le nuove modalita` di ricorso alla luce del d.lsg 150/2011 modalita` di
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le nuove modalita` di ricorso alla luce del d.lsg 150/2011 modalita` di
Dr. Domenico Rosati Giudice di Pace Coordinatore di Scandiano TERMINE: 60gg dalla contestazione o dalla notificazione, sia per verbali con sanzioni pecuniarie, sia con aggiunta di sanzioni accessorie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SOGGETTI ATTIVI LEGITTIMATI: TRASGRESSORE PROPRIETARIO USUFRUTTARIO PROPRIETARIO della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, usufruttario o titolare di un diritto personale di godimento per beni mobili diversi dai veicoli ACQUIRENTE con patto di riservato dominio UTILIZZATORE a titolo di locazione finanziaria INTESTATARIO TARGA SOGGETTI RESPONSABILI di minori ed incapaci PERSONA GIURIDICA o imprenditore nell’esercizio delle sue funzioni per fatti commessi da dipendenti o rappresentanti LEGITTIMAZIONE PASSIVA Ministero dell’Interno per Polstrada 2. Ministero della Difesa per Carabinieri 3. Ministero del Tesoro per Guardia di Finanza 4. Comune o Provincia per accertamenti di Polizia Municipale o Polizia Provinciale 1. CONTENUTO DEL RICORSO Indicazione del Prefetto competente Generalità e titolo giuridico del ricorrente Estremi del verbale Indicazione del Comando o Ufficio dell’Organo accertatore 5. Dati accertamento 6. Data contestazione o notificazione 7. Articolo impugnato 8. Motivi 9. Indicazione di documenti e testimoni 10. Eventuale richiesta di audizione personale 11. Conclusioni 12. Firma 1. 2. 3. 4. DEPOSITO DEL RICORSO In Prefettura 2. Presso il Comando Accertatore Di persona o tramite raccomandata a/r entro 30gg Comando Accertatore entro 60 gg Prefettura Il Prefetto deve adottare l’ordinanza entro 120 gg dal ricevimento degli atti inviati dal Comando Accertatore totale 210 gg TERMINE PERENTORIO 1. ORDINANZA – INGIUNZIONE 210 gg se presentato in Prefettura 180 gg se presentato al Comando Accertatore TERMINE PERENTORIO Se l’ordinanza non viene emessa nei termini, SILENZIO ASSENSO Se il ricorso è rigettato, la sanzione è non inferiore al DOPPIO DEL MINIMO EDITTALE Il termine per la notifica dell’ordinanza è di 150 gg Contro l’ordinanza di archiviazione l’Organo Accertatore non ha possibilità di proporre ricorso giurisdizionale (non è ammissibile che un organo di amministrazione attiva contesti le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato ponendosi in opposizione alle decisioni) ma è ammesso il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA INGIUNZIONE ENTRO 30 GG (60 in caso di residenza all’estero) dalla notifica al Giudice di Pace competente per territorio (luogo della violazione) IL GIUDICE DI PACE decide anche nel merito, e determina la sanzione tra il minimo e il massimo edittale Art. 204 bis CdS come modificato dall’art. 34 comma 6 lettera A del D.Lgs 150/2011: l’ultimo comma sancisce che l’opposizione alla sanzione amministrativa è regolata dall’art. 7 del decreto, mentre lì’opposizione all’ordinanza ingiunzione è regolata dall’art. 6. In entrambi i casi si applica il rito del lavoro (ma con le terrificanti eccezioni previste dall’art. 2 del decreto) L’opponente può stare da solo in giudizio, non deve notificare nulla, le prove possono essere disposte dal GdP anche d’ufficio, e la prova per testi anche senza formulazione dei capitoli TERMINE: 30 gg dalla contestazione o dalla notificazione, sia per verbali con sanzioni pecuniarie, sia con aggiunta di sanzioni accessorie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SOGGETTI ATTIVI LEGITTIMATI: TRASGRESSORE PROPRIETARIO USUFRUTTARIO PROPRIETARIO della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, usufruttario o titolare di un diritto personale di godimento per beni mobili diversi dai veicoli ACQUIRENTE con patto di riservato dominio UTILIZZATORE a titolo di locazione finanziaria INTESTATARIO TARGA SOGGETTI RESPONSABILI di minori ed incapaci PERSONA GIURIDICA o imprenditore nell’esercizio delle sue funzioni per fatti commessi da dipendenti o rappresentanti LEGITTIMAZIONE PASSIVA Prefetto o Funzionario Delegato in caso di verbale elevato da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, Ferrovie dello Stato, Ferrovie o Tranvie in concessione e dell’Anas 2. Regioni, Province o Comune in caso di verbale elevato da funzionari, ufficiali e agenti rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. CONTENUTO DEL RICORSO Indicazione dell’Ufficio Giudiziario Generalità del ricorrente (compreso codice fiscale) ed indicazione del l’Organo Accertatore Oggetto con gli estremi del provvedimento impugnato Motivazioni del ricorso e conclusioni Eventuale richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, con l’indicazione dei gravi motivi a sostegno della richiesta Firma Allegato provvedimento impugnato, con la relata di notifica Ricevuta di pagamento del contributo unificato DEPOSITO DEL RICORSO: Presso la Cancelleria del Giudice di Pace competente per territorio (luogo dell’avvenuta violazione) Di persona o tramite raccomandata a/r (per i termini fa fede il timbro di spedizione) Tutti gli adempimenti successivi sono a carico della Cancelleria. Il Giudice, entro 5 gg dal deposito del ricorso, fissa l’udienza entro complessivi 60 gg ed ordina all’autorità resistente il deposito, nel termine di 10 gg liberi prima dell’udienza (termine ordinatorio), di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, alla contestazione ed alla notifica della violazione. PRIMA UDIENZA: a) Inammissibilità del ricorso b) Convalida per mancata comparizione (ipotesi residua) c) Accoglimento del ricorso Preliminarmente il GdP tenta la conciliazione (….!), decide oppure ammette le prove con immediata assunzione, altrimenti fissa nuova udienza a 10 gg con termine fino a 5 gg per deposito note ATTIVITA’ ISTRUTTORIA: Il Giudice indica alle parti le lacune e le irregolarità di atti e documenti, con termine per sanare Può disporre d’ufficio i mezzi di prova nei limiti del codice civile (art. 2 comma 4 D.Lgs 150/2011) Principio dell’oralità Mezzi di prova ammissibili: esame opponente senza vincolo di giuramento, esame organo accertatore, esame dei testimoni (capitoli ammissibili anche d’ufficio) Per contestare l’atto pubblico (verbale) non è necessaria la querela di falso SENTENZA: Lettura del dispositivo in udienza, a pena di nullità E’ facoltativa la redazione e la lettura della motivazione Se rigetta il ricorso, determina l’importo della sanzione tra il minimo ed il massimo edittale, secondo la gravità della sanzione e gli altri elementi che ritiene opportuni Pagamento entro 30 gg dalla notifica della sentenza Se è impugnata una ordinanza prefettizia, il Giudice può rideterminare l’entità della sanzione (ma non al di sotto del minimo Non si possono escludere le sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti Non si può decidere secondo equità Non è consentito il ricorso soltanto contro la sanzione accessoria legata alla contestazione della violazione, ma è necessario contestare l’intero accertamento Se il ricorso è accolto, anche la sanzione accessoria è archiviata, se è rigettato il Giudice non può escludere l’applicazione della sanzione accessoria E’ consentita invece l’impugnazione della sola sanzione accessoria, se disposta dal Prefetto con ordinanza SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE Con la legge 120/10 è stato disposto il ritiro immediato della patente di guida in caso di sinistro con lesioni ed evidente responsabilità del conducente Nelle more del giudizio penale la sospensione può essere disposta dal Prefetto come misura cautelare L’art. 223 non indica i tempi di emissione del provvedimento di sospensione cautelare, che è quindi legittimo entro i limiti della prescrizione (5 anni) ma per la giurisprudenza il termine deve essere ragionevole SOSPENSIONE COME SANZIONE ACCESSORIA ALL’ACCERTAMENTO DI REATO Anche in questo caso la patente viene sospesa dal Giudice con la sentenza di condanna, ferma restando la possibilità di sospensione cautelare da parte del Prefetto E’ consentito proporre opposizione al GdP del luogo della commessa violazione, ai sensi dell’art. 205 CdS, così come sostituito dall’art. 34 comma 6 L. 150/2011 (opposizione ex art. 6 dello stesso decreto) La sospensione della patente di guida a seguito della violazione degli artt. 186 e 187 si configura oggi come SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA Con facoltà di impugnazione autonoma davanti al Giudice di Pace SOSPENSIONE DELLA …SOSPENSIONE? L’art. 5 del D.Lgs 150/2011prevede che “Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il Giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.” (comma 1) Ma il comma 2 prevede che “in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione (..della sospensione) può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza” Parrebbe perciò che il GdP possa decidere sulla sospensione della patente (o sul fermo o sequestro di un veicolo) senza più dover convocare le parti… Per non parlare della Commissione Medica… Una foto del dr. Rosati in udienza..