Alcoltest e omesso avviso della facoltà di assistenza legale: è nulla

Transcript

Alcoltest e omesso avviso della facoltà di assistenza legale: è nulla
Alcoltest e omesso avviso della facoltà di assistenza legale: è nulla anche la
semplice sanzione amministrativa
L’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prevede l’obbligo delle forze dell’ordine di avvertire l’automobilista,
prima di sottoporlo al test dell’etilometro, della sua facoltà di farsi assistere da un Avvocato durante la
rilevazione, in quanto trattasi di un accertamento tecnico irripetibile.
Già le Sezioni Unite Penali della Cassazione, con sentenza 5 febbraio 2015, n. 5396, avevano posto la parola
fine al contrasto giurisprudenziale circa le conseguenze dell’omissione di tale avviso, stabilendo
definitivamente che, in caso di mancato avviso, l’atto di rilevazione è affetto da nullità intermedia, che può
essere eccepita “fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”.
Tuttavia, sino ad oggi, la Giurisprudenza ed il conseguente dibattito sul punto hanno sempre riguardato
l’aspetto penale, non amministrativo: l’accertamento tecnico irripetibile di cui si discute riguarda indagini
penali; la norma delle disposizione attuative in oggetto è contenuta nel codice di procedura penale; i
precedenti giurisprudenziali parlano di nullità della sanzione penale, ove l’esito dell’etilometro rilevi un
tasso alcolemico nel sangue pari o superiore a 08 g/l.
Ma cosa accade se, dopo aver eseguito l’alcoltest pur non avendo avvisato il conducente della propria
facoltà di assistenza difensiva, il risultato delle rilevazione è inferiore a 08 g/l e, dunque, si comminerebbe
la sola sanzione amministrativa, e non penale, prevista dal Codice della Strada? Si applica o meno la
predetta disposizione del codice di procedura penale? Condividendo l’interpretazione – logica prima ancora
che giuridica – proposta dall’Avv. Filippo Parisi dello Studio Legale Cuomo Mennitti Parisi & Associati, il
Giudice di Pace di Rho (Milano) investito della questione ha rilevato come l’atto di accertamento tecnico sia
precedente, a monte, rispetto alla conoscenza della natura dell’illecito, se amministrativa o penale,
pertanto se deve considerarsi nulla la rilevazione in sé, del tutto ininfluente è il suo esito: qualsivoglia
risultato emerso dall’alcoltest effettuato senza prima aver avvertito, e per iscritto, il conducente del suo
diritto all’assistenza legale, è inutilizzabile, poiché si basa su un atto nullo.
Così argomentando il Giudice di Pace ha annullato la sanzione principale ed ogni sanzione accessoria.
Avv. Filippo Parisi