linee guida impianti termici
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linee guida impianti termici
IMPIANTI TERMICI Informazioni generali Il DPR 412/93 e s.m.e i. stabilisce che l'accensione degli impianti termici comincia il 15 ottobre e termina il 15 aprile. Il periodo massimo giornaliero di funzionamento è di 14 ore, anche frazionate. La temperatura nelle abitazioni non deve superare i 20 gradi centigradi, salvo deroghe previste con apposite ordinanze del Sindaco. Sono previsti comunque +2 gradi di tolleranza. Sono esclusi gli edifici adibiti ad attività industriali o artigianali in cui la temperatura non deve superare i 18 gradi centigradi (con 2 gradi di tolleranza). La normativa di riferimento è il DPR 412/93 e s.m.e i. La manutenzione La Legge 10/91, i D.P.R. 412/93 e 551/99, il D.Lgs 192/05 modificato dal D.Lgs 311/06 e la DGR 1118/2013 "Aggiornamento delle disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici" prevedono l'obbligo di effettuare manutenzioni periodiche delle caldaie e indicano i Comuni (con popolazione sup. a 40.000 abitanti) e le Province come responsabili dei controlli. A partire dal 15 ottobre 2014 tutti gli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa (quali ad esempio camini chiusi, stufe a pellet e caldaie a legna), le sottostazioni collegate alle reti di teleriscaldamento e gli impianti cogenerativi (in tutti i casi con potenza termica superiore a 5 kW) e gli impianti di climatizzazione estiva (con potenza superiore a 12 kW, incluse le pompe di calore) dovranno essere sottoposti a controllo e manutenzione, secondo le tempistiche indicate dalla normativa regionale D.G.R. X/1118 del 20 dicembre 2013. Libretto di impianto A partire dal 15 ottobre 2014 entrerà in vigore il nuovo libretto di impianto, che il manutentore consegnerà al responsabile di impianto in occasione della prima manutenzione utile e comunque in caso di nuova installazione. Il nuovo libretto di impianto dovrà riportare diverse informazioni, fra cui: ü la targa dell’impianto; ü i dati catastali dell’edificio; ü i riferimenti dell’Attestato di Prestazione Energetica (ACE/APE) eventualmente presente ü il punto di riconsegna combustibile (PDC); ü il punto di riconsegna energia elettrica (POD) 1 Targatura degli impianti A partire dal 15 ottobre 2014, a tutti gli impianti termici verrà assegnato un numero identificativo che sarà riportato sulla “Targa Impianto”, che verrà consegnata all’utente finale dal manutentore, in occasione della prima manutenzione utile o dall’installatore, nel caso di nuova installazione o dall’ispettore, nel caso di ispezione. Il numero identificativo riportato sulla Targa Impianto rimarrà sempre lo stesso, anche nel caso di sostituzione della caldaia. La Targa è prodotta in 3 copie, di cui una dovrà essere apposta sul generatore, le altre due saranno conservate a cura del responsabile di impianto per eventuale sostituzione o deterioramento della targa precedentemente utilizzata. Periodicità manutenzioni A meno di istruzioni tecniche da parte dell’impresa installatrice o del costruttore dell’impianto, nel rispetto delle normative UNI e CEI le operazioni di manutenzione secondo le Linee Guida della Regione Lombardia devono essere eseguite almeno secondo le scadenze riportate in tabella: Dichiarazione Combustibile Manutenzione avvenuta manutenzione 1 volta ogni 2 P<35 KW gas ogni 2 anni anni solido o P<35 KW 1 volta all'anno ogni 2 anni liquido 35<P<350 gas, liquido, 1 volta all'anno ogni 2 anni KW solido P>350 gas, liquido, 1 volta all'anno ogni 2 anni KW solido Tipo caldaia Ogni anno il Comune deve effettuare i controlli per accertare lo stato di manutenzione degli impianti termici installati sul suo territorio. Quest'anno la campagna comincia il 1° agosto 2014 e termina il 31 luglio 2015. Dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici La dichiarazione di avvenuta manutenzione è obbligatoria ed ha validità fissata in due stagioni termiche. La stagione termica per convenzione inizia il 1 agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo, pertanto la validità della dichiarazione obbligatoria di avvenuta manutenzione inizia sempre dal 1° agosto successivo alla data della manutenzione e scade il 31 luglio di 2 anni dopo (es. manutenzione eseguita il 15/11/2014 = inizio validità 01/08/2015 – scadenza 31/07/2017).. Per impianti di potenza inferiore a 35 kW e per gli impianti di potenza superiore a 35 kW per i quali non sia individuata la figura dell’amministratore o del terzo responsabile, deve essere effettuata dal manutentore, che deve provvedere anche al suo inserimento in via informatica nel Catasto Unico 2 Regionale Impianti Termici (CURIT). Le disposizioni regionali prevedono il versamento di un contributo comunale (ex "bollino verde o giallo") e di uno regionale determinati in base alla fascia di potenza dell'impianto termico. I contributi vengono versati in via telematica direttamente dal manutentore in occasione dell'inserimento nel CURIT della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Al responsabile d’impianto (occupante dell’immobile) rimangono gli obblighi previsti e le connesse responsabilità relative all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle eventuali ispezioni periodiche. La normativa (DGR 1118/2013) prevede sanzioni per la mancanza dei libretti di impianto, per il mancato invio della scheda identificativa dell’impianto, per il mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione, per il mancato rispetto delle limitazioni per l’utilizzo dei combustibili inquinanti, per la mancata manutenzione da parte del responsabile e per la manutenzione non eseguita correttamente Per maggiori informazioni visita il sito http://www.curit.it/. Ispezioni La normativa prevede che siano effettuati accertamenti e ispezioni volti alla verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, alla manutenzione e all’esercizio degli impianti termici. Ogni anno il Comune deve, pertanto, effettuare i controlli per accertare lo stato di manutenzione degli impianti termici installati sul suo territorio almeno sul 5% degli impianti presenti. Quest'anno la campagna comincia il 1 agosto 2014 e termina il 31 luglio 2015 Le ispezioni sono gratuite e sono svolte preavvisando i responsabili degli impianti con raccomandata A.R., con l’indicazione della data e dell’ora della verifica. Gli ispettori incaricati dal Comune hanno l’obbligo di presentare la tessera di riconoscimento, così come il responsabile dell’impianto ha l’obbligo di consentire la verifica, quale "pubblico servizio". 3 Caldaie di potenza inferiore a 35 KW Campagna di controllo 2014-15 Dichiarazione obbligatoria di avvenuta manutenzione Per dichiararsi correttamente ci si deve rivolgere ad una ditta di manutenzione che, al momento della manutenzione, compilerà il rapporto di controllo tecnico consegnandone una copia al responsabile dell'impianto e provvederà all'inserimento del documento in via informatica nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). Le disposizioni regionali prevedono il versamento di un contributo comunale di 7,00 euro senza IVA e oneri aggiuntivi (ex "Bollino verde o giallo") e di un contributo regionale di 1,00 euro. I contributi verranno versati in via telematica direttamente dal manutentore, che provvederà a darne evidenza sulla fattura/ricevuta fiscale. Pertanto sulle dichiarazioni relative alle manutenzioni effettuate dal 1 agosto 2014 non verrà più applicato il "bollino verde o giallo", che sarà sostituito dalla voce in fattura/ricevuta fiscale. L'utente potrà collegarsi al sito del CURIT www.curit.it e potrà verificare, inserendo il proprio codice fiscale nella sezione riservata al cittadino, l'avvenuta registrazione della dichiarazione al Catasto Regionale Impianti Termici. Si ricorda che per gli impianti di nuova installazione, in caso di sostituzione di generatori di calore o a seguito di ristrutturazione dell'impianto termico, l'installatore/manutentore deve inserire nel CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) i dati relativi al nuovo impianto entro la fine del mese successivo alla data dell'installazione; la dichiarazione di conformità dell'impianto e i relativi allegati obbligatori devono essere inviati, sempre dall'installatore/manutentore, allo Sportello Unico del Comune di Cologno Monzese. In questo caso la dichiarazione di avvenuta manutenzione non è richiesta per i ventiquattro mesi successivi alla data di installazione. Per maggiori informazioni visitare il sito www.curit.it. Il bollino telematico Fino al 31 luglio 2014 il manutentore al momento del controllo rilasciava il "bollino verde o giallo", un'etichetta identificativa che certifica che è stata presentata la dichiarazione di avvenuta manutenzione e versato il relativo contributo. Dal 1 agosto 2014 il manutentore non rilascia più il bollino cartaceo ma indica in fattura/ricevuta fiscale il pagamento del contributo comunale, a certificazione dell'avvenuta manutenzione. La fattura/ricevuta fiscale deve essere conservata con la documentazione della caldaia. 4 Caldaie centralizzate e impianti di potenza superiore a 35 KW Campagna di controllo 2014-15 Dichiarazione di avvenuta manutenzione Il Comune di Cologno Monzese, nel pieno rispetto delle recenti modifiche ed integrazioni della normativa, ha avviato la campagna di dichiarazione obbligatoria degli impianti termici di potenza maggiore o uguale a 35 kW anche per la stagione 2014–2015. Entro il 31/07/2015 e, successivamente, con cadenza biennale, il responsabile dell’impianto è tenuto alla trasmissione in via informatica, tramite Catasto Unico Regionale Impianti Termici, dell'apposita dichiarazione di avvenuta manutenzione, conforme al rapporto di controllo tecnico. Nel caso di impianti asserviti ad edifici in cui non è presente la figura dell'amministratore di condominio o di terzo responsabile, il manutentore è tenuto ad effettuare la dichiarazione di avvenuta manutenzione. Per dichiarazione di avvenuta manutenzione si intende la trasmissione del rapporto di controllo tecnico corredata da un versamento il cui importo varia a seconda della potenza dell'impianto. Per il calcolo dell'importo, stabilito da Regione Lombardia con D.G.R. 1118/2013, si veda la tabella sottostante. Calcolo importo Potenza impianto Contributo comunale (kW) (€) 35 - 50 14,00 50,1 - 116,3 80,00 116,4 - 350 140,00 Oltre 350 190,00 Contributo regionale (€) 1,50 3,50 10,00 18,00 Termoregolazione caldaie centralizzate e valvole termostatiche La legge regionale n. 24/2006 e successivamente la D.G.R. n. 2601/2011 prevedono per tutti gli impianti di riscaldamento a servizio di più unità immobiliari (caldaie centralizzate) l'obbligo di installare dispositivi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore. La disposizione ha come obiettivo il contenimento dei consumi energetici, attraverso la suddivisione delle spese per la climatizzazione invernale in base ai consumi effettivi di ogni singola unità, con conseguenti risparmi per le famiglie e diminuzione delle emissioni in atmosfera. La contabilizzazione del calore consente, nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato, di regolare autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare e suddividere le spese in proporzione a quanto ciascuno consuma. Su tutti i termosifoni viene installata una valvola termostatica che permette la regolazione della temperatura ambiente, attraverso la regolazione del flusso di acqua calda. In questo modo si ottiene un risparmio sul consumo di combustibile compreso tra il 10% e il 30% l'anno. 5 L'intervento è obbligatorio anche negli edifici di più vecchia costruzione. Il Comune di Cologno Monzese, cui la normativa regionale concedeva la possibilità di rinviare l’entrata in vigore della disposizione, ha deciso di prorogare al 1° agosto del 2014 l’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione per tutti gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari, indipendentemente dalle caratteristiche di potenza, di vetustà e di combustibile. Le scadenze previste per l'installazione delle valvole termostatiche, con le modifiche apportate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23/07/2012, sono riportate nella tabella seguente: Tipo di impianto (potenza, data installazione, combustibile) Potenza uguale o maggiore di 116,4 kW e installati prima del 1 agosto 1998 Potenza maggiore di 350 kW e installati prima del 1 agosto 1997 Cambio di combustibile avvenuto dopo il 1 agosto 1997 Collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1 agosto 1997 Per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell’impianto originario Restanti tipologie Scadenza Normativa di riferimento 1 Agosto 2014 DGR 2601/2011 art. 10.2 1 Agosto 2014 DGR 3855/2012 1 Agosto 2014 DGR 3522/2012 punto 1 1 Agosto 2014 DGR 3522/2012 punto 1 1 Agosto 2014 DGR 3522/2012 punto 1 1 Agosto 2014 DGR 2601/2011 art. 10.2 6 Informazioni per i manutentori / installatori Il dispositivo regionale in materia di impianti termici prevede l’obbligo per tutti i manutentori di provvedere alla trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione esclusivamente in via telematica al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). Il manutentore provvede all’inserimento nel CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) autonomamente o attraverso i CAIT (Centri Assistenza Impianti Termici). Tutte le aziende di manutenzione e installazione che operano sul territorio della Regione Lombardia devono registrarsi sul Catasto Unico Regionale degli Impianti termici affinchè possano operare o far operare i CAIT per proprio conto. Per inserire nel CURIT le dichiarazioni di avvenuta manutenzione gli operatori devono versare il contributo regionale e quello relativo al Comune di Cologno Monzese, secondo gli importi riportati nella D.G.R. 1118/2013. Dal 1 agosto 2014 il versamento di entrambi i contributi deve essere effettuato esclusivamente in via telematica tramite lo strumento del Portafoglio Digitale. Pertanto per le manutenzioni effettuate a partire dal 1 agosto 2014 il versamento dei contributi verrà effettuato mediante addebito automatico sul Portafoglio Digitale all’atto dell’inserimento nel CURIT delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. Le modalità di attivazione e ricarica del Portafoglio Digitale sono consultabili e scaricabili dal sito www.curit.it nelle apposite sezioni. Il pagamento del contributo dovrà essere riportato nella ricevuta fiscale/fattura rilasciata al responsabile dell’impianto a seguito dell’avvenuta manutenzione. I “bollini gialli” relativi alla stagione termica 2013/2014 acquistati e non utilizzati entro la data del 31 luglio 2014 potranno essere rimborsati mediante accredito sul portafoglio digitale. Per avere diritto al rimborso, i bollini non utilizzati dovranno essere restituiti entro e non oltre il 24 ottobre 2014 all’Ufficio Impianti Termici – via Levi 6 – Cologno Monzese, negli orari di apertura al pubblico sotto indicati: Ricevimento pubblico Martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - dalle ore 14,30 alle ore 17,00 Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Nel caso di nuova installazione L’installatore è tenuto alla trasmissione informatica attraverso il CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) della scheda identificativa e del rapporto di prima accensione. Si ricorda che le dichiarazioni di conformità ai sensi della L.46/90 vanno consegnate allo Sportello Unico del Comune di Cologno Monzese. Per gli impianti di potenza superiore a 35 kW Nel caso in cui sia individuata la figura del Terzo Responsabile, la ditta che assume la responsabilità deve obbligatoriamente comunicare la nomina o la revoca a Terzo Responsabile 7 tramite inserimento al CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) dell'apposito modulo. Sono previste sanzioni per la mancata comunicazione. Nel caso in cui non sia individuata la figura del Terzo Responsabile o dell’Amministratore, il manutentore è tenuto alla trasmissione informatica attraverso il CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici ) del rapporto di controllo tecnico. Dal 1 agosto 2014 il versamento del contributo dovuto al Comune di Cologno Monzese per la dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere effettuato esclusivamente in via telematica tramite lo strumento del Portafoglio Digitale. Gli importi del contributo comunale e di quello regionale indicati nella D.G.R. 1118/2013 vengono riportati nella tabella sottostante: Calcolo importo Potenza impianto (kW) Contributo comunale (€) 35 - 50 14,00 50,1 - 116,3 80,00 116,4 - 350 140,00 Oltre 350 190,00 Contributo regionale (€) 1,50 3,50 10,00 18,00 Pertanto per le manutenzioni effettuate a partire dal 1 agosto 2014 il versamento dei contributi verrà effettuato mediante addebito automatico sul Portafoglio Digitale, all’atto dell’inserimento nel CURIT delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. Le modalità di attivazione e ricarica del Portafoglio Digitale sono consultabili e scaricabili dal sito www.curit.it/ nelle apposite sezioni. Per stagione termica si intende il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l’inizio della stagione termica è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell’anno successivo. Esempio: per dichiarazioni di avvenuta manutenzione consegnate dal 1 agosto 2014 al 31 luglio 2015 la dichiarazione avrà validità dal 1 agosto 2015 al 31 luglio 2017. In caso di nuova installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico è prescritta l’adozione del Libretto di impianto, all’interno del quale si trova la Scheda identificativa dell’impianto. La trasmissione al Catasto Unico Regionale della scheda, corredata dal rapporto di controllo tecnico relativo alla prima accensione, deve essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione dell’impianto. Solo in questo caso è possibile ottenere l’esenzione dall’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione e dall’ eventuale ispezione da parte del Comune per le due stagioni termiche successive alla data della prima accensione. In caso di mancata consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione entro i termini previsti, l’impianto potrà essere sottoposto dal Comune a ispezione. 8 Piccola guida per avere una caldaia sempre efficiente ANOMALIE FREQUENTI: Apertura di ventilazione assente oppure ostruibile Per le caldaie che prendono aria per la combustione all’interno dei locali, come per tutti i fuochi a fiamma libera, è obbligatorio avere delle aperture di ventilazione permanenti non ostruite (da mobili, giornali, ecc.) e non ostruibili (da tapparelle, serrande, ecc.). L’apertura di ventilazione è parte dell’impianto e serve per sicurezza di chi lo possiede. Ventilazione insufficiente L’apertura di ventilazione è protetta da una griglia, che non deve ridurre la sezione libera totale netta di passaggio dell’aria di cui l’impianto necessita. Verifica che sulla griglia la misura riportata corrisponda a quella che ti indicano i tecnici competenti. Ricorda che questa dipende dalle potenze di tutti gli apparecchi a gas installati nel locale, dalla presenza di elettroventilatori e/o caminetti, ecc. Non è una misura standard che vale per tutti! Canale da fumo irregolare Il canale che collega la caldaia alla canna fumaria deve osservare alcune importanti condizioni, tra cui: il tratto verticale che parte dalla caldaia deve avere lunghezza almeno doppia rispetto al suo diametro; il tratto orizzontale, invece, deve garantire una pendenza verso l’alto. Fai attenzione che anche tutte le altre condizioni (sezione, curve, lunghezze, ecc.) siano osservate, perchè un canale da fumo non corretto è responsabile molte volte di un’inefficiente evacuazione dei fumi. Tiraggio insufficiente L’evacuazione dei prodotti di combustione deve essere efficiente. Per le caldaie che prendono aria dall’ambiente dove sono installate (cosiddette “a camera aperta”) il tiraggio, per sicurezza, deve essere, secondo la norma UNI 10845, superiore a 3 Pa. Sotto tale limite siamo in condizioni di incertezza o insufficienza e nei casi estremi i fumi possono rifluire nel locale dove è installato l’apparecchio con grave rischio per la salute di chi lo abita (intossicazione da monossido di carbonio). Ricorda che, in presenza di caminetti (ove consentiti) e/o di elettroventilatori in funzione, il tiraggio può diminuire molto! 9 Errata installazione Nei locali uso bagno o doccia e nelle camere da letto è vietato installare le caldaie a camera aperta; la loro ubicazione è vietata inoltre nei locali con presenza di caminetti senza afflusso di aria propria. Ricorda che gli apparecchi a gas non possono trovarsi in ambienti con pericolo d’incendio (garage, box, ecc.). E’ vietato installare una caldaia a camera aperta in un monolocale. Altro Ci possono essere molti tipi di problemi legati all’impianto termico. Bisogna prestare particolare attenzione alle Osservazione, Raccomandazioni e Prescrizioni eventualmente scritte sul rapporto di manutenzione. Ricorda che in caso di Prescrizioni l’impianto non può essere utilizzato sino all’esecuzione di quanto prescritto. Attenzione a usare la legna: Niente legna se il camino non è a norma Il Piano d'azione per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, varato anche quest'anno dalla Regione Lombardia, affianca ai blocchi del traffico anche altri provvedimenti, in sintonia con quanto previsto dalle leggi nazionali. Dal 15 ottobre al 15 aprile, nei comuni della zona critica di Milano-Como-Sempione e in altre della regione, è vietato bruciare legna e pellets nei seguenti apparecchi domestici, nel caso siano presenti altri impianti di riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi: • • camini aperti; camini chiusi, stufe e altri apparecchi domestici che non garantiscono un rendimento energetico uguale o superiore al 63% e basse emissioni di monossido di carbonio (CO), (da dimostrare in caso di apparecchi acquistati prima del 1990); Infatti, la cosiddetta biomassa legnosa, così come è definita nella norma UNI CEN/TS 14588, se bruciata senza adeguati sistemi di controllo delle emissioni di polveri, provoca un peggioramento delle emissioni nell'aria. Per capire se il proprio apparecchio è a norma, basta consultare il libretto delle istruzioni fornito dal venditore, dove è indicato il valore di rendimento energetico. In caso non sia precisato, occorre farsi fare una certificazione dal venditore o dalla casa produttrice. La data di acquisto dell'apparecchio è invece attestata dallo scontrino o dalla fattura d'acquisto. In mancanza vale un'autocertificazione resa dal proprietario dell'edificio in cui è installato l'apparecchio. Per gli stessi motivi è vietato bruciare all'aperto materiali di origine vegetale. Salvo i casi espressamente autorizzati, è proibito climatizzare: • • cantine, ripostigli, box, garage, depositi e le scale, primarie e secondarie, che li collegano all'abitazione. 10 Risparmiando energia spendiamo meno ed inquiniamo meno! 11