ufficio del giudice di pace dimonza
Transcript
ufficio del giudice di pace dimonza
Guida in stato di ebbrezza PROVVEDIMENTI PREFETTIZI IN VIA CAUTELARE ART. 223 CDS 1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, …. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. (lesioni personali colpose, recidiva reiterata specifica) ART. 223 CDS “nelle ipotesi di reato … … il Prefetto dispone la sospensione provvisoria della patente” Nessuna discrezionalità apparente Apprezzamento limitato alla determinazione della misura, fra il minimo edittale e il massimo previsto dalla norma. si tratta di misura provvisoria; la determinazione finale della sanzione accessoria spetta ad un organo giurisdizionale; la finalità è essenzialmente preventiva e non sanzionatoria in via definitiva; la natura dell’atto è cautelare; non rientra nella competenza dell’organo amministrativo incidere in modo afflittivo a carico del trasgressore allorchè la stessa condotta è oggetto di procedimento penale; anche nella contestazione comune (per violazioni al CdS) la prima applicazione di sanzione coincide con il minimo edittale, con invito al trasgressore a definire in via breve. il Prefetto non dispone di elementi utili a “conoscere” il trasgressore attraverso eventuali precedenti, recidive, comportamenti altrimenti rappresentativi della sua indole o personalità. è atto dovuto (*), nella parte che dispone la sospensione della patente (Cass.civ.26.07.2001 n. 10176) al ricevimento del rapporto segue l’adozione del provvedimento di sospensione per il periodo stabilito dalla norma stessa, a seconda del grado alcolemico riscontrato costituisce una misura preventiva e cautelare, nella parte in cui ordina la visita medica (Cass.civ. 30.03.2009 n. 7731) Il fenomeno della guida in stato di ebbrezza è una delle condotte a più alto rischio di danno individuale e sociale CASSAZ.CIV. 19.10.2010 N. 21447 186 CdS 223 CdS – sospensione quale sanzione accessoria – reato accertato – sospensione con finalità preventiva e cautelare – pericolo presunto Principio di corrispondenza fra fatto contestato e fatto accertato a base dell’applicazione della sanzione (art 14 legge 689/81) Sospensione cautelare nella sola ipotesi di cui al comma 9 dell’art. 186 CdS Tasso alcolemico superiore a 1,5 Gr/l SOSPENSIONE DISCREZIONALE ??? Teoria generale dell’atto amministrativo Tutela dell’interesse pubblico vizi di competenza, violazione di legge, eccesso di potere Obbligo di motivazione Principio di legalità Tipicità dei provvedimenti Obbligatorietà delle ipotesi previste dalle norme Il rifiuto all’accertamento: comma 7 art. 186 CdS TERMINE DI DECADENZA ??? Mancanza di sanzione Cass.civile Sez. 2, 30.03.2009 n. 7731, sez U. 06.06.2007 n. 13226 Tempo ragionevole Stretta relazione con la natura cautelare Valutazione in concreto affidata al Giudice ESAME DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI Fumus boni iuris Periculum in mora Rapporto Rilievi eseguiti Tempi ravvicinati Prevenzione Ordine di visita Esito della stessa CTU Nessuna istruttoria Fede privilegiata INTERFERENZE CON IL PROCESSO PENALE Condotta tipica Strumenti di rilevamento Il fatto e le prove sono di competenza del Giudice penale Procedimenti diversi Natura del provvedimento prefettizio Decisione più rapida Sospensione del giudizio dinanzi al GdP Riunione per connessione Artt. 223 e 205 CdS DLgs 150/11 e competenza del GdP quale rimedio generale Cass.civ. 14.07.2005 n. 14923 DUE CASI PRATICI L’alcoltest è atto di polizia indifferibile e urgente (Cass.pen 04.06.2013 n.36009 - costante) Diritto di farsi assistere da legale Obbligo di darne avviso Deve risultare dal verbale (circ.Min.Interno 29.12.2005) Eccezione immediata o subito dopo il compimento dell’atto (memorie) – (Cass.pen. Sentenza 11.10.2012 n. 44840 - costante) Artt 356 cpp e 114 disp.att.cpp Atto prefettizio sottoscritto da persona diversa dal Prefetto Mancanza di estremi dei poteri di sostituzione (Cass.civ. sentenza 01.03.2007 n.4861) Eccezione di parte Chiarezza sulla provenienza, sulla delega, sulla riconducibilità Dirigenti di area e vicari (DLgs 19.05.2000 n. 139) Assenza o impedimento del titolare Prefettura di Monza - avvalimento LA CONTINUAZIONE Richiesta di trasmissione al Tribunale per la riunione ad altri procedimenti, anche per i provvedimenti cautelari Orientamento negativo costante della Cassazione 25.11.2004 n. 1285 – 29.11.2006 n. 3579 • Elemento comune del dolo • Unicità disegno criminoso • Natura intellettiva • Ideazione contemporanea UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE D I M O N Z A R E PU B B LI CA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Monza, in persona del Giudice Dott. RENATO AMOROSO, alla pubblica udienza del …….. ha pronunziato la seguente SE NTENZA Nella causa promossa da -----------------------------------------CONTRO PREFETTURA DI ….. (OMISSIS) P.Q.M. Il Giudice di Pace di Monza, visti gli artt. 5 e segg. DLgs 150/11 e 420 cpc, Dichiara la legittimità degli atti compiuti dalla Prefettura. Rilevato che il ricorrente ha adempiuto all’ordine di sottoporsi alla visita medica, con esito positivo, DICHIARA La cessazione della materia del contendere. Nulla sulle spese.-----------------------------------------------------------------------------------------------Monza, ------------------Il Giudice di Pace Dott. Renato Amoroso