Part-time, il permesso è a ore

Transcript

Part-time, il permesso è a ore
IMPRESA
Lunedì 31 Ottobre 2011
15
Il criteri di calcolo del congedo parentale intervallato da assenze e nei rapporti a tempo parziale
Part-time, il permesso è a ore
Si considera l’intera giornata di assenza e l’indennità ridotta
DI
Q
Pagina a cura
DANIELE CIRIOLI
uando ci sono assenze per ferie o malattia
che inframmezzano un
periodo di congedo parentale, il weekend (sabato e
domenica) risulta non indennizzabile né computabile in conto
del congedo; salvo che non ci sia
una ripresa di attività lavorativa. Inoltre, il congedo parentale
non è mai fruibile a ore se non
nel caso di lavoratore titolare
di due (o più) rapporti di lavoro
a tempo parziale orizzontale o
misto. Le precisazioni, dell’Inps,
sono contenute nel messaggio n.
19772/2011.
Il congedo parentale. Il
congedo parentale (la vecchia
«astensione facoltativa») spetta ai lavoratori dipendenti, in
costanza di rapporto di lavoro,
genitori naturali (esclusi quelli
disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio)
per un periodo complessivo tra i
due (mamma e papà) non superiore a dieci mesi, aumentabili a
undici, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi otto
anni di vita del bambino (fino
al giorno compreso dell’ottavo
compleanno). Il congedo è coperto da un’indennità, subordinata alla vivenza del bambino e
alla sussistenza di un rapporto
di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione
facoltativa. Inoltre, l’indennità
spetta in qualità di lavoratori
dipendenti anche ai lavoratori
agricoli a tempo determinato
purché possano far valere 51
giornate nell’anno precedente
quello di inizio del congedo oppure nello stesso anno se lavorate prima dell’inizio del congedo stesso. Il congedo
invece non spetta ai
genitori disoccupati
o sospesi; ai genitori
lavoratori domestici; ai genitori lavoratori a domicilio;
da quando cessa il
rapporto di lavoro
in atto all’inizio e
durante il periodo
di astensione.
Come detto, il
congedo parentale
spetta per un periodo complessivo
massimo, tra mamma e papà, di dieci
mesi, aumentabili
a 11, fruibili anche
contemporaneamente, entro i primi
otto anni di vita del
bambino. Nel dettaglio:
•
alla madre
lavoratrice dipendente spetta per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi, trascorso
quello previsto per
l’astensione obbli-
IL COMPUTO DEL WEEKEND
Due esempi (settimana corta)
Conseguenze
Da lunedì a venerdì = congedo parentale
Sabato e domenica = liberi
Da lunedì a mercoledì = ferie
Giovedì = ripresa del lavoro
Sabato e domenica restano esclusi dal computo
del congedo parentale in quanto la frazione di
congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività
lavorativa)
Da lunedì a venerdì = congedo parentale
Sabato e domenica = liberi
Da lunedì a mercoledì = ferie
Giovedì = congedo parentale
Venerdì = ripresa del lavoro
Sabato e domenica sono conteggiati e indennizzati nel congedo parentale in quanto tali giorni
sono compresi nell’unica frazione di congedo
(dal lunedì della prima settimana al giovedì della
seconda) e ricadono subito dopo il congedo
parentale
gatoria dopo il parto;
•
al padre lavoratore dipendente spetta per un periodo
continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi elevabile
a sette se lo stesso si astiene dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore
a tre mesi. È in questo caso il
limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori
sale a undici mesi. Al padre lavoratore dipendente, il congedo
spetta anche durante il periodo
di astensione obbligatoria della
madre (a decorrere dal giorno
successivo al parto), e anche se
la stessa non lavora;
•
al genitore single
(solo), padre o madre, spetta
per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci
mesi.
In caso di fruizione da parte
di entrambi i genitori (madre
autonoma e padre dipendente)
il periodo massimo complessivo tra i due è pari a dieci mesi
(tre mesi per la madre e sette
mesi per il padre). Ai lavoratori dipendenti genitori adottivi
o affidatari (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori
domestici e quelli a domicilio),
il congedo parentale spetta con
le stesse modalità dei genitori
naturali, fino al compimento
della maggiore età del minore.
Madre e padre possono fruire
di tale congedo parentale anche
contemporaneamente. Infine, in
caso di parto gemellare o plurigemellare e anche in caso di
adozione e affidamento di più
minori, ciascun genitore lavoratore dipendente ha diritto a fruire del congedo parentale, per
ogni nato e per ogni adottato o
affidato, per il numero di mesi
previsti dalla legge, con le stesse modalità di fruizione e con gli
stessi criteri di pagamento.
Come si computa il congedo parentale. Il congedo
parentale può essere fruito
continuativamente (tre mesi,
quattro mesi) oppure anche in
modo frazionato. In tale ultima
ipotesi, la frazionabilità va comunque intesa nel senso che
tra un periodo (anche di un solo
giorno per volta) e l’altro
di astensione facoltativa
deve essere effettuata
una ripresa «effettiva»
del lavoro. Le giornate
di ferie, la malattia, le
festività e i sabati cadenti tra il periodo di
congedo parentale e la
ripresa lavoro non vanno computate in conto
congedo parentale.
L’effettiva ripresa del
lavoro è un requisito non
rinvenibile né nel caso
di domanda di fruizione
del congedo dal lunedì
al venerdì (settimana
corta), senza ripresa
del lavoro il lunedì della settimana successiva
a quella di fruizione del
congedo, né nella fruizione di ferie. Ciò non
significa comunque che,
immediatamente dopo
un periodo di congedo
parentale, non possano
essere ammessi periodi
di ferie (o di fruizione di
altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella
fruizione di congedo
derarsi compresi in un periodo
unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è stata
ripresa dell’attività lavorativa)
risultano comunque ricompresi all’interno di un periodo di
assenza fruita ad altro titolo
(periodo neutro). Viceversa, il
sabato e la domenica ricadenti
tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta
sono computabili e indennizza-
parentale. Significa, però, che
due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da
un periodo feriale o altro tipo di
congedo, debbono comprendere
ai fini del calcolo del numero di
giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta)
cadenti subito prima o subito
dopo le ferie (o altri congedi o
permessi).
Il weekend del congedo
parentale. Criteri di computo
particolari e di indennizzo sono
previsti per i giorni di congedo
parentale quando il periodo di
congedo risulti inframmezzato
da ferie, malattia o assenze ad
altro titolo (incluse le pause di
sospensione contrattuale previste nel part-time di tipo verticale o misto). In particolare,
l’Inps ha spiegato che i giorni
festivi, le domeniche e anche
i sabati (in caso di settimana
corta) che ricadono all’interno
di un periodo di ferie, malattia,
o assenze ad altro titolo non
sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto
congedo parentale. Per esempio, nel caso di un lavoratore,
con orario di lavoro articolato
su cinque giorni lavorativi (la
cosiddetta settimana corta),
che fruisca di congedo parentale nel seguente modo:
•
1ª settimana:
o
dal lunedì al venerdì
= congedo parentale;
o
poi sabato e domenica;
•
2ª settimana:
o
dal lunedì al venerdì
= ferie – malattia – assenza ad
altro titolo;
o
poi sabato e domenica;
•
3ª settimana:
o
dal lunedì al venerdì
= ferie o malattia o assenza ad
altro titolo;
o
poi sabato e domenica;
•
4ª settimana:
o
dal lunedì al venerdì =
congedo parentale
il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza
settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di
congedo parentale, in quanto
tali giorni (che sono da consi-
bili in conto congedo parentale
in quanto tali giorni cadono,
rispettivamente, subito dopo
e subito prima il congedo parentale richiesto.
Stesso principio è applicabile anche in una situazione
«settimanale»; per esempio,
nel caso in cui il lavoratore
alterni congedo parentale e
ferie nel seguente modo:
•
dal martedì al giovedì
= congedo parentale
•
venerdì = ferie
•
sabato e domenica
•
lunedì = ferie
•
dal martedì a giovedì
= congedo parentale.
In altre parole, anche in
quest’ultimo caso, il sabato e
la domenica non si computano
a titolo di congedo parentale in
quanto risultano inclusi in un
periodo, seppur breve, di ferie
(venerdì e lunedì).
Congedo parentale a ore.
In via di principio, il congedo
parentale non è fruibile ad ore.
Tuttavia, secondo l’Inps, il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due (o più)
rapporti di lavoro part-time di
tipo orizzontale (o misto) può
astenersi a titolo di congedo
parentale da uno dei rapporti
di lavoro proseguendo l’attività lavorativa sull’altro rapporto (a part time) in essere.
In tal caso, ai fini del computo
dei mesi di congedo parentale,
l’assenza, benché limitata ad
alcune ore della giornata lavorativa, si considera per l’intera
giornata. L’indennità, invece,
ove spettante, dovrà essere
commisurata alle ore di effettiva assenza dal lavoro.
© Riproduzione riservata