Nuova assunzione e Tfr: il vademecum per il datore
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Nuova assunzione e Tfr: il vademecum per il datore
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Nuova assunzione e Tfr: il vademecum per il datore Nevio Bianchi Consulente del lavoro in Roma Barbara Massara Consulente del lavoro in Roma L’azienda deve acquisire, al momento dell’assun zione, le informazioni relative alle scelte preceden temente fatte dai lavoratori, nonché la relativa documentazione probatoria, al fine di essere in grado di gestirle conformemente alle disposizioni di legge. A tale fine abbiamo predisposto un que stionario utile alle aziende allo scopo di acquisire in modo formale i dati e le informazioni necessarie per gestire le scelte già effettuate dai dipendenti ovvero, in caso di mancata effettuazione della scel ta, al fine di poter adempiere ai conseguenti obbli ghi informativi a carico degli stessi N. 20 20 -- 11 11 maggio maggio 2007 2007 N. 10 La riforma della previdenza complementare non ha effetti importanti solo sulle casse aziendali, in quanto modifica e complica anche la gestione am ministrativa del personale dipendente, a comincia re dal momento dell’assunzione. In questa fase il datore di lavoro è infatti soggetto ad un nuovo obbligo, implicitamente imposto dal Dlgs n. 252/ 2005, cioè quello di informarsi sulle scelte che il lavoratore da assumere ha fatto fino a quel mo mento in merito alla destinazione del trattamento di fine rapporto (Tfr). In pratica il nuovo datore di lavoro deve doman dare al dipendente che sta per assumere quale sia la sua situazione personale rispetto alla previden za complementare, e cioè dovrà sapere se questi in precedenza ha già scelto la destinazione del proprio Tfr o, meglio, se è stato già iscritto ad un fondo pensione o meno. Il nuovo adempimento discende non solo dagli obblighi informativi a carico delle aziende previsti dall’art. 8, comma 8, Dlgs n. 252/2005 (in favore dei soli lavoratori che non hanno ancora effettua to la scelta), ma da quel principio ormai consolida to secondo cui la scelta in favore della previdenza complementare è irreversibile, cioè non può più essere modificata. Pertanto il lavoratore che nel corso di un prece dente rapporto di lavoro abbia già aderito ad una forma pensionistica complementare, e che alla stessa destinava il Tfr, è obbligato a continuare a versare il proprio Tfr alla previdenza complemen tare. Il datore di lavoro, dal canto suo, è obbligato a gestire la scelta già effettuata a suo tempo dal dipendente, il quale dovrà solo comunicargli, en tro il termine di sei mesi dall’assunzione (delibera zione Covip del 21 marzo 2007) la nuova forma pensionistica complementare a cui versare il Tfr. Per questa ragione l’azienda deve acquisire, al momento dell’assunzione, le informazioni relative alle scelte precedentemente fatte dai lavoratori, nonché la relativa documentazione probatoria, al fine di essere in grado di gestirle conformemente alle disposizioni di legge. Il questionario A tale fine abbiamo predisposto un facsimile di questionario che potrebbe essere utile alle azien de allo scopo di acquisire in modo formale i dati e le informazioni necessarie per gestire le scelte già effettuate dai dipendenti, ovvero, in caso di man cata effettuazione della scelta, al fine di poter adempiere ai conseguenti obblighi informativi a carico delle aziende (informativa sulle possibili scelte, informativa sugli effetti della mancata op zione, messa a disposizione del modulo ministe riale TFR2). Il questionario dovrebbe essere consegnato al di pendente unitamente agli altri documenti general mente forniti in sede di assunzione (lettera di assunzione, informativa privacy, ecc.). Nel modello allegato abbiamo cercato di prevede re tutte le diverse situazioni in cui potrebbero trovarsi i lavoratori che l’azienda è in procinto di assumere. Al fine di semplificare le diverse casistiche possibi li, le abbiamo raggruppate in quattro classi, corri spondenti alle quattro sezioni del modulo (il lavo ratore dovrà quindi individuare la sezione a cui appartiene, barrarla e fornire la documentazione specificatamente richiesta) e cioè: q la sezione 1 riguarda quei lavoratori che, poi ché al 31 dicembre 2006 già versavano il 100% del Tfr ad un fondo pensione, erano esonerati ai Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Questionario relativo alla pregressa situazione del lavoratore «assumendo» rispetto all’obbligo di destinazione del Tfr ex art. 8, comma 6, Dlgs n. 252/2005 Il presente questionario ha la specifica funzione di informare il datore di lavoro dell’eventuale scelta sulla destinazione del Tfr da Lei effettuata in precedenti rapporti di lavoro. Le precisiamo che l’acquisizione delle informazioni di seguito richieste, e della relativa documentazione probatoria, costituisce per il datore di lavoro un preciso obbligo di legge previsto dal Dlgs n. 252/2005, al fine di poter correttamente adempiere ai nuovi oneri che la riforma della previdenza complementare pone a carico delle aziende. La invitiamo pertanto, ad individuare nel presente questionario la sezione che la riguarda, a barrare l’opzione che rappresenta la sua specifica situazione, nonché a fornire la specifica documentazione richiesta. Informazioni generali Nome..................................................................Cognome.................................................................. Data di inizio primo rapporto di lavoro (ovvero di altra attività che ha comportato l’iscrizione alla previdenza obbligatoria) .............................................................................................................. Sezione 1: lavoratori che al 31.12.2006 già trasferivano il 100% del Tfr ad una forma pensionistica complementare (e che pertanto non erano tenuti a compilare il modulo TFR1 o TFR2) 1.1. Lei già destinava al 31.12.2006 ad una forma pensionistica complementare il 100% del Tfr (e pertanto non ha compilato nei precedenti rapporti i moduli TFR1 e TFR2) SI La preghiamo di fornirci copia del certificato di iscrizione all’ultimo fondo. Le ricordiamo che Lei è obbligato ad individuare entro 6 mesi dall’assunzione la nuova forma pensionistica complementare a cui destinare il Tfr. Le chiediamo pertanto di provvedere entro tale termine a comunicarci il nuovo fondo pensione da Lei prescelto, altrimenti troverà applicazione la regola del conferimento tacito (al fondo negoziale, ovvero in mancanza, al Fondinps). Sezione 2: lavoratori che hanno espressamente/tacitamente scelto la destinazione del Tfr in favore della destinazione alla previdenza complementare 2.1. Attraverso il modulo TFR1 o TFR2 consegnato al precedente datore di lavoro, ha espressamente optato per la destinazione del Tfr alla previdenza complementare. SI In questo caso, Le chiediamo cortesemente di fornirci copia del modulo TFR1 o TFR2 e del certificato di iscrizione al fondo (ultimo fondo al quale risulta iscritto). Le ricordiamo altresì che Lei è obbligato ad individuare entro 6 mesi dall’assunzione la nuova forma pensionistica complementare a cui destinare il Tfr. Le chiediamo pertanto di provvedere entro tale termine a comunicarci il nuovo fondo pensione da Lei prescelto, altrimenti troverà applicazione la regola del conferimento tacito (al fondo negoziale, ovvero in mancanza, al Fondinps). 2.2. È stato tacitamente iscritto ad una forma pensionistica complementare (in quanto non ha esercitato l’opzione entro il termine previsto dalla legge) in occasione di un precedente rapporto di lavoro. SI 2.3. Lei, modificando la scelta inizialmente fatta con il modulo TFR1 o TFR2, nel corso dei precedenti rapporti di lavoro ha aderito alla previdenza complementare SI N. 20 - 11 maggio 2007 Le chiediamo cortesemente di fornirci copia del certificato di iscrizione al fondo (ultimo fondo al quale risulta iscritto). Le ricordiamo altresì che Lei è obbligato ad individuare entro 6 mesi dall’assunzione la nuova forma pensionistica complementare a cui destinare il Tfr. Le chiediamo pertanto di provvedere entro tale termine a comunicarci il nuovo fondo pensione da Lei prescelto, altrimenti troverà applicazione la regola del conferimento tacito (al fondo negoziale, ovvero in mancanza, al Fondinps). 11 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Le chiediamo cortesemente di fornirci copia del certificato di iscrizione al fondo (ultimo fondo al quale risulta iscritto). Le ricordiamo altresì che Lei è obbligato ad individuare entro 6 mesi dall’assunzione la nuova forma pensionistica complementare a cui destinare il Tfr. Le chiediamo pertanto di provvedere entro tale termine a comunicarci il nuovo fondo pensione da Lei prescelto, altrimenti troverà applicazione la regola del conferimento tacito (al fondo negoziale, ovvero in mancanza, al Fondinps). Sezione 3: lavoratori che hanno espressamente scelto la conservazione del Tfr in azienda (e che successivamente non hanno revocato tale scelta) 3.1. Attraverso il modulo TFR1 o TFR2 consegnato al precedente datore di lavoro, ha espressamente optato per la conservazione del Tfr in azienda, e non ha successivamente modificato tale scelta SI Le chiediamo cortesemente di fornirci copia del modulo TFR1 e TFR2 consegnato al precedente datore di lavoro. Sezione 4: lavoratori che non hanno ancora effettuato la scelta sulla destinazione del Tfr ovvero che devono effettuarla di nuovo (in quanto hanno esercitato il riscatto totale) 4.1. In occasione dei precedenti rapporti di lavoro Lei non ha effettuato la scelta sulla destinazione del Tfr (cioè non ha compilato e riconsegnato il modulo TFR1 o TFR2) SI In questo caso Lei riceverà, contestualmente al presente questionario, il modulo TFR2 e dovrà compilarlo e restituirlo entro 6 mesi dalla data di assunzione. 4.2. Lei ha riscattato ovvero ha presentato richiesta di riscatto totale della sua posizione individuale maturata presso il fondo al quale era iscritto in forza del precedente rapporto di lavoro SI La informiamo che Lei dovrà nuovamente esprimere la sua scelta in merito alla destinazione del Tfr attraverso il modulo TFR2 che Le viene consegnato unitamente al presente questionario, entro 6 mesi dalla data di assunzione. Firma del dipendente ......................................... Roma, ............................. N. 20 - 11 maggio 2007 12 Informativa privacy Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 Le precisiamo che il titolare del trattamento dei seguenti dati è il datore di lavoro e che tali dati personali sono esclusivamente funzionali alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro. Pertanto il rifiuto di fornire e trattare questi dati comporterà l’impossibilità di instaurare il presente rapporto di lavoro. I dati verranno trattati con modalità manuale ed informatica e potranno essere comunicati al consulente che elabora per nostro conto le paghe ovvero agli enti interessati, secondo le modalità e le condizioni già comunicatele nella generale informativa sulla privacy consegnataLe al momento dell’assunzione. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. L’interessato (per accettazione) .................................................... Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE sensi del Dlgs n. 252/2005 e del Dm 30 gennaio 2007 dall’obbligo della scelta sulla destinazione del Tfr. Si tratta di quei lavoratori che, quindi, non erano tenuti a compilare il modulo TFR1 o TFR2 e che pertanto possono provare la scelta effettuata in favore della previdenza complementare attraver so la copia del certificato di iscrizione all’ultimo fondo al quale erano iscritti. Questi lavoratori sono tenuti a comunicare al nuo vo datore di lavoro, entro sei mesi dall’assunzione, la forma pensionistica complementare a cui il da tore di lavoro è obbligato a versare il Tfr (che, in caso di passaggio tra aziende che applicano il medesimo accordo collettivo, potrebbe anche es sere il fondo al quale il dipendente era già iscrit to). La mancata indicazione da parte del lavorato re del nuovo fondo pensione entro il termine so pra indicato comporta le conseguenze del conferi mento tacito e cioè l’obbligo del trasferimento del Tfr al fondo negoziale ovvero, in mancanza, a Fondinps; q la sezione 2 interessa invece quei dipendenti che nel corso del primo semestre 2007 hanno già scelto la destinazione del Tfr alla previdenza com plementare attraverso una delle seguenti alterna tive modalità: mediante la compilazione del modulo TFR1/ TFR2 (conferimento esplicito); mediante il meccanismo del silenzio assenso (conferimento tacito); attraverso l’iscrizione ad un fondo pensione con cui hanno modificato la scelta originariamente fat ta con il modulo TFR1 o TFR2 in favore della conservazione in azienda. I lavoratori che compilano questa sezione dovran no fornire copia del modulo TFR1 o TFR2 (solo nel caso di scelta della prima delle opzioni sopra descritte, cioè quella del conferimento esplicito), nonché copia del certificato di iscrizione all’ultimo fondo. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Questi dipendenti, come quelli della sezione 1, sono tenuti, entro il termine di sei mesi dall’assun zione, ad indicare al datore di lavoro il nuovo fondo pensione a cui versare il proprio Tfr, salvo l’applicazione del meccanismo del conferimento tacito; q la sezione 3 è riservata a quei dipendenti che in un precedente rapporto di lavoro attraverso il modulo TFR1 o TFR2 hanno espressamente scel to di conservare il Tfr in azienda e che non hanno successivamente modificato tale scelta (e che per tanto, al momento dell’iscrizione, non risultano iscritti ad alcuna forma pensionistica complemen tare). Questi dipendenti sono tenuti a presentare una copia del modulo TFR1 o TFR2 compilato e con segnato al precedente datore di lavoro. Potranno, in occasione dell’assunzione ovvero in un succes sivo momento, modificare la loro scelta e quindi iscriversi ad una qualsiasi forma pensionistica complementare; q la sezione 4 è per quei lavoratori che al momento dell’assunzione non hanno ancora ef fettuato la scelta sulla destinazione del Tfr (e quindi non hanno mai compilato e riconsegnato i moduli TFR1 o TFR2), e per quelli che, avendo interamente riscattato la loro posizione indivi duale accumulata presso un fondo, sono ritornati nella medesima situazione di quei soggetti che non hanno ancora fatto alcuna opzione. Ricor diamo infatti che l’ipotesi del riscatto totale è l’unica in cui il dipendente che originariamente ha scelto di aderire alla previdenza complemen tare non è obbligato a vita a dare seguito a tale scelta, in quanto attraverso il riscatto ha acquisi to la possibilità di scegliere ancora una volta. A questi dipendenti la nuova azienda dovrà con segnare il modulo TFR2 e le relative informati ve, affinché questi esprimano la loro scelta entro i successivi sei mesi. N. 20 - 11 maggio 2007 13