corti dei conti - Comune di San Marcellino

Transcript

corti dei conti - Comune di San Marcellino
CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T89
Campania
DOC 'INTERNO N.4?*54t42
M 72015/PRSP
&USSSSS &
Provìncia ti* ' '
21/05/2015
2 1 M.AG 2015
REPUBBLICA ITALIANA
CORTI DEI CONTI
Pro!, ri
Cat—
.Ci.
.Fas
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA
composta dai Magistrati:
dott. Ciro Valentino
Presidente
dott. Silvano Di Salvo
Consigliere
dott. Tommaso Vidgfione
Consigliere
dott.ssa Rossella Bocci
Primo Referendario
dott.ssa Innocenza Zaffina
Primo Referendario
dott. Francesco Sucamell
Referendario (relatore)
dott.ssa Carla Serbassi
Referendario
« nella camera di consìglio del 20 maggio 2 0 1 5
VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 2 1 marzo 1953, n. 161;
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7
i
dicembre 2012, n. 213;
VISTO l'art. 5, lett. a) delia Legge costituzionale 20 aprile 2012, n, 1;
1
u
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale dei
pareggio dei bilanci pubblici ed in particolare l'art. 20;
i
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante ti Testo unico dette leggi
sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) ed in particolare gli artt. 148 e 148-bis;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite delia Corte dei conti n. 14/2000 dei 16 giugno
2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio
2003 e n, 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di
Presidenza n.229 d e l l ' I ! giugno 2008;
VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 149;
VISTO l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett, e), del D.L. n. 174 del 10
ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevede l'adozione
di "specifiche pronunce di accertamento", nel caso di mancato rispetto degli obiettivi
annuali posti dal patto di stabilità intemo, dell'inosservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, delia
mancata sostenibilità dell'indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili
di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti;
VISTE le pronunce specifiche di accertamento adottate in relazione al rendiconto 2012 del
Comune di SAN MARCELLINO (CE), n. 182 del 24 luglio 2014 e n. 244 del 4 dicembre
2014, quest'ultima comunicata in pari data;
I
'
*
VISTO l'art. 148-bis TUEL, comma 3, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla
comunicazione dei deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locala adotti i
provvedimenti idonei a rimuovere Se irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e
che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controlio che li
verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che «qualora l'Ente non
provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti
o la verifica delie Sezioni regionali
di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali
è stata accertata
finanziaria»;
la mancata
copertura
o l'insussistenza
della relativa
sostenibilità
VISTA la nota del 18 febbraio 2015 (prot. C.C. n. 1144 del 9 febbraio 2015) con la quale,
ai Ani del miglior esito delia procedura di controllo, Il Revisore unico di San Marcellino
chiedeva la riapertura dei termini per la relazione e la verifica delie situazione finanziaria,
tenuto conto che l'Ente era In procinto di presentare l'Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, proroga accordata da questa Sezione con nota presidenziale prot, n ° 1163
del 19/02/2015;
VISTA la Relazione del Revisore unico successivamente pervenuta in data 30 marzo 2015
(prot, C.C. 1994 del 30 marzo 2015);
PRESA VISIONE della documentazione inoltrata, a più riprese, dall'Ente oggetto del
procedimento di controllo, e segnatamente: relazione dell'Amministrazione (prot, C.C. n,
879 dei 5 febbraio 2015); prima relazione del Revisore unico (prot. C.C. n. 1006 del 12
febbraio 2015); relazione integrativa del Revisore unico (prot. C.C. n, 1994 del 30 marzo
2015);
PRESO ATTO della dichiarazione del Comune circa la condizione di quiescenza del
Responsabile dell'area amministrativa, non palesata nel corso dell'intera precedente
istruttoria;
VISTA, in particolare, la nota del Responsabile dei servizi finanziari n. 2940 dei 30 marzo
2015 con cui lo stesso dirama a tutti i servizi la seguente comunicazione * Si informa che
adi oggi si è più che dimezzata i'anticipazione di tesorerìa di circa 1,7 milioni dì euro e che
l'attività di riscossione non garantisce l'assolvimento degli impegni sin qui assunti. Non si
è in grado, pertanto,
di garantire II pagamento degli stipendi e delie spese
per il semestre in corso per cui è necessario limitare gli impegni alla spese
obbligatorie
strettamente
indispensabili e secondo ordini precisi di priorità [...] si comunica che le attestazioni
copertura
finanziaria
saranno
rese
unicamente
sugli
atti
urgenti
che
di
riportano
espressamente la dicitura "trattasi di spesa inderogabile e prioritaria rispetto alle spese
obbligatorie"* ;
ESAMINATI gli elementi complessivamente emersi in sede istruttoria, condotta con il
supporto del settore competente.
CONSIDERATO
Che con
la "specifica
244/2014/PRSP questa
pronuncia
di
accertamento" di
Sezione accertava
3
cui alla
deliberazione
la complessiva Inidoneità delle
n.
misure
correttive adottate a valle della pronuncia specifica n. 182/2014/PRSP, salva la necessità
di ulteriori verifiche sulla situazione finanziarla dell'Ente alla luce dell'esecuzione degli
obblighi e degli adempimenti dì legge che derivano dalle recente dichiarazione di
dissesto, che impongono un forte intervento sugli equilibri dì bilancio per competenza e
una restrizione della dinamica di spesa;
Ì
Che con la stessa pronuncia la Sezione deliberava:
I)
„
di prendere atto delle misure correttive comunicate e adottate a valle della pronuncia
specifica n. 182/2014/PRSP;
ìi) di verificare in sede dì controllo successivo gli effetti sopraggiunti della dichiarazione
di dissesto sulla gestione e sugli equilibri finanziari del Comune;
•I
RIUNITASI la Sezione in Camera di Consiglio, convocata con ordinanza n, 41/2015 del
20/05/2015;
UDITO in Camera di Consiglio il Magistrato istruttore dott. Francesco Sucamell;
La Sezione regionale di controllo per la Campania, pronuncia la seguente deliberazione ai
sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, sulla base delle seguenti motivazioni,
t
FATTO E DIRITTO
1. Giova, preliminarmente, precisare l'oggetto del presente giudizio di controllo.
La presente deliberazione si pone a valle di due pronunce assunte con gli arresti n.
182/2014/PRSP e n„ 244/2014/PRSP.
Con riguardo alla prima deliberazione, occorre ricordare che dopo il deferimento e
l'adunanza pubblica del 10 luglio 2014, nelle more del deposito delia pronuncia n.
182/2014 del successivo 24 luglio, l'Ente deliberava di aderire alla procedura di
riequilibrio (deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 14 luglio 2014).
La Sezione, comunque, accertava la grave situazione finanziaria dell'Ente, idonea
a determinare il dissesto, nonostante ancora nel 2012, il Comune dichiarasse a
consuntivo di avere un risultato di amministrazione di € 459.855,83. Tra le cause di tale
situazione, si evidenziava un forte disordine contabile (sintomaticamente rappresentato
dall'abuso delle "partite di giro"), nonché l'opacità dei conti, il cui scandaglio ha rivelato
ia sistematica sovrastima di entrate (endemicamente non riscosse; in "conto residui",
addirittura, riscosse solo per il 3,32%), la presenza e la formazione sistematica di debiti
fuori bilancio (per circa € 7 milioni) e, sui piano delia cassa, sia un abuso nell'uso di
f
r
v
'
.
'
*
'
•
4
entrate a specifica destinazione sìa il ricorso, tipico e atipico, ad anticipazioni di tesoreria,
sistematicamente non ricostituite.
Per tale ragione, tra le varie misure correttive,
la Sezione
richiedeva
di
riapprovare l rendiconti 2012 e 2013 e di verificare la condizione di ente strutturalmente
deficitario a tali date oltre che l'effettivo rispetto del patto sulla base di consuntivi
riapprovati.
Successivamente, per effetto delia richiesta riapprovazione dei consuntivi, l'Ente
quantificava l'ammontare de! disavanzo nell'ordine di 25 milioni di euro, prendendo atto
dell'impossibilità di procedere ali'adozione del piano di riequilìbrio ai sensi dell'art. 243bis TUEL Per tale ragione dichiarava dissesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 TUEL
(deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30 settembre 2014).
1.1.
Pervenuta
la comunicazione
delle
misure
correttive
e
l'Informazione
sull'intervenuto dissesto, con la successiva pronuncia n. 244/2014/PRSP del 4 dicembre
dello scorso anno, la Sezione si pronunciava nel termine ordinatorio di 30 giorni sulla
"idoneità" delle misure adottate.
In tale pronuncia, si evidenziava una permanente situazione di disordine contabile
e un non adeguato controllo e contezza della situazione di cassa, anche con riguardo agli
agenti contabili. Inoltre ed infatti, la Sezione procedeva in autonomia all'accertamento
della situazione di ente strutturalmente deficitario per gli anni 2012 e 2013 e alla
violazione, per gli stessi anni, dei Patto di stabilità, La Sezione, di conseguenza si
pronunciava negativamente sull'idoneità delle misure adottate e fissava al Comune un
ulteriore termine di 60 gg. per documentare la complessa e complessiva situazione
finanziaria
del Comune a valle degli adempimenti conseguenti al dissesto, al fine di
verificare, l'eventuale «mancata copertura
o l'insussistenza
della relativa
sostenibilità
finanziaria» dei programmi di spesa e le condizioni della conseguente preclusione degli
stessi.
1.2.
situazione
In definitiva,
finanziaria
l'odierna
pronuncia
ha ad oggetto l'accertamento
delia
dell'Ente e le condizioni di provvista del bilancio alla
luce
dell'esecuzione degli obblighi e degli adempimenti di legge che derivano dalle recente
dichiarazione di dissesto, ai fini dell'adozione di eventuali pronunciamenti di "blocco della
spesa" ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL.
Per quanto riguarda le ulteriori irregolarità rilevate nella medesima
ultima
pronuncia, la Sezione prende atto:
-
della riformulazione della tabella sui parametri di deficJtarietà nel 2012 e nel
2013
con
l'integrazione,
per
tali
annualità,
della
condizione
di
"ente
strutturalmente deficitario"?
-
del riconoscimento della violazione del PSI nel 2012 e nel 2013, con correlativa
riformulazione delle certificazione al Ministero;
5
-
del procedimento di comunicazione di legge in essere relativamente alte
certificazioni di cui sopra, anche per l'applicazione delle relative sanzioni e
limitazioni amministrative.
Il Collegio prende atto, altresì, che la condizione del Responsabile dell'area
amministrativa, assunto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 90/2014 è di
soggetto "in quiescenza" e non di mero ex dipendente cessato da precedente rapporto col
Comune, condizione peraltro non palesata nel corso dell'intera precedente istruttoria.
Il Collegio, infine, prende altresì atto che, a seguito della dichiarazione di dissesto
sono stati revocati ì rapporti di lavoro a tempo determinato di n. 9 operatori per il
servizio idrico oltre a n. 4 rapporti ex art. 110 TUEL, con un risparmio annuo di 2S0.000
euro.
Cionondimeno, valutata la documentazione complessivamente pervenuta, sul
piano della tutela cautelare degli equilìbri di bilancio la Sezione rileva quanto segue.
2.
Preliminarmente, in diritto, giova ricostruire la funzione e la natura delia
previsione del "blocco della spesa" all'Interno dell'ordinamento costituzionale (cfr. SRC
Campania n. 26/2015/PRSP).
Ai sensi dell'art.
148-bis, comma 3 TUEL «l'accertamento,
da parte
competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri
finanziari;
delia mancata copertura
garantire la regolarità
delle
economico-
di spese, della violazione di norme finalizzate
della gestione finanziaria,
o del mancato rispetto degli
a
obiettivi
posti con il pam di stabilità interno comporta per gli enti Interessati l'obbligo di adottare,
entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio»,
La fattispecie normativa, quindi, ai fini dell'attivazione del c.d, "blocco della
spesa", richiede due condizioni esplicite; a) l'inidoneità delle misure correttive; b) la
mancanza di provvista dei programmi di spesa.
La ratio
di tale controllo Interdlttlvo, infatti, è ben evidenziata dalla Corte
costituzionale, nella sentenza n. 40/2014. In tale decisione, la Corte costituzionale mette
in evidenza come ia disciplina dell'art. 148-bis sia direttamente correlata con il principio
costituzionale dell'equilibrio di bilancio dinamicamente inteso.
La materia del coordinamento della finanza pubblica, interrelata a quella dei
vincoli comunitari alle polìtiche di bilancio, ha infatti comportato H consolidarsi di una
funzione di controllo ^dinamica" nella misura in cui comporta una vigilanza sui doverosi
adempimenti che gli enti territoriali devono adottare ogniqualvolta si verificano squilibri di
bilancio,
2 , 1 A tal proposito è stato enunciato dalla Corte costituzionale il principio
deli"*equilibrio tendenziale" quale precetto dinamico della gestione finanziaria (ex
sentenza n. 213 dei 2008), definito come «ricerca di un armonico
6
e
plurimi:
simmetrico
bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento
pubbliche [...]. Infatti, il «principio dell'equilibrio
delle finalità
dei bilancio [...} ha contenuti di natura
sostanziale: esso non può essere limitato al pareggio formale della spesa e
(sentenza n. 1 del 1966), ma deve estendersi - attraverso un'ordinata
delle transazioni
inevitabilmente
finanziarie
- alla prevenzione
ritardi dell'amministrazione»
programmazione
dei rìschi di squilibrio,
dai progressivo sviluppo di situazioni debitorie ventrate
dell'entrata
£h£^£timm
dall'inerzia Q dai
(sentenza n. 250 dei 2013, enfasi aggiunta).
Detto in altri termini, in caso di accertamento di squilibri di bilancio, di mancata
copertura della spesa, di fuoriuscita dai parametri dei patto di stabilità intemo, Il principio
dell'equilibrio tendenziale del bilancio, da un lato, «impone all'amministrazione
impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione
un
dei bilancio, ma esteso a
tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti
o per
difetto genetico conseguente all'impostazione delia stessa legge di bilancio» (sentenza n.
250 dei 2013); dall'altro legittima la previsione da parte del Legislatore statale dt "misure
interdittive", affidate alia Magistratura di controllo "che ben si giustificano In ragione dei
caratteri di neutralità
e indipendenza dei controllo di legittimità
della Corte dei conti
(sentenza 226 del 1976)' (sentenza n. 39 del 2014)» (sentenza n. 40 del 2014).
2.2. in definitiva, la logica sottostante al blocco delia spesa è di canttfiffi
cautelare, nella misura in cui essa miri ad assicurare o evitare un aggravamento dei
pregiudizio al principio dell'equilibrio di bilancio dinamicamente
interdittive
tote».
«Dette
misure
non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio
nei
confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controlio collaborativo in senso
stretto,
ma sono strumentali
al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei
confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa
[...], [detti controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure atfea
Pratiche contrarie ai principi delia previa copertura e deli'equilibrio
prospettiva
prevenire
dLÙJImmUssnMm
n. 266 e n. 60 del 2013)* (sentenza n. 40 del 2014, enfasi aggiunta).
In quest'ottica, il "blocco della spesa" preserva e tutela l'equilibrio di bilancio da
ulteriori deterioramenti, atteso che tate principio non è un bene in sé ma un presidio
strumentale alia tutela della comunità di cui l'ente è esponenziale, evitando una crescita
indiscriminata e insostenibile dell'indebitamento e della spesa, destinati a gravare sulle
generazioni e sulle amministrazioni future. Inoltre, per altro verso, lo stesso principio è
una tutela a presidio della concorrenza e del buon funzionamento dell'economia, atteso
l'interesse dei fornitori a che le obbligazioni assunte siano pagate regolarmente a fronte
di una regolare copertura della spesa e della sua sostenibilità finanziaria, preservando gli
stessi dal rischio di ritardi o, nei casi estremi, del pagamento degli stessi in * moneta
fallimentare", in grado di pregiudicare le loro stesse attività economiche.
2.3, Si rammenta, inoltre, che la contabilità degli enti pubblici sì basa su bilanci
7
che si reggono sul principio di unità, in base al quale «è il complesso unitario
entrate che finanzia l'amministrazione
spese durante
la gestione».
delie
pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue
Sussiste peraltro un principio di unità rafforzato con
riferimento alla spese di investimento, essendo espressamente previsto che « t e entrate
in
conto
capitale»
finanziamento
genericamente
intese,
di spese di investimento»,
«sono
destinate
esclusivamente
al
anche queste in modo indistinto ( d r . Dlgs.
118/2011, Allegato 1, previsto dall'art, 3, comma l ) .
Costituiscono
eccezioni i casi in cui sussiste un collegamento diretto
tra
programmi di spesa e specifiche fonti di finanziamento.
Di conseguenza, la misura interdittiva non può che precludere le spese nella
stessa misura in cui venga accertato che il complesso delle entrate non è in grado di
finanziarie. Del resto, come evidenziato dalla Corte costituzionale, l'art. 148-bis, comma
3, TUEL è ricollegato non ad un principio di copertura di spese specificamente intese, ma
al principio di copertura e di equilibrio di bilancio dinamicamente e complessivamente
considerato.
2.4. Ne consegue che, ove il tipo dì squilìbrio accertato riguardi il bilancio
complessivamente inteso, mentre da un lato è preclusa la spesa, dall'altro persiste
l'obbligo per l'Ente di adottare senza indugio le misure di riequilibrio «in ordine alla cui
concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione,
principio di priorità
dell'impiego
nei rìSOettiLÉSl
delle risorse disponibili per te spese
obbligatone^
comunque, oer le obbligazioni perfezionate, in scadenza o scadute» (sentenza n. 250 del
2013, enfasi aggiunta),
3. Nella fattispecie odiernamente all'attenzione di questo Collegio,
riscontrata
l'inidoneità delle misure correttive nei termini di cui alia pronuncia n. 244/2014/PRSP, sui
piano delia situazione di bilancio e dell'effettiva provvista dei programmi di spesa si
accerta quanto segue.
Si premette che, sui piano della competenza finanziaria, dovendo l'ente approvare
un bilancio stabilmente riequìlibrato (con decorrenza 2014), i contenuti dell' "ipotesi di
bilancio' pur già formulata dall'Ente esulano, allo stato della procedura, dalla valutazione
di questa Sezione, in quanto l'ordinamento prevede un previo autonomo procedimento
ammnistrativo di controllo, svolto dal Ministero dell'interno (artt, 259-263 TUEL), cui è
rimessa ia valutazione sulla congruità e sostenibilità delle previsioni rispetto al disavanzo
evidenziato e sull'idoneità delle misure di risanamento formulate; valutazione che il
Dicastero esprime con l'approvazione del bilancio stabilmente riequìlibrato,
A tale procedimento la Corte dei conti non può sovrapporsi, salvo ogni potere di
controllo terzo e indipendente sulla deliberazione definitiva dei bilancio stabilmente
riequìlibrato e sulla sua esecuzione (art. 264 TUEL).
La Sezione, quindi, si limita, allo stato della procedura, a prendere atto delle
8
denotano uno squilibrio oer cassa assai consistente, Idoneo a pregiudicare la sostenibilità
finanziarla
programmi discesa-
9
costi dovuti per il servizio raccolta, trasporto e smaltimento in discarica.
Il Revisore riferisce che «Al momento non solo non è dato sapere II dato
definitivo
sulle riscossioni della Tares 2013, ma il ruolo 2014 TARI non è ancora stato inviato
contribuentise
non un primo avviso relativo ad una quota di acconto da pagarsi
scadenza gennaio
ai
con
2015.»
Dall'analisi dei flussi finanziari per tale tipologia di spesa, eseguita alla presenza
del Responsabile del Servìzio Finanziario risulta nel 2014 il seguente rapporto in termini
di cassa;
Tabella I, Fonte: Relazione integrativa del Revisore unico
Previsione
Entrate Tari
€
incassi Tari
€ 321.476,54
Inoltre, non viene
2.520.000,00
Previsione
Uscite servizio
€
2.570.000,00
Oneri Pagati
€ 4S4.939.65
accantonata somma alcuna, in via prudenziale, sul Fondo
svalutazione crediti.
3.2.2. Per quanto concerne il "servizio acquedotto'' <cfr. Tabella 2) la percentuale
di riscossione delle entrate è del 15,98%:
Tabella 2, fonte; Relazione integrativa del Revisore unico
€
Previsione
Entrate idrico
Incassi idrico
605.000,00
€ 96.662,15
In proposito il Revisore riferisce d i e
ruolo, ma di una boliettazione
tipologìa di servizio
€
804.870,00
€
181.548,42
«non si è in presenza di un vero è proprio
alquanto atipica, pare sulla base di importi forfettari
di approvazione
del ruolo, cosi come manca un
servizio».
3.3. Accanto a oue<t? ^ n a / m n e di ineffettività delle entrate. «J>9 un
esame a campione
iliumìnazioneì
per la
analizzata.
Manca per il 2014 la determina
piano finanziario del
Previsione
Soese idriche
Oneri Pagati
dmtto somme correnti
{analisi
risultano soese per circa 300.000.00
riferita
al solo servizio di
€ sostenute
sommario
pubbjjm
M.m±MltualW£BSS.
non pagate»
3 . 4 . Infatti, sul plano della cassa, le considerazioni dell'Organo di revisione
sono immediatamente riscontrate da una notevole tensione sul piano delle anticipazioni,
idonea a pregiudicare in breve tempo la capacità dei Comune di pagare gli stipendi dei
dipendenti.
Sul piano della organizzazione della tesoreria si rammenta che, risolto il rapporto
10
con la GE.TE.T. spa, è stata sottoscritta, con ia Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di
Aversa, la Convenzione disciplinante per il servizio di Tesoreria rep. n. 2 del luglio 2014.
Il Responsabile dei Servizi finanziari riferisce che si è provveduto, quindi, ad
allineare l'intera contabilità ivi compresi i pagamenti effettuati nel periodo marzo/giugno
2014 mediante assegni postali.
irrnitTP è Stata effettuata
11712/2014. ed è in corso di
la Prima. verifica di
Sma*-JmJS^JÌaÉBm-JÌ
la Quantificazione del vingolLnatltSBitta
rideterminazione
Come si anticipava, la prima verifica di cassa (quella relativa al I trimestre 2015,
effettuata ad aprile) eseguita consultando on fine le risultanze del tesoriere (alia presenza
del Responsabile del Servizio Economico Finanziario) ha evidenziato
nef soli Primi tre
mesLrielErang \\
Alla data del 23.3,2015, il Revisore riferiva dì queste giacenze in termini di cassa:
Tabella 3. Situazione
di Cassa al primo trimestre 201S. Fonte: Relazione integrativa
dei Revisore unico
€ 1.546.829,33
Disponibilità
Banca d'Italia
C470J73.S6
Somma soggetta > Vincolo
Di cui Entrate Titolo IV
Saldo Banca d'Italia
€ 1.546.829,33
Anticipazione Concessa
€ 1.679.294,72
Totale
€ 3.225.124,05
Somme Vincolate
-€470.873,86
Disponibilità al 23.3.2015
€ 2.755.250,19
Somma daricostituirecon fantÉcìpason*
Somma D.l. 35/2013
€ 791.136,96
Disponibilità di fatto
Anticipazione
Utilizzata
~€ 1.954093,23
€ 888.137,76
al
233.2015
Come si evidenzia dai prospetto anche nel 2015 l'Ente fa ricorso alle anticipazioni
di cassa assorbendo nel soli primi tre mesi dell'anno II 52,88% della somma concessa dal
tesoriere.
Facendo le dovute
proporzioni
e restando
pressoché
nulla
l'azione
di
riscossione dei crediti, a metà anno il Comune di San Marcellino rischia di assorbire
l'anticipazione concessa nella sua quasi totalità.
4 . Appare evidente la sussistenza, quindi, tanto della inidoneità delle misure
correttive, quanto della Insostenibilità finanziaria dei programmi di spesa di cui all'art.
148-bis comma 3 TUEL
Cionondimeno, nel caso concreto, questa Sezione ritiene
i ^ r e f r f r n t e l i c e n z a cautelare, atteso che te stesso g r o v v s d l g m i ^ r i L I b l g g ^ r i s l l a
spesa* è stato assunto daoli Uffici del comune nella more delia presente .pronuncia,,
11
quasi un milione di euro rispetto ai dati d> aiLallfl T a g l i a 3): «
&d oggi si
enti riconosciuta dall'art, 114 Cost,. che l'ente ..stessa, non abbia prov.ved.uto nelle more ad
all'equilibrio di bilancio, elidendo il oeriwtumA
r;
r
12
mpm-
DISPONE
-
che ai sensi dèli'art. 31 dei d.lgs, n, 33/2013, la presente pronuncia venga
pubblicata su! sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge,
dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione, con l'indicazione del
relativo "URL* (indirizzo internet);
-
la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo di posta elettronica certificata,
al Sindaco nonché al Presidente del Consiglio Comunale, affinché quest'ultimo ne
dia
immediata
comunicazione al Consiglio
comunale
per
le valutazioni
di
competenza;
-
la trasmissione della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune;
-
la trasmissione, per I profili di competenza, della presente pronuncia alle Procura
della Corte dei conti e Procura della Repubblica competenti per territorio;
-
la trasmissione della presente pronuncia al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento delia Ragioneria generale dello Stato;
-
la trasmissione delta presente pronuncia agli Uffici territoriali del Ministero
dell'interno per l'eventuale adozione delle misure di competenza ai sensi degli art.
141 e ss. TUEL.
Cosi deliberato nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2015.
11
E H ? mas.
13
m