le nuove modalita` di ricorso alla luce del d.lsg 150/2011 modalita` di

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le nuove modalita` di ricorso alla luce del d.lsg 150/2011 modalita` di
Dr. Domenico Rosati
Giudice di Pace Coordinatore di Scandiano
 TERMINE:
60gg dalla contestazione o dalla
notificazione, sia per verbali con
sanzioni pecuniarie, sia con
aggiunta di sanzioni accessorie

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SOGGETTI ATTIVI LEGITTIMATI:
TRASGRESSORE
PROPRIETARIO
USUFRUTTARIO
PROPRIETARIO della cosa che servì o fu destinata a
commettere la violazione, usufruttario o titolare di un
diritto personale di godimento per beni mobili diversi dai
veicoli
ACQUIRENTE con patto di riservato dominio
UTILIZZATORE a titolo di locazione finanziaria
INTESTATARIO TARGA
SOGGETTI RESPONSABILI di minori ed incapaci
PERSONA GIURIDICA o imprenditore nell’esercizio delle
sue funzioni per fatti commessi da dipendenti o
rappresentanti

LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Ministero dell’Interno per Polstrada
2. Ministero della Difesa per Carabinieri
3. Ministero del Tesoro per Guardia di
Finanza
4. Comune o Provincia per accertamenti
di Polizia Municipale o Polizia
Provinciale
1.

CONTENUTO DEL RICORSO
Indicazione del Prefetto competente
Generalità e titolo giuridico del ricorrente
Estremi del verbale
Indicazione del Comando o Ufficio dell’Organo
accertatore
5. Dati accertamento
6. Data contestazione o notificazione
7. Articolo impugnato
8. Motivi
9. Indicazione di documenti e testimoni
10. Eventuale richiesta di audizione personale
11. Conclusioni
12. Firma
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DEPOSITO DEL RICORSO
In Prefettura
2. Presso il Comando Accertatore
Di persona o tramite raccomandata a/r
entro 30gg
Comando Accertatore
entro 60 gg
Prefettura
Il Prefetto deve adottare l’ordinanza entro 120
gg dal ricevimento degli atti inviati dal
Comando Accertatore
totale 210 gg TERMINE PERENTORIO
1.
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ORDINANZA – INGIUNZIONE
210 gg se presentato in Prefettura
180 gg se presentato al Comando Accertatore
 TERMINE PERENTORIO
Se l’ordinanza non viene emessa nei termini,
SILENZIO ASSENSO
Se il ricorso è rigettato, la sanzione è non
inferiore al DOPPIO DEL MINIMO EDITTALE
Il termine per la notifica dell’ordinanza è di 150
gg

Contro l’ordinanza di archiviazione l’Organo
Accertatore non ha possibilità di proporre
ricorso giurisdizionale (non è ammissibile che
un organo di amministrazione attiva contesti le
statuizioni degli organi preposti al controllo o
alla revisione del suo operato ponendosi in
opposizione alle decisioni) ma è ammesso il
ricorso al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica
 OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA INGIUNZIONE
 ENTRO 30 GG (60 in caso di residenza all’estero)
dalla notifica al Giudice di Pace competente per
territorio (luogo della violazione)
 IL GIUDICE DI PACE decide anche nel merito, e
determina la sanzione tra il minimo e il massimo
edittale
Art. 204 bis CdS come modificato dall’art. 34
comma 6 lettera A del D.Lgs 150/2011: l’ultimo
comma sancisce che l’opposizione alla sanzione
amministrativa è regolata dall’art. 7 del decreto,
mentre lì’opposizione all’ordinanza ingiunzione è
regolata dall’art. 6.
 In entrambi i casi si applica il rito del lavoro (ma
con le terrificanti eccezioni previste dall’art. 2 del
decreto)
 L’opponente può stare da solo in giudizio, non
deve notificare nulla, le prove possono essere
disposte dal GdP anche d’ufficio, e la prova per
testi anche senza formulazione dei capitoli

 TERMINE:
30 gg dalla contestazione o dalla
notificazione, sia per verbali con
sanzioni pecuniarie, sia con aggiunta
di sanzioni accessorie

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9.
SOGGETTI ATTIVI LEGITTIMATI:
TRASGRESSORE
PROPRIETARIO
USUFRUTTARIO
PROPRIETARIO della cosa che servì o fu destinata a
commettere la violazione, usufruttario o titolare di un diritto
personale di godimento per beni mobili diversi dai veicoli
ACQUIRENTE con patto di riservato dominio
UTILIZZATORE a titolo di locazione finanziaria
INTESTATARIO TARGA
SOGGETTI RESPONSABILI di minori ed incapaci
PERSONA GIURIDICA o imprenditore nell’esercizio delle sue
funzioni per fatti commessi da dipendenti o rappresentanti

LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Prefetto o Funzionario Delegato in caso di
verbale elevato da funzionari, ufficiali e
agenti dello Stato, Ferrovie dello Stato,
Ferrovie o Tranvie in concessione e
dell’Anas
2. Regioni, Province o Comune in caso di
verbale elevato da funzionari, ufficiali e
agenti rispettivamente delle regioni, delle
province e dei comuni
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CONTENUTO DEL RICORSO
Indicazione dell’Ufficio Giudiziario
Generalità del ricorrente (compreso codice fiscale) ed
indicazione del l’Organo Accertatore
Oggetto con gli estremi del provvedimento impugnato
Motivazioni del ricorso e conclusioni
Eventuale richiesta di sospensione del provvedimento
impugnato, con l’indicazione dei gravi motivi a sostegno
della richiesta
Firma
Allegato provvedimento impugnato, con la relata di
notifica
Ricevuta di pagamento del contributo unificato

DEPOSITO DEL RICORSO:
Presso la Cancelleria del Giudice di Pace competente per
territorio (luogo dell’avvenuta violazione)
Di persona o tramite raccomandata a/r
(per i termini fa fede il timbro di spedizione)
Tutti gli adempimenti successivi sono a carico della
Cancelleria. Il Giudice, entro 5 gg dal deposito del ricorso,
fissa l’udienza entro complessivi 60 gg ed ordina all’autorità
resistente il deposito, nel termine di 10 gg liberi prima
dell’udienza (termine ordinatorio), di copia del rapporto con
gli atti relativi all’accertamento, alla contestazione ed alla
notifica della violazione.
PRIMA UDIENZA:
a) Inammissibilità del ricorso
b) Convalida per mancata comparizione
(ipotesi residua)
c) Accoglimento del ricorso

Preliminarmente il GdP tenta la conciliazione (….!),
decide oppure ammette le prove
con immediata
assunzione, altrimenti fissa nuova udienza a 10 gg con
termine fino a 5 gg per deposito note

ATTIVITA’ ISTRUTTORIA:

Il Giudice indica alle parti le lacune e le irregolarità di atti e
documenti, con termine per sanare
Può disporre d’ufficio i mezzi di prova nei limiti del codice
civile (art. 2 comma 4 D.Lgs 150/2011)
Principio dell’oralità
Mezzi di prova ammissibili: esame opponente senza vincolo
di giuramento, esame organo accertatore, esame dei
testimoni (capitoli ammissibili anche d’ufficio)
Per contestare l’atto pubblico (verbale) non è necessaria la
querela di falso
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SENTENZA:

Lettura del dispositivo in udienza, a pena di nullità
E’ facoltativa la redazione e la lettura della motivazione
Se rigetta il ricorso, determina l’importo della sanzione tra
il minimo ed il massimo edittale, secondo la gravità della
sanzione e gli altri elementi che ritiene opportuni
Pagamento entro 30 gg dalla notifica della sentenza
Se è impugnata una ordinanza prefettizia, il Giudice può
rideterminare l’entità della sanzione (ma non al di sotto del
minimo
Non si possono escludere le sanzioni accessorie o la
decurtazione dei punti
Non si può decidere secondo equità
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Non è consentito il ricorso soltanto contro la
sanzione accessoria legata alla contestazione
della violazione, ma è necessario contestare
l’intero accertamento
 Se il ricorso è accolto, anche la sanzione
accessoria è archiviata, se è rigettato il Giudice
non può escludere l’applicazione della sanzione
accessoria
 E’ consentita invece l’impugnazione della sola
sanzione accessoria, se disposta dal Prefetto con
ordinanza


SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA A SEGUITO
DI SINISTRO STRADALE

Con la legge 120/10 è stato disposto il ritiro immediato della
patente di guida in caso di sinistro con lesioni ed evidente
responsabilità del conducente
Nelle more del giudizio penale la sospensione può essere
disposta dal Prefetto come misura cautelare
L’art. 223 non indica i tempi di emissione del provvedimento
di sospensione cautelare, che è quindi legittimo entro i limiti
della prescrizione (5 anni) ma per la giurisprudenza il
termine deve essere ragionevole


SOSPENSIONE COME SANZIONE
ACCESSORIA ALL’ACCERTAMENTO DI REATO
 Anche in questo caso la patente viene sospesa dal
Giudice con la sentenza di condanna, ferma
restando la possibilità di sospensione cautelare da
parte del Prefetto
 E’ consentito proporre opposizione al GdP del
luogo della commessa violazione, ai sensi dell’art.
205 CdS, così come sostituito dall’art. 34 comma 6
L. 150/2011 (opposizione ex art. 6 dello stesso
decreto)

La sospensione della patente di guida a
seguito della violazione degli artt. 186 e 187
si configura oggi come
SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA
Con facoltà di impugnazione autonoma davanti
al Giudice di Pace

SOSPENSIONE DELLA …SOSPENSIONE?
 L’art. 5 del D.Lgs 150/2011prevede che “Nei
casi in cui il presente decreto prevede la
sospensione dell’efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato il Giudice vi
provvede, se richiesto e sentite le parti, con
ordinanza non impugnabile, quando ricorrono
gravi e circostanziate ragioni esplicitamente
indicate nella motivazione.” (comma 1)


Ma il comma 2 prevede che “in caso di pericolo
imminente di un danno grave e irreparabile, la
sospensione (..della sospensione) può essere
disposta con decreto pronunciato fuori udienza”
Parrebbe perciò che il GdP possa decidere sulla
sospensione della patente (o sul fermo o
sequestro di un veicolo) senza più dover
convocare le parti…
 Per non parlare della Commissione Medica…

Una foto del dr. Rosati in udienza..