USO DEL CASCO PROTETTIVO USO DI CASCHI NON

Transcript

USO DEL CASCO PROTETTIVO USO DI CASCHI NON
USO DEL CASCO PROTETTIVO
Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto OBBLIGO
di INDOSSARE e TENERE REGOLARMENTE ALLACCIATO un CASCO PROTETTIVO OMOLOGATO
SANZIONE: da € 70,00 a € 285,00 (quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato,
della violazione risponde il conducente). Consegue
inoltre: fermo amministrativo del veicolo per gg. 60.
Qualora nel corso di un biennio, con un ciclomotore o motociclo sia stata commessa (per due volte)
la violazione del mancato uso o uso improprio del
casco, il fermo del veicolo è di gg. 90.
> SONO ESENTI DA TALE OBBLIGO: ciclomotori e
motoveicoli a 3 o 4 ruote dotati di carrozzeria chiusa.
USO DI CASCHI NON OMOLOGATI
Con questo promemoria, l’associazione
> SANZIONE: da € 742,00 a € 2.970,00
> SEQUESTRO E CONFISCA DEL CICLOMOTORE.
NEOPATENTATI
1. per i 3 anni successivi dalla data del conseguimento della patente B NON E’ CONSENTITO il superamento della velocità di: 100 km/h nelle autostrade
– 90 km/h per le strade extraurbane principali;
2. ai titolari della patente B (rilasciata dal 1° genn.
2009), il 1° anno dal rilascio NON E’ CONSENTITA la
guida di autoveicoli aventi potenza specifica, riferita
alla tara, superiore a 50 Kw/t. SANZIONI: da € 148,00
a € 594,00 e Sospensione Patente: da 2 a 8 mesi.
www.pasav.it - [email protected]
venezia
Vuole darTi alcuni consigli, puramente indicativi, per chi si mette alla guida dei Ciclomotori
o per chi è neopatentato. Si ringrazia
INFORTUNISTICA STRADALE
CICLOMOTORI
A. Per circolare devono avere: certificato di circolazione (come i motocicli e le autovetture), che oltre ai
dati tecnici deve contenere il nome del proprietario.
B. Targhe dei ciclomotori:
B.1 è personale, è abbinata a un solo veicolo;
B.2 il titolare la trattiene in caso di vendita;
B.3 la fabbricazione e la vendita è riservata allo Stato.
1. chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende
ciclomotori che sviluppano una velocità superiore a
quella prevista dall’art. 52, (45 Km orari) è soggetto
alla SANZIONE: da € 74,00 a € 296,00;
2. chi circola con un ciclomotore non rispondente ad
una delle caratteristiche o prescrizioni indicate dall’art. 52 o nel certificato di circolazione, (cilindrata
inferiore o uguale a 50 cm3 o potenza 4 Kw per i motori elettrici) ovvero che sviluppi una velocità superiore
a quella prevista, è soggetto alla SANZIONE: da €
36,00 a € 148,00;
3. chi circola con un ciclomotore per il quale non è
stato rilasciato il certificato di circolazione: SANZIONE: da € 131,00 a € 524,00;
4. chi circola con un ciclomotore sprovvisto di targa:
SANZIONE: da € 65,00 a € 262,00;
5. chi circola con un ciclomotore munito di targa non
propria - SANZIONE: da € 1.549,00 a € 6.197,00;
6. chi circola munito di targa i cui dati non siano
chiaramente visibili è soggetto alla SANZIONE: da €
22,00 a € 88,00;
7. chi fabbrica o vende targhe con caratteristiche
difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero
circola con un ciclomotore munito delle suddette
targhe - SANZIONE: da € 1.605,00 a € 6.420,00;
8. chi circola con un ciclomotore per il quale non è
stato richiesto l’aggiornamento del certificato di cir-
colazione per trasferimento della proprietà – SANZIONE: da € 339,00 a € 1.358,00 – alla stessa sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione
della circolazione.
8.1 il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al
competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti
dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse;
9. alle violazioni 1) – 2) – 3) consegue la CONFISCA
DEL CICLOMOTORE
10. alle violazioni 1) – 2) si procede alla DISTRUZIONE DEL CICLOMOTORE
11. alle violazioni 6) – 7) consegue il FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO PER 1 MESE, in caso di
reiterazione delle violazioni: CONFISCA AMMINISTRATIVA DEL VEICOLO.