News sul 2° pilastro 2013 - rivista per i clienti
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News sul 2° pilastro 2013 - rivista per i clienti
Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 Le novità e le informazioni più importanti per i nostri clienti vita collettiva. Dicembre 2012 − Prodotti e prestazioni − Condizioni − Mercato e assicurazioni sociali − Servizi − Scadenze importanti e informazioni utili Editoriale. Cara cliente, caro cliente, la rivista annuale «Helvetia – News sul 2° pilastro», destinata ai nostri clienti vita collettiva, è giunta alla sua terza edizione consecutiva. Anche quest’anno troverà tutte le informazioni principali e le novità sulla sua previdenza professionale. Donald Desax Responsabile Settore di mercato e Membro del Comitato direttivo Svizzera Helvetia Assicurazioni, settore di mercato Previdenza imprese La fine del 2012 vede l’economia svizzera complessivamente in buona salute. Tuttavia, a un esame sotto la lente d’ingrandimento emerge l’esigenza di fare una differenziazione: alcuni settori attualmente registrano un vero e proprio boom, mentre altri lottano letteralmente ogni giorno per sopravvivere. In fondo, anche la sua attività principale presenta fattori specifici e individuali, la cui interazione ne determina considerevolmente il successo o l’insuccesso. Oggi più che mai l’imprenditorialità rappresenta una sfida enorme, ma anche una necessità assoluta. Imprenditorialità significa conoscenza del mercato e del settore, impegno e sostenibilità, coraggio e spirito decisionale, pazienza e passione, duro lavoro e solidarietà. Ben 300’000 imprese che impiegano più di tre milioni di collaboratori contribuiscono al benessere della piccola Svizzera con i suoi otto milioni di abitanti. Questo benessere include anche i risparmi provenienti dalla previdenza professionale. 2/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 L’Helvetia assicura oltre 190’000 collaboratori in ben 18’500 imprese. Siamo molto orgogliosi della «nostra» clientela, che anche in questi tempi di crisi non solo si è consolidata, ma è addirittura aumentata. La nostra gestione del rischio giorno per giorno si occupa delle condizioni generali che lei come cliente, e quindi anche l’Helvetia come compagnia d’assicurazioni, deve affrontare, Qualunque sia il rischio, noi lo sosteniamo insieme. Siamo tutti sulla stessa barca e in un certo senso dipendiamo tutti gli uni dagli altri. Un uomo saggio una volta ha detto: «Se il mio vicino sta bene, anch’io sto bene!» La Svizzera funziona con piccole unità e piccole strutture – e funziona bene. Forse anche perché in questo paese la solidarietà è sempre stata un valore concreto. Auguriamo a lei e a tutti noi che continui ad essere così anche in futuro. Grazie per la sua fiducia. Distinti saluti Donald Desax Sommario. 4 7 9 14 16 3/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 4 4 Prodotti e prestazioni Congedo non pagato 7 7 8 Condizioni Partecipazione alle eccedenze 2012 Remunerazione 2013 – assicurazione integrale 9 9 10 11 12 13 Mercato e assicurazioni sociali Novità nel 1° pilastro Novità nel 2° pilastro Variazioni nelle altre assicurazioni sociali Riforma strutturale: nuovo obbligo d’informazione della commissione di previdenza Note importanti per i datori di lavoro 14 14 15 Servizi Il NIP – introduzione del numero d’identificazione personale Sito Internet orientato alla clientela 16 16 17 17 Scadenze importanti e informazioni utili Scadenze importanti 2013 Nuove disposizioni regolamentari Nuovo estratto conto annuale Prodotti e prestazioni. Situazioni di vita speciali richiedono spesso soluzioni speciali nella previdenza professionale. Il congedo non pagato è una di queste situazioni. Nell’articolo seguente forniamo maggiori informazioni in proposito. Caroline Kresta Product manager Helvetia Assicurazioni, settore di mercato Previdenza imprese Congedo non pagato Nel corso della propria vita professionale molti dipendenti prendono in considerazione l’idea di una pausa dal lavoro. Prima di iniziare un congedo non pagato è opportuno considerarne anche le ripercussioni sulla previdenza professionale, poiché in alcuni casi possono emergere lacune a livello di copertura. L’Helvetia offre varie soluzioni per evitare lacune previdenziali in caso di congedo non pagato della durata massima di sei mesi. Cosa intende l’Helvetia per congedo non pagato? Un congedo non pagato è una pausa dell’attività lavorativa, facoltativa e tipicamente non ricorrente, nel corso della quale il rapporto di lavoro rimane in essere senza retribuzione. Dal punto di vista della previdenza professionale il congedo non pagato è limitato a una durata di sei mesi. Qualora duri più di sei mesi, il rapporto di previdenza viene sciolto all’inizio del congedo (il che corrisponde a una cessazione del servizio). Astensioni dal lavoro ricorrenti tipiche dell’attività lavorativa svolta (per es. insegnante di sci) o un’interruzione del lavoro su mandato del datore di lavoro (per es. per uno stage o una formazione all’estero) non sono equiparate al congedo non pagato. «Prima di iniziare un congedo non pagato è opportuno considerarne anche le ripercussioni sulla previdenza professionale.» 4/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 Quali lacune previdenziali possono emergere durante un congedo non pagato? Se un congedo non pagato dura meno di sei mesi, la persona assicurata continua a essere assoggettata alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Tuttavia, le prestazioni di previdenza vengono limitate alle prestazioni minime legali e ridotte ulteriormente a causa della perdita del salario. 30 giorni dopo l’inizio del congedo, viene meno la copertura dell’infortunio secondo la LAINF. Inoltre, durante il congedo non pagato il datore di lavoro non ha l’obbligo di pagamento continuato del salario. Se il congedo non pagato ha una durata inferiore a un mese, la persona continua a godere dell’intera copertura assicurativa, senza lacune previdenziali. ▸ Come colmare le lacune previdenziali in caso di malattia Per essere assicurati nella previdenza professionale contro il rischio di invalidità o di decesso a seguito di malattia nella stessa misura anche durante un congedo non pagato, offriamo due possibilità: Cosa accade se la persona assicurata accetta la lacuna previdenziale? Se la persona assicurata e/o il datore di lavoro non intende versare i contributi alla previdenza professionale durante il congedo non pagato, le ripercussioni sull’estensione della copertura assicurativa sono quelle riportate di seguito: Variante 1: Prosecuzione invariata dell’assicurazione – sicura e semplice Variante 3: Sospensione dell’assicurazione – copertura minima Per la durata del congedo non pagato si estingue la copertura assicurativa regolamentare e non devono essere versati contributi. La polizza rimane comunque in essere e sarà riattivata al momento del ritorno dal congedo. Laddove nel corso del congedo si verificasse un caso di invalidità o di decesso, l’Helvetia eroga esclusivamente le prestazioni minime legali secondo la LPP sulla base del salario soggetto ai contributi AVS ridotto della durata del congedo. La persona assicurata mantiene l’assicurazione integrale nella previdenza professionale e, durante il congedo non pagato, usufruisce quindi della piena copertura regolamentare in caso di invalidità o decesso per malattia. Anche l’avere di vecchiaia continua ad accumularsi. L’ammontare dei contributi resta invariato. Consigliamo questa soluzione per un congedo non pagato senza preoccupazioni. Variante 2: Mantenimento della copertura dei rischi Durante il congedo non pagato, la persona assicurata rinuncia all‘accumulo dell’avere di vecchiaia, per cui la spesa mensile per la cassa pensione si riduce notevolmente. Se necessario, la conseguente riduzione della rendita di vecchiaia può essere compensata in un secondo momento mediante un premio unico. I contributi di rischio continuano a essere versati per mantenere inalterata la copertura dei rischi in caso di invalidità o di decesso. 5/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 ▸ Colmare le lacune previdenziali in caso di infortunio con l’assicurazione mediante accordo LAINF Per essere assicurati contro il rischio di invalidità o di decesso anche in caso di infortunio durante il congedo non pagato, la persona assicurata può stipulare un’assicurazione mediante accordo LAINF con il suo assicuratore contro gli infortuni, che può avere una durata massima di 180 giorni e va richiesta entro 30 giorni dall’inizio del congedo. «In linea generale, le disposizioni relative al congedo non pagato verranno integrate nei regolamenti di previdenza delle fondazioni collettive a partire dal 01.01.2013.» L’Helvetia presuppone la stipulazione di un’assicurazione mediante accordo LAINF per tutte le tre varianti. Qual è la procedura? In linea generale, le disposizioni relative al congedo non pagato verranno integrate nei regolamenti di previdenza delle fondazioni collettive a partire dal 01.01.2013 (vedi articolo integrativo a pag. 17). Pertanto, le soluzioni precedentemente delineate saranno messe sin d’ora a disposizione di tutti gli assicurati delle nostre fondazioni collettive. Prima di un congedo non pagato, la persona assicurata sceglie la soluzione desiderata d’intesa con il proprio datore di lavoro e comunica la scelta all’Helvetia utilizzando l’apposito formulario. Il datore di lavoro e la persona assicurata possono tuttavia concordare una diversa ripartizione dei contributi durante il congedo non pagato, senza coinvolgere l’Helvetia. 6/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 Maggiori informazioni su www.helvetia.ch/datori-di-lavoro (e consultare «Gestione del personale»): ◾◾ Leggere anche il foglio informativo «Congedo non pagato» o rivolgersi al proprio consulente previdenziale. ◾◾ Ricordiamo che il formulario «Notifica congedo non pagato» deve essere presentato all’Helvetia prima dell’inizio del congedo. Condizioni. L’Helvetia mantiene la promessa fatta lo scorso anno e per il 2012 versa un’interessante partecipazione alle eccedenze. Quanto alla remunerazione garantita dell’avere di vecchiaia, nel 2013 resterà tutto invariato. Carolin Diem-John Esperta d’assicurazioni pensionistiche dipl. Helvetia Assicurazioni, settore di mercato Previdenza imprese Partecipazione alle eccedenze 2012 L’andamento dell’attività attuale e lo stato del fondo delle eccedenze consentono all’Helvetia quasi di raddoppiare la remunerazione garantita nel settore sovraobbligatorio per il 2012, con un’eccedenza d’interessi dello 0.9%. Inoltre, i clienti della previdenza del personale usufruiscono di eccedenze di rischio molto interessanti. Eccedenza di rischio 20121 2012 in % Tasso d’eccedenza sui premi di rischio invalidità 10.0 Tasso d’eccedenza sui premi di rischio decesso 25.0 1Sono esclusi dall’eccedenza di rischio i clienti con un accordo speciale sulle eccedenze e le assicurazioni collettive non comprese nella previdenza professionale Eccedenze d’interessi e rendimento complessivo 20122 2012 in % Avere di vecchiaia LPP Tasso d’eccedenza 0.0 Remunerazione garantita 1.5 Rendimento complessivo 1.5 Avere di vecchiaia sovraobbligatorio/ Liechtenstein Tasso d’eccedenza 0.9 Remunerazione garantita 1.0 Rendimento complessivo 1.9 2Si applica alle soluzioni di assicurazione integrale delle fondazioni collettive dell’Helvetia e alle fondazioni aziendali con contratto di assicurazione integrale 7/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 Il minor rendimento complessivo sull’avere di vecchiaia LPP è una conseguenza del tasso di conversione in rendita troppo elevato del settore obbligatorio, per il cui finanziamento attualmente si impiega circa lo 0.4% dell’avere di vecchiaia LPP. Accredito di eccedenze La partecipazione alle eccedenze 2012 viene conteggiata in occasione dell’elaborazione al giorno determinante e accreditata in data 01.01.2013. I dettagli dell’accredito di eccedenze individuale per il suo contratto di previdenza sono riportati nel conteggio delle eccedenze, che riceverà insieme ai certificati collettivi e di previdenza 2013. Utilizzo delle eccedenze Tanto le eccedenze di rischio quanto quelle d’interessi vengono solitamente accreditate sui depositi per le eccedenze individuali delle persone assicurate, salvo altrimenti deliberato dalla commissione di previdenza o dal consiglio di fondazione in merito all’uso delle eccedenze. Remunerazione degli averi di vecchiaia 2013 nell’ambito dell’assicurazione integrale I tassi d’interesse in Svizzera non hanno registrato una ripresa neanche nel 2012. Al contrario: dopo il minimo storico annunciato nell’autunno 2011, data la forte domanda di investimenti più sicuri, il rendimento delle obbligazioni della Confederazione a 10 anni ha proseguito ininterrottamente la sua discesa, attestandosi solo allo 0.6% al 30.09.2012. Rendimento obbligazioni della Confederazione a 10 anni Andamento dall’autunno 2011 Questo stato di cose ha indotto il Consiglio federale svizzero a lasciare invariato all’1.5% il tasso d’interesse minimo LPP per il 2013, al fine di garantire la stabilità della previdenza professionale, seguendo così la raccomandazione della Commissione federale della previdenza professionale. Nel modello dell’assicurazione integrale la massima priorità è sempre assegnata alla sicurezza dei fondi dei clienti. Per questo motivo, nel settore sovraobbligatorio l’Helvetia ha deciso di mantenere una remunerazione garantita dell’1%, lasciandola invariata rispetto allo scorso anno. Remunerazione garantita degli averi di vecchiaia 20131 Rendimento in % 1.2 2013 in % 0.8 Avere di vecchiaia LPP 1.5 0.6 Avere di vecchiaia sovraobbligatorio/ Liechtenstein 1.0 1.0 0.4 1Si applica alle soluzioni di assicurazione integrale delle fondazioni collettive dell’Helvetia e alle fondazioni aziendali con contratto di assicurazione integrale 0.2 0.0 10.11 12.11 02.12 04.12 06.12 08.12 10.12 La fase di tassi bassi continua ad acuirsi e si susseguono i minimi storici. Fonte: BNS Alla luce dell’attuale situazione economica, sui mercati finanziari dominano incertezza e nervosismo. Pertanto, è estremamente difficile fare previsioni sull’andamento a breve termine. 8/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 Il tasso d’interesse proiettato applicato per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia prevedibili ammonta ancora al 2.25%. Una spiegazione del tasso d’interesse proiettato è disponibile nella rivista «Helvetia – News sul 2° pilastro 2012» a pagina 6. Mercato e assicurazioni sociali. Il 01.01.2013 entreranno in vigore nuove modifiche. Ecco le principali novità in Svizzera. Inoltre potrete gettare uno sguardo dietro le quinte dei lavori di attuazione della riforma strutturale. Marianne Kostur Responsabile per la formazione tecnica Helvetia Assicurazioni, settore di mercato Previdenza imprese Anche quest’anno vi informiamo in merito alle novità nell’ambito delle assicurazioni sociali che entreranno in vigore a partire dal 01.01.2013. Le variazioni riguardano soprattutto le rendite del 1° e 2° pilastro che vengono regolarmente verificate e adeguate, oltre all’innalzamento degli importi limite nel 2° pilastro. Alcune assicurazioni sociali sono destinate principalmente ai dipendenti. Per esempio, i lavoratori indipendenti non sono assoggettati obbligatoriamente alla previdenza professionale (LPP) e all’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), ma hanno la possibilità di stipulare un’assicurazione facoltativa. Per contro, l’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) vale esclusivamente per i dipendenti. Finora era così anche per gli assegni familiari, fatta eccezione per le diverse disposizioni vigenti nei singoli cantoni. Ma ora il legislatore ha esteso il campo d’applicazione della Legge sugli assegni familiari (LAFam) agli indipendenti. Per una panoramica delle disposizioni delle assicurazioni sociali attualmente vigenti, potete consultare il nostro foglio informativo «Assicurazioni sociali svizzere 2013» all’indirizzo www.helvetia.ch/datori-di-lavoro (e consultare «Tutto sulla previdenza professionale della vostra impresa»). 9/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 I principali cambiamenti nel 1° pilastro (AVS, AI e prestazioni complementari) Dal 01.01.2013, le rendite dell’AVS e dell’AI saranno adeguate all’evoluzione dei salari e dei prezzi. L’aumento sarà dello 0.9%. In questo modo la rendita di vecchiaia massima semplice e la rendita di invalidità completa passano da CHF 27’840 a CHF 28’080. Anche le rendite per vedove e vedovi, per orfani e per i figli vengono aumentate di conseguenza. Lo stesso vale per gli assegni per grandi invalidi nell’AVS e nell’AI e per l’importo relativo alla copertura del fabbisogno vitale generale nelle prestazioni complementari. Ci sono variazioni anche sul fronte dei contributi. Il contributo minimo per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa sale dagli attuali CHF 475 a CHF 480. Questo importo comprende i contributi AVS, AI e IPG (indennità per perdita di guadagno). Per le persone senza attività lucrativa, l’importo è limitato a 50 volte il contributo minimo e ora ammonta a CHF 24’000 (in precedenza CHF 23’750). La scala dei contributi decrescente per gli indipendenti verrà applicata ai salari compresi tra CHF 9’400 e CHF 56’200 (in precedenza CHF 9’300 – 55’700). Il salario di poco conto, da cui i contributi AVS, AI e IPG vengono detratti solo su richiesta del dipendente, resta invariato a CHF 2’300. Novità nel 2° pilastro (LPP) Parallelamente all’aumento delle rendite AVS vengono aumentati anche gli importi limite nella previdenza professionale. Il prospetto seguente mostra i nuovi valori applicati dal 01.01.2013: in CHF Soglia d’entrata 21 060 Massimo salario LPP calcolabile 84 240 Deduzione di coordinamento LPP 24 570 Massimo salario LPP assicurato 59 670 Minimo salario LPP assicurato Massimo salario assicurabile nella previdenza professionale 3 510 842 400 Tasso d’interesse minimo LPP Il tasso d’interesse minimo LPP è pari all’1.5%. Adeguamento delle rendite per superstiti e di invalidità obbligatorie in corso In linea generale, il primo adeguamento di una rendita per superstiti o di invalidità all’evoluzione dei prezzi si effettua dopo una durata di tre anni, all’inizio dell’anno civile successivo. Pertanto, il 01.01.2013 saranno adeguate per la prima volta le rendite maturate a decorrere dal 2009. Ulteriori adeguamenti verranno effettuati contestualmente a quelli delle rendite di vecchiaia e per superstiti. Questo vale per le rendite versate per la prima volta prima del 01.01.2009. A causa dell’evoluzione negativa dei prezzi, le rendite maturate prima del 01.01.2009 non potranno essere adeguate. 10/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 Soltanto le rendite maturate nel 2009 e di cui si conosce quindi la data del primo adeguamento saranno aumentate dello 0.4%. Tale incremento si basa sul relativo aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo registrato tra settembre 20091 e settembre 20122. 1Indice 2Indice di settembre 2009: 98.9; base dicembre 2010 = 100 di settembre 2012: 99.3; base dicembre 2010 = 100 Fondo di Garanzia LPP: modifica dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d’età sfavorevole La Fondazione Fondo di Garanzia LPP è un’istituzione nazionale che svolge vari compiti fondamentali. La missione principale del Fondo di Garanzia consiste nel garantire le prestazioni in caso di insolvenza di un’istituzione di previdenza o di un istituto di previdenza affiliato a una fondazione collettiva o comune. Un altro compito basilare è la compensazione degli oneri per le aziende che impiegano molti dipendenti anziani e sono particolarmente gravate dai contributi scaglionati per gli accrediti di vecchiaia. Le sovvenzioni per la struttura d’età sfavorevole riducono gli oneri a carico di tali imprese. I fondi necessari del Fondo di Garanzia LPP vengono reperiti attraverso i contributi delle istituzioni di previdenza. Questi si compongono di una quota per l’insolvenza e di una quota per le sovvenzioni per la struttura d’età sfavorevole. Negli ultimi anni, le spese per le sovvenzioni sono aumentate; pertanto il Fondo di Garanzia innalza l’aliquota contributiva per tali spese dallo 0.07% allo 0.08% del salario da assicurare secondo la LPP. Il contributo per l’insolvenza resta invariato. (Foto: parlament.ch) Variazioni importanti nelle altre assicurazioni sociali Diritto agli assegni familiari per indipendenti esteso a livello nazionale Finora, 13 cantoni hanno già previsto prestazioni per indipendenti nell’ambito degli assegni familiari, eventualmente limitate in base al reddito. Con la Legge sugli assegni familiari entrata in vigore il 01.01.2009 sono stati definiti gli importi minimi per gli assegni per i figli e gli assegni di formazione e sono state emanate regole di coordinamento a livello nazionale. Questa legge riguardava finora solo i dipendenti occupati al di fuori del settore agricolo e le persone senza attività lucrativa che percepiscono un reddito modesto. A partire dal 01.01.2013, la legge si applicherà anche agli indipendenti che svolgono un’attività al di fuori del settore agricolo, i quali avranno diritto, come i dipendenti, ad assegni familiari pari ad almeno CHF 200 e/o assegni di formazione pari ad almeno CHF 250. Per contro dovranno affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari e saranno tenuti anche a versare i relativi contributi. I cantoni potranno strutturare gli assegni familiari in piena autonomia, ovvero stabilire assegni familiari e di formazione più alti rispetto a quanto prescritto dalla legge e concedere altre prestazioni (come per es. assegni di nascita, assegni di adozione) entro i limiti stabiliti dalla legge federale. Informazioni al riguardo sono disponibili presso le casse di compensazione AVS o le rispettive filiali. 11/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 Per l’agricoltura (agricoltori autonomi e dipendenti agricoli) si applica una legge specifica (Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura – LAF). Note importanti per i datori di lavoro ◾◾ Aumento della soglia d’entrata nella previdenza professionale da CHF 20’880 a CHF 21’060 ◾◾ Gli indipendenti hanno ora diritto agli assegni familiari sull’intero territorio nazionale. Maggiori informazioni ◾◾ Promemoria dell’AVS/AI/IPG su www.ahv-iv.info ◾◾ Ufficio federale delle assicurazioni sociali: informazioni su tutte le assicurazioni sociali su www.bsv.admin.ch ◾◾ Fondazione Fondo di Garanzia LPP su www.sfbvg.ch ◾◾ Foglio informativo «Assicurazioni sociali svizzere 2013» su www.helvetia.ch/ datori-di-lavoro (e consultare «Tutto sulla previdenza professionale della vostra impresa») Informazioni utili sulla riforma strutturale L’attuazione della revisione della previdenza professionale, la cosiddetta riforma strutturale, decisa dal Parlamento nel 2010, procede a pieno ritmo. Le numerose misure previste vengono realizzate in tre fasi. La terza e ultima fase è entrata in vigore il 01.01.2012 e dovrà essere attuata con disposizioni transitorie (a livello organizzativo e normativo) entro il 31.12.2012. Le disposizioni legali introdotte mirano a rafforzare complessivamente la fiducia nelle singole istituzioni di previdenza. Aumenta inoltre l’impegno degli organi supremi ad assumersi la propria responsabilità direttiva e ad agire nell’interesse dei destinatari. Quali temi affronta la riforma strutturale? Le regole comprendono novità in tema di vigilanza sulla previdenza professionale, disposizioni per le istituzioni di previdenza in materia di governance e trasparenza a livello di gestione e un complesso sistema di direttive per fondazioni d’investimento ed esperti di casse pensioni. Troverà ulteriori dettagli sempre nella rivista «Helvetia – News sul 2° pilastro 2012», da pagina 10. 12/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 In che modo le fondazioni collettive dell’Helvetia hanno attuato la riforma strutturale? Per attuare le nuove disposizioni, nelle fondazioni collettive dell’Helvetia (Helvetia Fondazione collettiva, Helvetia Prisma Fondazione collettiva ed Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva) è stato costituito un team di progetto con i rispettivi rappresentanti. Del gruppo fa parte anche l’Helvetia Fondazione d’investimento, che nell’ambito della riforma strutturale è tenuta a soddisfare nuovi requisiti imposti dall’Ordinanza sulle fondazioni d’investimento. Nel 2012, il team di progetto ha assicurato l’attuazione delle disposizioni in materia di lealtà e integrità, rese più rigide dalla riforma strutturale, ha verificato i negozi giuridici con soggetti vicini, ha controllato accuratamente i potenziali conflitti d’interesse, ha garantito sistemi di controllo adeguati alle dimensioni e alla complessità dei singoli istituti di previdenza e ha verificato le procedure di pubblicazione delle spese patrimoniali e di amministrazione generali delle singole fondazioni. Pertanto, le fondazioni collettive dell’Helvetia affrontano il nuovo esercizio rafforzate dalla riforma strutturale. ▸ In che misura il datore di lavoro è interessato dalla riforma strutturale? In linea di principio, la riforma strutturale non comporta alcun cambiamento per il singolo istituto di previdenza. «Con la riforma strutturale, l’obbligo d’informazione della commissione di previdenza nei confronti degli assicurati sarà prescritto per legge.» Ma una novità importante consiste negli obblighi d’informazione della commissione di previdenza (vedi Infobox). Oggi, in base al regolamento d’organizzazione, la commissione di previdenza è già soggetta a un obbligo d’informazione, ma con la riforma strutturale tale obbligo sarà prescritto per legge. Le informazioni riguardanti l’istituto di previdenza devono essere comunicate per iscritto agli assicurati su loro richiesta. Broker e intermediari sono interessati dalle nuove disposizioni relative alla pubblicazione delle loro indennità (art. 48k cpv. 2 OPP 2). Il datore di lavoro può quindi pretendere da un broker o da un intermediario che quest’ultimo gli comunichi le indennità percepite dalle istituzioni di previdenza. Autrice: Daniela Maag 13/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 Note importanti per i datori di lavoro ◾◾ Ora le commissioni di previdenza devono comunicare per iscritto agli assicurati che ne fanno richiesta le informazioni concernenti l‘istituto di previdenza (art. 48c cpv. 2 OPP 2). Invitiamo i datori di lavoro a informare i membri della propria commissione di previdenza sulla novità in materia di obbligo d‘informazione. ◾◾ L‘Helvetia sarà lieta di aiutare le commissioni di previdenza nell‘attuazione del nuovo obbligo d‘informazione. Maggiori informazioni Potrà saperne di più sull’estratto conto annuale consultando la sezione «Scadenze importanti e informazioni utili». L’estratto conto è stato ridefinito per lei secondo i nuovi requisiti della riforma strutturale. Servizi. Il NIP, introdotto in occasione del censimento 2010, oggi consente un rapido e sicuro scambio di informazioni fra le assicurazioni sociali. Un supporto amministrativo via Internet ristrutturato e sempre aggiornato. Priska Schnell Marketing manager Helvetia Assicurazioni, settore di mercato Previdenza imprese Il NIP – Introduzione del numero d’identificazione personale Il NIP è stato creato in occasione della preparazione del censimento della popolazione basato sui registri del 2010. L’obiettivo consisteva nell’introduzione di un numero di identificazione personale a scopi amministrativi come alternativa agli innumerevoli numeri di registrazione. Le prime decisioni del Consiglio federale su «Armonizzazione dei registri, numero d’identificazione personale e censimento del 2010» sono state adottate il 10.06.2005. Successivamente, il 01.07.2008 è stato introdotto il nuovo numero AVS. Da allora, nell’AVS, nell’AI e nell’Indennità di perdita di guadagno (IPG) viene impiegato il nuovo numero d’assicurato a 13 cifre. Questo numero è anonimo, causale e, a differenza del vecchio numero AVS, soddisfa i requisiti vigenti in materia di protezione dei dati. Pertanto viene assegnato una sola volta ed è associato a una determinata persona. Oggi il NIP consente uno scambio di informazioni veloce e sicuro fra le varie assicurazioni sociali, soprattutto nell’ambito del coordinamento delle prestazioni. Anche la previdenza professionale può trarre beneficio da questo aumento dell’efficienza. Per questo motivo, l’Helvetia introduce il NIP come interfaccia con le altre assicurazioni sociali. Tutti i clienti riceveranno ulteriori informazioni al riguardo. 14/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 Vantaggi per datori di lavoro e assicurati ◾◾ Il numero viene assegnato una sola volta e non viene più modificato. Il datore di lavoro non deve più effettuare mutazioni, per es. in caso di variazione del nome e dello stato civile. ◾◾ Un coordinamento veloce e sicuro fra i vari organi del sistema di previdenza sociale svizzero decentralizzato, per es. fra AI, assicurazione contro gli infortuni e cassa pensione, che dopo un infortunio devono fornire prestazioni d’invalidità. ◾◾ Una maggiore protezione della personalità degli assicurati attraverso un «numero non parlante» (protezione dei dati). Per i datori di lavoro Tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la gestione del personale (LPPonline, formulari e fogli informativi) in sintesi. www.helvetia.ch/datori-di-lavoro Per i dipendenti Tutte le informazioni rilevanti e i formulari necessari per i dipendenti assicurati a colpo d’occhio. www.helvetia.ch/dipendenti In primo piano Organizzazione e amministrazione Sito Internet orientato alla clientela Nel corso del 2012 è stato attivato il sito Internet con caratteristiche migliorate nell’ambito della previdenza professionale, con l’obiettivo di creare una struttura d’informazione chiara e orientata alle esigenze dei vari gruppi di utenti. Autore: Gregor Müller Helvetia & LPP ▪▪ Cifre e fatti: una presentazione chiara del conto d’esercizio vita collettiva e di altri fatti riguardanti l’Helvetia www.helvetia.ch/cifre-fatti-lpp ▪▪ Le nostre fondazioni: regolamenti e altre informazioni ▪▪ Il nostro modello: la previdenza professionale e l’attività commerciale dell’Helvetia Assicurazioni spiegate in modo semplice e chiaro attraverso video animati. www.helvetia.ch/nostro-modello-lpp 15/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 In primo piano Trasparenza − Helvetia Fondazione collettiva www.helvetia.ch/helvetia-fondazione − Helvetia Prisma Fondazione collettiva www.helvetia.ch/prisma-fondazione − Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva www.helvetia.ch/lpp-invest-fondazione Scadenze importanti e informazioni utili. 2013 A gennaio − Nuovo estratto conto annuale 1° gennaio − Pubblicazione delle nuove disposizioni regolamentari generali per gli assicurati di tutte le fondazioni collettive dell’Helvetia1 30 gennaio – Ultimo giorno per presentare le liste salari 2013 31 gennaio – Scadenza del premio di rischio vita collettiva 2013 − 4° rapporto trimestrale 2012 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2 30 aprile – Rapporto annuale 2012 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2 − 1° rapporto trimestrale 2013 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2 Fine maggio – Conto d’esercizio vita collettiva 2012 dell’Helvetia3 − Rapporto annuale 2012 dell’Helvetia Fondazione collettiva di previdenza del personale4 A giugno – Rapporto annuale 2012 dell’Helvetia Prisma Fondazione collettiva di previdenza del personale4 − Rapporto annuale 2012 dell’Helvetia Fondazione collettiva per la previdenza del personale aziendale nel Principato del Liechtenstein4 A giugno – Consulta – Corso di base 1 per i membri delle commissioni di previdenza5 13 giugno – Consulta – Corso di base 1 per i membri delle commissioni di previdenza6 26 giugno – Consulta – Corso di base 2 per i membri delle commissioni di previdenza6 31 luglio – 2° rapporto trimestrale 2013 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2 29 agosto – Consulta – Corso di approfondimento 1 per i membri delle commissioni di previdenza6 9 settembre – Consulta – Corso di approfondimento 2 per i membri delle commissioni di previdenza6 31 ottobre – 3° rapporto trimestrale 2013 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2 A novembre − Liste salari e conteggio provvisorio dei contributi 2014 (basato sulle mutazioni salariali 2013 elaborate)7 A dicembre – Rivista per i clienti «Helvetia – News sul 2° pilastro 2014»8 31 dicembre − Scadenza del premio di risparmio vita collettiva 2013 1www.helvetia.ch/helvetia-fondazione www.helvetia.ch/prisma-fondazione www.helvetia.ch/lpp-invest-fondazione (e consultare «Documenti legali») 2Su www.helvetia-anlagestiftung.ch/it 3Su www.helvetia.ch/cifre-fatti-lpp 4Su www.helvetia.ch/fondazioni-collettive 5Luogo del corso: Svizzera occidentale, in lingua francese, il corso è pubblicato su www.consultanet.ch/it (sito Internet disponibile in tedesco e francese) 6Luogo del corso: Basilea, in lingua tedesca, i corsi sono pubblicati su www.consultanet.ch/it (sito Internet disponibile in tedesco e francese) 7Presentazione dei documenti al datore di lavoro 8Su www.helvetia.ch/news-pilastro2 16/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 Nuove disposizioni regolamentari generali per gli assicurati delle fondazioni collettive Tutti gli assicurati dell’Helvetia Fondazione collettiva, dell’Helvetia Prisma Fondazione collettiva e dell’Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva, unitamente al certificato di previdenza per il 2013, ricevono un foglio allegato riguardante la revisione AI (art. 26a LPP), l’integrazione del congedo non pagato per tutti i clienti delle fondazioni collettive (vedi articolo da pagina 4 della presente edizione) e alcune precisazioni. Il foglio contiene tutte le informazioni relative alle principali modifiche. Dopo l’elaborazione delle nuove comunicazioni salariali le verrà inviata la documentazione da sottoporre all’attenzione dei suoi collaboratori. Sono legalmente vincolanti esclusivamente le corrispondenti disposizioni regolamentari. Tali disposizioni entreranno in vigore dal 01.01.2013 e a partire da tale data saranno pubblicate anche in Internet nella sezione dedicata alle informazioni sulla rispettiva fondazione collettiva. Il link alla pagina principale è il seguente: www.helvetia.ch/fondazioni-collettive. Il nuovo estratto conto annuale A gennaio riceverà il nostro nuovo estratto conto annuale per il vecchio anno. Il totale di tutti i contributi annuali fatturati verrà rielaborato e riporterà le singole componenti (quotarisparmio, quota-rischio e quota-spese). Fa fede la data di contabilizzazione. Con questa nuova informazione vengono soddisfatte le disposizioni di legge in materia di requisiti di trasparenza risultanti dalla riforma strutturale (vedi articolo a pagina 12 della presente edizione) secondo l’art. 48b OPP 2. 17/18 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2013 Ulteriori link ◾◾ Formulari per procedure di mutazione nella previdenza del personale e fogli informativi sui vari argomenti relativi alla previdenza del personale: –– Per i datori di lavoro su www.helvetia.ch/datori-di-lavoro –– Per i dipendenti su www.helvetia.ch/dipendenti ◾◾ Informazioni sulla prevenzione e la reintegrazione sono disponibili nel nostro opuscolo «Helvetia Gestione delle prestazioni» su www.helvetia.ch/ datori-di-lavoro (e consultare «Gestione del personale»). Consulenza personale L’Helvetia offre soluzioni d’assicurazione e previdenza complete per le imprese e i privati. Il suo consulente è sempre a disposizione per un colloquio di consulenza personale per lei o i suoi collaboratori. Helvetia – News sul 2° pilastro. Le novità e le informazioni più importanti per i nostri clienti vita collettiva. Editore: Helvetia Assicurazioni, Previdenza imprese, Basilea Redattrici: Priska Schnell (capo redazione); Carolin Diem-John; Marianne Kostur; Caroline Kresta Autrice esterna/autore esterno: Daniela Maag; Gregor Müller Traduzione: Apostroph SA, Lucerna Layout e foto: Helvetia Assicurazioni, Basilea, Branding; foto dell’Helvetia Assicurazioni, altrimenti fonte citata Contatto: La sua opinione su questa pubblicazione ci interessa. Ci scriva all’indirizzo [email protected] per comunicarci suggerimenti, desideri o critiche. Helvetia Assicurazioni St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001 www.helvetia.ch La Sua Assicurazione svizzera. 12.12 Nota editoriale