Quesito: Le categorie scorporabili OS28 e OS30 sono subappaltabili
Transcript
Quesito: Le categorie scorporabili OS28 e OS30 sono subappaltabili
Quesito: Le categorie scorporabili OS28 e OS30 sono subappaltabili interamente a ditte aventi l'attestazione SOA? Risposta: Relativamente al quesito proposto si riporta quanto disposto dal disciplinare di gara: “Categorie scorporabili e/o subappaltabili a qualificazione obbligatoria (art.74, c.2, DPR 554/99): OS28 - “ Impianti termici e di condizionamento” - Classifica I° – Importo (al netto degli oneri per la sicurezza) € 178.992,49. OS30 - “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” Importo (al netto degli oneri per la sicurezza) € 173.232,89. “ Classifica I° - Si conferma che le due categorie di opere specializzate sono interamente subappaltabili ad altre imprese in possesso dell’attestato SOA, rispettivamente con la qualificazione in OS28 - classifica I° e in OS30 – classifica I°. Tali lavorazioni, infatti, sono di importo inferiore al 15% dell’importo totale dell’appalto; per tale motivo non trova applicazione il divieto di subappalto (oltre il 30%) di cui all’art. 37, comma 11 del D. Lgs 163/2006. Resta, altresì confermato l’obbligo di produrre in Busta “A” la dichiarazione di cui a pag. 11 del disciplinare: “2.9 Dichiarazione di impegno di cui al “Modello G”, allegato al presente Disciplinare, da restituire compilata e controfirmata dal Legale rappresentante della Società concorrente singolarmente, o dal legale rappresentante della Società designata quale capogruppo e mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio già giuridicamente costituito, ovvero dai rispettivi rappresentanti legali di ciascun componente una costituenda associazione temporanea di Imprese o consorzio, solamente se priva della relativa adeguata qualificazione obbligatoria prescritta dalla Tabella allegata al DPR 34/2000, a subappaltare le categorie OS28 e OS30.”