI Sottozona DC: Sono le aree nelle quali e' in atto la coltivazione di cave in attuazione della L.R. n.36/80 e successive modifiche ed integrazioni, con piano approvato con delibera regionale n. 10376 del 8.10.84 e successiva Variante di cui alla Deliberazione n. 37/CC. in data 23/03/1991. Sottozona DP : Comprende le aree destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali che sono state parzialmente realizzate con P.I.P., con P.L. o con interventi diretti approvati dal C.C.. Si confermano i piani approvati, e le prescrizioni di P.R.G. (fra parentesi la destinazione di zona del P.R.G. vigente)nelle seguenti sottozone: F. 24 : DP1 (D3) - Popolano : località Filetto est: completato; località Filetto ovest: approvato. F. 6 : DP2 (D3) - Popolano ss.302 : in completamento L'area e' stata riperimetrata riconfermando gli indici di P.R.G. (D3): RF 40% ; I.F. 2 mc/mq.; H max. 8,50. Distanza minima dai confini 6 ml.. F. 7: DP3 (Dl) - S.Adriano P.I.P.: in completamento; P.L. : in completamento. ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI CON VARIANTI AL P.R.G. F. 36-37 : DP4 - Marradi, Via L. Fabbri: L'area e' stata riperimetrata. E' occupata dagli impianti industriali della fonderia FOMARGHISA. In detta area, può essere presentato un progetto di ristrutturazione ed ampliamento strettamente connesso al mantenimento dell'attività produttiva in atto. Detto progetto, esteso a tutta l'area perimetrata dal piano, dovra' indicare le eventuali demolizioni, gli ampliamenti, la sistemazione complessiva dell'area, le aree a parcheggio, i sistemi e le tecnologie impiegate al fine di una riduzione delle emissioni gassose ed acustiche degli impianti nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia. Indici urbanistici : R.F. massimo 50% ; H. max 12,00 ml.. La concessione potrà essere autorizzata previa delibera del C.C. Sottozona D0 Comprende le aree industriali ed artigianali miste a residenza esistenti. In dette aree si applicano i seguenti indici e prescrizioni: F. 6 : sottozona D0a - via di Campora - attualmente adibita laboratorio e residenza. In detta area può essere presentato un progetto di sistemazione generale dell'area connesso al mantenimento dell'attività produttiva e della residenza, con l'aumento una tantum del 35% delle volumetrie lorde esistenti da destinarsi alla residenza. Il volume deve essere utilizzato per realizzare un unico alloggio vincolato all’attività produttiva. Dovranno essere reperite le quantità di parcheggio di cui al D.M. 1444/68 e della L. 122/89, commisurate alle superfici e volumetrie risultanti dal progetto di sistemazione generale. F. 6 : Sottozona D0b - Popolano ss.302 -:Attualmente adibita officina riparazione, esposizione e commercio auto e residenza. In detta area può essere presentato un progetto di sistemazione generale dell'area connesso al mantenimento dell’attività in atto, con l'aumento una tantum del 20% delle volumetrie esistenti, da destinare ad officina. Il progetto dovrà prevedere anche una sistemazione organica del parco auto. In detta area potrà essere costruito un impianto distributore di carburanti, a condizione che ciò sia ammissibile nel rispetto della Normativa nazionale e regionale vigente in materia. F.7: Sottozona DOc –S.Adriano, molino-: in tale area è prevista la realizzazione di piazzali per la sosta di automezzi pesanti (camion, ruspe, articolati etc.), compresa la costruzione di tettoie aperte o seminterrate, o volumi completamente interrati, per una superficie coperta complessiva non superiore a 700mq., di cui almeno il 50 (cinquanta) % in volumi interrati. Potranno essere utilizzate strutture di tipo tradizionale o prefabbricato (c.a., c.a.p., acciaio, legno, legno lamellare, muratura) purché le superfici esterne a vista siano costituite dai seguenti materiali tradizionali: pietra arenaria locale per le strutture portanti (muri e pilastri); coppi embrici o tegole alla portoghese di cotto toscano per i manti di copertura. Tutta l’area dovrà essere recintata con rete metallica plastificata color verde installata su piedritti metallici fissata a un cordolo murario di altezza non superiore ai 50cm. rispetto al piano di campagna, e piantumata all’interno con essenze sempreverdi (ad es. tuita, cipresso arizonico etc.). La realizzazione delle opere previste in questa sottozona potrà avvenire solo dopo l’approvazione di un progetto di sistemazione complessiva dell’area, approvato dal Consiglio Comunale e previa la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Marradi che disciplini le modalità di attuazione. NUOVI INTERVENTI PREVISTI DALLA VARIANTE Sottozona DA : Aree di espansione artigianale In dette zone gli interventi edilizi sono subordinati alla approvazione di un piano urbanistico attuativo (art. 8 delle presenti norme). Il piano urbanistico attuativo dovrà prevedere che non meno del 10% dell'area sia destinata a verde pubblico e attività' collettive, il 5% a parcheggi, oltre le quantità di parcheggio previsto dalla L.n.122/89 per le residenze eventualmente realizzate. F. 7 : Sottozona DA1 - S.Adriano: La destinazione dell'area è a laboratori artigiani e a piccole industrie. E' ammessa la costruzione non superiore a 350 mc. di una abitazione per ogni unità produttiva. Gli uffici di rappresentanza delle unità produttive non dovranno superare il 20% della superficie dell'unità produttiva. Indici urbanistici: R.F. : 40% ; I.F. 4 mc/mq ; H max 8,00 ml. ; distanza minima dai confini 6 ml.. F. 23 : Sottozona DA2 - Marradi, località Case Nuove del Macello, s.s.302 La destinazione dell'area è a laboratori artigiani. E' ammessa la destinazione a uffici di rappresentanza per una superficie non superiore al 20% delle unità produttive. Indici urbanistici: RF : 40% ; I.F. 3 mc/mq. ; H max 7,00 ml. ; distanza minima dai confini 6 ml.. F. 23 : Sottozona DB Impianto di distribuzione dei carburanti. In detta area è ammessa la costruzione di una stazione di servizio secondo quanto normato dalla D. R. n.50/85. Dovranno comunque essere rispettati i seguenti indici urbanistici: Superficie coperta massima al netto degli impianti all'aperto 200 mq.; H max. 3,50 ml.; pensiline per il rifornimento dei mezzi pesanti di H. max 5,00 ml.. La concessione edilizia è subordinata alla approvazione di un progetto unitario di sistemazione di tutta l'area. Sottozona Dt. Comprende le aree destinate ad attività turistiche e impianti commerciali al servizio del turismo, dove sono in atto da tempo attività turistiche. Norme comuni agli interventi sottoelencati: Gli interventi si attuano con un P. L. come previsto e normato all'art. 12 della L.R. 79/81, esteso a tutta l'area individuata dal piano, per la costruzione di opere di urbanizzazione e di manufatti di: parco giuochi, attrezzature sportive, tettoie per usi vari, piazzole per campeggio e relativi servizi, percorsi pedonali e a cavallo; oltre alla ristrutturazione edilizia degli immobili esistenti. Il piano di lottizzazione dovrà prevedere la sistemazione di aree a parcheggio da dimensionarsi su una documentata. affluenza massima degli ospiti, da realizzarsi con elementi permeabili all’acqua, in terra battuta o a prato. La variante individua le seguenti aree: Dt1a - in località Lutirano-Pian di Sopra Indici e limiti urbanistici: Piazzole per camping N° Massimo 30; aumenti volumetrici una-tantum del 20% della volumetria esistente; Superfici coperte da tettoie massimo 300mq. Dt2a - in località Collecchio (ss. 308 Casolana-Riolese) Indici e limiti urbanistici: Piazzole per camping N. Massimo 50; aumenti volumetrici massimo 3000 mc. oltre la volumetria esistente; Superfici coperte da tettoie massimo 300mq. Dt3a – Località “La Casetta” (S.P. n° 74 Marradi – S.Benedetto): l’esecuzione di tutti gli interventi di recupero riguardanti tale zona sono vincolati alla redazione ed approvazione di un specifico Piano di Recupero ex L.R. n.59/80 e successive modifiche e integrazioni. Sottozona DTA comprende le aree sottozone: ed immobili adibiti ad attività alberghiere, suddivisa nelle seguenti sottozona DTA1 - aree destinate ad attività alberghiere esistenti al momento dell'approvazione della presente variante. Su dette aree ed immobili, se non compresi nell'elenco degli edifici di cui all'allegato A, possono essere realizzati aumenti volumetrici una tantum del 10 % della volumetria esistente, fatti salvi i diritti dei terzi, senza aumento dell'altezza massima esistente, per la realizzazione di miglioramenti tecnici, igienici e distributivi finalizzati all'attività alberghiera svolta e senza cambio di destinazione. Sottozona DTA2 Comprende un'area destinata ad attività alberghiera e a residenze turistico-alberghiere, come normate dalla L.R.78/81. L'intervento si attua con un P. L. esteso a tutta l'area individuata dal piano, nella convenzione dovranno essere vincolati a destinazione turistico-alberghiera gli immobili realizzati. Il piano di lottizzazione dovra' prevedere la sistemazione di aree a parcheggio delle aree a verde attrezzato e viabilità interna meccanizzata e pedonale. L'albergo "casa madre' non potrà avere una cubatura inferiore di 1/3 della volumetria massima costruibile secondo gli indici urbanistici di zona. Indici urbanistici: IF 0.5 mc/mq ; R.F. 25% ; H.max 7,50. Area destinata a verde pubblico e a parcheggi 25% dell'area, escluso le sedi viarie, e l'area a parcheggio non potrà comunque essere inferiore a i mq. ogni 10 mc. costruiti. Sottozona DTA3 Comprende un'area destinata ad attività alberghiera, come normate dalla L.R.78/81. L'intervento si attua con intervento diretto esteso a tutta l'area individuata dal piano, con il recupero dell'esistente immobile e sistemazione dell'area a parcheggio e a verde privato. Indici urbanistici: E' previsto per la realizzazione della struttura alberghiera, un ampliamento una-tantum di 1.300 mc. da realizzarsi parte in sopraelevazione dell'edificio esistente e parte in ampliamento. L'altezza massima consentita non può superare. i 9,00 ml. Nella Concessione Edilizia dovrà essere trascritto, il vincolo di “destinazione alberghiera”. L'area a parcheggio non potrà essere inferiore a 1 mq. ogni 10 mc della volumetria complessiva. SOTTOZONA DTA4 Comprende l’area di competenza di “Villa dell’Annunziata” distinta al Catasto di Marradi al Foglio 52 con i mappali 43 57 58 59 60-sub1 60-sub2 61 461 462, in cui è in corso la realizzazione del progetto denominato “OSTELLO PER LA GIOVENTU’ IN FORMA IMPRENDITORIALE E CASA PER FERIE” (Legge R.T. n. 1/87 – tit. II ) nell’ambito del D.L. 4.11.1988 n. 465, convertito in Legge 30.12.1988 n.556 (art.1 e 2 ),approvato con Decreto Ministro del Turismo e dello Spettacolo 26.07.1990. Tale area è destinata anche ad attività alberghiera, fatta salva la preventiva autorizzazione regionale. Sottozona DR Punti di ristoro bar e ristoranti, legate all'attività turistica stagionale o di fine settimana. F. 98 – DR1 Crespino : Indici urbanistici: Aumento massimo una tantum 20% della volumetria esistente, superfici coperte a tettoia massimo 100 mq. . Parcheggio minimo 100 mq. Modalità di attuazione: progetto di sistemazione generale dell'area. Piano di Recupero di iniziativa privata: F. n. 36-37 - P.R.d1 via L. Fabbri. Complesso ex filanda, parzialmente utilizzato. Il P.R. dovrà prevedere interventi di recupero senza aumento delle volumetrie esistenti. Destinazione di zona: commerciale direzionale e artigianale. F. n. 36-37 - P.R.d2 : via L. Fabbri. Destinazione urbanistica: Laboratori artigianali e residenziale. Aumento massimo volumetria esistente +10% una-tantum. Dovranno essere reperite le quantità di parcheggio di cui al D.M. 1444/68 e della L. 122/89, commisurate alle superfici e volumetrie risultanti dal progetto di sistemazione generale. F. n. 36-37 - P.R.d3 via L. Fabbri. Complesso ex mobilificio. Il PR. dovrà prevedere interventi di recupero senza aumento delle volumetrie esistenti. Destinazione di zona: commerciale, direzionale e artigianale. Dovranno essere reperite le quantità di parcheggio di cui al D.M. 1444/68 e della L. 122/89, commisurate alle superfici e volumetrie risultanti dal progetto di sistemazione generale. Art. 21 - Zone omogenee E Sono comprese nelle zone E le aree extraurbane definite tali dal D.M. 1444/68 e dalla L.R. 10/79. NORME COMUNI PER LE ZONE E - Nelle zone E si applica la L.R. 10/79 e successive modifiche ed integrazioni come successivamente specificato. - Gli annessi agricoli inferiori agli 80 mc. di cui all'art. 4 della L.R. 10/79, ove ammessi dal presente piano, sono disciplinati dal regolamento comunale del 27.12.90. - Nelle zone E non e' ammessa l'apertura di nuove strade private, fatta eccezione per i percorsi strettamente necessari e funzionali all'attività agricole e forestali e quando sia tecnicamente dimostrata l’impossibilità di recuperare la viabilità ed i percorsi esistenti. Tali percorsi non dovranno avere una, larghezza superiore a 5 ml. e non dovranno essere asfaltati, fatti salvi gli interventi di forte pendenza (superiori al 15%). Detta disposizione non si applica alle cesse tagliafuoco. - Negli interventi ricadenti nelle zone E per i quali è richiesta una autorizzazione o concessione edilizia, dovrà essere sempre allegata una planimetria catastale in rapp. 1/2000 della proprietà nella quale sia riportato chiaramente il limite delle aree boscate ed il tipo vegetazionale delle aree boscate ricadenti nella proprietà. - Aree Boscate: gli interventi previsti nelle aree. boscate dovranno sempre tendere al mantenimento od all'incremento della superficie boscata, incentivando gli interventi di ripulitura ed incremento vegetazionale ad alto fusto. Castagneto da frutto: non è ammesso ridurre o sostituire, con altre essenze, la superficie delle aree boscate a castagneto da frutto. - Aree a Pascolo: gli interventi dovranno tendere al miglioramento strutturale anche mediante recinzioni e cespugliamenti che dovranno garantire, in ogni caso, la percorribilità dei sentieri esistenti. Non sono ammesse recinzioni che disturbino la visuale pericolose alla sicurezza delle persone e degli animali. - Corsi d'acqua, laghi naturali ed artificiali: Salvo quanto diversamente normato dalla vigente legislazione Nazionale e Regionale, e a quanto prescritto dal P. R.G.C, nelle fasce comprendenti gli argini dei corsi d'acqua e dei laghi naturali e artificiali, per almeno 30 ml. dalle sponde, è tutelata la morfologia del suolo, del corso d'acqua e delle vegetazioni. Sono pertanto vietate costruzioni di ogni genere, salvo le opere ed i manufatti necessari alla regimazione delle acque, i ponti e le dighe autorizzate. Non è ammesso lo scavo e l'asportazione di sabbia o ghiaia dall'alveo o dalle sponde, salvo autorizzazione della Amministrazione Comunale. Non è ammesso la costruzione o ampliamento di immobili; per gli edifici ed i manufatti esistenti sono solo consentite, ove non diversamente indicato dal Piano, opere di manutenzione straordinaria. Non è ammesso scolare nelle acque superficiali fognature domestiche e industriali, scarichi di materiale lavorazione e di risulta, ed in genere sostanze inquinanti senza aver avuto autorizzazione dagli organi competenti. Non è ammesso l'uso delle sponde e dei corsi d'acqua al traffico motoveicolare e autoveicolare se non per il guado in particolari punti stabiliti dall'autorità comunale. Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua potranno essere autorizzate, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, strutture precarie amovibili realizzate in legno, per la pesca sportiva o la sosta; dette strutture non si dovranno in ogni caso considerare immobili, e dovranno essere aperte su almeno tre lati. - Recinzioni: Non e' ammesso porre in opera recinzioni che possono interrompere la viabilità di ogni genere o che alterino per corsi pedonali o sentieri di uso consolidato. Le recinzioni in pietra o in muratura sono ammesse solo in continuità di quelle esistenti, o se si integrano con opere necessarie al contenimento del terreno. E' in ogni caso vietato eseguire recinzioni in c.a. per delimitare aree di proprietà. - Agriturismo: nelle zone E si applica la L.R. 36/87 e successive modifiche ed interazioni, al fine dl promuovere e favorire lo sviluppo agricolo e forestale, agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e di montagna, riutilizzare e recuperare il patrimonio edilizio esistente, tutelare e promuovere iniziative culturali del mondo rurale e montano, sviluppare il turismo giovanile e sociale. L'Amministrazione Comunale potrà redigere piani di sviluppo turistico che potranno assumere il valore di piani particolareggiati per promuovere e disciplinare la creazione di campeggi, la formazione di parchi attrezzati per il tempo libero con strutture precarie ed amovibili, la individuazione di itinerari escursionistici pedonali e a cavallo, la creazione di attrezzature ricettive mediante il recupero e l'adeguamento degli immobili esistenti e non più utilizzati ai fini agricoli. Le zone E sono suddivise nelle seguenti sottozone: Sottozona E1 : comprende le aree extraurbane di valore paesaggistico ed ambientale. - In dette sottozone non sono ammesse nuove costruzioni. - Nelle zone E1 non sono consentiti gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica di cui alla L.R. 59/80. - Negli edifici esistenti ad uso abitativo, di cui agli art. 8 e 10 della L.R. 10/79, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia D3 dell'allegato A. - Negli edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della L.R. 10/79 come integrata dall'articolo unico della L.R.35/79, con la disposizione che in sede di rilascio della concessione edilizia dovrà essere stipulata apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale con il Comune nel quale i proprietari si impegnano, oltre a quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 10/79, anche alla conservazione e manutenzione della viabilità, delle alberature, recinzioni, muri di sostegno, terrazzamenti ed in genere di tutte le sistemazioni agrarie esistenti nell'area di proprietà. - nelle sottozone E1 non è ammesso trasformare le colture tradizionali esistenti in colture intensive. Sottozona E2 : comprende le aree agricolo-forestali di fondovalle e collinari nelle quali è tutelata le produzione e lo sviluppo agricolo. INTERVENTI AMMESSI - nella sottozona E2 si applicano le disposizioni della L.R.10/79 e successive modifiche ed integrazioni, con le norme comuni alle zone E del presente articolo. - Nelle aree boscate non sono ammesse nuove costruzioni di alcun tipo. - Sono ammessi gli interventi per attività di trasformazione e conservazione di prodotti agricoli indicati al comma 3 dell'art. 4 della L.R. 10/79. L'ammissibilità e la localizzazione dei singoli interventi è decisa dal Consiglio Comunale che ne valuterà l'inserimento urbanistico ambientale nonché i requisiti igienico-sanitari Sottozona E3 : comprende le aree agricole e forestali collinari e montane. INTERVENTI AMMESSI - nella sottozona E3 si applicano le disposizioni della L.R.10/79 e successive modifiche ed integrazioni, con le norme comuni alle zone E del presente articolo, e con i limiti indicati dai successivi lemmi. - Nelle aree boscate non sono ammesse nuove costruzioni di alcun tipo. - nella sottozona E3 non e' ammessa la costruzione dl nuove serre di cui all'art. 7 della L.R. 10/79. - Gli interventi per attività di trasformazione e conservazione di prodotti agricoli indicati al comma 3 dell'art. 4 della L.R. 10/79, possono essere solo in ampliamento di quelli esistenti. - La costruzione di nuove abitazioni utilizzando la superficie fondiaria minima aziendale, di cui all'art. .3 della L.R. l0/79 comma 6, non è ammessa per le lettere a), b), c). Per le lettere d), la superficie fondiaria aziendale minima non può essere inferiore ai 9 ha. - Al fine di incentivare l'attività turistica ed agrituristica del territorio, e per agevolare il presidio delle aree montane negli edifici esistenti non più utilizzati a fini agricoli, in tali sottozone E3 sono consentiti soltanto interventi di cui alla L.R 21/05/1980 n. 59, di tipo A,B,C,D1, oltre al completo recupero a fini residenziali degli edifici e degli annessi di tipo agricolo, senza incrementi di volumetria e senza le limitazioni e i condizionamenti previsti dall'art.9 della L.R. 19/02/1979 n. 10, oltre agli ampliamenti una tantum previsti all'art. 10 della medesima L.R. 10/79 per gli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola. - L'amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di assoggettare il rilascio della autorizzazione o Concessione Edilizia alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con cui il concessionario si impegni per modalità costruttive e manutentive, e per criteri di conservazione eventualmente necessari, alla salvaguardia dei valori ambientali della zona. Sottozona E4: comprende le aree agricole caratterizzate dalla presenza del castagno come pianta da frutto predominante. La valorizzazione delle risorse ambientali di tali aree (strade, percorsi, fabbricati ed annessi rurali, sorgenti, sentieri, punti di sosta, servizi, ecc.) è possibile attraverso la realizzazione di un parco a tema denominato “PARCO INTERNAZIONALE DEL CASTAGNO” (P.I.C.), letto e rappresentato nella dimensione storica, culturale ed economica con riferimento internazionale. Il P.I.C. potrà essere attuato esclusivamente attraverso un piano Particolareggiato di iniziativa privata che seguirà le procedure previste dall’art. 12 della L.R. n.74/84 e dovrà prevedere: - il territorio di riferimento del Parco e sua disponibilità (affitto, proprietà, comodato, etc.), con precisa identificazione catastale; esso potrà essere integrato successivamente con – deliberazione del Consiglio Comunale; - un accurato censimento delle piante di castagno esistenti all’interno dell’area del Parco e la loro dislocazione, insieme a un rilievo dello stato attuale delle infrastrutture antropiche esistenti; - le aree in cui mettere a dimora le culture di castagno provenienti da altri paesi del mondo e le infrastrutture necessarie per la fruizione da parte di tutti gli interessati; - una Normativa Specifica di attuazione che consenta di realizzare tutte le opere - - necessarie: a tale scopo e per i fini sopra evidenziati, nella sottozona “E4”, che coinciderà con l’area del Parco, potranno essere realizzati nuovi volumi edilizi nel rispetto di un indice pari a 0.01 mc/mq di superficie dell’intera area; la realizzazione delle opere previste nel Piano Particolareggiato sarà subordinata alla stipula di una convenzione, di durata non inferiore a 10 (dieci) anni, tra il Comune di Marradi e il de il proponente che disciplinerà le modalità di attuazione; il Parco dovrà avere superficie non inferiore a 50 ettari, di cui almeno il 20 (venti) % coperta da piante di castagno. PIANI DI RECUPERO nelle zone E. Per i piani di recupero di iniziativa privata non individuati dal piano, si applicano le disposizioni dell'art. 13 della L.R.10/79 con i seguenti limiti e prescrizioni: Non sono ammessi aumenti volumetrici alle volumetrie esistenti per creare nuove unità abitative, ma solo finalizzati al miglioramento igienico, funzionali e/o tecnologici massimi del 5% della volumetria esistente in caso di comprovata e documentata necessità da valutarsi di volta in volta da parte dell'Amministrazione Comunale. AI fini del calcolo per gli incrementi di cui al comma precedente sono esclusi i capannoni, gli annessi agricoli, le tettoie anche se oggetto di condono edilizio. Sono individuati i seguenti P.R. di iniziativa privata nelle zone E: P.R. el : Piano di recupero in località val della Meta. Indici urbanistici e prescrizioni: Il recupero della cappella e della torre segnate in neretto dal piano sono soggetti al solo restauro conservativo. L'edificio ex albergo e l'adiacente immobile è consentita la ristrutturazione edilizia estesa fino alla D2. Nell'edificio e capannone prossimo alla provinciale e' consentita la ristrutturazione con aumento volumetrico una-tantum massimo del 30% della volumetria esistente ed in ogni caso non superiore a 700 mc., ed altezza massima non superiore a quella del capannone esistente. Dovrà essere previsto un parcheggio privato per almeno 20 posti auto. Destinazione urbanistica: trasformazione e lavorazione prodotti agricoli e residenza. art. 22 - Zone omogenee F Sono le aree destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale. Le aree interessate da tali attrezzature possono essere oggetto di intervento soltanto da parta di soggetti pubblici. In assenza di una normativa di zona specifica, gli indici urbanistici e le procedure di attuazione sono condizionati dalle norme di legge specifiche e dalle esigenze funzionali delle attrezzature stesse. Ove richiesta autorizzazione o concessione edilizia9 il progetto dovrà essere esteso all'intero comparto oggetto di intervento e dovrà tenere conto dell'inserimento urbanistico ed ambientale dei manufatti e delle sistemazioni dell'intera area. Sono individuate le seguenti sottozone F: Ff - Attrezzature ferroviarie, destinate a linee, impianti e costruzioni ferroviarie, nonché ad edifici e servizi correlati. Prf1- “AREA FERROVIARIA MARRADI –STAZIONE “ :Piano di recupero ex L. 457/78 e L.R. 59/80 dell’area ferroviaria della stazione di Marradi capoluogo, con le destinazioni d’uso e gli indici urbanistici indicati per ciascuna sottozona. Sottozona 1 Destinazioni d’uso ammesse: residenziale e turistico/alberghiera. Indici urbanistici: è consentito un aumento volumetrico del Casello Ferroviario posto al Km. 66+365 pari al 100 (cento)% del volume esistente; mentre per la restante area un indice fondiario di 1 mc/mq, compresi i volumi esistenti: altezza massima mt.7,50. Sottozona 2 Destinazioni d’uso ammesse: direzionale, commerciale e servizi. Indici urbanistici: non è ammessa la sopraelevazione del Magazzino-Merci ma il suo prolungamento fino a raggiungere una volumetria massima di 3000 mc. ; l’altezza massima è quella del fabbricato del Magazzino-Merci. In tale sottozona dovrà essere prevista una viabilità parallela alla S.S. 302 della larghezza di 5.00 mt. fino al Passaggio a Livello posto al Km. 67+032. Sottozona 3 Destinazioni d’uso ammesse: servizi ed artigianale. Indici urbanistici: Indice fondiario 3 mc/mq ; altezza massima mt. 8.50 ; Rapporto di copertura = 40% ; verde pubblico pari al 10% dell’intero lotto. Si dovrà prevedere l’allargamento di via C. Donati, lato ferrovia, fino in prossimità del P.L. al Km. 67+032. Sottozona 4 Parcheggio Pubblico scambiatore e attestamento bus urbani ed extraurbani da cedere gratuitamente al Comune di Marradi completo di tutti gli impianti, le opere di arredo e il collegamento del sottopassaggio ai binari. PRf2 –“ AREA TURISTICO-RICETTIVE CRESPINO FERROVIA “ : Piano di Recupero ex L. 457/78 e L.R. 59/80 dell’area ferroviaria della stazione di Crespino del Lamone, con le destinazioni d’uso e gli indici urbanistici sotto indicati: Sottozona A Destinazioni d’uso ammesse: turistica e ricettiva (camping). Indici urbanistici: n° 90 piazzole o bungalows; volume max edificabile per la realizzazione di servizi, minimarchet, reception etc. 1800mc. ; parcheggio per almeno n.45 posti-auto ; altezza max 6.00mt. Sottozona B Destinazioni d’uso ammesse: residenziale e turistico/ricreativa. Indici urbanistici: sia la Casa Cantoniera che il Magazzino Merci possono essere ampliati fino a raggiungere una volumetria max per ciascun edificio di 700 mc. , una superficie coperta di 150 mq. ed altezza max di mt. 7.50. Fh - Attrezzature sanitarie ed ospedaliere destinate alle attrezzature, edifici e servizi sistema sanitario pubblico. del Fm - attrezzature per i mercati: Fml - aree per il mercato coperto comunale. Fm2 - area per il mercato periodico del bestiame e dei prodotti agricoli, presso S. Adriano. Fp - Parco Urbano lungo le sponde del Lamone, fra Biforco e Marradi. L'intervento per la realizzazione del parco è subordinato all'approvazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa Comunale, esteso all'intera area o a comparti delimitati dalla viabilità di piano ed il fiume, che definisca: viabilità carrabile e parcheggi pubblici, percorsi pedonali, punti di pesca sportiva ed attrezzature connesse, utilizzazione degli edifici e manufatti esistenti, opere di sistemazione delle sponde fluviali, composizione delle piantumazioni arboree ed arbustive, attrezzature ed opere di arredo urbano. Ft - Aree destinate ad accogliere impianti di acquedotto, gas, energia elettrica, impianti telefonici, depuratori civili ed industriali, discariche controllate e quanto altro di impianti e reti tecnologiche necessarie al servizio dell'urbanizzazione del territorio. Fa - Attrezzature militari, della polizia di stato, della guardia di finanza e del corpo forestale. Fc - Area sulla quale insiste la discarica comunale già dichiarata esaurita con delib. della Giunta Provinciale n. 2471 del 11.8.89, e chiusa definitivamente con ordinanza n.825 del 23.12.91. In detta area possono solo attuarsi interventi per la chiusura e ripristino dell'area secondo le leggi e la normativa vigente. F1- Loc. Case Nuove Pratesi – Marradi – area per la sosta temporanea dei veicoli autosufficienti adibiti al turismo itinerante – F2 – via Dino Campana – Marradi – Loc. “ Lazzaretto “ – area per la sosta temporanea dei veicoli autosufficienti adibiti al turismo itinerante – All’interno delle sottozone F1 e F2 si applica “l’Istruzione Tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale “, di cui alla Del.ne G.R. n. 3813 del 27.04.94. art. 23 - aree a vincoli speciali aree a vincolo idrogeologico: Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923 si applicano le disposizioni della vigente legislazione nazionale e regionale. Aree protette: Nelle aree protette, ferme restando le prescrizioni stabilite dalle presenti norme, si applicano i disposti di cui alla L.1497/39 e successive modifiche ed integrazioni e alla L.R. 52/82 e successive modifiche ed integrazioni, e alla Deliberazione CR. 19/07/1988 n.296 Aree perimetrate al sensi dell'art.1 della L.431/85. nelle aree perimetrate nella Tav. 1V, riguardanti le categorie dei beni di cui alla L.431/85, si applicano le disposizioni di cui alle leggi statali e regionali vigenti. Aree e fasce di rispetto: Ove non diversamente normato dal piano sono sottoposte a vincolo speciale le seguenti aree e rispetto: - Aree di rispetto Cimiteriale ai sensi dell'art.338 del R.D. 1264/ 1934, dell'art. 21 della L. 983/57, del D.P.R. n. 803/75 - Aree di rispetto ferroviario si applicano le disposizioni del D.M.3.8.1981. - Aree di rispetto stradale fuori dei perimetri urbani nelle quali si applicano le disposizioni del D.I. n 1404 del 1/4/68. Sulle fasce di rispetto è vietato realizzare nuove costruzioni di qualunque tipo, con l'esclusione dl piazzali e parcheggi aperti nella misura minima funzionalmente necessaria agli edifici ed alle attività esistenti alla data di adozione delle presenti norme. Gli edifici esistenti compresi nelle fasce inedificabili, possono essere oggetto solo di opere di manutenzione straordinaria. La destinazione di zona in queste fasce è a verde privato nelle zone A, B, C, D, o zona agricola E1 negli altri casi. TITOLO V - ATTREZZATURE E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO E COLLETTIVO art. 24 – Viabilità piazze "AQ" e parcheggi pubblici “P". I percorsi, le strade, i parcheggi e le piazze esistenti, anche se compresi all'interno di perimetri di zona, sono confermati nella loro destinazione pubblica o di uso pubblico e possono essere ampliati o rettificati per esigenze tecniche e funzionali, previa approvazione di un progetto esecutivo da parte del C.C.. I nuovi percorsi, strade, parcheggi e piazze di previsione di Piano, possono essere modificati nelle dimensioni della sezione o subire modifiche di tracciato o di dimensione con la procedura prevista al comma precedente. Nelle aree contrassegnate dal simbolo “P” – Parcheggio Pubblico è possibile realizzare posti-parcheggio anche nel sottosuolo, in locali completamente interrati . Tali opere potranno essere realizzate: - o direttamente dal Comune, con la possibilità di vendita o di locazione anche a privati. - o direttamente dai privati, siano questi persone fisiche o giuridiche, con la possibilità di vendita o di locazione, previa l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un progetto generale e di schema tipo dell’atto di vendita e di locazione, da concordare con l’Amministrazione Comunale. Il privato inoltre è obbligato a sottoscrivere con il Comune una convenzione, di durata non inferiore ai 10 (dieci) anni, che disciplini le modalità di attuazione dell’intervento. Nei Piani urbanistici Attuativi le quantità di strade e parcheggi pubblici vanno previsti secondo quanto indicato nel D.M. 1444/68 se non diversamente specificato dal Piano. Art.25 - Aree destinate a verde pubblico Il presente articolo disciplina le aree che sono confermate nella loro destinazione pubblica e di uso pubblico o che sono destinate, dalla variante, a far parte del patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione e di uso pubblico, e costituiscono “verde attrezzato” e ” verde urbano”, anche se esistenti su aree di altre amministrazioni e enti diversi dal Comune, sono rese pubbliche mediante convenzione ed opportuna regolamentazione. Dette aree sono cosi' classificate: a) Verde attrezzato "VA". Aree confermate o progettate luoghi di incontro, riposo, giuoco, attività spontanee e di tempo libero, comprese quelle sportive non organizzate e pubbliche. Il progetto di ristrutturazione o di nuova utilizzazione dovrà essere esteso a tutta l'area di intervento e specificare il tipo e le quantità di essenze arboree da mettere a dimora, le caratteristiche delle superfici a prato o pavimentate, i percorsi pedonali e gli accessi e percorsi meccanizzati di servizio, i punti di sosta attrezzati, le attrezzature da istallare per le attività sportive e di tempo libero, gli elementi di arredo. b) Verde urbano "VU" aree destinate all'arredo urbano, sia della viabilità meccanizzata che pedonale, delle piazze, degli spazi urbani, delle aree di sosta, delle sponde lungo i fiumi. La realizzazione delle nuove aree previste dal progetto o la ristrutturazione di quelle esistenti, dovrà essere attuata con l'approvazione, da parte della A.C., di un progetto esecutivo, che dovrà essere esteso a tutta l'area di intervento ed indicare la consistenza, il tipo e l'ubicazione delle vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato e pavimentate, gli elementi dl arredo delle aree. Art.26 - Verde sportivo "VS". Aree confermate o destinate ad impianti sportivi di tipo specialistico e organizzato. La realizzazione o la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti situati su dette aree, da parte di enti diversi dal Comune o di privati, è subordinata ad una convenzione che disciplini il carattere di uso pubblico delle attrezzature e degli impianti. Art.27 - Attrezzature scolastiche "AS" Sono comprese in queste aree gli edifici pubblici, le attrezzature e le relative aree di pertinenza destinate o confermate all'istruzione di ogni ordine e grado. L'intervento di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione su dette aree, dovrà essere redatto tenendo conto dell'inserimento architettonico, paesaggistico ed ambientale del luogo, oltre alla normativa statale e regionale specifica. A tal fine i progetti riguardanti ampliamenti, sopraelevazioni o nuove costruzioni dovranno essere corredati di un progetto planivolumetrico che illustri l'inserimento ambientale in rapporto alle aree limitrofe, oltre che di una documentazione fotografica esauriente dello stato dei luoghi. Art.26 - Attrezzature pubbliche "AP". Sono definite attrezzature pubbliche le aree e gli immobili che fanno parte del patrimonio di una amministrazione pubblica ed utilizzati per finalità amministrative, culturali, ricreative e per l'erogazione dl servizi pubblici sanitari e specifici. Sono assimilati alle attrezzature pubbliche le aree e gli immobili utilizzate da aziende, società, consorzi pubblici o a partecipazione pubblica, erogatrici di servizi pubblici (raccolta e smaltimento rifiuti, acquedotto, trasporti, ecc.). L'intervento sugli immobili e le aree di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, dovrà essere corredato da un progetto planivolumetrico che ne definisca l'inserimento architettonico ed ambientale, oltre che una documentazione fotografica dello stato dei luoghi. Art.29 - Attrezzature di interesse collettivo "AC". Sono definite attrezzature di interesse collettivo le aree e gli immobili utilizzati da enti pubblici, religiosi, associazioni private per attività culturali, religiose, sportive, ricreative, sanitarie, politiche, sociali e di interesse generale per la società. Alle attrezzature di interesse collettivo realizzate da privati per i finì sopra specificati, si applicano le stesse prescrizioni e norme previste per le attrezzature pubbliche “AP” nella presentazione dei progetti di ampliamento o nuova edificazione. Il rilascio della concessione a subordinato alla adozione, da parte del C.C. di una convenzione che riconosca e disciplini l'uso pubblico delle attrezzature. “Sottozona AC1 – CENTRO DI ANIMAZIONE SOCIALE “G.Nannini” – Località Villanova – frazione di Biforco Tale sottozona viene suddivisa in tre “aree” : area 1 –Piazzale caravan, autocaravan, tende, parcheggi e servizi – Limite max .: n.40 piazzole con posto auto individuale (superficie max. mq. 60.00)area 2 –Bungalows, foresteria e attività collettiveLimite max.: -n.30 bungalow s con posto-auto individuale di mc. 75.00 e H.max. mt. 3.00 – - n.1 Foresteria di mc. 350 (H. max. mt. 3.50 )- n.2 Sale-lettura e attività ricreative di mc. 600 complessivi e H. max. mt. 4.50 – - n.1 Sala riunioni di mc. 1.100 (H. max. mt. 4.50)area 3 – Ex fabbricato rurale di Villanova – Esso può essere sottoposto ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia fino alla cat. D2 – PRESCRIZIONE PER LA SOTTOZONA “AC1” 1) gli interventi e le opere proposte saranno attuate attraverso un Piano Particolareggiato da approvare in Consiglio Comunale che disciplini le modalità d’uso delle strutture; 2) i bungalows non potranno essere abitati dalle medesime persone, o dal medesimo nucleo familiare per più di 3 (tre) mesi continuativi, nell’arco temporale di un anno solare; 3) la struttura portante dei bungalows ammessa è: la muratura , o in pietra arenaria locale stuccata a vista oppure in pietra laterizio intonacata; la struttura del tetto dovrà essere in legno con soprastante manto di copertura in coppi di cotto toscano; la tipologia del tetto ammessa è “a capanna”; 4) la disposizione planimetrica dei bungalows dovrà favorire l’accorpamento dei medesimi secondo forme geometriche; 5) all’interno delle strutture presenti nell’area indicata con “AC” non è ammessa l’ospitalità e/o la residenza anche temporanea di persone tossicodipendenti, in fase di recupero, che già usufruiscono dei servizi terapeutici di comunità e/o di centri all’uopo autorizzati presenti in Italia. Art.30 – PP1 - Piano Particolareggiato “la Colombaia” . Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata (ex art. 12 L.R. 31/12/1984 n.74 e successive modificazioni). Comprende le aree poste a monte del centro storico di Marradi comprese fra gli edifici che prospettano su via Fabroni e il poggio della Colombaia. Il P.P. dovrà prevedere una strada di accesso all'area da Vicolo della Torre, una sistemazione a parcheggio pubblico per almeno 30 posti auto e delle aree a verde attrezzato, verde pubblico, attrezzature sportive (campi da tennis, da pallavolo, da calcetto e vari) e delle attrezzature e servizi a supporto delle attrezzature sportive (spogliatoi servizi igienici ,club, ristoro, ecc.) per una volumetria massima costruibile non superiore a 1.200 mc., ed H. max non superiore a 7.00 ml. La suddivisione ed estensione delle aree riportate all'interno dell'area di P.P nella cartografia della variante e' indicativa, ed il progetto potrà variare la disposizione e la superficie delle aree fermo restando i limiti volumetrici e di altezza del presente articolo. ALLEGATO A VARIANTE AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI MARRADI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 74/94 ( ART. 9 COMMA 1) VARIANTE ALL'ELENCO E CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI EDILIZI, IMMOBILI, MANUFATTI PARCHI E GIARDINI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO, ARTISTICO, STORICO E AMBIENTALE RICADENTI NELLE ZONE A IN ATTUAZIONE DELLE LL.RR. 59/80 e 10/79. NORMATIVA DELLE ZONE A NORME DI ATTUAZIONE Art. a1 - Materia normata Le presenti norme sono integrative alla normativa di. attuazione della Variante Organica al P.R.G.C. e sostituiscono le norme di cui all'elenco e classificazione degli immobili redatta ai sensi dell'art. 7 della L.R. 59/80 approvata dalla Regione in data 14..3.1983 n. 2527 e le norme di cui all'art. 12 (zone A) delle norme di attuazione del P.R. G. Le norme dell'allegato A si applicano agli immobili, aree, manufatti giardini e parchi ricadenti nelle zone A così come individuate dagli elaborati della Variante Organica. Si applicano altresì alle altre zone omogenee definite dalla presente Variante, ove espressamente richiamate dalle norme. Art. a2 - Elenco e definizione delle categoria di intervento Gli interventi contemplati all'art. al sono così individuati: a) Manutenzione ordinaria. b) Manutenzione straordinaria. c1) Restauro Scientifico c2) Restauro e risanamento conservativo. d) Ristrutturazione edilizia Dl, D2, D3. e) Piano di recupero Definizione degli interventi: - Manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti tali dall'allegato della L.R.n.59/80 e cosi specificati: - pulitura esterna, ripresa di intonaci senza alterazione di materiali o pitturazioni. - pulitura, riparazione, sostituzione parziale verniciatura degli infissi esterni, recinzioni, gronde, manti di copertura, pavimentazioni esterne senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle pitturazioni. - rifacimento parziale dei rivestimenti esterni senza modifiche ai tipi di materiali esistenti e alle pitturazioni. - riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione di nuovi locali e volumi tecnici, o il cambio di destinazione di locali esistenti. - rifacimenti, sostituzione, pitturazioni di infissi, intonaci a pavimentazioni interni. - Manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria definiti tali dall'allegato della L.R.n.59/80. - Restauro. Gli interventi di restauro sono suddivisi in: Restauro scientifico (RS) Restauro e risanamento conservativo (RC) Norme comuni agli interventi di restauro: Per gli immobili notificati ai sensi della L.1089/39 o ad essi parificati, si applicano le norme e procedure della vigente legislazione. Per gli immobili notificati o ad essi parificati, e per gli interventi che riguardano la demolizione di corpi di fabbrica (superfetazioni) ed in genere per tutte le modifiche riguardanti la sagoma attuale dell'immobile, nonchè per la variazione di destinazione d'uso, è richiesta la concessione edilizia. - Restauro Scientifico (Rs) Gli interventi di restauro scientifico sono volti a conservare l'immobile in tutte le sue componenti strutturali, architettoniche e nei materiali originari, pur garantendo la funzionalità rispetto alle caratteristiche dell'immobile stesso: . opere di manutenzione e consolidamento statico; . inserimento di impianti; . eliminazione degli elementi estranei all'organismo (superfetazioni degradanti) e, ove assolutamente necessario, al rinnovo degli elementi costitutivi dell'immobile. - Restauro e risanamento conservativo (Rc) Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli definiti tali dall'allegato della L.R.n.59/80. - Ristrutturazione edilizia Dl, D2, D3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti tali nell'allegato della L.R.59/80, con le precisazioni e prescrizioni definite nei seguenti lemmi. Ristrutturazione edilizia Dl: a) opere volte alla utilizzazione di soffitte e sottotetti senza alterazione, anche parziale, del profilo altimetrico originario e senza aumento della superficie utile. b) inserimento di ascensori e montacarichi in singole unità immobiliari senza compromettere la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con la tassativa esclusione di volumi eccedenti le coperture esistenti. c) inserimento di servizi igienici illuminati ed areati anche artificialmente, nonché di vani cucina dotati di illuminazione ed aerazione naturale, senza alterazione della sagoma dell'edificio. d) rifacimento di facciate interne con la chiusura e riapertura di porte e finestre. e) eliminazione di superfetazioni e sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse. f) variazione delle tramezzature interne alle unità immobiliari. g) è ammessa la realizzazione di soppalchi intermedi per vani superiori a 14 mq. e con altezza superiore a 4,50 ml. purché la superficie del soppalco sia situata dalla parte opposta alla parete finestrata e non superi la superficie di metà del vano; l'altezza al di sopra e al di sotto del soppalco non deve essere inferiore a 2,15 ml.; detto soppalco non potrà costituire nuove unità immobiliari. Gli interventi dì ristrutturazione edilizia Dl dovranno rispettare le seguenti prescrizioni 1 - conservazione delle facciate esterne, dei volumi esistenti, della sagome e 2345- 6- inclinazione dei tetti nonché dell'apparato decorativo. conservazione dell'impianto strutturale originario verticale e orizzontale. conservazione dei collegamenti distributivi originari legati alla tipologia fondamentale dell'edificio e delle scale. conservazione e ripristino delle aperture originarie degli accessi agli edifici, ai fondi e negozi. conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati: fontane, muri di recinzione, edicole, pozzi, lapidi, nonché delle pavimentazioni pregevoli degli spazi scoperti. conservazione degli orti e dei giardini esistenti. Ristrutturazione edilizia D2: a) Sostituzione di solai, privi di valore architettonico senza modifica del numero dei piani. E' possibile demolire l'ultimo solaio sottotetto privo di valore architettonico, per la creazione di vani sottotetto senza aumento e modifica della sagoma del tetto, senza la creazione di nuove aperture sulle facciate esterne. I vani sottostanti il tetto dovranno conservare un'altezza media minima di 2,70 ml. con un'altezza minima di 2,00 ml.. b) Rialzamento dell'ultimo piano nel caso che risulti abitato e che abbia un'altezza minima interna superiore a 1,80 ml. con un'altezza interna media inferiore ai minimi di legge e di regolamento edilizio. Tale rialzamento è ammesso fino ad una quota non superiore di 70 cm. rispetto all’altezza massima esistente, e comunque non superiore alla altezza massima in gronda sul fronte strada dell'edificio adiacente più alto. Tale incremento non è concesso: - per costituire nuove unità immobiliari; - nel caso in cui l'edificio sia inserito in un contesto di edifici a schiera che abbiano una medesima altezza in gronda sul fronte strada. E' in ogni caso obbligatorio mantenere il tipo di copertura originaria (forma, dimensioni, materiali e finiture). c) Ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati a altri usi interni all'edificio principale con esclusione degli immobili e dei manufatti che costituiscano pertinenza dell'edificio principale o unità immobiliari autonome interne all'isolato. d) Possibilità di realizzare incrementi della superficie utile di non oltre i 9 mq. per unità funzionali a destinazione residenziale, soltanto per la realizzazione di servizi igienici e dove questa necessità sia chiaramente dimostrata dalla inadeguatezza delle condizioni igieniche dello stato attuale. Tale incremento deve essere realizzato all'interno della sagoma dell'edificio e, ove non sia possibile, dovrà in ogni caso armonizzarsi con la tipologia e la forma dell’edificio. Tale incremento è ammesso esclusivamente nelle unità abitative prive di servizi igienici o con servizi igienici inferiori a 2 mq; e) Rifacimento delle facciate interne ed esterne. Gli interventi di ristrutturazione edilizia D2 dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 1- Conservazione dell'impianto architettonico originario delle facciate esterne anche nei casi di. rifacimento. 2 - Conservazione del profilo originario delle coperture, anche nel caso del rialzamento previsto al punto b). 3 - Conservazione delle strutture originarie verticali e di quelle orizzontali nel caso di solai o volte di valore architettonico o decorativo. 4 - Conservazione o ripristino delle aperture originarie delle facciate sul fronte strada. 5 - Conservazione degli eventuali elementi architettonici isolati: fontane, pozzi, chioschi, stemmi, lapidi. 6 - Conservazione degli spazi aperti sistemati a corte, orto o giardino. Ristrutturazione edilizia D3 Gli interventi di ristrutturazione edilizia D3 dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 1- Conservazione delle parti superstiti originarie delle facciate principali, nonché dell'apparato decorativo originario di valore. 2 - Conservazione degli eventuali elementi architettonici isolati: fontane, pozzi, chioschi, stemmi, lapidi. 3 - Conservazione degli spazi aperti sistemati a corte, orto o giardino. 4 - La variazione del numero dei piani dovrà in ogni caso permettere un'altezza interna minima di 2,70 ml. dei vani abitabili. - Piani di Recupero (PR) sono gli interventi definiti tali dalla L.457/78 e dalla L.R.59/80. Gli interventi di Piano di Recupero PR sono soggetti alla approvazione di un piano preventivo come normato dalle presenti norme e con le modalità definite dalla L.R.59/80. Gli interventi soggetti a Piano di Recupero preventivo sono indicati con la sigla PR. Norme comuni a tutti gli interventi di Piano di Recupero PR: 1Le autorizzazioni a demolire un immobile saranno concesse soltanto unitamente al rilascio della concessione edilizia dell'immobile da ricostruire. 2 - Gli interventi di PR dovranno rispettare le quantità di parcheggio privato previste dalla L.n.122/89, nel caso di demolizione e ricostruzione totale degli immobili o nei casi previsti dalla presente variante di aumenti volumetrici. 3 - I Piani di Recupero non espressamente previsti dalla presente variante con il simbolo P.R. non possono superare la volumetria massima esistente nell'area o quella prevista dalle presenti norme. art. a4 - Zone Omogenee “A” NORME COMUNI ALLA ZONE A a) Edifici principali Gli interventi consentiti sugli immobili compresi nella zone A sono quelli previsti dall'art.a2 delle presenti norme. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi soltanto sugli edifici principali e non comprendono i manufatti, gli immobili e le pertinenze accessorie, per i quali è ammessa soltanto la manutenzione straordinaria. Relativamente agli edifici ricompresi nell’elenco di cui alla L.R. n°59/80, allegato alle presenti norme, potranno essere consentiti tutti gli interventi previsti dall’art. a2, solo ed esclusivamente quando, da parte del richiedente, sia dimostrata l’impossibilità tecnica di mantenere, in tutto o in parte, gli originari elementi strutturali, di finitura o di arredo, quando la destinazione attuale dell’edificio sia incompatibile con la destinazione prevista dallo strumento urbanistico, o quando le opere, per le quali si richiede la concessione o autorizzazione edilizia, si rendono necessarie per l’inserimento nell’immobile di impianti tecnologici o servizi non diversamente collocabili. b) Facciate Le facciate prospicienti la strada pubblica e, per gli edifici isolati compresi in elenco per i quali è ammesso fino alla ristrutturazione edilizia D1, gli interventi devono essere volti solo al restauro degli elementi architettonici e delle superfici murarie, eventualmente ripristinando aperture, modanature, elementi plastici e pittorici dei quali è possibile con certezza, il ripristino con documentazioni di indagine sul manufatto e sui documenti storici. c) Resedi Il resede di pertinenza dell'edificio principale dovrà essere lasciato libero da nuove costruzione e destinato a corte, orto o giardino. d) Parcheggi privati E' ammessa l'utilizzazione a parcheggio privato dei resedi e delle pertinenze accessorie solo se situate all'interno dell'isolato e che abbiano un accesso autonomo dalla strada pubblica. Non e' ammessa la trasformazione in autorimessa dei fondi, esistenti o derivanti da interventi di ristrutturazione, situati al piano terra degli edifici collocati sul fronte della strada pubblica. Le zone A sono suddivise nelle seguenti sottozone: Sottozona Al: comprende gli immobili, manufatti, giardini e parchi di particolare valore architettonico, artistico, storico ed ambientale, raccolti in apposito elenco e classificati secondo la L.R. 59/80, in calce alle presenti norme. Nella cartografia di piano sono indicati con apposita simbologia. Detta classificazione comprende anche gli immobili notificati ai sensi della L.n.1089/39 e quelli ad essi parificati. INTERVENTI AMMESSI: Sono consentiti gli interventi previsti all'art. a2, secondo le categorie d'intervento riportate per gli edifici in elenco, in calce al presente allegato. Per gli immobili ricadenti nella sottozona Al e non elencati e classificati, sono consentiti gli interventi estesi fino alla Ristrutturazione Edilizia D2. Sono comunque da rispettarsi le prescrizioni contenute all'art.a5. 1Manufatti di valore storico, artistico e ambientale. I manufatti di particolare valore storico, artistico e ambientale, anche se non costituenti intrinseco valore architettonico, costituiscono tuttavia memoria storica dei processo di sviluppo urbanistico e della sua storia. Pertanto detti manufatti (fontane, stemmi, immagini votive, edicole, lapidi, cancellate e recinzioni di particolare valore artistico) dovranno essere, generalmente, conservati nei luoghi originari di permanenza e, se lo richiedono, essere restaurati con i criteri del restauro scientifico. 2 - Giardini e parchi di particolare valore storico e ambientale. I giardini e parchi di particolare valore storico e ambientale, anche se non costituiscono pertinenza di un immobile di cui alla classificazione precedente, sono soggetti a tutela. Per i parchi e giardini che costituiscono pertinenza di edifici vincolati ai sensi della L. 1089/39 o ad essi parificati, l'abbattimento di alberi, l'introduzione di nuove essenze o la sostituzioni di quelle esistenti possono essere effettuati soltanto in funzione della conservazione del parco o giardino. Sottozona A2: comprende gli immobili e le aree sostanzialmente da conservare, in quanto caratteristiche del tessuto urbanistico e che hanno mantenuto una sostanziale integrità, senza tuttavia rivestire un particolare valore storico o architettonico intrinseco. La perimetrazione di tali zone tiene conto, soprattutto, del rapporto esistente tra l'edificato e le sue pertinenze (corti, orti, ecc.), che costituisce una peculiarità ambientale caratterizzata. INTERVENTI AMMESSI Sono consentiti gli interventi previsti all'art. a2, dell'allegato A: a) Manutenzione ordinaria. b) Manutenzione straordinaria. ci) Restauro Scientifico c2) Restauro e risanamento conservativo. d) Ristrutturazione edilizia Dl, D2, D3. Sono comunque da rispettarsi le prescrizioni contenute all 'art. a5. DESTINAZIONE DI ZONA La destinazione di zona per le sottozone Al e A2 e' prevalentemente residenziale. Oltre alla destinazione residenziale sono consentiti uffici, negozi, piccoli laboratori artigianali che non comportino inconvenienti per la residenza a norma della vigente legislazione e del regolamento igienico ed edilizio. Per gli immobili compresi nelle zone A, potrà essere concessa, con specifica delibera del Consiglio Comunale, anche una destinazione alberghiera. Sono fatte salve le destinazioni esistenti alla data di adozione delle presenti norme e che non comportino inconvenienti o disturbi alla residenza, a norma della vigente legislazione e del regolamento d'igiene. art. a5 - Prescrizioni per gli interventi sugli immobili in elenco ricadenti nella sottozona Al Oltre a quanto previsto dalle presenti norme (zone omogenee A), per gli edifici ricadenti nella sottozona Al sono previste le seguenti prescrizioni: 1 - SISTEMAZIONI DELL'AREA DI PERTINENZA Nei progetti. riguardanti aree sistemate a verde, sia esistenti che di progetto, dovrà essere presentato il rilievo delle essenze e delle alberature esistenti, corredato da una documentazione fotografica dello stato dei luoghi. I progetti di sistemazione dovranno essere estesi a tutta l'area oggetto di intervento e saranno indicate, non solo le essenze arboree, ma anche le opere di sistemazioni dell'area: pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, aree a prato, orto, giardino. Nelle opere comportanti scavi di fondazione e di canalizzazione si dovranno prevedere tecniche di intervento che non offendano gli apparati radicali delle piante e delle essenze, con una distanza minima di almeno 3 ml. dall'asse del tronco delle alberature ad alto fusto. Nel caso di abbattimento di alberature esistenti, che può essere consentito solo in casi eccezionali, si deve prevedere la messa a dimora di una pianta dello stesso tipo di quella abbattuta o. di tipo caratteristico dell'area di Marradi. 2 -STRUTTURE VERTICALI Gli interventi relativi a murature portanti non devono essere demolitori o sostitutivi. Si devono attuare interventi di conservazione con operazioni localizzate tipo "scuci e cuci" utilizzando tecniche e materiali eguali o simili a quelli esistenti. In particolare negli interventi di consolidamento statico o sostitutivi di parti deteriorate strutturali di murature continue devono essere evitate pilastrature e travature in c.a. indiscriminatamente, ricorrendo a tecniche limitate e localizzate (inserimento di elementi in acciaio, iniezioni di indurenti, ecc.). Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla conservazione delle murature in pietra e degli intonaci di pregio, decorazioni, modanature e stucchi esistenti sulle murature oggetto di intervento, ricorrendo ad opere dì conservazione, distacco e messa in ripristino, rifacimento delle parti deteriorate e quanto altro previsto dalle tecniche di restauro correnti. Gli interventi relativi alle opere di deumidificazione e risanamento delle murature devono essere attuate con metodi non demolitori, ma ricorrendo a sistemi tecnologici conservativi e localizzati a seconda delle caratteristiche delle strutture. 3 -STRUTTURE ORIZZONTALI E COPERTURE Gli interventi dovranno tendere a conservare gli elementi strutturali orizzontali (solai, archi, volte) sia nelle caratteristiche originarie della struttura che nelle decorazioni plastiche e pittoriche. Gli interventi statici che si dovessero attuare in conseguenza di accertati cedimenti statici dovranno essere attuati solo dopo una precisa rilevazione dello spessore delle strutture stesse, del piano di posa e degli elementi componenti la struttura. Nelle sostituzioni parziali o totali dovranno essere conservati e restaurate le modanature plastiche e pittoriche esistenti oltre che sostituire gli elementi strutturali con altri dello stesso tipo. Le coperture originarie compresi camini, torriotti, altane e abbaini che non costituiscano superfetazioni evidenti e successive all'impianto originario, dovranno essere conservate nella loro integrità, ed eventualmente restaurate con elementi strutturali dello stesso tipo. Negli interventi di sostituzione di coperture dovrà essere rilevato e documentato lo stato attuale antecedente l'intervento sia dei piani di posa che dell'andamento e inclinazione delle falde. Il manto di copertura dei tetti a falde inclinate dovrà essere realizzato con l'uso di materiali esistenti, con la conservazione ed il recupero degli elementi sani e la sostituzione degli elementi dello stesso tipo. Negli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia Dl non é ammessa la realizzazione di volumi, anche tecnici, eccedenti il piano delle coperture, sia piane che inclinate. 4 - SCALE Negli edifici in elenco le scale dovranno essere conservate nella posizione dello stato di fatto, conservando la forma e la struttura originaria, operando per interventi limitati o per parti nelle operazioni di consolidamento e di restauro. Le superfici originarie di calpestio (gradini e pianerottoli) di valore devono essere conservate eventualmente sostituendo gli elementi degradati, cosi come devono essere conservati e restaurati gli altri elementi di decoro di valore ringhiere, rivestimenti murari, corrimani, ecc.. Nei casi ammessi di ristrutturazione e spostamento delle scale e nell'inserimento di nuove scale, ascensori e montacarichi, non è consentito il taglio di archi, volte, solai di pregevole fattura, elementi di decoro plastici o pitturazioni pregevoli sia nel valore intrinseco che di testimonianza storica. 5 -FACCIATE Le facciate dovranno essere oggetto solo di interventi di restauro conservativo con il solo ripristino degli elementi architettonici originari documentabili, ripristino che dovrà in ogni caso essere in armonica composizione con la forma generale della facciata. Dovranno essere conservati e restaurati gli elementi decorativi plastici e pittorici, le modanature delle gronde e delle aperture, le finestre, porte, cancellate, portoni e quanto altro componga l'insieme della facciata. E' fatto obbligo di presentare, negli interventi che prevedono il restauro e la pitturazione delle facciate, una documentazione fotografica dello stato esistente prima degli interventi sia della facciata oggetto di intervento, che delle facciate adiacenti, ed una scheda nella quale risultino specificati i colori dei fondi, le finiture ed i materiali che si intendono utilizzare nel restauro. Le grondaie ed i pluviali sistemati a vista sulle; facciate dovranno essere realizzati in rame o lamiera verniciata, escludendo l'uso delle materie plastiche. Gli infissi dovranno mantenere le caratteristiche del disegno e dell'impiego dei materiali preesistenti evitando in ogni caso la sostituzione con infissi in profilato di alluminio anodizzato o in plastica e l'impiego di avvolgibili. Dovranno essere conservate le vetrine, le insegne e le modanature dei negozi ed esercizi commerciali di vecchia fattura che costituiscano testimonianza storica ed ambientale. È ammesso porre nuove insegne ed indicazioni pubblicitarie (luminose e non) sporgenti a “ bandiera” dal filo delle facciate, solo in seguito all’approvazione di uno specifico progetto, da sottoporre alla verifica della Commissione Edilizia Comunale: nei casi di ristrutturazione o di installazione di nuovi esercizi commerciali, le insegne, le scritte, le indicazioni pubblicitarie in genere, dovranno essere contenute possibilmente all'interno dei vani di vetrina e di ingresso degli esercizi commerciali stessi. 6 -INTONACI E MURATURE A VISTA Negli interventi riguardanti gli intonaci esterni ed interni di valore decorativo, dovranno essere conservati e restaurati con tecniche idonee al loro mantenimento e conservazione. Negli interventi comportanti la sostituzione degli intonaci, questi dovranno essere sostituiti con altri simili, sia nella composizione delle materie prime dell'impasto, nel modo di stesura sulla superficie della parete, nella coloritura, dopo aver rilevato e fotografato a colore le coloriture originarie o gli eventuali ritrovamenti dì colorazioni precedenti. Le murature a vista dovranno essere conservate ed eventualmente restaurate con. l'uso di conci di pietra dello stesso tipo dello stesso modo di stuccatura e giacitura. 7 -ADEGUAMENTO IGIENICO E TECNOLOGICO Nei casi previsti di. adeguamento igienico e tecnologico l'installazione dei nuovi servizi igienici e di cucina, di impianti di sollevamenti, ascensori e montacarichi, di installazione di impianti tecnici (riscaldamento, condizionamento, elettrici e speciali), si dovranno limitare il più possibile le opere di demolizione, utilizzando. vani e zone dell'edificio di minore valore architettonico, evitando il taglio di archi, volte solai di pregevole fattura, modanature, stucchi, decorazioni e pavimenti di pregio. ELENCO E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI, COMPLESSI EDILIZI E MANUFATTI REDATTO AI SENSI DELLA LR.59/80 VARIANTE ALL'ELENCO APPROVATO CON DELIB. DELLA G.R. N.2527 DEL 14-03-83 L'elenco e la classificazione ha riguardato tutto il territorio comunale, inserendo, modificando la classificazione approvata. La presente classificazione sostituisce le norme tecniche e le tavole del piano approvato di cui alla delibera della G.R. n.2527 del 14.03.1983. Sono confermate le schede, la documentazione fotografica e la relazione per quanto non in contrasto con il presente elenco e classificazione. CRITERI ADOTTATI Le modifiche apportate hanno riguardato anche i criteri di elencazione e classificazione degli immobili, e nell'elenco sono distinti gli immobili che sono stati aggiunti o tolti dalla classificazione precedente. La normativa è quella delle zone A dell'allegato A. Per l'individuazione degli immobili si rimanda alle tavole prescrittive della variante (Tav. 1P e 2P) nelle quali gli edifici compresi nell’elenco sono individuati da apposito simbolo grafico (in neretto nelle tav.1:2000 con simbolo Al nelle tav. 1:10.000). Per l'individuazione e la categoria dì intervento ammessa fa testo l'elenco e classificazione degli interventi allegati. La classificazione ha seguito il seguente criterio: 1a classificazione - immobili dichiarati di interesse storico o artistico di cui alla L.1089/39. 2a classificazione - immobili di speciale interesse, parificati agli immobili di cui alla L.1089/39. 3a classificazione - Immobili diversi dai precedenti. Ad ognuno degli immobili in elenco è stata attribuita una categoria di intervento come specificata nell'allegato A. 1.a CLASSIFICAZIONE: immobili dichiarati di interesse storico o artistico di cui alla L.1089/39. denominazione fogl. catast part. Resti del castello di Marradi 51 37 Palazzo Fabroni 37 127 Villa Piani al Poggio 36 70-71-72 Convento badia al Borgo 39 70-71-73 Cappella di Imo al Borgo 39 130 IMMOBILI AGGIUNTI DALLA VARIANTE Chiesa di 5. Reparata e annessi Ringhiera in ferro battuto via Pescetti n.1 1 Chiesa di S. Maria Nascente 39 A70 98 Chiesa di S. Lorenzo Chiesa di S. Barbara a Gamogna Palazzo Torriani Monastero della SS.Annunziata 37 95 37 37 Ponte ferroviario Km 65+263,19 52 53 97-103-111-113114-A A-30-31 B-25-26-27-2-8 121 C-143-144-145290 21-22-23-19 5-6-7-222-13-1415-217 2.a CLASSIFICAZIONE - immobili di speciale interesse, parificati agli immobili di cui alla L.1089/39 N.scheda N.edif. fogl. part. destinazione cat. int. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 5 7 9 10 10 11 11 11 12 12 15 17 17 18 18 19 20 20 20 21 23 23 23 24 24 24 25 25 25 1 6 2 3 4 10 7 8 12 26 32 50 67 73 75 82 83 84-85-86 91 95 113 138 136-137 141 145 146 158 156 157 164 175 180 181 183 184 186 192 188 189 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 52 37 37 37 37 37 36 52 52 37 24 24 7 64 64 64 60 60 60 49 47 49 164 B 168 169 171 126 129 128 163 140 146 239 229 207 196 178 335 60 B 253 33 68 329 68 37 B 78 188 146 B A 101 109 A 97-98 94 A 66 9 Comune Comune res/neg res/uff res/uff banca res/neg res/neg res/uff lab/autorim. scuola elem res/neg res res/neg res/neg palazzo Ceroni villa Ersilia villa Annunziata chiesa chiesetta res asilo villa res/neg canonica chiesa Cardeto teatro comunale casa colonica res chiesa S.Andriano chiesa Lutirano res casa colonica Badia della Valle canonica/res res chiesa Cignano res vescovile villa Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc D1 Rs Rc D1 Rc Rc D1 Rs Rs Rc D1 D1 Rs Rs Rc D1 Rs Rc D1 Rs Rc D1 N.scheda 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 34 36 40 40 41 41 43 N.edif. 194 197 207 210 215 218 225 226 227 243 246 266 297 306 307 308 333 fogl. 46 30 24 24 6 6 25 25 31 39 66 51 89 89 106 106 98 part. A-43-45 22 A-58 53 37 46 A 23 A 72 9-86-87 110 A 50 e A 118 destinazione chiesa Bulbana villa Sessana chiesa res res res chiesa Popolano canonica/res chiesadiAbeto abita. Badia Borgo villa ed annessi villa ponte Camurr. chiesa Albero viìlaAlbero circolo ricreativo chiesa Campigno villa Mazza cat int. Rs Rc Rs Rc Rc Rc Rs Rc Rs Rc Rc Rc Rs Rc Rc Rs Rc IMMOBILI CHE LA VARIANTE HA INSERITO NELLA 2a CLASSIFICAZIONE TOGLIENDOLI DALLA 3a CLASSIFICAZIONE DEL PIANO APPROVATO N.scheda 1 6 12 18 21 22 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 32 36 36 36 N.edif. 5 38 88-89-90 140 160 173 181 183 184 185 186 187 188 189 191 192 243 263 264 265 fogl. 37 37 37 36 7 6 61 60 60 60 60 60 47 49 49 49 39 51 51 51 part. 174 111 214 63 15 15-16 109 A 97-98 99 94 93 66 9 10 A 72 109 106 111 destinazione res/albergo palazzo res. villa Ceroni casa D.Campana torre villa e annessi res Badia della Valle ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ res colonialres estiva casa colonica chiesa Cignano res res res res cat int. Rs Rs Rc Rs Rs Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rs Rc Rc Rc Re N.scheda N.edif. fogl. part. destinazione cat.int. 42 43 44 329 329 346 98 99 99 104 105 112 res res res Rc Rc Rc IMMOBILI AGGIUNTI DALLA VARIANTE N. scheda N.edif. fogl. part. destinazione 46 358 11 B chiesa Galliana 46 359 11 C cappella 46 360 11 114-115 villa 46 361 11 113 casacolonica 47 362 32 A chiesa Cesata 47 363 32 76 canonica 47 364 32 75 casacolonica 47 365 32 94 annesso 48 366 28 A chiesa Grisigliano 48 367 28 73-74-114 canonica/res 49 369 29 A cappella 48 369 29 9-12 villa Beccugiano 49 370 95 A chiesa Trebbana 49 371 95 58-59 canonica/res 49 372 59 20-21-19 Villa Vossemole 49 373 70 68-69-70 VillavaldiMora 50 374 90 93-205 residenza 50 375 91 50 torrerudere 50 376 91 52 cappellafamil. 50 377 71 86 podere Campaccio 51 379 3 6 residenza 51 379 3 7-8 res rurale 51 390 3 11 res 51 381 3 15 villa 51 382 3 B chies. Gamberaldi 51 383 3 21-165 canonica e annessi 52 384 46 121-123 Villa Veriolo 52 385 4 A chiesa Vainera 52 386 4 93-85 strutt. ricettiva 52 397 25 169-170 villa Dogara 52 388 40 99-100-101 villa di Vonibbio 52 389 65 22-23-24-25-29 Molino di Veriolo cat.int. Rs Rs Rc Dl Rs Rc Dl Dl Rs Rc Rs Re Rs Rc Re Rc Dl Rc Rs Rc Dl Rc Re Rc Rs Dl Rc Rs Dl Dl Rc Rc 3.a CLASSIFICAZIONE - immobili diversi dai precedenti N.scheda 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 N.edif. 11 11bis 13 14-l4bis 15 16 17-18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 33 34 35 37 39 40 41 42 43-44 45 46 47 48 49 51 52-53 54 55 56 57 58 59 60-61 62-63 64 65 fogl. 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 part. 161 l6l bìs 160 157 155 154 152 150 149 149 282 294 287 137 138 141 89 88 97 118 112 114 110 106 108-109 104 105 100 97 101 238 236-237 235 242 240-243 99-244 245 246 247-250 251-252 233 231 destinazione res/lab res/neg res/ristor res/uff res/neg res labor banca res/neg res/neg/ris res/neg res/neg res res Iab res/lab res/neg res/neg res/neg res/neg res res res/neg res/neg res res/neg res/neg res/neg res/neg res res/neg res res res res res res res res res res res cat.int. Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Rc Rc Rc Dl Dl Dl Rc Dl Dl Dl Dl Dl Rc Rc Rc Dl Rc Rc Rc Dl Dl Dl Rc Rc Rc Rc N.scheda N.edif. fogl. 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 66 68 69 70 71-72 74 76 77 78 79 80 81 92 93 94 96 97 98 99 99 bis 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 114 118 119 121 122 123 124 125 127 131 132 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 part. destinazione cat.int. 230 209 208 203 205-206 199-200-202 198 192 189 188 182 181 223 220 222 227 226 225 396 397 276 16-17 15 14 6 10 11 2 3 293 94 49 56 58 55 57-59 60 62 63 22 33 31-32 res res res res res res res-bar res/neg res/neg res/neg res/neg bar res res res res res res res res ris res res res res res res res res res res res res res res res res res res res res res D1 D1 Rc Rc Rc Rc D1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc D1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc D1 D1 Rc Rc Rc D1 Rc D1 D1 D1 D1 D1 D1 Rc D1 Rc Rc N.scheda N.edif. 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 133 134 135 139 142 143 144 147 148-149 150-151 152 155-155bis 159 161 162 163 166 167 168 169 170 171 172 174 176 177 178 179 182 193 195 196 198 199 200 201 203 204 205 206 208 209 210 fogl. 36 36 36 37 52 52 52 23 23 23 23 23 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 64 64 64 64 64 106 17 17 30 31 24 24 24 24 24 24 24 24 24 part. destinazione cat.int. 28 25 36 326 105 104 97-101 150 153 157 159 143 126 114 115-116 91-92 69 72-75 79-81 88 85-87 99 110-111 -ll2 126-136 91 65-75 83-87 94-97 108 156 71-72 69 26 69-72 87 83 78 75-76 49-71-72-69 61-63 67 81 53 res res res res convento res res res res res res casa colonica res res res res res res/lab res res res res res res res res res res res res casa colonica ex cappella casa colonica casa colonica res res res res res res res/neg res res Rc Rc D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Rc Rc Rc Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Rc D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 N.scheda N.edif. fogl. 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 31 31 31 33 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 212 213 214 215 216 217 219 220 221 222 224 228 230 233 245 247 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261-262 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 24 6 6 6 6 6 6 6 6 25 24 31 31 31 39 68 68 66 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 part. destinazione cat.int. 146 31 32 37 44 45 56 50 51 10 50 98 81 155 76 57-58-59 60 13 132 155 136 138 152 150 151 139 147 149 144 156-157 158 159 161 162 163 166 167 168 171 179 178 177 292 res res/neg res res res res res res res res res/ex molino res res res res/ex molino res res casa colonica res res res res res res res res res res res res res/neg res/neg res res res res res res res res/neg res/neg res res/neg Dl Dl Dl Dl D1 D1 D1 D1 D1 D1 Rc D1 D1 D1 Rc D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Dl D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 N.scheda 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 N.edif. 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 293 294 298 299 300 301 302 303 304 305 309 310 311 313 314 316 321 322 323 330 331 332 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 fogl. 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 89 89 89 89 89 89 89 89 106 120 120 120 120 106 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99 98 98 part. destinazione cat.int. 193 296 176 215 175 174 294 220 219 218 184 198 47 54 48 49 45 43 44 52 86 38-39 42 161 152 150 120 109 108 99 91 92 117 116 49 52 57 58 64 60 80 85 90 res res res res res res/lab res res res res res casa colonica res res res res res res res res res res res res res res res res res res res/neg res res res res res res res res res res res res Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Rc Rc Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl N.scheda N. edif. fogl. part. destinazione cat.int. 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 345 347 348 349 350 351 353 354 355 357 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 101 115 126 129 133 136 144 146 147 161 res/mag res res res res res/neg res res/neg res res Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl IMMOBILI TOLTI DALL’ELENCO E CLASSIFICAZIONE Dl CUI ALLA DELIB. DELLA G.R. N2527 DEL 14.3.1983 N.scheda N.edif. fogl. part. destinazione 11 15 15 15 15 19 19 29 31 31 31 38 39 41 41 41 41 41 45 45 87 115 116 117 120 153 154 223 229 231 232 292 296 312 315 317 320 319 352 356 52 37 37 37 37 23 23 25 31 31 31 52 51 120 120 106 106 106 98 98 84 51 52 53 54 161 120 5 58 79 80 194 18 249 92-94-95 151 155 154 139 148 casa colonica res neg/uff res res res res res casa colonica res res res res res res diroccato res annesso agricolo res/auto rimessa res ALLEGATO ALLE N.T.A Zona di completamento B1 B2 B3 R.F. 30% 40% 30% I.F. 1 2 2 H.max 7.50 7.50 9.50 C1 C2 25% 35% 1 2 7.50 9.50 0.5 0.2 1.50 7.50 7.50 9.50 40% 25% 40% 5 4 2 10.50 12.00 8.50 Zone agricole generale ///// 7.50 Per industrie lav. Prodotti agr. 30 Secondo normativa Secondo normativa Zona di espansione residenziale Zona di espansione residenziale - turistica Ct1 20% Ct2 10% Ct3 35% Zone industriali ed artigianali D1 D2 D3 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 24.06.1999 – Arch. G. Rosa 7.50