OGGETTO: ultimi aggiornamenti sul regime del

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OGGETTO: ultimi aggiornamenti sul regime del
Circolare nr. 4 del 18/01/2016
OGGETTO: ultimi aggiornamenti sul regime del reverse charge.
Gentile Cliente,
nella circolare n. 16/2015, abbiamo trattato il tema dell’estensione del regime del
reverse charge in ambito Iva, argomento approfondito anche successivamente con
circolare n. 31/2015.
Vogliamo in questa sede fare ulteriori osservazioni in merito, derivanti dai contenuti della
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 37/E pubblicata il 22.12.2015, la quale ha fornito delle
indicazioni interpretative agli operatori per cercare di arginare la complessità
dell’argomento reverse charge e lo ha fatto con il sistema delle domande e risposte. Di
seguito i temi innovativi rispetto a quanto già noto.
1. Trattamento per gli interventi di manutenzione straordinaria
Viene precisato che, in una logica di semplificazione, in presenza di un unico contratto di
appalto con prestazioni soggette a reverse charge ed altre a regime iva ordinario,
nell’ambito di interventi edilizi di frazionamento e accorpamento (prima ricompresi nelle
“ristrutturazioni edilizie” e ora invece inserite nelle “manutenzioni straordinarie”), si applica
il regime Iva ordinario.
In sintesi: contratto di appalto che prevede un intervento di frazionamento di unità
immobiliare senza modifica di volumetria e originaria destinazione d’uso, realizzato grazie
ai seguenti lavori:
-
installazione di vari impianti;
-
altri interventi relativi edilizi;
si applica il regime iva ordinario a tutte le prestazioni.
2. Trattamento per gli interventi di demolizione e successiva costruzione (unico
contratto)
La Circolare stabilisce che, in una logica di semplificazione, in presenza di un unico
contratto di appalto che preveda attività di demolizione e di costruzione si applica il regime
ordinario Iva e non il reverse charge. Ciò in quanto l’attività di demolizione è da
considerarsi funzionale alla realizzazione della costruzione.
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Viale Europa n. 72 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Tel. 0444 706611 Fax 0444 706601 - e-mail: [email protected]
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3. Distinzione fra cessione con posa in opera e prestazione di servizi
Al fine di distinguere agevolmente le fattispecie di cessione di beni con posa in opera
(regime Iva ordinario) da quelle di prestazioni di servizi (soggette a reverse charge), la
Circolare:
-
precisa che le cessioni con posa in opera sono cessioni di beni in cui la posa è una
funzione accessoria alla vendita di un bene;
-
fornisce dei criteri interpretativi per distinguere le due casistiche citate che sono in
linea con quanto vi avevamo già suggerito nella Circolare di studio 31/2015 –
riportiamo quindi il prospettino di semplificazione contenuto nella precedente nostra
Circolare:
Elementi di valutazione per individuare le forniture con posa in opera (nostra Circolare 31/2015)
1. Tipologia di attività risultante dalla visura camerale della società che fattura l’operazione
(produzione e commercio o prestazione di servizi)
2. Valore del bene e valore del servizio prestato (elemento indiziario, ma non fondamentale
nella valutazione finale)
3. Personalizzazioni modificando la natura del bene rispetto al prodotto standard in serie (R.M.
11/07/2007 n. 164)
4. Volontà delle parti
5. Rischio economico
6. Intuitu personae della prestazione.
Distinzione fra cessione con posa in opera e prestazione di servizi – esemplificazione
contenuta nelle Risoluzioni 164/E e 148/E
Mario Rossi e Claudia Vicenzi stipulano un contratto di appalto che ha per oggetto la
cessione di un bene che dovrà essere adattato alle esigenze del cliente senza modificarne
la natura (accorgimenti marginali e secondari) CESSIONE DI UN BENEREGIME IVA
ORDINARIO
4. Concetto di fabbricato cui riferire le prestazioni soggette a reverse charge
Si precisa nella Circolare quanto segue:
-
parcheggi:
o non rientrano nel regime del reverse charge in quanto non rientranti nella
nozione di edificio, le operazioni relative a parcheggi esterni rispetto
all’edificio;
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o rientrano nel regime del reverse charge invece le operazioni relative a
parcheggi che costituiscono parte integrante dell’edificio: parcheggi interrati
nell’edificio o collocati sul lastrico solare del fabbricato medesimo;
-
attività di derattizzazione, spurgo e rimozione neve: non rientrando nella nozione di
“prestazioni di servizi di pulizia” per i quali la Circolare 14/E 2015 richiama
solamente i codici Ateco 81.21.00 (pulizia generale non specializzata) e 81.22.02
(altre attività di pulizia specializzata di edifici), si applica il regime Iva ordinario;
5. Applicazione del regime del reverse charge nella casistica tipica delle prestazioni
di installazione di impianti relative ad edifici ex art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972
La Circolare ha precisato la nozione di collegamento che deve esistere fra l’impianto e il
fabbricato affinché possa applicarsi il regime del reverse charge: sono assoggettabili a tale
regime gli impianti che sono funzionali e complessivamente servono un edificio,
indipendentemente dal fatto che parte degli impianti siano posizionati all’esterno dello
stesso. Alcune casistiche pratiche riportate dalla Circolare in commento chiariranno
quanto esposto:
Installazione di impianti relativi ad edifici – casistiche esposte nella Circolare 37/E soggette
a reverse charge:
1. impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito attraverso una centralina
posizionata dentro il fabbricato, con telecamere esterne all’edificio;
2. impianto citofonico formato da apparecchiature collocate all’esterno del fabbricato;
3. impianto di climatizzazione con motore esterno collegato agli split all’interno del
fabbricato;
4. impianto idraulico di un fabbricato, le cui tubazioni sono esterne e collegano
l’impianto alla rete fognaria.
6. Applicazione del regime del reverse charge alle manutenzioni e riparazioni
La Circolare ha fornito il chiarimento che nel codice ateco 43.29.09 (altri lavori di
costruzione e installazione), cui si applica il regime del reverse charge, è riconducibile
anche l’attività di manutenzione e riparazione.
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Si precisano poi alcune casistiche relative ad installazione ma anche manutenzione di
impianti:
-
manutenzione di porte tagliafuoco relative ad edifici rientrando nel codice ateco
43.22.03 (installazione di impianti di spegnimento antincendio) è assoggettabile a
reverse charge;
-
manutenzione di estintori, manichette e maschere  reverse charge se fanno parte
di un impianto complesso – si veda il prospetto sotto riportato:
Installazione e manutenzione di estintori – quando sono soggetti a reverse charge – ex Circolare 37/E 2015
REVERSE CHARGE
REGIME IVA ORDINARIO
Estintori facenti parte di un impianto complesso,
installati seguendo un progetto redatto da tecnico
Estintori NON facenti parte di un impianto con le
abilitato in osservanza della normativa relativa con le
caratteristiche di cui al D.M. 06/03/1992 (estintori
caratteristiche di cui al D.M. 20/12/2012: fanno parte
carrellati) o D.M. 07/01/2005 (estintori portatili): sono
di un impianto di protezione attiva.
apparecchi mobili.
7. Sostituzioni componenti di un impianto, riferibile ad un edificio, difettose o
inutilizzabili
A tale casistica si applica reverse charge se non si tratta di mera fornitura di beni, ma di
una prestazione complessa per mantenere in funzione l’impianto medesimo.
Sostituzione di componenti di un impianto relativo ad un edificio – casistiche possibili
Sostituzione componenti
Sostituzione componenti
Sostituzione componenti
Sostituzione
di un impianto relativo ad
di un impianto relativo ad
di un impianto relativo ad
di un impianto relativo ad
un edificio riparazione
un edificio esclusiva
un
un edificio creazione di
vendita dei beni
mantenimento
edificio
in
componenti
un nuovo impianto
funzione
Reverse Charge
No reverse charge
Reverse Charge
Reverse Charge
8. Installazione di impianti fotovoltaici
Relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici si precisa che:
-
si applica il reverse charge qualora l’impianto sia funzionale o servente all’edificio
indipendentemente dalla sua collocazione fisica (integrati all’edificio o posizionati
all’esterno)
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-
si applica il regime iva ordinario se l’impianto fotovoltaico è accatastato
autonomamente (ad esempio nelle categorie D/1 o D/10)
9. Prestazioni rese da soggetti terzisti
Nei casi in cui si abbia la seguente situazione:
-
società Alfa che commercializza beni, vende e fattura al cliente Beta un determinato
prodotto;
-
terzista Gamma che installa e allestisce il bene al cliente Beta, su incarico della
società Alfa oppure su mandato diretto del cliente soggetto passivo iva Beta (non
privato);
il terzista Gamma, qualora installi impianti relativi ad edifici o operi nell’ambito del
completamento di edifici e queste attività rientrino nei codici attività indicati dalla Circolare
14/E 2015 commentata con altra circolare di studio, assoggetta la prestazione a reverse
charge.
10. Beni significativi e reverse charge
Viene precisato che la normativa prevista in materia di aliquota Iva per i beni di valore
significativo (D.M. 29.12.1999), è applicabile esclusivamente per i casi di vendite a
soggetti privati e mai, quindi, nelle ipotesi di prestazioni di servizi di pulizia, demolizione,
installazione di impianti e di completamento soggette al reverse charge, in quanto
riguardano vendite a soggetti passivi iva.
Prestazioni soggette a reverse charge – mai applicabile l’aliquota iva agevolata del 10%
per i beni significativi
Un soggetto terzista è incaricato di installare infissi su un edificio di proprietà di un’azienda
cliente. Operazione soggetta a reverse charge. L’infisso sarebbe bene significativo, ma
non si applica l’aliquota del 10%, in quanto quella normativa si riferisce solo alle vendite
verso privati. Iva al 22%.
11. Diritti di chiamata e manutenzioni con canone di abbonamento
Le somme corrisposte a titolo di diritto fisso di chiamata, se riferite ad edifici e in presenza
dei presupposti relativi, sono assoggettate a reverse charge in quanto, indipendentemente
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dall’esecuzione di una prestazione, si ha un’attività di mero controllo che rappresenta una
modalità di manutenzione dell’impianto relativo all’edificio.
Anche le prestazioni di manutenzione con canone di abbonamento periodico sono
assoggettate a reverse charge, sussistendone i presupposti.
12. Attività di allacciamento e attivazione dei servizi da parte delle società di
distribuzione di gas, energia elettrica e acqua
Non sono assoggettate a reverse charge trattandosi di prestazioni indispensabili per la
fornitura del servizio.
13. Operazioni non imponibili
Nel caso di prestazioni che sarebbero da assoggettare al regime del reverse charge, ma
che sono non imponibili Iva, si applica il regime ordinario. Ciò in quanto il reverse charge
presuppone l’imponibilità di una prestazione.
Le prestazioni non imponibili non sono soggette a reverse charge – un esempio della
Circolare 37/E
Un’impresa di pulizie presta il suo servizio all’interno di un edificio per conto di una società
aeroportuale cliente. L’operazione sarebbe da assoggettare a reverse charge. Ma tali
prestazioni, ex art. 9, comma 1, n.6) DPR 633/1972, sono non imponibili ai fini Iva. Ne
deriva che si applica il regime Iva ordinario con l’emissione di una fattura non imponibile
art. 9.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, vista anche la complessità
dell’argomento.
Cordiali saluti.
Studio Prassi
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