LL 7 - Lettera legale
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LL 7 - Lettera legale
Aprile - Dicembre 2003 N.27 LETTERA LEGALE PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE www.acampora.net Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n. 358 - Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2 , comma 20/b , Legge n. 662/1996 Roma IN QUESTO NUMERO Unione europea: Fiscalis 2007 4 Unione europea: focus sui “dieci” al debutto europeo 4 Italia: 7 focus sul condono tombale di società: effetti per i soci Italia: 12 siglato accordo con l’isola di Jersey Inserto: “Acampora network” 15 Unione europea: 20 principi di diritto processuale comunitario Italia: 25 controlli “a tutto tondo” su società fiduciarie A questo numero, è allegata una cartolina per segnalare nuovi nominativi cui spedire “LETTERA LEGALE”. Italia: proroga dei termini in materia di definizioni agevolate Con l’art. 34 del dl 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni nella l. 19.11.2003 (convertito con modificazioni dalla l. 24.11.2003, n. 326), sono stati prorogati i termini in materia di definizioni agevolate (c.d. “condoni”). L’originaria scadenza del 16 ottobre 2003 è stata fatta slittare al 16 marzo 2004, per «i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 413, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli art. 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289» (art. 2, dm 3.9.2003). In altri termini, sono stati prorogati i termini per aderire alle procedure di: definizione automatica di redditi d’impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione; integrazione degli imponibili per gli anni pregressi; definizione automatica per gli anni pregressi; definizione dei ritardati od omessi versamenti; definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili; definizione dei carichi di ruolo pregressi; regolarizzazione delle scritture contabili; definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione e chiusura delle liti fiscali pendenti. Continua a pag. 3 NOTA REDAZIONALE Questo numero di “Lettera Legale” abbraccia un esteso arco temporale, con l’intento di segnalare quanto di più significativo è accaduto nel periodo aprile-dicembre 2003, senza intenti dottrinali ma con il solo fine di segnalare eventi significativi per l’operatore e di fornire spunti di riflessione su argomenti di interesse comune. Si sono volutamente tralasciati temi in progressivo cambiamento come: lo schema di decreto legislativo correttivo dei Testi unici per banche e società quotate; la possibile estensione del c.d. “condono” all’anno d’imposta 2002; il nuovo profilo che potrebbe assumere il difensore di parte nel processo civile, quale “responsabile” nell’attività di ricerca della prova, nonché la “deresponsabilizzazione” per il manager di società di capitali, in tema di violazioni tributarie o, ancora, i nuovi profili che potrebbe assumere, nel rito civile, il tentativo di conciliazione. Il direttore e la redazione augurano i migliori auguri per il 2004. 2 Cina: libera circolazione delle merci con Hong Kong In vista della “entrata a regime” del sistema delle liberalizzazioni tra Cina ed Hong Kong, prevista per il 2006, è divenuto operativo l’accordo per rendere liberamente circolabili le merci tra i due Paesi. Filippine: in aumento le esportazioni verso la Ue A partire del 2004, è previsto un aumento delle esportazioni di tonno da Manila verso la Unione europea ed i nuovi Paesi dell’Est, che vi entreranno a far parte. In quest’ottica, nello Stato asiatico, si sta verificando una riduzione delle tariffe doganali dal 24 al 12%. Francia: riformata imposta sul patrimonio Il Parlamento francese ha approvato la legge di riforma della imposta di solidarietà sulla fortuna, introducendo una serie di sgravi, ad esempio, per gli investimenti nelle piccole e medie imprese. Precedentemente, Parigi aveva ridotto i tassi di interesse sui libretti di risparmio dal 3 al 2,25%. Lussemburgo: riforma del Registro di commercio e delle società e piano contabile normalizzato PRIMO PIANO società, ma anche sulla contabilià ed i conti annuali delle imprese. La prima parte della legge introduce delle modifiche significative relative alla gestione del Registro di commercio e al contenuto del dossier delle imprese presso l’indicato Registro. I maggiori cambiamenti si trovano nella parte delle legge che introduce un piano contabile normalizzato ed impone l’obbligo di tenere una contabilità, anch’essa normalizzata, ad un maggior numero di imprese rispetto a prima. Inoltre, il termine di produzione dei conti annuali diventa particolarmente più corto. Nessuna modifica, invece, è stata aggiunta relativamente ai metodi di valutazione, così come definiti nella attuale sezione XIII della legge del 1915 e successive modifiche sulle società commerciali; cambiamenti futuri dovrebbero intervenire mediante la trasposizione di una nuova direttiva europea. L’obiettivo di questa parte delle legge mira, tra l’altro, a permettere un migliore svolgimento della situazione finanziaria delle imprese così come la creazione di una vera centrale dei bilanci in Lussemburgo. L’entrata in vigore delle modifiche normative interverrà il 1° gennaio 2005 (tranne alcuni derogativi relativi alla preparazione dei conti consolidati). La cennata “evoluzione” richiederà, per alcune imprese, procedure di adattamento e sistemazione dei mezzi contabili o di reporting appropriati. Malesia: prevista riduzione della imposta Nel contesto generale di una societaria più ampia trasparenza della vita economica in Lussemburgo, è ormai vigente la legge vertente sul Registro di commercio e delle Il Governo malesiano ha in progetto di ridurre il livello di tassazione delle imprese, sia per con- LL sentire il maggiore impiego di risorse finalizzate a generare business, sia per dare maggiore competitività all’economia del Paese. Paesi Ocse: maggiore la cooperazione antiriciclaggio Il Gafi (gruppo di azione finanziaria dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), oltre ad avere tra i nuovi partners aderenti il Sud Africa e la Russia, ha, recentemente, revisionato le linee-guida nella lotta al riciclaggio di denaro. Dalla specificazione dei reati all’aumento dei doveri di vigilanza delle istituzioni finanziarie, il Gafi ha richiesto ai Paesi c.d. “cooperativi” l’impegno ad una maggiore trasparenza nelle operazioni commericiali ed ad un più intenso controllo sulle forme di finanziamento delle organizzazioni terroristiche. Tuttavia, otto restano gli Stati c.d. “non cooperativi": Isole Cook, Egitto, Guatemala, Indonesia, Mynmar, Nauru, Nigeria, Filippine e Ucraina. Panama: aumenta l’imposta su concessioni e licenze L’imposta annuale per l’ottenimento di concessioni e licenze (c.d. «franchise tax»), a carico dele società e delle fondazioni private panamensi è stata aumentata da 150 us$ a 250 us$. Allo stesso modo, la soprattassa per ritardato pagamento è stata aumentata da 30 a 50 us$, per anno o frazione di esso. La cennata imposta dovrà essere pagata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, per le società LL 3 PRIMO PIANO e le fondazioni private, la cui data di registrazione dell’atto costitutivo o della documentazione costitutiva presso il Pubblico Registro risulti essere avvenuta nei mesi che vanno da gennaio e giugno incluso ovvero entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, per le società e le fondazioni private, la cui data di registrazione dell’atto costitutivo o della documentazione costitutiva presso il Pubblico Registro risulti essere avvenuta nei mesi che vanno da luglio a dicembre incluso. Ogni volta che il contribuente non dovesse effettuare il versamento dell’imposta annuale dovrà versare una soprattassa ed una multa pari a 250 us$; inoltre, verrà apposta nel Registro una nota a margine indicante che la società «non è in buono stato». mila metri quadrati del nuovo polo fieristico, da utilizzarsi a partire dal 2006. Novanta milioni di euro è l’ammontare stimato dell’investimento che verrà effettuato da un team a maggioranza italiana (Lusigest, King Cross, Simest). Polonia: in ascesa l’attività immobiliare nel Paese Il settore delle construzioni polacco «riprenderà quota» a partire dal 2004, anno dell’ingresso di Varsavia nell’Unione europea. Il mercato immobiliare ha, fino ad oggi, conosciuto un periodo di declino, a causa dei crescenti costi di rifinanziamento e della sempre più alta avversione ad investire nel capitale di rischio da parte delle banche d’investimento. Polonia: approdano a Varsavia ingenti capitali italiani Regno Unito: entro marzo 2004 i nuovi Ias A fine 2005 dovrebbero essere pronti a Varsavia trecentosettanta- Dovrebbero essere pronte a marzo 2004, le stesure definitive DALLA PRIMA PAGINA Relativamente a queste ultime, poi, l’art. 16, comma 6 della l. n. 289/2002 è stato così modificato: «Le liti fiscali che possono essere definite ... sono sospese fino al 30 aprile 2004; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo». In proposito, la circ. min. 25.9.2003, n. 51 precisa: «Non occorre la richiesta di sospensione del giudizio da parte del contribuente, salvo che il provvedimento di fissazione della data di trattazione sia stato adottato anteriormente al 1° gennaio 2003». «Per le liti fiscali che possono essere definite ...», prosegue il citato comma 6 dell’art. 16, «sono altresì sospesi, sino al 30 aprile 2004, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio». degli Ias relativi a business combination, stock options e contabilizzazione delle insurance fees. Tutto ciò con particolare attenzione alle regole da applicare alle piccole e medie imprese. Questo, in sintesi, il programma che lo Iasb (International accounting standard board) si appresta a realizzare in concomitanza con il Fasb (Financial accounting standard board). San Marino: concluso accordo su doppie imposizioni La Convenzione per evitare le doppie imposizioni, conclusa fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana, si inserisce in un ampio quadro programmatico che prevede, nel primo dei due Paesi, la creazione di una Banca centrale e l’attivazione di un sistema di controlli su istituti di credito e società fiduciarie. Ciò al fine di fronteggiare fattispecie come l’evasione o le frodi fiscali in genere, nonché problematiche legate ai fenomeni di “doppia imposizione” tributaria. Turchia: nuova legge sugli investimenti esteri Nuove agevolazioni sugli investimenti esteri sono state approvate dal Parlamento turco, il quale ha riconosciuto agli operatori esteri lo stesso trattamento riservato a quelli «locali», sia dal punto di vista operativo in senso stretto che da quello della tutela giuridica. Eliminate anche le restrizioni poste agli investitori stranieri per l’acquisto di terreni, proprietà 4 immobiliari e l’utilizzo di risorse naturali in territorio turco, nel rispetto delle medesime norme cui sono sottoposte le aziende locali. Unione europea: Fiscalis 2007 L’Unione europea, con il programma di cooperazione intitolato «Fiscalis 2007», ha in progetto di realizzare un sistema di: «protezione degli interessi finanziari nazionali e comunitari mediante la lotta contro l’elusione e l’evasione fiscale; ... eliminazione delle distorsioni della concorrenza ai fini di un’efficace applicazione del diritto comunitario; ... progressiva riduzione degli oneri di conformità sia per le amministrazioni che per i contribuenti». Tra gli obiettivi specifici: la modernizzazione e la semplificazione del regime iva intracomunitario; il rafforzamento della cooperazione fra i Paesi membri, in campo amministrativo ed in materia di accise; l’individuazione degli eventuali motivi di incompatibilità tra le norme di diritto comunitario ed il sistema impositivo diretto, attraverso il miglioramento della percezione della dimensione comunitaria dell’imposizione diretta, per l’appunto. Al fine di realizzare il progetto saranno potenziati: i sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni (su richiesta; automatico e spontaneo); gli scambi di funzionari; i controlli multilaterali; i seminari e le attività di formazione, nonché tecniche come il treaty shopping od il transfer pricing. PRIMO PIANO Unione europea: focus sui “dieci“al debutto europeo I sistemi fiscali dei Paesi candidati all’ingresso nell’Unione europea sono caratterizzati da una completa centralizzazione, per ciò che concerne il gettito impositivo e dal principio della worldwide taxation per i soggetti residenti, siano essi persone fisiche, siano essi persone giuridiche. Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia applicano un prelievo, ai fini della imposizione diretta, la cui aliquota media si attesta al 24%, salvo per ciò che concerne l’Estonia, dove è prevista una percentuale impositiva pari ai 26/74 del reddito imponibile. La tassazione diretta più alta è prevista dal Governo di Malta con il 35%, mentre quella più bassa è in vigore il Lituania con il 15%. L’imposta sul valore aggiunto applicata nella maggior parte dei Paesi candidati all’ingresso nell’Unione europea, da un punto di vista strutturale, è simile a quella degli Stati comunitari, salvo considerevoli differenze legate alle aliquote di prelievo. A ciò dovrebbe ovviarsi con l’applicazione di normative transitorie, che consentano il graduale assorbimento delle difformità tra i vari ordinamenti fiscali. L’aliquota media dell’imposta sul valore aggiunto ammonta a quota 15%, ma quasi tutti i Paesi “entranti” prevedono aliquote ridotte o, addirittura, pari a zero per determinate tipologie di beni e servizi. Il tasso impositivo più alto è LL previsto in Ungheria con il 25%, mentre quello più basso a Cipro con il 10%. Verranno di seguito descritte, in breve, le principali caratteristiche dei sistemi fiscali di Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia. La Repubblica cipriota prevede un prelievo sul reddito prodotto dalle società pari al 10% fino ad 1.000.000 di pounds cipriote (1 cyp è pari circa a 1,733 euro) e, per la parte eccedente, al 5%. A partire dal 1° agosto 1980, è stata introdotta la tassazione sui capital gains, che colpisce, indifferentemente, sia le persone fisiche che quelle giuridiche. L’imposta sul valore aggiunto, introdotta il 1° luglio 1992, ricalca le linee-guida della c.d. “sesta direttiva” dell’Unione europea e rappresenta la più importante tra le imposte indirette previste dall’ordinamento fiscale cipriota. L’imposta sul reddito delle persone fisiche, infine, prevede tre aliquote comprese fra il 20 ed il 40%. Dal 1° maggio 2004, anche Malta entrerà a far parte dell’Unione. La caratteristica fondamentale del sistema impositivo maltese è rappresentato dal fatto che la modalità di tassazione è identica tanto per le persone giuridiche quanto per quelle fisiche. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999, è stata reintrodotta la imposta sul valore aggiunto che prevede una aliquota ordinaria del 15%; una ridotta, per le sistemazioni alberghiere, pari al 5% ed una dello 0% per le esportazioni, il trasporto internazionale di passeggeri e merci, il materiale stampato e la fornitura di oro. Tra i maggiori Paesi in LL ingresso nell’Unione europea c’è la Polonia (uno speciale più approfondito sul sistema fiscale di Varsavia è consultabile sul sito www.letteralegale.it). L’aliquota attualmente in vigore per la tassazione del reddito delle persone giuridiche ammonta al 28% del reddito imponibile (30% fino all’1.1.2002). Si prevede che tale aliquota sarà, costantemente, ridotta fino a raggiungere quota 22% all’1.1.2004. L’imposta sul valore aggiunto presenta ben quattro aliquote: 22%, quella ordinaria, 7%, applicata allo scambio di prodotti edili, macchinari per l’agricoltura, prodotti per bambini; 3% e 0%, applicabile ad alcuni farmaci, alle esportazioni di beni e servizi, alle abitazioni di nuova costruzione ed ai prodotti editoriali. L’imposta sul reddito delle persone fisiche, infine, è informata al principio di progressività. La normativa fiscale polacca prevede tre scaglioni che vanno dal 19 al 40%. In Ungheria è prevista una imposta sulle persone giuridiche con una aliquota pari al 18% del reddito imponibile. Sono previste anche tipologie di imposte “locali”, quali la tassa sulle attività imprenditoriali locali, pari al 2% e l’imposta sulle attività imprenditoriali, pari all’1,2%. Sono previste agevolazioni d’imposta per coloro che investano nel settore manifatturiero ed alberghiero. L’imposta sul valore aggiunto si applica a tutti gli scambi di beni e servizi effettuati in territorio ungherese. Sono previste due aliquote: una ordinaria del 25% ed una ridotta del 12%, applicabile esclusivamente alla PRIMO PIANO cessione di apparecchiature mediche, ai beni alimentari di prima necessità ed ai servizi radiotelevisivi. In Slovenia, altro Paese “in entrata”, l’aliquota ordinaria prevista per il reddito prodotto dalle persone giuridiche è pari al 25%, con l’eccezione per quei soggetti le cui attività sono situate nelle c.d. “zone economiche” per cui è prevista una aliquota ridotta del 10%. La struttura dell’imposta sul valore aggiunto è quella introdotta con la “sesta direttiva” europea. L’imposta slovena sui redditi prodotti dalle persone fisiche è uno strumento tributario avente una struttura complessa. Infatti, la normativa interna non si limita ad individuare le categorie di reddito soggetto ad imposizione ma istitutisce, per ciascuna di esse, una imposta corrispondente per la quale determina: reddito imponibile, soggetti d’imposta, oneri deducibili ed aliquote di prelievo. I redditi rientranti nelle singole categorie sono assoggettati, nel corso dell’anno fiscale, alle corrispondenti imposte. Il meccanismo di funzionamento è, in sostanza, analogo o coincidente con quello della “ritenuta a titolo di acconto". L’imposta sui redditi viene liquidata e versata su base annua in relazione ai dati fiscali indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno solare precedente. Una volta apportate le modifiche, in termini di deduzioni e detrazioni (e sottratte le ritenute d’acconto subite nel corso dell’anno), si giunge alla determinazione dell’imposta definitiva. Le aliquote d’imposta sono sei: 17%, 35%, 37%, 40%, 45% e 50%. Il Governo della Repubbli- 5 ca Ceca prevede una imposta sul reddito delle società con due aliquote: una ordinaria del 31% ed una ridotta dal 15%, che si applica esclusivamente ai fondi di investimento ed ai fondi pensione. Le società che hanno non meno di 20 impiegati (di cui la metà disabili) hanno diritto ad una riduzione d’imposta del 50%. Al fine di attrarre sul territorio investimenti esteri, è stato approntato un pacchetto di incentivi fiscali dedicati alle nuove iniziative nel settore manifatturiero ed al potenziamento delle strutture esistenti. L’imposta sul valore aggiunto, applicata a tutte le forniture di beni e servizi, è applicata ai corrispettivi delle stesse, sommati alle eventuali accise e agli altri dazi addebitati al cliente. Due le aliquote previste: quella ordinaria del 22% e quella ridotta, pari al 5%. Nell’aprile 2002, è stata introdotta un’aliquota del 10% sui trasporti in autobus gestiti da società austriache. L’imposta sul reddito prodotto dalle società slovacche prevede due aliquote di prelievo: una ordinaria recentemente passata dal 29 al 25% ed una ridotta del 15%, che si applica alle persone giuridiche esercenti attività agricole. L’imposta sul valore aggiunto, dal canto suo, viene applicata a tutte le merci ed i servizi e prevede anch’essa due aliquote: quella ordinaria del 20% e quella ridotta del 14%, applicabile solo a prodotti e servizi “di prima necessità". Il sistema impositivo estone differisce da quelli in vigore nei Paesi sinora elencati, in quanto il reddito prodotto dalle singole imprese non è assoggettato ad imposizione, fintanto che non si “trasforma” in dividendi. Sono 6 questi ultimi, infatti, che scontano una imposta pari ai 26/74 del pagamento tassabile. La base impobile su cui determinare l’imposta è rappresentata dai seguenti componenti: fringe benefits; dividendi, sotto qualsiasi forma ricevuti; transfer pricing e costi non inerenti alla società. L’imposta sul valore aggiunto, in vigore in Estonia, presenta tre aliquote: 18%; 5% e 0%, su prodotti editoriali per l’istruzione primaria e secondaria, esportazioni di beni e servizi, forniture di elettricità. Dal settembre 2001, l’aliquota del 5% è applicata a forniture ed apparecchiature mediche, forniture di climatizzazione e pubblicazioni editoriali. L’aliquota d’imposta prevista dal Governo lettone per i redditi prodotti dalle società ammonta al 22% e verrà costantemente ridotta, fino a raggiungere quota 15% all’1.1.2004. L’imposta sul valore aggiunto presenta due aliquote: 18% e 0% per i soli beni e servizi di prima necessità. A partire dal gennaio del 2003, è prevista una riduzione del 9% su prodotti editoriali, acqua, strutture alberghiere, prodotti farmaceutici, forniture mediche e prodotti per l’infanzia. In Lituania, infine, il carico impositivo per il reddito prodotto dalle società è passato, nel corso del 2002, dal 24 al 15%. Unione europea: abolizione ritenute alla fonte entro il 2004 Il Governo italiano ha tempo fino a gennaio 2004, per procedere all'abolizione delle ritenute alla fonte sui pagamenti di inte- PRIMO PIANO ressi e canoni, effettuati tra società consociate di Stati membri diversi. Ciò in ossequio ad una direttiva del Consiglio dell'Unione europea, per combattere la concorrenza fiscale dannosa, secondo cui: “i pagamenti di interessi e canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su tali pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro”. Il testo della direttiva prevede la facoltà per gli Stati membri di non dare applicazione alle cennate ritenute alla fonte, laddove il soggetto beneficiario dei pagamenti abbia diritto all'applicazione di un tasso inferiore a quello normalmente applicabile a questa categoria di redditi nello Stato membro dove è stabilito. La direttiva, infine, contempla anche disposizioni che consentono agli Stati membri di adottare misure anti-abuso. Unione europea: deduzione di costi e libertà di stabilimento La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che risulta contraria alla c.d. «direttiva madre-figlia» «una disposizione nazionale che, nella determinazione dell’imposta sugli utili di una società madre con sede in uno Stato membro, subordini la deducibilità dei costi relativi ad LL una partecipazione di tale società nel capitale di una società figlia con sede in un altro Stato membro alla condizione che tali costi servano indirettamente alla realizzazione di utili imponibili nello Stato membro in cui ha sede la società madre». Unione europea: in elaborazione il modello di convenzione europea La Commissione europea sta elaborando un modello di convenzione «alternativo» a quello della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Esso si fonderà su alcuni dei principi fondamentali previsti dal Trattato istitutivo delle Comunità europee e, in particolare, su quello della libertà di stabilimento e quello della competenza esterna. Il primo prevede che: «le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro. La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ... alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali». In merito al principio della competenza esterna, basti ricor- LL dare che la Ue può contrarre degli obblighi nei confronti di Paesi terzi o altre organizzazioni internazionali in settori corrispondenti ai compiti che le sono attribuiti. Unione europea: probabile slittamento al 2005 della nuova tassazione sul risparmio Dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2005 (e non più dal 1° gennaio 2004), il nuovo sistema di tassazione del risparmio all’interno dell’Unione, Svizzera compresa. Contestualmente, le ritenute alla fonte sui dividendi, gli interessi ed i diritti di licenza tra società controllate saranno abolite fra le medesime Unione europea e Svizzera. Anche la scadenza per la operatività completa della direttiva dovrebbe subire lo slittamento di un anno sui termini di applicazione effettiva: dal 2010 al 2011. Unione europea: prosegue il processo di armonizzazione Le maggiori novità che potrebbero entrare “a regime” al termine dell’attuale semestre europeo riguardano, fra l’altro, imposta sul valore aggiunto (allargamento dell’applicazione del tributo alle agenzie di viaggio; definizione del funzionamento del Comitato iva; formalizzazione del diritto alla deduzione nell’ambito del leasing trasfrontaliero dei veicoli a motore) e reddito d’impresa (modernizzazione delle direttive su PRIMO PIANO fusioni e scissioni e c.d. «madrefiglia»). 7 sarebbe auspicabile l’adozione di convenzioni bilaterali ad hoc sono: Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino. Unione europea: residenza e diritto di asilo Il Consiglio dei Ministri dell’Unione ha raggiunto un accordo su una proposta di direttiva in materia di residenza e diritto di asilo per i cittadini europei. Durante i primi tre mesi in uno Stato membro, diverso da quello di provenienza, essi non avranno l’obbligo del disbrigo di alcuna formalità amministrativa e matureranno il diritto alla residenza permanente dopo cinque anni. In materia di diritto d’asilo, infine, è attivo il c.d. «DubliNET» che consiste in una rete informatica tra le diverse Autorità nazionali che si occupano, per l’appunto, di richieste d’asilo ed è atta a garatire la protezione dei dati personali dei cittadini dell’Unione. Unione europea: scambio di informazioni bancarie dal 2005 La Federazione bancaria europea ha precisato che, a causa di problematiche di natura interna agli Stati, della necessità di convenzioni formali bilaterali per alcuni Paesi, di problematiche di natura tecnologica e della responsabilità delle banche per eventuali inadempimenti, sarebbe opportuno far slittare al 2005 la «entrata a regime» della direttiva sullo scambio di informazioni bancarie. La Federazione fà notare, inoltre, che i Paesi tra i quali Italia: focus sul condono tombale di società: effetti per i soci La definizione automatica per gli anni pregressi, c.d. “condono tombale”, è prevista dall’art. 9 della l. 27.12.2002, n. 289 e successive modifiche. Di essa possono avvalersi tutti i contribuenti (ad eccezione dei sostituti d’imposta), indipendentemente dalla tipologia di reddito e dalla forma giuridica. Gli anni condonabili sono quelli per i quali i termini di presentazione della dichiarazione siano scaduti il 31 ottobre 2002, e quindi, dal 1997 al 2001 (dal 1996, in caso di dichiarazione omessa, anch’essa emendabile, e dal 1998 relativamente all’imposta sul valore aggiunto). Le imposte interessate sono quelle sui redditi e le relative addizionali, l’iva, l’irap, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, le imposte sostitutive e il contributo straordinario per l’Europa. Non sono condonabili i redditi soggetti a tassazione separata e quelli conseguiti all’estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti. Sono esclusi i casi di omessa dichiarazione per tutti gli anni e per tutte le imposte che possono essere condonate. Possono avvalersi della integrazione degli imponibili per gli anni pregressi anche i contribuenti che, dopo il 30 settembre 2002, abbiano presentato una dichiarazione integrativa rettificativa, sulla base delle 8 dichiarazioni originariamente presentate. In tal caso, sono annullati gli effetti favorevoli della dichiarazione integrativa presentata. La definizione si può applicare a singoli gruppi di imposta. I contribuenti possono presentare la dichiarazione con modalità riservata, da consegnare solo alle banche, che provvederanno al versamento delle somme dovute, senza comunicare all’Agenzia delle entrate i nominativi dei medesimi contribuenti. In caso di dichiarazione riservata non è consentita la rateizzazione dei versamenti. Le modalità di pagamento prevedono il versamento, entro il 16 marzo 2004, degli importi percentuali con dei minimi fissi di versamento per ciascun anno d’imposta, che variano in base al settore impositivo (imposte sui redditi e assimilate o iva). Gli importi dovuti devono essere versati utilizzando il modello F24 e senza possibilità di compensazioni. Per quanto concerne le imposte sui redditi e relative addizionali, irap, imposte sostitutive, imposta sul patrimonio netto dell’impresa e contributo straordinario per l’Europa, per ciascun periodo d’imposta, occorre versare: l’8% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive dichiarate originariamente; il 6% dell’importo eccedente, per ciascuna imposta lorda o sostitutiva, i 10.000 euro; il 4% dell’importo eccedente, per ciascuna imposta lorda o sostitutiva, i 20.000 euro. Il versamento delle maggiori imposte deve, comunque, essere almeno pari a: 100 euro per ogni periodo d’imposta, relativamente a persone fisiche, società semplici e titolari di redditi diversi da PRIMO PIANO quelli d’impresa e da quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni; 400 euro per ricavi e compensi non superiori a 50.000 euro, 500 euro per ricavi e compensi non superiori a 180.000 euro, 600 euro per ricavi e compensi superiori a 180.000 euro, relativamente a titolari di redditi d’impresa, esercenti arti e professioni, società di persone e associazioni indicate all’art. 5 del dpr 22.12.1986, n. 917 e soggetti irpeg, compresi enti non commerciali e società ed enti non residenti (anche per periodi d’imposta chiusi in perdita o in pareggio); non inferiore ai 200 euro, relativamente a soci, associati, titolare e collaboratori dell’impresa familiare, titolare e coniuge dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte con il versamento minimo di 500 euro per ciascuna annualità. Ai fini della definizione iva, per ciascun periodo d’imposta, occorre versare: il 2% dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel periodo d’imposta; il 2% dell’imposta detratta nello stesso periodo. Nel caso in cui i due importi (l’imposta esigibile ovvero l’imposta detratta), considerati distintamente, superano il limite di: 200.000 euro, si aggiunge l’1,5% di ciascuna eccedenza; 300.000 euro, si aggiunge l’1% di LL ciascuna eccedenza. Il versamento minimo per ogni anno d’imposta è pari a: 500 euro, per soggetti con volume d’affari fino a 50.000 euro; 600 euro, per soggetti con volume d’affari fino a 180.000 euro; 700 euro, per soggetti con volume d’affari superiore a 180.000 euro. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni, per ogni dichiarazione e per ogni annualità, è previsto il versamento di: 1.500 euro, nel caso di persone fisiche; 3.000 euro, nel caso di società di persone ed associazioni indicate all’art. 5 del tuir. Per ciascuno degli anni di imposta chiusi “in pareggio” o “in perdita”, è previsto il versamento di un importo quantomeno pari a quello minimo. I soggetti che hanno aderito alla definizione possono versare in due rate gli importi eccedenti la somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti. La definizione si considera valida anche se, in caso di rateizzazione, non si pagano le rate successive. Gli importi non versati vengono iscritti a ruolo, maggiorati degli interessi legali e della sanzione del 30%, che si dimezza pagando entro i trenta giorni successivi alla scadenza. Il perfezionamento della procedura sin qui, brevemente, descritta, comporta: «a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario; b) l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie; c) l’esclusione della punibilità per i reati tributari» di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni inesistenti e mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa LL dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili «nonché per i reati» di falsità materiale e ideologica, falsità in registri, notificazioni e in scrittura privata, uso di atto falso, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, documenti informatici, e, ancora, per le fattispecie di false comunicazioni sociali, divulgazione di notizie sociali riservate e violazione di obblighi da parte degli amministratori. L’esclusione non si applica solo in caso di esercizio dell’azione penale di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica. La sola attività che può essere espletata dagli uffici finanziari è quella relativa alla liquidazione automatica ed al controllo formale delle dichiarazioni. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata, in caso di accesso, ispezione o verifica ovvero di altra attività di controllo fiscale potranno far valere tutti gli effetti preclusivi ed estintivi della definizione con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione. Per i contribuenti che non aderiscano al “condono tombale”, i termini di accertamento da parte del “fisco” sono prorogati di due anni. La giurisprudenza di legittimità, vigente la l. 31.12.1991, n. 413, nel caso di condono tombale presentato da una società di capitali (e non anche dai soci della stessa), ha statuito: «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la rettifica operata dall’Ufficio, ai fini della imputazione pro quota ai soci, dei redditi di una società che abbia presentato 9 PRIMO PIANO autonoma dichiarazione integrativa ai sensi della legge n. 413/1991, esplica pieno effetto nei confronti dei soci, che non abbiano a loro volta presentato autonoma dichiarazione di definizione agevolata». Italia: cenni sulla c.d. “legge comunitaria 2003” Entro la prima metà del 2005, il Governo italiano dovrà adottare decreti legislativi, finalizzati a dare attuazione a diverse direttive europee, tra le quali: quella relativa alla istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione; quella inerente alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota iva ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro; quella intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie trasfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni, relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie; quella relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; quella inerente alla commercializzazione a distanza di sevizi finanziari ai consumatori; quella modificativa dell'attuazione del principio di parità del trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale; quella sulla intermediazione assicurativa; quella relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato; quella modificativa della direttiva avente ad oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legisla- tive, regolamentari e amministrative degli Stati membri, riguardanti le imbarcazioni da diporto. Italia: focus sul nuovo diritto societario La riforma del diritto societario prevede, tra l’altro, forme alternative a quelle tradizionali, relativamente agli organi cui è affidata l’amministrazione delle società, in particolar modo per quelle a responsabilità limitata. Viene previsto, infatti, che, «Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci ... . Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere ... che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente ... . Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione ... sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo». Collegata alla nuova identità e funzionalità dell’organo amministrativo, è da segnalare un’altra importante novità, sempre inerente al funzionamento della società 10 a responsabilità limitata: l’azione di responsabilità da parte dei soci. «... I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. ... l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale». Un’altra importante novità della riforma è connessa alle società fiduciarie, soprattutto, in relazione alle operazioni aventi ad oggetto l’amministrazione di beni per conto altrui; la rappresentanza di portatori di azioni e di obbligazioni; la organizzazione e la revisione contabile aziendale, nonché la domiciliazione societaria, la assistenza nelle assemblee o la costituzione di filiali di aziende. Tuttavia, la mancata approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto contenente la misure correttive alla riforma del decreto legislativo preparato dalla Commissione Vietti e presentato dal Ministero della giustizia, PRIMO PIANO potrebbe rallentare l'attuazione del sistema normativo descritto. Infatti, sarebbero in forse le modifiche ai poteri di sorveglianza nel sistema dualistico di governance e sembrerebbe ancora “in alto mare” la definizione dell'organismo di conciliazione da potenziare nel rito commerciale e l'inserimento nel collegio sindacale di professionisti iscritti ad Albi, ma non revisori di conti. E ancora: le rettifiche alla disciplina degli istituti dell'Opa, nonché la definizione dei regolamenti attuativi della riforma da parte di Consob e Banca d'Italia. Italia: holding italiana ovvero “participation exemption” La legge 7.4.2003 n. 80 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. La citata legge delega prevede una rilevante novità in materia di tassazione societaria: l’adozione del regime della c.d. “participation exemption”. Tale regime, consiste nel rendere esenti da tassazione le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni detenute in società, con o senza personalità giuridica, residenti o non residenti e, corrispondentemente, nel rendere indeducibili le svalutazioni e le minusvalenze connesse alla cessione delle predette partecipazioni (art. 4, comma 1, lett c. e lett. d., della menzionata legge). Il cennato regime di esenzione, c.d. “participation exemption”, trova applicazione a condizione che le partecipazioni: risultino iscritte nel LL bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie; che le stesse siano detenute da più di un anno; che la società partecipata svolga una effettiva attività commerciale; che la società partecipata non sia residente in un Paese a regime fiscale privilegiato c.d. “paradisi fiscali“ (di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 127-bis del dpr 22.12.1986 n. 917); Al regime in questione è connesso quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d., della l. n. 80/2003: la esclusione dal reddito del 95% degli utili distribuiti da società con personalità giuridica, residenti e non residenti in Italia, estendendo così, di fatto, il regime dei dividendi comunitari previsto dalla c.d. “direttiva madrefiglia” recepito nell’art. art. 96bis del dpr n. 917/1986; anche in tal caso sono esclusi dal beneficio, i dividendi provenienti da società residenti nei c.d. “paradisi fiscali”; la abolizione del credito di imposta sui dividendi distribuiti. In tale contesto, si ricorda che la legge n. 342/2000 (c.d. “collegato alla finanziaria 2001”) aveva già introdotto una importante novità: dal 1°.1.2002, a seguito della pubblicazione della c.d. “white list”, i dividendi distribuiti da società residenti in Paesi non appartenenti alla Ue e ricompresi nella predetta lista, sono esenti da tassazione per il 95% del loro ammontare, cioè nella stessa misura dei dividendi comunitari. L’introduzione della “participation exemption”, insieme ad altre importanti novità previste LL nell’ambito del medesimo provvedimento, segna un importante passo verso l’armonizzazione del sistema fiscale italiano con quello dei principali interlocutori europei e, nella fattispecie, verso i più “leggeri” regimi fiscali Ue con il presumibile intento di eliminare lo svantaggio competitivo delle imprese residenti. Italia: dall’irpeg all’ires I maggiori cambiamenti che si dovrebbero registrare tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004, in tema di imposizione fiscale sulle società, riguardano: la participation exemption, operativa laddove le partecipazioni cedute siano iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e possedute da almeno un anno; il prelievo «per trasparenza», il quale, oltre che relativamente alle società di persone, dovrebbe essere possibile nelle società di capitali a ristretta base azionaria; il consolidato nazionale mondiale, in ragione del quale verranno tassati gli imponibili complessivi dei gruppi di società; l’applicazione delle regole fiscali ordinarie, in sostituzione della attuale imposta sostitutiva, a fusioni, scissioni e conferimenti e l’introduzione della indeducibilità degli oneri per i soci, quando i loro crediti superino di quattro volte il patrimonio netto contabile, agli stessi imputabile. Italia: iva sul compenso corrisposto dalle società c.d. di tax refund ai negozianti residenti Il «fisco» si è, più volte, posto il problema di inquadrare il trat- 11 PRIMO PIANO tamento iva cui assoggettare il compenso erogato dalle società di c.d. «tax refund» (che cioè acquistano crediti iva da soggetti residenti fuori dalla Comunità europea), ai negozianti residenti che aderiscono alla loro rete di servizi. «In linea generale: se il negoziante svolge un’attività di pubblicità e propaganda del nome e dei servizi forniti dalle società di tax refund, il compenso sarà assoggettato ad Iva; per i servizi resi nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione, il compenso deve essere assoggettato ad Iva; a fronte di un apporto di capitale nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione con la società, l’operazione non rientra nel campo applicativo dell’Iva ed è assoggettata ad imposta di registro; se ricorre un’attività di intermediazione tra il soggetto non residente che cede il credito e la società che lo acquista, il compenso è esente da Iva». Italia: modifiche al mandato di cattura europeo La Commissione giustizia della Camera dei deputati sta elaborando modifiche alla legge di recepimento della direttiva europea relativa al mandato di arresto comunitario. Tra le maggiori novità all'ordine del giorno, la creazione di un ufficio ad hoc, istituendo presso il Ministero della giustizia, che si occupi dello smistamento delle diverse richieste di arresto da parte degli altri Paesi europei. Non è, tuttavia, ancora “quantificabile” la spesa che potrebbe comportare la costituzione del cennato ufficio ministeriale. Italia: le “sanatorie” compiono trent'anni 26 miliardi di euro (cinquantamila miliardi di vecchie lire): è questo il bilancio dei condoni in Italia in 30 anni di c.d. «condoni», escludendo la sanatoria in corso. Tributari, previdenziali, assicurativi, valutari, edilizi: dal 1973 a oggi, si sono succedute diverse forme di «conciliazione» con l'Amministrazione pubblica. L'ultimo ha fruttato alle casse dell'Erario undicimila miliardi di vecchie lire (ora 5.681.025.890 euro). A ciò aggiungasi che, ad oggi, l'edizione dello “scudo-bis” ha fruttato alle casse dello Stato italiano ben 15 miliardi di euro. Tre dei quali, tuttavia, già ritrasferiti in Svizzera. Italia: lo Statuto del contribuente quale fonte di principi generali dell’ordinamento tributario La redazione delle norme contenute nel c.d. “Statuto del contribuente“ (legge n. 212/2000) soddisfa, oggi, un’esigenza ispirata dalla dottrina e confermata dalla giurisprudenza: quella di individuare i principi generali nel sistema tributario. Infatti, l’ordinamento fiscale è privo, di per sè, di regole comuni a tutte le imposte; peraltro la stessa Costituzione, con la normativa di cui all’art. 53, determina il legame di ciascuna imposta al 12 principio di capacità contributiva, assumendo ognuna un proprio e specifico indice segnaletico rivelatore di ricchezza. Ad esempio, per l’irpef l’indice di capacità contributiva è costituito dal possesso di redditi, per l’imposta di registro è la produzione di effetti giuridici a contenuto economico prodotti dall’atto registrato, per l’iva si ha riguardo della cessione di beni e della prestazione di servizi da parte di imprenditori ed esercenti arti e professioni, e così via. Pertanto, l’assenza di principi generali, per giunta scritti, determina sia una disparità di trattamento tra le varie tipologie di tributi dove esistono le stesse esigenze, sia la difficoltà per il contribuente, ma spesso anche per chi lo assiste, di giustificare “adeguatamente” l’utilizzo, per particolari necessità, di un istituto ripreso da un altro settore impositivo. è chiaro, dunque, come la elaborazione dello “Statuto del contribuente”, in una simile situazione, abbia rappresentato la codificazione da parte del legislatore di un’esigenza “generalizzata”, anche se la sua elaborazione ha richiesto anni di gestazione prima di giungere alla sua definitiva approvazione. Le norme dello Statuto possono essere “proclamate” veri e propri principi generali dell’ordinamento tributario, in quanto sono attuazione degli articoli 2, 3, 53 e 97 della Costituzione. A tale riguardo è stato determinante l’intervento della recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha confermato, se non addirittura, sancito, la forza determinante e vincolante dei principi contenuti nella legge n. 212/2000, proprio come era nell’intenzione dei suoi redattori. Infatti, la predetta giurispruden- PRIMO PIANO za ha chiarito che l’interpretazione conforme allo Statuto si risolve nell’interpretazione conforme alle norme costituzionali richiamate. Conseguenza, dunque, di tale ultima precisazione è che ogni provvedimento emanato in violazione delle norme “statutarie” comporta la vera e propria nullità dell’atto. Italia: obbligo di tassazione per le società non residenti Il reddito che un soggetto, nello specifico una società, non residente nel territorio dello Stato trae a seguito della locazione di un fabbricato ivi sito, deve essere comunque assoggettato a tassazione in Italia, avendo come punto di riferimento il medesimo reddito prodotto nello Stato, ciò in forza dell’art. 20, comma 1, lettera a) del c.d. “testo unico delle imposte sui redditi”. L’ipotesi di riferimento è quella una società non residente che acquista un immobile in Italia, lo ristruttura affidandone i lavori a terze persone, non creando, tuttavia, in Italia una stabile propria organizzazione, nè in fase di ristrutturazione, nè in in fase di successiva gestione. La enunciata conclusione si applica sia nell’ipotesi in cui l’immobile locato apprtenga alla categoria dei cosiddetti fabbricati civili, sia in quella in cui si abbia un immobile meramente strumentale ovvero utilizzabile soltanto attraverso radicali trasformazioni. Infatti, sia nell’una che nell’altra ipotesi, per le società e gli enti privi di stabile organizzazione in Italia, il mero possesso di beni immobili nel territorio dello Stato dà luogo, sempre, a redditi fondiari. In particolare, la tassazione del reddito fondiario, nell’ipotesi di cui si tratta, dovrà avvenire mediante lo LL strumento della dichiarazione dei redditi. Italia: ratificato accordo sulle infrazioni doganali con la Turchia Il Governo italiano ed il Governo turco hanno ratificato e dato esecuzione all’Accordo sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali. Due le norme chiave: quella che disciplina i casi di assistenza e quella che regola i casi speciali di assistenza. La collaborazione infrastatuale prevede, inoltre: l’utilizzo di documenti amministrativi; l’accesso ad informazioni computerizzate; l’intervento di esperti e funzionari pubblici. Italia: siglato accordo con l’isola di Jersey Recentemente, la Repubblica italiana e l’isola di Jersey hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla regolamentazione dei servizi finanziari. Italia: profilo del magistrato “europeo” Il rappresentante italiano di “Eurojust”, la nuova Procura europea, dovrà essere scelto tra giudici e pubblici ministeri con almeno 20 anni di servizio, restando in carica per massimo sei anni. Sarà il Csm a valutare le candidature da sottoporre al vaglio del “guardasigilli” per la nomina del procuratore europeo, che potrà avvalersi dell'ausilio di tre assistenti, con la qualifica di magistrato ovvero di dirigente dell'amministrazione della giustizia. LL Italia: al vaglio di Strasburgo la c.d. “legge Cirami” sulla rimessione dei procedimenti penali L’assemblea del Consiglio di Europa è impegnata nella valutazione di aderenza e rispetto della Convenzione dei diritti dell’uomo della c.d. «legge Cirami». Il dato singolare è che questo tipo di «analisi», di norma, è riservata ai Paesi dell’Est europeo che aderiscono, gradualmente, alla cennata Convenzione. Italia: dopo i “condoni” i controlli L’Agenzia delle entrate ha “palesato”, in una circolare di recente emanazione, l’intenzione del “fisco” di avviare una nuova stagione di controlli, tanto per i contribuenti che abbiano aderito alle diverse forme di sanatoria previste dalla legge “finanziaria”, quanto (e soprattutto) per coloro che non si siano premurati di chiudere le proprie pendenze con l’Amministrazione. Ciò, con un’attenzione particolare per i “grandi contribuenti”, per le violazioni in materia di “lavoro sommerso” e per le fattispecie di illecita esportazione di capitali. Italia: istanze di interpello Cfc L’Agenzia delle entrate ha, recentemente, chiarito quali siano le principali regole cui è sotteso l’invio telematico delle istanze di interpello di cui all’art. 127-bis del dpr 22.12.1986, n. 917. In particolare l’Amministra- DAI PALAZZI zione finanziaria ha specificato che «la prova del collegamento fisico di una struttura commerciale o industriale con il territorio cfc deve essere fornita anche attraverso la produzione dei seguenti documenti: 1. bilancio; 2. certificazione del bilancio; ... 7. conti correnti bancari aperti presso istituti locali; 8. estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate; ... 10. autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all’attività e all’uso dei locali. ... Le istanze di disapplicazione dell’art. 127-bis ... complete di allegati ... devono essere trasmesse alla ... Direzione Centrale con ogni sollecitudine e comunque in tempo utile perchè la risposta dell’Agenzia possa essere comunicata entro il termine di 120 giorni (o 180 giorni)». Italia: possibile interpello prima della operazione commerciale Il Comitato per l’applicazione delle norme antielusive ha precisato che le istanze di interpello devono essere presentate dal contribuente prima che egli stesso ponga in essere una operazione «a rischio fiscale». È il caso della indeducibilità di costi sostenuti nei confronti di soggetti esteri, salvo che «le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attivita` commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione». 13 In tal modo, «L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita` di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi ... è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti». Ciò è quanto previsto dal comma 7-ter dell’art. 76, dpr 22.12.1986, n. 917, in relazione a costi sostenendi e non già sostenuti. Italia: concessionari della riscossione al recupero crediti L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i concessionari per la riscossione delle imposte possono svolgere attività di recupero crediti nei confronti dell’imprenditore fallito. Ciò, tenendo per questa tipologia di attività gestione e contabilità separate. Italia: i consigli dell’Oic sul nuovo diritto societario L’Organismo italiano di contabilità, oltre a sottolineare l’importanza applicativa dei principi contabili internazionali in relazione al nuovo diritto societario, 14 profila la necessità di «riflettere» su talune modifiche inerenti al bilancio da inserire nel Codice civile. Tra queste: la necessità di iscrizione dei beni in leasing nel bilancio del soggetto utilizzatore; la specificazione che, laddove possibile, dalle risultanze di bilancio deve rinvenirsi una prevalenza della sostanza sulla forma; la importanza di ripartire la plusvalenza da cessione di un bene, nel caso di retrolocazione, in base alla durata del contratto di locazione; l’opportunità di «sganciarsi» dal concetto di non distribuibilità degli utili netti su cambi fino al momento del realizzo delle poste che li hanno generati e, infine, la non necessarietà di fornire specifiche informazioni sugli utilizzi delle voci di patrimonio netto nei precedenti esercizi. Italia: progettazione di nave commerciali esente da iva L’Agenzia delle entrate ha specificato che l’attività di progettazione di dettaglio di una nave commerciale, eseguita in ragione di un contratto di subappalto, «trova disciplina legislativa nel comma 1 dell’articolo 8bis del D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, la lettera e) del citato articolo assimila alle cessioni all’esportazione, con la conseguente applicazione del regime di non imponibilità ai fini IVA, “le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arre- DAI PALAZZI damento, locazione e noleggio delle navi (...) di cui alle lettere a), b) e c) (...)” del medesimo articolo (escluse, di conseguenza, le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50)». Italia: risoluzione delle “entrate” su trust e trustee Nel “trust interno” il trustee è qualificabile come mandatario con rappresentanza del settlor, il quale resta l’unico centro di imputazione degli interessi giuridici e fiscali. È quanto ha specificato l’Agenzia delle entrate, sottolineando come «l’individuazione del regime impositivo da applicare è ... lasciata all’autonomia di ciascuno Stato contraente». Il “fisco” specifica, inoltre, che «requisito essenziale del trust è l’effettivo potere-dovere del trustee di amministrare e di disporre dei beni, a lui effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue che i diritti e le facoltà che il settlor può riservare a se stesso, devono essere tali da non precludere al trustee il pieno esercizio del potere di controllo sui beni». In altre parole: solo nel caso in cui in capo al trustee sia configurabile il potere-dovere di amministrare i beni conferiti in trust, può configurarsi l’esistenza del trust stesso, anche come soggetto cui imputare (e sottoporre a relativo prelievo fiscale) i redditi derivanti dai beni in esso conferiti. Diversamente, ci si troverebbe di fronte all’istituto del mandato con rappresentanza, con conseguente “tassazione per trasparenza” in capo al settlor. LL Italia: trattamento tributario del notional cash pooling L’Agenzia delle entrate si è di recente pronunciata sul c.d. notional cash pooling, che «costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra le società» di un gruppo. «Il meccanismo operativo di tale contratto prevede che ogni società partecipante all’accordo contrattuale apra un conto corrente presso» un istituto bancario «sul quale transiteranno le operazioni finanziarie attive e passive e sul quale matureranno interessi attivi e passivi». In altri termini, si tratta di un «contratto di compensazione di interessi». L’Amministrazione fiscale ritiene che «sugli interessi passivi eventualmente corrisposti ... all’istituto bancario debba essere operata la ritenuta d’imposta prevista dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973». La cennata disposizione statuisce che società di capitali, società di persone, enti pubblici e privati residenti, nonché società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato : «operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti ... Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d’imposta ... L’aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato». 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Mediante professionisti esclusivamente addetti alla rilevazione dei principali avvenimenti legali, fiscali e finanziari di molti Paesi, “Acampora network” procede a: • raccogliere leggi, decreti, regolamenti, indirizzi amministrativi, interventi giurisprudenziali delle alte Corti nazionali ed internazionali; • predisporre e distribuire un periodico specialistico (“Lettera legale”), segnalante, in agile sintesi, i più importanti e significativi “avvenimenti” societari, tributari e finanziari, internazionali; • fornire apporti redazionali a periodici specializzati; • approfondire specifiche problematiche giuridiche, preparando studi o dossiers a tema. In tale ottica “Acampora network” offre un supporto specialistico in grado di valutare, con una attenta disamina delle rilevanze giuridiche, le scelte programmate e/o elaborate, fornendo, attraverso specifici apporti professionali: patrocinio e rappresentanza in: • vertenze contrattuali e societarie; • arbitrati internazionali; • recupero crediti; • registrazione di marchi e di brevetti; • registrazione di navi e di aerei; • quotazione in Borsa; • esecuzione di sentenze straniere; • procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale e tributaria; pareristica in: • • • • • • diritto societario; diritto tributario; diritto industriale e sulla concorrenza; diritto penale dell’economia; diritto finanziario, bancario e valutario; diritto della navigazione; consulenza ed assistenza in: • transazioni nazionali ed internazionali; • redazione di contratti commerciali; • partnerships, trasformazioni, acquisizioni e fusioni; • franchising internazionale; • trasferimenti interstatuali di sede. LL INSERTO 17 Ingegneria societaria Pianificazioni fiscali e contabili Formazione di gruppi d’impresa, joint ventures, ristrutturazioni societarie e, in generale, tutte le operazioni di mergers and acquisitions necessitano di una specifica assistenza professionale: “Acampora network” fornisce, in quest’area, servizi per la ottimizzazione dei costi di investimento e delle risorse finanziarie impiegabili nonché per i migliori e più tutelanti assetti patrimoniali anche ai fini successori, attraverso: La ristrutturazione, la costituzione o il trasferimento interstatuale di società, le cessioni di aziende, le problematiche personali, spesso successorie, presuppongono una globale analisi dell’impatto, sul piano fiscale, di ogni processo di iniziazione, trasformazione o ristrutturazione imprenditoriali o, semplicemente, valutativo delle proiezioni economiche. studi di fattibilità valutazioni aziendali ricerca di partners aziendali “Acampora network”, attraverso lo studio comparatistico delle legislazioni fiscali dei vari Stati e l’analisi delle opportunità agevolative offerte dalle convenzioni internazionali, elabora e propone le più attuali strategie per la ottimizzazione delle implicazioni fiscali rispetto al caso sottoposto. business planning Pertanto, “Acampora network” procede a: project financing costituzione di: • società commerciali in genere; • società immobiliari e marittime; • società holdings; • società di partecipazione finanziaria (“soparfi”); • fondazioni; formazione di trusts per: • regolare una successione; • tutelare il patrimonio da ingiustificate aggressioni (asset protection trusts); • finalità lucrative in ambito societario (business trusts); • attività benefiche (charitable trusts); • attività previdenziali (corporate pension plans and trusts). La costituzione di un asset protection trust è quella usualmente posta in essere dagli esperti di “Acampora network”. predisposizione di tax plannings anche di gruppo studio dei riflessi tributari sul piano personale pianificazioni ed adempimenti contabili “Acampora network”, all’occorrenza e previa assunzione di mandati fiduciari e/o di domiciliazione, talvolta attribuiti, secondo le legislazioni locali a legali corrispondenti, opera la gestione amministrativo-contabile di strutture societarie, mediante: • predisposizione di atti costitutivi; • approntamento di verbali di assemblee, ordinarie e straordinarie, e di consigli di amministrazione; • articolazione di patti parasociali; • messa a disposizione di amministratori e revisori contabili; • tenuta della contabilità; • controllo dei bilanci; • assolvimento dei periodici obblighi dichiarativi: societari e fiscali. 18 INSERTO Il network Acampora consulting s.r.l. via Pompeo Magno, n.1 - 00192 Roma (Italia) tel. +39/063211509 - fax +39/063230340 e-mail: [email protected] Acampora consulting and trust s.a. Forum Royal - 25c, boulevard Royal (8me et.) L-2449 Luxembourg tel. +352/262719 - fax +352/2627192 e-mail: [email protected] Acampora consulting and trust Sp. z o.o. Ul. Chmielna, n.30 00-020 Warsaw (Poland) tel. +48.[0]22/8270134 - fax +48.[0]22/8289628 e-mail: [email protected] Acampora consulting ltd. Silver Fortune Plaza - 1 Wellington Street (13th f.) Central Hong Kong tel. +852/25257718 - fax +852/21406833 e-mail: [email protected] Acampora consulting ltd. Norfolk House - Frederick Street Nassau (Bahamas) tel. +1.242/3265084 - fax +1.242/3280541 e-mail: [email protected] Acampora consulting ltd. The Lake Building, suite 120 - Wickhams Cay 1 Road Town - Tortola (B.V.I.) tel. +284/4944666 - fax +284/4944679 e-mail: [email protected] www.acampora.net LL LL DALLE AULE DI GIUSTIZIA Lussemburgo: alta la percentuale di cause “italiane” pendenti dinanzi la Corte di giustizia È cospicuo il numero di cause pendenti dinanzi la Corte di giustizia di Lussemburgo, che coinvolgono il Governo italiano. La maggior parte di esse ha per oggetto: gli aiuti finanziari statali a particolari settori produttivi, tra cui quello agricolo; le agevolazioni fiscali a banche e fondazioni, aventi sede sul territorio nazionale, nonché l’applicazione, in Italia, della direttiva sul tempo di lavoro. Unione europea: “antieuropea” l’imposta italiana sugli oli lubrificanti La Corte di giustizia europea ha disposto la illegittimità della imposta sugli oli lubrificanti, istituita in Italia nel 1995, perchè non in linea con le prospettive di armonizzazione dell’Unione in tema di accise sugli oli minerali. Di conseguenza è stata ritenuto “fuori legge” anche il c.d. “contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale”, in vigore dal 2001. Unione europea: “madrefiglia” e deducibilità dei costi La Corte di giustizia, pronunciandosi relativamente alla direttiva del Consiglio 23.7.1990, n. 435, c.d. «madre-figlia», ha statuito che al regime in essa previsto osta «una disposizione nazionale che, nella determinazione dell’imposta sugli utili di una società madre con sede in uno Stato membro, subordini la deducibilità dei costi relativi ad una partecipazione di tale società nel capitale di una società figlia con sede in un altro Stato membro alla condizione che tali costi servano indirettamente alla realizzazione di utili imponibili nello Stato membro in cui ha sede la società madre». Unione europea: accesso a documentazione “europea” In una sentenza della quarta sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, si precisa che: «Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ... i principi e le condizioni» di cui alla norma sull’accesso ai cennati documenti «consentiranno a uno Stato membro di chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento proveniente dallo Stato medesimo senza il suo previo accordo. ... Si deve infine rilevare che il potere riconosciuto agli Stati membri di chiedere che non vengano divulgati a terzi i loro documenti in assenza di loro previo accordo si colloca nell’ambito delle eccezioni al diritto di accesso ai documenti delle istituzioni». Unione europea: applicabilità di imposte indirette sulla raccolta di capitali 19 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/335/CEE, dev’essere interpretata nel senso che i diritti dovuti per la redazione di un atto notarile attestante un’operazione prevista dalla direttiva 69/335, come modificata, in una situazione caratterizzata dal fatto che i notai sono dipendenti pubblici e che i diritti sono in parte versati alla pubblica amministrazione, che li gestisce e utilizza per finanziare talune sue funzioni, ... costituiscono un’imposta ai sensi della direttiva 69/335, come modificata. I diritti dovuti per la redazione di un atto notarile attestante la costituzione di una società di capitali sono, qualora costituiscano un’imposta ai sensi della direttiva 69/335, come modificata, in linea di principio vietati in forza dell’art. 10, lett. c), della direttiva stessa. Il fatto che diritti dovuti per la redazione di un atto notarile attestante la costituzione di una società di capitali, il cui importo sia direttamente proporzionale al capitale sociale sottoscritto, non possano superare un limite massimo, non basta, di per sé, a conferire carattere remunerativo a tali diritti ai sensi della direttiva 69/335, come modificata, se il limite stabilito non è ragionevole rispetto al costo del servizio di cui gli stessi diritti costituiscono il corrispettivo». Unione europea: contratto di assicurazione e libertà La Corte di giustizia, in una di stabilimento recente, interessante, ordinanza, ha precisato: «La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, La Corte di giustizia, in tema di contratti di assicurazione e libertà 20 DALLE AULE DI GIUSTIZIA di stabilimento, ha statuito che: «l’art. 49 CE osta a che un contratto di assicurazione stipulato presso una compagnia stabilita in un altro Stato membro e che soddisfa tutte le condizioni di un’assicurazione integrativa per la pensione di vecchiaia previste dal diritto nazionale, ad eccezione di quella di essere stato sottoscritto presso un assicuratore stabilito nel territorio nazionale, sia trattato in modo diverso dal punto di vista fiscale, con effetti in materia di imposta sui redditi che, a seconda delle circostanze della fattispecie, possono essere meno favorevoli». Unione europea: libera prestazione di servizi e gioco d’azzardo Una recente pronuncia della Corte di Giustizia ha precisato che: «I giochi di sorte o d’azzardo costituiscono attività economiche ... . L’attività di esercizio commerciale di macchine per giochi di sorte o d’azzardo, sia essa separabile o meno dalle attività relative alla produzione, importazione e distribuzione di tali macchine, deve ricevere la qualificazione di attività di servizi, ai sensi del Trattato ... . Una legislazione nazionale ...che autorizza l’esercizio commerciale e la pratica dei giochi di sorte o d’azzardo soltanto nelle sale dei casinò esistenti nelle aree di gioco permanenti o provvisorie istituite con decreto legge, e che si applica indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. ... Nell’ambito di una normativa compatibile con il Trattato CE, la scelta delle modalità di organizza- zione e di controllo delle attività di esercizio commerciale e pratica dei giochi di sorte o d’azzardo, quali la conclusione con lo Stato di un contratto amministrativo di concessione o la limitazione dell’esercizio commerciale e della pratica di determinati giochi ai luoghi all’uopo debitamente autorizzati, rientra nel potere discrezionale spettante alle autorità nazionali». Unione europea: iva e società di persone La Corte di giustizia «ha precisato ... che il mero acquisto e la mera detenzione di quote societarie non devono essere ritenuti un’attività economica, ai sensi della sesta direttiva, che conferisce al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in un’impresa non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile in quanto l’eventuale dividendo, frutto della detta partecipazione, deriva dalla mera proprietà del bene ... Ne discende che l’ingresso di un nuovo socio in una società di persone mediante conferimento in denaro ... non costituisce un’attività economica, ai sensi della sesta direttiva, da parte del socio». Unione europea: legittime le ritenute sui dividendi della “madre” alla “figlia” La Corte di giustizia ha statuito la legittimità delle ritenute alla fonte applicate dallo Stato della fonte in cui ha sede la “società-madre”, ai dividendi erogati alla “societàfiglia”, dietro versamento di una LL somma di denaro pari al credito d’imposta riconosciuto ai soggetti ivi residenti. Unione europea: prelievi su energia elettrica Una interessante pronuncia della Corte di Giustizia ha statuito che: «gli artt. 81 CE, 82 CE e 85 CE, nonché la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 30 dicembre 1996, 96/99/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che prevede il prelievo di sovrapprezzi sull’energia elettrica ... quando detta energia è utilizzata in un processo elettrochimico e che la raccomandazione del Consiglio 27 ottobre 1981, 81/924/CEE, concernente le strutture tariffarie per l’energia elettrica nella Comunità, non può impedire ad uno Stato membro di prelevare sovrapprezzi di tal genere». Unione europea: principi di diritto processuale comunitario La Corte di giustizia ha sottolineato, in una ordinanza, che: «Il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario che sono loro imputabili si applica anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempreché la norma di diritto comunitario violata sia LL DALLE AULE DI GIUSTIZIA preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata e sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese. Al fine di determinare se la violazione sia sufficientemente caratterizzata allorché deriva da una tale decisione, il giudice nazionale competente deve, tenuto conto della specificità della funzione giurisdizionale, accertare se tale violazione presenti un carattere manifesto. Spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere le controversie relative al detto risarcimento». I giudici lussemburghesi hanno, in un’altra interessante pronuncia, stabilito che: «Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai cittadini dall’ordinamento giuridico comunitario dev’essere interpretato nel senso che esso ... non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale l’importatore non ha la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale contro un provvedimento di sequestro delle merci vendute a un rivenditore al minuto, adottato dalla Pubblica Amministrazione nei confronti di quest’ultimo, quando tale importatore dispone di un rimedio giurisdizionale idoneo ad assicurargli il rispetto dei diritti attribuitigli dall’ordinamento comunitario». Unione europea: pronuncia su libera circolazione delle persone La Corte di giustizia ha statuito, in tema di libera circolazione delle persone nell’ambito dei Pae- si appartenenti all’Unione, che è incompatibile con la normativa europea «una legislazione nazionale di un primo Stato membro ... che vieta ad un lavoratore domiciliato in tale Stato di utilizzare, sul territorio di tale Stato, un veicolo immatricolato in un secondo Stato membro, limitrofo al primo, appartenente ad una società di leasing stabilita nel secondo Stato membro e messo a disposizione del lavoratore dal suo datore di lavoro del pari stabilito nel detto secondo Stato». Unione europea: pronuncia sul principio di “worldwide taxation” La Corte di Giustizia ha emesso una interessante ordinanza, pronunciandosi in merito alla applicazione del principio della “worldwide taxation” ai redditi prodotti all’estero da un cittadino belga. I giudici hanno precisato che: «L’art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale una persona fisica che risieda in tale Stato membro e vi eserciti un’attività lavorativa autonoma non può dedurre dall’utile imponibile di un anno, a titolo di imposta sulle persone fisiche, una perdita subìta l’anno precedente se non alla condizione che tale perdita non abbia potuto essere imputata alle remunerazioni percepite quale lavoratore subordinato in un altro Stato membro, nel corso dello stesso anno precedente, in quanto una perdita così imputata non può essere dedotta dal reddito imponibile in alcuno degli Stati membri interessati, mentre sarebbe deducibile se la stessa persona fisica 21 avesse esercitato le proprie attività di lavoratore autonomo e subordinato esclusivamente nello Stato membro in cui ha la residenza». Unione europea: autorizzazioni e licenze nel settore delle telecomunicazioni Il Consiglio di Stato italiano ha, recentemente, proposto alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale concernente la interpretazione dela direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10.4.1997, n. 13, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione. «Tali questioni», si legge nella ricostruzione in fatto della sentenza emessa sulla questione dai giudici lussemburghesi, «sono state sollevate nell’ambito di due ricorsi proposti dalla “Albacom” s.p.a. e dalla “Infostrada” s.p.a., titolari di licenze di sfruttamento di reti di telecomunicazioni ad uso pubblico, contro un decreto interministeriale che assoggettava le società titolari di tali licenze al pagamento di un contributo calcolato in base ad una percentuale del loro fatturato». La Corte di Giustizia ha concluso che: «Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, in particolare l’art. 11 della medesima, vietano agli Stati membri di imporre alle imprese titolari di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, per il solo fatto che 22 DALLE AULE DI GIUSTIZIA detengono tali licenze, prestazioni pecuniarie come quelle in esame ... , diverse e supplementari rispetto a quelle consentite da tale direttiva». Unione europea: leasing e detrazione iva La Corte di giustizia ha stautito che: “è incompatibile con la” c.d. «sesta direttiva» «una normativa di uno Stato membro ai cui sensi le prestazioni di servizi (nel caso di specie: leasing sull’acquisto di un’automobile) rese a un cittadino di tale Stato in altri Stati membri siano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto qualora esse, se fossero state fornite dal medesimo soggetto sul territorio nazionale, non gli avrebbero dato diritto di dedurre l’imposta assolta a monte». Unione europea: applicazione dell’iva comunitaria La Corte di giustizia ha statuito che: «è incompatibile con la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, una normativa di uno Stato membro ai cui sensi le prestazioni di servizi rese a un cittadino di tale Stato in altri Stati membri siano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto qualora esse, se fossero state fornite al medesimo soggetto sul territorio nazionale, non gli avrebbero dato diritto di dedurre l’imposta assolta a monte». Unione europea: iva e factoring La Corte di giustizia, in tema di imposta sul valore aggiunto, ha precisato: «La sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretata nel senso che un operatore che acquisti crediti assumendo il rischio d’insolvenza dei debitori e che, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione esercita un’attività economica ai sensi degli artt. 2 e 4 della stessa direttiva, di modo che lo stesso ha la qualità di soggetto passivo ed ha quindi diritto alla deduzione in forza dell’art. 17 di tale direttiva. Un’attività economica, con cui un operatore acquisti crediti assumendo il rischio d’insolvenza dei debitori e, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione, costituisce un “recupero dei crediti” ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, in fine, della sesta direttiva 77/388 e, pertanto, è esclusa dall’esenzione stabilita dalla stessa disposizione». Unione europea: pronuncia su monopolio di fiammiferi e antitrust La Corte di giustizia, «pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio», in relazione ad una controversia sorta tra il Consorzio industrie LL fiammiferi e l’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato, ha stautito: «In presenza di comportamenti d’imprese ... che sono imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, con specifico riguardo alla determinazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato, un’Autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza: ha l’obbligo di disapplicare tale normativa nazionale; non può infliggere sanzioni alle imprese interessate per comportamenti pregressi qualora questi siano stati loro imposti dalla detta normativa nazionale; può infliggere sanzioni alle imprese interessate per i loro comportamenti successivi alla decisione di disapplicare tale normativa nazionale, una volta che quella decisione sia diventata definitiva nei loro confronti; può infliggere sanzioni alle imprese interessate per comportamenti pregressi qualora questi siano stati semplicemente facilitati o incoraggiati da quella normativa nazionale, pur tenendo in debito conto le specificità del contesto normativo nel quale le imprese hanno agito. Spetta al giudice del rinvio valutare se una normativa nazionale ... che rimette alla competenza ministeriale la determinazione del prezzo di vendita al dettaglio di un prodotto e affida, inoltre, ad un consorzio obbligatorio tra i produttori il potere di ripartire la produzione fra le imprese, possa essere considerata ... come una disciplina che lascia sussistere la possibilità di una concorrenza suscettibile di venire ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi di quelle imprese». LL DALLE AULE DI GIUSTIZIA 23 Unione europea: pronuncia valore aggiunto ed operatori turi- go dove l’infrazione o l’irregolasu unione doganale stici, ha statuito che: «l’art. 26, n. rità è stata commessa, purché tale La Corte di giustizia ha precisato che il regolamento che istituisce il codice doganale comunitario non preclude la possibilità «che un operatore economico il quale ha dichiarato merci sotto una voce doganale errata in occasione della loro esportazione temporanea fuori del territorio comunitario conformemente al regime di perfezionamento passivo fornisca, anche in assenza di una formale modifica della dichiarazione di esportazione temporanea, la prova che la dichiarazione erronea non ha avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime ... Una prova siffatta deve permettere di stabilire, senza alcuna ambiguità, che i prodotti compensatori risultano dalla lavorazione delle merci di esportazione temporanea. Spetta al giudice nazionale determinare, con riguardo a tutte le circostanze di fatto della causa principale, se l’operatore economico abbia o meno fornito la prova suddetta. In caso di soluzione affermativa l’importo dei dazi all’importazione che sarebbero applicabili alle merci di esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale può essere detratto al momento dell’immissione in libera pratica dei prodotti compensatori». Unione europea: regime iva per agenzie di viaggi ed organizzatori di giri turistici La Corte di giustizia, pronunciandosi in materia di imposta sul 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “importo totale a carico del viaggiatore” ai sensi di tale disposizione comprende l’importo aggiuntivo che un’agenzia di viaggi operante in veste di intermediaria per conto di un organizzatore di giri turistici ... deve versare all’organizzatore stesso, oltre al prezzo versato dal viaggiatore e sino a concorrenza dello sconto concesso a quest’ultimo da parte di tale agenzia di viaggi sul prezzo del viaggio stabilito nel catalogo dell’organizzatore di giri turistici». Unione europea: unione doganale e libera circolazione delle merci La Corte di giustizia ha precisato che: «l’art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, non osta a che un’associazione garante, chiamata in giudizio da uno Stato membro per il pagamento di dazi doganali sulla base di un contratto di garanzia da lei concluso con tale Stato conformemente alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci ... possa fornire la prova del luo- prova venga fornita nel termine previsto da tale disposizione, il quale è un termine di decadenza. ... l’associazione garante dispone, per fornire la prova del luogo dove l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa, di un termine di due anni che inizia a decorrere a partire dalla data della domanda di pagamento rivoltale». Italia: “confessione penale” prova della “colpa fiscale” La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito, in tema di prove alla base del convincimento del giudice tributario, che: «i giudici di appello ... hanno ritenuto di fondare la decisione sulle dichiarazioni rese dal (...) medesimo al PM nel corso delle indagini preliminari, attesa la natura confessoria di tali dichiarazioni (...): peraltro ribadite e confermate - si specifica in sentenza - in tutti gli atti di parte del giudizio. A questa stregua, poichè i Giudici di appello risultano essere pervenuti - sulla base di una globale valutazione degli atti di causa - ad attribuire decisiva rilevanza alle ammissioni del (...) in sede penale, deve escludersi che gli stessi siano incorsi nella denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ.: e tale convincimento, in quanto adeguatamente motivato, non è censurabile in questa sede. Nè configurabile la violazione dell’art. 7 del dlgvo 31.12.1992, n. 546 ..., poichè all’evidenza le 24 DALLE AULE DI GIUSTIZIA dichiarazioni rese da soggetto indagato o imputato non sono in alcun modo equiparabili in sede di prova testimoniale da persone estranee ai fatti contestati (anche se in ordine ad essi ritenute informate): prova quest’ultima - così come quella del giuramento - non ammissibile nel giudizio tributario, ai sensi del citato art. 7». In altri termini, «nel quadro del principio espresso dall’articolo 116 del cod. proc. civ., il giudice tributario ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti dalla confessione resa in sede penale dall’imputato, ricorrente avverso l’atto impositivo, e ciò al fine di trarne non solo semplici indizi ma anche valore di prova esclusiva». Italia: accertamento e perquisizione auto dell’amministratore La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, in tema di accertamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ha specificato, relativamente a perquisizioni effettuate dalla Guardia di finanza sull’auto dell’amministratore, che «vale la disciplina generale, per la quale non necessita di autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria ogni ispezione effettuata su beni o locali appartenenti all’impresa. Così come non sarebbe stata contestabile l’acquisizione di documenti rinvenuti a bordo di un furgone della Società, del pari non risulta contestabile l’acquisizione di documentazione “nera” a bordo di autovettura condotta dall’amministratore, non risultando l’autovettura adibita in quel momento ad uso meramente per- sonale o al trasporto per conto terzi». Italia: accertamento e poteri dell’Amministrazione finanziaria La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha precisato che «l’Amministrazione finanziaria può ricostruire il reddito del soggetto sottoposto a verifica anche utilizzando le risultanze dei conti correnti bancari formalmente intestati ad un terzo, senza che sia necessaria la preventiva contestazione al contribuente o agli estranei presso cui sono stati acquisiti, purché si dia la prova, anche presuntiva, della riferibilità al soggetto accertato dei dati acquisiti». E ancora, in un’altra pronuncia, che «nell’ipotesi di accertamenti riguardanti società di persone, l’acquisizione e la utilizzazione dei dati bancari non deve essere limitata ai conti intestati alla società, ma può riguardare anche quelli formalmente intestati a soggetti diversi, legati alla società da particolari rapporti, quali i soci amministratori, in quanto il rapporto intercorrente tra questi e la società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di soggetti». Italia: accertamento fiscale e monitoraggio La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha specificato che «l’obbligo di dichiarazione» ai fini del c.d. «monitoraggio fiscale», «riguarda non solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura LL finanziaria all’estero, ma anche tenuto conto della ratio della previsione normativa, colui che all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di danaro non proprie, con il compito fiduciario di trasferirle all’effettivo beneficiario». Italia: ampi i poteri di indagine dei giudici tributari Una recente pronuncia della Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha “puntualizzato” quale sia l’ampiezza dei poteri istruttori riconosciuti ai giudici tributari. Nonostante l’ampia portata, essi non possono “sollevare” le parti dall’obbligo di produrre le necessarie prove nel corso del giudizio. I poteri istruttori dei giudici delle Commissioni tributarie comprendono, tra l’altro, forme di accesso ai documenti amministrativi, anche presso enti pubblici non economici, società ed enti di assicurazione ovvero società ed enti che si occupano, "istituzionalmente”, di riscossioni, pagamenti per conto terzi, nonchè attività di gestione ed intermediazione finanziaria. Italia: bollatura dei registri iva e favor rei La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di «omessa conservazione della pagina del libro giornale sulla quale doveva essere apposta la vidimazione iniziale e della pagina del registro iva dei corrispettivi e degli acquisti sulla quale era stata apposta l’attestazione dell’avvenuta vidimazione», ha precisato che «alla stregua della normativa LL DALLE AULE DI GIUSTIZIA sopravvenuta, l’addebito mosso non costituisce più infrazione alla normativa vigente e non è sanzionabile». Italia: controlli “a tutto tondo” su società fiduciarie Il Consiglio di Stato ha statuito che, qualunque sia la tipologia di attività svolta dalle società fiduciarie (e, quindi, anche se solo di natura amministrativa), esse debbano essere sottoposte ai rigorosi controlli del “fisco”, senza poter opporre alcuna limitazione derivante da obblighi di tutela nei confronti della propria clientela. Italia: dichiarazioni rese in udienza “tributaria” La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito che, «attesa la natura pubblicistica e non privatistica della pretesa fiscale, le dichiarazioni rese in udienza dal rappresentante dell’amministrazione finanziaria non comportano il valido riconoscimento delle tesi del contribuente, nè possono esprimere, validamente ed efficacemente, alcuna rinunzia». Italia: difetto di giurisdizione in tema di sequestro di beni argentini Il Tribunale di Roma ha respinto due ricorsi presentati, per ottenere il sequestro conservativo sui beni appartenenti alla Repubblica argentina da parte di obbligazionisti italiani. I giudici della capitale hanno puntualizzato che «l’inadempimento dello Stato argentino ... ha avuto diretta origine da provvedimenti legislativi e atti normativi a efficacia generale, adottati nell’ambito delle proprie sovrane prerogative, dallo Stato medesimo, con i quali è stata disposta la temporanea sospensione dei pagamenti dei titoli di debito pubblico per motivi di emergenza pubblica al fine di garantire la sopravvivenza economica della nazione». Italia: è reato l’istigazione ad emettere false fatture La II Sezione penale della Corte di Cassazione ha statuito che è punibile, in deroga a quanto previsto dall’art. 9 del dlgvo 10.3.2000, n. 74, colui che istiga altri ad emettere fatture in proprio favore per operazioni inesistenti. La disposizione in esame dispone: «In deroga all’articolo 110 del codice penale: a) l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8». La punibilità della condotta «istigatoria», secondo quanto stabilito dai giudici, sarà, dunque, punibile ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 del dlgvo n. 74/2000 («È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si 25 considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria») ovvero ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2 del dlgvo n. 74/2000 («È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato»). Italia: efficacia probatoria delle lettere commerciali Tra i libri e le scritture contabili che, a norma dell’art. 2214 del codice civile, l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve conservare solamente le lettere commerciali, ossia le lettere relative agli affari trattati dall’impresa, hanno l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2709 del codice civile ovvero fanno piena prova contro l’imprenditore. Lo ha stabilito, recentemente, la Corte di Cassazione, con riferimento alle imprese soggette a registrazione. In particolare, la Cassazione ha, altresì, precisato che: «Soltanto le lettere commerciali...fanno prova contro l’imprenditore soggetto a registrazione nel registro delle imprese, dando luogo ad una presunzione (semplice), in sfavore di 26 DALLE AULE DI GIUSTIZIA quest’ultimo, della veridicità di quanto ivi affermato ed alterando il principio generale sull’onere della prova stabilito dall’art. 2697 del codice civile...». In altri termini, l’efficacia probatoria presuntiva che le lettere commerciali producono, in relazione a quanto in esse contenuto, contro l’imprenditore comporta l’onere per quest’ultimo di fornire la prova contraria necessaria a superare tale presunzioni. Tutto ciò solo in presenza di lettere commerciali, con esclusione, dunque, delle lettere non commerciali ovvero lettere, come stabilito dalla Suprema Corte: «...con cui l’imprenditore abbia comunicato ad istituti di credito il volume dei suoi affari». Rientrano in tale categoria, ad esempio, le lettere inviate dalle imprese alle banche al fine di avere maggiori finanziamenti. Trattasi di scritture utilizzate per solo fini di mero accertamento e che, pertanto, secondo quanto sancito dalla Cassazione, non possono avere efficacia probatoria e, dunque, non possono essere incluse tra le scritture contabili che, a norma dell’art. 2709 del codice civile, fanno prova (diretta) contro l’imprenditore. stabilito nell’ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona e ...nell’ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta valutazione, occorre dichiarare la preminenza dei legami personali». In altri termini: «il giudice ... deve compiere una valutazione globale di tutti gli elementi, sia personali che patrimoniali». Tra questi elementi, quelli da cui è impossibile prescindere sono: la presenza fisica delle persona e dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo in cui i figli frequentano effettivamente la scuola, il luogo dell’esercizio delle attività professionali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali, «nei limiti in cui», affermano i giudici della Corte di giustizia, «detti elementi traducano la volontà di tale persona di conferire una determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità che risulti un’abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali». Italia: elementi della residenza fiscale all’estero Italia: estese le regole della notifica “postale” al processo tributario La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, aderendo alla posizione della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha statuito che l’iscrizione di una persona fisica all’Aire non rileva ai fini della esclusione della sua residenza fiscale in Italia. «... nel caso in cui una persona abbia legami sia personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua “normale residenza”, La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che tanto per gli atti processuali in genere, quanto per gli atti del processo tributario in particolare, la notifica a mezzo posta può ritenersi perfezionata nel momento della consegna all’Ufficio postale. In quest’ultimo caso, poi, anche l’Amministrazione resistente può depositare l’atto di costituzione in giudizio a mezzo del servizio postale. LL Italia: fusione e legittimazione attiva e passiva La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha specificato: «La fusione per incorporazione di società realizza una successione universale, corrispondente alla successione universale mortis causa e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, con la conseguenza che ogni atto di natura sostanziale o processuale deve essere diretto nei confronti del nuovo ente, che è l’unico diretto obbligato per i debiti dei soggetti definitivamente estinti per effetto della fusione. La citazione in giudizio della società incorporata (anziché della incorporante), peraltro, pur essendo affetta da nullità assoluta rilevabile ex officio per inesistenza del soggetto della vocatio in ius è suscettibile di sanatoria, con effetto ex nunc e con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, in caso di costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione.» Italia: pronuncia della Consulta sulle fondazioni La Corte costituzionale si è, recentemente, pronunciata sulla natura giuridica da attribuire alle fondazioni, riconoscendone quel- LL DALLE AULE DI GIUSTIZIA la privatistica, cui si collegano autonomia statutaria e gestionale e sulle quali il Ministero dell’economia e delle finanze ha specifici poteri di vigilanza. La Consulta ha, inoltre, precisato che le cariche ricoperte in seno alle fondazioni stesse sono incompatibili con quelle rivestite in società bancarie, finanziarie ed assicurative. Italia: responsabilità dei notai La Corte di Cassazione ha statuito, in tema di responsabilità professionale dei notai, che, nel caso di «preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare o anche costituzione di un diritto reale di garanzia quale l’ipoteca, la visura dei registri immobiliari costituisce - salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, che non può pertanto, ritenersi concessa implicitamente, neanche da una sola di esse, nè può essere ricava- LETTERA LEGALE PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE direttore responsabile: Dr. Antonio Acampora redazione: a cura di professionisti italiani ed esteri di “Acampora network” editore: “Acampora consulting” s.r.l. sede: via Pompeo Magno, 1 00192 Roma (Italia) Tel. +39.06 32 11 509 ta per facta concludentia - obbligo derivante dall’incarico conferito dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione professionale poichè l’opera, di cui egli è richiesto, non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, ma si estende a quelle attività preparatorie successive, necessarie perchè sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell’atto». Italia: riservatezza della vita individuale La Corte di Cassazione ha statuito che i cittadini non possono essere “spiati” tramite videocamere «nei luoghi di privata dimora e nelle appartenenze di essi. Fra queste rientrano indubbiamente le cose che siano legate con l’abitazione o con altro luogo di privata dimora da stretto rapporto pertinenziale ... come, ad esempio, gli ingressi». Ciò in quanto la condotta risulterebbe lesiva dell’art. 615-bis del codice penale. e-mail: [email protected] di eventi da partecipare tramite la “Lettera legale” distribuzione: gratuita stampa: Lito Sud s.r.l. - Roma tratti di attività sporadica ed occasionale. Italia: la Corte costituzionale si pronuncia sul danno morale La Corte costituzionale, in una recente, importante, pronuncia ha statuito che il danno morale è sempre risarcibile, tant’è che può essere chiamato a risarcirlo anche il presunto colpevole. Italia: lentezza dei giudici censurabile come diniego di giustizia La Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di termini di deposito delle sentenze, ha statuito che: «il ritardo nel deposito dei provvedimenti, soprattutto se ... reiterato, sistematico e prolungato oltre ogni limite di ragionevolezza, comporta, di per sè, lesione dei prestigio sia del magistrato cui quel ritardo risulti individualmente ascrivibile, sia, di riflesso, dell’intero ordine giudiziario, essendo sentito dalla coscienza sociale come sintomo di inefficienza intollerabile». Italia: limiti alla deduzione di nuove questioni Italia: la consulenza legale guridiche con ricorso per non è attività forense Cassazione “tipica” Fax +39.06 32 30 340 collaborazioni: sono gradite segnalazioni 27 La Corte di Cassazione ha statuito che non si verifica l’ipotesi di “esercizio abusivo della professione”, nel caso in cui l’attività di consulenza legale venga svolta da un soggetto non iscritto all’albo degli avvocati. Ciò semprechè si Ove, in sede di legittimità, venga riproposta una determinata questione giuridica che non sia stata mai affrontata nella sentenza impungnata e che comporti, altresì, un accertamento di fatto, il ricorrente è tenuto ad indicare l’atto con cui nel precedente giudizio tale 28 DALLE AULE DI GIUSTIZIA questione era stata dedotta. Pertanto, in simili circostanze, il ricorrente, come precisato dalla Suprema corte, se non vuole “incappare” in una statuizione di inammissibilità «...per novità della censura..., violando, in tal modo, gli articoli 360 e 366 del codice di procedura civile, è tenuto sia ad allegare al ricorso per cassazione l’avvenuta deduzione della questione nel giudizio di merito, sia, soprattutto, indicare in modo preciso l’atto del precedente giudizio nel quale ha fatto valere tale questione.» Solo rispettando tali parametri la Corte di cassazione, prima di procedere all’esame di merito della questione, potrà verificare la veridicità di quanto asserito dal ricorrente. Italia: non è valida la notifica dell’avviso di accertamento al contribuente “defunto” La Corte di Cassazione ha statuito che la notifica dell’avviso di accertamento effettuata presso l’ultimo domicilio di un contribuente defunto, di cui gli eredi non abbiano effettuato la comunicazione del decesso, non è valida. Essa, infatti, deve essere diretta agli eredi stessi «collettivamente ed impersonalmente». Italia: notifica in Italia per contribuenti trasferiti all’estero La Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente la notifica in Italia, nella fattispecie tramite deposito dell’atto presso la casa comunale del luogo di ultima resi- denza nel nostro Paese, per il contribuente che abbia trasferito la propria residenza all’estero. Ciò anche se l’ufficiale giudiziario venga a conoscenza dell’avvenuto cambio di residenza. Italia: notificazioni atti “tributari” di impugnazione «In tema di notificazioni degli atti di impugnazione nel processo tributario», ha specificato, in una recente pronuncia, la Corte di Cassazione, «è sempre consentita “la consegna a mani proprie”, intendendosi in tal caso tutte le forme di notifica previste dagli articoli 138 e 140 del Cpc e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario». Italia: notificazioni in materia tributaria La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, in tema di notifiche degli «atti tributari» e nell’ipotesi di accertamento dei redditi, ha statuito: «vanno osservate le disposizioni degli articoli 137 e seguenti del Cpc». E ancora: «ove la consegna non avvenga a mani proprie del destinatario, la stessa» deve «essere effettuata nel domicilio fiscale ... . Ne consegue che è illegittima la notifica dell’avviso di accertamento effettuata secondo il rito degli irreperibili ai sensi dell’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/1973, se non abbia raggiunto lo scopo, quando il destinatiario risulti avere domicilio fiscale». LL Italia: nuovi accertamenti per i condoni nulli La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che, allorchè, per ogni qualsivoglia motivo, le procedure di definizione agevolata delle pendenze fiscali (c.d. “condoni”) risultino nulle, il “fisco”, godendo di una proroga di due anni sugli ordinari termini di accertamento, potrà effettuare controlli. Ciò senza dover emettere espliciti provvedimenti di reiezione o di declaratoria di invalidità delle dichiarazioni integrative. Italia: obbligo di produzione documentale richiesta dal “fisco” La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito che è concessa al contribuente la possibilità di produrre in fase contenziosa la documentazione (libri, registri, scritture ed altri documenti fiscocontabili) non esibita in fase di accertamento della Guardia di finanza. Italia: per la detrazione iva occorrono i documenti contabili La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, in tema di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, ha statuito che: «la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa (...) postula che il contribuente stesso sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro (...) ed inoltre conservi le une e l’altro (...); l’ufficio, in presenza di una denuncia annuale che faccia valere LL DALLE AULE DI GIUSTIZIA le suddette poste a credito, è legittimato ed è tenuto all’accertamento in rettifica, depennando tali poste, ove non trovino rispondenza in quelle fatture ed in quel registro. Detta disciplina ... si conforma al criterio secondo cui la dimostrazione dei fatti costitutivi di un credito deve essere offerta da chi lo faccia valere, e poi introduce limitazioni ai mezzi di prova, esigendo atti scritti, compilati e tenuti con specifiche modalità». partire dal quale viene resa la prestazione di servizi o nel quale viene svolta l’attività di produzione, entro in linea di conto solo nel caso in cui il riferimento alla sede non conduca a una soluzione razionale dal punto di vista fiscale o crei un conflitto con un altro Stato membro». Italia: pronuncia su accertamento delle imposte sui redditi La Sezione tributaria della Cor- Italia: procura defensionale te di Cassazione, in tema di accertae poteri dell’avvocato mento delle imposte sui redditi, ha La II Sezione civile della Corte di Cassazione ha statuito che «l’articolo 83, ultimo comma» del codice di procedura civile «prevede che la procura speciale al difensore si persume conferita solo per un determinato grado del processo “quando nell’atto non è espressa volontà diversa”. Ricorre, palesemente, tale eventualità nell’ipotesi in cui la procura faccia riferimento a “ogni stato e grado” del procedimento». Italia: pronuncia relativa a rimborsi iva a soggetti non residenti La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, in tema di rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto a soggetti domiciliati o residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia, ha statuito «che il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica costituisce il punto di riferimento preferenziale, nel senso che le presa in considerazione di un altro centro di attività, a stabilito che: «le spese e i componenti negativi sono deducibili anche se non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, purchè siano almeno desumibili dalle scritture contabili». Italia: pronuncia su intercettazioni telefoniche provenienti da cellulari La Corte di Cassazione ha statuito che le operazioni di intercettazione su apparecchi telefonici mobili sono sotto l’egida della nazionalità dell’utenza, tanto da non dover essere necessaria una rogatoria internazionale, nel caso di attività investigativa da potersi svolgere interamente sul territorio nazionale. Italia: reddito d’impresa per agenti e rappresentanti di commercio La Corte di Cassazione ha statuito che il reddito prodotto dagli agenti o rappresentanti di commercio rientra nella tipologia del red- 29 dito d’impresa e non già in quella del lavoro autonomo. Ciò anche nel caso di un impiego modesto di impiego di capitali e di personale. Italia: registrazione fattura e consegna dei beni La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha puntualizzato la rigorosità ed inderogabilità dei termini relativi agli obblighi di registrazione delle fatture, specificando come: «l’art. 25, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 porta a dare per scontato che la registrazione debba avvenire dopo la consegna del bene acquistato». Italia: regole su intestazioni di studi associati Riaffermato, in contrasto con quanto previsto dal codice deontologico forense, il principio secondo cui nella denominazione degli studi professionali è vietato l’utilizzo di ogni elemento identificativo ulteriore rispetto al nome e al titolo dei singoli associati. Ciò è quanto statuito da recente giurisprudenza di merito che ha, in questo modo, escluso la possibilità di utilizzo del nome del socio fondatore ovvero di quello deceduto nella denominazione degli studi associati. Italia: risarcimento per danni “aerei” oltre il massimale La Corte di Cassazione ha statuito che le compagnie di trasporto aereo possono essere condannate per 30 DALLE AULE DI GIUSTIZIA i danni arrecati ai bagagli dei passeggeri, nelle operazioni di imbarco e sbarco, anche oltre il massimale stabilito dalle condizioni di viaggio. Italia: sanzioni amministrative e violazioni valutarie La Corte di Cassazione ha statuito l’applicazione «anche in materia di sanzioni amministrative per violazioni valutarie dei principi di “legalità”, “irretroattività” e del cosidetto favor rei, applicabile quest’ultimo, sia all’ipotesi della cosidetta abolitio criminis che a quella della successione di legge più favorevole». Italia: sentenza della Consulta sulla dichiarazione di fallimento La Corte Costituzionale, in tema di dichiarazione d’ufficio del fallimento, ha statuito che gli artt. 6 ed 8 della c.d. «legge fallimentare» non confliggono con l’art. 111, comma 2 della Costituzione, «rientrando nella discrezionalità del legislatore ... disporre che il giudice riferisca in ogni caso dell’insolvenza, perché si attivi, al pubblico ministero». Il dubbio di costituzionalità cui la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi riguarda la parte del cennato art. 6, il quale «prevede che il fallimento possa essere dichiarato d’ufficio dal Tribunale» e l’art. 8 della richiamata «legge fallimentare» in quanto «prevede che il giudice debba riferire dell’insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile, al Tribunale compentente per la dichiarazione di fallimento, anziché al pubblico ministero presso detto Tribunale, così derogando al principio della domanda». LL Italia: sopravvivenza della società anche in caso di messa in liquidazione cato del verbale di constatazione richiamato solo “per relationem”». La recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la messa in liquidazione della società non determina il venir meno della medesima società e della sua rappresentanza. Ciò comporta che il mutamento, in corso di causa, del legale rappresentante, ovvero la sostituzione dell’amministratore della società con il liquidatore, nonchè il mutamento del domicilio e del difensore, per essere opponibili all’altra parte, cioè all’Amministrazione finanziaria, devono essere specificamente indicati e documentati con atto di costituzione in giudizio, in quanto tali notizie non acquistano alcun rilievo dalla loro mera deducibilità da atti processauli di altri soggetti o da documenti prodotti in corso di causa. Italia: tassabilità diretta ed indiretta delle vincite illegali al gioco Italia: valenza dei controlli incrociati Una interessante pronunzia della Comm. trib. prov., Sez. XXXIV, di Milano ha statuito: «Nel caso che il verbale di constatazione sia stato stilato nei confronti di un contribuente diverso, il soggetto che è stato solo indirettamente verificato quale presunto concorrente nell’illecito ha diritto di aver notizia, non solo del verbale di constatazione emesso a favore del primo, ma anche dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità giudiziaria penale, qualora necessaria per fatti di rilevanza penale. Il mancato rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dall’art. 12 dello Statuto del contribuente determina l’inopponibilità al soggetto non direttamente verifi- La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, in linea con quanto già stabilito dalla Corte di giustizia, ha statuito che i proventi illeciti derivanti dal gioco d’azzardo sono sempre imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, laddove risultino nella disponibilità del percettore (perchè non sottoposti a sequestro o confisca penali), ai fini delle imposte dirette, come “redditi diversi”, secondo la previsione dell’art. 81, comma 1, lett. d) del dpr 22.12.1986, n. 917. Italia: termini di emanazione atti impositivi La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, pronunciandosi su riscossione e termini alla stessa connessi, ha statuito che: «In un ordinamento di diritto fondato sulla certezza dei rapporti giuridici è ragionevole presumere che i termini posti alla Amministrazione per l’esercizio dei poteri autoritativi siano rilevanti e non che il cittadino sia soggetto “sine die” al potere dell’Amministrazione [...] Nel caso in cui» un «atto impositivo [...] sia stato adottato dopo la scadenza del termine ... previsto, senza che di detto termine fosse stata tempestivamente disposta la proroga, l’atto stesso è illegittimo, a nulla rilevando che mancasse un soggetto legittimato a prorogare (per un periodo non superiore al termine originario) il termine non perentorio». LL DOVE SI RIUNISCONO Amsterdam: conferenza su trattati internazionali La Ibfd ha organizzato, nei giorni dal 20 al 22 gennaio 2004, ad Amsterdam, una due giorni di studio dal titolo: “Interpretazione ed applicazione dei trattati fiscali”. Tra i principali temi all'ordine del giorno: la relazione fra trattato fiscale internazionale e legislazione interna; i diversi metodi per evitare la doppia imposizione; il concetto di stabile organizzazione nel sistema giuridico interno ed internazionale; il concetto di capital gains e la tassazione degli stessi nei maggiori sistemi giuridici europei; la imposizione di profitti e redditi da lavoro; il concetto di residenza in relazione a persone fisiche e società. Amsterdam: principi di diritto fiscale internazionale La Ibfd ha indetto un corso di diritto fiscale internazionale comparato, che si terrà, ad Amsterdam, dal 2 al 13 febbraio 2004. Nell'ambito degli incontri saranno affrontati temi come: il concetto di residenza e domicilio fiscale nei vari ordinamenti giurdici europei; i principali modelli di convenzioni contro le doppie imposizioni di Ocse, Unione europea e Stati Uniti; i più recenti orientamenti della Corte di Giustizia sulle questioni fiscali internazionali; gli sviluppi del concetto di stabile organizzazione anche e, soprattutto, connesso alle diverse forme di e-commerce; la tassazione di interessi, dividendi e royalties nel sistema fiscale internazionale; l'analisi dei più rilevanti profili connessi al transfer pricing. Amsterdam: conferenza su doppia tassazione Il 14 e 15 gennaio 2004, ad Amsterdam, si terrà il convegno dal titolo: “Double taxation relief”. Nel corso dell'incontro verrà focalizzata l'attenzione sui diversi sistemi finalizzati ad evitare la doppia imposizione fiscale: la deduzione, la riduzione dell'aliquota, il credito d'imposta e la esenzione. Particolare attenzione sarà riservata il sistema fiscale statunitense. Londra: ciclo di conferenze sui fondi di investimento La Euromoney legal training ha organizzato, dal 28 al 30 gennaio 2004, a Londra, una tre giorni di studio dal titolo: “Hedge funds - creating, marketing and dealing with hedge funds: legal, regulatory and tax perspectives”. Gli incontri sono finalizzati ad esporre le prospettive di sviluppo e di orientamento verso le diverse tipologie di investimento dei fondi mobiliari ed immobiliari, in cui far confluire risparmi o capitali di rischio. Particolare attenzione sarà riservata ai fondi-pensione regolamentati dall'ordinamento giuridico britannico e statunitense, nonchè al trattamento fiscale dei profitti derivanti dai fondi stessi, nel sistema impositivo italiano, 31 tedesco, francese, spagnolo, irlandese, lussemburghese e cipriota. Londra: convegno sull'international tax planning Il 3 e 4 marzo 2004, la Offshore Investment di Belfast ha indetto una conferenza nell'ambito della quale sarà focalizzata l'attenzione sul ruolo delle c.d. «onlus» nell'ambito dei progetti di pianificazione fiscale e di investimento immobiliare internazionali. New York: 32a conferenza annuale dell'Ifa Per il 26 e 27 febbraio 2004, a New York, presso l’Hotel Plaza, è indetta la trentaduesima “annual conference of the International fiscal association Usa Branch”. Nel corso dei lavori verranno affrontati temi come: le “international mergers and acquisitions”, gli ultimi sviluppi della normativa fiscale internazionale e lo studio comparato fra i sistemi impositivi dei maggiori Paesi a livello mondiale, con un'attenzione particolare per il sistema statunitense e per l'ordinamento britannico. Orlando: forum su consulenza legale internazionale Dal 21 al 24 gennaio 2004, ad Orlando, in Florida, presso il Ritz Carlton Grande Lakes Resort, la International Bar Association ha indetto un forum su servizi legali internazionali e prospettive di sviluppo del settore, intitolato “The 32 DOVE SI RIUNISCONO 11th Annual Marketing Partner Forum”. La prima giornata di studio, “Setting strategy in a competitive marketplace”, è finalizzata ad approfondire i tratti salienti delle strategie di sostegno consulenziale e legale in particolare, a supporto dei mercati in espansione. Il secondo incontro, dal titolo “Business development and client service”, è incentrato sulle tecniche di indirizzamento e “proposta dell'affare” a seconda della tipologia di clientela presente sul mercato. L'incontro del 23 gennaio, intitolato “Innovations in sales & marketing techniques”, ha lo scopo di illustrare le principali tecniche di “gestione del cliente” e di “selezionamento di nuova clientela”, soprattutto, a seconda delle specializzazioni presenti nelle realtà degli studi associati. L'ultima giornata di studio si divide in due programmi alternati- vi incentrati sull'esplicazione delle principali forme di comunicazione, marketing e strategie di crescita degli studi legali nazionali ed internazionali, con particolare attenzione alle prospettive di affiliazione ad importanti partners statunitensi, britannici e canadesi. Toronto: conferenza Ifa Il 2 febbraio 2004, a Toronto, presso il Fairmont Royal York Hotel, si terrà il convegno Ifa dal titolo: “Income tax treatment of financial instruments and financial innovation in a cross-border context”. L'incontro avrà ad oggetto l'analisi di istituti a respiro nternazionale, come la thin capitalization, l'arbitrato fiscale, la withholding tax. Il tutto con particolare attenzione per il sistema australiano e neozelandese. SERVIZIO ON-LINE Questo numero e tutti gli arretrati della “Lettera legale” [da settembre 1999 a marzo 2003] sono consultabili su internet all’indirizzo: www.letteralegale.it Professionisti specializzati in materia societaria, fiscale, contabile e finanziaria possono rispondere a specifici quesiti ed a richieste di approfondimento sulle notizie contenute nella “Lettera legale” ed anche su altri argomenti, da indirizzare a: Acampora network - via Pompeo Magno, 1 - 00192 Roma (via e-mail: [email protected]) La “Lettera legale” è realizzata con l’apporto dei professionisti di “Acampora network” delle sedi operative di Roma, Hong Kong, Lussemburgo, Nassau (Bahamas), Tortola (B.v.i.) e Varsavia; delle sedi di rappresentanza di Londra, Lugano, Madrid, Milano, Montrèal, New York e Parigi; delle sedi di corrispondenza di: Amsterdam, Assunçion, Atene, Barcellona, Brema, Budapest, Buenos Aires, Chicago, Copenaghen, Dubai, Dublino, Francoforte, Funchal (Madeira-Portogallo), George Town, Ginevra, Malta, Monaco, Montecarlo, Montevideo, Praga, Singapore, Vienna e Zurigo. Se si desidera che “LETTERA LEGALE - periodico societario e fiscale” sia recapitata gratuitamente anche ad altra persona, si vorranno, cortesemente, segnalare i dati, compilando la cartolina allegata a questo numero, spedendola oppure inviandola al fax n. +39/063211458 LL L'appuntamento si rinnoverà il 5 febbraio a Montréal, il 13 ed il 16 dello stesso mese, rispettivamente, a Calgary e Vancouver. Roma: appuntamenti di inizio 2004 Il primo trimestre del 2004, a Roma, si terrà una serie di convegni legati alle novità “in elaborazione” fino al termine dell'anno in corso. Il 28 gennaio, è indetto l'incontro di studio dal titolo “La finanziaria 2004”, nell'ambito del quale saranno affrontati temi come: “Gli interventi per le persone fisiche”; “Le modifiche relative al reddito d'impresa”; “Gli interventi in materia di iva e altri tributi indiretti”. Il 31 marzo, infine, sarà la volta del convegno dal titolo “Novità in tema di bilancio e reddito d'impresa”, finalizzato all'approfondimento delle principali innovazioni in materia. Torino: convegno su “iva 2004” Il 20 febbraio 2004 a Torino, presso il Jolly Hotel Ligure, si terrà un convegno dal titolo “Iva 2004 e le altre novità fiscali”. Partendo dall'illustrazione dei principali cambiamenti introdotti dalla c.d. “legge finanziaria 2004”, con gli aggiornamenti sul regime dell'imposta sul valore aggiunto relativa, tra l'altro, ad autovetture, ristrutturazioni edilizie, esportatori abituali, commercio di materiali di recupero, nonché ad operazioni con l’estero, meccanismo del reverse charge, pro-rata e rettifiche della detrazione, l'incontro affronterà temi come: la comunicazione annuale dei dati iva, le sanzioni amministrative ed il ravvedimento operoso.