LL 7 - Lettera legale

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LL 7 - Lettera legale
Aprile - Dicembre 2003
N.27
LETTERA
LEGALE
PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE
www.acampora.net
Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n. 358 - Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2 , comma 20/b , Legge n. 662/1996 Roma
IN QUESTO NUMERO
Unione europea:
Fiscalis 2007
4
Unione europea:
focus sui “dieci” al debutto
europeo
4
Italia:
7
focus sul condono tombale di
società: effetti per i soci
Italia:
12
siglato accordo con l’isola di
Jersey
Inserto:
“Acampora network”
15
Unione europea:
20
principi di diritto processuale
comunitario
Italia:
25
controlli “a tutto tondo” su
società fiduciarie
A questo numero, è allegata una
cartolina per segnalare nuovi
nominativi cui spedire “LETTERA LEGALE”.
Italia: proroga dei termini
in materia di definizioni
agevolate
Con l’art. 34 del dl 30.9.2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella l. 19.11.2003 (convertito
con modificazioni dalla l.
24.11.2003, n. 326), sono stati prorogati i termini in materia di definizioni agevolate (c.d. “condoni”).
L’originaria scadenza del 16
ottobre 2003 è stata fatta slittare al
16 marzo 2004, per «i contribuenti
che provvedono, in base alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n.
413, convertito con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 212,
ad effettuare, entro il 16 marzo
2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli
obblighi tributari di cui agli art. 7,
8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15
e 16 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289» (art. 2, dm 3.9.2003).
In altri termini, sono stati prorogati i termini per aderire alle procedure di: definizione automatica
di redditi d’impresa e di lavoro
autonomo per gli anni pregressi
mediante autoliquidazione; integrazione degli imponibili per gli
anni pregressi; definizione automatica per gli anni pregressi; definizione dei ritardati od omessi versamenti; definizione agevolata ai fini
delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni e sull’incremento di
valore degli immobili; definizione
dei carichi di ruolo pregressi; regolarizzazione delle scritture contabili; definizione degli accertamenti,
degli atti di contestazione, degli
avvisi di irrogazione delle sanzioni,
degli inviti al contraddittorio e dei
processi verbali di constatazione e
chiusura delle liti fiscali pendenti.
Continua a pag. 3
NOTA REDAZIONALE
Questo numero di “Lettera
Legale” abbraccia un esteso
arco temporale, con l’intento di
segnalare quanto di più significativo è accaduto nel periodo
aprile-dicembre 2003, senza
intenti dottrinali ma con il solo
fine di segnalare eventi significativi per l’operatore e di fornire spunti di riflessione su argomenti di interesse comune.
Si sono volutamente tralasciati temi in progressivo cambiamento come: lo schema di
decreto legislativo correttivo dei
Testi unici per banche e società
quotate; la possibile estensione
del c.d. “condono” all’anno
d’imposta 2002; il nuovo profilo
che potrebbe assumere il difensore di parte nel processo civile,
quale “responsabile” nell’attività di ricerca della prova, nonché
la “deresponsabilizzazione” per
il manager di società di capitali,
in tema di violazioni tributarie
o, ancora, i nuovi profili che
potrebbe assumere, nel rito civile, il tentativo di conciliazione.
Il direttore e la redazione
augurano i migliori auguri per il
2004.
2
Cina: libera circolazione
delle merci con Hong Kong
In vista della “entrata a regime” del sistema delle liberalizzazioni tra Cina ed Hong Kong, prevista per il 2006, è divenuto operativo l’accordo per rendere liberamente circolabili le merci tra i due
Paesi.
Filippine: in aumento le
esportazioni verso la Ue
A partire del 2004, è previsto
un aumento delle esportazioni di
tonno da Manila verso la Unione
europea ed i nuovi Paesi dell’Est,
che vi entreranno a far parte.
In quest’ottica, nello Stato
asiatico, si sta verificando una
riduzione delle tariffe doganali dal
24 al 12%.
Francia: riformata
imposta sul patrimonio
Il Parlamento francese ha
approvato la legge di riforma della
imposta di solidarietà sulla fortuna, introducendo una serie di sgravi, ad esempio, per gli investimenti nelle piccole e medie imprese.
Precedentemente, Parigi aveva
ridotto i tassi di interesse sui libretti di risparmio dal 3 al 2,25%.
Lussemburgo: riforma del
Registro di commercio e
delle società e piano
contabile normalizzato
PRIMO PIANO
società, ma anche sulla contabilià
ed i conti annuali delle imprese. La
prima parte della legge introduce
delle modifiche significative relative alla gestione del Registro di
commercio e al contenuto del dossier delle imprese presso l’indicato
Registro. I maggiori cambiamenti
si trovano nella parte delle legge
che introduce un piano contabile
normalizzato ed impone l’obbligo
di tenere una contabilità, anch’essa
normalizzata, ad un maggior
numero di imprese rispetto a prima. Inoltre, il termine di produzione dei conti annuali diventa particolarmente più corto. Nessuna
modifica, invece, è stata aggiunta
relativamente ai metodi di valutazione, così come definiti nella
attuale sezione XIII della legge del
1915 e successive modifiche sulle
società commerciali; cambiamenti
futuri dovrebbero intervenire
mediante la trasposizione di una
nuova direttiva europea. L’obiettivo di questa parte delle legge mira,
tra l’altro, a permettere un migliore svolgimento della situazione
finanziaria delle imprese così
come la creazione di una vera centrale dei bilanci in Lussemburgo.
L’entrata in vigore delle modifiche
normative interverrà il 1° gennaio
2005 (tranne alcuni derogativi
relativi alla preparazione dei conti
consolidati). La cennata “evoluzione” richiederà, per alcune
imprese, procedure di adattamento
e sistemazione dei mezzi contabili
o di reporting appropriati.
Malesia: prevista
riduzione della imposta
Nel contesto generale di una societaria
più ampia trasparenza della vita
economica in Lussemburgo, è
ormai vigente la legge vertente sul
Registro di commercio e delle
Il Governo malesiano ha in
progetto di ridurre il livello di tassazione delle imprese, sia per con-
LL
sentire il maggiore impiego di
risorse finalizzate a generare business, sia per dare maggiore competitività all’economia del Paese.
Paesi Ocse: maggiore la
cooperazione
antiriciclaggio
Il Gafi (gruppo di azione finanziaria dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico), oltre ad avere tra i nuovi
partners aderenti il Sud Africa e la
Russia, ha, recentemente, revisionato le linee-guida nella lotta al
riciclaggio di denaro. Dalla specificazione dei reati all’aumento dei
doveri di vigilanza delle istituzioni
finanziarie, il Gafi ha richiesto ai
Paesi c.d. “cooperativi” l’impegno
ad una maggiore trasparenza nelle
operazioni commericiali ed ad un
più intenso controllo sulle forme di
finanziamento delle organizzazioni terroristiche. Tuttavia, otto
restano gli Stati c.d. “non cooperativi": Isole Cook, Egitto, Guatemala, Indonesia, Mynmar, Nauru,
Nigeria, Filippine e Ucraina.
Panama: aumenta
l’imposta su concessioni e
licenze
L’imposta annuale per l’ottenimento di concessioni e licenze
(c.d. «franchise tax»), a carico
dele società e delle fondazioni private panamensi è stata aumentata
da 150 us$ a 250 us$.
Allo stesso modo, la soprattassa per ritardato pagamento è stata
aumentata da 30 a 50 us$, per anno
o frazione di esso.
La cennata imposta dovrà essere pagata entro e non oltre il 30
giugno di ogni anno, per le società
LL
3
PRIMO PIANO
e le fondazioni private, la cui data
di registrazione dell’atto costitutivo o della documentazione costitutiva presso il Pubblico Registro
risulti essere avvenuta nei mesi
che vanno da gennaio e giugno
incluso ovvero entro e non oltre il
31 dicembre di ogni anno, per le
società e le fondazioni private, la
cui data di registrazione dell’atto
costitutivo o della documentazione
costitutiva presso il Pubblico Registro risulti essere avvenuta nei
mesi che vanno da luglio a dicembre incluso.
Ogni volta che il contribuente
non dovesse effettuare il versamento dell’imposta annuale dovrà
versare una soprattassa ed una
multa pari a 250 us$; inoltre, verrà
apposta nel Registro una nota a
margine indicante che la società
«non è in buono stato».
mila metri quadrati del nuovo polo
fieristico, da utilizzarsi a partire
dal 2006.
Novanta milioni di euro è
l’ammontare stimato dell’investimento che verrà effettuato da un
team a maggioranza italiana (Lusigest, King Cross, Simest).
Polonia: in ascesa l’attività
immobiliare nel Paese
Il settore delle construzioni
polacco «riprenderà quota» a partire dal 2004, anno dell’ingresso di
Varsavia nell’Unione europea.
Il mercato immobiliare ha, fino
ad oggi, conosciuto un periodo di
declino, a causa dei crescenti costi
di rifinanziamento e della sempre
più alta avversione ad investire nel
capitale di rischio da parte delle
banche d’investimento.
Polonia: approdano a
Varsavia ingenti capitali
italiani
Regno Unito: entro marzo
2004 i nuovi Ias
A fine 2005 dovrebbero essere
pronti a Varsavia trecentosettanta-
Dovrebbero essere pronte a
marzo 2004, le stesure definitive
DALLA PRIMA PAGINA
Relativamente a queste ultime,
poi, l’art. 16, comma 6 della l. n.
289/2002 è stato così modificato:
«Le liti fiscali che possono essere
definite ... sono sospese fino al 30
aprile 2004; qualora sia stata già
fissata la trattazione della lite nel
suddetto periodo, i giudizi sono
sospesi a richiesta del contribuente
che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo».
In proposito, la circ. min.
25.9.2003, n. 51 precisa: «Non
occorre la richiesta di sospensione
del giudizio da parte del contribuente, salvo che il provvedimento
di fissazione della data di trattazione sia stato adottato anteriormente
al 1° gennaio 2003».
«Per le liti fiscali che possono
essere definite ...», prosegue il citato comma 6 dell’art. 16, «sono
altresì sospesi, sino al 30 aprile
2004, i termini per la proposizione
di ricorsi, appelli, controdeduzioni,
ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in
giudizio».
degli Ias relativi a business combination, stock options e contabilizzazione delle insurance fees.
Tutto ciò con particolare attenzione alle regole da applicare alle
piccole e medie imprese.
Questo, in sintesi, il programma che lo Iasb (International
accounting standard board) si
appresta a realizzare in concomitanza con il Fasb (Financial
accounting standard board).
San Marino: concluso
accordo su doppie
imposizioni
La Convenzione per evitare le
doppie imposizioni, conclusa fra
la Repubblica di San Marino e la
Repubblica italiana, si inserisce in
un ampio quadro programmatico
che prevede, nel primo dei due
Paesi, la creazione di una Banca
centrale e l’attivazione di un sistema di controlli su istituti di credito e società fiduciarie. Ciò al fine
di fronteggiare fattispecie come
l’evasione o le frodi fiscali in
genere, nonché problematiche
legate ai fenomeni di “doppia
imposizione” tributaria.
Turchia: nuova legge sugli
investimenti esteri
Nuove agevolazioni sugli
investimenti esteri sono state
approvate dal Parlamento turco, il
quale ha riconosciuto agli operatori esteri lo stesso trattamento
riservato a quelli «locali», sia dal
punto di vista operativo in senso
stretto che da quello della tutela
giuridica.
Eliminate anche le restrizioni
poste agli investitori stranieri per
l’acquisto di terreni, proprietà
4
immobiliari e l’utilizzo di risorse
naturali in territorio turco, nel
rispetto delle medesime norme
cui sono sottoposte le aziende
locali.
Unione europea: Fiscalis
2007
L’Unione europea, con il programma di cooperazione intitolato «Fiscalis 2007», ha in progetto di realizzare un sistema di:
«protezione degli interessi finanziari nazionali e comunitari
mediante la lotta contro l’elusione e l’evasione fiscale; ... eliminazione delle distorsioni della
concorrenza ai fini di un’efficace
applicazione del diritto comunitario; ... progressiva riduzione
degli oneri di conformità sia per
le amministrazioni che per i contribuenti».
Tra gli obiettivi specifici: la
modernizzazione e la semplificazione del regime iva intracomunitario; il rafforzamento della
cooperazione fra i Paesi membri,
in campo amministrativo ed in
materia di accise; l’individuazione degli eventuali motivi di
incompatibilità tra le norme di
diritto comunitario ed il sistema
impositivo diretto, attraverso il
miglioramento della percezione
della dimensione comunitaria
dell’imposizione diretta, per
l’appunto.
Al fine di realizzare il progetto saranno potenziati: i sistemi di
comunicazione e di scambio di
informazioni (su richiesta; automatico e spontaneo); gli scambi
di funzionari; i controlli multilaterali; i seminari e le attività di
formazione, nonché tecniche
come il treaty shopping od il
transfer pricing.
PRIMO PIANO
Unione europea: focus sui
“dieci“al debutto europeo
I sistemi fiscali dei Paesi candidati all’ingresso nell’Unione
europea sono caratterizzati da
una completa centralizzazione,
per ciò che concerne il gettito
impositivo e dal principio della
worldwide taxation per i soggetti
residenti, siano essi persone fisiche, siano essi persone giuridiche.
Cipro, Repubblica Ceca,
Estonia, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia applicano un prelievo, ai fini della
imposizione diretta, la cui aliquota media si attesta al 24%,
salvo per ciò che concerne l’Estonia, dove è prevista una percentuale impositiva pari ai 26/74
del reddito imponibile. La tassazione diretta più alta è prevista
dal Governo di Malta con il 35%,
mentre quella più bassa è in vigore il Lituania con il 15%.
L’imposta sul valore aggiunto
applicata nella maggior parte dei
Paesi candidati all’ingresso nell’Unione europea, da un punto di
vista strutturale, è simile a quella
degli Stati comunitari, salvo considerevoli differenze legate alle
aliquote di prelievo.
A ciò dovrebbe ovviarsi con
l’applicazione di normative
transitorie, che consentano il graduale assorbimento delle difformità tra i vari ordinamenti fiscali.
L’aliquota media dell’imposta
sul valore aggiunto ammonta a
quota 15%, ma quasi tutti i Paesi
“entranti” prevedono aliquote
ridotte o, addirittura, pari a zero
per determinate tipologie di beni
e servizi.
Il tasso impositivo più alto è
LL
previsto in Ungheria con il 25%,
mentre quello più basso a Cipro
con il 10%. Verranno di seguito
descritte, in breve, le principali
caratteristiche dei sistemi fiscali
di Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania,
Malta, Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia.
La Repubblica cipriota prevede un prelievo sul reddito prodotto dalle società pari al 10% fino
ad 1.000.000 di pounds cipriote
(1 cyp è pari circa a 1,733 euro)
e, per la parte eccedente, al 5%.
A partire dal 1° agosto 1980, è
stata introdotta la tassazione sui
capital gains, che colpisce, indifferentemente, sia le persone fisiche che quelle giuridiche.
L’imposta sul valore aggiunto, introdotta il 1° luglio 1992,
ricalca le linee-guida della c.d.
“sesta direttiva” dell’Unione
europea e rappresenta la più
importante tra le imposte indirette previste dall’ordinamento
fiscale cipriota. L’imposta sul
reddito delle persone fisiche,
infine, prevede tre aliquote comprese fra il 20 ed il 40%.
Dal 1° maggio 2004, anche
Malta entrerà a far parte dell’Unione. La caratteristica fondamentale del sistema impositivo
maltese è rappresentato dal fatto
che la modalità di tassazione è
identica tanto per le persone giuridiche quanto per quelle fisiche.
Con decorrenza dal 1° gennaio
1999, è stata reintrodotta la
imposta sul valore aggiunto che
prevede una aliquota ordinaria
del 15%; una ridotta, per le sistemazioni alberghiere, pari al 5%
ed una dello 0% per le esportazioni, il trasporto internazionale
di passeggeri e merci, il materiale stampato e la fornitura di oro.
Tra i maggiori Paesi in
LL
ingresso nell’Unione europea c’è
la Polonia (uno speciale più
approfondito sul sistema fiscale
di Varsavia è consultabile sul sito
www.letteralegale.it). L’aliquota
attualmente in vigore per la tassazione del reddito delle persone
giuridiche ammonta al 28% del
reddito imponibile (30% fino
all’1.1.2002).
Si prevede che tale aliquota
sarà, costantemente, ridotta fino a
raggiungere
quota
22%
all’1.1.2004.
L’imposta sul valore aggiunto
presenta ben quattro aliquote:
22%, quella ordinaria, 7%, applicata allo scambio di prodotti edili, macchinari per l’agricoltura,
prodotti per bambini; 3% e 0%,
applicabile ad alcuni farmaci, alle
esportazioni di beni e servizi, alle
abitazioni di nuova costruzione
ed ai prodotti editoriali. L’imposta sul reddito delle persone fisiche, infine, è informata al principio di progressività. La normativa fiscale polacca prevede tre
scaglioni che vanno dal 19 al
40%.
In Ungheria è prevista una
imposta sulle persone giuridiche
con una aliquota pari al 18% del
reddito imponibile.
Sono previste anche tipologie
di imposte “locali”, quali la tassa
sulle attività imprenditoriali locali, pari al 2% e l’imposta sulle
attività imprenditoriali, pari
all’1,2%.
Sono previste agevolazioni
d’imposta per coloro che investano nel settore manifatturiero ed
alberghiero. L’imposta sul valore
aggiunto si applica a tutti gli
scambi di beni e servizi effettuati
in territorio ungherese. Sono previste due aliquote: una ordinaria
del 25% ed una ridotta del 12%,
applicabile esclusivamente alla
PRIMO PIANO
cessione di apparecchiature
mediche, ai beni alimentari di
prima necessità ed ai servizi
radiotelevisivi.
In Slovenia, altro Paese “in
entrata”, l’aliquota ordinaria prevista per il reddito prodotto dalle
persone giuridiche è pari al 25%,
con l’eccezione per quei soggetti
le cui attività sono situate nelle
c.d. “zone economiche” per cui è
prevista una aliquota ridotta del
10%. La struttura dell’imposta
sul valore aggiunto è quella introdotta con la “sesta direttiva”
europea.
L’imposta slovena sui redditi
prodotti dalle persone fisiche è
uno strumento tributario avente
una struttura complessa. Infatti,
la normativa interna non si limita
ad individuare le categorie di reddito soggetto ad imposizione ma
istitutisce, per ciascuna di esse,
una imposta corrispondente per la
quale determina: reddito imponibile, soggetti d’imposta, oneri
deducibili ed aliquote di prelievo.
I redditi rientranti nelle singole categorie sono assoggettati, nel
corso dell’anno fiscale, alle corrispondenti imposte.
Il meccanismo di funzionamento è, in sostanza, analogo o
coincidente con quello della
“ritenuta a titolo di acconto".
L’imposta sui redditi viene liquidata e versata su base annua in
relazione ai dati fiscali indicati
nella dichiarazione dei redditi
dell’anno solare precedente. Una
volta apportate le modifiche, in
termini di deduzioni e detrazioni
(e sottratte le ritenute d’acconto
subite nel corso dell’anno), si
giunge alla determinazione dell’imposta definitiva.
Le aliquote d’imposta sono
sei: 17%, 35%, 37%, 40%, 45% e
50%. Il Governo della Repubbli-
5
ca Ceca prevede una imposta sul
reddito delle società con due aliquote: una ordinaria del 31% ed
una ridotta dal 15%, che si applica esclusivamente ai fondi di
investimento ed ai fondi pensione. Le società che hanno non
meno di 20 impiegati (di cui la
metà disabili) hanno diritto ad
una riduzione d’imposta del 50%.
Al fine di attrarre sul territorio
investimenti esteri, è stato
approntato un pacchetto di incentivi fiscali dedicati alle nuove iniziative nel settore manifatturiero
ed al potenziamento delle strutture esistenti. L’imposta sul valore
aggiunto, applicata a tutte le forniture di beni e servizi, è applicata ai corrispettivi delle stesse,
sommati alle eventuali accise e
agli altri dazi addebitati al cliente. Due le aliquote previste: quella ordinaria del 22% e quella
ridotta, pari al 5%.
Nell’aprile 2002, è stata introdotta un’aliquota del 10% sui trasporti in autobus gestiti da società austriache. L’imposta sul reddito prodotto dalle società slovacche prevede due aliquote di prelievo: una ordinaria recentemente
passata dal 29 al 25% ed una
ridotta del 15%, che si applica
alle persone giuridiche esercenti
attività agricole.
L’imposta sul valore aggiunto,
dal canto suo, viene applicata a
tutte le merci ed i servizi e prevede anch’essa due aliquote: quella
ordinaria del 20% e quella ridotta
del 14%, applicabile solo a prodotti e servizi “di prima necessità". Il sistema impositivo estone
differisce da quelli in vigore nei
Paesi sinora elencati, in quanto il
reddito prodotto dalle singole
imprese non è assoggettato ad
imposizione, fintanto che non si
“trasforma” in dividendi. Sono
6
questi ultimi, infatti, che scontano una imposta pari ai 26/74 del
pagamento tassabile. La base
impobile su cui determinare l’imposta è rappresentata dai seguenti componenti: fringe benefits;
dividendi, sotto qualsiasi forma
ricevuti; transfer pricing e costi
non inerenti alla società.
L’imposta sul valore aggiunto, in vigore in Estonia, presenta
tre aliquote: 18%; 5% e 0%, su
prodotti editoriali per l’istruzione
primaria e secondaria, esportazioni di beni e servizi, forniture
di elettricità.
Dal settembre 2001, l’aliquota del 5% è applicata a forniture
ed apparecchiature mediche, forniture di climatizzazione e pubblicazioni editoriali.
L’aliquota d’imposta prevista
dal Governo lettone per i redditi
prodotti dalle società ammonta al
22% e verrà costantemente ridotta, fino a raggiungere quota 15%
all’1.1.2004. L’imposta sul valore aggiunto presenta due aliquote: 18% e 0% per i soli beni e servizi di prima necessità.
A partire dal gennaio del
2003, è prevista una riduzione
del 9% su prodotti editoriali,
acqua, strutture alberghiere, prodotti farmaceutici, forniture
mediche e prodotti per l’infanzia.
In Lituania, infine, il carico
impositivo per il reddito prodotto
dalle società è passato, nel corso
del 2002, dal 24 al 15%.
Unione europea:
abolizione ritenute alla
fonte entro il 2004
Il Governo italiano ha tempo
fino a gennaio 2004, per procedere all'abolizione delle ritenute
alla fonte sui pagamenti di inte-
PRIMO PIANO
ressi e canoni, effettuati tra
società consociate di Stati membri diversi.
Ciò in ossequio ad una direttiva del Consiglio dell'Unione
europea, per combattere la concorrenza fiscale dannosa, secondo cui: “i pagamenti di interessi e
canoni provenienti da uno Stato
membro sono esentati da ogni
imposta applicata in tale Stato su
tali pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che
il beneficiario effettivo degli
interessi o dei canoni sia una
società di un altro Stato membro
o una stabile organizzazione,
situata in un altro Stato membro,
di una società di uno Stato membro”.
Il testo della direttiva prevede
la facoltà per gli Stati membri di
non dare applicazione alle cennate ritenute alla fonte, laddove il
soggetto beneficiario dei pagamenti abbia diritto all'applicazione di un tasso inferiore a quello
normalmente applicabile a questa
categoria di redditi nello Stato
membro dove è stabilito.
La direttiva, infine, contempla anche disposizioni che consentono agli Stati membri di
adottare misure anti-abuso.
Unione europea:
deduzione di costi e
libertà di stabilimento
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che
risulta contraria alla c.d. «direttiva madre-figlia» «una disposizione nazionale che, nella determinazione dell’imposta sugli utili di
una società madre con sede in
uno Stato membro, subordini la
deducibilità dei costi relativi ad
LL
una partecipazione di tale società nel capitale di una società
figlia con sede in un altro Stato
membro alla condizione che tali
costi servano indirettamente alla
realizzazione di utili imponibili
nello Stato membro in cui ha sede
la società madre».
Unione europea: in
elaborazione il modello di
convenzione europea
La Commissione europea sta
elaborando un modello di convenzione «alternativo» a quello
della Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico.
Esso si fonderà su alcuni dei
principi fondamentali previsti dal
Trattato istitutivo delle Comunità
europee e, in particolare, su quello della libertà di stabilimento e
quello della competenza esterna.
Il primo prevede che: «le
restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato
membro nel territorio di un altro
Stato membro vengono vietate.
Tale divieto si estende altresì
alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o
filiali, da parte dei cittadini di
uno Stato membro stabiliti sul
territorio di uno Stato membro.
La libertà di stabilimento
importa l’accesso alle attività
non salariate e al loro esercizio,
nonché la costituzione e la
gestione di imprese e in particolare di società ... alle condizioni
definite dalla legislazione del
paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte
salve le disposizioni del capo
relativo ai capitali».
In merito al principio della
competenza esterna, basti ricor-
LL
dare che la Ue può contrarre
degli obblighi nei confronti di
Paesi terzi o altre organizzazioni
internazionali in settori corrispondenti ai compiti che le sono
attribuiti.
Unione europea:
probabile slittamento al
2005 della nuova
tassazione sul risparmio
Dovrebbe entrare in vigore a
partire dal 1° gennaio 2005 (e
non più dal 1° gennaio 2004), il
nuovo sistema di tassazione del
risparmio all’interno dell’Unione, Svizzera compresa.
Contestualmente, le ritenute
alla fonte sui dividendi, gli interessi ed i diritti di licenza tra
società controllate saranno abolite fra le medesime Unione europea e Svizzera.
Anche la scadenza per la operatività completa della direttiva
dovrebbe subire lo slittamento di
un anno sui termini di applicazione effettiva: dal 2010 al 2011.
Unione europea: prosegue
il processo di
armonizzazione
Le maggiori novità che
potrebbero entrare “a regime” al
termine dell’attuale semestre
europeo riguardano, fra l’altro,
imposta sul valore aggiunto
(allargamento dell’applicazione
del tributo alle agenzie di viaggio; definizione del funzionamento del Comitato iva; formalizzazione del diritto alla deduzione nell’ambito del leasing
trasfrontaliero dei veicoli a motore) e reddito d’impresa (modernizzazione delle direttive su
PRIMO PIANO
fusioni e scissioni e c.d. «madrefiglia»).
7
sarebbe auspicabile l’adozione di
convenzioni bilaterali ad hoc
sono: Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino.
Unione europea:
residenza e diritto di asilo
Il Consiglio dei Ministri dell’Unione ha raggiunto un accordo
su una proposta di direttiva in
materia di residenza e diritto di
asilo per i cittadini europei.
Durante i primi tre mesi in
uno Stato membro, diverso da
quello di provenienza, essi non
avranno l’obbligo del disbrigo di
alcuna formalità amministrativa e
matureranno il diritto alla residenza permanente dopo cinque
anni.
In materia di diritto d’asilo,
infine,
è
attivo
il
c.d.
«DubliNET» che consiste in una
rete informatica tra le diverse
Autorità nazionali che si occupano, per l’appunto, di richieste
d’asilo ed è atta a garatire la protezione dei dati personali dei cittadini dell’Unione.
Unione europea: scambio
di informazioni bancarie
dal 2005
La Federazione bancaria europea ha precisato che, a causa di
problematiche di natura interna
agli Stati, della necessità di convenzioni formali bilaterali per
alcuni Paesi, di problematiche di
natura tecnologica e della responsabilità delle banche per eventuali inadempimenti, sarebbe opportuno far slittare al 2005 la «entrata a regime» della direttiva sullo
scambio di informazioni bancarie.
La Federazione fà notare,
inoltre, che i Paesi tra i quali
Italia: focus sul condono
tombale di società: effetti
per i soci
La definizione automatica per
gli anni pregressi, c.d. “condono
tombale”, è prevista dall’art. 9
della l. 27.12.2002, n. 289 e successive modifiche. Di essa possono avvalersi tutti i contribuenti
(ad eccezione dei sostituti d’imposta), indipendentemente dalla
tipologia di reddito e dalla forma
giuridica.
Gli anni condonabili sono
quelli per i quali i termini di presentazione della dichiarazione
siano scaduti il 31 ottobre 2002, e
quindi, dal 1997 al 2001 (dal
1996, in caso di dichiarazione
omessa, anch’essa emendabile, e
dal 1998 relativamente all’imposta sul valore aggiunto).
Le imposte interessate sono
quelle sui redditi e le relative
addizionali, l’iva, l’irap, l’imposta sul patrimonio netto delle
imprese, le imposte sostitutive e
il contributo straordinario per
l’Europa. Non sono condonabili i
redditi soggetti a tassazione separata e quelli conseguiti all’estero
con qualunque modalità, anche
tramite soggetti non residenti.
Sono esclusi i casi di omessa
dichiarazione per tutti gli anni e
per tutte le imposte che possono
essere condonate. Possono avvalersi della integrazione degli
imponibili per gli anni pregressi
anche i contribuenti che, dopo il
30 settembre 2002, abbiano presentato una dichiarazione integrativa rettificativa, sulla base delle
8
dichiarazioni originariamente
presentate.
In tal caso, sono annullati gli
effetti favorevoli della dichiarazione integrativa presentata. La
definizione si può applicare a singoli gruppi di imposta. I contribuenti possono presentare la
dichiarazione con modalità riservata, da consegnare solo alle banche, che provvederanno al versamento delle somme dovute, senza
comunicare all’Agenzia delle
entrate i nominativi dei medesimi
contribuenti. In caso di dichiarazione riservata non è consentita la
rateizzazione dei versamenti.
Le modalità di pagamento
prevedono il versamento, entro il
16 marzo 2004, degli importi percentuali con dei minimi fissi di
versamento per ciascun anno
d’imposta, che variano in base al
settore impositivo (imposte sui
redditi e assimilate o iva). Gli
importi dovuti devono essere versati utilizzando il modello F24 e
senza possibilità di compensazioni.
Per quanto concerne le imposte sui redditi e relative addizionali, irap, imposte sostitutive,
imposta sul patrimonio netto dell’impresa e contributo straordinario per l’Europa, per ciascun
periodo d’imposta, occorre versare: l’8% delle imposte lorde e
delle imposte sostitutive dichiarate originariamente; il 6% dell’importo eccedente, per ciascuna
imposta lorda o sostitutiva, i
10.000 euro; il 4% dell’importo
eccedente, per ciascuna imposta
lorda o sostitutiva, i 20.000 euro.
Il versamento delle maggiori
imposte deve, comunque, essere
almeno pari a: 100 euro per ogni
periodo d’imposta, relativamente
a persone fisiche, società semplici e titolari di redditi diversi da
PRIMO PIANO
quelli d’impresa e da quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni; 400 euro per ricavi e
compensi non superiori a 50.000
euro, 500 euro per ricavi e compensi non superiori a 180.000
euro, 600 euro per ricavi e compensi superiori a 180.000 euro,
relativamente a titolari di redditi
d’impresa, esercenti arti e professioni, società di persone e associazioni indicate all’art. 5 del dpr
22.12.1986, n. 917 e soggetti
irpeg, compresi enti non commerciali e società ed enti non residenti (anche per periodi d’imposta chiusi in perdita o in pareggio); non inferiore ai 200 euro,
relativamente a soci, associati,
titolare e collaboratori dell’impresa familiare, titolare e coniuge
dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di
settore, e nei confronti dei quali
non sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le
imposte con il versamento minimo di 500 euro per ciascuna
annualità. Ai fini della definizione iva, per ciascun periodo d’imposta, occorre versare: il 2% dell’imposta relativa alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi
effettuate dal contribuente, per le
quali l’imposta è divenuta esigibile nel periodo d’imposta; il 2%
dell’imposta detratta nello stesso
periodo. Nel caso in cui i due
importi (l’imposta esigibile ovvero l’imposta detratta), considerati
distintamente, superano il limite
di: 200.000 euro, si aggiunge
l’1,5% di ciascuna eccedenza;
300.000 euro, si aggiunge l’1% di
LL
ciascuna eccedenza. Il versamento minimo per ogni anno d’imposta è pari a: 500 euro, per soggetti con volume d’affari fino a
50.000 euro; 600 euro, per soggetti con volume d’affari fino a
180.000 euro; 700 euro, per soggetti con volume d’affari superiore a 180.000 euro. Nel caso di
omessa presentazione delle
dichiarazioni, per ogni dichiarazione e per ogni annualità, è previsto il versamento di: 1.500
euro, nel caso di persone fisiche;
3.000 euro, nel caso di società di
persone ed associazioni indicate
all’art. 5 del tuir. Per ciascuno
degli anni di imposta chiusi “in
pareggio” o “in perdita”, è previsto il versamento di un importo
quantomeno pari a quello minimo. I soggetti che hanno aderito
alla definizione possono versare
in due rate gli importi eccedenti
la somma di 3.000 euro per le
persone fisiche e di 6.000 euro
per gli altri soggetti.
La definizione si considera
valida anche se, in caso di rateizzazione, non si pagano le rate
successive. Gli importi non versati vengono iscritti a ruolo, maggiorati degli interessi legali e della sanzione del 30%, che si
dimezza pagando entro i trenta
giorni successivi alla scadenza. Il
perfezionamento della procedura
sin qui, brevemente, descritta,
comporta: «a) la preclusione, nei
confronti del dichiarante e dei
soggetti coobbligati, di ogni
accertamento tributario; b) l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese
quelle accessorie; c) l’esclusione
della punibilità per i reati tributari» di dichiarazione fraudolenta
con uso di fatture per operazioni
inesistenti e mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa
LL
dichiarazione, occultamento o
distruzione di documenti contabili «nonché per i reati» di falsità
materiale e ideologica, falsità in
registri, notificazioni e in scrittura privata, uso di atto falso, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, documenti
informatici, e, ancora, per le fattispecie di false comunicazioni
sociali, divulgazione di notizie
sociali riservate e violazione di
obblighi da parte degli amministratori.
L’esclusione non si applica
solo in caso di esercizio dell’azione penale di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza
entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.
La sola attività che può essere
espletata dagli uffici finanziari è
quella relativa alla liquidazione
automatica ed al controllo formale delle dichiarazioni. I soggetti
che hanno presentato la dichiarazione riservata, in caso di accesso, ispezione o verifica ovvero di
altra attività di controllo fiscale
potranno far valere tutti gli effetti preclusivi ed estintivi della
definizione con invito a controllare la congruità delle somme
versate ai fini della definizione.
Per i contribuenti che non
aderiscano al “condono tombale”,
i termini di accertamento da parte
del “fisco” sono prorogati di due
anni. La giurisprudenza di legittimità, vigente la l. 31.12.1991, n.
413, nel caso di condono tombale
presentato da una società di capitali (e non anche dai soci della
stessa), ha statuito: «In tema di
accertamento delle imposte sui
redditi, la rettifica operata dall’Ufficio, ai fini della imputazione pro quota ai soci, dei redditi di
una società che abbia presentato
9
PRIMO PIANO
autonoma dichiarazione integrativa ai sensi della legge n.
413/1991, esplica pieno effetto
nei confronti dei soci, che non
abbiano a loro volta presentato
autonoma dichiarazione di definizione agevolata».
Italia: cenni sulla c.d.
“legge comunitaria 2003”
Entro la prima metà del 2005,
il Governo italiano dovrà adottare
decreti legislativi, finalizzati a
dare attuazione a diverse direttive
europee, tra le quali: quella relativa alla istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del
traffico navale e d'informazione;
quella inerente alla proroga della
facoltà di autorizzare gli Stati
membri ad applicare un'aliquota
iva ridotta su taluni servizi ad alta
intensità di lavoro; quella intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia
nelle controversie trasfrontaliere
attraverso la definizione di norme
minime comuni, relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie; quella relativa al
trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche; quella inerente alla
commercializzazione a distanza
di sevizi finanziari ai consumatori; quella modificativa dell'attuazione del principio di parità del
trattamento tra gli uomini e le
donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e
alla promozione professionale;
quella sulla intermediazione assicurativa; quella relativa all'abuso
di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato; quella modificativa della direttiva
avente ad oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministrative degli Stati membri, riguardanti le imbarcazioni da diporto.
Italia: focus sul nuovo
diritto societario
La riforma del diritto societario prevede, tra l’altro, forme
alternative a quelle tradizionali,
relativamente agli organi cui è
affidata l’amministrazione delle
società, in particolar modo per
quelle a responsabilità limitata.
Viene previsto, infatti, che,
«Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a
uno o più soci nominati con decisione dei soci ... .
Quando l’amministrazione è
affidata a più persone, queste
costituiscono il consiglio di
amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere ... che
l’amministrazione sia ad esse
affidata disgiuntamente oppure
congiuntamente ... .
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l’atto
costitutivo può prevedere che le
decisioni siano adottate mediante
consultazione scritta o sulla base
del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori
devono risultare con chiarezza
l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di
bilancio e dei progetti di fusione
o scissione ... sono in ogni caso
di competenza dell’organo amministrativo».
Collegata alla nuova identità e
funzionalità dell’organo amministrativo, è da segnalare un’altra
importante novità, sempre inerente al funzionamento della società
10
a responsabilità limitata: l’azione
di responsabilità da parte dei soci.
«... I soci che non partecipano
all’amministrazione hanno diritto
di avere dagli amministratori
notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare,
anche tramite professionisti di
loro fiducia, i libri sociali ed i
documenti relativi all’amministrazione.
L’azione di responsabilità
contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale
può altresì chiedere, in caso di
gravi irregolarità nella gestione
della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. ... l’azione di responsabilità
contro gli amministratori può
essere oggetto di rinuncia o
transazione da parte della società, purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante
almeno i due terzi del capitale
sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano
almeno il decimo del capitale
sociale».
Un’altra importante novità
della riforma è connessa alle
società fiduciarie, soprattutto, in
relazione alle operazioni aventi
ad oggetto l’amministrazione di
beni per conto altrui; la rappresentanza di portatori di azioni e di
obbligazioni; la organizzazione e
la revisione contabile aziendale,
nonché la domiciliazione societaria, la assistenza nelle assemblee
o la costituzione di filiali di aziende.
Tuttavia, la mancata approvazione da parte del Consiglio dei
Ministri del decreto contenente la
misure correttive alla riforma del
decreto legislativo preparato dalla
Commissione Vietti e presentato
dal Ministero della giustizia,
PRIMO PIANO
potrebbe rallentare l'attuazione
del sistema normativo descritto.
Infatti, sarebbero in forse le
modifiche ai poteri di sorveglianza nel sistema dualistico di governance e sembrerebbe ancora “in
alto mare” la definizione dell'organismo di conciliazione da
potenziare nel rito commerciale e
l'inserimento nel collegio sindacale di professionisti iscritti ad
Albi, ma non revisori di conti.
E ancora: le rettifiche alla
disciplina degli istituti dell'Opa,
nonché la definizione dei regolamenti attuativi della riforma da
parte di Consob e Banca d'Italia.
Italia: holding italiana
ovvero “participation
exemption”
La legge 7.4.2003 n. 80 ha
delegato il Governo ad adottare
uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale
statale.
La citata legge delega prevede
una rilevante novità in materia di
tassazione societaria: l’adozione
del regime della c.d. “participation exemption”.
Tale regime, consiste nel rendere esenti da tassazione le plusvalenze realizzate a seguito della
cessione di partecipazioni detenute in società, con o senza personalità giuridica, residenti o non residenti e, corrispondentemente, nel
rendere indeducibili le svalutazioni e le minusvalenze connesse alla
cessione delle predette partecipazioni (art. 4, comma 1, lett c. e
lett. d., della menzionata legge).
Il cennato regime di esenzione, c.d. “participation exemption”, trova applicazione a condizione che le partecipazioni:
risultino iscritte nel
LL
bilancio tra le immobilizzazioni
finanziarie;
che le stesse siano detenute da più di un anno;
che la società partecipata
svolga una effettiva attività commerciale;
che la società partecipata
non sia residente in un Paese a
regime fiscale privilegiato c.d.
“paradisi fiscali“ (di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi
dell’art.
127-bis
del
dpr
22.12.1986 n. 917);
Al regime in questione è connesso quanto previsto dall’art. 4,
comma 1, lett. d., della l. n.
80/2003:
la esclusione dal reddito
del 95% degli utili distribuiti da
società con personalità giuridica,
residenti e non residenti in Italia,
estendendo così, di fatto, il regime dei dividendi comunitari previsto dalla c.d. “direttiva madrefiglia” recepito nell’art. art. 96bis del dpr n. 917/1986; anche in
tal caso sono esclusi dal beneficio, i dividendi provenienti da
società residenti nei c.d. “paradisi
fiscali”;
la abolizione del credito
di imposta sui dividendi distribuiti.
In tale contesto, si ricorda che
la legge n. 342/2000 (c.d. “collegato alla finanziaria 2001”) aveva
già introdotto una importante
novità: dal 1°.1.2002, a seguito
della pubblicazione della c.d.
“white list”, i dividendi distribuiti
da società residenti in Paesi non
appartenenti alla Ue e ricompresi
nella predetta lista, sono esenti da
tassazione per il 95% del loro
ammontare, cioè nella stessa
misura dei dividendi comunitari.
L’introduzione della “participation exemption”, insieme ad
altre importanti novità previste
LL
nell’ambito del medesimo provvedimento, segna un importante
passo verso l’armonizzazione del
sistema fiscale italiano con quello dei principali interlocutori
europei e, nella fattispecie, verso
i più “leggeri” regimi fiscali Ue
con il presumibile intento di eliminare lo svantaggio competitivo
delle imprese residenti.
Italia: dall’irpeg all’ires
I maggiori cambiamenti che si
dovrebbero registrare tra la fine
del 2003 e l’inizio del 2004, in
tema di imposizione fiscale sulle
società, riguardano: la participation exemption, operativa laddove
le partecipazioni cedute siano
iscritte nelle immobilizzazioni
finanziarie e possedute da almeno
un anno; il prelievo «per trasparenza», il quale, oltre che relativamente alle società di persone,
dovrebbe essere possibile nelle
società di capitali a ristretta base
azionaria; il consolidato nazionale mondiale, in ragione del quale
verranno tassati gli imponibili
complessivi dei gruppi di società;
l’applicazione delle regole fiscali
ordinarie, in sostituzione della
attuale imposta sostitutiva, a
fusioni, scissioni e conferimenti e
l’introduzione della indeducibilità degli oneri per i soci, quando i
loro crediti superino di quattro
volte il patrimonio netto contabile, agli stessi imputabile.
Italia: iva sul compenso
corrisposto dalle società
c.d. di tax refund ai
negozianti residenti
Il «fisco» si è, più volte, posto
il problema di inquadrare il trat-
11
PRIMO PIANO
tamento iva cui assoggettare il
compenso erogato dalle società di
c.d. «tax refund» (che cioè acquistano crediti iva da soggetti residenti fuori dalla Comunità europea), ai negozianti residenti che
aderiscono alla loro rete di servizi.
«In linea generale: se il negoziante svolge un’attività di pubblicità e propaganda del nome e
dei servizi forniti dalle società di
tax refund, il compenso sarà
assoggettato ad Iva; per i servizi
resi nell’ambito di un contratto di
associazione in partecipazione, il
compenso deve essere assoggettato ad Iva; a fronte di un apporto di capitale nell’ambito di un
contratto di associazione in partecipazione con la società, l’operazione non rientra nel campo
applicativo dell’Iva ed è assoggettata ad imposta di registro; se
ricorre un’attività di intermediazione tra il soggetto non residente che cede il credito e la società
che lo acquista, il compenso è
esente da Iva».
Italia: modifiche al
mandato di cattura
europeo
La Commissione giustizia
della Camera dei deputati sta elaborando modifiche alla legge di
recepimento della direttiva europea relativa al mandato di arresto
comunitario.
Tra le maggiori novità all'ordine del giorno, la creazione di
un ufficio ad hoc, istituendo presso il Ministero della giustizia, che
si occupi dello smistamento delle
diverse richieste di arresto da parte degli altri Paesi europei.
Non è, tuttavia, ancora “quantificabile” la spesa che potrebbe
comportare la costituzione del
cennato ufficio ministeriale.
Italia: le “sanatorie”
compiono trent'anni
26 miliardi di euro (cinquantamila miliardi di vecchie lire): è
questo il bilancio dei condoni in
Italia in 30 anni di c.d. «condoni», escludendo la sanatoria in
corso.
Tributari, previdenziali, assicurativi, valutari, edilizi: dal
1973 a oggi, si sono succedute
diverse forme di «conciliazione»
con l'Amministrazione pubblica.
L'ultimo ha fruttato alle casse
dell'Erario undicimila miliardi di
vecchie lire (ora 5.681.025.890
euro).
A ciò aggiungasi che, ad oggi,
l'edizione dello “scudo-bis” ha
fruttato alle casse dello Stato italiano ben 15 miliardi di euro.
Tre dei quali, tuttavia, già
ritrasferiti in Svizzera.
Italia: lo Statuto del
contribuente quale fonte
di principi generali
dell’ordinamento
tributario
La redazione delle norme contenute nel c.d. “Statuto del contribuente“ (legge n. 212/2000) soddisfa, oggi, un’esigenza ispirata
dalla dottrina e confermata dalla
giurisprudenza: quella di individuare i principi generali nel sistema tributario.
Infatti, l’ordinamento fiscale è
privo, di per sè, di regole comuni
a tutte le imposte; peraltro la stessa Costituzione, con la normativa
di cui all’art. 53, determina il
legame di ciascuna imposta al
12
principio di capacità contributiva,
assumendo ognuna un proprio e
specifico indice segnaletico rivelatore di ricchezza.
Ad esempio, per l’irpef l’indice
di capacità contributiva è costituito
dal possesso di redditi, per l’imposta di registro è la produzione di
effetti giuridici a contenuto economico prodotti dall’atto registrato,
per l’iva si ha riguardo della cessione di beni e della prestazione di servizi da parte di imprenditori ed
esercenti arti e professioni, e così
via.
Pertanto, l’assenza di principi
generali, per giunta scritti, determina sia una disparità di trattamento
tra le varie tipologie di tributi dove
esistono le stesse esigenze, sia la
difficoltà per il contribuente, ma
spesso anche per chi lo assiste, di
giustificare “adeguatamente” l’utilizzo, per particolari necessità, di un
istituto ripreso da un altro settore
impositivo.
è chiaro, dunque, come la elaborazione dello “Statuto del contribuente”, in una simile situazione,
abbia rappresentato la codificazione
da parte del legislatore di un’esigenza “generalizzata”, anche se la
sua elaborazione ha richiesto anni
di gestazione prima di giungere alla
sua definitiva approvazione.
Le norme dello Statuto possono
essere “proclamate” veri e propri
principi generali dell’ordinamento
tributario, in quanto sono attuazione
degli articoli 2, 3, 53 e 97 della
Costituzione.
A tale riguardo è stato determinante l’intervento della recente giurisprudenza di legittimità, la quale
ha confermato, se non addirittura,
sancito, la forza determinante e vincolante dei principi contenuti nella
legge n. 212/2000, proprio come era
nell’intenzione dei suoi redattori.
Infatti, la predetta giurispruden-
PRIMO PIANO
za ha chiarito che l’interpretazione
conforme allo Statuto si risolve nell’interpretazione conforme alle norme costituzionali richiamate. Conseguenza, dunque, di tale ultima
precisazione è che ogni provvedimento emanato in violazione delle
norme “statutarie” comporta la vera
e propria nullità dell’atto.
Italia: obbligo di tassazione
per le società non residenti
Il reddito che un soggetto, nello
specifico una società, non residente
nel territorio dello Stato trae a
seguito della locazione di un fabbricato ivi sito, deve essere comunque
assoggettato a tassazione in Italia,
avendo come punto di riferimento il
medesimo reddito prodotto nello
Stato, ciò in forza dell’art. 20, comma 1, lettera a) del c.d. “testo unico
delle imposte sui redditi”.
L’ipotesi di riferimento è quella
una società non residente che acquista un immobile in Italia, lo ristruttura affidandone i lavori a terze persone, non creando, tuttavia, in Italia
una stabile propria organizzazione,
nè in fase di ristrutturazione, nè in
in fase di successiva gestione.
La enunciata conclusione si
applica sia nell’ipotesi in cui l’immobile locato apprtenga alla categoria dei cosiddetti fabbricati civili,
sia in quella in cui si abbia un
immobile meramente strumentale
ovvero utilizzabile soltanto attraverso radicali trasformazioni.
Infatti, sia nell’una che nell’altra
ipotesi, per le società e gli enti privi
di stabile organizzazione in Italia, il
mero possesso di beni immobili nel
territorio dello Stato dà luogo, sempre, a redditi fondiari.
In particolare, la tassazione del
reddito fondiario, nell’ipotesi di cui
si tratta, dovrà avvenire mediante lo
LL
strumento della dichiarazione dei
redditi.
Italia: ratificato accordo
sulle infrazioni doganali con
la Turchia
Il Governo italiano ed il Governo
turco hanno ratificato e dato esecuzione all’Accordo sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali. Due le norme
chiave: quella che disciplina i casi di
assistenza e quella che regola i casi
speciali di assistenza.
La collaborazione infrastatuale
prevede, inoltre: l’utilizzo di documenti amministrativi; l’accesso ad
informazioni computerizzate; l’intervento di esperti e funzionari pubblici.
Italia: siglato accordo con
l’isola di Jersey
Recentemente, la Repubblica italiana e l’isola di Jersey hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla regolamentazione dei servizi finanziari.
Italia: profilo del magistrato
“europeo”
Il rappresentante italiano di
“Eurojust”, la nuova Procura europea, dovrà essere scelto tra giudici e
pubblici ministeri con almeno 20
anni di servizio, restando in carica
per massimo sei anni. Sarà il Csm a
valutare le candidature da sottoporre
al vaglio del “guardasigilli” per la
nomina del procuratore europeo, che
potrà avvalersi dell'ausilio di tre assistenti, con la qualifica di magistrato
ovvero di dirigente dell'amministrazione della giustizia.
LL
Italia: al vaglio di
Strasburgo la c.d. “legge
Cirami” sulla rimessione
dei procedimenti penali
L’assemblea del Consiglio di
Europa è impegnata nella valutazione di aderenza e rispetto della
Convenzione dei diritti dell’uomo della c.d. «legge Cirami». Il
dato singolare è che questo tipo
di «analisi», di norma, è riservata ai Paesi dell’Est europeo che
aderiscono, gradualmente, alla
cennata Convenzione.
Italia: dopo i “condoni” i
controlli
L’Agenzia delle entrate ha
“palesato”, in una circolare di
recente emanazione, l’intenzione
del “fisco” di avviare una nuova
stagione di controlli, tanto per i
contribuenti che abbiano aderito
alle diverse forme di sanatoria
previste dalla legge “finanziaria”, quanto (e soprattutto) per
coloro che non si siano premurati di chiudere le proprie pendenze
con l’Amministrazione. Ciò, con
un’attenzione particolare per i
“grandi contribuenti”, per le violazioni in materia di “lavoro
sommerso” e per le fattispecie di
illecita esportazione di capitali.
Italia: istanze di
interpello Cfc
L’Agenzia delle entrate ha,
recentemente, chiarito quali siano le principali regole cui è sotteso l’invio telematico delle
istanze di interpello di cui all’art.
127-bis del dpr 22.12.1986, n.
917.
In particolare l’Amministra-
DAI PALAZZI
zione finanziaria ha specificato
che «la prova del collegamento
fisico di una struttura commerciale o industriale con il territorio cfc deve essere fornita anche
attraverso la produzione dei
seguenti documenti: 1. bilancio;
2. certificazione del bilancio; ...
7. conti correnti bancari aperti
presso istituti locali; 8. estratti
conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate; ... 10. autorizzazioni sanitarie e amministrative relative
all’attività e all’uso dei locali. ...
Le istanze di disapplicazione
dell’art. 127-bis ... complete di
allegati ... devono essere trasmesse alla ... Direzione Centrale con ogni sollecitudine e
comunque in tempo utile perchè
la risposta dell’Agenzia possa
essere comunicata entro il termine di 120 giorni (o 180 giorni)».
Italia: possibile interpello
prima della operazione
commerciale
Il Comitato per l’applicazione
delle norme antielusive ha precisato che le istanze di interpello
devono essere presentate dal
contribuente prima che egli stesso ponga in essere una operazione «a rischio fiscale».
È il caso della indeducibilità
di costi sostenuti nei confronti di
soggetti esteri, salvo che «le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese
estere svolgono prevalentemente
un’attivita` commerciale effettiva, ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un
effettivo interesse economico e
che le stesse hanno avuto concreta esecuzione».
13
In tal modo, «L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore
imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il
quale viene concessa al medesimo la possibilita` di fornire, nel
termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte, dovrà darne specifica
motivazione nell’avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi ... è comunque subordinata
alla separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi dei
relativi ammontari dedotti».
Ciò è quanto previsto dal
comma 7-ter dell’art. 76, dpr
22.12.1986, n. 917, in relazione a
costi sostenendi e non già sostenuti.
Italia: concessionari della
riscossione al recupero
crediti
L’Agenzia delle entrate ha
chiarito che i concessionari per la
riscossione delle imposte possono svolgere attività di recupero
crediti nei confronti dell’imprenditore fallito.
Ciò, tenendo per questa tipologia di attività gestione e contabilità separate.
Italia: i consigli dell’Oic
sul nuovo diritto
societario
L’Organismo italiano di contabilità, oltre a sottolineare l’importanza applicativa dei principi
contabili internazionali in relazione al nuovo diritto societario,
14
profila la necessità di «riflettere»
su talune modifiche inerenti al
bilancio da inserire nel Codice
civile.
Tra queste: la necessità di
iscrizione dei beni in leasing nel
bilancio del soggetto utilizzatore;
la specificazione che, laddove
possibile, dalle risultanze di
bilancio deve rinvenirsi una prevalenza della sostanza sulla forma; la importanza di ripartire la
plusvalenza da cessione di un
bene, nel caso di retrolocazione,
in base alla durata del contratto
di locazione; l’opportunità di
«sganciarsi» dal concetto di non
distribuibilità degli utili netti su
cambi fino al momento del realizzo delle poste che li hanno
generati e, infine, la non necessarietà di fornire specifiche informazioni sugli utilizzi delle voci
di patrimonio netto nei precedenti esercizi.
Italia: progettazione di
nave commerciali esente
da iva
L’Agenzia delle entrate ha
specificato che l’attività di progettazione di dettaglio di una
nave commerciale, eseguita in
ragione di un contratto di subappalto, «trova disciplina legislativa nel comma 1 dell’articolo 8bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, la lettera e)
del citato articolo assimila alle
cessioni all’esportazione, con la
conseguente applicazione del
regime di non imponibilità ai fini
IVA, “le prestazioni di servizi,
compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione,
manutenzione,
riparazione,
modificazione, trasformazione,
assiemaggio, allestimento, arre-
DAI PALAZZI
damento, locazione e noleggio
delle navi (...) di cui alle lettere
a), b) e c) (...)” del medesimo
articolo (escluse, di conseguenza, le unità da diporto di cui alla
legge 11 febbraio 1971, n. 50)».
Italia: risoluzione delle
“entrate” su trust e
trustee
Nel “trust interno” il trustee è
qualificabile come mandatario
con rappresentanza del settlor, il
quale resta l’unico centro di
imputazione degli interessi giuridici e fiscali.
È quanto ha specificato l’Agenzia delle entrate, sottolineando come «l’individuazione del
regime impositivo da applicare è
... lasciata all’autonomia di ciascuno Stato contraente».
Il “fisco” specifica, inoltre,
che «requisito essenziale del trust
è l’effettivo potere-dovere del trustee di amministrare e di disporre
dei beni, a lui effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue
che i diritti e le facoltà che il settlor può riservare a se stesso,
devono essere tali da non precludere al trustee il pieno esercizio
del potere di controllo sui beni».
In altre parole: solo nel caso
in cui in capo al trustee sia configurabile il potere-dovere di
amministrare i beni conferiti in
trust, può configurarsi l’esistenza
del trust stesso, anche come soggetto cui imputare (e sottoporre a
relativo prelievo fiscale) i redditi
derivanti dai beni in esso conferiti.
Diversamente, ci si troverebbe di fronte all’istituto del mandato con rappresentanza, con
conseguente “tassazione per trasparenza” in capo al settlor.
LL
Italia: trattamento
tributario del notional
cash pooling
L’Agenzia delle entrate si è di
recente pronunciata sul c.d.
notional cash pooling, che «costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra le società» di un gruppo.
«Il meccanismo operativo di
tale contratto prevede che ogni
società partecipante all’accordo
contrattuale apra un conto corrente presso» un istituto bancario
«sul quale transiteranno le operazioni finanziarie attive e passive e sul quale matureranno interessi attivi e passivi».
In altri termini, si tratta di un
«contratto di compensazione di
interessi».
L’Amministrazione fiscale
ritiene che «sugli interessi passivi eventualmente corrisposti ...
all’istituto bancario debba essere
operata la ritenuta d’imposta
prevista dall’art. 26, comma 5,
del D.P.R. n. 600 del 1973». La
cennata disposizione statuisce
che società di capitali, società di
persone, enti pubblici e privati
residenti, nonché società ed enti
di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel
territorio dello Stato : «operano
una ritenuta del 12,50 per cento a
titolo d’acconto, con obbligo di
rivalsa, sui redditi di capitale da
essi corrisposti ...
Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o
stabili organizzazioni di soggetti
non residenti la predetta ritenuta
è applicata a titolo d’imposta ...
L’aliquota della ritenuta è
stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati
o nei territori a regime fiscale
privilegiato».
LL
SERVIZI
15
INSERTO
LEGALI PER SOCIETÀ CON INTERVENTO DI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI.
ASSISTENZA IN CONTRATTUALISTICA, PATROCINIO IN VERTENZE ED ARBITRATI INTERNAZIONALI.
ACQUISIZIONI
AZIENDALI, INGEGNERIA SOCIETARIA, PIANIFICAZIONI FISCALI E CONTABILI.
C OSTITUZIONE,
DOMICILIAZIONE ,
GESTIONE
DI
SOCIETÀ
E
DI
TRUSTS .
16
LL
INSERTO
Ricerca e documentazione
Patrocinio e consulenza
“Acampora network” è innanzitutto informazione dei propri professionisti e della clientela.
Nello svolgimento di ogni attività è necessario
operare una attenta valutazione delle scelte possibili per il raggiungimento degli obiettivi: siano essi l’esito di una vertenza, la ottimizzazione
di un investimento, la prospettiva di un migliore posizionamento economico.
Consapevole della importanza che la conoscenza di ogni possibile novità sul piano societario,
fiscale e finanziario riveste per le scelte imprenditoriali e personali, “Acampora network”
affianca ai servizi specifici di consulenza anche
un’attività di costante informazione.
L’ attività di “Acampora network” è stata sempre caratterizzata dalla preparazione e pubblicazione di testi di specifico interesse legale, in particolare tributario e societario.
Infatti, sin dal 1970 sono stati editi periodici
specializzati in materia legislativa, “Informazioni
parlamentari”, e fiscale, “Rassegna iva ed altre
imposte”, poi confluito nel “Giornale tributario Espansione” e nella “Lettera tributaria - Espansione”, già pubblicati dalla Casa editrice “Mondadori”.
Nel 1977, fu varata “Fiscal Data”, prima “banca
dati”, in Italia, di ricerca elettronica a mezzo
computers di legislazione, prassi amministrativa
e giurisprudenza fiscali: é stata l’antesignana
degli attuali “cd”.
Mediante professionisti esclusivamente addetti
alla rilevazione dei principali avvenimenti legali, fiscali e finanziari di molti Paesi, “Acampora
network” procede a:
• raccogliere leggi, decreti, regolamenti, indirizzi amministrativi, interventi giurisprudenziali
delle alte Corti nazionali ed internazionali;
• predisporre e distribuire un periodico specialistico (“Lettera legale”), segnalante, in agile sintesi, i più importanti e significativi “avvenimenti” societari, tributari e finanziari, internazionali;
• fornire apporti redazionali a periodici specializzati;
• approfondire specifiche problematiche giuridiche, preparando studi o dossiers a tema.
In tale ottica “Acampora network” offre un
supporto specialistico in grado di valutare, con
una attenta disamina delle rilevanze giuridiche,
le scelte programmate e/o elaborate, fornendo,
attraverso specifici apporti professionali:
patrocinio e rappresentanza in:
• vertenze contrattuali e societarie;
• arbitrati internazionali;
• recupero crediti;
• registrazione di marchi e di brevetti;
• registrazione di navi e di aerei;
• quotazione in Borsa;
• esecuzione di sentenze straniere;
• procedure di assistenza giudiziaria
internazionale in materia civile, penale
e tributaria;
pareristica in:
•
•
•
•
•
•
diritto societario;
diritto tributario;
diritto industriale e sulla concorrenza;
diritto penale dell’economia;
diritto finanziario, bancario e valutario;
diritto della navigazione;
consulenza ed assistenza in:
• transazioni nazionali ed internazionali;
• redazione di contratti commerciali;
• partnerships, trasformazioni, acquisizioni e
fusioni;
• franchising internazionale;
• trasferimenti interstatuali di sede.
LL
INSERTO
17
Ingegneria societaria
Pianificazioni fiscali e contabili
Formazione di gruppi d’impresa, joint ventures,
ristrutturazioni societarie e, in generale, tutte le
operazioni di mergers and acquisitions necessitano di una specifica assistenza professionale:
“Acampora network” fornisce, in quest’area,
servizi per la ottimizzazione dei costi di investimento e delle risorse finanziarie impiegabili
nonché per i migliori e più tutelanti assetti
patrimoniali anche ai fini successori, attraverso:
La ristrutturazione, la costituzione o il trasferimento interstatuale di società, le cessioni di
aziende, le problematiche personali, spesso successorie, presuppongono una globale analisi
dell’impatto, sul piano fiscale, di ogni processo
di iniziazione, trasformazione o ristrutturazione imprenditoriali o, semplicemente, valutativo delle proiezioni economiche.
studi di fattibilità
valutazioni aziendali
ricerca di partners aziendali
“Acampora network”, attraverso lo studio
comparatistico delle legislazioni fiscali dei vari
Stati e l’analisi delle opportunità agevolative
offerte dalle convenzioni internazionali, elabora e propone le più attuali strategie per la ottimizzazione delle implicazioni fiscali rispetto al
caso sottoposto.
business planning
Pertanto, “Acampora network” procede a:
project financing
costituzione di:
• società commerciali in genere;
• società immobiliari e marittime;
• società holdings;
• società di partecipazione finanziaria
(“soparfi”);
• fondazioni;
formazione di trusts per:
• regolare una successione;
• tutelare il patrimonio da ingiustificate aggressioni (asset protection trusts);
• finalità lucrative in ambito societario (business
trusts);
• attività benefiche (charitable trusts);
• attività previdenziali (corporate pension plans
and trusts).
La costituzione di un asset protection trust è
quella usualmente posta in essere dagli esperti
di “Acampora network”.
predisposizione di tax plannings
anche di gruppo
studio dei riflessi tributari sul piano
personale
pianificazioni ed adempimenti contabili
“Acampora network”, all’occorrenza e previa
assunzione di mandati fiduciari e/o di domiciliazione, talvolta attribuiti, secondo le legislazioni locali a legali corrispondenti, opera la
gestione amministrativo-contabile di strutture
societarie, mediante:
• predisposizione di atti costitutivi;
• approntamento di verbali di assemblee, ordinarie e straordinarie, e di consigli di amministrazione;
• articolazione di patti parasociali;
• messa a disposizione di amministratori e revisori contabili;
• tenuta della contabilità;
• controllo dei bilanci;
• assolvimento dei periodici obblighi dichiarativi: societari e fiscali.
18
INSERTO
Il network
Acampora consulting s.r.l.
via Pompeo Magno, n.1 - 00192 Roma (Italia)
tel. +39/063211509 - fax +39/063230340
e-mail: [email protected]
Acampora consulting and trust s.a.
Forum Royal - 25c, boulevard Royal (8me et.)
L-2449 Luxembourg
tel. +352/262719 - fax +352/2627192
e-mail: [email protected]
Acampora consulting and trust Sp. z o.o.
Ul. Chmielna, n.30
00-020 Warsaw (Poland)
tel. +48.[0]22/8270134 - fax +48.[0]22/8289628
e-mail: [email protected]
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Silver Fortune Plaza - 1 Wellington Street (13th f.)
Central Hong Kong
tel. +852/25257718 - fax +852/21406833
e-mail: [email protected]
Acampora consulting ltd.
Norfolk House - Frederick Street
Nassau (Bahamas)
tel. +1.242/3265084 - fax +1.242/3280541
e-mail: [email protected]
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The Lake Building, suite 120 - Wickhams Cay 1
Road Town - Tortola (B.V.I.)
tel. +284/4944666 - fax +284/4944679
e-mail: [email protected]
www.acampora.net
LL
LL
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
Lussemburgo: alta la
percentuale di cause
“italiane” pendenti dinanzi
la Corte di giustizia
È cospicuo il numero di cause
pendenti dinanzi la Corte di giustizia di Lussemburgo, che coinvolgono il Governo italiano. La maggior parte di esse ha per oggetto:
gli aiuti finanziari statali a particolari settori produttivi, tra cui quello
agricolo; le agevolazioni fiscali a
banche e fondazioni, aventi sede
sul territorio nazionale, nonché
l’applicazione, in Italia, della direttiva sul tempo di lavoro.
Unione europea: “antieuropea” l’imposta italiana
sugli oli lubrificanti
La Corte di giustizia europea ha
disposto la illegittimità della imposta sugli oli lubrificanti, istituita in
Italia nel 1995, perchè non in linea
con le prospettive di armonizzazione dell’Unione in tema di accise
sugli oli minerali.
Di conseguenza è stata ritenuto
“fuori legge” anche il c.d. “contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale”, in vigore dal 2001.
Unione europea: “madrefiglia” e deducibilità dei
costi
La Corte di giustizia, pronunciandosi relativamente alla direttiva del Consiglio 23.7.1990, n. 435,
c.d. «madre-figlia», ha statuito che
al regime in essa previsto osta «una
disposizione nazionale che, nella
determinazione dell’imposta sugli
utili di una società madre con sede
in uno Stato membro, subordini la
deducibilità dei costi relativi ad
una partecipazione di tale società
nel capitale di una società figlia
con sede in un altro Stato membro
alla condizione che tali costi servano indirettamente alla realizzazione di utili imponibili nello Stato
membro in cui ha sede la società
madre».
Unione europea: accesso a
documentazione “europea”
In una sentenza della quarta
sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, si precisa che: «Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica
o giuridica che risieda o abbia la
sede sociale in uno Stato membro
ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione ...
i principi e le condizioni» di cui
alla norma sull’accesso ai cennati
documenti «consentiranno a uno
Stato membro di chiedere alla
Commissione o al Consiglio di non
comunicare a terzi un documento
proveniente dallo Stato medesimo
senza il suo previo accordo. ...
Si deve infine rilevare che il
potere riconosciuto agli Stati membri di chiedere che non vengano
divulgati a terzi i loro documenti in
assenza di loro previo accordo si
colloca nell’ambito delle eccezioni
al diritto di accesso ai documenti
delle istituzioni».
Unione europea:
applicabilità di imposte
indirette sulla raccolta di
capitali
19
concernente le imposte indirette
sulla raccolta di capitali, come
modificata dalla direttiva del Consiglio
10
giugno
1985,
85/335/CEE, dev’essere interpretata nel senso che i diritti dovuti
per la redazione di un atto notarile
attestante un’operazione prevista
dalla direttiva 69/335, come modificata, in una situazione caratterizzata dal fatto che i notai sono
dipendenti pubblici e che i diritti
sono in parte versati alla pubblica
amministrazione, che li gestisce e
utilizza per finanziare talune sue
funzioni, ... costituiscono un’imposta ai sensi della direttiva 69/335,
come modificata.
I diritti dovuti per la redazione
di un atto notarile attestante la
costituzione di una società di capitali sono, qualora costituiscano
un’imposta ai sensi della direttiva
69/335, come modificata, in linea
di principio vietati in forza dell’art. 10, lett. c), della direttiva
stessa.
Il fatto che diritti dovuti per la
redazione di un atto notarile attestante la costituzione di una società di capitali, il cui importo sia
direttamente proporzionale al
capitale sociale sottoscritto, non
possano superare un limite massimo, non basta, di per sé, a conferire carattere remunerativo a tali
diritti ai sensi della direttiva
69/335, come modificata, se il limite stabilito non è ragionevole
rispetto al costo del servizio di cui
gli stessi diritti costituiscono il corrispettivo».
Unione europea: contratto
di assicurazione e libertà
La Corte di giustizia, in una di stabilimento
recente, interessante, ordinanza, ha
precisato: «La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE,
La Corte di giustizia, in tema di
contratti di assicurazione e libertà
20
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
di stabilimento, ha statuito che:
«l’art. 49 CE osta a che un contratto di assicurazione stipulato
presso una compagnia stabilita in
un altro Stato membro e che soddisfa tutte le condizioni di un’assicurazione integrativa per la pensione
di vecchiaia previste dal diritto
nazionale, ad eccezione di quella
di essere stato sottoscritto presso
un assicuratore stabilito nel territorio nazionale, sia trattato in
modo diverso dal punto di vista
fiscale, con effetti in materia di
imposta sui redditi che, a seconda
delle circostanze della fattispecie,
possono essere meno favorevoli».
Unione europea: libera
prestazione di servizi e
gioco d’azzardo
Una recente pronuncia della
Corte di Giustizia ha precisato che:
«I giochi di sorte o d’azzardo costituiscono attività economiche ... .
L’attività di esercizio commerciale di macchine per giochi di sorte o d’azzardo, sia essa separabile
o meno dalle attività relative alla
produzione, importazione e distribuzione di tali macchine, deve ricevere la qualificazione di attività di
servizi, ai sensi del Trattato ... .
Una legislazione nazionale
...che autorizza l’esercizio commerciale e la pratica dei giochi di
sorte o d’azzardo soltanto nelle
sale dei casinò esistenti nelle aree
di gioco permanenti o provvisorie
istituite con decreto legge, e che si
applica indistintamente ai cittadini
nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, costituisce un ostacolo
alla libera prestazione dei servizi.
...
Nell’ambito di una normativa
compatibile con il Trattato CE, la
scelta delle modalità di organizza-
zione e di controllo delle attività di
esercizio commerciale e pratica dei
giochi di sorte o d’azzardo, quali
la conclusione con lo Stato di un
contratto amministrativo di concessione o la limitazione dell’esercizio commerciale e della pratica
di determinati giochi ai luoghi
all’uopo debitamente autorizzati,
rientra nel potere discrezionale
spettante alle autorità nazionali».
Unione europea: iva e
società di persone
La Corte di giustizia «ha precisato ... che il mero acquisto e la
mera detenzione di quote societarie non devono essere ritenuti
un’attività economica, ai sensi della sesta direttiva, che conferisce al
soggetto che le abbia effettuate la
qualità di soggetto passivo. Infatti,
la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in un’impresa
non costituisce sfruttamento di un
bene al fine di trarne introiti che
abbiano carattere stabile in quanto
l’eventuale dividendo, frutto della
detta partecipazione, deriva dalla
mera proprietà del bene ...
Ne discende che l’ingresso di
un nuovo socio in una società di
persone mediante conferimento in
denaro ... non costituisce un’attività economica, ai sensi della sesta
direttiva, da parte del socio».
Unione europea: legittime
le ritenute sui dividendi
della “madre” alla “figlia”
La Corte di giustizia ha statuito
la legittimità delle ritenute alla fonte applicate dallo Stato della fonte
in cui ha sede la “società-madre”,
ai dividendi erogati alla “societàfiglia”, dietro versamento di una
LL
somma di denaro pari al credito
d’imposta riconosciuto ai soggetti
ivi residenti.
Unione europea: prelievi
su energia elettrica
Una interessante pronuncia della Corte di Giustizia ha statuito
che: «gli artt. 81 CE, 82 CE e 85
CE, nonché la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE,
relativa al regime generale, alla
detenzione, alla circolazione ed ai
controlli dei prodotti soggetti ad
accisa, quale modificata dalla
direttiva del Consiglio 30 dicembre
1996, 96/99/CE, devono essere
interpretati nel senso che essi non
ostano ad una normativa nazionale
che prevede il prelievo di sovrapprezzi sull’energia elettrica ...
quando detta energia è utilizzata in
un processo elettrochimico e che la
raccomandazione del Consiglio 27
ottobre 1981, 81/924/CEE, concernente le strutture tariffarie per l’energia elettrica nella Comunità,
non può impedire ad uno Stato
membro di prelevare sovrapprezzi
di tal genere».
Unione europea: principi
di diritto processuale
comunitario
La Corte di giustizia ha sottolineato, in una ordinanza, che: «Il
principio secondo cui gli Stati
membri sono obbligati a riparare i
danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario che
sono loro imputabili si applica
anche allorché la violazione di cui
trattasi deriva da una decisione di
un organo giurisdizionale di ultimo
grado, sempreché la norma di
diritto comunitario violata sia
LL
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
preordinata ad attribuire diritti ai
singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata e sussista un
nesso causale diretto tra questa
violazione e il danno subito dalle
parti lese.
Al fine di determinare se la violazione sia sufficientemente caratterizzata allorché deriva da una
tale decisione, il giudice nazionale
competente deve, tenuto conto della specificità della funzione giurisdizionale, accertare se tale violazione presenti un carattere manifesto.
Spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere le controversie relative al detto risarcimento».
I giudici lussemburghesi hanno,
in un’altra interessante pronuncia,
stabilito che: «Il principio della
tutela giurisdizionale effettiva dei
diritti conferiti ai cittadini dall’ordinamento giuridico comunitario
dev’essere interpretato nel senso
che esso ... non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale
l’importatore non ha la possibilità
di presentare un ricorso giurisdizionale contro un provvedimento di
sequestro delle merci vendute a un
rivenditore al minuto, adottato dalla Pubblica Amministrazione nei
confronti di quest’ultimo, quando
tale importatore dispone di un
rimedio giurisdizionale idoneo ad
assicurargli il rispetto dei diritti
attribuitigli
dall’ordinamento
comunitario».
Unione europea:
pronuncia su libera
circolazione delle persone
La Corte di giustizia ha statuito, in tema di libera circolazione
delle persone nell’ambito dei Pae-
si appartenenti all’Unione, che è
incompatibile con la normativa
europea «una legislazione nazionale di un primo Stato membro ...
che vieta ad un lavoratore domiciliato in tale Stato di utilizzare, sul
territorio di tale Stato, un veicolo
immatricolato in un secondo Stato
membro, limitrofo al primo,
appartenente ad una società di
leasing stabilita nel secondo Stato
membro e messo a disposizione del
lavoratore dal suo datore di lavoro
del pari stabilito nel detto secondo
Stato».
Unione europea:
pronuncia sul principio di
“worldwide taxation”
La Corte di Giustizia ha emesso una interessante ordinanza, pronunciandosi in merito alla applicazione del principio della “worldwide taxation” ai redditi prodotti
all’estero da un cittadino belga.
I giudici hanno precisato che:
«L’art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39
CE) osta alla normativa di uno
Stato membro ai sensi della quale
una persona fisica che risieda in
tale Stato membro e vi eserciti
un’attività lavorativa autonoma
non può dedurre dall’utile imponibile di un anno, a titolo di imposta
sulle persone fisiche, una perdita
subìta l’anno precedente se non
alla condizione che tale perdita
non abbia potuto essere imputata
alle remunerazioni percepite quale
lavoratore subordinato in un altro
Stato membro, nel corso dello stesso anno precedente, in quanto una
perdita così imputata non può
essere dedotta dal reddito imponibile in alcuno degli Stati membri
interessati, mentre sarebbe deducibile se la stessa persona fisica
21
avesse esercitato le proprie attività
di lavoratore autonomo e subordinato esclusivamente nello Stato
membro in cui ha la residenza».
Unione europea:
autorizzazioni e licenze nel
settore delle
telecomunicazioni
Il Consiglio di Stato italiano ha,
recentemente, proposto alla Corte
di Giustizia una questione pregiudiziale concernente la interpretazione dela direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 10.4.1997,
n. 13, relativa ad una disciplina
comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali
nel settore dei servizi di telecomunicazione.
«Tali questioni», si legge nella
ricostruzione in fatto della sentenza
emessa sulla questione dai giudici
lussemburghesi, «sono state sollevate nell’ambito di due ricorsi proposti dalla “Albacom” s.p.a. e dalla “Infostrada” s.p.a., titolari di
licenze di sfruttamento di reti di
telecomunicazioni ad uso pubblico,
contro un decreto interministeriale
che assoggettava le società titolari
di tali licenze al pagamento di un
contributo calcolato in base ad una
percentuale del loro fatturato».
La Corte di Giustizia ha concluso che: «Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 10 aprile 1997,
97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, in particolare
l’art. 11 della medesima, vietano
agli Stati membri di imporre alle
imprese titolari di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, per il solo fatto che
22
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
detengono tali licenze, prestazioni
pecuniarie come quelle in esame
... , diverse e supplementari rispetto a quelle consentite da tale direttiva».
Unione europea: leasing e
detrazione iva
La Corte di giustizia ha stautito
che: “è incompatibile con la” c.d.
«sesta direttiva» «una normativa
di uno Stato membro ai cui sensi le
prestazioni di servizi (nel caso di
specie: leasing sull’acquisto di
un’automobile) rese a un cittadino
di tale Stato in altri Stati membri
siano assoggettate all’imposta sul
valore aggiunto qualora esse, se
fossero state fornite dal medesimo
soggetto sul territorio nazionale,
non gli avrebbero dato diritto di
dedurre l’imposta assolta a
monte».
Unione europea:
applicazione dell’iva
comunitaria
La Corte di giustizia ha statuito
che: «è incompatibile con la sesta
direttiva del Consiglio 17 maggio
1977, 77/388/CEE, in materia di
armonizzazione delle legislazioni
degli Stati Membri relative alle
imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme, una normativa di uno Stato
membro ai cui sensi le prestazioni
di servizi rese a un cittadino di tale
Stato in altri Stati membri siano
assoggettate all’imposta sul valore
aggiunto qualora esse, se fossero
state fornite al medesimo soggetto
sul territorio nazionale, non gli
avrebbero dato diritto di dedurre
l’imposta assolta a monte».
Unione europea: iva e
factoring
La Corte di giustizia, in tema
di imposta sul valore aggiunto, ha
precisato: «La sesta direttiva del
Consiglio 17 maggio 1977,
77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte
sulla cifra di affari - Sistema
comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretata nel
senso che un operatore che
acquisti crediti assumendo il
rischio d’insolvenza dei debitori
e che, come corrispettivo, fatturi
ai propri clienti una commissione
esercita un’attività economica ai
sensi degli artt. 2 e 4 della stessa
direttiva, di modo che lo stesso
ha la qualità di soggetto passivo
ed ha quindi diritto alla deduzione in forza dell’art. 17 di tale
direttiva.
Un’attività economica, con
cui un operatore acquisti crediti
assumendo il rischio d’insolvenza dei debitori e, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una
commissione, costituisce un
“recupero dei crediti” ai sensi
dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, in fine, della sesta direttiva
77/388 e, pertanto, è esclusa dall’esenzione stabilita dalla stessa
disposizione».
Unione europea:
pronuncia su monopolio
di fiammiferi e antitrust
La Corte di giustizia, «pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio»,
in relazione ad una controversia
sorta tra il Consorzio industrie
LL
fiammiferi e l’Autorità italiana
garante della concorrenza e del
mercato, ha stautito: «In presenza
di comportamenti d’imprese ...
che sono imposti o favoriti da
una normativa nazionale che ne
legittima o rafforza gli effetti, con
specifico riguardo alla determinazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato, un’Autorità
nazionale preposta alla tutela
della concorrenza: ha l’obbligo
di disapplicare tale normativa
nazionale; non può infliggere
sanzioni alle imprese interessate
per comportamenti pregressi
qualora questi siano stati loro
imposti dalla detta normativa
nazionale; può infliggere sanzioni alle imprese interessate per i
loro comportamenti successivi
alla decisione di disapplicare
tale normativa nazionale, una
volta che quella decisione sia
diventata definitiva nei loro confronti; può infliggere sanzioni
alle imprese interessate per comportamenti pregressi qualora
questi siano stati semplicemente
facilitati o incoraggiati da quella
normativa nazionale, pur tenendo
in debito conto le specificità del
contesto normativo nel quale le
imprese hanno agito.
Spetta al giudice del rinvio
valutare se una normativa nazionale ... che rimette alla competenza ministeriale la determinazione del prezzo di vendita al dettaglio di un prodotto e affida,
inoltre, ad un consorzio obbligatorio tra i produttori il potere di
ripartire la produzione fra le
imprese, possa essere considerata ... come una disciplina che
lascia sussistere la possibilità di
una concorrenza suscettibile di
venire ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi
di quelle imprese».
LL
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
23
Unione europea: pronuncia valore aggiunto ed operatori turi- go dove l’infrazione o l’irregolasu unione doganale
stici, ha statuito che: «l’art. 26, n. rità è stata commessa, purché tale
La Corte di giustizia ha precisato che il regolamento che istituisce
il codice doganale comunitario non
preclude la possibilità «che un operatore economico il quale ha
dichiarato merci sotto una voce
doganale errata in occasione della
loro esportazione temporanea fuori del territorio comunitario conformemente al regime di perfezionamento passivo fornisca, anche in
assenza di una formale modifica
della dichiarazione di esportazione
temporanea, la prova che la
dichiarazione erronea non ha avuto alcuna conseguenza sul corretto
funzionamento del suddetto regime
... Una prova siffatta deve permettere di stabilire, senza alcuna
ambiguità, che i prodotti compensatori risultano dalla lavorazione
delle merci di esportazione temporanea.
Spetta al giudice nazionale
determinare, con riguardo a tutte
le circostanze di fatto della causa
principale, se l’operatore economico abbia o meno fornito la prova
suddetta.
In caso di soluzione affermativa l’importo dei dazi all’importazione che sarebbero applicabili
alle merci di esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta
voce doganale può essere detratto
al momento dell’immissione in
libera pratica dei prodotti compensatori».
Unione europea: regime
iva per agenzie di viaggi ed
organizzatori di giri
turistici
La Corte di giustizia, pronunciandosi in materia di imposta sul
2, della sesta direttiva del Consiglio
17
maggio
1977,
77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte
sulla cifra di affari - Sistema
comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel
senso che la nozione di “importo
totale a carico del viaggiatore” ai
sensi di tale disposizione comprende l’importo aggiuntivo che
un’agenzia di viaggi operante in
veste di intermediaria per conto
di un organizzatore di giri turistici ... deve versare all’organizzatore stesso, oltre al prezzo versato
dal viaggiatore e sino a concorrenza dello sconto concesso a
quest’ultimo da parte di tale
agenzia di viaggi sul prezzo del
viaggio stabilito nel catalogo dell’organizzatore di giri turistici».
Unione europea: unione
doganale e libera
circolazione delle merci
La Corte di giustizia ha precisato che: «l’art. 454, n. 3, primo
comma, del regolamento (CEE)
della Commissione 2 luglio 1993,
n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n.
2913/92 che istituisce il codice
doganale comunitario, non osta a
che un’associazione garante,
chiamata in giudizio da uno Stato
membro per il pagamento di dazi
doganali sulla base di un contratto di garanzia da lei concluso con
tale Stato conformemente alla
convenzione doganale relativa al
trasporto internazionale di merci
... possa fornire la prova del luo-
prova venga fornita nel termine
previsto da tale disposizione, il
quale è un termine di decadenza.
...
l’associazione garante dispone, per fornire la prova del luogo
dove l’infrazione o l’irregolarità
è stata effettivamente commessa,
di un termine di due anni che inizia a decorrere a partire dalla
data della domanda di pagamento
rivoltale».
Italia: “confessione
penale” prova della
“colpa fiscale”
La Sezione tributaria della
Corte di Cassazione ha stabilito,
in tema di prove alla base del
convincimento del giudice tributario, che: «i giudici di appello ...
hanno ritenuto di fondare la decisione sulle dichiarazioni rese dal
(...) medesimo al PM nel corso
delle indagini preliminari, attesa
la natura confessoria di tali
dichiarazioni (...): peraltro ribadite e confermate - si specifica in
sentenza - in tutti gli atti di parte
del giudizio.
A questa stregua, poichè i
Giudici di appello risultano essere pervenuti - sulla base di una
globale valutazione degli atti di
causa - ad attribuire decisiva
rilevanza alle ammissioni del (...)
in sede penale, deve escludersi
che gli stessi siano incorsi nella
denunciata violazione dell’art.
2697 cod. civ.: e tale convincimento, in quanto adeguatamente
motivato, non è censurabile in
questa sede.
Nè configurabile la violazione
dell’art. 7 del dlgvo 31.12.1992,
n. 546 ..., poichè all’evidenza le
24
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
dichiarazioni rese da soggetto
indagato o imputato non sono in
alcun modo equiparabili in sede
di prova testimoniale da persone
estranee ai fatti contestati (anche
se in ordine ad essi ritenute informate): prova quest’ultima - così
come quella del giuramento - non
ammissibile nel giudizio tributario, ai sensi del citato art. 7».
In altri termini, «nel quadro
del principio espresso dall’articolo 116 del cod. proc. civ., il giudice tributario ben può apprezzare
discrezionalmente gli elementi
probatori acquisiti dalla confessione resa in sede penale dall’imputato, ricorrente avverso l’atto
impositivo, e ciò al fine di trarne
non solo semplici indizi ma anche
valore di prova esclusiva».
Italia: accertamento e
perquisizione auto
dell’amministratore
La Sezione tributaria della
Corte di Cassazione, in tema di
accertamento ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto, ha specificato, relativamente a perquisizioni
effettuate dalla Guardia di finanza
sull’auto dell’amministratore, che
«vale la disciplina generale, per
la quale non necessita di autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria ogni ispezione effettuata
su beni o locali appartenenti
all’impresa.
Così come non sarebbe stata
contestabile l’acquisizione di
documenti rinvenuti a bordo di un
furgone della Società, del pari non
risulta contestabile l’acquisizione
di documentazione “nera” a bordo di autovettura condotta dall’amministratore, non risultando
l’autovettura adibita in quel
momento ad uso meramente per-
sonale o al trasporto per conto
terzi».
Italia: accertamento e
poteri
dell’Amministrazione
finanziaria
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha precisato che
«l’Amministrazione finanziaria
può ricostruire il reddito del soggetto sottoposto a verifica anche
utilizzando le risultanze dei conti
correnti bancari formalmente intestati ad un terzo, senza che sia
necessaria la preventiva contestazione al contribuente o agli estranei presso cui sono stati acquisiti,
purché si dia la prova, anche presuntiva, della riferibilità al soggetto accertato dei dati acquisiti».
E ancora, in un’altra pronuncia,
che «nell’ipotesi di accertamenti
riguardanti società di persone,
l’acquisizione e la utilizzazione dei
dati bancari non deve essere limitata ai conti intestati alla società,
ma può riguardare anche quelli
formalmente intestati a soggetti
diversi, legati alla società da particolari rapporti, quali i soci amministratori, in quanto il rapporto
intercorrente tra questi e la società
amministrata è talmente stretto da
realizzare una sostanziale identità
di soggetti».
Italia: accertamento fiscale
e monitoraggio
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha specificato che
«l’obbligo di dichiarazione» ai fini
del c.d. «monitoraggio fiscale»,
«riguarda non solo l’intestatario
formale e il beneficiario effettivo di
investimenti o attività di natura
LL
finanziaria all’estero, ma anche
tenuto conto della ratio della previsione normativa, colui che all’estero, abbia la disponibilità di fatto di
somme di danaro non proprie, con
il compito fiduciario di trasferirle
all’effettivo beneficiario».
Italia: ampi i poteri di
indagine dei giudici
tributari
Una recente pronuncia della
Sezione tributaria della Corte di
Cassazione ha “puntualizzato”
quale sia l’ampiezza dei poteri
istruttori riconosciuti ai giudici tributari. Nonostante l’ampia portata,
essi non possono “sollevare” le
parti dall’obbligo di produrre le
necessarie prove nel corso del giudizio. I poteri istruttori dei giudici
delle Commissioni tributarie comprendono, tra l’altro, forme di
accesso ai documenti amministrativi, anche presso enti pubblici non
economici, società ed enti di assicurazione ovvero società ed enti
che si occupano, "istituzionalmente”, di riscossioni, pagamenti per
conto terzi, nonchè attività di
gestione ed intermediazione finanziaria.
Italia: bollatura dei
registri iva e favor rei
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, pronunciandosi in
tema di «omessa conservazione
della pagina del libro giornale sulla quale doveva essere apposta la
vidimazione iniziale e della pagina
del registro iva dei corrispettivi e
degli acquisti sulla quale era stata
apposta l’attestazione dell’avvenuta vidimazione», ha precisato che
«alla stregua della normativa
LL
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
sopravvenuta, l’addebito mosso
non costituisce più infrazione alla
normativa vigente e non è sanzionabile».
Italia: controlli “a tutto
tondo” su società fiduciarie
Il Consiglio di Stato ha statuito
che, qualunque sia la tipologia di
attività svolta dalle società fiduciarie (e, quindi, anche se solo di natura amministrativa), esse debbano
essere sottoposte ai rigorosi controlli del “fisco”, senza poter
opporre alcuna limitazione derivante da obblighi di tutela nei confronti della propria clientela.
Italia: dichiarazioni rese in
udienza “tributaria”
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito che,
«attesa la natura pubblicistica e
non privatistica della pretesa fiscale, le dichiarazioni rese in udienza
dal rappresentante dell’amministrazione finanziaria non comportano il valido riconoscimento delle
tesi del contribuente, nè possono
esprimere, validamente ed efficacemente, alcuna rinunzia».
Italia: difetto di
giurisdizione in tema di
sequestro di beni argentini
Il Tribunale di Roma ha respinto due ricorsi presentati, per ottenere il sequestro conservativo sui
beni appartenenti alla Repubblica
argentina da parte di obbligazionisti italiani.
I giudici della capitale hanno
puntualizzato che «l’inadempimento dello Stato argentino ... ha avuto
diretta origine da provvedimenti
legislativi e atti normativi a efficacia generale, adottati nell’ambito
delle proprie sovrane prerogative,
dallo Stato medesimo, con i quali è
stata disposta la temporanea
sospensione dei pagamenti dei titoli di debito pubblico per motivi di
emergenza pubblica al fine di
garantire la sopravvivenza economica della nazione».
Italia: è reato l’istigazione
ad emettere false fatture
La II Sezione penale della Corte di Cassazione ha statuito che è
punibile, in deroga a quanto previsto dall’art. 9 del dlgvo 10.3.2000,
n. 74, colui che istiga altri ad emettere fatture in proprio favore per
operazioni inesistenti.
La disposizione in esame dispone: «In deroga all’articolo 110
del codice penale: a) l’emittente di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con
il medesimo non è punibile a titolo
di concorso nel reato previsto dall’articolo 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con
il medesimo non è punibile a titolo
di concorso nel reato previsto dall’articolo 8».
La punibilità della condotta
«istigatoria», secondo quanto stabilito dai giudici, sarà, dunque,
punibile ai sensi dell’art. 2, commi
1 e 2 del dlgvo n. 74/2000 («È
punito con la reclusione da un
anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto,
avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
indica in una delle dichiarazioni
annuali relative a dette imposte
elementi passivi fittizi. Il fatto si
25
considera commesso avvalendosi
di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti quando tali
fatture o documenti sono registrati
nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova
nei confronti dell’amministrazione
finanziaria») ovvero ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2 del dlgvo n.
74/2000 («È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di consentire a
terzi l’evasione delle imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai
fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o
documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo
periodo di imposta si considera
come un solo reato»).
Italia: efficacia probatoria
delle lettere commerciali
Tra i libri e le scritture contabili che, a norma dell’art. 2214 del
codice civile, l’imprenditore che
esercita un’attività commerciale
deve conservare solamente le lettere commerciali, ossia le lettere
relative agli affari trattati dall’impresa, hanno l’efficacia probatoria
prevista dall’art. 2709 del codice
civile ovvero fanno piena prova
contro l’imprenditore.
Lo ha stabilito, recentemente,
la Corte di Cassazione, con riferimento alle imprese soggette a registrazione.
In particolare, la Cassazione ha,
altresì, precisato che: «Soltanto le
lettere commerciali...fanno prova
contro l’imprenditore soggetto a
registrazione nel registro delle
imprese, dando luogo ad una presunzione (semplice), in sfavore di
26
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
quest’ultimo, della veridicità di
quanto ivi affermato ed alterando il
principio generale sull’onere della
prova stabilito dall’art. 2697 del
codice civile...».
In altri termini, l’efficacia probatoria presuntiva che le lettere commerciali producono, in relazione a
quanto in esse contenuto, contro
l’imprenditore comporta l’onere per
quest’ultimo di fornire la prova contraria necessaria a superare tale presunzioni.
Tutto ciò solo in presenza di lettere commerciali, con esclusione,
dunque, delle lettere non commerciali ovvero lettere, come stabilito dalla
Suprema Corte: «...con cui l’imprenditore abbia comunicato ad istituti di
credito il volume dei suoi affari».
Rientrano in tale categoria, ad
esempio, le lettere inviate dalle
imprese alle banche al fine di avere
maggiori finanziamenti. Trattasi di
scritture utilizzate per solo fini di
mero accertamento e che, pertanto,
secondo quanto sancito dalla Cassazione, non possono avere efficacia
probatoria e, dunque, non possono
essere incluse tra le scritture contabili che, a norma dell’art. 2709 del
codice civile, fanno prova (diretta)
contro l’imprenditore.
stabilito nell’ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli
elementi di fatto rilevanti, è quello in
cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona e ...nell’ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta
valutazione, occorre dichiarare la
preminenza dei legami personali».
In altri termini: «il giudice ...
deve compiere una valutazione globale di tutti gli elementi, sia personali che patrimoniali».
Tra questi elementi, quelli da cui
è impossibile prescindere sono: la
presenza fisica delle persona e dei
suoi familiari, la disponibilità di
un’abitazione, il luogo in cui i figli
frequentano effettivamente la scuola,
il luogo dell’esercizio delle attività
professionali, quello dei legami
amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali, «nei limiti in cui», affermano i giudici della
Corte di giustizia, «detti elementi traducano la volontà di tale persona di
conferire una determinata stabilità
al luogo di collegamento, a motivo di
una continuità che risulti un’abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali».
Italia: elementi della
residenza fiscale all’estero
Italia: estese le regole della
notifica “postale” al
processo tributario
La Sezione tributaria della Corte
di Cassazione, aderendo alla posizione della Corte di giustizia delle
Comunità europee, ha statuito che
l’iscrizione di una persona fisica
all’Aire non rileva ai fini della esclusione della sua residenza fiscale in
Italia.
«... nel caso in cui una persona
abbia legami sia personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua “normale residenza”,
La Sezione tributaria della Corte
di Cassazione ha stabilito che tanto
per gli atti processuali in genere,
quanto per gli atti del processo tributario in particolare, la notifica a mezzo posta può ritenersi perfezionata
nel momento della consegna all’Ufficio postale. In quest’ultimo caso,
poi, anche l’Amministrazione resistente può depositare l’atto di costituzione in giudizio a mezzo del servizio postale.
LL
Italia: fusione e
legittimazione attiva e
passiva
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con una recente
pronuncia, ha specificato: «La
fusione per incorporazione di
società realizza una successione
universale, corrispondente alla
successione universale mortis
causa e produce gli effetti, tra
loro indipendenti, dell’estinzione
della società incorporata e della
contestuale sostituzione, a questa,
nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante,
che rappresenta il nuovo centro di
imputazione e di legittimazione
dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati,
con la conseguenza che ogni atto
di natura sostanziale o processuale deve essere diretto nei confronti del nuovo ente, che è l’unico
diretto obbligato per i debiti dei
soggetti definitivamente estinti
per effetto della fusione.
La citazione in giudizio della
società incorporata (anziché della incorporante), peraltro, pur
essendo affetta da nullità assoluta
rilevabile ex officio per inesistenza del soggetto della vocatio in
ius è suscettibile di sanatoria, con
effetto ex nunc e con salvezza dei
diritti anteriormente quesiti, in
caso di costituzione in giudizio
della società risultante dalla
fusione.»
Italia: pronuncia della
Consulta sulle fondazioni
La Corte costituzionale si è,
recentemente, pronunciata sulla
natura giuridica da attribuire alle
fondazioni, riconoscendone quel-
LL
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
la privatistica, cui si collegano
autonomia statutaria e gestionale
e sulle quali il Ministero dell’economia e delle finanze ha specifici
poteri di vigilanza.
La Consulta ha, inoltre, precisato che le cariche ricoperte in
seno alle fondazioni stesse sono
incompatibili con quelle rivestite
in società bancarie, finanziarie ed
assicurative.
Italia: responsabilità dei
notai
La Corte di Cassazione ha statuito, in tema di responsabilità
professionale dei notai, che, nel
caso di «preparazione e stesura di
un atto pubblico di trasferimento
immobiliare o anche costituzione
di un diritto reale di garanzia
quale l’ipoteca, la visura dei registri immobiliari costituisce - salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, che non
può pertanto, ritenersi concessa
implicitamente, neanche da una
sola di esse, nè può essere ricava-
LETTERA
LEGALE
PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE
direttore responsabile:
Dr. Antonio Acampora
redazione: a cura di professionisti
italiani ed esteri di “Acampora network”
editore: “Acampora consulting” s.r.l.
sede: via Pompeo Magno, 1
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Tel. +39.06 32 11 509
ta per facta concludentia - obbligo derivante dall’incarico conferito dal cliente e, quindi, fa parte
dell’oggetto della prestazione
professionale poichè l’opera, di
cui egli è richiesto, non si riduce
al mero compito di accertamento
della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, ma si estende a quelle attività
preparatorie successive, necessarie perchè sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico
da rogarsi e, in particolare, la sua
attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di
esso e del risultato pratico voluto
dalle parti dell’atto».
Italia: riservatezza della
vita individuale
La Corte di Cassazione ha statuito che i cittadini non possono
essere “spiati” tramite videocamere «nei luoghi di privata dimora e nelle appartenenze di essi.
Fra queste rientrano indubbiamente le cose che siano legate
con l’abitazione o con altro luogo
di privata dimora da stretto rapporto pertinenziale ... come, ad
esempio, gli ingressi». Ciò in
quanto la condotta risulterebbe
lesiva dell’art. 615-bis del codice
penale.
e-mail: [email protected]
di eventi da partecipare tramite
la “Lettera legale”
distribuzione: gratuita
stampa: Lito Sud s.r.l. - Roma
tratti di attività sporadica ed occasionale.
Italia: la Corte
costituzionale si pronuncia
sul danno morale
La Corte costituzionale, in una
recente, importante, pronuncia ha
statuito che il danno morale è sempre risarcibile, tant’è che può essere chiamato a risarcirlo anche il
presunto colpevole.
Italia: lentezza dei giudici
censurabile come diniego
di giustizia
La Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di termini di
deposito delle sentenze, ha statuito
che: «il ritardo nel deposito dei
provvedimenti, soprattutto se ...
reiterato, sistematico e prolungato
oltre ogni limite di ragionevolezza,
comporta, di per sè, lesione dei
prestigio sia del magistrato cui
quel ritardo risulti individualmente
ascrivibile, sia, di riflesso, dell’intero ordine giudiziario, essendo
sentito dalla coscienza sociale
come sintomo di inefficienza intollerabile».
Italia: limiti alla deduzione
di nuove questioni
Italia: la consulenza legale guridiche con ricorso per
non è attività forense
Cassazione
“tipica”
Fax +39.06 32 30 340
collaborazioni: sono gradite segnalazioni
27
La Corte di Cassazione ha statuito che non si verifica l’ipotesi
di “esercizio abusivo della professione”, nel caso in cui l’attività di
consulenza legale venga svolta da
un soggetto non iscritto all’albo
degli avvocati. Ciò semprechè si
Ove, in sede di legittimità, venga riproposta una determinata questione giuridica che non sia stata
mai affrontata nella sentenza
impungnata e che comporti, altresì,
un accertamento di fatto, il ricorrente è tenuto ad indicare l’atto con
cui nel precedente giudizio tale
28
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
questione era stata dedotta.
Pertanto, in simili circostanze,
il ricorrente, come precisato dalla
Suprema corte, se non vuole
“incappare” in una statuizione di
inammissibilità «...per novità della
censura..., violando, in tal modo,
gli articoli 360 e 366 del codice di
procedura civile, è tenuto sia ad
allegare al ricorso per cassazione
l’avvenuta deduzione della questione nel giudizio di merito, sia,
soprattutto, indicare in modo preciso l’atto del precedente giudizio
nel quale ha fatto valere tale questione.»
Solo rispettando tali parametri
la Corte di cassazione, prima di
procedere all’esame di merito della questione, potrà verificare la
veridicità di quanto asserito dal
ricorrente.
Italia: non è valida la
notifica dell’avviso di
accertamento al
contribuente “defunto”
La Corte di Cassazione ha statuito che la notifica dell’avviso di
accertamento effettuata presso
l’ultimo domicilio di un contribuente defunto, di cui gli eredi non
abbiano effettuato la comunicazione del decesso, non è valida. Essa,
infatti, deve essere diretta agli eredi stessi «collettivamente ed
impersonalmente».
Italia: notifica in Italia per
contribuenti trasferiti
all’estero
La Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente la notifica
in Italia, nella fattispecie tramite
deposito dell’atto presso la casa
comunale del luogo di ultima resi-
denza nel nostro Paese, per il contribuente che abbia trasferito la
propria residenza all’estero. Ciò
anche se l’ufficiale giudiziario
venga a conoscenza dell’avvenuto
cambio di residenza.
Italia: notificazioni atti
“tributari” di
impugnazione
«In tema di notificazioni degli
atti di impugnazione nel processo
tributario», ha specificato, in una
recente pronuncia, la Corte di Cassazione, «è sempre consentita “la
consegna a mani proprie”, intendendosi in tal caso tutte le forme di
notifica previste dagli articoli 138
e 140 del Cpc e la notifica a mezzo
del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque
consegnato a mani proprie del
destinatario».
Italia: notificazioni in
materia tributaria
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, in tema di notifiche degli «atti tributari» e nell’ipotesi di accertamento dei redditi, ha
statuito: «vanno osservate le disposizioni degli articoli 137 e
seguenti del Cpc».
E ancora: «ove la consegna
non avvenga a mani proprie del
destinatario, la stessa» deve «essere effettuata nel domicilio fiscale
... .
Ne consegue che è illegittima
la notifica dell’avviso di accertamento effettuata secondo il rito
degli irreperibili ai sensi dell’articolo 60, lettera e), del Dpr
600/1973, se non abbia raggiunto
lo scopo, quando il destinatiario
risulti avere domicilio fiscale».
LL
Italia: nuovi accertamenti
per i condoni nulli
La Sezione tributaria della Corte
di Cassazione ha stabilito che, allorchè, per ogni qualsivoglia motivo, le
procedure di definizione agevolata
delle pendenze fiscali (c.d. “condoni”) risultino nulle, il “fisco”,
godendo di una proroga di due anni
sugli ordinari termini di accertamento, potrà effettuare controlli.
Ciò senza dover emettere espliciti provvedimenti di reiezione o di
declaratoria di invalidità delle
dichiarazioni integrative.
Italia: obbligo di
produzione documentale
richiesta dal “fisco”
La Sezione tributaria della Corte
di Cassazione ha statuito che è concessa al contribuente la possibilità
di produrre in fase contenziosa la
documentazione (libri, registri,
scritture ed altri documenti fiscocontabili) non esibita in fase di
accertamento della Guardia di
finanza.
Italia: per la detrazione iva
occorrono i documenti
contabili
La Sezione tributaria della Corte
di Cassazione, in tema di detrazione
dell’imposta sul valore aggiunto, ha
statuito che: «la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente
per l’acquisizione di beni o servizi
inerenti all’esercizio dell’impresa
(...) postula che il contribuente stesso sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro
(...) ed inoltre conservi le une e l’altro (...); l’ufficio, in presenza di una
denuncia annuale che faccia valere
LL
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
le suddette poste a credito, è legittimato ed è tenuto all’accertamento in
rettifica, depennando tali poste, ove
non trovino rispondenza in quelle
fatture ed in quel registro.
Detta disciplina ... si conforma
al criterio secondo cui la dimostrazione dei fatti costitutivi di un credito deve essere offerta da chi lo faccia valere, e poi introduce limitazioni ai mezzi di prova, esigendo atti
scritti, compilati e tenuti con specifiche modalità».
partire dal quale viene resa la prestazione di servizi o nel quale viene
svolta l’attività di produzione, entro
in linea di conto solo nel caso in cui
il riferimento alla sede non conduca a una soluzione razionale dal
punto di vista fiscale o crei un conflitto con un altro Stato membro».
Italia: pronuncia su
accertamento delle imposte
sui redditi
La Sezione tributaria della Cor-
Italia: procura defensionale te di Cassazione, in tema di accertae poteri dell’avvocato
mento delle imposte sui redditi, ha
La II Sezione civile della Corte
di Cassazione ha statuito che «l’articolo 83, ultimo comma» del codice di procedura civile «prevede che
la procura speciale al difensore si
persume conferita solo per un
determinato grado del processo
“quando nell’atto non è espressa
volontà diversa”.
Ricorre, palesemente, tale eventualità nell’ipotesi in cui la procura
faccia riferimento a “ogni stato e
grado” del procedimento».
Italia: pronuncia relativa a
rimborsi iva a soggetti non
residenti
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, in tema di rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto
a soggetti domiciliati o residenti
negli Stati membri della Comunità
economica europea, senza stabile
organizzazione in Italia, ha statuito
«che il luogo in cui il prestatore ha
stabilito la sede della propria attività economica costituisce il punto
di riferimento preferenziale, nel
senso che le presa in considerazione di un altro centro di attività, a
stabilito che: «le spese e i componenti negativi sono deducibili
anche se non risultino dal conto dei
profitti e delle perdite, purchè siano
almeno desumibili dalle scritture
contabili».
Italia: pronuncia su
intercettazioni telefoniche
provenienti da cellulari
La Corte di Cassazione ha statuito che le operazioni di intercettazione su apparecchi telefonici
mobili sono sotto l’egida della
nazionalità dell’utenza, tanto da
non dover essere necessaria una
rogatoria internazionale, nel caso di
attività investigativa da potersi
svolgere interamente sul territorio
nazionale.
Italia: reddito d’impresa
per agenti e
rappresentanti di
commercio
La Corte di Cassazione ha statuito che il reddito prodotto dagli
agenti o rappresentanti di commercio rientra nella tipologia del red-
29
dito d’impresa e non già in quella
del lavoro autonomo.
Ciò anche nel caso di un impiego modesto di impiego di capitali e
di personale.
Italia: registrazione
fattura e consegna dei beni
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha puntualizzato
la rigorosità ed inderogabilità dei
termini relativi agli obblighi di
registrazione delle fatture, specificando come: «l’art. 25, comma 1,
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
porta a dare per scontato che la
registrazione debba avvenire dopo
la consegna del bene acquistato».
Italia: regole su
intestazioni di studi
associati
Riaffermato, in contrasto con
quanto previsto dal codice deontologico forense, il principio secondo cui nella denominazione degli
studi professionali è vietato l’utilizzo di ogni elemento identificativo ulteriore rispetto al nome e al
titolo dei singoli associati. Ciò è
quanto statuito da recente giurisprudenza di merito che ha, in questo modo, escluso la possibilità di
utilizzo del nome del socio fondatore ovvero di quello deceduto nella denominazione degli studi associati.
Italia: risarcimento per
danni “aerei” oltre il
massimale
La Corte di Cassazione ha statuito che le compagnie di trasporto
aereo possono essere condannate per
30
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
i danni arrecati ai bagagli dei passeggeri, nelle operazioni di imbarco e
sbarco, anche oltre il massimale stabilito dalle condizioni di viaggio.
Italia: sanzioni
amministrative e violazioni
valutarie
La Corte di Cassazione ha statuito l’applicazione «anche in materia
di sanzioni amministrative per violazioni valutarie dei principi di “legalità”, “irretroattività” e del cosidetto
favor rei, applicabile quest’ultimo,
sia all’ipotesi della cosidetta abolitio
criminis che a quella della successione di legge più favorevole».
Italia: sentenza della
Consulta sulla dichiarazione
di fallimento
La Corte Costituzionale, in tema
di dichiarazione d’ufficio del fallimento, ha statuito che gli artt. 6 ed 8
della c.d. «legge fallimentare» non
confliggono con l’art. 111, comma 2
della Costituzione, «rientrando nella
discrezionalità del legislatore ...
disporre che il giudice riferisca in
ogni caso dell’insolvenza, perché si
attivi, al pubblico ministero».
Il dubbio di costituzionalità cui la
Consulta è stata chiamata a pronunciarsi riguarda la parte del cennato
art. 6, il quale «prevede che il fallimento possa essere dichiarato d’ufficio dal Tribunale» e l’art. 8 della
richiamata «legge fallimentare» in
quanto «prevede che il giudice debba
riferire dell’insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile, al Tribunale compentente
per la dichiarazione di fallimento,
anziché al pubblico ministero presso
detto Tribunale, così derogando al
principio della domanda».
LL
Italia: sopravvivenza della
società anche in caso di
messa in liquidazione
cato del verbale di constatazione
richiamato solo “per relationem”».
La recente giurisprudenza di
legittimità ha stabilito che la messa
in liquidazione della società non
determina il venir meno della
medesima società e della sua rappresentanza.
Ciò comporta che il mutamento,
in corso di causa, del legale rappresentante, ovvero la sostituzione dell’amministratore della società con il
liquidatore, nonchè il mutamento
del domicilio e del difensore, per
essere opponibili all’altra parte,
cioè all’Amministrazione finanziaria, devono essere specificamente
indicati e documentati con atto di
costituzione in giudizio, in quanto
tali notizie non acquistano alcun
rilievo dalla loro mera deducibilità
da atti processauli di altri soggetti o
da documenti prodotti in corso di
causa.
Italia: tassabilità diretta ed
indiretta delle vincite
illegali al gioco
Italia: valenza dei controlli
incrociati
Una interessante pronunzia della Comm. trib. prov., Sez. XXXIV,
di Milano ha statuito: «Nel caso che
il verbale di constatazione sia stato
stilato nei confronti di un contribuente diverso, il soggetto che è
stato solo indirettamente verificato
quale presunto concorrente nell’illecito ha diritto di aver notizia, non
solo del verbale di constatazione
emesso a favore del primo, ma
anche dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità giudiziaria penale,
qualora necessaria per fatti di rilevanza penale. Il mancato rispetto
dei diritti e degli obblighi previsti
dall’art. 12 dello Statuto del contribuente determina l’inopponibilità
al soggetto non direttamente verifi-
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, in linea con quanto già stabilito dalla Corte di giustizia, ha statuito che i proventi illeciti derivanti dal gioco d’azzardo
sono sempre imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e,
laddove risultino nella disponibilità
del percettore (perchè non sottoposti a sequestro o confisca penali), ai
fini delle imposte dirette, come
“redditi diversi”, secondo la previsione dell’art. 81, comma 1, lett. d)
del dpr 22.12.1986, n. 917.
Italia: termini di
emanazione atti impositivi
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, pronunciandosi
su riscossione e termini alla stessa
connessi, ha statuito che: «In un
ordinamento di diritto fondato sulla certezza dei rapporti giuridici è
ragionevole presumere che i termini posti alla Amministrazione per
l’esercizio dei poteri autoritativi
siano rilevanti e non che il cittadino sia soggetto “sine die” al potere dell’Amministrazione [...] Nel
caso in cui» un «atto impositivo
[...] sia stato adottato dopo la scadenza del termine ... previsto, senza che di detto termine fosse stata
tempestivamente disposta la proroga, l’atto stesso è illegittimo, a nulla rilevando che mancasse un soggetto legittimato a prorogare (per
un periodo non superiore al termine originario) il termine non
perentorio».
LL
DOVE SI RIUNISCONO
Amsterdam: conferenza
su trattati internazionali
La Ibfd ha organizzato, nei
giorni dal 20 al 22 gennaio 2004,
ad Amsterdam, una due giorni di
studio dal titolo: “Interpretazione
ed applicazione dei trattati fiscali”.
Tra i principali temi all'ordine
del giorno: la relazione fra trattato fiscale internazionale e legislazione interna; i diversi metodi
per evitare la doppia imposizione; il concetto di stabile organizzazione nel sistema giuridico
interno ed internazionale; il concetto di capital gains e la tassazione degli stessi nei maggiori
sistemi giuridici europei; la
imposizione di profitti e redditi
da lavoro; il concetto di residenza in relazione a persone fisiche e
società.
Amsterdam: principi di
diritto fiscale
internazionale
La Ibfd ha indetto un corso di
diritto fiscale internazionale
comparato, che si terrà, ad
Amsterdam, dal 2 al 13 febbraio
2004.
Nell'ambito degli incontri
saranno affrontati temi come: il
concetto di residenza e domicilio
fiscale nei vari ordinamenti giurdici europei; i principali modelli
di convenzioni contro le doppie
imposizioni di Ocse, Unione
europea e Stati Uniti; i più recenti orientamenti della Corte di
Giustizia sulle questioni fiscali
internazionali; gli sviluppi del
concetto di stabile organizzazione anche e, soprattutto, connesso
alle diverse forme di e-commerce; la tassazione di interessi,
dividendi e royalties nel sistema
fiscale internazionale; l'analisi
dei più rilevanti profili connessi
al transfer pricing.
Amsterdam: conferenza
su doppia tassazione
Il 14 e 15 gennaio 2004, ad
Amsterdam, si terrà il convegno
dal titolo: “Double taxation
relief”.
Nel corso dell'incontro verrà
focalizzata l'attenzione sui diversi sistemi finalizzati ad evitare la
doppia imposizione fiscale: la
deduzione, la riduzione dell'aliquota, il credito d'imposta e la
esenzione.
Particolare attenzione sarà
riservata il sistema fiscale statunitense.
Londra: ciclo di
conferenze sui fondi di
investimento
La Euromoney legal training
ha organizzato, dal 28 al 30 gennaio 2004, a Londra, una tre giorni di studio dal titolo: “Hedge
funds - creating, marketing and
dealing with hedge funds: legal,
regulatory and tax perspectives”.
Gli incontri sono finalizzati
ad esporre le prospettive di sviluppo e di orientamento verso le
diverse tipologie di investimento
dei fondi mobiliari ed immobiliari, in cui far confluire risparmi o
capitali di rischio.
Particolare attenzione sarà
riservata ai fondi-pensione regolamentati dall'ordinamento giuridico britannico e statunitense,
nonchè al trattamento fiscale dei
profitti derivanti dai fondi stessi,
nel sistema impositivo italiano,
31
tedesco, francese, spagnolo,
irlandese, lussemburghese e
cipriota.
Londra: convegno
sull'international tax
planning
Il 3 e 4 marzo 2004, la Offshore Investment di Belfast ha indetto
una conferenza nell'ambito della
quale sarà focalizzata l'attenzione
sul ruolo delle c.d. «onlus» nell'ambito dei progetti di pianificazione fiscale e di investimento
immobiliare internazionali.
New York: 32a conferenza
annuale dell'Ifa
Per il 26 e 27 febbraio 2004, a
New York, presso l’Hotel Plaza, è
indetta la trentaduesima “annual
conference of the International
fiscal association Usa Branch”.
Nel corso dei lavori verranno
affrontati temi come: le “international mergers and acquisitions”,
gli ultimi sviluppi della normativa
fiscale internazionale e lo studio
comparato fra i sistemi impositivi
dei maggiori Paesi a livello mondiale, con un'attenzione particolare per il sistema statunitense e per
l'ordinamento britannico.
Orlando: forum su
consulenza legale
internazionale
Dal 21 al 24 gennaio 2004, ad
Orlando, in Florida, presso il Ritz
Carlton Grande Lakes Resort, la
International Bar Association ha
indetto un forum su servizi legali
internazionali e prospettive di sviluppo del settore, intitolato “The
32
DOVE SI RIUNISCONO
11th Annual Marketing Partner
Forum”.
La prima giornata di studio,
“Setting strategy in a competitive
marketplace”, è finalizzata ad
approfondire i tratti salienti delle
strategie di sostegno consulenziale
e legale in particolare, a supporto
dei mercati in espansione.
Il secondo incontro, dal titolo
“Business development and client
service”, è incentrato sulle tecniche di indirizzamento e “proposta
dell'affare” a seconda della tipologia di clientela presente sul mercato.
L'incontro del 23 gennaio, intitolato “Innovations in sales & marketing techniques”, ha lo scopo di
illustrare le principali tecniche di
“gestione del cliente” e di “selezionamento di nuova clientela”,
soprattutto, a seconda delle specializzazioni presenti nelle realtà
degli studi associati.
L'ultima giornata di studio si
divide in due programmi alternati-
vi incentrati sull'esplicazione delle
principali forme di comunicazione,
marketing e strategie di crescita
degli studi legali nazionali ed internazionali, con particolare attenzione alle prospettive di affiliazione
ad importanti partners statunitensi,
britannici e canadesi.
Toronto: conferenza Ifa
Il 2 febbraio 2004, a Toronto,
presso il Fairmont Royal York
Hotel, si terrà il convegno Ifa dal
titolo: “Income tax treatment of
financial instruments and financial
innovation in a cross-border context”.
L'incontro avrà ad oggetto l'analisi di istituti a respiro nternazionale, come la thin capitalization,
l'arbitrato fiscale, la withholding
tax.
Il tutto con particolare attenzione per il sistema australiano e neozelandese.
SERVIZIO ON-LINE
Questo numero e tutti gli arretrati della “Lettera legale” [da settembre 1999 a marzo 2003] sono consultabili su internet all’indirizzo:
www.letteralegale.it
Professionisti specializzati in materia societaria, fiscale, contabile e finanziaria
possono rispondere a specifici quesiti ed a richieste di approfondimento sulle notizie contenute nella “Lettera legale” ed anche su altri argomenti, da indirizzare a:
Acampora network - via Pompeo Magno, 1 - 00192 Roma
(via e-mail: [email protected])
La “Lettera legale” è realizzata con l’apporto dei professionisti di “Acampora network”
delle sedi operative di Roma, Hong Kong, Lussemburgo, Nassau (Bahamas), Tortola
(B.v.i.) e Varsavia; delle sedi di rappresentanza di Londra, Lugano, Madrid, Milano, Montrèal, New York e Parigi; delle sedi di corrispondenza di: Amsterdam, Assunçion, Atene,
Barcellona, Brema, Budapest, Buenos Aires, Chicago, Copenaghen, Dubai, Dublino,
Francoforte, Funchal (Madeira-Portogallo), George Town, Ginevra, Malta, Monaco, Montecarlo, Montevideo, Praga, Singapore, Vienna e Zurigo.
Se si desidera che “LETTERA LEGALE - periodico societario e fiscale” sia
recapitata gratuitamente anche ad altra persona, si vorranno, cortesemente,
segnalare i dati, compilando la cartolina allegata a questo numero, spedendola
oppure inviandola al fax n. +39/063211458
LL
L'appuntamento si rinnoverà il
5 febbraio a Montréal, il 13 ed il 16
dello stesso mese, rispettivamente,
a Calgary e Vancouver.
Roma: appuntamenti di
inizio 2004
Il primo trimestre del 2004, a
Roma, si terrà una serie di convegni
legati alle novità “in elaborazione”
fino al termine dell'anno in corso.
Il 28 gennaio, è indetto l'incontro
di studio dal titolo “La finanziaria
2004”, nell'ambito del quale saranno
affrontati temi come: “Gli interventi
per le persone fisiche”; “Le modifiche relative al reddito d'impresa”;
“Gli interventi in materia di iva e altri
tributi indiretti”.
Il 31 marzo, infine, sarà la volta
del convegno dal titolo “Novità in
tema di bilancio e reddito d'impresa”,
finalizzato all'approfondimento delle
principali innovazioni in materia.
Torino: convegno su “iva
2004”
Il 20 febbraio 2004 a Torino,
presso il Jolly Hotel Ligure, si terrà
un convegno dal titolo “Iva 2004 e le
altre novità fiscali”.
Partendo dall'illustrazione dei
principali cambiamenti introdotti dalla c.d. “legge finanziaria 2004”, con
gli aggiornamenti sul regime dell'imposta sul valore aggiunto relativa, tra
l'altro, ad autovetture, ristrutturazioni
edilizie, esportatori abituali, commercio di materiali di recupero, nonché
ad operazioni con l’estero, meccanismo del reverse charge, pro-rata e
rettifiche della detrazione, l'incontro
affronterà temi come: la comunicazione annuale dei dati iva, le sanzioni
amministrative ed il ravvedimento
operoso.