NO ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE SE L

Transcript

NO ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE SE L
NO ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE SE L’ALCOOL TEST E’ INFERIORE ALL’ 1,5 g/l.
Scritto da Daniela Batani
Il Giudice di Pace di Torino, sez. III civile, con sentenza n. 129 dell’8/1/13 si è pronunciato in
maniera contraria all’applicazione della sospensione cautelare della patente di guida nelle
ipotesi in cui il tasso alcol emico misurato sia risultato inferiore all’1,5 g/l.
Ciò in quanto è vero che l’art. 223 comma 1 Cds, in via generale dispone la sospensione della
patente nei casi di guida in stato di ebbrezza, ma questa viene derogata in maniera specifica ex
art. 186 comma 9 Cds, che riporta come il Prefetto debba disporre la sospensione della patente
di guida nel caso in cui dall’accertamento risulti un tasso alcolimetrico superiore all’1,5 g/l.
Il Giudice ha deciso partendo dalla considerazione per cui la sanzione della sospensione
cautelare sarebbe correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita per cui verrebbe a
mancare il presupposto per legittimarla.
In tal senso si era già espressa la Cassazione (Cass. Civ. sez. III, 19 ottobre 2010 n. 21447)
per cui sarebbe evidente la differenza sia della natura della sanzione nelle due ipotesi, sia dei
presupposti della sua irrogazione legati, per la sospensione cautelare della patente ex art. 186
comma 9 Cds, all’accertamento di un valore del tasso alcolemico superiore all’ 1,5 g/l., e per la
stessa sospensione prevista ex art. 223 comma 3 Cds, alla configurabilità di “altre ipotesi di
reato” rispetto a quelle indicate nel 223 comma 1 Cds.
1/1