Danneggiare non è più reato

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Danneggiare non è più reato
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Mercoledì 10 Febbraio 2016
G I U ST I Z I A E S O C I E TÀ
Gli effetti del dlgs sulle depenalizzazioni. Più chance alla composizione bonaria
Danneggiare non è più reato
Anche se l’atto espone alla causa civile per danni
DI ANTONIO
CICCIA MESSINA
C
olpo di spugna sul
danneggiamento (non
aggravato). Non è più
reato. Anche se espone
a causa civile per danni. E anche se lo stato può recuperare
una sanzione pecuniaria civile
(fino a 8 mila euro). Come conseguenza delle nuove disposizioni potrebbe, però, esserci un più
frequente ricorso della vittima
alla polizia per la composizione
bonaria dei privati dissidi (articolo 1 del Tulps). La riscrittura
del reato di danneggiamento, ad
opera del decreto legislativo n.
7/2006, disarma la vittima, che
non può più presentare una
querela. E se non promuove
nemmeno un’azione per ottenere il risarcimento del danno,
l’autore dell’illecito non subirà
alcuna conseguenza della sua
malefatta. D’altra parte una
causa civile costa tempo e denaro e, allora, forse si ripiegherà
andando in commissariato per
fare presente i fatti e chiedere
l’intervento secondo le leggi di
pubblica sicurezza. Questo po-
trebbe avvenire, ad esempio, in
relazione a danneggiamenti in
condominio o in screzi fra vicini.
O nel caso di offese e ingiurie. Il
dlgs 7/2016 ha abrogato un certo
numero reati ritenuti di minore
allarme sociale, anche se non irrilevanti nei rapporti quotidiani.
Parlando si questi reati si dice
spesso per svalutarne la portata
che si tratta di bagattelle. Tra
questi reati abrogati troviamo
l’ingiuria (cioè l’offesa rivolta a
una persona presente) e il danneggiamento semplice (cioè non
aggravato). Abbandonato il possibile trattamento sanzionatorio
penale (anche e soprattutto per
liberare di un carico procure e
tribunali), il decreti legislativo
n. 7/2016 introduce un istituto
che vorrebbe essere una via di
mezzo: l’illecito civile sottoposto
a sanzione pecuniaria. Cioè la
vittima, se lo vuole, può fare
una causa per danni (ma non
può querelare) e se il giudice
condanna a risarcire e se il fatto
è doloso, allora allo stato spetta
una sanzione pecuniaria. Questa novità riguarda chi distrugge, disperde, deteriora o rende,
in tutto o in parte, inservibili
cose mobili o immobili altrui al
di fuori delle residuali fattispecie
ancora superstiti nel codice penale. Vediamo, dunque, che cosa
è rimasto a carico del sistema
penale. Leggendo il nuovo articolo 635 codice penale si scopre
che è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni chiunque
distrugge, disperde, deteriora o
rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o
con minaccia ovvero in occasione
di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al
pubblico o del delitto di interruzione di pubblico servizio. Fuori
da queste ipotesi, quindi, non
c’è reato. L’autore rischia una
causa per danni e una sanzione
pecuniaria da pagare allo stato
da cento a 8 mila euro. Vediamo
alcuni casi concreti. Rompere un
oggetto in casa o rigare la porta
di ingresso o una macchina custodita nel cortile sono condotte
che non hanno più rilevanza penale. Inutile andare dalla forza
pubblica per una querela. Lo
stesso vale nel caso di offese a
una persona presente oppure
con una lettera o una e-mail diretta alla persona offesa. Non è
detto, però, che la vittima voglia
o abbia la possibilità economica
di affrontare una causa civile
lunga e dispendiosa. D’altra
parte, neppure, la prospettiva
per l’aggressore di una sanzione salata da pagare allo stato
potrebbe essere effettivamente
GIURISPRUDENZA CASA
LOCAZIONE E COMPETENZA A GIUDICARE
«In tema di locazioni, la competenza territoriale del giudice del «locus rei sitae», come si ricava dagli artt. 21 e 447
bis cod. proc. civ., ha natura inderogabile, con la conseguente
invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile «ex
officio» anche in sede di regolamento di competenza». Così
ha deciso la Cassazione (sent. 21908/’14, inedita).
a cura dell’Ufficio legale della Confedilizia
disincentivante, se tutto dipende da una iniziativa della persona offesa. Quest’ultima ha sulla
carta una alternativa, che però
può intasare i commissariati. Si
tratta del ricorso alla forza pubblica è la bonaria composizione
dei privati dissidi (articolo 1 del
Testo unico di pubblica sicurezza). In base al regolamento del
Tulps (articoli 5 e 6 del regio
decreto 635/1940), l’autorità di
pubblica sicurezza invita le parti a comparire dinanzi ad essa in
un termine congruo nel tentativo di conciliazione. L’autorità di
pubblica sicurezza deve chiarire
alle parti la questione di fatto e
se del caso adotta o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o
un temperamento di equità che
valga a prevenire eventuali incidenti. Se necessario si stende
un verbale, che fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura
privata riconosciuta.
Il decreto sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti