PRINCIPI GENERALI 1) Il principio "tempus regit actum". Il principio
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PRINCIPI GENERALI 1) Il principio "tempus regit actum". Il principio
PRINCIPI GENERALI 1) Il principio "tempus regit actum". Il principio: "tempus regit actum" o, tradotto in forma più comprensibile, "ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento" , é principio di ordine generale (art.11, primo comma, disp.prel. cod.civ.), ma non é espresso nella Costituzione, per cui sono ammesse leggi ordinarie con efficacia retroattiva quando, però, esse non violino i principi fondamentali dello Stato (vedi, ad es., l'art.25, secondo comma, Cost., le leggi che impongano tributi, o che inibiscano o rendano più gravoso l'esercizio di diritti). Sono, peraltro, leggi con efficacia retroattiva quelle d'interpretazione autentica di norme precedentemente emanate, sin dal giorno della loro pubblicazione, con possibile effetto ablativo di tutti gli atti posti in essere in applicazione di quelle norme; hanno altresì effetto retroattivo le sentenze abrogative della Corte costituzionale sin dal giorno della pubblicazione della norma dichiarata illegittima, non oltre, tuttavia, la data di entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948), anche qui con ablazione degli atti posti in essere durante il tempo della sua vigenza. In entrambe le ipotesi tuttavia rimangono ferme le situazioni che siano state definite in base a disposizioni diverse da quelle venute meno: si ricordano, ad es., i casi di liti concluse con transazione o con sentenze passate in giudicato. Che la legge disponga solo per l'avvenire e non abbia effetto retroattivo é, dunque, regola di ordine generale, salve le eccezioni di cui s'é detto. Ma che essa si applichi solo dal momento della sua entrata in vigore non significa anche che essa si applichi solo a situazioni venute in essere in epoca a venire. Sicuramente questo vale per tutte le situazioni di natura sostanziale; ad esempio: "la capacità di agire si acquista con il raggiungimento dell'età di 14 anni" ; questa norma, se fosse emanata, non potrebbe, in base all'art.11 disp.prel.cod.civ., essere applicata se non a casi successivi alla sua emanazione, essendone impossibile l'applicazione a casi verificatisi in epoca in cui tale norma non esisteva. Diversa é l'ipotesi in cui si tratti di norme di natura processuale: qui resta ferma la definizione dei principi costitutivi di un particolare istituto (ad esempio: "il figlio legittimo porta il cognome del padre"); l'introduzione nell'ordinamento di una norma che stabilisca i modi con i quali si debba pervenire all'adeguamento di una situazione a tale istituto, ha effetto, invece, sia sui casi a venire sia su quelli pregressi, trattandosi di norma che non tocca la sostanza dell'istituto già vigente ma la procedura necessaria al fine che esso trovi attuazione, e che rientra, dunque, nella sua stessa sfera di applicazione. E' il caso, ad es., della procedura di correzione introdotta dall'art.98, comma 2, ord.st.civ., nella quale si dispone un nuovo modo per ricondurre situazioni anomale all'osservanza del principio sopradetto. Altro esempio eclatante si può fare nella materia della cittadinanza. Questa si acquista, si perde, si riacquista sulla base di norme stabilite in certi tempi ed allora vigenti, alle quali occorre far riferimento per la verifica dello status civitatis di una persona, secondo il principio tempus regit actum ; la verifica si fa seguendo procedure attualmente in vigore, introdotte indipendentemente dal tempo di vigenza di tali norme sostanziali e, quindi, applicabili a tutte le ipotesi, a venire e pregresse (vedi, ad es., il D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572). Caso di specie. All'epoca in cui il matrimonio in esame fu celebrato (1943) era vigente per l'Italia l'art.84 del codice civile del 1942, per il quale: (comma 1) "Non posssono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni sedici, e la donna che non ha compiuto gli anni quattordici". (comma 2) "Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi accordare dispensa, ammettendo al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici". Nella specie la donna aveva compiuto i diciannove anni ed era dunque matura per il matrimonio. Correttamente, ai sensi dell'art.90, comma 1, cod.civ. del 1942, per la minore (in quanto di età inferiore a ventuno anni: art.2, comma 1, prestò il suo assenso al matrimonio il padre, esercente su di lei la patria potestà. Il discorso (in apparenza) si complicherebbe se si accertasse che la legge argentina, all'epoca in cui il matrimonio fu colà celebrato, stabiliva per il matrimonio di una sua cittadina un limite di capacità più rigoroso di quello fissato dalla legge italiana e, comunque, superiore ai diciannove anni di età. In questo caso l'art.17, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, allora vigente in Italia, avrebbe determinato la nullità del vincolo. Il vizio, tuttavia, si sarebbe sanato, ai sensi dell'art.118, comma 1, del codice del 1942, se il matrimonio non fosse stato impugnato entro un mese dal raggiungimento della maggiore età della moglie (1945). Se per una legge argentina da applicarsi alla sposa diciannovenne, il matrimonio fosse stato nullo, occorre precisare che fino a quando la nullità non fosse stata pronunciata con sentenza definitiva (dell'autorità argentina o di quella italiana), il matrimonio avrebbe avuto una sua validità interinale e avrebbe prodotto gli effetti di un matrimonio non viziato: nel caso di specie la sposa avrebbe acquisito la cittadinanza italiana (art.10, comma 2, legge 13 giugno 1912, n.555, allora in vigore); conseguentemente sarebbe stato a lei applicabile l'art.118 cod.civ. del 1942. 2) Questioni di stato. Mi pare che il criterio principale per individuare quali siano le c.d. "questioni di stato", a fronte di quelle per la semplice "rettificazione" di un atto (ai sensi dell'art.95, comma 1, ord.st.civ.), sia quello della "contestazione", da chiunque vi abbia interesse posta in essere per contrastare pretese da altri avanzate in materia di stato civile, o per contrastare quanto risulti (o non risulti) dai registri dello stato civile, che, però, non sia imputabile ad errore, omissione, indebita iscrizione o trascrizione od annotazione. L'azione di stato si promuove per reclamare uno stato cui si ha diritto ma che altri contesti, o che non risulti attribuito all'attore nei registri di stato civile; o, viceversa, per contrastare la pretesa di altri che vanti un diritto ad uno status appartenente ed attribuito legittimamente a chi lo fa valere, o per contrastare quanto risulti illegittimamente dai registri. Le azioni di stato si propongono agli organi preposti alla giurisdizione ordinaria; quelle di rettificazione agli organi della giurisdizione volontaria (in assenza di una controversia e di una materia del contendere) Non é possibile prescindere dagli esempi: sono sicuramente azioni di stato quelle in materia di filiazione (disconoscimento di paternità legittima, contestazione della filiazione naturale, reclamo dello stato di figlio legittimo, ecc.), quelle in materia di matrimonio (nullità del matrimonio, accertamento della validità del matrimonio), quelle in materia di esistenza in vita o di morte, quelle, infine, in materia di cittadinanza (quando si contesti, ad esempio, l'accertamento o l'attestazione, trascritti nei registri, operati dal Sindaco, dal Ministero dell'interno, dall'Autorità diplomatica o consolare, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572). 3) Effetti giuridici di un evento. Momento del loro verificarsi. Sono numerosi i casi in cui la legge fa decorrere gli effetti giuridici di un evento da un momento successivo a quello in cui questo si é verificato, a seguito di un adempimento prescritto dalla stessa legge: ad esempio, gli effetti civili che si producono nell'ordinamento italiano quando il matrimonio religioso sia stato trascritto; l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato da cittadini quando il provvedimento di adozione sia stato trascritto; lo scioglimento del matrimonio a seguito di sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso quando la sentenza sia stata annotata; lo scioglimento del matrimonio quando la sentenza di divorzio sia stata annotata. In tutti questi casi l'adempimento prescritto dalla legge é condizionante (trattasi di condizione sospensiva positiva) del prodursi degli effetti dell'evento, per cui se esso non sia eseguito tali effetti non si producono, ma, se essi si producono, il loro momento di riferimento, sotto il profilo sostanziale, non può che essere quello dell'evento che li ha causati. A nessuno verrebbe in mente di ritenere che la data di un matrimonio religioso sia posticipata al momento della sua trascrizione, né che la cittadinanza si acquisti dal minore straniero adottato al momento della trascrizione del provvedimento di adozione e non dalla data in cui questo é emesso. Nella ipotesi di un divorzio, a ragionare diversamente, conseguirebbe che i 300 giorni di cui all'art. 89 cod.civ. dovrebbero decorrere dalla data dell'annotazione della sentenza di divorzio, cosa assolutamente inaccettabile. Come inaccettabile é che in anagrafe o altrove la data del divorzio sia indicata come quella dell'annotazione e non della relativa sentenza. A questo proposito é da chiarire, anche qui sotto un profilo sostanziale, che la data della decisione del giudice non é quella del suo passaggio in giudicato, che indica soltanto il momento in cui essa non é più impugnabile per l'inutile decorso dei termini (in primo o in secondo grado) o per essere stata pronunciata in sede di legittimità, ma quella in cui, una volta deliberata in camera di consiglio (dal giudice o dal collegio di giudici), magari con ripensamenti e mutamenti di parte o di tutto il dispositivo o della motivazione, tale decisione é stata poi depositata (pubblicata) in cancelleria. Il passaggio in giudicato, anch'esso, non é quindi che una delle condizioni per le quali la sentenza, deliberata e pubblicata, può produrre tutti i suoi effetti. Tanto ciò é vero che l'individuazione della sentenza si fa con la indicazione del giudice che l'ha pronunciata, del numero di ruolo del procedimento e della data della pubblicazione (che é quella del suo deposito in cancelleria) e non di quella del suo passaggio in giudicato, che é attestato e datato dal cancelliere in calce alla sentenza. 4) Passaggio in giudicato di una sentenza. Discende dai principi generali dell’ordinamento la regola che una sentenza non può essere eseguita, né produce effetti di alcun genere se non quando, come si dice, sia passata in cosa giudicata e, pertanto, abbia carattere di definitività e non sia più suscettibile di essere impugnata ai sensi dell’art.324 cod.proc.civ. E’ immediatamente e provvisoriamente esecutiva solo quando il giudice l’abbia espressamente dichiarata tale o sia tale per esplicita disposizione di legge, ma solo quando sia divenuta definitiva e non possa subire modificazioni, potrà dirsi che essa é cosa giudicata e che deve essere trascritta o annotata negli archivi dello stato civile. A suo tempo si pose il problema se era il caso di dire esplicitamente, in una norma apposita del Regolamento, che le sentenze, per essere trascritte o annotate, dovevano essere passate in giudicato; si ritenne di no, perché tale norma sarebbe stata un inutile di più (un pleonasmo) a fronte di un principio di carattere generale ormai definitivamente acquisito nell’ordinamento. 5) Competenza territoriale Trovandosi la base militare USAFE nella circoscrizione del Comune di Aviano, in territorio italiano, alle registrazioni degli atti dello stato civile di nascite o di morti colà avvenute, si debbono applicare le norme del nostro ordinamento (artt.30 e 72), nulla rilevando la documentazione trasmessa dal personale sanitario statunitense acquartierato all'interno della base. 6) Convenzioni fra Comuni per la gestione dei servizi demografici. Le convenzioni intercomunali fra i Comuni di ... e di ..., per le materie dello stato civile e dell'anagrafe, mi sembrano illegittime e non attuabili. A prescindere dalle ragioni portate dal Ministero dell'interno, non conosco norma che autorizzi, sia pure implicitamente, una "gestione associata" fra più Comuni dei servizi dello stato civile e dell'anagrafe. In particolare, nulla hanno a che vedere con queste materie gli artt. 270-272 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, T.U. per l'ordinamento degli enti locali. Di più, sorgerebbero problemi inestricabili per la tenuta dei registri e del doppio originale, per le pubblicazioni matrimoniali, per le dichiarazioni di nascita, ecc. Non é pensabile che possano trarsi argomenti in contrario dall'art.3 ord.st.civ. 7) Informatizzazione dei servizi dello stato civile Fermo restando che l'attuazione integrale e finale del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, non può prescindere dalle direttive date dall'art.10 del testo, non vedrei particolari difficoltà a coltivare l'idea che si possa, ma solo in via provvisoria ed interinale, rendere operativo un sistema di gestione informatica del secondo originale degli atti dello stato civile, sistema diverso da quello originariamente pensato dal legislatore. Si potrebbe utilizzare, come fonte normativa, il decreto ministeriale previsto dall'art. 109, terzo comma, ord.st.civ., integrando e modificando dalla stessa Autorità quello già emanato il 27 febbraio 2001: é vero che la norma stabilisce che tale decreto debba essere emesso entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto presidenziale, adempimento che fu allora puntualmente rispettato, ma trattasi, ovviamente, di un termine ordinatorio, e non perentorio, che dura sin tanto che si protrae la fase transitoria antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici. Come mi pare di aver capito, il primo originale dell'atto verrebbe scritto a mano o con mezzi meccanici, e firmato sia dal dichiarante (per gli atti iscritti) che dall'ufficiale dello stato civile; questi inserirebbe l'atto nel sistema informatico utilizzando la propria firma elettronica ed autenticando così quella del dichiarante, ed inviandolo, quale secondo originale, all'archivio elettronico della prefettura competente e, nel caso, anche a quello del comune di residenza dell'interessato (art.10, primo comma). Qui, però, sorgono le mie perplessità: val la pena di munire in via provvisoria ed interinale tutti i comuni e le prefetture d'Italia di un'attrezzatura elettronica, quando già l'art. 10 prevede (lett. "d") la istituzione di un centro nazionale di raccolta ecc., proprio per attuare le finalità di salvaguardia degli atti da eventi "dannosi o calamitosi"? Altrettanto priva di senso mi parrebbe un'attuazione interinale del progetto limitata solo ad alcuni comuni e prefetture, perché si tratterebbe di una sperimentazione inutiliter data che non potrebbe avere un seguito se non in patente contrasto con le direttive dell'art.10. Se, diversamente, si intendesse dare al progetto in questione una veste definitiva, esso sarebbe assolutamente inattuabile se non dopo una radicale riforma del Decreto presidenziale, secondo le procedure già in precedenza seguite per la sua emanazione, mediante una fonte normativa di pari grado o di grado superiore, mai con un semplice decreto ministeriale. Le mie perplessità si traducono, quindi, in un giudizio sostanzialmente negativo sul progetto proposto.