Valutazione del rischio

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Valutazione del rischio
Valutazione del Rischio
Testo unico - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
“Decreto legislativo in attuazione dell’art. 1 della L.123/07 per il
Testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
(Pubblicato nel S.O. n. 108-L della G.U n. 101 del 30 aprile 2008)
Contiene 13 titoli suddivisi in 306 articoli, 51 allegati tecnici
Entrata in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione in G.U.
(15 maggio 2008)
Entrata in vigore delle disposizioni sulla valutazione del rischio
90 giorni dopo la pubblicazione (29/7/ 2008)
(1/1/2009)
Testo unico - Abrogazioni
DPR 547/55
DPR 164/56
DPR 303/56 (con l’eccezione art.64 - modalità di ispezione dei IdL)
D.Lgs.n. 277/91
D.Lgs.n. 626/94
D.Lgs.n. 493/96
D.Lgs.n. 494/94
D.Lgs.n. 187/05
art. 36 bis, commi 1 e 2 d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito da L.5/8/06 n. 248.
artt. 2, 3, 5, 6 e 7 Legge 3 agosto 2007, n. 123.
“ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia
disciplinata dal Decreto Legislativo medesimo incompatibile con lo
stesso.”
Testo unico - Schema
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO II
SISTEMA
ISTITUZIONALE
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI
LAVORO
TITOLO III
Uso delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di
Protezione individuale
TITOLO IV:
Cantieri temporanei o mobili
TITOLO V
Segnaletica di salute e sicurezza sul
lavoro
TITOLO VI:
Movimentazione Manuale dei
Carichi
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
TITOLO VII
Attrezzature munite
di Video Terminale
TITOLO II
Luoghi di lavoro
Titolo VIII
Agenti Fisici
Titolo IX
Sostanze pericolose
Titolo X
Esposizione ad Agenti
biologici
Titolo XI
Protezione atmosfere
esplosive
Titolo XII
Disposizioni diverse in
materia penale
Titolo XIII
Disposizioni transitorie e
finali
Allegati dal I al LI
Testo unico - Istituzioni, enti di controllo e consulenza
Le istituzioni
Comitato di indirizzo e vigilanza (art.5 Min.Salute)
Commissione consultiva (art.6, Min.Lavoro, quadripartita)
Comitati di coordinamento (art. 7, Regioni e Prov.Autonome)
Commissione per gli Interpelli (art. 12, Min.Lavoro)
Sistema informativo SINP
Consulenza ISPESL, INAIL, IPSEMA
Incompatibilità con vigilanza (art. 13 comma 5)
Non vi è obbligo di denuncia (art. 9 comma 3)
Gli enti di controllo
ASL
VVFF
Ispettori del Lavoro
Autorità portuali e marittime, Ammin.penitenziaria, ecc.
Testo unico - Sospensioni art. 14
Sospensioni sia da Ispettorato che da ASL
Motivazioni:
- lavoro irregolare (20%)
- violazioni orario
- per “gravi e reiterate” violazioni in materia di SSL
da individuare con decreto, in attesa del quale si applica
l’allegato I.
Chi ignora il provvedimento di sospensione è punito con
l’arresto fino a 6 mesi
Testo unico - Obblighi del datore di lavoro
Non delegabili art 17
•Effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
•Designare RSPP
Delegabili art 18
•nominare il medico competente
•designare addetti antincendio, evacuazione, emergenza
•richiedere ai lavoratori e al medico competente l’osservanza delle norme vigenti di loro
competenza
•aggiornare le misure di prevenzione
•adottare le misure per il controllo delle emergenza
•evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi alla popolazione o deteriorare
l'ambiente
•fornire i DPI ai lavoratori
•fornire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento
•munire i lavoratori in appalto di apposita tessera di riconoscimento
•fornire informazioni al SPP e al medico
•consultare il RLS e consegnargli copia del DVR
•comunicare all’INAIL e /o all’IPSEMA gli infortuni
•riunione periodica (aziende > 15 dip. almeno 1 volta l’anno; aziende < 15 dip. su variazioni e
richiesta)
•comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS
Testo unico - Definizioni
Pericolo
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore, (per esempio materiali, attrezzature di lavoro,
metodi e pratiche di lavoro ecc.) avente la potenzialità
di causare danni.
Rischio
Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di
danno nelle condizioni di impiego, e/o di
esposizione, di un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
Valutazione del nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano
la propria attività, finalizzata ad individuare le
Rischio
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad
elaborare il programma delle misure atte a garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;
Testo unico - Definizioni
Salute
Stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un'assenza di
malattia o d'infermità; (OMS)
Danno
La perdita di qualsiasi elemento che contribuisca
alla conservazione delle salute
Prevenzione
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie
anche secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno
Analisi degli infortuni - definizioni
INCIDENTE
INFORTUNIO
NEAR-MISS
(infortunio/incidente mancato)
Qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che
altera il normale andamento dell’attività
lavorativa e determina danni materiali ad
impianti ed attrezzature.
“Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in
occasione di lavoro, da cui sia derivata una
inabilità permanente assoluta o parziale,
ovvero una inabilità temporanea assoluta”
Qualsiasi evento che in circostanze avverse
potrebbe determinare un incidente e/o un
infortunio
Analisi degli infortuni - Cause
• Infortuni dovuti a cause soggettive
Sono infortuni in cui il comportamento del singolo è risultato difforme da quello
consolidato della grandissima maggioranza dei lavoratori del gruppo di
appartenenza.
• Infortuni dovuti a cause oggettive
Sono infortuni in cui il comportamento è risultato conforme a quello consolidato
della grandissima maggioranza dei lavoratori del gruppo di appartenenza.
Analisi degli infortuni - Cause determinanti
• Scarsa padronanza della macchina
• Assuefazione ai rischi
• Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo
• Sottostima dei rischi
• Diminuzione dell’attenzione nel lavoro di sorveglianza
• Mancato rispetto delle procedure
• Aumento dello stress
• Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente
• Manutenzione poco o male eseguita
• Dispositivi di protezione inadatti
• Sistemi di comando e controllo sofisticati
• Rischi propri della macchina (movimenti alternati, avviamento imprevisto, ecc)
• Macchine non adatte allo scopo o all’ambiente (allarme sonoro mascherato dal
rumore del parco macchine)
• Circolazione di persone
• Assemblaggio di macchine di provenienze e tecnologie differenti
• Flusso di materiale o di prodotti tra le macchine
Analisi degli infortuni - Conseguenze
• Danno più o meno grave all’integrità fisica del lavoratore
• Arresto della produzione della macchina interessata
• Immobilizzazione del parco macchine similari per perizie (es. ispezione ispettorato
del lavoro)
• Degradazione dell’immagine dell’azienda
Analisi degli infortuni - Registro infortuni
La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati
prestatori di lavoro subordinato e soggetti ad essi equiparati vds d.lgs 81/08 art 53 ultimo
comma in attesa che venga emanato il Decreto interministeriale di cui all’art 8 comma 4.
Non è ammesso in alcun caso l’esonero dalla tenuta del registro
Il registro deve essere conforme al modello stabilito dal D.M. 12 settembre 1958
Sul registro vanno annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano
una assenza dal lavoro di almeno un giorno escludendo quello dell’evento.
Non vanno registrate le malattie professionali.
Il registro infortuni deve essere intestato all’azienda e, prima di essere messo in uso, deve
essere vidimato dalla competente ASL.
Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dall’ultima registrazione
o, se non usato, dalla data della sua vidimazione (art. 2, quarto comma, del D.M. suddetto).
Testo unico - La Valutazione dei Rischi art 28
N.B.: A questo articolo, corrispondono le sanzioni più gravi (art. 55 commi 1 e 2)
Oggetto della VdR
“tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi rischi particolari, quelli
da stress lavoro-correlato, (vedi accordo UE 8/10/04), e quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, le differenze di genere, l’età, la provenienza da altri paesi”
Contenuto del documento previsto dall’art 17 comma 1 lettera a:
a) una relazione sulla VdR con i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) le misure di prevenzione attuate e i DPI adottati
c) il programma delle misure opportune a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e i ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi devono provvedere
e) Il nominativo del RSPP, RLS o RLST, il medico competente che ha partecipato alla
VdR
f)le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Testo unico - Modalità di effettuazione della V.d.R. art 29
Il Datore di lavoro effettua la Valutazione ed elabora il Documento
Collaborazione con RSPP e Medico Competente ( nei casi previsti dall’art. 41)
Consultazione del RLS
Rielaborazione in occasione di modifiche significative ( di processo produttivo o
dell’organizzazione del lavoro) o in relazione a evoluzione della tecnica o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità
Il DVR (art 17 comma 1 lett a) e il DUVRI (art 26 comma 3) devono essere custoditi presso
l’unità produttiva
Testo unico - Modalità di effettuazione della V.d.R. art 29
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione sulla base
delle procedure standardizzate (di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale (di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30
giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della
valutazione dei rischi.
Quanto previsto nel precedente periodo, (autocertificazione) non si applica alle attività di
cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g). (aziende con rischi elevati:
Seveso, Centrali Termoelettriche, Aziende con presenza di Radiazioni Ionizzanti,
Fabbricazione e deposito esplosivi polveri e munizioni e Ospedali con oltre di 50 lavoratori)
Testo unico - Modalità di effettuazione della V.d.R. art 29
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei
rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, e 4.
Le disposizioni di cui al punto precedente ( procedure standardizzate) non si applicano alle
attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); (aziende con rischi
elevati: Seveso, Centrali Termoelettriche, Aziende con presenza di Radiazioni Ionizzanti,
Industrie Estrattive, Fabbricazione e deposito esplosivi polveri e munizioni , Ospedali con
oltre di 50 lavoratori)
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici,
da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.
(cantieri temporanei e mobili)
Modelli di organizzazione e di gestione art. 30
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e … di cui al D.Lgs.
231/01, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale
per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Modelli di organizzazione e di gestione art. 30
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e
dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni
che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo
devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS
18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti
Svolgimento diretto del DL dei compiti del SPP art. 34
Salvo che nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, e successive modificazioni,, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi
degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP, deve frequentare
corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, ….
è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento
Informazione lavoratori art. 36
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Formazione lavoratori e RLS art. 37
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata …, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda
Valutazione del rischio. Classificazione
La classificazione del rischio permette agli operatori della sicurezza di
distinguere e differenziare il rischio in base a determinati parametri qualitativi.
Il rischio, infatti, può assumere connotazioni differenti a seconda dei “punti di
vista” secondo i quali viene valutato.
I principali parametri tramite i quali possono essere classificati i rischi sono la
“mansione” (potenzialità della fonte di pericolo), la “popolazione”, la
“conoscenza del lavoratore” e la “tollerabilità del rischio”.
Si può parlare quindi di rischio generico o specifico, individuale o collettivo,
volontario o involontario e tollerabile o intollerabile.
Il medesimo rischio può essere definito contemporaneamente specifico,
individuale e trascurabile: semplicemente cambia il parametro secondo il quale
in quel momento tale rischio è valutato.
Poiché i rischi presenti nell’ambiente di lavoro possono essere molteplici,
appare necessario inserirli in una scala di priorità.
Valutazione del rischio. Obiettivi
Per tutte le attività di lavoro vi sono rischi associati (costruire una
casa, impiegare prodotti chimici, lavorare in un ospedale ecc.).
L’obiettivo della valutazione dei rischi è quello di
consentire al datore di lavoro di prendere provvedimenti
che sono effettivamente necessari per salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Questi provvedimenti comprendono:
• La prevenzione
• La protezione
• L’informazione dei lavoratori
• La formazione professionale degli stessi
• L’organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari
Valutazione del rischio. Obiettivi
IDENTIFICARE I PERICOLI che sussistono nel luogo di
lavoro
VALUTARE I RISCHI in modo da determinare quali
provvedimenti debbano essere presi per proteggere la salute e la
sicurezza dei lavoratori nel rispetto delle norme di legge, in modo
da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle
attrezzature di lavoro, dei prodotti e dei preparati chimici, che si
trovano sul luogo di lavoro, nonché dell’organizzazione dello
stesso.
CONTROLLARE se i provvedimenti posti in atto risultano
adeguati.
DIMOSTRARE che tutti i fattori attinenti l’attività lavorativa
sono stati presi in esame.
GARANTIRE il miglioramento del livello di protezione dei
lavoratori rispetto all sicurezza e alla salute.
Valutazione del rischio. I soggetti
L’obbligo di realizzare la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento spetta al datore di
lavoro. Art 17 D.Lgs 81/08
Alla valutazione del rischio collabora il RSPP e il medico
competente nei casi previsti dall’art 41.
La valutazione si avvale del contributo del RLS in quanto
deve essere realizzata previa consultazione del RLS il quale
adeguatamente formato (Art.37 comma 10) è una risorsa
tecnica oltre che il collettore delle esperienze e delle
valutazioni degli stessi lavoratori.
Il processo di valutazione investe anche in modo più o meno
diretto anche i progettisti (art 22), i fabbricanti e i fornitori (art
23) e gli installatori (art 24)
Valutazione del rischio. I soggetti
Art
Art22
22
IIprogettisti
progettistidei
deiluoghi
luoghieedei
deiposti
postididilavoro
lavoroeedegli
degliimpianti
impiantirispettano
rispettanoi iprincipi
principigenerali
generalididi
prevenzione
prevenzionein
inmateria
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saluteeesicurezza
sicurezzasul
sullavoro
lavoroalalmomento
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scelteprogettuali
progettuali
ee tecniche
tecniche ee scelgono
scelgono attrezzature,
attrezzature, componenti
componenti ee dispositivi
dispositivi didi protezione
protezione rispondenti
rispondenti alle
alle
disposizioni
legislative
e
regolamentari
in
materia.
disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art.23
Art.23
Sono
Sonovietati
vietatilalafabbricazione,
fabbricazione,lalavendita,
vendita,ililnoleggio
noleggioeelalaconcessione
concessionein
inuso
usodidiattrezzature
attrezzature
didilavoro,
lavoro,dispositivi
dispositivididiprotezione
protezioneindividuali
individualied
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nonrispondenti
rispondentialle
alledisposizioni
disposizioni
legislative
legislativeeeregolamentari
regolamentarivigenti
vigentiininmateria
materiadidisalute
saluteeesicurezza
sicurezzasul
sullavoro.
lavoro.
In
Incaso
casodidilocazione
locazionefinanziaria
finanziariadidibeni
beniassoggettati
assoggettatiaaprocedure
proceduredidiattestazione
attestazionealla
alla
conformità,
conformità,gli
glistessi
stessidebbono
debbonoessere
essereaccompagnati,
accompagnati,aacura
curadel
delconcedente,
concedente,dalla
dallarelativa
relativa
documentazione.
documentazione.
Art.
Art.24
24
Gli
Gliinstallatori
installatorieemontatori
montatorididiimpianti,
impianti,attrezzature
attrezzaturedidilavoro
lavoroooaltri
altrimezzi
mezzitecnici,
tecnici,per
perlala
parte
partedidiloro
lorocompetenza,
competenza,devono
devonoattenersi
attenersialle
allenorme
normedidisalute
saluteeesicurezza
sicurezzasul
sullavoro,
lavoro,
nonché
alle
istruzioni
fornite
dai
rispettivi
fabbricanti.
nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Valutazione del rischio. Fonti informative
Le informazioni possono essere ottenute facendo ricorso a:
•analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti (in particolare, quando si
impiegano sistemi di valutazione quantitativa dei rischi);
•consultazione e/o partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti;
•dati e manuali forniti dai fabbricanti e dai fornitori;
•fonti documentarie ed esperienze in rapporto alla attività in oggetto;
(per es.: documentazione delle associazioni commerciali o di professionisti qualificati nel
campo della sicurezza e della sanità);
•riviste specializzate;
•orientamenti proposti dagli enti nazionali o dagli istituti competenti nel campo della
sicurezza, della sanità e dell’igiene del lavoro;
Valutazione del rischio. Fonti informative
•dati relativi a incidenti e infortuni, compresi i rapporti sugli eventi pericolosi (per es.:
sugli incidenti mancati, indagini epidemiologiche);
•metodi di lavoro, manuali e procedure operative;
•controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni;
•pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore;
•norme definite da organismi di standardizzazione europei o nazionali;
•norme minime nel campo della sicurezza e della sanità del posto di lavoro
Valutazione del rischio. Requisiti
Indicazioni valide per un corretto processo di valutazione del rischio e della sua
eventuale documentazione (Documento della sicurezza)
Sinteticità eliminazione di tutte le pagine inutili che copiano quanto già stabilito in leggi,
norme ecc.
Specificità della Valutazione che tenga conto dell’effettiva attività;
Chiarezza delle scelte operative tecnicamente possibili e concretamente attuabili;
Procedure da adottare nelle fasi di criticità;
Fruibilità del Documento di sicurezza.
Valutazione del rischio
La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti
del lavoro intrapreso per definire quale siano le cause probabili di lesioni o di
danni sia che:
a) risulti possibile eliminare il pericolo,
b)oppure definirne le misure protettive del caso,
c) oppure ridurli fino a livelli accettabili, secondo quanto previsto dall'Art. 15
del D. Lgs. 81/2008 (misure generali di tutela).
La valutazione del rischio è pertanto una operazione complessa che
richiede necessariamente per ogni ambiente di lavoro o posto di lavoro una
serie di operazioni successive e conseguenti tra loro.
Valutazione del rischio. Criteri
Uno dei criteri si può realizzare secondo le seguenti fasi logiche:
Identificazione dei pericoli
fonti potenziali di pericolo
soggetti esposti
Valutazione dei rischi
Stima
di
ciascuna
situazione a rischio al fine
di valutarne la gravità
confronto con:
norme di legge
codici di buona pratica
principi generali della
prevenzione
politica di sicurezza
aziendale
Determinazione misure di
prevenzione e/o protezione
individuazione
delle
misure di prevenzione
in base al confronto
con modelli di buona
pratica corrente
identificazione
per
eventuali analisi più
approfondite
Valutazione del rischio. Criteri
OCCORRE RICORDARE E TENERE PRESENTE CHE
IL RISCHIO NON PUO’ ESSERE RIDOTTO A ZERO.
Il RISCHIO è funzione del tempo di esposizione, della probabilità che si
verifichi un evento dannoso e della gravità del danno
R = f ( t , P, D,)
RIDURRE IL RISCHIO EQUIVALE A :
•ridurre il tempo di esposizione
per t = 0 si ha R = 0
•ridurre la probabilità che un evento si verifichi
per P = 0 si ha R = 0
•ridurre la gravità delle conseguenze ( del danno) per D = 0 si ha R = 0
Valutazione del rischio.
A ciascun rischio identificato (inteso come fonte potenziale di pericolo) sono
associati due valori numerici:
P = probabilità evento (o frequenza di accadimento)
D = entità del danno (o intensità della conseguenza)
4
4
3
3
2
2
1
1
0
improbabile
P
poco
probabile
probabile
inevitabile
0
Lieve
Modesto
Grave
Gravissimo
D
Pertanto viene individuato per ciascun fattore un: INDICE DI RISCHIO R = P x D.
A ciascun INDICE DI RISCHIO deve corrispondere una specifica attività di
controllo, verifica e/o interventi.
R=1
indice di rischio basso
R=2-3
indice di rischio medio
R=4-8
indice di rischio alto
R>9
indice di rischio molto alto
Valutazione del rischio.
PROBABILITA’
ELEVATA
7
8
15
16
MEDIO-ALTA
5
6
13
14
MEDIO-BASSA
3
4
11
12
BASSISSIMA
1
2
9
10
TRASCURABILE
MODESTA
NOTEVOLE
INGENTE
MAGNITUDO
Valutazione del rischio.
PROBABILITA’
ELEVATA
7
MEDIO-ALTA
5
8
15
16
6
13
14
PROTEZIONE
PREVENZIONE
MEDIO-BASSA
3
4
11
12
BASSISSIMA
1
2
9
10
TRASCURABILE
MODESTA
NOTEVOLE
INGENTE
MAGNITUDO
Valutazione del rischio.
PREVENZIONE
PROTEZIONE
Diminuire la
PROBABILITA’
dell’EVENTO
Diminuire la
ENTITA’
del DANNO
Valutazione del rischio.
SCALA DELLE PROBABILITA’ “P”
fa riferimento a:
all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la
carenza riscontrata e il danno ipotizzato;
all’esistenza di dati statistici noti a riguardo;
al giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto e che
spesso costituisce l’unica fonte di tipo pseudostatistico
disponibile
SCALA DELLA GRAVITA’ DEL DANNO “D”
Fa riferimento a:
competenze di tipo sanitario principalmente alla reversibilità
o meno del danno
Valutazione del rischio.
METODOLOGIE ANALISI DI RISCHIO
Tecniche specifiche usate per identificare i rischi nella fase di pianificazione e di
progettazione.
• Gli studi sul rischio e sull’operatività (HAZOP), tecniche qualitative usate per
identificare i rischi derivanti da errori meccanici e da quelli umani.
• Analisi delle modalità d’errore e dei loro effetti (FMEA), tecniche induttive usate
soprattutto per identificare gli errori meccanici.
• Analisi delle mansioni (task analysis), una tecnica induttiva usata per identificare la
sorgente probabile dell’errore umano.
Metodi utilizzati per identificare i rischi nel luogo di lavoro.
• Statistiche sugli incidenti e le malattie professionali.
• Indagini sugli incidenti, sugli effetti patologici e sui sintomi.
• Audit
• Checklist.
• Sopralluoghi.
Valutazione del rischio.
SCHEMA LOGICO DELL’ANALISI DEI RISCHI
Tutti i metodi di valutazione dei rischi
si differenziano per scopo, completezza ed utilizzo
ma tutti presentano la stessa sequenza di passi logici principali:
Identificazione dei pericoli: si individuano in modo sistematico tutti i pericoli legati
all’attività in esame ed i fattori di rischio connessi (in questa fase si usano
prevalentemente check-list, dati storici sugli incidenti, casi simili ecc.).
Valutazione del rischio: si stima il rischio per ogni pericolo individuato; questa fase
comprende anche il giudizio sul grado di accettabilità del rischio stesso.
Definizione delle priorità degli interventi correttivi: i pericoli vengono ordinati per
valori di rischio decrescenti e per tutti i casi in cui tale livello risulta inaccettabile si
individuano azioni correttive adeguate.
UNI EN 1050 Principi per la valutazione del rischio
Questo metodo si rivolge alle attività tipiche che vengono svolte dalle macchine utensili
La funzione della presente norma di tipo A è di descrivere i principi per
una procedura sistematica e coerente per la valutazione dei rischi
come indicato al punto 6 della EN 292-1:1991.
La norma fornisce una guida per le decisioni da prendere durante la
progettazione del macchinario e sarà di aiuto nella preparazione delle
norme di tipo B e C coerenti ed appropriate allo scopo di soddisfare i
requisiti essenziali di sicurezza e di salute.
La norma in esame stabilisce i principi generali per la procedura nota
come valutazione dei rischi mediante la quale la conoscenza e
l'esperienza su progettazione, uso, incidenti, infortuni e danni sulle
macchine sono associati al fine di valutare i rischi durante tutte le fasi
della vita delle macchine.
Definizioni
Danno:
Evento pericoloso:
Misura di sicurezza:
Rischio residuo:
Lesione fisica e/o danno alla salute o ai beni.
Evento che può causare danno.
Mezzo che elimina un pericolo o riduce un rischio.
Rischio che sussiste dopo aver adottato delle misure di
sicurezza.
La valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe logiche che consentono
di esaminare in modo sistematico i pericoli associati alle macchine.
La valutazione dei rischi comprende:
analisi dei rischi,
a) determinazione dei limiti della macchina,
b) identificazione del pericolo,
c) stima del rischio;
valutazione del rischio.
La valutazione dei rischi deve essere effettuata in modo che sia possibile documentare la
procedura seguita ed i risultati ottenuti.
vds figura successiva
Le informazioni per la valutazione dei rischi
devono comprendere:
i limiti della macchina;
i requisiti per le fasi della vita della macchina;
i disegni di progetto o altri mezzi per stabilire la
natura della macchina;
le informazioni concernenti l’alimentazione di
energia;
la casistica degli infortuni e degli incidenti;
qualsiasi informazione relativa ai danni alla
salute.
La riduzione dei rischi e la
scelta di adeguate misure di
sicurezza non fanno parte
della valutazione dei rischi.
L’assenza di una casistica degli infortuni, o un basso
numero di infortuni o un basso livello di gravità degli
infortuni
non
devono
generare
l’automatica
presunzione di un basso rischio.
Determinazione dei limiti della macchina
La valutazione di rischi deve tenere in considerazione .
- le fasi della vita della macchina;
- i limiti della macchina includendo l'uso inteso (sia l’uso ed il funzionamento corretti
della macchina sia le conseguenze dell'uso scorretto o malfunzionamento
ragionevolmente prevedibili) in conformità con 3.12 della EN 292-1:1991;
- tutti gli usi prevedibili della macchina (per esempio industriali, non industriali e
domestici) da parte di persone identificate per sesso, età, mano d’impiego dominante, o
limitazioni delle capacità fisiche (per esempio menomazioni della vista o dell’udito,
taglia, forza);
- il livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori prevedibili, come:
a) operatori (incluso il personale di manutenzione o i tecnici),
b) allievi ed apprendisti,
c) pubblico generico;
- l’esposizione di altre persone ai pericoli associati alla macchina quando può essere
ragionevolmente prevista.
Identificazione del pericolo
Tutti i pericoli, le situazioni e gli eventi pericolosi associati alla macchina devono essere
identificati.
Stima dei rischi
Dopo l’identificazione del pericolo si deve eseguire la stima dei rischi per ogni pericolo.
Il rischio associato ad una situazione particolare o ad un processo tecnico è derivato da
una combinazione dei seguenti elementi:
1) la gravità del danno;
2) la probabilità che si verifichi un danno è funzione di:
a) frequenza e durata dell'esposizione delle persone al pericolo
b) probabilità che si verifichi un evento pericoloso
c) possibilità tecniche ed umane per evitare o limitare il danno (per esempio, velocità
ridotta, dispositivo di arresto d'emergenza, dispositivo di consenso, consapevolezza dei rischi).
1
2
•1) Gravità (grado di danno possibile)
La gravità può essere stimata tenendo conto di:
a) natura di ciò che deve essere protetto:
1) persone,
2) beni,
3) ambiente;
b) gravità delle lesioni o danni alla salute:
1) lievi (normalmente reversibili),
2) gravi (normalmente irreversibili),
3) morte;
c) entità del danno (per ogni macchina):
1) una persona,
2) più persone.
•2) Probabilità che si verifichi un danno
La probabilità che si verifichi un danno può essere stimata tenendo conto di:
a)Frequenza e durata dell’esposizione:
necessità di accesso alla zona pericolosa (per esempio per normale funzionamento,
manutenzione o riparazione),
natura dell’accesso (per esempio alimentazione manuale di materiali),
tempo trascorso nella zona pericolosa,
numero delle persone che hanno esigenza di accesso,
frequenza di accesso.
b)Probabilità che si verifichi un evento pericoloso:
affidabilità ed altri dati statistici,
casistica degli infortuni,
casistica dei danni alla salute,
confronto dei rischi.
c)Possibilità di evitare o di limitare un danno:
c1) in funzione della persona che aziona la macchina:
1) persone qualificate,
2) persone non qualificate,
3) funzionamento non sorvegliato;
c2) in funzione della velocità con la quale si manifesta l'evento pericoloso:
1) improvvisamente,
2) veloce,
3) lenta;
c3) in funzione della consapevolezza del rischio:
1) da informazioni generali,
2) da osservazione diretta,
3) mediante segnali di avvertimento e dispositivi di indicazione;
c4) in funzione della possibilità umana di evitare o limitare il danno (per esempio
prontezza di riflessi, agilità, possibilità di fuga):
1) possibile,
2) possibile in certe condizioni,
3) impossibile;
c5) in funzione dell’esperienza pratica e conoscenza:
1) della macchina,
2) di macchine simili,
3) nessuna esperienza.
Aspetti da considerare nella determinazione degli elementi di rischio
Persone esposte
Tipo, frequenza e durata dell'esposizione
Rapporto tra l'esposizione e gli effetti
Fattori umani
Affidabilità delle funzioni di sicurezza
Possibilità di neutralizzare o eludere le misure di sicurezza
Capacità di mantenere le misure di sicurezza
Informazioni per l’uso
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Dopo la stima dei rischi, deve essere effettuata la valutazione
dei rischi per determinare se è necessaria la riduzione dei rischi
o se si è ottenuta la sicurezza.
Raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rischio
Il raggiungimento delle seguenti condizioni indicherà che il processo di riduzione del
rischio può essere concluso:
il pericolo è stato eliminato o il rischio ridotto mediante:
a) la progettazione o mediante la sostituzione con materiali o sostanze meno pericolosi;
b) le protezioni;
la protezione scelta è di un tipo che, in base all’esperienza, fornisce una situazione
sicura per l’uso inteso;
il tipo di protezione scelto è adeguato all'applicazione, in termini di:
a) possibilità di neutralizzazione o elusione,
b) gravità del danno,
c) ostacolo nello svolgimento del compito richiesto;
le informazioni relative all'uso inteso della macchina sono sufficientemente chiare;
le procedure operative per l'uso della macchina sono coerenti con le capacità del
personale che utilizza la macchina, o di altre persone che possono essere esposte ai pericoli
associati alla macchina;
i metodi di lavoro sicuro raccomandati per l’uso della macchina e le relative esigenze di
addestramento sono stati adeguatamente descritti;
l'utilizzatore è sufficientemente informato sui rischi residui nelle varie fasi della vita
della macchina
Confronto dei rischi
Durante il processo della valutazione dei rischi, i rischi associati alla macchina
possono essere confrontati con quelli di macchine simili purché si applichino i
seguenti criteri:
la macchina simile è sicura;
l’uso inteso ed il modo in cui le due macchine sono fatte sono confrontabili;
i pericoli e gli elementi di rischio sono confrontabili;
le specifiche tecniche sono confrontabili;
le condizioni d'uso sono confrontabili.
DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
UN
ULTERIORE
OBBLIGO
DERIVANTE
DALLA
VALUTAZIONE CONSISTE NEL DOCUMENTARE I
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE MEDIANTE LA
STESURA DI UN DOCUMENTO.
IL DOCUMENTO DEVE AVERE DATA CERTA E CONTENERE:
DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
-RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA,
NELLA QUALE SIANO SPECIFICATI I CRITERI ADOTTATI PER LA
VALUTAZIONE STESSA
-INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ADOTTATE E DEI DPI ADOTTATI
- IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI
SICUREZZA
DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
- L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLE
MISURE
DA
REALIZZARE,
NONCHE'
DEI
RUOLI
DELL'ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
CHE
VI
DEBBONO
PROVVEDERE, A CUI DEVONO ESSERE ASSEGNATI UNICAMENTE
SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATE COMPETENZE E POTERI;
- L'INDICAZIONE
DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE
E
PROTEZIONE,
DEL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA O DI
QUELLO TERRITORIALE E DEL MEDICO COMPETENTE CHE HA
PARTECIPATO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO;
- L'INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI CHE EVENTUALMENTE
ESPONGONO I LAVORATORI
A RISCHI SPECIFICI CHE
RICHIEDONO
UNA
RICONOSCIUTA
CAPACITÀ
PROFESSIONALE,
SPECIFICA
ESPERIENZA,
ADEGUATA
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
Tenendo conto delle misure generali di tutela Art 15 t.u.
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro
monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile,
ad altra mansione;
n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche
attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave
e immediato;
v)l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
-Il documento è custodito presso l’azienda o l’unità
produttiva alla quale si riferisce la valutazione
-Il documento non deve essere considerato come un lavoro
definitivo ma esso deve essere rielaborato, aggiornato e
rivisitato in occasione di modifiche di processo produttivo o
dell’organizzazione significative ai fini della sicurezza e
della salute
-Il documento rappresenta quindi una cerniera tra lo stato di
fatto rilevato all’interno all’azienda e la situazione
migliorata da conseguire nel breve e medio periodo