comune di marradi - Portale Servizi Cartografici

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COMUNE DI MARRADI
VARIANTE ORGANICA AL P.R.G.C.
L.R. 74/84 ART. 9 COMMA 1
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LE TAVOLE DELLA VARIANTE SOSTITUISCONO LA CARTOGRAFIA
DEL P.R.G.C. APPROVATA CON DELIBERA N. 8481 DEL 21.07.1976
~
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
art.1 - Finalità e contesto normativo
art.2 - Elaborati costituenti la variante
art.3 - Salvaguardia
art.4 - Deroghe
art.5 - Disposizioni transitorie.
TITOLO Il - PROCEDURE
art.6 - Strumenti di attuazione degli interventi
art.7 - Interventi edilizi diretti
art.8 - Piani urbanistici attuativi
art.9 - Esecuzione di opere di urbanizzazione da parte dei privati
art.10 - Elaborati richiesti per i progetti
art.11 - Unità minime di intervento
art.12 - Strumenti e procedure per gli interventi ammessi
art.13 - Licenza di abitabilità o agibilità
TITOLO III - ELEMENTI NORMATIVI COMUNI E DEFINIZIONI
art.14 - Elementi normativi comuni a tutti gli interventi
art.15 - Indici urbanistici : definizioni
art.16 - Zona sismica
TITOLO IV - ZONE OMOGENEE
art.17 - Zone omogenee A
art.18 - Zone omogenee B
art.19 - Zone omogenee C
art.20 - Zone omogenee D
art.21 - Zone omogenee E
art.22 - Zone omogenee F
art.23 - Aree a vincoli speciali
TITOLO V COLLETTIVO
ATTREZZATURE E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO E
art. 24 - Viabilità piazze “Q” e parcheggi pubblici “P”
art. 25 - Aree destinate a verde pubblico
art. 26 - Verde sportivo "Vs"
art. 27 - Attrezzature Scolastiche “As"
art. 28 - Attrezzature pubbliche "Ap”
art. 29 - Attrezzature di interesse collettivo “Ac"
art. 30 - PP1 - Piano Particolareggiato “la Colombaia “
ALLEGATO A
VARIANTE AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI MARRADI
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 74/84
( ART. 9 COMMA 1)
NORME DI ATTUAZIONE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e contesto normativo
L'ambito di applicazione delle presenti norme è esteso a tutto il territorio Comunale come
variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n.74/84 e successive
modifiche ed integrazioni.
La presente normativa disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
tutela i caratteri architettonici, culturali, storici ed ambientali, disciplina gli interventi delle
utilizzazioni compatibili con le caratteristiche degli immobili e delle aree.
La normativa integra e sostituisce, ove in contrasto, le norme generali del P.R.G. nonché le
norme relative al piano di elenco e classificazioni degli immobili redatta ai sensi dell'art.7
della L.R. n.59/80 ed approvata dalla Regione Toscana in data 14.3.1983 n.2527.
In particolare le presenti norme sostituiscono delle NORME GENERALI del vigente
P.R.G.C.: Capo I art. 2-4-5-6-7-8-9; Capo II art. 11-1.2-13-17-16-20-22-23; Capo III art.24;
dell'art. 25 e' fatta salva la sola tabella allegata.
La cartografia di piano, così come definita nell'art.2 delle presenti norme, sostituisce tutte le
tavole cartografiche del P.R.G.
Art. 2 - Elaborati costituenti la variante
Nell'ambito di cui al precedente art.1 la variante costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica
- Norme di attuazione.
- Elaborati di analisi dello stato attuale:
. schedatura edifici di particolare valore storico, artistico e ambientale, approvata dalla
Regione Toscana con Del.n.2527 del 14.3.1983, come integrata e modificata dalla
presente variante.
. Tav. A - Carta 1/25000 dell'uso del suolo.
. Tav. B1 - trasposizione in scala 1:10.000 del P.R.G. vigente
. Tav.B2 - trasposizione in scala 1:10.000 del P.R.G. vigente
- Elaborati dello stato di progetto:
. Tav. n.1P fogl.n.2 - rapp.1/10.000: Tavole prescrittive dell'intero territorio comunale.
. Tav. n.2P fogl.n.13 - rapp.1/2.000 : Tavole prescrittive di azzonamento delle aree
urbanizzate.
- Carte dei vincoli esistenti
Tav. lV - rapp. 1:25.000 - Deperimetrazione Aree Protette, art.5 L.R. 52/82 e successive
modifiche ed jntegrazioni.
Tav. 2V - rapp. 1:25.000 - Perimetrazione delle categorie dei beni di cui all'art. 1 della
L.n.431/85.
Ai fini delle prescrizioni, nelle aree comprese nelle tavole 1/2000 delle quali non sono
indicati gli azzonamenti, valgono le prescrizioni degli azzonamenti riportati nelle tavole
1/10000.
Art.3 - Salvaguardia.
Sugli immobili privati per i quali il piano preveda una destinazione pubblica, e fatto
salvo quanto previsto dalla L.R. 59/80, gli interventi edilizi ed urbanistici devono essere
limitati al mantenimento strutturale e funzionale e di destinazione d'uso alla data di adozione
delle presenti norme.
Saranno consentite soltanto opere straordinaria manutenzione, previa stipula di un atto
pubblico unilaterale da parte del proprietario, con il quale si impegna a valutare, in caso di
esproprio, il valore dell'immobile e delle aree nello stato di consistenza antecedente I'
intervento.
Art.4 - Deroghe.
Nel caso di aree, edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse, di cui alla legislazione
vigente, il Sindaco può autorizzare, previa delibera del C.C. e con le procedure di cui all'art.3
della L.n.1357/55 e art. l3 della L.R.74/84 deroghe alle presenti norme e previsioni di
piano.
Art. 5 - Disposizioni transitorie
Resta ferma la validità delle autorizzazioni e concessioni edilizie rilasciate antecedentemente
alla data di adozione del presente strumento urbanistico, nonchè le lottizzazioni, a quella
data, già adottate e convenzionate dal Consiglio Comunale.
Per tali interventi si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
- Autorizzazioni e Concessioni Edilizie: sono ammesse le varianti che intervengano in
corso d'opera e rientrino nei limiti volumetrici consentiti dalle norme vigenti alla data
dell'atto che abilitava l'intervento originario;
- Piani urbanistici attuativi: nell'ambito dell'area compresa nel perimetro del piano
urbanistico attuativo, adottato anteriormente alla data di adozione delle presenti norme,
e nei termini di validità di detto piano attuativo, sono ammessi interventi a variante che
siano conformi alle norme urbanistiche vigenti al momento della data di adozione del
piano attuativo medesimo.
TITOLO II - PROCEDURE
Art.6 - Strumenti di attuazione degli interventi.
La variante si attua mediante interventi diretti o con piani urbanistici attuativi , a norma
della vigente legislazione statale e regionale e nel rispetto delle norme e dei regolamenti
comunali.
I piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, i progetti di attrezzature e
opere pubbliche a interesse collettivo, fatti salvi i pareri prescritti di altri enti, sono di
competenza del Consiglio Comunale.
Art.7 - Interventi edilizi diretti
In tutte le zone oggetto della presente variante per le quali non sia preventivamente richiesto
piano urbanistico preventivo, è possibile intervenire con intervento edilizio diretto, a norma
delle vigente legislazione e delle presenti norme.
Art.8 - Piani Urbanistici Attuativi
Nei casi individuati dalla cartografia di Piano con la sigla P.L. (Piano di lottizzazione), P.R.
(Piani di Recupero), P.P. (Piano Particolareggiato), PEEP (L. 167/62 e successive
modifiche ed integrazioni) e PIP (Piano insediamenti produttivi) dovrà essere approvato dal
C.C. un piano urbanistico preventivo, esteso all'intero perimetro di zona, che dovrà contenere
tutte le eventuali opere di urbanizzazione previste dalla cartografia di piano e della presente
normativa.
Il rilascio delle singole concessioni edilizie e' subordinato all'esecutività della delibera di
approvazione ed alla stipula di una convenzione che ne disciplini le modalità di attuazione.
Nelle zone individuate nella cartografia di progetto con il simbolo P.R. ed in tutte le aree
dove prescritto dalla presente normativa si applica il disposto del titolo II della L.R.n.59/80
nei modi e nelle procedure previste.
I piani di recupero possono essere di iniziativa pubblica o privata.
Art.9 - Esecuzione di opere di urbanizzazione da parte dei privati.
Nei casi nei quali l'intervento edilizio comporti l'esecuzione di opere di urbanizzazione da
parte di privati, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alle seguenti procedure:
- approvazione, da parte della Amministrazione Comunale di un progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione da realizzarsi contestualmente ai fabbricati.
- sottoscrizione da parte dei richiedenti di un atto unilaterale trascritto, o della
convenzione nei casi previsti dalla legislazione attuale, in cui si obbligano, entro la data
indicata dall'atto stesso, all'esecuzione della opere previste, ed alla cessione delle stesse e
dei terreni sui quali insistono.
- prestazione di una garanzia fidejussoria pari all'importo delle opere stimato sulla base del
progetto esecutivo.
Art.10 - Elaborati richiesti per i progetti
Per i progetti presentati al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione o della concessione
edilizia, si richiedono i seguenti elaborati estesi a tutta l'area di intervento, e firmati da
un tecnico abilitato in materia ciascuno nei limiti delle competenze stabilite dalla vigente
legislazione.
RILIEVO
1 - Estratto di mappa catastale 1/2000 o 1/1000 con l'indicazione della unita minima di
intervento.
2 - Rilievo dell'area di pertinenza dell'immobile in scala 1/200 con le sistemazione esterne
(giardino, alberature, pavimentazioni, annessi eventuali, recinzioni e quanto altro
esistente).
3 - Rilievo architettonico quotato in scala 1/100 o 1/50 di tutti i piani, prospetti e sezioni
longitudinali e trasversali, con l'indicazione in proiezione delle volta e dei solai in
struttura lignea. Per gli immobili ricadenti nelle zone A il rilievo quotato deve essere
in scala 1/50, con l'eventuale documentazione del
particolari architettonici e
decorativi in scala opportuna.
4 - Documentazione fotografica estesa a tutta l'area di pertinenza dell'edificio, ai prospetti
sulla strada comprendente anche il riferimento agli edifici limitrofi.
PROGETTO
1 - Progetto delle sistemazioni esterne compreso le pertinenze, in scala 1/200 esteso a
tutta l'area e con le indicazioni delle recinzioni, nuove opere, materiali, e sistemazioni.
2 - Progetto delle opere di urbanizzazione con gli allacciamenti alle reti tecnologiche e
fognarie.
3 - Progetto edilizio quotato in scala 1/100 o 1/50 dello stato definitivo e dello stato
sovrapposto e l'indicazione dei materiali. Per gli immobili ricadenti nelle zone A il
progetto quotato deve essere in scala 1/50, con l'eventuale illustrazione dei particolari
architettonici e decorativi in scala opportuna.
4 - Progetto dei particolari costruttivi più significativi in scala adeguata.
5 - Relazione tecnica illustrativa degli interventi Per gli immobili ricadenti nelle zone Al la
relazione deve essere estesa alla illustrazione dei caratteri storici, tipologici ed
architettonici dell'edificio.
6 - Relazione geologica e geotecnica per le nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni.
Elaborati richiesti per i progetti dei piani urbanistici preventivi:
- Estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale della
proprietà
- Elenco delle particelle, loro consistenza, partita e nome dei proprietari.
- Planimetria in scala 1/500 che illustri lo stato di fatto e di diritto: il luogo, il perimetro
dello intervento, l'area circostante per un raggio di almeno ml.100, i frazionamenti
catastali ed i nominativi dei proprietari confinanti, le servitù attive e passive, gli
eventuali vincoli presenti, le essenze e le culture, i manufatti agricoli ed edilizi ed ogni
altro elemento dl conoscenza dell'area;
- Documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze;
- Rilievo strumentale del terreno in scala 1/500, con quote altimetriche riferite a capisaldi
I.G.M. e curve di livello con equidistanza non inferiore ai mt. 2.,00;
- Rilievo metrico delle unità edilizie esistenti in scala 1:200;
Calcolo analitico e totale della superficie territoriale di intervento e delle superfici
fondiarie;
- Relazione geognostica a firma di un geologo abilitato.
- Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione;
- Relazione estimativa delle opere di urbanizzazione che contenga le specifiche di
capitolato con le quantità, i prezzi unitari, analitici e totali delle opere da
realizzare e da cedere;
Illustrazione dell'intervento mediante progetto planivolumetrico esteso a tutta l'area dl
intervento e con le indicazioni urbanistiche ed ambientali delle aree circostanti in
scala 1/500 o 1/200;
- Descrizione delle tipologie edilizie con piante, sezioni e prospetti in scala 1/200;
- Schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità di attuazione dell'intervento
cosi specificate:
a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) sottoscrizione da parte dei richiedenti dell'obbligo di esecuzione delle opere previste a
di cessione delle stesse e dei terreni sui quali insistono, entro la data indicata nell'atto;
c) prestazione di una garanzia fidejussoria pari all’importo delle opere, stimato sulla base
del progetto esecutivo.
Per i piani di recupero si applicano le disposizioni di cui all'art 10 della L.R. 59/80.
art.11 - Unità minime di interventi.
Nelle zone oggetto della variante gli interventi edilizi diretti si realizzano secondo unità
minime di intervento, che coincidono con le unita' minime funzionali, indipendentemente dai
frazionamenti catastali o proprietari.
art.12 - Strumenti e procedure per gli interventi ammessi
Nel rispetto delle prescrizioni e procedure della legislazione vigente e degli strumenti
urbanistici vigenti e del regolamento edilizio, gli interventi edilizi diretti sono soggetti a:
OPERE SOGGETTE A COMUNICAZIONE
1) interventi di manutenzione ordinaria;
2) opere interne di cui all'art. 26 della Legge 47/85.
OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
a) interventi di manutenzione straordinaria;
b) interventi di restauro e risanamento conservativo e restauro scientifico;
c) interventi di installazione o trasformazione di aperture esterne, vetrine, insegne, elementi
segnaletici e pubblicitari in genere che siano in luoghi pubblici o ad essi prospicienti;
d) interventi di rimozione o modifica di elementi di arredo urbano o di decorazione esterna;
e) occupazione del suolo per deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo aperto;
f) demolizioni totali o parziali di edifici o manufatti esterni ( recinzioni, cancelli, ecc.:);
g) opere di fognatura industriali e civili, perforazioni di pozzi;
h) costruzione di impianti tecnici per l'agricoltura;
i) costruzione di recinzioni ed accesi ;
1) movimenti di terra, scavi e rinterri, costruzioni di muri di sostegno ;
m) interventi di modifica alle aree di verde privato vincolato (recinzioni, pavimentazioni,
rilevati e scavi, elementi di arredo fissi modifiche ed abbattimento delle piantumazioni ad
alto fusto);
n) opere di urbanizzazione primaria pubblica.
OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
1) nuove costruzioni di immobili o annessi non compresi nelle opere soggette ad
autorizzazione, sia pubblici che privati;
2) interventi di ristrutturazione edilizia;
3) modifiche alle facciate degli edifici di carattere sostanziale;
4) variazione di destinazione d'uso;
5) suddivisione di unita' immobiliari;
6) serre agricole permanenti;
7) opere ed impianti relativi all'attività estrattiva;
8) cappelle, edicole e monumenti funerari;
9) opere di urbanizzazione primaria privata.
OPERE AMMESSE CON PROCEDURA DI URGENZA
Tutte le opere che rivestano carattere di necessita' ed urgenza non sono soggette a
richiesta preventiva di autorizzazione o concessione, ma e' tuttavia fatto obbligo di fare
immediata richiesta al Sindaco inviando la documentazione relativa, compresi i motivi di
urgenza, entro 15 giorni successivi all'inizio dell'intervento.
Sono inoltre ammesse senza la preventiva richiesta di autorizzazione o concessione preventiva
le opere da eseguirsi su ordinanza del Sindaco a tutela della pubblica incolumità.
art.13 - Licenza di abitabilità o agibilità
Nessuna nuova costruzione può essere occupata, parzialmente o totalmente, senza
autorizzazione di abitabilità o agibilità rilasciata dal Sindaco.
Detta autorizzazione è altresì necessaria per le unità immobiliari che, a seguito di interventi
edilizi per i quali sia stata rilasciata autorizzazione o concessione edilizia, abbiano realizzato
o modificato:
- nuovi vani anche in piani seminterrati o sottotetto.
- modifica al numero dei solai o variazione degli stessi.
- svuotamento parziale o totale dell'immobile.
- variazione di destinazione d'uso dei vani.
TITOLO III - ELEMENTI NORMATIVI COMUNI E DEFINIZIONI
Art. 14 - Elementi normativi comuni a tutti gli interventi.
Ad integrazione di quanto indicato nelle norme di attuazione del vigente P.R.G.C. ed in
sostituzione delle norme in contrasto, per l'area oggetto di variante valgono le definizioni
e norme dei presenti lemmi:
1 - Allineamenti:
Gli allineamenti delle nuove edificazioni, ampliamenti, sopraelevazioni, rifacimenti e
ristrutturazione, ove previsti graficamente nelle tav. di piano, sono prescrittivi.
In assenza di allineamenti prescritti, gli allineamenti devono essere riferiti agli allineamenti
esistenti, nel caso di demolizione e ricostruzione, o agli allineamenti del fronte strada con gli
edifici adiacenti l'immobile oggetto di intervento.
In assenza di allineamenti preesistenti, di fronte strada o prescritti, devono essere rispettate le
norme relative alle distanze minime (confini, fabbricati, strade) della presente normativa.
2 - Confini
Si definisce confine del lotto il limite della superficie fondiaria oggetto dell'intervento rispetto
ai lotti limitrofi di altra proprietà.
I vincoli di inedificabilità ed i limiti fra zone omogenee di piano, eventualmente ricadenti
all'interno di una medesima proprietà, non costituiscono confine di lotto.
3 - Destinazioni urbanistiche e d'uso.
Per destinazione urbanistica del suolo si definisce la destinazione d'uso dell'attività prevalente
che si svolge su un'area.
Per destinazione d'uso di un edificio si intende la destinazione d'uso di ciascuna unità
funzionale presente all'interno dell'edificio.
Le destinazioni d'uso individuate ai fini urbanistici sono le seguenti:
a) residenziale.
b) produttiva : industriale e artigianale.
c) commerciale.
d) direzionale.
e) turistico-ricettiva
f) agricola.
g) attrezzature e servizi così distinte:
g1 - attrezzature pubbliche (proprietà e uso pubblico)
g2 - attrezzature di interesse collettivo (proprietà privata ad uso pubblico)
Il piano di variante indica le destinazioni urbanistiche e d'uso ammesse per aree ed immobili;
per i mutamenti di destinazione d'uso si applicano i dettati della legislazione vigente e delle
presenti norme.
Negli immobili con destinazioni d'uso esistente in contrasto con le destinazioni di zona, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e/o di ampliamento sono subordinati al mutamento
della destinazione d'uso a quella prescritta dal piano.
Nelle zone a destinazione d'uso prevalente residenziale, non è consentita l'edificazione, il
cambio di destinazione, o l’ampliamento di una attività esistente che comporti rischi di
incidenti rilevanti o comportanti inquinamento, anche acustico, a norma della vigente
legislazione e del regolamento di igiene.
4 - Distanza minima dai confini e pareti finestrate
Per distanza minima di un fabbricato dai confini o fra pareti finestrate si intende il segmento
minimo che congiunge, in proiezione planimetrica, la parete più avanzata del fabbricato
rispetto al confine del lotto o alle pareti dell'edificio più vicino.
Non si considerano, ai fini della determinazione della distanza minima gli aggetti di gronda,
le pensiline ed i terrazzi sbalzo, i manufatti emergenti dal piano di campagna con uno
spiccato massimo inferiore o eguale a 1,00 ml.
Nelle nuove costruzioni, i loggiati, come definiti al lemma 5 del presente articolo, devono
rispettare una distanza minima dai confini del 50% della distanza minima fissata del piano.
Per le distanze minime fra le pareti finestrate valgono le norme contenute nell'art.9 del D.M.
n.1444 del 2/4/68.
La distanza minima fra pareti finestrate di edifici compresi all'interno di un piano urbanistico
attuativo e' fissata dal piano stesso.
La distanza minima di un fabbricato dai confini del lotto o dei lotti che costituiscano unita'
minima di intervento e' fissato, in linea generale in 5 ml.
Tale distanza può essere ridotta nel caso di interventi di sopraelevazione o ampliamento nelle
zone A e B, nel rispetto delle potenzialità edificatorie dei lotti confinanti, previo parere della
Commissione Edilizia.
Gli interventi ammessi dalla presente variante di sopraelevazione o demolizione e
ricostruzione riguardanti le tipologie urbane a schiera nelle zone A e B, possono essere
realizzati sul confine con pareti cieche, o in aderenza a pareti cieche esistenti.
5 - Logge e Loggiati
Sono definite logge gli spazi che si determinano ai piani rialzati dell'edificio per l'arretramento
di una parete di un locale rispetto alla parete esterna e chiuse su tre lati.
La chiusura di una loggia con un infisso vetrato, nei casi consentiti dal piano, non determina
aumento di volume ne' di superficie coperta, se non determini un nuovo vano abitabile e sia
inferiore a 6 mq.
Non e' consentito chiudere, anche con infisso vetrato, logge esistenti negli edifici principali
ricadenti nella sottozona Al
Nelle nuove edificazioni, le logge con meno di 6 mq di superficie non sono conteggiate
ai fini della volumetria massima ammissibile dagli indici di piano.
Sono definiti loggiati gli spazi situati al piano terra di un edificio coperti da un tetto piano o
inclinato, realizzato a sbalzo o sorretto da pilastri, sporgente dall'edificio, e aperti su tre lati.
Non e' ammessa la chiusura dei loggiati con vincoli di destinazione pubblica o di uso
pubblico, e negli edifici compresi nelle zone A1.
Il tamponamento dei loggiati determina, ai fini urbanistici, aumento di superficie coperta e di
volume.
I loggiati di larghezza superiore ad 1.50mt. aperti su uno o due lati sono valutabili ai fini
urbanistici rispettivamente il 50% e il 25% della superficie coperta e del volume delimitato
dai medesimi.
6 - Porticati o Pilotis
Sono gli spazi che si determinano al piano terra di un edificio e compresi all'interno della
proiezione planimetrica dei piani soprastanti, in conseguenza di una edificazione su pilastri di
parte o di tutto l'edificio.
Non e' ammessa la chiusura dei porticati con vincolo di destinazione pubblica o di uso
pubblico, e negli edifici compresi nelle zone A1.
E' ammesso il parziale tamponamento degli stessi per la realizzazione di locali accessori
e tecnici (locali per servizi tecnologici, box auto singoli o condominiali, locali accessori)
qualora gli edifici esistenti ne siano sprovvisti.
Nelle nuove costruzioni, ai fini della volumetria massima ammissibile, i porticati sono
valutati al 50% del volume realizzato.
7 - Parcheggi privati
Nel caso di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione degli immobili, le quantità di
parcheggio privato prescritte dalla L.n.122/89 devono essere reperite nel perimetro dello
edificio o all'interno del lotto, purché non siano occupate superfici utilizzate a giardino o a
parco.
8 - Superfetazioni.
Si definiscono superfetazioni i corpi di fabbrica aggiunti all'organismo edilizio principale in
periodi successivi alla costruzione originaria, tali da non avere con questo solidarietà
distributiva, strutturale e formale.
9 - Terrazze a tasca
La creazione di terrazze a tasca sulla copertura degli edifici, ove ammessa dal piano,
deve interessare una sola falda, la giacitura della quale non deve essere modificata.
La proiezione planimetrica della terrazza dovrà rispettare le seguenti distanze minime:
1,5 ml. dalla linea di gronda, 0,80 ml. dal colmo, dai compluvi e dai displuvi.
10 - Verde privato.
Gli orti e i giardini esistenti all'interno dei lotti e degli isolati dovranno essere mantenuti nella
stessa destinazione.
I progetti che richiedono il rilascio di concessione edilizia dovranno essere estesi a tutta l'area
di pertinenza dell'edificio e contenere il rilievo della posizione occupata dalle essenze ad
alberature esistenti, nonché della specificazione del tipo e consistenza, oltre che dal rilievo
delle superfici sistemate a prato, orto e giardino.
11 - Volume interrato
Si definisce “volume interrato” quello compreso tra le linee del piano di campagna, lungo
almeno due lati adiacenti dell’edificio, ed il piano di calpestio posto al livello più basso
dell'edificio stesso.
Ove ammessa la realizzazione di volumi interrati non può essere destinata a nuove unità
abitative, e non può superare il 40% del volume fuori terra ammesso dagli indici di zona, o del
volume esistente.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui all'art.9 della L. 122/89.
12- Volumi sottotetto
I “volumi sottotetto” con falde di pendenza inferiore al 40% non sono computati ai fini del
volume massimo edificabile, purché non abitabili.
Nei sottotetti le parti configurabili come vano abitabile dovranno avere altezza media minima
di 2,70. ml. ed in nessun punto tale altezza dovrà essere inferiore a 2,00 ml.
Art.15 - Indici urbanistici : definizioni
Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si definiscono i seguenti indici urbanistici:
1) - Altezza massima (H).
Per altezza massima di un edificio si intende la maggiore altezza dei vari lati determinata dalle
quote di riferimento a terra (piano del marciapiede della strada pubblica o, se non esistente,
piano di campagna) e le quote riferite alla linea di intersezione dell'intradosso del solaio di
copertura con i fronti del fabbricato per le coperture con inclinazione inferiore al 40% o
all'estradosso del solaio per le coperture piane.
Nel caso di pendenza variabile del solaio di copertura, si terrà conto della linea di intradosso
della parte con inclinazione minore.
Non concorrono a determinare la massima altezza di un edificio le altezze del timpano laterale
delle coperture a “capanna” e, ove ammessi dal piano, i lucernari, gli abbaini, i parapetti delle
terrazze di copertura, gli extracorsa degli ascensori.
2) - Superficie Coperta (Sc).
Si definisce superficie coperta Sc la superficie degli edifici, espressa in mq., data dalla
proiezione orizzontale del perimetro esterno massimo perimetrale, compresi gli spazi interrati,
esclusi i balconi a sbalzo aperti i loggiati e logge inferiori ai 6 mq..
3) - Rapporto di copertura (RF).
Rappresenta il. rapporto massimo di copertura ammissibile tra la superficie coperta e la
superficie fondiaria pertinente, espresso in percentuale.
4) - Volume massimo edificabile (Vm).
Indica il volume massimo edificabile su un lotto o un'area espresso dal prodotto della
superficie coperta Sc e la altezza massima H, espresso in mc. salvo quanto appresso
indicato :
a) nel caso che il fabbricato abbia superficie diversa ai vari piani e sia composto di corpi di
fabbrica aventi altezze diverse, il volume del fabbricato sarà computato come sommatoria
del prodotto delle superfici per le rispettive altezze lorde, da calpestio a calpestio, e per
l'ultimo piano, nel caso di copertura inclinata, da calpestio alla quota dell’intradosso del
solaio di copertura, in corrispondenza della linea di gronda
b) nel computo del volume non vengono compresi i ‘volumi tecnici’, come definiti dalla
Circolare M.LL.PP. 31/01/1973 n.2474.
c) nel caso di ampliamento di manufatti esistenti, il loro volume dovrà essere computato con
le modalità previste per i fabbricati di nuova progettazione.
d) il vespaio e le intercapedini sotto il pavimento non sono computati ai fini del calcolo del
volume. Le intercapedini verticali (scannafossi) non potranno avere una larghezza interna
superiore ad 1,00 ml.
Il volume realizzato da locali interrati o seminterrati non è considerato nel calcolo del volume
massimo edificabile, qualora risulti uguale o inferiore al 30% del volume edificato fuori terra.
5) - Indice di fabbricabilità (If)
Indica il rapporto fra il volume massimo edificabile e la superficie fondiaria pertinente.
In nessun caso potrà essere superato l'indice di fabbricabilità indicato dal piano.
Le eventuali costruzioni esistenti sull'area edificabile delimitata dal piano concorrono a
determinare il volume massimo edificabile.
art. 16 - zona sismica
L'intero territorio comunale e' dichiarato zona sismica con grado di sismicità S=9 ai sensi
della L n.64/74 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto tutti gli interventi sono oggetti alle norme e procedure della vigente legislazione
statale e regionale
TITOLO IV - ZONE OMOGENEE (D.M. 1444/1968)
art. 17 - Zone Omogenee “A”
Le zone omogenee A comprendono gli agglomerati urbani, gli edifici, i complessi edilizi ed
i manufatti riconosciuti di particolare interesse architettonico, storico, artistico e ambientale,
in applicazione di quanto stabilito dal D.M. 1444/68 e dalle leggi nazionali e regionali vigenti.
Nelle Zone A si applicano le norme previste all'ALLEGATO A.
art. 18 - Zone omogenee “B”
Sono comprese nelle zone omogenee B le parti di territorio totalmente o parzialmente
edificate, diverse dalle zone A in quanto prive di valori architettonici ed ambientali specifici.
CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI COMUNI ALLE SOTTOZONE B
Edifici e progetto unitario:
In tutti i casi nei quali le aree oggetto di intervento facciano parte di un progetto relativo
a due o più fabbricati per ogni singola sottozona, e' prescritto che venga presentato, nella
richiesta di concessione, un progetto planivolumetrico d'insieme che definisca tutte le
costruzioni edilizie nell'area, l'insieme dei fronti, gli accessi privati meccanizzati e pedonali, la
sistemazione complessiva dl tutta l'area.
Confini:
Rispetto alle strade e agli altri spazi pubblici, esistenti o di piano, il corpo di fabbrica dovra'
rispettare, se non diversamente specificato nella cartografia di piano, una distanza minima
di 5 ml. dal bordo di confine con gli spazi pubblici; la distanza minima dai confini con gli
altri lotti privati è di 5 ml. e di 10 ml. dalla costruzione più adiacente posta nei lotti
confinanti.
Demolizioni e ricostruzioni:
Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti a destinazione residenziale che
hanno una volumetria superiore a quella ammessa dall'indice di sottozona, potrà essere
consentito un volume pari alla media tra quello preesistente e quello risultante dall'indice di
zona.
Tale volume non potrà in nessun caso superare del 10% il volume risultante dall'applicazione
dell'indice di zona.
Nella sottozona B0 la volumetria ricostruibile non può superare, in nessun caso, l'incremento
del 10% del volume demolito.
L'altezza massima non potrà superare l'altezza massima prevista dagli indici di sottozona,
e nelle sottozone B0 non potrà superare l'altezza dell'immobile demolito.
Non concorrono a determinare il volume esistente gli annessi a destinazione non residenziale,
tettoie o costruzioni in genere esistenti nell'area di pertinenza dell'edificio residenziale
principale, anche se condonati.
Parcheggi privati:
Nel caso di nuova costruzione o di sopraelevazione ammessa dagli indici di piano atta e
realizzare una nuova unità abitativa, dovrà essere realizzata una superficie destinata a
parcheggio privato nella misura prevista dalla L. 122/89, e comunque non inferiore a 15 mq..
Sostituzioni:
In caso di interventi riguardanti la sostituzione di industrie, magazzini, o altri edifici a
destinazione non residenziale eventualmente esistenti all'interno delle zone B, gli interventi
dovranno rispettare la destinazione di zona.
Detti interventi potranno essere attuati soltanto attraverso la redazione di un piano di
recupero preventivo, esteso a tutta l'area di intervento, così come definito all'art.a2.
dell'allegato A.
DESTINAZIONE DI ZONA
La destinazione delle zone B e' prevalentemente residenziale. Oltre alla destinazione
residenziale sono consentiti negozi, uffici, piccoli magazzini, piccoli laboratori artigianali che
non comportino inconvenienti per la residenza a norma della vigente legislazione e del
regolamento igienico.
Potrà essere concessa, con specifica delibera del Consiglio Comunale anche una destinazione
alberghiera.
Sono fatte salve le destinazioni esistenti alla data di adozione delle presenti norme e che
non comportino inconvenienti o disturbi alla residenza, a norma della vigente legislazione e
del regolamento d'igiene.
SOTTOZONE E INTERVENTI AMMESSI
Le zone B sono suddivise nelle seguenti 4 sottozone, nelle quali oltre alle norme comuni a
tutti gli interventi sopra riportate, l'edificazione e' soggetta ai seguenti indici:
Sottozona BO :
Sono le zone totalmente edificate e urbanisticamente consolidate.
In detta sottozona sono ammessi gli interventi di cui all'art.a2 dell'allegato A, estesi fino
alla ristrutturazione edilizia D3.
E' ammesso un incremento volumetrico una tantum del 5% della volumetria esistente da
destinarsi a miglioramenti igienico funzionali e/o tecnologici, estendibile fino al 15% in
caso di comprovata e documentata necessita' da valutarsi di volta in volta da parte
dell'Amministrazione Comunale.
Detto aumento non potrà in ogni caso costituire una sopraelevazione abitabile per gli
edifici superiori ai due piani abitati
Sottozone Bl, B2, B3 :
Nelle sottozone Bl, B2, B3 valgono gli indici urbanistici dell'allegato A alle Norme di
Attuazione del P.R.G.C. approvato con Delib.G.R n.8481 del 21/07/1976.
art. 19 - Zone omogenee C
Sono definite zone omogenee C le zone di espansione con destinazione prevalente
residenziale.
In dette zone gli interventi edilizi sono subordinati alla approvazione di un piano urbanistico
attuativo (art. 8 delle presenti norme)
SOTTOZONE ED INTERVENTI AMMESSI
Lottizzazioni di P.R.G. confermate
Sottozona CC:
Comprende le lottizzazioni approvate e convenzionate alla data di adozione delle presenti
norme, realizzate o in fase di realizzazione, con i limiti e le prescrizioni previsti dal P.R.G. e
come successivamente modificate da varianti adottate dal C.C.
Dette lottizzazioni sono confermate con le disposizioni dell'art. 5 delle presenti norme.
Comprende inoltre le lottizzazioni previste dal P.R.G. che sono riconfermate con gli indici
previsti nella normativa tecnica di attuazione del P.R.G.
Elenco delle lottizzazioni approvate e convenzionate
(fra parentesi la destinazione di zona del P.R.G.):
CC1 - Biforco, podere Quera (Ct1) ridotta in sede di approvazione del C.C.: in
completamento;
CC2 - Biforco, via di Cardeto (C1): completata;
CC3 - Marradi, strada provinciale n.74 Marradi-S.Benedetto (C1) : in completamento;
CC4 - Marradi, località La Colombaia (Ct1): in fase di completamento;
CC5 - Marradi, ss.302 passaggio a livello FF.SS. (C2): PEEP-zona A , località Casa Rossa
da completare;
CC6 - Case Carloni, località La Torretta (Ct2): completata
CC7 - Case Carloni, località Vaiursole (C2): variante approvata dal C.C. suddividendola in
PEEP-zona B e P.L.: parzialmente realizzato il PEEP;
CC8 - Popolano, via della Fornace (C2): PEEP in corso di realizzazione;
CC9 - San Adriano (C2) P.L. adottato ed approvato;
CC10 - Crespino località La Ghiacciaia (C1) : in corso di realizzazione;
CC11 - Campigno località La Noce (Ctl) : completata.
Sottozona C1
F. 120 : Campigno: P.L.(C1): si riconferma con gli indici di P.R.G. ( R.F. 25% ; I..F.
1mc/mq; H. max.7,50 ml.)
NUOVI INTERVENTI PREVISTI DALLA VARIANTE
F. 23 : Sottozona CN1 P.L.:
strada comunale di Casa Carloni; zona di espansione residenziale a destinazione mista
residenziale, direzionale e commerciale a completamento di aree parzialmente urbanizzate e a
servizio di un’area oggetto di espansione residenziale.
Nella zona si applicano i seguenti indici:
IF : 1,5.mc/mq. ; RF : 35% ; H max : 7,50 ml.
Destinazione: Residenziale 70% ; Direzionale 15% ; Commerciale 15%.
F. 7 : S.Adriano - Sottozona CN2:
P.L. a completamento della lottizzazione esistente.
Nella zona si applicano i seguenti indici:
IF : 1 mc/mq ; RF : 25% ; H max : 8,50 mt.
Destinazione : residenziale 80% - commerciale 20%
F. 52 : Biforco - Sottozona CN3:
P.L. per insediamento di tipo residenziale.
Nella zona si applicano i seguenti indici:
IF: 1.50mc/mq ; RF : 30% ; H max : 7,00 mt.
art. 20 - Zone omogenee D
Si definiscono zone D le aree destinate alle attività produttive: industriali, artigianali,
commerciali, estrattive, direzionali e turistiche alberghiere e villaggi turistici.
SOTTOZONE ED INTERVENTI AMMESSI
INTERVENTI IN ATTO CONFERMATI
Sottozona DC:
Sono le aree nelle quali e' in atto la coltivazione di cave in attuazione della L.R. n.36/80 e
successive modifiche ed integrazioni, con piano approvato con delibera regionale n. 10376
del 8.10.84 e successiva Variante di cui alla Deliberazione n. 37/CC. in data 23/03/1991.
Sottozona DP :
Comprende le aree destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali che
sono state parzialmente realizzate con P.I.P., con P.L. o con interventi diretti approvati
dal C.C.. Si confermano i piani approvati, e le prescrizioni di P.R.G. (fra parentesi la
destinazione di zona del P.R.G. vigente)nelle seguenti sottozone:
F. 24 : DP1 (D3) - Popolano :
località Filetto est: completato;
località Filetto ovest: approvato.
F. 6 : DP2 (D3) - Popolano ss.302 : in completamento
L'area e' stata riperimetrata riconfermando gli indici di P.R.G. (D3):
RF 40% ; I.F. 2 mc/mq.; H max. 8,50.
Distanza minima dai confini 6 ml..
F. 7: DP3 (Dl) - S.Adriano P.I.P.: in completamento;
P.L. : in completamento.
ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI CON VARIANTI AL P.R.G.
F. 36-37 : DP4 - Marradi, Via L. Fabbri:
L'area e' stata riperimetrata.
E' occupata dagli impianti industriali della fonderia FOMARGHISA. In detta area, può essere
presentato un progetto di ristrutturazione ed ampliamento strettamente connesso al
mantenimento dell'attività produttiva in atto.
Detto progetto, esteso a tutta l'area perimetrata dal piano, dovra' indicare le eventuali
demolizioni, gli ampliamenti, la sistemazione complessiva dell'area, le aree a parcheggio,
i sistemi e le tecnologie impiegate al fine di una riduzione delle emissioni gassose ed
acustiche degli impianti nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.
Indici urbanistici : R.F. massimo 50% ; H. max 12,00 ml..
La concessione potrà essere autorizzata previa delibera del C.C.
Sottozona D0
Comprende le aree industriali ed artigianali miste a residenza esistenti.
In dette aree si applicano i seguenti indici e prescrizioni:
F. 6 : sottozona D0a - via di Campora - attualmente adibita laboratorio e residenza.
In detta area può essere presentato un progetto di sistemazione generale dell'area connesso al
mantenimento dell'attività produttiva e della residenza, con l'aumento una tantum del 35%
delle volumetrie lorde esistenti da destinarsi alla residenza.
Il volume deve essere utilizzato per realizzare un unico alloggio vincolato all’attività
produttiva.
Dovranno essere reperite le quantità di parcheggio di cui al D.M. 1444/68 e della L. 122/89,
commisurate alle superfici e volumetrie risultanti dal progetto di sistemazione generale.
F. 6 : Sottozona D0b - Popolano ss.302 -:Attualmente adibita officina riparazione, esposizione
e commercio auto e residenza.
In detta area può essere presentato un progetto di sistemazione generale dell'area connesso al
mantenimento dell’attività in atto, con l'aumento una tantum del 20% delle volumetrie
esistenti, da destinare ad officina.
Il progetto dovrà prevedere anche una sistemazione organica del parco auto.
In detta area potrà essere costruito un impianto distributore di carburanti, a condizione che
ciò sia ammissibile nel rispetto della Normativa nazionale e regionale vigente in materia.
F.7: Sottozona DOc –S.Adriano, molino-:
in tale area è prevista la realizzazione di piazzali per la sosta di automezzi pesanti (camion,
ruspe, articolati etc.), compresa la costruzione di tettoie aperte o seminterrate, o volumi
completamente interrati, per una superficie coperta complessiva non superiore a 700mq., di
cui almeno il 50 (cinquanta) % in volumi interrati.
Potranno essere utilizzate strutture di tipo tradizionale o prefabbricato (c.a., c.a.p., acciaio,
legno, legno lamellare, muratura) purché le superfici esterne a vista siano costituite dai
seguenti materiali tradizionali: pietra arenaria locale per le strutture portanti (muri e
pilastri); coppi embrici o tegole alla portoghese di cotto toscano per i manti di copertura.
Tutta l’area dovrà essere recintata con rete metallica plastificata color verde installata su
piedritti metallici fissata a un cordolo murario di altezza non superiore ai 50cm. rispetto al
piano di campagna, e piantumata all’interno con essenze sempreverdi (ad es. tuita, cipresso
arizonico etc.).
La realizzazione delle opere previste in questa sottozona potrà avvenire solo dopo
l’approvazione di un progetto di sistemazione complessiva dell’area, approvato dal Consiglio
Comunale e previa la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Marradi che
disciplini le modalità di attuazione.
NUOVI INTERVENTI PREVISTI DALLA VARIANTE
Sottozona DA : Aree di espansione artigianale
In dette zone gli interventi edilizi sono subordinati alla approvazione di un piano urbanistico
attuativo (art. 8 delle presenti norme).
Il piano urbanistico attuativo dovrà prevedere che non meno del 10% dell'area sia destinata a
verde pubblico e attività' collettive, il 5% a parcheggi, oltre le quantità di parcheggio previsto
dalla L.n.122/89 per le residenze eventualmente realizzate.
F. 7 : Sottozona DA1 - S.Adriano:
La destinazione dell'area è a laboratori artigiani e a piccole industrie.
E' ammessa la costruzione non superiore a 350 mc. di una abitazione per ogni unità
produttiva.
Gli uffici di rappresentanza delle unità produttive non dovranno superare il 20% della
superficie dell'unità produttiva.
Indici urbanistici:
R.F. : 40% ; I.F. 4 mc/mq ; H max 8,00 ml. ; distanza minima dai confini 6 ml..
F. 23 : Sottozona DA2 - Marradi, località Case Nuove del Macello, s.s.302
La destinazione dell'area è a laboratori artigiani.
E' ammessa la destinazione a uffici di rappresentanza per una superficie non superiore al
20% delle unità produttive.
Indici urbanistici:
RF : 40% ; I.F. 3 mc/mq. ; H max 7,00 ml. ; distanza minima dai confini 6 ml..
F. 23 : Sottozona DB
Impianto di distribuzione dei carburanti.
In detta area è ammessa la costruzione di una stazione di servizio secondo quanto normato
dalla D. R. n.50/85.
Dovranno comunque essere rispettati i seguenti indici urbanistici:
Superficie coperta massima al netto degli impianti all'aperto 200 mq.;
H max. 3,50 ml.; pensiline per il rifornimento dei mezzi pesanti di H. max 5,00 ml..
La concessione edilizia è subordinata alla approvazione di un progetto unitario di
sistemazione di tutta l'area.
Sottozona Dt.
Comprende le aree destinate ad attività turistiche e impianti commerciali al servizio del
turismo, dove sono in atto da tempo attività turistiche.
Norme comuni agli interventi sottoelencati:
Gli interventi si attuano con un P. L. come previsto e normato all'art. 12 della L.R. 79/81,
esteso a tutta l'area individuata dal piano, per la costruzione di opere di urbanizzazione e di
manufatti di: parco giuochi, attrezzature sportive, tettoie per usi vari, piazzole per campeggio
e relativi servizi, percorsi pedonali e a cavallo; oltre alla ristrutturazione edilizia degli
immobili esistenti.
Il piano di lottizzazione dovrà prevedere la sistemazione di aree a parcheggio da
dimensionarsi su una documentata. affluenza massima degli ospiti, da realizzarsi con elementi
permeabili all’acqua, in terra battuta o a prato.
La variante individua le seguenti aree:
Dt1a - in località Lutirano-Pian di Sopra
Indici e limiti urbanistici:
Piazzole per camping N° Massimo 30;
aumenti volumetrici una-tantum del 20% della volumetria esistente;
Superfici coperte da tettoie massimo 300mq.
Dt2a - in località Collecchio (ss. 308 Casolana-Riolese)
Indici e limiti urbanistici:
Piazzole per camping N. Massimo 50;
aumenti volumetrici massimo 3000 mc. oltre la volumetria esistente;
Superfici coperte da tettoie massimo 300mq.
Dt3a – Località “La Casetta” (S.P. n° 74 Marradi – S.Benedetto): l’esecuzione di tutti gli
interventi di recupero riguardanti tale zona sono vincolati alla redazione ed approvazione di
un specifico Piano di Recupero ex L.R. n.59/80 e successive modifiche e integrazioni.
Sottozona DTA
comprende le aree
sottozone:
ed
immobili
adibiti ad attività alberghiere, suddivisa nelle seguenti
sottozona DTA1 - aree destinate ad attività alberghiere esistenti al momento
dell'approvazione della presente variante.
Su dette aree ed immobili, se non compresi nell'elenco degli edifici di cui all'allegato A,
possono essere realizzati aumenti volumetrici una tantum del 10 % della volumetria
esistente, fatti salvi i diritti dei terzi, senza aumento dell'altezza massima esistente, per la
realizzazione di miglioramenti tecnici, igienici e distributivi finalizzati all'attività
alberghiera svolta e senza cambio di destinazione.
Sottozona DTA2
Comprende un'area destinata ad attività alberghiera e a residenze turistico-alberghiere, come
normate dalla L.R.78/81.
L'intervento si attua con un P. L. esteso a tutta l'area individuata dal piano, nella convenzione
dovranno essere vincolati a destinazione turistico-alberghiera gli immobili realizzati.
Il piano di lottizzazione dovra' prevedere la sistemazione di aree a parcheggio delle aree a
verde attrezzato e viabilità interna meccanizzata e pedonale.
L'albergo "casa madre' non potrà avere una cubatura inferiore di 1/3 della volumetria massima
costruibile secondo gli indici urbanistici di zona.
Indici urbanistici:
IF 0.5 mc/mq ; R.F. 25% ; H.max 7,50.
Area destinata a verde pubblico e a parcheggi 25% dell'area, escluso le sedi viarie, e l'area a
parcheggio non potrà comunque essere inferiore a i mq. ogni 10 mc. costruiti.
Sottozona DTA3
Comprende un'area destinata ad attività alberghiera, come normate dalla L.R.78/81.
L'intervento si attua con intervento diretto esteso a tutta l'area individuata dal piano, con il
recupero dell'esistente immobile e sistemazione dell'area a parcheggio e a verde privato.
Indici urbanistici:
E' previsto per la realizzazione della struttura alberghiera, un ampliamento una-tantum di
1.300 mc. da realizzarsi parte in sopraelevazione dell'edificio esistente e parte in
ampliamento. L'altezza massima consentita non può superare. i 9,00 ml.
Nella Concessione Edilizia dovrà essere trascritto, il vincolo di “destinazione alberghiera”.
L'area a parcheggio non potrà essere inferiore a 1 mq. ogni 10 mc della volumetria
complessiva.
SOTTOZONA DTA4
Comprende l’area di competenza di “Villa dell’Annunziata” distinta al Catasto di Marradi al
Foglio 52 con i mappali 43 57 58 59 60-sub1 60-sub2 61 461 462, in cui è in corso la
realizzazione del progetto denominato “OSTELLO PER LA GIOVENTU’ IN FORMA
IMPRENDITORIALE E CASA PER FERIE” (Legge R.T. n. 1/87 – tit. II ) nell’ambito del D.L.
4.11.1988 n. 465, convertito in Legge 30.12.1988 n.556 (art.1 e 2 ),approvato con Decreto
Ministro del Turismo e dello Spettacolo 26.07.1990. Tale area è destinata anche ad attività
alberghiera, fatta salva la preventiva autorizzazione regionale.
Sottozona DR
Punti di ristoro bar e ristoranti, legate all'attività turistica stagionale o di fine settimana.
F. 98 – DR1 Crespino : Indici urbanistici: Aumento massimo una tantum 20% della
volumetria esistente, superfici coperte a tettoia massimo 100 mq. . Parcheggio minimo
100 mq.
Modalità di attuazione: progetto di sistemazione generale dell'area.
Piano di Recupero di iniziativa privata:
F. n. 36-37 - P.R.d1 via L. Fabbri.
Complesso ex filanda, parzialmente utilizzato.
Il P.R. dovrà prevedere interventi di recupero senza aumento delle volumetrie esistenti.
Destinazione di zona: commerciale direzionale e artigianale.
F. n. 36-37 - P.R.d2 : via L. Fabbri.
Destinazione urbanistica: Laboratori artigianali e residenziale.
Aumento massimo volumetria esistente +10% una-tantum.
Dovranno essere reperite le quantità di parcheggio di cui al D.M. 1444/68 e della L. 122/89,
commisurate alle superfici e volumetrie risultanti dal progetto di sistemazione generale.
F. n. 36-37 - P.R.d3 via L. Fabbri.
Complesso ex mobilificio.
Il PR. dovrà prevedere interventi di recupero senza aumento delle volumetrie esistenti.
Destinazione di zona: commerciale, direzionale e artigianale.
Dovranno essere reperite le quantità di parcheggio di cui al D.M. 1444/68 e della L. 122/89,
commisurate alle superfici e volumetrie risultanti dal progetto di sistemazione generale.
Art. 21 - Zone omogenee E
Sono comprese nelle zone E le aree extraurbane definite tali dal D.M. 1444/68 e dalla L.R.
10/79.
NORME COMUNI PER LE ZONE E
- Nelle zone E si applica la L.R. 10/79 e successive modifiche ed integrazioni come
successivamente specificato.
- Gli annessi agricoli inferiori agli 80 mc. di cui all'art. 4 della L.R. 10/79, ove ammessi dal
presente piano, sono disciplinati dal regolamento comunale del 27.12.90.
- Nelle zone E non e' ammessa l'apertura di nuove strade private, fatta eccezione per i
percorsi strettamente necessari e funzionali all'attività agricole e forestali e quando sia
tecnicamente dimostrata l’impossibilità di recuperare la viabilità ed i percorsi esistenti.
Tali percorsi non dovranno avere una, larghezza superiore a 5 ml. e non dovranno essere
asfaltati, fatti salvi gli interventi di forte pendenza (superiori al 15%).
Detta disposizione non si applica alle cesse tagliafuoco.
- Negli interventi ricadenti nelle zone E per i quali è richiesta una autorizzazione o
concessione edilizia, dovrà essere sempre allegata una planimetria catastale in rapp. 1/2000
della proprietà nella quale sia riportato chiaramente il limite delle aree boscate ed il tipo
vegetazionale delle aree boscate ricadenti nella proprietà.
- Aree Boscate:
gli interventi previsti nelle aree. boscate dovranno sempre tendere al mantenimento od
all'incremento della superficie boscata, incentivando gli interventi di ripulitura ed
incremento vegetazionale ad alto fusto.
Castagneto da frutto: non è ammesso ridurre o sostituire, con altre essenze, la superficie
delle aree boscate a castagneto da frutto.
- Aree a Pascolo:
gli interventi dovranno tendere al miglioramento strutturale anche mediante recinzioni e
cespugliamenti che dovranno garantire, in ogni caso, la percorribilità dei sentieri esistenti.
Non sono ammesse recinzioni che disturbino la visuale pericolose alla sicurezza delle
persone e degli animali.
- Corsi d'acqua, laghi naturali ed artificiali:
Salvo quanto diversamente normato dalla vigente legislazione Nazionale e Regionale, e a
quanto prescritto dal P. R.G.C, nelle fasce comprendenti gli argini dei corsi d'acqua e dei
laghi naturali e artificiali, per almeno 30 ml. dalle sponde, è tutelata la morfologia del suolo,
del corso d'acqua e delle vegetazioni.
Sono pertanto vietate costruzioni di ogni genere, salvo le opere ed i manufatti necessari
alla regimazione delle acque, i ponti e le dighe autorizzate.
Non è ammesso lo scavo e l'asportazione di sabbia o ghiaia dall'alveo o dalle sponde,
salvo autorizzazione della Amministrazione Comunale.
Non è ammesso la costruzione o ampliamento di immobili; per gli edifici ed i manufatti
esistenti sono solo consentite, ove non diversamente indicato dal Piano, opere di
manutenzione straordinaria.
Non è ammesso scolare nelle acque superficiali fognature domestiche e industriali, scarichi
di materiale lavorazione e di risulta, ed in genere sostanze inquinanti senza aver avuto
autorizzazione dagli organi competenti.
Non è ammesso l'uso delle sponde e dei corsi d'acqua al traffico motoveicolare e
autoveicolare se non per il guado in particolari punti stabiliti dall'autorità comunale.
Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua potranno essere autorizzate, a giudizio
dell'Amministrazione Comunale, strutture precarie amovibili realizzate in legno, per la
pesca sportiva o la sosta; dette strutture non si dovranno in ogni caso considerare immobili, e
dovranno essere aperte su almeno tre lati.
- Recinzioni:
Non e' ammesso porre in opera recinzioni che possono interrompere la viabilità di ogni
genere o che alterino per corsi pedonali o sentieri di uso consolidato.
Le recinzioni in pietra o in muratura sono ammesse solo in continuità di quelle esistenti, o
se si integrano con opere necessarie al contenimento del terreno.
E' in ogni caso vietato eseguire recinzioni in c.a. per delimitare aree di proprietà.
- Agriturismo:
nelle zone E si applica la L.R. 36/87 e successive modifiche ed interazioni, al fine dl
promuovere e favorire lo sviluppo agricolo e forestale, agevolare la permanenza dei produttori
agricoli nelle zone rurali e di montagna, riutilizzare e recuperare il patrimonio edilizio
esistente, tutelare e promuovere iniziative culturali del mondo rurale e montano, sviluppare
il turismo giovanile e sociale.
L'Amministrazione Comunale potrà redigere piani di sviluppo turistico che potranno
assumere il valore di piani particolareggiati per promuovere e disciplinare la creazione di
campeggi, la formazione di parchi attrezzati per il tempo libero con strutture precarie ed
amovibili, la individuazione di itinerari escursionistici pedonali e a cavallo, la creazione
di attrezzature ricettive mediante il recupero e l'adeguamento degli immobili esistenti e non
più utilizzati ai fini agricoli.
Le zone E sono suddivise nelle seguenti sottozone:
Sottozona E1 : comprende le aree extraurbane di valore paesaggistico ed ambientale.
- In dette sottozone non sono ammesse nuove costruzioni.
- Nelle zone E1 non sono consentiti gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica di cui
alla L.R. 59/80.
- Negli edifici esistenti ad uso abitativo, di cui agli art. 8 e 10 della L.R. 10/79, sono
ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia D3 dell'allegato A.
- Negli edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli si applicano le disposizioni di cui
all'art. 9 della L.R. 10/79 come integrata dall'articolo unico della L.R.35/79, con la
disposizione che in sede di rilascio della concessione edilizia dovrà essere stipulata
apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale con il Comune nel quale i proprietari si
impegnano, oltre a quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 10/79, anche
alla conservazione e manutenzione della viabilità, delle alberature, recinzioni, muri di
sostegno, terrazzamenti ed in genere di tutte le sistemazioni agrarie esistenti nell'area di
proprietà.
- nelle sottozone E1 non è ammesso trasformare le colture tradizionali esistenti in colture
intensive.
Sottozona E2 :
comprende le aree agricolo-forestali di fondovalle e collinari nelle
quali è tutelata le produzione e lo sviluppo agricolo.
INTERVENTI AMMESSI
- nella sottozona E2 si applicano le disposizioni della L.R.10/79 e successive modifiche
ed integrazioni, con le norme comuni alle zone E del presente articolo.
- Nelle aree boscate non sono ammesse nuove costruzioni di alcun tipo.
- Sono ammessi gli interventi per attività di trasformazione e conservazione di prodotti
agricoli indicati al comma 3 dell'art. 4 della L.R. 10/79. L'ammissibilità e la
localizzazione dei singoli interventi è decisa dal Consiglio Comunale che ne valuterà
l'inserimento urbanistico ambientale nonché i requisiti igienico-sanitari
Sottozona E3 :
comprende le aree agricole e forestali collinari e montane.
INTERVENTI AMMESSI
- nella sottozona E3 si applicano le disposizioni della L.R.10/79 e successive modifiche
ed integrazioni, con le norme comuni alle zone E del presente articolo, e con i limiti
indicati dai successivi lemmi.
- Nelle aree boscate non sono ammesse nuove costruzioni di alcun tipo.
- nella sottozona E3 non e' ammessa la costruzione dl nuove serre di cui all'art. 7 della L.R.
10/79.
- Gli interventi per attività di trasformazione e conservazione di prodotti agricoli indicati al
comma 3 dell'art. 4 della L.R. 10/79, possono essere solo in ampliamento di quelli
esistenti.
- La costruzione di nuove abitazioni utilizzando la superficie fondiaria minima aziendale,
di cui all'art. .3 della L.R. l0/79 comma 6, non è ammessa per le lettere a), b), c). Per le
lettere d), la superficie fondiaria aziendale minima non può essere inferiore ai 9 ha.
- Al fine di incentivare l'attività turistica ed agrituristica del territorio, e per agevolare il
presidio delle aree montane negli edifici
esistenti non
più utilizzati a fini
agricoli, in tali sottozone E3 sono consentiti soltanto interventi di cui alla L.R
21/05/1980 n. 59, di tipo A,B,C,D1, oltre al completo recupero a fini residenziali degli
edifici e degli annessi di tipo agricolo, senza incrementi di volumetria e senza le
limitazioni e i condizionamenti previsti dall'art.9 della L.R. 19/02/1979 n. 10, oltre agli
ampliamenti una tantum previsti all'art. 10 della medesima L.R. 10/79 per gli edifici
esistenti con destinazione d'uso non agricola.
- L'amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di assoggettare il rilascio della
autorizzazione o Concessione Edilizia alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo
con cui il concessionario si impegni per modalità costruttive e manutentive, e per criteri di
conservazione eventualmente necessari, alla salvaguardia dei valori ambientali della zona.
Sottozona E4:
comprende le aree agricole caratterizzate dalla presenza del castagno come pianta da frutto
predominante. La valorizzazione delle risorse ambientali di tali aree (strade, percorsi,
fabbricati ed annessi rurali, sorgenti, sentieri, punti di sosta, servizi, ecc.) è possibile
attraverso la realizzazione di un parco a tema denominato “PARCO INTERNAZIONALE
DEL CASTAGNO” (P.I.C.), letto e rappresentato nella dimensione storica, culturale ed
economica con riferimento internazionale.
Il P.I.C. potrà essere attuato esclusivamente attraverso un piano Particolareggiato di
iniziativa privata che seguirà le procedure previste dall’art. 12 della L.R. n.74/84 e dovrà
prevedere:
- il territorio di riferimento del Parco e sua disponibilità (affitto, proprietà, comodato, etc.),
con precisa identificazione catastale; esso potrà essere integrato successivamente con –
deliberazione del Consiglio Comunale;
- un accurato censimento delle piante di castagno esistenti all’interno dell’area del Parco e
la loro dislocazione, insieme a un rilievo dello stato attuale delle infrastrutture antropiche
esistenti;
- le aree in cui mettere a dimora le culture di castagno provenienti da altri paesi del mondo
e le infrastrutture necessarie per la fruizione da parte di tutti gli interessati;
- una Normativa Specifica di attuazione che consenta di realizzare tutte le opere
-
-
necessarie: a tale scopo e per i fini sopra evidenziati, nella sottozona “E4”, che
coinciderà con l’area del Parco, potranno essere realizzati nuovi volumi edilizi nel
rispetto di un indice pari a 0.01 mc/mq di superficie dell’intera area;
la realizzazione delle opere previste nel Piano Particolareggiato sarà subordinata alla
stipula di una convenzione, di durata non inferiore a 10 (dieci) anni, tra il Comune di
Marradi e il de il proponente che disciplinerà le modalità di attuazione;
il Parco dovrà avere superficie non inferiore a 50 ettari, di cui almeno il 20 (venti) %
coperta da piante di castagno.
PIANI DI RECUPERO nelle zone E.
Per i piani di recupero di iniziativa privata non individuati dal piano, si applicano le
disposizioni dell'art. 13 della L.R.10/79 con i seguenti limiti e prescrizioni:
Non sono ammessi aumenti volumetrici alle volumetrie esistenti per creare nuove unità
abitative, ma solo finalizzati al miglioramento igienico, funzionali e/o tecnologici massimi
del 5% della volumetria esistente in caso di comprovata e documentata necessità da valutarsi
di volta in volta da parte dell'Amministrazione Comunale.
AI fini del calcolo per gli incrementi di cui al comma precedente sono esclusi i capannoni, gli
annessi agricoli, le tettoie anche se oggetto di condono edilizio.
Sono individuati i seguenti P.R. di iniziativa privata nelle zone E:
P.R. el : Piano di recupero in località val della Meta.
Indici urbanistici e prescrizioni:
Il recupero della cappella e della torre segnate in neretto dal piano sono soggetti al solo
restauro conservativo.
L'edificio ex albergo e l'adiacente immobile è consentita la ristrutturazione edilizia estesa fino
alla D2.
Nell'edificio e capannone prossimo alla provinciale e' consentita la ristrutturazione con
aumento volumetrico una-tantum massimo del 30% della volumetria esistente ed in ogni
caso non superiore a 700 mc., ed altezza massima non superiore a quella del capannone
esistente.
Dovrà essere previsto un parcheggio privato per almeno 20 posti auto.
Destinazione urbanistica: trasformazione e lavorazione prodotti agricoli e residenza.
art. 22 - Zone omogenee F
Sono le aree destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale.
Le aree interessate da tali attrezzature possono essere oggetto di intervento soltanto da parta
di soggetti pubblici.
In assenza di una normativa di zona specifica, gli indici urbanistici e le procedure di
attuazione sono condizionati dalle norme di legge specifiche e dalle esigenze funzionali delle
attrezzature stesse.
Ove richiesta autorizzazione o concessione edilizia9 il progetto dovrà essere esteso all'intero
comparto oggetto di intervento e dovrà tenere conto dell'inserimento urbanistico ed
ambientale dei manufatti e delle sistemazioni dell'intera area.
Sono individuate le seguenti sottozone F:
Ff - Attrezzature ferroviarie, destinate a linee, impianti e costruzioni ferroviarie, nonché ad
edifici e servizi correlati.
Prf1- “AREA FERROVIARIA MARRADI –STAZIONE “ :Piano di recupero ex L. 457/78 e
L.R. 59/80 dell’area ferroviaria della stazione di Marradi capoluogo, con le destinazioni
d’uso e gli indici urbanistici indicati per ciascuna sottozona.
Sottozona 1
Destinazioni d’uso ammesse: residenziale e turistico/alberghiera.
Indici urbanistici: è consentito un aumento volumetrico del Casello Ferroviario posto al Km.
66+365 pari al 100 (cento)% del volume esistente; mentre per la restante area un indice
fondiario di 1 mc/mq, compresi i volumi esistenti: altezza massima mt.7,50.
Sottozona 2
Destinazioni d’uso ammesse: direzionale, commerciale e servizi.
Indici urbanistici: non è ammessa la sopraelevazione del Magazzino-Merci ma il suo
prolungamento fino a raggiungere una volumetria massima di 3000 mc. ; l’altezza massima è
quella del fabbricato del Magazzino-Merci.
In tale sottozona dovrà essere prevista una viabilità parallela alla S.S. 302 della larghezza di
5.00 mt. fino al Passaggio a Livello posto al Km. 67+032.
Sottozona 3
Destinazioni d’uso ammesse: servizi ed artigianale.
Indici urbanistici: Indice fondiario 3 mc/mq ; altezza massima mt. 8.50 ; Rapporto di
copertura
= 40% ; verde pubblico pari al 10% dell’intero lotto.
Si dovrà prevedere l’allargamento di via C. Donati, lato ferrovia, fino in prossimità del P.L.
al
Km. 67+032.
Sottozona 4
Parcheggio Pubblico scambiatore e attestamento bus urbani ed extraurbani da cedere
gratuitamente al Comune di Marradi completo di tutti gli impianti, le opere di arredo e il
collegamento del sottopassaggio ai binari.
PRf2 –“ AREA TURISTICO-RICETTIVE CRESPINO FERROVIA “ :
Piano di Recupero ex L. 457/78 e L.R. 59/80 dell’area ferroviaria della stazione di Crespino
del Lamone, con le destinazioni d’uso e gli indici urbanistici sotto indicati:
Sottozona A
Destinazioni d’uso ammesse: turistica e ricettiva (camping).
Indici urbanistici: n° 90 piazzole o bungalows; volume max edificabile per la realizzazione di
servizi, minimarchet, reception etc. 1800mc. ; parcheggio per almeno n.45 posti-auto ;
altezza max 6.00mt.
Sottozona B
Destinazioni d’uso ammesse: residenziale e turistico/ricreativa.
Indici urbanistici: sia la Casa Cantoniera che il Magazzino Merci possono essere ampliati
fino a raggiungere una volumetria max per ciascun edificio di 700 mc. , una superficie
coperta di 150 mq. ed altezza max di mt. 7.50.
Fh - Attrezzature sanitarie ed ospedaliere destinate alle attrezzature, edifici e servizi
sistema sanitario pubblico.
del
Fm - attrezzature per i mercati:
Fml - aree per il mercato coperto comunale.
Fm2 - area per il mercato periodico del bestiame e dei prodotti agricoli, presso S.
Adriano.
Fp - Parco Urbano lungo le sponde del Lamone, fra Biforco e Marradi.
L'intervento per la realizzazione del parco è subordinato all'approvazione di un Piano
Particolareggiato di iniziativa Comunale, esteso all'intera area o a comparti delimitati dalla
viabilità di piano ed il fiume, che definisca: viabilità carrabile e parcheggi pubblici,
percorsi pedonali, punti di pesca sportiva ed attrezzature connesse, utilizzazione degli edifici e
manufatti esistenti, opere di sistemazione delle sponde fluviali, composizione delle
piantumazioni arboree ed arbustive, attrezzature ed opere di arredo urbano.
Ft - Aree destinate ad accogliere impianti di acquedotto, gas, energia elettrica, impianti
telefonici, depuratori civili ed industriali, discariche controllate e quanto altro di impianti e
reti tecnologiche necessarie al servizio dell'urbanizzazione del territorio.
Fa - Attrezzature militari, della polizia di stato, della guardia di finanza e del corpo forestale.
Fc - Area sulla quale insiste la discarica comunale già dichiarata esaurita con delib. della
Giunta Provinciale n. 2471 del 11.8.89, e chiusa definitivamente con ordinanza n.825 del
23.12.91. In detta area possono solo attuarsi interventi per la chiusura e ripristino dell'area
secondo le leggi e la normativa vigente.
F1- Loc. Case Nuove Pratesi – Marradi – area per la sosta temporanea dei veicoli
autosufficienti adibiti al turismo itinerante –
F2 – via Dino Campana – Marradi – Loc. “ Lazzaretto “ – area per la sosta temporanea dei
veicoli autosufficienti adibiti al turismo itinerante –
All’interno delle sottozone F1 e F2 si applica “l’Istruzione Tecnica per la disciplina
urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale “, di cui alla Del.ne G.R.
n. 3813 del 27.04.94.
art. 23 - aree a vincoli speciali aree a vincolo idrogeologico:
Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923 si applicano le disposizioni
della vigente legislazione nazionale e regionale.
Aree protette:
Nelle aree protette, ferme restando le prescrizioni stabilite dalle presenti norme, si applicano i
disposti di cui alla L.1497/39 e successive modifiche ed integrazioni e alla L.R. 52/82 e
successive modifiche ed integrazioni, e alla Deliberazione CR. 19/07/1988 n.296
Aree perimetrate al sensi dell'art.1 della L.431/85. nelle aree perimetrate nella Tav. 1V,
riguardanti le categorie dei beni di cui alla L.431/85, si applicano le disposizioni di cui alle
leggi statali e regionali vigenti.
Aree e fasce di rispetto:
Ove non diversamente normato dal piano sono sottoposte a vincolo speciale le seguenti
aree e rispetto:
- Aree di rispetto Cimiteriale ai sensi dell'art.338 del R.D. 1264/ 1934, dell'art. 21 della L.
983/57, del D.P.R. n. 803/75
-
Aree di rispetto ferroviario si applicano le disposizioni del D.M.3.8.1981.
- Aree di rispetto stradale fuori dei perimetri urbani nelle quali si applicano le disposizioni
del D.I. n 1404 del 1/4/68.
Sulle fasce di rispetto è vietato realizzare nuove costruzioni di qualunque tipo, con
l'esclusione dl piazzali e parcheggi aperti nella misura minima funzionalmente necessaria agli
edifici ed alle attività esistenti alla data di adozione delle presenti norme.
Gli edifici esistenti compresi nelle fasce inedificabili, possono essere oggetto solo di opere
di manutenzione straordinaria.
La destinazione di zona in queste fasce è a verde privato nelle zone A, B, C, D, o zona
agricola E1 negli altri casi.
TITOLO V - ATTREZZATURE E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO E
COLLETTIVO
art. 24 – Viabilità piazze "AQ" e parcheggi pubblici “P".
I percorsi, le strade, i parcheggi e le piazze esistenti, anche se compresi all'interno di
perimetri di zona, sono confermati nella loro destinazione pubblica o di uso pubblico e
possono essere ampliati o rettificati per esigenze tecniche e funzionali, previa approvazione di
un progetto esecutivo da parte del C.C..
I nuovi percorsi, strade, parcheggi e piazze di previsione di Piano, possono essere modificati
nelle dimensioni della sezione o subire modifiche di tracciato o di dimensione con la
procedura prevista al comma precedente.
Nelle aree contrassegnate dal simbolo “P” – Parcheggio Pubblico è possibile realizzare
posti-parcheggio anche nel sottosuolo, in locali completamente interrati .
Tali opere potranno essere realizzate:
- o direttamente dal Comune, con la possibilità di vendita o di locazione anche a privati.
- o direttamente dai privati, siano questi persone fisiche o giuridiche, con la possibilità di
vendita o di locazione, previa l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un
progetto generale e di schema tipo dell’atto di vendita e di locazione, da concordare con
l’Amministrazione Comunale. Il privato inoltre è obbligato a sottoscrivere con il Comune
una convenzione, di durata non inferiore ai 10 (dieci) anni, che disciplini le modalità di
attuazione dell’intervento.
Nei Piani urbanistici Attuativi le quantità di strade e parcheggi pubblici vanno previsti
secondo quanto indicato nel D.M. 1444/68 se non diversamente specificato dal Piano.
Art.25 - Aree destinate a verde pubblico
Il presente articolo disciplina le aree che sono confermate nella loro destinazione pubblica e
di uso pubblico o che sono destinate, dalla variante, a far parte del patrimonio indisponibile
della pubblica amministrazione e di uso pubblico, e costituiscono “verde attrezzato” e
”
verde urbano”, anche se esistenti su aree di altre amministrazioni e enti diversi dal Comune,
sono rese pubbliche mediante convenzione ed opportuna regolamentazione.
Dette aree sono cosi' classificate:
a) Verde attrezzato "VA".
Aree confermate o progettate luoghi di incontro, riposo, giuoco, attività spontanee e di
tempo libero, comprese quelle sportive non organizzate e pubbliche.
Il progetto di ristrutturazione o di nuova utilizzazione dovrà essere esteso a tutta l'area
di intervento e specificare il tipo e le quantità di essenze arboree da mettere a dimora, le
caratteristiche delle superfici a prato o pavimentate, i percorsi pedonali e gli accessi e
percorsi meccanizzati di servizio, i punti di sosta attrezzati, le attrezzature da istallare per le
attività sportive e di tempo libero, gli elementi di arredo.
b) Verde urbano "VU"
aree destinate all'arredo urbano, sia della viabilità meccanizzata che pedonale, delle piazze,
degli spazi urbani, delle aree di sosta, delle sponde lungo i fiumi.
La realizzazione delle nuove aree previste dal progetto o la ristrutturazione di quelle esistenti,
dovrà essere attuata con l'approvazione, da parte della A.C., di un progetto esecutivo, che
dovrà essere esteso a tutta l'area di intervento ed indicare la consistenza, il tipo e l'ubicazione
delle vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato e pavimentate, gli
elementi dl arredo delle aree.
Art.26 - Verde sportivo "VS".
Aree confermate o destinate ad impianti sportivi di tipo specialistico e organizzato.
La realizzazione o la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti situati su dette aree, da
parte di enti diversi dal Comune o di privati, è subordinata ad una convenzione che
disciplini il carattere di uso pubblico delle attrezzature e degli impianti.
Art.27 - Attrezzature scolastiche "AS"
Sono comprese in queste aree gli edifici pubblici, le attrezzature e le relative aree di
pertinenza destinate o confermate all'istruzione di ogni ordine e grado.
L'intervento di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione su dette aree, dovrà essere
redatto tenendo conto dell'inserimento architettonico, paesaggistico ed ambientale del luogo,
oltre alla normativa statale e regionale specifica.
A tal fine i progetti riguardanti ampliamenti, sopraelevazioni o nuove costruzioni dovranno
essere corredati di un progetto planivolumetrico che illustri l'inserimento ambientale in
rapporto alle aree limitrofe, oltre che di una documentazione fotografica esauriente dello stato
dei luoghi.
Art.26 - Attrezzature pubbliche "AP".
Sono definite attrezzature pubbliche le aree e gli immobili che fanno parte del patrimonio
di una amministrazione pubblica ed utilizzati per finalità amministrative, culturali, ricreative
e per l'erogazione dl servizi pubblici sanitari e specifici.
Sono assimilati alle attrezzature pubbliche le aree e gli immobili utilizzate da aziende,
società, consorzi pubblici o a partecipazione pubblica, erogatrici di servizi pubblici (raccolta
e smaltimento rifiuti, acquedotto, trasporti, ecc.).
L'intervento sugli immobili e le aree di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione,
dovrà essere corredato da un progetto planivolumetrico che ne definisca l'inserimento
architettonico ed ambientale, oltre che una documentazione fotografica dello stato dei
luoghi.
Art.29 - Attrezzature di interesse collettivo "AC".
Sono definite attrezzature di interesse collettivo le aree e gli immobili utilizzati da enti
pubblici, religiosi, associazioni private per attività culturali, religiose, sportive, ricreative,
sanitarie, politiche, sociali e di interesse generale per la società.
Alle attrezzature di interesse collettivo realizzate da privati per i finì sopra specificati, si
applicano le stesse prescrizioni e norme previste per le attrezzature pubbliche “AP” nella
presentazione dei progetti di ampliamento o nuova edificazione.
Il rilascio della concessione a subordinato alla adozione, da parte del C.C. di una
convenzione che riconosca e disciplini l'uso pubblico delle attrezzature.
“Sottozona AC1 – CENTRO DI ANIMAZIONE SOCIALE “G.Nannini” –
Località Villanova – frazione di Biforco
Tale sottozona viene suddivisa in tre “aree” :
area 1 –Piazzale caravan, autocaravan, tende, parcheggi e servizi –
Limite max .: n.40 piazzole con posto auto individuale (superficie max. mq. 60.00)area 2 –Bungalows, foresteria e attività collettiveLimite max.: -n.30 bungalow s con posto-auto individuale di mc. 75.00 e H.max. mt. 3.00 –
- n.1 Foresteria di mc. 350 (H. max. mt. 3.50 )- n.2 Sale-lettura e attività ricreative di mc. 600 complessivi e H. max. mt. 4.50 –
- n.1 Sala riunioni di mc. 1.100 (H. max. mt. 4.50)area 3 – Ex fabbricato rurale di Villanova –
Esso può essere sottoposto ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia fino alla cat. D2 –
PRESCRIZIONE PER LA SOTTOZONA “AC1”
1) gli interventi e le opere proposte saranno attuate attraverso un Piano Particolareggiato
da approvare in Consiglio Comunale che disciplini le modalità d’uso delle strutture;
2) i bungalows non potranno essere abitati dalle medesime persone, o dal medesimo nucleo
familiare per più di 3 (tre) mesi continuativi, nell’arco temporale di un anno solare;
3) la struttura portante dei bungalows ammessa è: la muratura , o in pietra arenaria locale
stuccata a vista oppure in pietra laterizio intonacata; la struttura del tetto dovrà essere in
legno con soprastante manto di copertura in coppi di cotto toscano; la tipologia del tetto
ammessa è
“a capanna”;
4) la disposizione planimetrica dei bungalows dovrà favorire l’accorpamento dei medesimi
secondo
forme geometriche;
5)
all’interno delle strutture presenti nell’area indicata con “AC” non è ammessa
l’ospitalità e/o la residenza anche temporanea di persone tossicodipendenti, in fase di
recupero, che già usufruiscono dei servizi terapeutici di comunità e/o di centri all’uopo
autorizzati presenti in Italia.
Art.30 – PP1 - Piano Particolareggiato “la Colombaia” .
Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata (ex art. 12 L.R. 31/12/1984 n.74 e
successive modificazioni). Comprende le aree poste a monte del centro storico di Marradi
comprese fra gli edifici che prospettano su via Fabroni e il poggio della Colombaia.
Il P.P. dovrà prevedere una strada di accesso all'area da Vicolo della Torre, una sistemazione
a parcheggio pubblico per almeno 30 posti auto e delle aree a verde attrezzato, verde
pubblico, attrezzature sportive (campi da tennis, da pallavolo, da calcetto e vari) e delle
attrezzature e servizi a supporto delle attrezzature sportive (spogliatoi servizi igienici ,club,
ristoro, ecc.) per una volumetria massima costruibile non superiore a 1.200 mc., ed H. max
non superiore a 7.00 ml.
La suddivisione ed estensione delle aree riportate all'interno dell'area di P.P nella cartografia
della variante e' indicativa, ed il progetto potrà variare la disposizione e la superficie delle aree
fermo restando i limiti volumetrici e di altezza del presente articolo.
ALLEGATO A
VARIANTE AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI MARRADI
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 74/94
( ART. 9 COMMA 1)
VARIANTE ALL'ELENCO E CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI EDILIZI,
IMMOBILI, MANUFATTI PARCHI E GIARDINI DI PARTICOLARE VALORE
ARCHITETTONICO, ARTISTICO, STORICO E AMBIENTALE RICADENTI
NELLE ZONE A IN ATTUAZIONE DELLE LL.RR. 59/80 e 10/79.
NORMATIVA DELLE ZONE A
NORME DI ATTUAZIONE
Art. a1 - Materia normata
Le presenti norme sono integrative alla normativa di. attuazione della Variante Organica al
P.R.G.C. e sostituiscono le norme di cui all'elenco e classificazione degli immobili redatta
ai sensi dell'art. 7 della L.R. 59/80 approvata dalla Regione in data 14..3.1983 n. 2527 e le
norme di cui all'art. 12 (zone A) delle norme di attuazione del P.R. G.
Le norme dell'allegato A si applicano agli immobili, aree, manufatti giardini e parchi
ricadenti nelle zone A così come individuate dagli elaborati della Variante Organica.
Si applicano altresì alle altre zone omogenee definite dalla presente Variante, ove
espressamente richiamate dalle norme.
Art. a2 - Elenco e definizione delle categoria di intervento
Gli interventi contemplati all'art. al sono così individuati:
a) Manutenzione ordinaria.
b) Manutenzione straordinaria.
c1) Restauro Scientifico
c2) Restauro e risanamento conservativo.
d) Ristrutturazione edilizia Dl, D2, D3.
e) Piano di recupero
Definizione degli interventi:
- Manutenzione ordinaria.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti tali dall'allegato della L.R.n.59/80
e cosi specificati:
- pulitura esterna, ripresa di intonaci senza alterazione di materiali o pitturazioni.
- pulitura, riparazione, sostituzione parziale verniciatura degli infissi esterni, recinzioni,
gronde, manti di copertura, pavimentazioni esterne senza alterazione dei tipi di
materiali esistenti o delle pitturazioni.
- rifacimento parziale dei rivestimenti esterni senza modifiche ai tipi di materiali
esistenti e alle pitturazioni.
- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione
di nuovi locali e volumi tecnici, o il cambio di destinazione di locali esistenti.
- rifacimenti, sostituzione, pitturazioni di infissi, intonaci a pavimentazioni interni.
- Manutenzione straordinaria.
Gli interventi di manutenzione straordinaria definiti tali dall'allegato della L.R.n.59/80.
- Restauro.
Gli interventi di restauro sono suddivisi in:
Restauro scientifico (RS)
Restauro e risanamento conservativo (RC)
Norme comuni agli interventi di restauro:
Per gli immobili notificati ai sensi della L.1089/39 o ad essi parificati, si applicano le
norme e procedure della vigente legislazione.
Per gli immobili notificati o ad essi parificati, e per gli interventi che riguardano la
demolizione di corpi di fabbrica (superfetazioni) ed in genere per tutte le modifiche
riguardanti la sagoma attuale dell'immobile, nonchè per la variazione di destinazione d'uso,
è richiesta la concessione edilizia.
- Restauro Scientifico (Rs)
Gli interventi di restauro scientifico sono volti a conservare l'immobile in tutte le sue
componenti strutturali, architettoniche e nei materiali originari, pur garantendo la funzionalità
rispetto alle caratteristiche dell'immobile stesso:
. opere di manutenzione e consolidamento statico;
. inserimento di impianti;
. eliminazione degli elementi estranei all'organismo (superfetazioni degradanti) e, ove
assolutamente necessario, al rinnovo degli elementi costitutivi dell'immobile.
- Restauro e risanamento conservativo (Rc)
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli definiti tali dall'allegato
della L.R.n.59/80.
- Ristrutturazione edilizia Dl, D2, D3.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti tali nell'allegato della
L.R.59/80, con le precisazioni e prescrizioni definite nei seguenti lemmi.
Ristrutturazione edilizia Dl:
a) opere volte alla utilizzazione di soffitte e sottotetti senza alterazione, anche parziale, del
profilo altimetrico originario e senza aumento della superficie utile.
b) inserimento di ascensori e montacarichi in
singole
unità immobiliari senza
compromettere la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con la tassativa
esclusione di volumi eccedenti le coperture esistenti.
c) inserimento di servizi igienici illuminati ed areati anche artificialmente, nonché di vani
cucina dotati di illuminazione ed aerazione naturale, senza alterazione della sagoma
dell'edificio.
d) rifacimento di facciate interne con la chiusura e riapertura di porte e finestre.
e) eliminazione di superfetazioni e sovrastrutture di epoca recente che non rivestano
interesse.
f) variazione delle tramezzature interne alle unità immobiliari.
g) è ammessa la realizzazione di soppalchi intermedi per vani superiori a 14 mq. e con
altezza superiore a 4,50 ml. purché la superficie del soppalco sia situata dalla parte opposta alla parete finestrata e non superi la superficie di metà del vano; l'altezza al di
sopra e al di sotto del soppalco non deve essere inferiore a 2,15 ml.; detto soppalco
non potrà costituire nuove unità immobiliari.
Gli interventi dì ristrutturazione edilizia Dl dovranno rispettare le seguenti prescrizioni
1 - conservazione delle facciate
esterne, dei volumi esistenti, della sagome e
2345-
6-
inclinazione dei tetti nonché dell'apparato decorativo.
conservazione dell'impianto strutturale originario verticale e orizzontale.
conservazione dei collegamenti distributivi originari legati alla tipologia
fondamentale dell'edificio e delle scale.
conservazione e ripristino delle aperture originarie degli accessi agli edifici, ai fondi
e negozi.
conservazione
di
tutti gli elementi architettonici isolati: fontane, muri di
recinzione, edicole, pozzi, lapidi, nonché delle pavimentazioni pregevoli degli spazi
scoperti.
conservazione degli orti e dei giardini esistenti.
Ristrutturazione edilizia D2:
a) Sostituzione di solai, privi di valore architettonico senza modifica del numero dei
piani.
E' possibile demolire l'ultimo solaio sottotetto privo di valore architettonico, per la
creazione di vani sottotetto senza aumento e modifica della sagoma del tetto, senza la
creazione di nuove aperture sulle facciate esterne.
I vani sottostanti il tetto dovranno conservare un'altezza media minima di 2,70 ml. con
un'altezza minima di 2,00 ml..
b) Rialzamento dell'ultimo piano nel caso che risulti abitato e che abbia un'altezza minima
interna superiore a 1,80 ml. con un'altezza interna media inferiore ai minimi di legge e di
regolamento edilizio.
Tale rialzamento è ammesso fino ad una quota non superiore di 70 cm. rispetto all’altezza
massima esistente, e comunque non superiore alla altezza massima in gronda sul fronte
strada dell'edificio adiacente più alto.
Tale incremento non è concesso:
- per costituire nuove unità immobiliari;
- nel caso in cui l'edificio sia inserito in un contesto di edifici a schiera che abbiano
una medesima altezza in gronda sul fronte strada.
E' in ogni caso obbligatorio mantenere il tipo di copertura originaria (forma,
dimensioni, materiali e finiture).
c) Ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati a altri usi interni
all'edificio principale con esclusione degli immobili e dei manufatti che costituiscano
pertinenza dell'edificio principale o unità immobiliari autonome interne all'isolato.
d) Possibilità di realizzare incrementi della superficie utile di non oltre i 9 mq. per unità
funzionali a destinazione residenziale, soltanto per la realizzazione di servizi
igienici e dove questa necessità sia chiaramente dimostrata dalla inadeguatezza delle
condizioni igieniche dello stato attuale.
Tale incremento deve essere realizzato all'interno della sagoma dell'edificio e, ove non sia
possibile, dovrà in ogni caso armonizzarsi con la tipologia e la forma dell’edificio.
Tale incremento è ammesso esclusivamente nelle unità abitative prive di servizi igienici o
con servizi igienici inferiori a 2 mq;
e) Rifacimento delle facciate interne ed esterne.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia D2 dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
1- Conservazione dell'impianto architettonico originario delle facciate esterne anche nei
casi di. rifacimento.
2 - Conservazione del profilo originario delle coperture, anche nel caso del
rialzamento
previsto al punto b).
3 - Conservazione delle strutture originarie verticali e di quelle orizzontali nel caso di
solai o volte di valore architettonico o decorativo.
4 - Conservazione o ripristino delle aperture originarie delle facciate sul fronte strada.
5 - Conservazione degli eventuali elementi architettonici isolati: fontane, pozzi, chioschi,
stemmi, lapidi.
6 - Conservazione degli spazi aperti sistemati a corte, orto o giardino.
Ristrutturazione edilizia D3
Gli interventi di ristrutturazione edilizia D3 dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
1- Conservazione delle parti superstiti originarie delle facciate principali, nonché
dell'apparato decorativo originario di valore.
2 - Conservazione degli eventuali elementi architettonici isolati: fontane, pozzi, chioschi,
stemmi, lapidi.
3 - Conservazione degli spazi aperti sistemati a corte, orto o giardino.
4 - La variazione del numero dei piani dovrà in ogni caso permettere un'altezza interna
minima di 2,70 ml. dei vani abitabili.
- Piani di Recupero (PR)
sono gli interventi definiti tali dalla L.457/78 e dalla L.R.59/80.
Gli interventi di Piano di Recupero PR sono soggetti alla approvazione di un piano
preventivo come normato dalle presenti norme e con le modalità definite dalla L.R.59/80.
Gli interventi soggetti a Piano di Recupero preventivo sono indicati con la sigla PR.
Norme comuni a tutti gli interventi di Piano di Recupero PR:
1Le autorizzazioni a demolire un immobile saranno concesse soltanto unitamente al
rilascio della concessione edilizia dell'immobile da ricostruire.
2 - Gli interventi di PR dovranno rispettare le quantità di parcheggio privato previste dalla
L.n.122/89, nel caso di demolizione e ricostruzione totale degli immobili o nei casi
previsti dalla presente variante di aumenti volumetrici.
3 - I Piani di Recupero non espressamente previsti dalla presente variante con il
simbolo P.R. non possono superare la volumetria massima esistente nell'area o
quella prevista dalle presenti norme.
art. a4 - Zone Omogenee “A”
NORME COMUNI ALLA ZONE A
a) Edifici principali
Gli interventi consentiti sugli immobili compresi nella zone A sono quelli previsti dall'art.a2
delle presenti norme.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi soltanto sugli edifici principali e
non comprendono i manufatti, gli immobili e le pertinenze accessorie, per i quali è ammessa
soltanto la manutenzione straordinaria.
Relativamente agli edifici ricompresi nell’elenco di cui alla L.R. n°59/80, allegato alle
presenti norme, potranno essere consentiti tutti gli interventi previsti dall’art. a2, solo ed
esclusivamente quando, da parte del richiedente, sia dimostrata l’impossibilità tecnica di
mantenere, in tutto o in parte, gli originari elementi strutturali, di finitura o di arredo,
quando la destinazione attuale dell’edificio sia incompatibile con la destinazione prevista
dallo strumento urbanistico, o quando le opere, per le quali si richiede la concessione o
autorizzazione edilizia, si rendono necessarie per l’inserimento nell’immobile di impianti
tecnologici o servizi non diversamente collocabili.
b) Facciate
Le facciate prospicienti la strada pubblica e, per gli edifici isolati compresi in elenco per i
quali è ammesso fino alla ristrutturazione edilizia D1, gli interventi devono essere volti solo
al restauro degli elementi architettonici e delle superfici murarie, eventualmente
ripristinando aperture, modanature, elementi plastici e pittorici dei quali è possibile con
certezza, il ripristino con documentazioni di indagine sul manufatto e sui documenti storici.
c) Resedi
Il resede di pertinenza dell'edificio principale dovrà essere lasciato libero da nuove
costruzione e destinato a corte, orto o giardino.
d) Parcheggi privati
E' ammessa l'utilizzazione a parcheggio privato dei resedi e delle pertinenze accessorie solo
se situate all'interno dell'isolato e che abbiano un accesso autonomo dalla strada pubblica.
Non e' ammessa la trasformazione in autorimessa dei fondi, esistenti o derivanti da
interventi di ristrutturazione, situati al piano terra degli edifici collocati sul fronte della
strada pubblica.
Le zone A sono suddivise nelle seguenti sottozone:
Sottozona Al: comprende gli immobili, manufatti, giardini e parchi di particolare valore
architettonico, artistico, storico ed ambientale, raccolti in apposito elenco e
classificati secondo la L.R. 59/80, in calce alle presenti norme.
Nella cartografia di piano sono indicati con apposita simbologia.
Detta classificazione comprende anche gli immobili notificati ai sensi della
L.n.1089/39 e quelli ad essi parificati.
INTERVENTI AMMESSI:
Sono consentiti gli interventi previsti all'art. a2, secondo le categorie d'intervento riportate
per gli edifici in elenco, in calce al presente allegato.
Per gli immobili ricadenti nella sottozona Al e non elencati e classificati, sono consentiti gli
interventi estesi fino alla Ristrutturazione Edilizia D2. Sono comunque da rispettarsi le
prescrizioni contenute all'art.a5.
1Manufatti di valore storico, artistico e ambientale.
I manufatti di particolare valore storico, artistico e ambientale, anche se non costituenti
intrinseco valore architettonico, costituiscono tuttavia memoria storica dei processo di
sviluppo urbanistico e della sua storia.
Pertanto detti manufatti (fontane, stemmi, immagini votive, edicole, lapidi, cancellate e
recinzioni di particolare valore artistico) dovranno essere, generalmente, conservati nei
luoghi originari di permanenza e, se lo richiedono, essere restaurati con i criteri del
restauro scientifico.
2 - Giardini e parchi di particolare valore storico e ambientale.
I giardini e parchi di particolare valore storico e ambientale, anche se non costituiscono
pertinenza di un immobile di cui alla classificazione precedente, sono soggetti a tutela.
Per i parchi e giardini che costituiscono pertinenza di edifici vincolati ai sensi della L.
1089/39 o ad essi parificati, l'abbattimento di alberi, l'introduzione di nuove essenze o la
sostituzioni di quelle esistenti possono essere effettuati soltanto in funzione della
conservazione del parco o giardino.
Sottozona A2: comprende gli immobili e le aree sostanzialmente da conservare, in quanto
caratteristiche del tessuto urbanistico e che hanno mantenuto una sostanziale
integrità, senza tuttavia rivestire un particolare valore storico o architettonico
intrinseco.
La perimetrazione di tali zone tiene conto, soprattutto, del rapporto esistente
tra l'edificato e le sue pertinenze (corti, orti, ecc.), che costituisce una
peculiarità ambientale caratterizzata.
INTERVENTI AMMESSI
Sono consentiti gli interventi previsti all'art. a2, dell'allegato A:
a)
Manutenzione ordinaria.
b)
Manutenzione straordinaria.
ci)
Restauro Scientifico
c2)
Restauro e risanamento conservativo.
d)
Ristrutturazione edilizia Dl, D2, D3.
Sono comunque da rispettarsi le prescrizioni contenute all 'art. a5.
DESTINAZIONE DI ZONA
La destinazione di zona per le sottozone Al e A2 e' prevalentemente residenziale. Oltre
alla destinazione residenziale sono consentiti uffici, negozi, piccoli laboratori artigianali
che non comportino inconvenienti per la residenza a norma della vigente legislazione e
del regolamento igienico ed edilizio.
Per gli immobili compresi nelle zone A, potrà essere concessa, con specifica delibera
del Consiglio Comunale, anche una destinazione alberghiera.
Sono fatte salve le destinazioni esistenti alla data di adozione delle presenti norme e che non
comportino inconvenienti o disturbi alla residenza, a norma della vigente legislazione e del
regolamento d'igiene.
art. a5 - Prescrizioni per gli interventi sugli immobili in elenco ricadenti nella sottozona
Al
Oltre a quanto previsto dalle presenti norme (zone omogenee A), per gli edifici ricadenti
nella sottozona Al sono previste le seguenti prescrizioni:
1 - SISTEMAZIONI DELL'AREA DI PERTINENZA
Nei progetti. riguardanti aree sistemate a verde, sia esistenti che di progetto, dovrà essere
presentato il rilievo delle essenze e delle alberature esistenti, corredato da una
documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
I progetti di sistemazione dovranno essere estesi a tutta l'area oggetto di intervento e
saranno indicate, non solo le essenze arboree, ma anche le opere di sistemazioni dell'area:
pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, aree a prato, orto, giardino.
Nelle opere comportanti scavi di fondazione e di canalizzazione si dovranno prevedere
tecniche di intervento che non offendano gli apparati radicali delle piante e delle essenze,
con una distanza minima di almeno 3 ml. dall'asse del tronco delle alberature ad alto fusto.
Nel caso di abbattimento di alberature esistenti, che può essere consentito solo in casi
eccezionali, si deve prevedere la messa a dimora di una pianta dello stesso tipo di quella
abbattuta o. di tipo caratteristico dell'area di Marradi.
2 -STRUTTURE VERTICALI
Gli interventi relativi a murature portanti non devono essere demolitori o sostitutivi.
Si devono attuare interventi di conservazione con operazioni localizzate tipo "scuci e cuci"
utilizzando tecniche e materiali eguali o simili a quelli esistenti. In particolare negli interventi
di consolidamento statico o sostitutivi di parti deteriorate strutturali di murature continue
devono essere evitate pilastrature e travature in c.a. indiscriminatamente, ricorrendo a tecniche
limitate e localizzate (inserimento di elementi in acciaio, iniezioni di indurenti, ecc.).
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla conservazione delle murature in pietra e
degli intonaci di pregio, decorazioni, modanature e stucchi esistenti sulle murature oggetto
di intervento, ricorrendo ad opere dì conservazione, distacco e messa in ripristino, rifacimento
delle parti deteriorate e quanto altro previsto dalle tecniche di restauro correnti.
Gli interventi relativi alle opere di deumidificazione e risanamento delle murature devono
essere attuate con metodi non demolitori, ma ricorrendo a sistemi tecnologici conservativi e
localizzati a seconda delle caratteristiche delle strutture.
3 -STRUTTURE ORIZZONTALI E COPERTURE
Gli interventi dovranno tendere a conservare gli elementi strutturali orizzontali (solai, archi,
volte) sia nelle caratteristiche originarie della struttura che nelle decorazioni plastiche e
pittoriche.
Gli interventi statici che si dovessero attuare in conseguenza di accertati cedimenti statici
dovranno essere attuati solo dopo una precisa rilevazione dello spessore delle strutture stesse,
del piano di posa e degli elementi componenti la struttura.
Nelle sostituzioni parziali o totali dovranno essere conservati e restaurate le modanature
plastiche e pittoriche esistenti oltre che sostituire gli elementi strutturali con altri dello stesso
tipo.
Le coperture originarie compresi camini, torriotti, altane e abbaini che non costituiscano
superfetazioni evidenti e successive all'impianto originario, dovranno essere conservate nella
loro integrità, ed eventualmente restaurate con elementi strutturali dello stesso tipo.
Negli interventi di sostituzione di coperture dovrà essere rilevato e documentato lo stato
attuale antecedente l'intervento sia dei piani di posa che dell'andamento e inclinazione delle
falde.
Il manto di copertura dei tetti a falde inclinate dovrà essere realizzato con l'uso di materiali
esistenti, con la conservazione ed il recupero degli elementi sani e la sostituzione degli
elementi dello stesso tipo.
Negli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia Dl non é ammessa la realizzazione di
volumi, anche tecnici, eccedenti il piano delle coperture, sia piane che inclinate.
4 - SCALE
Negli edifici in elenco le scale dovranno essere conservate nella posizione dello stato di
fatto, conservando la forma e la struttura originaria, operando per interventi limitati o per
parti nelle operazioni di consolidamento e di restauro.
Le superfici originarie di calpestio (gradini e pianerottoli) di valore devono essere conservate
eventualmente sostituendo gli elementi degradati, cosi come devono essere conservati e
restaurati gli altri elementi di decoro di valore ringhiere, rivestimenti murari, corrimani,
ecc..
Nei casi ammessi di ristrutturazione e spostamento delle scale e nell'inserimento di nuove
scale, ascensori e montacarichi, non è consentito il taglio di archi, volte, solai di pregevole
fattura, elementi di decoro plastici o pitturazioni pregevoli sia nel valore intrinseco che di
testimonianza storica.
5 -FACCIATE
Le facciate dovranno essere oggetto solo di interventi di restauro conservativo con il solo
ripristino degli elementi architettonici originari documentabili, ripristino che dovrà in ogni
caso essere in armonica composizione con la forma generale della facciata.
Dovranno essere conservati e restaurati gli elementi decorativi plastici e pittorici, le
modanature delle gronde e delle aperture, le finestre, porte, cancellate, portoni e quanto
altro componga l'insieme della facciata.
E' fatto obbligo di presentare, negli interventi che prevedono il restauro e la pitturazione delle
facciate, una documentazione fotografica dello stato esistente prima degli interventi sia della
facciata oggetto di intervento, che delle facciate adiacenti, ed una scheda nella quale
risultino specificati i colori dei fondi, le finiture ed i materiali che si intendono utilizzare nel
restauro.
Le grondaie ed i pluviali sistemati a vista sulle; facciate dovranno essere realizzati in rame
o lamiera verniciata, escludendo l'uso delle materie plastiche.
Gli infissi dovranno mantenere le caratteristiche del disegno e dell'impiego dei materiali
preesistenti evitando in ogni caso la sostituzione con infissi in profilato di alluminio
anodizzato o in plastica e l'impiego di avvolgibili.
Dovranno essere conservate le vetrine, le insegne e le modanature dei negozi ed esercizi
commerciali di vecchia fattura che costituiscano testimonianza storica ed ambientale.
È ammesso porre nuove insegne ed indicazioni pubblicitarie (luminose e non) sporgenti a
“
bandiera” dal filo delle facciate, solo in seguito all’approvazione di uno specifico progetto,
da sottoporre alla verifica della Commissione Edilizia Comunale: nei casi di ristrutturazione
o di installazione di nuovi esercizi commerciali, le insegne, le scritte, le indicazioni
pubblicitarie in genere, dovranno essere contenute possibilmente all'interno dei vani di
vetrina e di ingresso degli esercizi commerciali stessi.
6 -INTONACI E MURATURE A VISTA
Negli interventi riguardanti gli intonaci esterni ed interni di valore decorativo, dovranno
essere conservati e restaurati con tecniche idonee al loro mantenimento e conservazione.
Negli interventi comportanti la sostituzione degli intonaci, questi dovranno essere sostituiti
con altri simili, sia nella composizione delle materie prime dell'impasto, nel modo di stesura
sulla superficie della parete, nella coloritura, dopo aver rilevato e fotografato a colore le
coloriture originarie o gli eventuali ritrovamenti dì colorazioni precedenti.
Le murature a vista dovranno essere conservate ed eventualmente restaurate con. l'uso
di conci di pietra dello stesso tipo dello stesso modo di stuccatura e giacitura.
7 -ADEGUAMENTO IGIENICO E TECNOLOGICO
Nei casi previsti di. adeguamento igienico e tecnologico l'installazione dei nuovi servizi
igienici e di cucina, di impianti di sollevamenti, ascensori e montacarichi, di installazione di
impianti tecnici (riscaldamento, condizionamento, elettrici e speciali), si dovranno limitare il
più possibile le opere di demolizione, utilizzando. vani e zone dell'edificio di minore valore
architettonico, evitando il taglio di archi, volte solai di pregevole fattura, modanature, stucchi,
decorazioni e pavimenti di pregio.
ELENCO E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI, COMPLESSI EDILIZI E
MANUFATTI REDATTO AI SENSI DELLA LR.59/80
VARIANTE ALL'ELENCO APPROVATO CON DELIB. DELLA G.R. N.2527
DEL 14-03-83
L'elenco e la classificazione ha riguardato tutto il territorio comunale, inserendo, modificando
la classificazione approvata.
La presente classificazione sostituisce le norme tecniche e le tavole del piano approvato di cui
alla delibera della G.R. n.2527 del 14.03.1983.
Sono confermate le schede, la documentazione fotografica e la relazione per quanto non in
contrasto con il presente elenco e classificazione.
CRITERI ADOTTATI
Le modifiche apportate hanno riguardato anche i criteri di elencazione e classificazione degli
immobili, e nell'elenco sono distinti gli immobili che sono stati aggiunti o tolti dalla
classificazione precedente.
La normativa è quella delle zone A dell'allegato A.
Per l'individuazione degli immobili si rimanda alle tavole prescrittive della variante (Tav. 1P e
2P) nelle quali gli edifici compresi nell’elenco sono individuati da apposito simbolo grafico
(in neretto nelle tav.1:2000 con simbolo Al nelle tav. 1:10.000).
Per l'individuazione e la categoria dì intervento ammessa fa testo l'elenco e classificazione
degli interventi allegati.
La classificazione ha seguito il seguente criterio:
1a classificazione - immobili dichiarati di interesse storico o artistico di cui alla L.1089/39.
2a classificazione - immobili di speciale interesse, parificati agli immobili di cui alla
L.1089/39.
3a classificazione - Immobili diversi dai precedenti.
Ad ognuno degli immobili in elenco è stata attribuita una categoria di intervento come
specificata nell'allegato A.
1.a CLASSIFICAZIONE:
immobili dichiarati di interesse storico o artistico di cui alla
L.1089/39.
denominazione
fogl. catast
part.
Resti del castello di Marradi
51
37
Palazzo Fabroni
37
127
Villa Piani al Poggio
36
70-71-72
Convento badia al Borgo
39
70-71-73
Cappella di Imo al Borgo
39
130
IMMOBILI AGGIUNTI DALLA VARIANTE
Chiesa di 5. Reparata e annessi
Ringhiera in ferro battuto via Pescetti n.1 1
Chiesa di S. Maria Nascente
39
A70
98
Chiesa di S. Lorenzo
Chiesa di S. Barbara a Gamogna
Palazzo Torriani
Monastero della SS.Annunziata
37
95
37
37
Ponte ferroviario Km 65+263,19
52
53
97-103-111-113114-A
A-30-31
B-25-26-27-2-8
121
C-143-144-145290
21-22-23-19
5-6-7-222-13-1415-217
2.a CLASSIFICAZIONE - immobili di speciale interesse, parificati agli immobili di cui alla
L.1089/39
N.scheda
N.edif.
fogl.
part.
destinazione
cat. int.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
5
7
9
10
10
11
11
11
12
12
15
17
17
18
18
19
20
20
20
21
23
23
23
24
24
24
25
25
25
1
6
2
3
4
10
7
8
12
26
32
50
67
73
75
82
83
84-85-86
91
95
113
138
136-137
141
145
146
158
156
157
164
175
180
181
183
184
186
192
188
189
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
52
37
37
37
37
37
36
52
52
37
24
24
7
64
64
64
60
60
60
49
47
49
164
B
168
169
171
126
129
128
163
140
146
239
229
207
196
178
335
60
B
253
33
68
329
68
37
B
78
188
146
B
A
101
109
A
97-98
94
A
66
9
Comune
Comune
res/neg
res/uff
res/uff
banca
res/neg
res/neg
res/uff
lab/autorim.
scuola elem
res/neg
res
res/neg
res/neg
palazzo Ceroni
villa Ersilia
villa Annunziata
chiesa
chiesetta
res
asilo
villa
res/neg
canonica
chiesa Cardeto
teatro comunale
casa colonica
res
chiesa S.Andriano
chiesa Lutirano
res
casa colonica
Badia della Valle
canonica/res
res
chiesa Cignano
res vescovile
villa
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
D1
Rs
Rc
D1
Rc
Rc
D1
Rs
Rs
Rc
D1
D1
Rs
Rs
Rc
D1
Rs
Rc
D1
Rs
Rc
D1
N.scheda
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
34
36
40
40
41
41
43
N.edif.
194
197
207
210
215
218
225
226
227
243
246
266
297
306
307
308
333
fogl.
46
30
24
24
6
6
25
25
31
39
66
51
89
89
106
106
98
part.
A-43-45
22
A-58
53
37
46
A
23
A
72
9-86-87
110
A
50
e
A
118
destinazione
chiesa Bulbana
villa Sessana
chiesa
res
res
res
chiesa Popolano
canonica/res
chiesadiAbeto
abita. Badia Borgo
villa ed annessi
villa ponte Camurr.
chiesa Albero
viìlaAlbero
circolo ricreativo
chiesa Campigno
villa Mazza
cat int.
Rs
Rc
Rs
Rc
Rc
Rc
Rs
Rc
Rs
Rc
Rc
Rc
Rs
Rc
Rc
Rs
Rc
IMMOBILI CHE LA VARIANTE HA INSERITO NELLA 2a CLASSIFICAZIONE
TOGLIENDOLI DALLA 3a CLASSIFICAZIONE DEL PIANO APPROVATO
N.scheda
1
6
12
18
21
22
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
32
36
36
36
N.edif.
5
38
88-89-90
140
160
173
181
183
184
185
186
187
188
189
191
192
243
263
264
265
fogl.
37
37
37
36
7
6
61
60
60
60
60
60
47
49
49
49
39
51
51
51
part.
174
111
214
63
15
15-16
109
A
97-98
99
94
93
66
9
10
A
72
109
106
111
destinazione
res/albergo
palazzo res.
villa Ceroni
casa D.Campana
torre
villa e annessi
res
Badia della Valle
‘’
‘’
‘’
‘’
res
colonialres estiva
casa colonica
chiesa Cignano
res
res
res
res
cat int.
Rs
Rs
Rc
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rs
Rc
Rc
Rc
Re
N.scheda
N.edif.
fogl.
part.
destinazione
cat.int.
42
43
44
329
329
346
98
99
99
104
105
112
res
res
res
Rc
Rc
Rc
IMMOBILI AGGIUNTI DALLA VARIANTE
N. scheda
N.edif. fogl.
part.
destinazione
46
358
11
B
chiesa Galliana
46
359
11
C
cappella
46
360
11
114-115
villa
46
361
11
113
casacolonica
47
362
32
A
chiesa Cesata
47
363
32
76
canonica
47
364
32
75
casacolonica
47
365
32
94
annesso
48
366
28
A
chiesa Grisigliano
48
367
28
73-74-114
canonica/res
49
369
29
A
cappella
48
369
29
9-12
villa Beccugiano
49
370
95
A
chiesa Trebbana
49
371
95
58-59
canonica/res
49
372
59
20-21-19
Villa Vossemole
49
373
70
68-69-70
VillavaldiMora
50
374
90
93-205
residenza
50
375
91
50
torrerudere
50
376
91
52
cappellafamil.
50
377
71
86
podere Campaccio
51
379
3
6
residenza
51
379
3
7-8
res rurale
51
390
3
11
res
51
381
3
15
villa
51
382
3
B
chies. Gamberaldi
51
383
3
21-165
canonica e annessi
52
384
46
121-123
Villa Veriolo
52
385
4
A
chiesa Vainera
52
386
4
93-85
strutt. ricettiva
52
397
25
169-170
villa Dogara
52
388
40
99-100-101 villa di Vonibbio
52
389
65
22-23-24-25-29 Molino di Veriolo
cat.int.
Rs
Rs
Rc
Dl
Rs
Rc
Dl
Dl
Rs
Rc
Rs
Re
Rs
Rc
Re
Rc
Dl
Rc
Rs
Rc
Dl
Rc
Re
Rc
Rs
Dl
Rc
Rs
Dl
Dl
Rc
Rc
3.a CLASSIFICAZIONE - immobili diversi dai precedenti
N.scheda
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
N.edif.
11
11bis
13
14-l4bis
15
16
17-18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
33
34
35
37
39
40
41
42
43-44
45
46
47
48
49
51
52-53
54
55
56
57
58
59
60-61
62-63
64
65
fogl.
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
part.
161
l6l bìs
160
157
155
154
152
150
149
149
282
294
287
137
138
141
89
88
97
118
112
114
110
106
108-109
104
105
100
97
101
238
236-237
235
242
240-243
99-244
245
246
247-250
251-252
233
231
destinazione
res/lab
res/neg
res/ristor
res/uff
res/neg
res
labor
banca
res/neg
res/neg/ris
res/neg
res/neg
res
res
Iab
res/lab
res/neg
res/neg
res/neg
res/neg
res
res
res/neg
res/neg
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res/neg
res/neg
res/neg
res/neg
res
res/neg
res
res
res
res
res
res
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res
res
res
cat.int.
Dl
Dl
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Rc
Rc
Dl
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Rc
Dl
Dl
Dl
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Rc
Rc
Rc
Dl
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Rc
Dl
Dl
Dl
Rc
Rc
Rc
Rc
N.scheda
N.edif.
fogl.
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
66
68
69
70
71-72
74
76
77
78
79
80
81
92
93
94
96
97
98
99
99 bis
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
114
118
119
121
122
123
124
125
127
131
132
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
36
36
part.
destinazione
cat.int.
230
209
208
203
205-206
199-200-202
198
192
189
188
182
181
223
220
222
227
226
225
396
397
276
16-17
15
14
6
10
11
2
3
293
94
49
56
58
55
57-59
60
62
63
22
33
31-32
res
res
res
res
res
res
res-bar
res/neg
res/neg
res/neg
res/neg
bar
res
res
res
res
res
res
res
res
ris
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
D1
D1
Rc
Rc
Rc
Rc
D1
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
D1
Rc
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Rc
Rc
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Rc
Rc
Rc
Rc
D1
D1
Rc
Rc
Rc
D1
Rc
D1
D1
D1
D1
D1
D1
Rc
D1
Rc
Rc
N.scheda
N.edif.
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
133
134
135
139
142
143
144
147
148-149
150-151
152
155-155bis
159
161
162
163
166
167
168
169
170
171
172
174
176
177
178
179
182
193
195
196
198
199
200
201
203
204
205
206
208
209
210
fogl.
36
36
36
37
52
52
52
23
23
23
23
23
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
64
64
64
64
64
106
17
17
30
31
24
24
24
24
24
24
24
24
24
part.
destinazione
cat.int.
28
25
36
326
105
104
97-101
150
153
157
159
143
126
114
115-116
91-92
69
72-75
79-81
88
85-87
99
110-111 -ll2
126-136
91
65-75
83-87
94-97
108
156
71-72
69
26
69-72
87
83
78
75-76
49-71-72-69
61-63
67
81
53
res
res
res
res
convento
res
res
res
res
res
res
casa colonica
res
res
res
res
res
res/lab
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
casa colonica
ex cappella
casa colonica
casa colonica
res
res
res
res
res
res
res/neg
res
res
Rc
Rc
D1
D1
D1
D1
D1
D1
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Rc
Rc
Rc
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
Rc
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
N.scheda
N.edif.
fogl.
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
31
31
31
33
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
212
213
214
215
216
217
219
220
221
222
224
228
230
233
245
247
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261-262
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
24
6
6
6
6
6
6
6
6
25
24
31
31
31
39
68
68
66
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
part.
destinazione
cat.int.
146
31
32
37
44
45
56
50
51
10
50
98
81
155
76
57-58-59
60
13
132
155
136
138
152
150
151
139
147
149
144
156-157
158
159
161
162
163
166
167
168
171
179
178
177
292
res
res/neg
res
res
res
res
res
res
res
res
res/ex molino
res
res
res
res/ex molino
res
res
casa colonica
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res/neg
res/neg
res
res
res
res
res
res
res
res/neg
res/neg
res
res/neg
Dl
Dl
Dl
Dl
D1
D1
D1
D1
D1
D1
Rc
D1
D1
D1
Rc
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
Dl
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
N.scheda
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
N.edif.
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
293
294
298
299
300
301
302
303
304
305
309
310
311
313
314
316
321
322
323
330
331
332
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
fogl.
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
89
89
89
89
89
89
89
89
106
120
120
120
120
106
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
99
98
98
part.
destinazione
cat.int.
193
296
176
215
175
174
294
220
219
218
184
198
47
54
48
49
45
43
44
52
86
38-39
42
161
152
150
120
109
108
99
91
92
117
116
49
52
57
58
64
60
80
85
90
res
res
res
res
res
res/lab
res
res
res
res
res
casa colonica
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res/neg
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
res
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
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Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Rc
Rc
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
N.scheda
N. edif.
fogl.
part.
destinazione
cat.int.
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
345
347
348
349
350
351
353
354
355
357
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
101
115
126
129
133
136
144
146
147
161
res/mag
res
res
res
res
res/neg
res
res/neg
res
res
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
IMMOBILI TOLTI DALL’ELENCO E CLASSIFICAZIONE Dl CUI ALLA DELIB.
DELLA G.R. N2527 DEL 14.3.1983
N.scheda
N.edif. fogl.
part.
destinazione
11
15
15
15
15
19
19
29
31
31
31
38
39
41
41
41
41
41
45
45
87
115
116
117
120
153
154
223
229
231
232
292
296
312
315
317
320
319
352
356
52
37
37
37
37
23
23
25
31
31
31
52
51
120
120
106
106
106
98
98
84
51
52
53
54
161
120
5
58
79
80
194
18
249
92-94-95
151
155
154
139
148
casa colonica
res
neg/uff
res
res
res
res
res
casa colonica
res
res
res
res
res
res
diroccato
res
annesso agricolo
res/auto rimessa
res
ALLEGATO ALLE N.T.A
Zona di completamento
B1
B2
B3
R.F.
30%
40%
30%
I.F.
1
2
2
H.max
7.50
7.50
9.50
C1
C2
25%
35%
1
2
7.50
9.50
0.5
0.2
1.50
7.50
7.50
9.50
40%
25%
40%
5
4
2
10.50
12.00
8.50
Zone agricole
generale
/////
7.50
Per industrie lav. Prodotti agr.
30
Secondo
normativa
Secondo
normativa
Zona di espansione residenziale
Zona di espansione residenziale - turistica
Ct1
20%
Ct2
10%
Ct3
35%
Zone industriali ed artigianali
D1
D2
D3
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
24.06.1999 – Arch. G. Rosa
7.50