POLO quesiti 2 - Comune di Somma Lombardo
Transcript
POLO quesiti 2 - Comune di Somma Lombardo
Città di Somma Lombardo Area Tecnica Settore Gestione del Territorio AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DI POLO FORMATIVO PER IL SETTORE AERONAUTICO * * * RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI Quesito n. 1 Domanda In caso di partecipazione in ATI di tipo verticale, per effettuare il sopralluogo la capogruppo deve essere in possesso di delega da parte degli altri associati? Risposta Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (verticale o orizzontale) si precisa che il sopralluogo deve essere svolto con una delle seguenti modalità: (i) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito alla data del sopralluogo: a. da parte di tutte le imprese raggruppate; b. da parte della sola mandataria con specifica indicazione degli estremi del mandato collettivo irrevocabile già conferito alla capogruppo; (ii) nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito alla data del sopralluogo: a. da parte di tutte le imprese raggruppate; b. da parte di una sola delle imprese che parteciperanno al futuro raggruppamento purché le altre imprese abbiano rilasciato all’impresa che effettua il sopralluogo apposita delega scritta allo svolgimento di tale incombente; Città di Somma Lombardo Quesito n. 2 Domanda Le lavorazioni di cui alla categoria OS28 classifica II sono a qualificazione obbligatoria. La nostra impresa è qualificata per le seguenti categorie e classifiche: OG1 VI, OG11 III, OS28 I ecc. con la generale copriamo la classifica 2^ richiesta per l'appalto per cui ci limitiamo al subappalto al 30% o dobbiamo associarci obbligatoriamente con altra impresa per il raggiungimento della classifica II cat. OS28? Risposta Allo stato attuale la questione presenta due opzioni interpretative: Opzione A: Il combinato disposto degli artt. 92, comma 7, 107, comma 2, 108, comma 3, 109, comma 2 e 170, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, porta a ritenere che, nel caso di subappalto delle lavorazioni di cui alla categoria OS28, classifica II nella misura del 30% (pari nel caso di specie ad Euro 120.000), la restante parte delle suddette lavorazioni (pari a Euro 280.000) debba essere posseduta con riferimento alla qualificazione nella categoria prevalente (sul punto, art. 92, comma 7, del D.P.R. n. 207/2011). In concreto, posto che il valore delle lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente è pari ad Euro 1.753.000,00, la possibilità di partecipazione quale impresa singola è possibile avendo la classifica IV, come individuata all’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 34/2000 (applicabile ancora oggi in via transitoria), quale limite di valore Euro 2.582.284,00. Opzione B: Il combinato disposto degli artt. 92, comma 7, 107, comma 2, 108, comma 3, 109, comma 2 e 170, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, porta a ritenere che, nel caso di subappalto delle lavorazioni di cui alla categoria OS28, classifica II nella misura del 30% possa comportare l’esecuzione di dette lavorazioni se la restante qualificazione nella categoria prevalente, non impiegata per garantire il possesso di idonea capacità nella categoria prevalente, sia sufficiente a compensare la quota di valore delle lavorazioni ricadenti nella categoria OS28. Si rammenta inoltre che il vigente art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 non prevede più l’obbligo di costituzione di raggruppamento verticale obbligatorio nel caso di mancato possesso di qualificazione nella categorie elencate dall’art. 107, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. In ogni caso, non sussistendo specifici divieti nella lex specialis di gara, si ricorda che secondo la giurisprudenza più recente e l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, la qualificazione in OG11 comprende in sé quelle in categoria OS28 e OS30, per cui il possesso della qualifica OG11 può determinare la capacità di eseguire i lavori nelle suindicate altre categorie purché la sommatoria degli importi delle lavorazioni ricadenti nella categoria OS28 e OS30 sia coperta dalla qualificazione in classifica adeguata nella categoria OG11. Pag. 2 di 9 Città di Somma Lombardo Quesito n. 3 Domanda Premesso di essere in possesso delle segg. Cat. SOA OG1 VI- OS28 II - OS30 II e di conseguenza sprovvisto di cat. OS13, chiedo una sua cortese conferma per la partecipazione come impresa singola, indicando i prof.ti con gli opportuni requisiti. Risposta Posto che la questione non è chiara con riferimento al passaggio “indicando i prof.ti con gli opportuni requisiti”, si ricorda quanto indicato al punto (i) dell’art. 4.2.1 del Disciplinare di Gara: “ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, le lavorazioni di cui ai punto a) e c) della tabella che precede, avendo valore superiore ad Euro 150.000,00, ricadendo nell’elenco di cui all’art. 107, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 ed essendo indicate a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. n. 34/2000, sono eseguibili direttamente dall’operatore economico in possesso, oltre che di idonea qualificazione nella categoria prevalente, anche di idonea qualificazione per le categorie OS13, Classifica I e OS30, Classifica I. In difetto, tali lavorazioni sono integralmente subappaltabili ovvero potranno essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero ancora potranno essere oggetto di esecuzione nell’ambito di raggruppamento temporaneo di imprese”. Quesito n. 4 Domanda La categoria scorporabile OS28 classifica II può essere sostituita dalla categoria OG11 della medesima classifica? Risposta Si. Si rimanda a quanto indicato al Quesito n. 2 Quesito n. 5 Domanda Il sopraluogo deve essere eseguito da tutte le imprese facenti parte dell'ATI e dai progettisti o è sufficiente sia eseguito dalla società capogruppo? Risposta Si rimanda alla risposta al Quesito n. 1 Pag. 3 di 9 Città di Somma Lombardo Quesito n. 6 Domanda Per quanto riguarda il fatturato, si richiede che esso faccia riferimento a progettazioni esecutive. Spesso, nei confronti dei commitenti privati, ci capita di stipulare contratti "a corpo" senza una distinzione economica tra progettazione definitiva ed esecutiva. Con quale criterio ritenete vada computata la parte di onorario riferibile alla progettazione esecutiva? Risposta Il criterio di riferimento potrebbe apparire più adeguato è quello relativo all’effettuazione di attività di progettazione per committenti privati che abbia le caratteristiche richieste per essere considerato quale progetto esecutivo. Quesito n. 7 Domanda in riferimento ai requisiti di tipo tecnico si richiede "l'avvenuto espletamento [...] per un importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta l'importo stimato dei lavori". Sia il bando che il disciplinare chiariscono che le classi e categorie della progettazione sono la Ic, If, IIIa, IIIb e IIIc ma non ne danno mai gli importi di riferimento (che, ovviamente, differiscono da quelli delle categorie dei lavori). A quali parametri dobbiamo quindi fare riferimento? Risposta Il termine “importo globale” indicato nel bando e nel disciplinare di gara deve intendersi riferito all’insieme delle classi e categorie indicate nella lex specialis. L’importo di riferimento è quindi quello di Euro 50.000 indicato quale importo per l’attività di progettazione. Gli importi attribuibili alle singole categorie di progettazione sono estrapolabili dai documenti di progetto. Quesito n. 8 Domanda Per i requisiti di cui sopra va fatto riferimento rispettivamente agli ultimi 5 e 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando. Il bando riporta la data del 20 dicembre 2011 ma è stato pubblicato in Gazzetta il 4 gennaio 2012. Per le finalità di cui sopra può perciò venir considerato anche l'anno 2011 o no? Pag. 4 di 9 Città di Somma Lombardo Risposta L’anno 2011 deve essere considerato tra gli ultimi 5 e 10 anni, essendo il bando pubblicato in data 4 gennaio 2012. Quesito n. 9 Domanda Parteciperemo in RTP con altri professionisti […]. Essendo noi uno studio associato ai sensi della L.1815/39 costituito da due soci, dobbiamo compilare due Allegati C indicando che partecipiamo sia come membri di studio associato che di capogruppo mandatario di costituendo RTP? Risposta No. È sufficiente la predisposizione di un solo Allegato C, avendo l’accortezza di precisare che si partecipa in costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti. In via più generale, si ricorda, come sottolineato espressamente nel disciplinare di gara, che i modelli di dichiarazione possono essere utilizzati in via preferenziale, ma non è un obbligo il loro impiego. Ciò che rileva, anche alla luce dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, è che tutte le informazioni necessarie previste a pena di esclusione dal Codice dei Contratti Pubblici, dal relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, nonché da altre leggi, siano rese dai concorrenti. Quesito n. 10 Domanda Nei paragrafi dell’Allegato C relativi alle dichiarazioni sul fatturato e sui servizi tecnici vi è una parte prestampata che afferma essere questi conformi alle richieste di bando. I componenti di uno studio associato ai sensi della L. 1815/1939 devono quindi riportare le cifre totali e non solo quelle di propria competenza (che potrebbero essere minori del richiesto)? Risposta La risposta dipende dalla struttura associativa. Qualora gli atti dell’associazione, anche alla luce dell’art. 36 cod. civ., stabilisca che l'associazione è legittimata a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, l’indicazione può essere cumulativa per le attività riferibili direttamente all’associazione. Viceversa, se l’assunzione di attività avviene da parte di ciascun professionista, è più opportuno che venga indicato, oltre ai dati riferibili all’associazione nel suo complesso, Pag. 5 di 9 Città di Somma Lombardo anche quelli derivanti dall’apporto di ciascun professionista associato che concorrono a determinare l’anzidetto totale. Quesito n. 11 Domanda Il punto 8.2.2 del disciplinare di gara cita: " Qualora l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione per progettazione DOVRA' ASSOCIARE, per la redazione del progetto esecutivo, uno o più progettisti ... ma, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006, che cita: " Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, OVVERO AVVALERSI DI PROGETTISTI QUALIFICATI, DA INDICARE NELL'OFFERTA, O PARTECIPARE IN RAGGRUPPAMENTO con soggetti qualificati per la progettazione......." dovrebbe intendersi che è ammessa la facolta' sia di concorrere in ATI con progettisti, ma anche quella di partecipare alla gara semplicemente indicando nelle prescritte dichiarazioni, il nominativo di progettisti, ai quali si intende affidare la progettazione, in caso di aggiudicazione dei lavori, senza necessita' alcuna di ATI precostituita o da costituirsi in caso di aggiudicazione? Risposta Si, con la precisazione, come chiarito dall’Autorità di Vigilanza con deliberazione 5/2009, che se si intende ricorrere all’avvalimento di progettisti previsto dall’art. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, occorrerà la presentazione da parte dei progettisti stessi di una dichiarazione sostitutiva sia in merito ai requisiti generali che a quelli tecnico - economici relativi alla progettazione. Quesito n. 12 Domanda In possesso della sola qualificazione di costruzione, è sufficiente indicare i progettisti che saranno incaricati alla redazione del progetto, oppure è obbligatorio costituire un ATI “associazione temporanea d’imprese” Risposta Si rimanda alla risposta al quesito n. 11 Pag. 6 di 9 Città di Somma Lombardo Quesito n. 13 Domanda Richiediamo l’ora dell’espletamento non indicata sul bando e sul disciplinare. Risposta Il punto 15.1 del disciplinare di gara prevede espressamente che la prima seduta pubblica di gara sarà il 22 febbraio 2012, ore 10.00. Quesito n. 14 Domanda Le percentuali d’incidenza dei lavori non sono corrette. La somma è di 102,90% Risposta Trattasi di errata operazione matematica. Vedasi errata corrige pubblicata. Quesito n. 15 Domanda La nostra Società vorrebbe partecipare alla Vostra gara d'appalto ma noi possediamo un certificato SOA con CAT.OG1 VI e la CAT OG 11 II possiamo partecipare alla gara in oggetto senza fare un'ATI con una Società che possiede la CAT. OS28? Risposta Si. Si rimanda a quanto indicato ai Quesiti nn. 2 e 4. Quesito n. 16 Domanda Può la ditta [omissis] partecipare alla gara avendo la qualificazione SOA per prestazione di progettazione e costruzione fino alla classifica VII? Risposta Dipende in quale/quali categorie è stata ottenuta l’attestazione SOA in classifica VII. Si ricorda che per poter partecipare alla procedura di gara occorre disporre di qualificazione nelle categorie indicate nel bando e nel disciplinare di gara a cui si rinvia. Pag. 7 di 9 Città di Somma Lombardo Quesito n. 17 Domanda Nella “Busta B” – Offerta tecnica viene richiesto di predisporre una relazione di cinque facciate A4 per ogni criterio di valutazione a), b), c) e d). Siamo a richiedere se è possibile poter aggiungere allegati, quali schede tecniche e tavole esplicative al fine di meglio esprimere le soluzioni proposte. Risposta Secondo quanto indicato con parere n. 221 del 16 dicembre 2010 dall’Autorità di Vigilanza, gli allegati alle relazioni previste dal Disciplinare di gara, in quanto esplicative e strettamente connessi alle relazioni in discorso, rientrano nel conteggio delle facciate. Quesito n. 18 Domanda È possibile partecipare alla gara in oggetto, con la Cat OG11 in alternativa della Cat. OS30 – OS28, secondo il principio espresso dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici c/ determinazione n.8/2002 e con pareri n.122/2007 e n. 150/2008 secondo i criteri indicati nel DPR 207/2010 ART.79 comma 16. Risposta Si rimanda ai Quesiti n. 2 e 4. Quesito n. 19 Domanda Possediamo la OG1 class. V, volevamo sapere se la OS13, che non possediamo come categoria, possiamo subappaltarla al 100% senza ricorrere all'avvalimento o all'ATI. Risposta Sì. Si rimanda a quanto previsto al punto 4.2.1(i) del Disciplinare di gara. Quesito n. 20 Domanda Il sopralluogo può essere effettuato da persona delegata in carta semplice che non sia dipendente dell'impresa? Pag. 8 di 9 Città di Somma Lombardo Risposta No. L’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 prevede espressamente che il sopralluogo debba essere svolto direttamente dal concorrente (quindi, in caso di persona giuridica, dal legale rappresentante) ovvero da un dipendente munito di delega. Pag. 9 di 9