News sul 2° pilastro 2013 - rivista per i clienti

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News sul 2° pilastro 2013 - rivista per i clienti
Helvetia –
News sul 2° pilastro 2013
Le novità e le informazioni più importanti per i nostri clienti vita collettiva.
Dicembre 2012
− Prodotti e prestazioni
− Condizioni
− Mercato e
assicurazioni sociali
− Servizi
− Scadenze importanti
e informazioni utili
Editoriale.
Cara cliente, caro cliente,
la rivista annuale «Helvetia – News sul
2° pilastro», destinata ai nostri clienti vita collettiva, è giunta alla sua terza edizione consecutiva. Anche quest’anno troverà tutte le
informazioni principali e le novità sulla sua
previdenza professionale.
Donald Desax
Responsabile Settore di
mercato e Membro del
Comitato direttivo Svizzera
Helvetia Assicurazioni,
settore di mercato
Previdenza imprese
La fine del 2012 vede l’economia svizzera
complessivamente in buona salute. Tuttavia,
a un esame sotto la lente d’ingrandimento
emerge l’esigenza di fare una differenziazione: alcuni settori attualmente registrano un
vero e proprio boom, mentre altri lottano letteralmente ogni giorno per sopravvivere.
In fondo, anche la sua attività principale
presenta fattori specifici e individuali, la cui
interazione ne determina considerevolmente il successo o l’insuccesso. Oggi più che
mai l’imprenditorialità rappresenta una sfida
enorme, ma anche una necessità assoluta.
Imprenditorialità significa conoscenza del
mercato e del settore, impegno e sostenibilità, coraggio e spirito decisionale, pazienza e passione, duro lavoro e solidarietà. Ben
300’000 imprese che impiegano più di tre
milioni di collaboratori contribuiscono al benessere della piccola Svizzera con i suoi otto
milioni di abitanti. Questo benessere include
anche i risparmi provenienti dalla previdenza
professionale.
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L’Helvetia assicura oltre 190’000 collaboratori in ben 18’500 imprese. Siamo molto orgogliosi della «nostra» clientela, che anche
in questi tempi di crisi non solo si è consolidata, ma è addirittura aumentata. La nostra gestione del rischio giorno per giorno
si occupa delle condizioni generali che lei
come cliente, e quindi anche l’Helvetia come
compagnia d’assicurazioni, deve affrontare,
Qualunque sia il rischio, noi lo sosteniamo
insieme. Siamo tutti sulla stessa barca e in
un certo senso dipendiamo tutti gli uni dagli
altri. Un uomo saggio una volta ha detto: «Se
il mio vicino sta bene, anch’io sto bene!» La
Svizzera funziona con piccole unità e piccole
strutture – e funziona bene. Forse anche perché in questo paese la solidarietà è sempre
stata un valore concreto. Auguriamo a lei e
a tutti noi che continui ad essere così anche
in futuro.
Grazie per la sua fiducia.
Distinti saluti
Donald Desax
Sommario.
4
7
9
14
16
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4
4
Prodotti e prestazioni
Congedo non pagato
7
7
8
Condizioni
Partecipazione alle eccedenze 2012
Remunerazione 2013 –
assicurazione integrale
9
9
10
11
12
13
Mercato e assicurazioni sociali
Novità nel 1° pilastro
Novità nel 2° pilastro
Variazioni nelle altre
assicurazioni sociali
Riforma strutturale: nuovo obbligo
d’informazione della commissione
di previdenza
Note importanti per i datori di lavoro
14
14
15
Servizi
Il NIP – introduzione del numero
d’identificazione personale
Sito Internet orientato alla clientela
16
16
17
17
Scadenze importanti
e informazioni utili
Scadenze importanti 2013
Nuove disposizioni regolamentari
Nuovo estratto conto annuale
Prodotti e prestazioni.
Situazioni di vita speciali richiedono spesso
soluzioni speciali nella previdenza professionale.
Il congedo non pagato è una di queste situazioni.
Nell’articolo seguente forniamo maggiori informazioni in proposito.
Caroline Kresta
Product manager
Helvetia Assicurazioni,
settore di mercato
Previdenza imprese
Congedo non pagato
Nel corso della propria vita professionale
molti dipendenti prendono in considerazione
l’idea di una pausa dal lavoro. Prima di iniziare un congedo non pagato è opportuno
considerarne anche le ripercussioni sulla previdenza professionale, poiché in alcuni casi
possono emergere lacune a livello di copertura. L’Helvetia offre varie soluzioni per evitare
lacune previdenziali in caso di congedo non
pagato della durata massima di sei mesi.
Cosa intende l’Helvetia per congedo
non pagato?
Un congedo non pagato è una pausa dell’attività lavorativa, facoltativa e tipicamente non
ricorrente, nel corso della quale il rapporto di
lavoro rimane in essere senza retribuzione.
Dal punto di vista della previdenza professionale il congedo non pagato è limitato a una
durata di sei mesi.
Qualora duri più di sei mesi, il rapporto di
previdenza viene sciolto all’inizio del congedo (il che corrisponde a una cessazione del
servizio). Astensioni dal lavoro ricorrenti tipiche dell’attività lavorativa svolta (per es. insegnante di sci) o un’interruzione del lavoro su
mandato del datore di lavoro (per es. per uno
stage o una formazione all’estero) non sono
equiparate al congedo non pagato.
«Prima di iniziare un congedo non
pagato è opportuno considerarne
anche le ripercussioni sulla previdenza professionale.»
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Quali lacune previdenziali possono
emergere durante un congedo non
pagato?
Se un congedo non pagato dura meno di sei
mesi, la persona assicurata continua a essere assoggettata alla Legge federale sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Tuttavia, le
prestazioni di previdenza vengono limitate
alle prestazioni minime legali e ridotte ulteriormente a causa della perdita del salario.
30 giorni dopo l’inizio del congedo, viene
meno la copertura dell’infortunio secondo la
LAINF. Inoltre, durante il congedo non pagato
il datore di lavoro non ha l’obbligo di pagamento continuato del salario.
Se il congedo non pagato ha una durata inferiore a un mese, la persona continua a godere dell’intera copertura assicurativa, senza
lacune previdenziali.
▸
Come colmare le lacune previdenziali
in caso di malattia
Per essere assicurati nella previdenza professionale contro il rischio di invalidità o di
decesso a seguito di malattia nella stessa misura anche durante un congedo non pagato,
offriamo due possibilità:
Cosa accade se la persona assicurata
accetta la lacuna previdenziale?
Se la persona assicurata e/o il datore di lavoro non intende versare i contributi alla previdenza professionale durante il congedo non
pagato, le ripercussioni sull’estensione della
copertura assicurativa sono quelle riportate
di seguito:
Variante 1: Prosecuzione invariata
dell’assicurazione – sicura e
semplice
Variante 3: Sospensione dell’assicurazione – copertura minima
Per la durata del congedo non pagato si
estingue la copertura assicurativa regolamentare e non devono essere versati contributi. La polizza rimane comunque in
essere e sarà riattivata al momento del ritorno dal congedo. Laddove nel corso del
congedo si verificasse un caso di invalidità o di decesso, l’Helvetia eroga esclusivamente le prestazioni minime legali secondo la LPP sulla base del salario soggetto
ai contributi AVS ridotto della durata del
congedo.
La persona assicurata mantiene l’assicurazione integrale nella previdenza professionale e, durante il congedo non pagato,
usufruisce quindi della piena copertura regolamentare in caso di invalidità o decesso per malattia. Anche l’avere di vecchiaia continua ad accumularsi. L’ammontare
dei contributi resta invariato.
Consigliamo questa soluzione per un congedo non pagato senza preoccupazioni.
Variante 2: Mantenimento della
copertura dei rischi
Durante il congedo non pagato, la persona assicurata rinuncia all‘accumulo dell’avere di vecchiaia, per cui la spesa mensile
per la cassa pensione si riduce notevolmente. Se necessario, la conseguente riduzione della rendita di vecchiaia può
essere compensata in un secondo momento mediante un premio unico. I contributi
di rischio continuano a essere versati per
mantenere inalterata la copertura dei rischi in caso di invalidità o di decesso.
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▸
Colmare le lacune previdenziali in
caso di infortunio con l’assicurazione
mediante accordo LAINF
Per essere assicurati contro il rischio di invalidità o di decesso anche in caso di infortunio
durante il congedo non pagato, la persona
assicurata può stipulare un’assicurazione mediante accordo LAINF con il suo assicuratore
contro gli infortuni, che può avere una durata
massima di 180 giorni e va richiesta entro
30 giorni dall’inizio del congedo.
«In linea generale, le disposizioni
relative al congedo non pagato verranno integrate nei regolamenti di
previdenza delle fondazioni collettive
a partire dal 01.01.2013.»
L’Helvetia presuppone la stipulazione di
un’assicurazione mediante accordo LAINF
per tutte le tre varianti.
Qual è la procedura?
In linea generale, le disposizioni relative al
congedo non pagato verranno integrate nei
regolamenti di previdenza delle fondazioni collettive a partire dal 01.01.2013 (vedi
articolo integrativo a pag. 17). Pertanto, le
soluzioni precedentemente delineate saranno
messe sin d’ora a disposizione di tutti gli assicurati delle nostre fondazioni collettive.
Prima di un congedo non pagato, la persona assicurata sceglie la soluzione desiderata
d’intesa con il proprio datore di lavoro e comunica la scelta all’Helvetia utilizzando l’apposito formulario.
Il datore di lavoro e la persona assicurata
possono tuttavia concordare una diversa ripartizione dei contributi durante il congedo
non pagato, senza coinvolgere l’Helvetia.
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Maggiori informazioni
su www.helvetia.ch/datori-di-lavoro
(e consultare «Gestione del personale»):
◾◾ Leggere anche il foglio informativo
«Congedo non pagato» o rivolgersi al
proprio consulente previdenziale.
◾◾ Ricordiamo che il formulario «Notifica
congedo non pagato» deve essere presentato all’Helvetia prima dell’inizio
del congedo.
Condizioni.
L’Helvetia mantiene la promessa fatta lo scorso
anno e per il 2012 versa un’interessante partecipazione alle eccedenze. Quanto alla remunerazione
garantita dell’avere di vecchiaia, nel 2013 resterà
tutto invariato.
Carolin Diem-John
Esperta d’assicurazioni
pensionistiche dipl.
Helvetia Assicurazioni,
settore di mercato
Previdenza imprese
Partecipazione alle eccedenze 2012
L’andamento dell’attività attuale e lo stato del
fondo delle eccedenze consentono all’Helvetia quasi di raddoppiare la remunerazione
garantita nel settore sovraobbligatorio per
il 2012, con un’eccedenza d’interessi dello
0.9%. Inoltre, i clienti della previdenza del
personale usufruiscono di eccedenze di rischio molto interessanti.
Eccedenza di rischio 20121
2012
in %
Tasso d’eccedenza
sui premi di rischio invalidità
10.0
Tasso d’eccedenza
sui premi di rischio decesso
25.0
1Sono
esclusi dall’eccedenza di rischio i clienti con un
accordo speciale sulle eccedenze e le assicurazioni collettive non comprese nella previdenza professionale
Eccedenze d’interessi e rendimento
complessivo 20122
2012
in %
Avere di vecchiaia LPP
Tasso d’eccedenza
0.0
Remunerazione garantita
1.5
Rendimento complessivo
1.5
Avere di vecchiaia sovraobbligatorio/
Liechtenstein
Tasso d’eccedenza
0.9
Remunerazione garantita
1.0
Rendimento complessivo
1.9
2Si
applica alle soluzioni di assicurazione integrale delle
fondazioni collettive dell’Helvetia e alle fondazioni aziendali con contratto di assicurazione integrale
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Il minor rendimento complessivo sull’avere di
vecchiaia LPP è una conseguenza del tasso
di conversione in rendita troppo elevato del
settore obbligatorio, per il cui finanziamento
attualmente si impiega circa lo 0.4% dell’avere di vecchiaia LPP.
Accredito di eccedenze
La partecipazione alle eccedenze 2012
viene conteggiata in occasione dell’elaborazione al giorno determinante e accreditata in
data 01.01.2013. I dettagli dell’accredito di
eccedenze individuale per il suo contratto
di previdenza sono riportati nel conteggio
delle eccedenze, che riceverà insieme ai
certificati collettivi e di previdenza 2013.
Utilizzo delle eccedenze
Tanto le eccedenze di rischio quanto quelle
d’interessi vengono solitamente accreditate
sui depositi per le eccedenze individuali delle
persone assicurate, salvo altrimenti deliberato dalla commissione di previdenza o dal
consiglio di fondazione in merito all’uso delle
eccedenze.
Remunerazione degli averi di
vecchiaia 2013 nell’ambito
dell’assicurazione integrale
I tassi d’interesse in Svizzera non hanno registrato una ripresa neanche nel 2012. Al
contrario: dopo il minimo storico annunciato nell’autunno 2011, data la forte domanda di investimenti più sicuri, il rendimento
delle obbligazioni della Confederazione a
10 anni ha proseguito ininterrottamente la
sua discesa, attestandosi solo allo 0.6% al
30.09.2012.
Rendimento obbligazioni della
Confederazione a 10 anni
Andamento dall’autunno 2011
Questo stato di cose ha indotto il Consiglio federale svizzero a lasciare invariato all’1.5%
il tasso d’interesse minimo LPP per il 2013, al
fine di garantire la stabilità della previdenza
professionale, seguendo così la raccomandazione della Commissione federale della previdenza professionale.
Nel modello dell’assicurazione integrale la
massima priorità è sempre assegnata alla sicurezza dei fondi dei clienti. Per questo motivo, nel settore sovraobbligatorio l’Helvetia ha
deciso di mantenere una remunerazione garantita dell’1%, lasciandola invariata rispetto
allo scorso anno.
Remunerazione garantita degli
averi di vecchiaia 20131
Rendimento in %
1.2
2013
in %
0.8
Avere di vecchiaia LPP
1.5
0.6
Avere di vecchiaia sovraobbligatorio/
Liechtenstein
1.0
1.0
0.4
1Si
applica alle soluzioni di assicurazione integrale delle
fondazioni collettive dell’Helvetia e alle fondazioni
aziendali con contratto di assicurazione integrale
0.2
0.0
10.11
12.11
02.12
04.12
06.12
08.12
10.12
La fase di tassi bassi continua ad acuirsi e si susseguono i minimi storici.
Fonte: BNS
Alla luce dell’attuale situazione economica,
sui mercati finanziari dominano incertezza
e nervosismo. Pertanto, è estremamente difficile fare previsioni sull’andamento a breve
termine.
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Il tasso d’interesse proiettato applicato per il
calcolo delle prestazioni di vecchiaia prevedibili ammonta ancora al 2.25%.
Una spiegazione del tasso d’interesse proiettato è disponibile nella rivista «Helvetia –
News sul 2° pilastro 2012» a pagina 6.
Mercato e assicurazioni sociali.
Il 01.01.2013 entreranno in vigore nuove
modifiche. Ecco le principali novità in Svizzera.
Inoltre potrete gettare uno sguardo dietro le quinte
dei lavori di attuazione della riforma strutturale.
Marianne Kostur
Responsabile per la
formazione tecnica
Helvetia Assicurazioni,
settore di mercato
Previdenza imprese
Anche quest’anno vi informiamo in merito
alle novità nell’ambito delle assicurazioni sociali che entreranno in vigore a partire dal
01.01.2013. Le variazioni riguardano soprattutto le rendite del 1° e 2° pilastro che
vengono regolarmente verificate e adeguate,
oltre all’innalzamento degli importi limite nel
2° pilastro.
Alcune assicurazioni sociali sono destinate
principalmente ai dipendenti. Per esempio, i
lavoratori indipendenti non sono assoggettati
obbligatoriamente alla previdenza professionale (LPP) e all’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), ma hanno la possibilità di stipulare
un’assicurazione facoltativa. Per contro, l’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)
vale esclusivamente per i dipendenti. Finora
era così anche per gli assegni familiari, fatta
eccezione per le diverse disposizioni vigenti
nei singoli cantoni. Ma ora il legislatore ha
esteso il campo d’applicazione della Legge
sugli assegni familiari (LAFam) agli indipendenti.
Per una panoramica delle disposizioni delle
assicurazioni sociali attualmente vigenti, potete consultare il nostro foglio informativo
«Assicurazioni sociali svizzere 2013» all’indirizzo www.helvetia.ch/datori-di-lavoro (e
consultare «Tutto sulla previdenza professionale della vostra impresa»).
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I principali cambiamenti nel
1° pilastro (AVS, AI e prestazioni
complementari)
Dal 01.01.2013, le rendite dell’AVS e
dell’AI saranno adeguate all’evoluzione dei salari e dei prezzi. L’aumento
sarà dello 0.9%. In questo modo la rendita di
vecchiaia massima semplice e la rendita di
invalidità completa passano da CHF 27’840
a CHF 28’080. Anche le rendite per vedove e vedovi, per orfani e per i figli vengono aumentate di conseguenza. Lo stesso vale
per gli assegni per grandi invalidi nell’AVS e
nell’AI e per l’importo relativo alla copertura
del fabbisogno vitale generale nelle prestazioni complementari.
Ci sono variazioni anche sul fronte dei
contributi. Il contributo minimo per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa sale dagli attuali CHF 475 a CHF 480.
Questo importo comprende i contributi AVS,
AI e IPG (indennità per perdita di guadagno). Per le persone senza attività lucrativa, l’importo è limitato a 50 volte il contributo minimo e ora ammonta a CHF 24’000
(in precedenza CHF 23’750). La scala dei
contributi decrescente per gli indipendenti verrà applicata ai salari compresi tra
CHF 9’400 e CHF 56’200 (in precedenza
CHF 9’300 – 55’700).
Il salario di poco conto, da cui i contributi AVS, AI e IPG vengono detratti solo su
richiesta del dipendente, resta invariato a
CHF 2’300.
Novità nel 2° pilastro (LPP)
Parallelamente all’aumento delle rendite AVS
vengono aumentati anche gli importi
limite nella previdenza professionale.
Il prospetto seguente mostra i nuovi valori applicati dal 01.01.2013:
in CHF
Soglia d’entrata
21 060
Massimo salario LPP calcolabile
84 240
Deduzione di coordinamento LPP
24 570
Massimo salario LPP assicurato
59 670
Minimo salario LPP assicurato
Massimo salario assicurabile nella
previdenza professionale
3 510
842 400
Tasso d’interesse minimo LPP
Il tasso d’interesse minimo LPP è pari all’1.5%.
Adeguamento delle rendite per
superstiti e di invalidità obbligatorie
in corso
In linea generale, il primo adeguamento di
una rendita per superstiti o di invalidità all’evoluzione dei prezzi si effettua dopo una
durata di tre anni, all’inizio dell’anno civile
successivo. Pertanto, il 01.01.2013 saranno
adeguate per la prima volta le rendite maturate a decorrere dal 2009. Ulteriori adeguamenti verranno effettuati contestualmente
a quelli delle rendite di vecchiaia e per superstiti. Questo vale per le rendite versate per la
prima volta prima del 01.01.2009.
A causa dell’evoluzione negativa dei
prezzi, le rendite maturate prima del
01.01.2009 non potranno essere adeguate.
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Soltanto le rendite maturate nel 2009
e di cui si conosce quindi la data del primo
adeguamento saranno aumentate dello
0.4%. Tale incremento si basa sul relativo
aumento dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo registrato tra settembre 20091 e settembre 20122.
1Indice
2Indice
di settembre 2009: 98.9; base dicembre 2010 = 100
di settembre 2012: 99.3; base dicembre 2010 = 100
Fondo di Garanzia LPP: modifica dei
contributi per sovvenzioni in caso di
struttura d’età sfavorevole
La Fondazione Fondo di Garanzia LPP è un’istituzione nazionale che svolge vari compiti fondamentali. La missione principale del
Fondo di Garanzia consiste nel garantire le
prestazioni in caso di insolvenza di un’istituzione di previdenza o di un istituto di previdenza affiliato a una fondazione collettiva
o comune. Un altro compito basilare è la
compensazione degli oneri per le aziende
che impiegano molti dipendenti anziani e
sono particolarmente gravate dai contributi
scaglionati per gli accrediti di vecchiaia. Le
sovvenzioni per la struttura d’età sfavorevole
riducono gli oneri a carico di tali imprese.
I fondi necessari del Fondo di Garanzia LPP
vengono reperiti attraverso i contributi delle
istituzioni di previdenza. Questi si compongono di una quota per l’insolvenza e di una
quota per le sovvenzioni per la struttura d’età
sfavorevole. Negli ultimi anni, le spese per
le sovvenzioni sono aumentate; pertanto il
Fondo di Garanzia innalza l’aliquota contributiva per tali spese dallo 0.07% allo
0.08% del salario da assicurare secondo la LPP. Il contributo per l’insolvenza resta
invariato.
(Foto: parlament.ch)
Variazioni importanti nelle altre assicurazioni sociali
Diritto agli assegni familiari per indipendenti esteso a livello nazionale
Finora, 13 cantoni hanno già previsto prestazioni per indipendenti nell’ambito degli assegni familiari, eventualmente limitate in base
al reddito. Con la Legge sugli assegni familiari entrata in vigore il 01.01.2009 sono
stati definiti gli importi minimi per gli assegni per i figli e gli assegni di formazione e
sono state emanate regole di coordinamento
a livello nazionale. Questa legge riguardava
finora solo i dipendenti occupati al di fuori
del settore agricolo e le persone senza attività
lucrativa che percepiscono un reddito modesto. A partire dal 01.01.2013, la legge si
applicherà anche agli indipendenti che svolgono un’attività al di fuori del settore agricolo, i quali avranno diritto, come i dipendenti, ad assegni familiari pari ad almeno
CHF 200 e/o assegni di formazione pari ad
almeno CHF 250. Per contro dovranno affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari e saranno tenuti anche a versare i relativi contributi.
I cantoni potranno strutturare gli assegni familiari in piena autonomia, ovvero stabilire
assegni familiari e di formazione più alti rispetto a quanto prescritto dalla legge e concedere altre prestazioni (come per es. assegni
di nascita, assegni di adozione) entro i limiti
stabiliti dalla legge federale. Informazioni al
riguardo sono disponibili presso le casse di
compensazione AVS o le rispettive filiali.
11/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013
Per l’agricoltura (agricoltori autonomi e dipendenti agricoli) si applica una legge specifica (Legge federale sugli assegni familiari
nell’agricoltura – LAF).
Note importanti per i datori
di lavoro
◾◾ Aumento della soglia d’entrata
nella previdenza professionale da
CHF 20’880 a CHF 21’060
◾◾ Gli indipendenti hanno ora diritto agli
assegni familiari sull’intero territorio
nazionale.
Maggiori informazioni
◾◾ Promemoria dell’AVS/AI/IPG su
www.ahv-iv.info
◾◾ Ufficio federale delle assicurazioni
sociali: informazioni su tutte le assicurazioni sociali su www.bsv.admin.ch
◾◾ Fondazione Fondo di Garanzia LPP su
www.sfbvg.ch
◾◾ Foglio informativo «Assicurazioni sociali svizzere 2013» su www.helvetia.ch/
datori-di-lavoro (e consultare «Tutto sulla
previdenza professionale della vostra
impresa»)
Informazioni utili sulla riforma
strutturale
L’attuazione della revisione della previdenza
professionale, la cosiddetta riforma strutturale, decisa dal Parlamento nel 2010, procede
a pieno ritmo. Le numerose misure previste
vengono realizzate in tre fasi. La terza e ultima fase è entrata in vigore il 01.01.2012 e
dovrà essere attuata con disposizioni transitorie (a livello organizzativo e normativo) entro
il 31.12.2012.
Le disposizioni legali introdotte mirano a
rafforzare complessivamente la fiducia nelle
singole istituzioni di previdenza. Aumenta
inoltre l’impegno degli organi supremi ad assumersi la propria responsabilità direttiva e
ad agire nell’interesse dei destinatari.
Quali temi affronta la riforma
strutturale?
Le regole comprendono novità in tema di vigilanza sulla previdenza professionale, disposizioni per le istituzioni di previdenza in
materia di governance e trasparenza a livello
di gestione e un complesso sistema di direttive per fondazioni d’investimento ed esperti di
casse pensioni.
Troverà ulteriori dettagli sempre nella rivista
«Helvetia – News sul 2° pilastro 2012», da
pagina 10.
12/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013
In che modo le fondazioni collettive
dell’Helvetia hanno attuato la riforma
strutturale?
Per attuare le nuove disposizioni, nelle fondazioni collettive dell’Helvetia (Helvetia Fondazione collettiva, Helvetia Prisma Fondazione
collettiva ed Helvetia LPP Invest Fondazione
collettiva) è stato costituito un team di progetto con i rispettivi rappresentanti. Del gruppo
fa parte anche l’Helvetia Fondazione d’investimento, che nell’ambito della riforma strutturale è tenuta a soddisfare nuovi requisiti
imposti dall’Ordinanza sulle fondazioni d’investimento.
Nel 2012, il team di progetto ha assicurato
l’attuazione delle disposizioni in materia di
lealtà e integrità, rese più rigide dalla riforma
strutturale, ha verificato i negozi giuridici con
soggetti vicini, ha controllato accuratamente
i potenziali conflitti d’interesse, ha garantito
sistemi di controllo adeguati alle dimensioni
e alla complessità dei singoli istituti di previdenza e ha verificato le procedure di pubblicazione delle spese patrimoniali e di amministrazione generali delle singole fondazioni.
Pertanto, le fondazioni collettive dell’Helvetia
affrontano il nuovo esercizio rafforzate dalla
riforma strutturale.
▸
In che misura il datore di lavoro è
interessato dalla riforma strutturale?
In linea di principio, la riforma strutturale non
comporta alcun cambiamento per il singolo
istituto di previdenza.
«Con la riforma strutturale, l’obbligo
d’informazione della commissione di
previdenza nei confronti degli assicurati sarà prescritto per legge.»
Ma una novità importante consiste negli obblighi d’informazione della commissione di previdenza (vedi Infobox). Oggi,
in base al regolamento d’organizzazione, la
commissione di previdenza è già soggetta a
un obbligo d’informazione, ma con la riforma strutturale tale obbligo sarà prescritto per
legge. Le informazioni riguardanti l’istituto di
previdenza devono essere comunicate per
iscritto agli assicurati su loro richiesta.
Broker e intermediari sono interessati dalle
nuove disposizioni relative alla pubblicazione
delle loro indennità (art. 48k cpv. 2 OPP 2). Il
datore di lavoro può quindi pretendere da un
broker o da un intermediario che quest’ultimo
gli comunichi le indennità percepite dalle istituzioni di previdenza.
Autrice: Daniela Maag
13/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013
Note importanti per i datori
di lavoro
◾◾ Ora le commissioni di previdenza
devono comunicare per iscritto agli
assicurati che ne fanno richiesta le
informazioni concernenti l‘istituto di
previdenza (art. 48c cpv. 2 OPP 2).
Invitiamo i datori di lavoro a
informare i membri della propria
commissione di previdenza sulla
novità in materia di obbligo
d‘informazione.
◾◾ L‘Helvetia sarà lieta di aiutare le commissioni di previdenza nell‘attuazione
del nuovo obbligo d‘informazione.
Maggiori informazioni
Potrà saperne di più sull’estratto conto
annuale consultando la sezione «Scadenze importanti e informazioni utili». L’estratto conto è stato ridefinito per lei secondo i nuovi requisiti della riforma strutturale.
Servizi.
Il NIP, introdotto in occasione del censimento
2010, oggi consente un rapido e sicuro scambio
di informazioni fra le assicurazioni sociali. Un
supporto amministrativo via Internet ristrutturato
e sempre aggiornato.
Priska Schnell
Marketing manager
Helvetia Assicurazioni,
settore di mercato
Previdenza imprese
Il NIP – Introduzione del numero
d’identificazione personale
Il NIP è stato creato in occasione della preparazione del censimento della popolazione basato sui registri del 2010. L’obiettivo
consisteva nell’introduzione di un numero di
identificazione personale a scopi amministrativi come alternativa agli innumerevoli numeri
di registrazione. Le prime decisioni del Consiglio federale su «Armonizzazione dei registri, numero d’identificazione personale e
censimento del 2010» sono state adottate il
10.06.2005.
Successivamente, il 01.07.2008 è stato introdotto il nuovo numero AVS. Da allora,
nell’AVS, nell’AI e nell’Indennità di perdita di
guadagno (IPG) viene impiegato il nuovo numero d’assicurato a 13 cifre. Questo numero
è anonimo, causale e, a differenza del vecchio numero AVS, soddisfa i requisiti vigenti in materia di protezione dei dati. Pertanto
viene assegnato una sola volta ed è associato a una determinata persona. Oggi il NIP
consente uno scambio di informazioni veloce
e sicuro fra le varie assicurazioni sociali, soprattutto nell’ambito del coordinamento delle
prestazioni. Anche la previdenza professionale può trarre beneficio da questo aumento
dell’efficienza. Per questo motivo, l’Helvetia
introduce il NIP come interfaccia con le altre
assicurazioni sociali. Tutti i clienti riceveranno
ulteriori informazioni al riguardo.
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Vantaggi per datori di lavoro
e assicurati
◾◾ Il numero viene assegnato una sola
volta e non viene più modificato. Il datore di lavoro non deve più effettuare
mutazioni, per es. in caso di variazione del nome e dello stato civile.
◾◾ Un coordinamento veloce e sicuro fra
i vari organi del sistema di previdenza
sociale svizzero decentralizzato, per
es. fra AI, assicurazione contro gli
infortuni e cassa pensione, che dopo
un infortunio devono fornire prestazioni d’invalidità.
◾◾ Una maggiore protezione della personalità degli assicurati attraverso un
«numero non parlante» (protezione
dei dati).
Per i datori di lavoro
Tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la
gestione del personale (LPPonline, formulari e fogli informativi)
in sintesi.
www.helvetia.ch/datori-di-lavoro
Per i dipendenti
Tutte le informazioni rilevanti e i formulari necessari per i
dipendenti assicurati a colpo d’occhio.
www.helvetia.ch/dipendenti
In primo piano
Organizzazione e
amministrazione
Sito Internet orientato alla clientela
Nel corso del 2012 è stato attivato il sito Internet con caratteristiche migliorate nell’ambito
della previdenza professionale, con l’obiettivo di creare una struttura d’informazione chiara e
orientata alle esigenze dei vari gruppi di utenti.
Autore: Gregor Müller
Helvetia & LPP
▪▪ Cifre e fatti: una presentazione chiara del conto d’esercizio vita collettiva e di altri fatti riguardanti l’Helvetia
www.helvetia.ch/cifre-fatti-lpp
▪▪ Le nostre fondazioni: regolamenti e altre informazioni
▪▪ Il nostro modello: la previdenza professionale e l’attività
commerciale dell’Helvetia Assicurazioni spiegate in modo
semplice e chiaro attraverso video animati.
www.helvetia.ch/nostro-modello-lpp
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In primo piano
Trasparenza
− Helvetia Fondazione collettiva
www.helvetia.ch/helvetia-fondazione
− Helvetia Prisma Fondazione collettiva
www.helvetia.ch/prisma-fondazione
− Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva
www.helvetia.ch/lpp-invest-fondazione
Scadenze importanti e
informazioni utili.
2013
A gennaio
− Nuovo estratto conto annuale
1° gennaio
− Pubblicazione delle nuove disposizioni regolamentari generali per
gli assicurati di tutte le fondazioni collettive dell’Helvetia1
30 gennaio
– Ultimo giorno per presentare le liste salari 2013
31 gennaio
– Scadenza del premio di rischio vita collettiva 2013
− 4° rapporto trimestrale 2012 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2
30 aprile
– Rapporto annuale 2012 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2
− 1° rapporto trimestrale 2013 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2
Fine maggio
– Conto d’esercizio vita collettiva 2012 dell’Helvetia3
− Rapporto annuale 2012 dell’Helvetia Fondazione collettiva di
previdenza del personale4
A giugno
– Rapporto annuale 2012 dell’Helvetia Prisma Fondazione collettiva
di previdenza del personale4
− Rapporto annuale 2012 dell’Helvetia Fondazione collettiva per
la previdenza del personale aziendale nel Principato del Liechtenstein4
A giugno
– Consulta – Corso di base 1 per i membri delle commissioni di previdenza5
13 giugno
– Consulta – Corso di base 1 per i membri delle commissioni di previdenza6
26 giugno
– Consulta – Corso di base 2 per i membri delle commissioni di previdenza6
31 luglio
– 2° rapporto trimestrale 2013 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2
29 agosto
– Consulta – Corso di approfondimento 1 per i membri delle commissioni
di previdenza6
9 settembre
– Consulta – Corso di approfondimento 2 per i membri delle commissioni
di previdenza6
31 ottobre
– 3° rapporto trimestrale 2013 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2
A novembre
− Liste salari e conteggio provvisorio dei contributi 2014
(basato sulle mutazioni salariali 2013 elaborate)7
A dicembre
– Rivista per i clienti «Helvetia – News sul 2° pilastro 2014»8
31 dicembre
− Scadenza del premio di risparmio vita collettiva 2013
1www.helvetia.ch/helvetia-fondazione
www.helvetia.ch/prisma-fondazione
www.helvetia.ch/lpp-invest-fondazione
(e consultare «Documenti legali»)
2Su www.helvetia-anlagestiftung.ch/it
3Su www.helvetia.ch/cifre-fatti-lpp
4Su www.helvetia.ch/fondazioni-collettive
5Luogo del corso: Svizzera occidentale, in lingua francese, il corso è pubblicato su www.consultanet.ch/it
(sito Internet disponibile in tedesco e francese)
6Luogo del corso: Basilea, in lingua tedesca, i corsi sono pubblicati su www.consultanet.ch/it
(sito Internet disponibile in tedesco e francese)
7Presentazione dei documenti al datore di lavoro
8Su www.helvetia.ch/news-pilastro2
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Nuove disposizioni regolamentari
generali per gli assicurati delle
fondazioni collettive
Tutti gli assicurati dell’Helvetia Fondazione
collettiva, dell’Helvetia Prisma Fondazione
collettiva e dell’Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva, unitamente al certificato di previdenza per il 2013, ricevono un foglio allegato riguardante la revisione AI (art. 26a LPP),
l’integrazione del congedo non pagato per
tutti i clienti delle fondazioni collettive (vedi
articolo da pagina 4 della presente edizione)
e alcune precisazioni. Il foglio contiene tutte
le informazioni relative alle principali modifiche. Dopo l’elaborazione delle nuove comunicazioni salariali le verrà inviata la documentazione da sottoporre all’attenzione dei
suoi collaboratori. Sono legalmente vincolanti esclusivamente le corrispondenti disposizioni regolamentari. Tali disposizioni entreranno in vigore dal 01.01.2013 e a partire
da tale data saranno pubblicate anche in
Internet nella sezione dedicata alle informazioni sulla rispettiva fondazione collettiva.
Il link alla pagina principale è il seguente:
www.helvetia.ch/fondazioni-collettive.
Il nuovo estratto conto annuale
A gennaio riceverà il nostro nuovo estratto
conto annuale per il vecchio anno. Il totale di
tutti i contributi annuali fatturati verrà rielaborato e riporterà le singole componenti (quotarisparmio, quota-rischio e quota-spese). Fa
fede la data di contabilizzazione. Con questa nuova informazione vengono soddisfatte
le disposizioni di legge in materia di requisiti
di trasparenza risultanti dalla riforma strutturale (vedi articolo a pagina 12 della presente
edizione) secondo l’art. 48b OPP 2.
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Ulteriori link
◾◾ Formulari per procedure di mutazione
nella previdenza del personale e fogli
informativi sui vari argomenti relativi
alla previdenza del personale:
–– Per i datori di lavoro su
www.helvetia.ch/datori-di-lavoro
–– Per i dipendenti su
www.helvetia.ch/dipendenti
◾◾ Informazioni sulla prevenzione e la
reintegrazione sono disponibili nel
nostro opuscolo «Helvetia Gestione
delle prestazioni» su www.helvetia.ch/
datori-di-lavoro (e consultare «Gestione
del personale»).
Consulenza personale
L’Helvetia offre soluzioni d’assicurazione e previdenza complete per le imprese e i privati. Il suo consulente è sempre a disposizione per un colloquio di
consulenza personale per lei o i suoi collaboratori.
Helvetia – News sul 2° pilastro. Le novità e le informazioni più importanti per i nostri clienti vita collettiva.
Editore: Helvetia Assicurazioni, Previdenza imprese, Basilea
Redattrici: Priska Schnell (capo redazione); Carolin Diem-John; Marianne Kostur; Caroline Kresta
Autrice esterna/autore esterno: Daniela Maag; Gregor Müller
Traduzione: Apostroph SA, Lucerna
Layout e foto: Helvetia Assicurazioni, Basilea, Branding; foto dell’Helvetia Assicurazioni, altrimenti fonte citata
Contatto: La sua opinione su questa pubblicazione ci interessa. Ci scriva all’indirizzo [email protected] per comunicarci suggerimenti,
desideri o critiche.
Helvetia Assicurazioni
St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch
La Sua Assicurazione svizzera.
12.12
Nota editoriale