Nuova assunzione e Tfr: il vademecum per il datore

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Nuova assunzione e Tfr: il vademecum per il datore
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
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Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
Nuova assunzione e Tfr:
il vademecum per il datore
Nevio Bianchi Consulente del lavoro in Roma
Barbara Massara Consulente del lavoro in Roma
L’azienda deve acquisire, al momento dell’assun­
zione, le informazioni relative alle scelte preceden­
temente fatte dai lavoratori, nonché la relativa
documentazione probatoria, al fine di essere in
grado di gestirle conformemente alle disposizioni
di legge. A tale fine abbiamo predisposto un que­
stionario utile alle aziende allo scopo di acquisire
in modo formale i dati e le informazioni necessarie
per gestire le scelte già effettuate dai dipendenti
ovvero, in caso di mancata effettuazione della scel­
ta, al fine di poter adempiere ai conseguenti obbli­
ghi informativi a carico degli stessi
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La riforma della previdenza complementare non
ha effetti importanti solo sulle casse aziendali, in
quanto modifica e complica anche la gestione am­
ministrativa del personale dipendente, a comincia­
re dal momento dell’assunzione. In questa fase il
datore di lavoro è infatti soggetto ad un nuovo
obbligo, implicitamente imposto dal Dlgs n. 252/
2005, cioè quello di informarsi sulle scelte che il
lavoratore da assumere ha fatto fino a quel mo­
mento in merito alla destinazione del trattamento
di fine rapporto (Tfr).
In pratica il nuovo datore di lavoro deve doman­
dare al dipendente che sta per assumere quale sia
la sua situazione personale rispetto alla previden­
za complementare, e cioè dovrà sapere se questi
in precedenza ha già scelto la destinazione del
proprio Tfr o, meglio, se è stato già iscritto ad un
fondo pensione o meno.
Il nuovo adempimento discende non solo dagli
obblighi informativi a carico delle aziende previsti
dall’art. 8, comma 8, Dlgs n. 252/2005 (in favore
dei soli lavoratori che non hanno ancora effettua­
to la scelta), ma da quel principio ormai consolida­
to secondo cui la scelta in favore della previdenza
complementare è irreversibile, cioè non può più
essere modificata.
Pertanto il lavoratore che nel corso di un prece­
dente rapporto di lavoro abbia già aderito ad una
forma pensionistica complementare, e che alla
stessa destinava il Tfr, è obbligato a continuare a
versare il proprio Tfr alla previdenza complemen­
tare.
Il datore di lavoro, dal canto suo, è obbligato a
gestire la scelta già effettuata a suo tempo dal
dipendente, il quale dovrà solo comunicargli, en­
tro il termine di sei mesi dall’assunzione (delibera­
zione Covip del 21 marzo 2007) la nuova forma
pensionistica complementare a cui versare il Tfr.
Per questa ragione l’azienda deve acquisire, al
momento dell’assunzione, le informazioni relative
alle scelte precedentemente fatte dai lavoratori,
nonché la relativa documentazione probatoria, al
fine di essere in grado di gestirle conformemente
alle disposizioni di legge.
Il questionario
A tale fine abbiamo predisposto un facsimile di
questionario che potrebbe essere utile alle azien­
de allo scopo di acquisire in modo formale i dati e
le informazioni necessarie per gestire le scelte già
effettuate dai dipendenti, ovvero, in caso di man­
cata effettuazione della scelta, al fine di poter
adempiere ai conseguenti obblighi informativi a
carico delle aziende (informativa sulle possibili
scelte, informativa sugli effetti della mancata op­
zione, messa a disposizione del modulo ministe­
riale TFR2).
Il questionario dovrebbe essere consegnato al di­
pendente unitamente agli altri documenti general­
mente forniti in sede di assunzione (lettera di
assunzione, informativa privacy, ecc.).
Nel modello allegato abbiamo cercato di prevede­
re tutte le diverse situazioni in cui potrebbero
trovarsi i lavoratori che l’azienda è in procinto di
assumere.
Al fine di semplificare le diverse casistiche possibi­
li, le abbiamo raggruppate in quattro classi, corri­
spondenti alle quattro sezioni del modulo (il lavo­
ratore dovrà quindi individuare la sezione a cui
appartiene, barrarla e fornire la documentazione
specificatamente richiesta) e cioè:
q la sezione 1 riguarda quei lavoratori che, poi­
ché al 31 dicembre 2006 già versavano il 100%
del Tfr ad un fondo pensione, erano esonerati ai
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Questionario relativo alla pregressa situazione del lavoratore «assumendo»
rispetto all’obbligo di destinazione del Tfr ex art. 8, comma 6, Dlgs n. 252/2005
Il presente questionario ha la specifica funzione di informare il datore di lavoro dell’eventuale scelta
sulla destinazione del Tfr da Lei effettuata in precedenti rapporti di lavoro.
Le precisiamo che l’acquisizione delle informazioni di seguito richieste, e della relativa documentazione probatoria, costituisce per il datore di lavoro un preciso obbligo di legge previsto dal Dlgs n.
252/2005, al fine di poter correttamente adempiere ai nuovi oneri che la riforma della previdenza
complementare pone a carico delle aziende.
La invitiamo pertanto, ad individuare nel presente questionario la sezione che la riguarda, a barrare
l’opzione che rappresenta la sua specifica situazione, nonché a fornire la specifica documentazione
richiesta.
Informazioni generali
Nome..................................................................Cognome..................................................................
Data di inizio primo rapporto di lavoro (ovvero di altra attività che ha comportato l’iscrizione
alla previdenza obbligatoria) ..............................................................................................................
Sezione 1: lavoratori che al 31.12.2006 già trasferivano il 100% del Tfr ad una forma pensionistica complementare (e che pertanto non erano tenuti a compilare il modulo TFR1 o TFR2)
1.1. Lei già destinava al 31.12.2006 ad una forma pensionistica complementare il 100% del Tfr
(e pertanto non ha compilato nei precedenti rapporti i moduli TFR1 e TFR2)
SI
La preghiamo di fornirci copia del certificato di iscrizione all’ultimo fondo.
Le ricordiamo che Lei è obbligato ad individuare entro 6 mesi dall’assunzione la nuova forma
pensionistica complementare a cui destinare il Tfr.
Le chiediamo pertanto di provvedere entro tale termine a comunicarci il nuovo fondo pensione da Lei
prescelto, altrimenti troverà applicazione la regola del conferimento tacito (al fondo negoziale, ovvero
in mancanza, al Fondinps).
Sezione 2: lavoratori che hanno espressamente/tacitamente scelto la destinazione del Tfr
in favore della destinazione alla previdenza complementare
2.1. Attraverso il modulo TFR1 o TFR2 consegnato al precedente datore di lavoro, ha espressamente optato per la destinazione del Tfr alla previdenza complementare.
SI
In questo caso, Le chiediamo cortesemente di fornirci copia del modulo TFR1 o TFR2 e del
certificato di iscrizione al fondo (ultimo fondo al quale risulta iscritto).
Le ricordiamo altresì che Lei è obbligato ad individuare entro 6 mesi dall’assunzione la nuova forma
pensionistica complementare a cui destinare il Tfr.
Le chiediamo pertanto di provvedere entro tale termine a comunicarci il nuovo fondo pensione da Lei
prescelto, altrimenti troverà applicazione la regola del conferimento tacito (al fondo negoziale, ovvero
in mancanza, al Fondinps).
2.2. È stato tacitamente iscritto ad una forma pensionistica complementare (in quanto non ha
esercitato l’opzione entro il termine previsto dalla legge) in occasione di un precedente rapporto di
lavoro.
SI
2.3. Lei, modificando la scelta inizialmente fatta con il modulo TFR1 o TFR2, nel corso dei precedenti rapporti di lavoro ha aderito alla previdenza complementare
SI
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Le chiediamo cortesemente di fornirci copia del certificato di iscrizione al fondo (ultimo fondo al quale
risulta iscritto).
Le ricordiamo altresì che Lei è obbligato ad individuare entro 6 mesi dall’assunzione la nuova forma
pensionistica complementare a cui destinare il Tfr.
Le chiediamo pertanto di provvedere entro tale termine a comunicarci il nuovo fondo pensione da Lei
prescelto, altrimenti troverà applicazione la regola del conferimento tacito (al fondo negoziale, ovvero
in mancanza, al Fondinps).
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Le chiediamo cortesemente di fornirci copia del certificato di iscrizione al fondo (ultimo fondo al quale
risulta iscritto).
Le ricordiamo altresì che Lei è obbligato ad individuare entro 6 mesi dall’assunzione la nuova forma
pensionistica complementare a cui destinare il Tfr.
Le chiediamo pertanto di provvedere entro tale termine a comunicarci il nuovo fondo pensione da Lei
prescelto, altrimenti troverà applicazione la regola del conferimento tacito (al fondo negoziale, ovvero
in mancanza, al Fondinps).
Sezione 3: lavoratori che hanno espressamente scelto la conservazione del Tfr in azienda
(e che successivamente non hanno revocato tale scelta)
3.1. Attraverso il modulo TFR1 o TFR2 consegnato al precedente datore di lavoro, ha espressamente optato per la conservazione del Tfr in azienda, e non ha successivamente modificato tale
scelta
SI
Le chiediamo cortesemente di fornirci copia del modulo TFR1 e TFR2 consegnato al precedente
datore di lavoro.
Sezione 4: lavoratori che non hanno ancora effettuato la scelta sulla destinazione del Tfr ovvero
che devono effettuarla di nuovo (in quanto hanno esercitato il riscatto totale)
4.1. In occasione dei precedenti rapporti di lavoro Lei non ha effettuato la scelta sulla destinazione
del Tfr (cioè non ha compilato e riconsegnato il modulo TFR1 o TFR2)
SI
In questo caso Lei riceverà, contestualmente al presente questionario, il modulo TFR2 e dovrà
compilarlo e restituirlo entro 6 mesi dalla data di assunzione.
4.2. Lei ha riscattato ovvero ha presentato richiesta di riscatto totale della sua posizione individuale maturata presso il fondo al quale era iscritto in forza del precedente rapporto di lavoro SI
La informiamo che Lei dovrà nuovamente esprimere la sua scelta in merito alla destinazione del Tfr
attraverso il modulo TFR2 che Le viene consegnato unitamente al presente questionario, entro 6
mesi dalla data di assunzione.
Firma del dipendente
.........................................
Roma, .............................
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Informativa privacy
Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 Le precisiamo che il titolare del trattamento dei seguenti dati è il datore
di lavoro e che tali dati personali sono esclusivamente funzionali alla gestione amministrativa del
rapporto di lavoro.
Pertanto il rifiuto di fornire e trattare questi dati comporterà l’impossibilità di instaurare il presente
rapporto di lavoro.
I dati verranno trattati con modalità manuale ed informatica e potranno essere comunicati al consulente che elabora per nostro conto le paghe ovvero agli enti interessati, secondo le modalità e le
condizioni già comunicatele nella generale informativa sulla privacy consegnataLe al momento
dell’assunzione.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.
7 del Codice della privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati;
l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta.
L’interessato (per accettazione)
....................................................
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sensi del Dlgs n. 252/2005 e del Dm 30 gennaio
2007 dall’obbligo della scelta sulla destinazione
del Tfr.
Si tratta di quei lavoratori che, quindi, non erano
tenuti a compilare il modulo TFR1 o TFR2 e che
pertanto possono provare la scelta effettuata in
favore della previdenza complementare attraver­
so la copia del certificato di iscrizione all’ultimo
fondo al quale erano iscritti.
Questi lavoratori sono tenuti a comunicare al nuo­
vo datore di lavoro, entro sei mesi dall’assunzione,
la forma pensionistica complementare a cui il da­
tore di lavoro è obbligato a versare il Tfr (che, in
caso di passaggio tra aziende che applicano il
medesimo accordo collettivo, potrebbe anche es­
sere il fondo al quale il dipendente era già iscrit­
to). La mancata indicazione da parte del lavorato­
re del nuovo fondo pensione entro il termine so­
pra indicato comporta le conseguenze del conferi­
mento tacito e cioè l’obbligo del trasferimento del
Tfr al fondo negoziale ovvero, in mancanza, a
Fondinps;
q la sezione 2 interessa invece quei dipendenti
che nel corso del primo semestre 2007 hanno già
scelto la destinazione del Tfr alla previdenza com­
plementare attraverso una delle seguenti alterna­
tive modalità:
­ mediante la compilazione del modulo TFR1/
TFR2 (conferimento esplicito);
­ mediante il meccanismo del silenzio assenso
(conferimento tacito);
­ attraverso l’iscrizione ad un fondo pensione con
cui hanno modificato la scelta originariamente fat­
ta con il modulo TFR1 o TFR2 in favore della
conservazione in azienda.
I lavoratori che compilano questa sezione dovran­
no fornire copia del modulo TFR1 o TFR2 (solo
nel caso di scelta della prima delle opzioni sopra
descritte, cioè quella del conferimento esplicito),
nonché copia del certificato di iscrizione all’ultimo
fondo.
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Questi dipendenti, come quelli della sezione 1,
sono tenuti, entro il termine di sei mesi dall’assun­
zione, ad indicare al datore di lavoro il nuovo
fondo pensione a cui versare il proprio Tfr, salvo
l’applicazione del meccanismo del conferimento
tacito;
q la sezione 3 è riservata a quei dipendenti che
in un precedente rapporto di lavoro attraverso il
modulo TFR1 o TFR2 hanno espressamente scel­
to di conservare il Tfr in azienda e che non hanno
successivamente modificato tale scelta (e che per­
tanto, al momento dell’iscrizione, non risultano
iscritti ad alcuna forma pensionistica complemen­
tare).
Questi dipendenti sono tenuti a presentare una
copia del modulo TFR1 o TFR2 compilato e con­
segnato al precedente datore di lavoro. Potranno,
in occasione dell’assunzione ovvero in un succes­
sivo momento, modificare la loro scelta e quindi
iscriversi ad una qualsiasi forma pensionistica
complementare;
q la sezione 4 è per quei lavoratori che al
momento dell’assunzione non hanno ancora ef­
fettuato la scelta sulla destinazione del Tfr (e
quindi non hanno mai compilato e riconsegnato i
moduli TFR1 o TFR2), e per quelli che, avendo
interamente riscattato la loro posizione indivi­
duale accumulata presso un fondo, sono ritornati
nella medesima situazione di quei soggetti che
non hanno ancora fatto alcuna opzione. Ricor­
diamo infatti che l’ipotesi del riscatto totale è
l’unica in cui il dipendente che originariamente
ha scelto di aderire alla previdenza complemen­
tare non è obbligato a vita a dare seguito a tale
scelta, in quanto attraverso il riscatto ha acquisi­
to la possibilità di scegliere ancora una volta.
A questi dipendenti la nuova azienda dovrà con­
segnare il modulo TFR2 e le relative informati­
ve, affinché questi esprimano la loro scelta entro
i successivi sei mesi.
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