Stralcio volume

Transcript

Stralcio volume
Capitolo I
Energia e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale
SOMMARIO: 1. Lo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale dell’ambiente. – 2. Le
applicazioni del principio dello sviluppo sostenibile al settore energetico. – 3. Lo stato del diritto internazionale nel settore dell’“energia sostenibile”: la Carta europea
dell’energia, il Trattato e il Protocollo di attuazione. – 4. Segue: la Convenzione delle
Alpi e il Protocollo “Energia”. – 5. Segue: la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyoto. – 6. Segue: il Trattato che istituisce la Comunità dell’energia. – 7. Segue: il “Soft Law”.
1. Lo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale dell’ambiente
La concomitanza di fenomeni di deterioramento ambientale, sia a livello locale (inquinamento atmosferico, proliferazione di rifiuti, cementificazione) che internazionale (effetto serra, assottigliamento della fascia
di ozono, piogge acide), ha indotto la comunità internazionale degli stati
a riflettere sulla necessità di comportamenti e standard uniformi finalizzati ad arginare la crescita di tali fenomeni. La tutela ambientale è divenuta una componente importante della politica internazionale degli stati 1,
consapevoli della globalità delle conseguenze dei danni ambientali i qua-
1
La necessità di tutelare l’ambiente mediante delle vere e proprie norme giuridiche è
nata in seguito all’esigenza di proteggere un elemento essenziale per l’esistenza stessa
degli esseri umani. Se nell’era della rivoluzione industriale prevaleva nettamente l’interesse allo sviluppo della tecnica, indispensabile per il miglioramento della qualità della
vita, e veniva quindi attribuito un valore secondario alla preservazione degli elementi
naturali, a causa degli effetti causati dalle attività umane sulle risorse ambientali è cresciuta la consapevolezza che le stesse costituiscono un patrimonio essenziale per le generazioni presenti e future.
2
Energia sostenibile
li, seppur provocati da eventi localizzati, generalmente si propagano oltre
i confini nazionali (si pensi agli effetti della fuoriuscita in mare di idrocarburi dalle navi cisterna, che generalmente provoca gravi danni al litorale di diversi stati, ovvero all’inquinamento atmosferico, che si propaga
al di là di ogni confine nazionale ed è provocato da attività realizzate su
vari territori) 2.
2
Sul tema generale della tutela dell’ambiente cfr. P. CONTINI-P.H. SAND, Methods to
Expedite Environment Protection: International Ecostandards, in AJIL, 1972, p. 37 ss.;
AA.VV., The Protection of the Environment and International Law, The Hague Academy of International Law, Colloquium 1973, Leyden, 1975; M. TAMBURINI, voce Ambiente (tutela dell’) (diritto internazionale), in Noviss. Dig. it., App., I, 1980, p. 283 ss.;
AA.VV., The Future of the International Law of the Environment, The Hague Academy
of International Law, Workshop, Dordrecht-Boston-Lancaster, 1985; P. FOIS, voce Ambiente (tutela dell’) nel diritto internazionale, in Dig. disc. pubbl., I, 1987, p. 209 ss.; T.
SCOVAZZI, Considerazioni sulle norme internazionali in materia di ambiente, in Riv. dir.
int., 1989, p. 591 ss.; ID., L’ambiente nel rapporto del Gruppo di Alto Livello su minacce,
sfide e cambiamento, in Anuario de derecho internacional, Universidad de Navarra, XXI,
2005, p. 89 ss.; A. KISS-D. SHELTON, International Environmental Law, New York, 1991;
ID., Guide to International Environmental Law, Leiden-Boston, 2007; L. CAMPIGLIO-L.
PINESCHI-D. SINISCALCO-T. TREVES (eds.), The Environment After Rio: International Law
and Economics, London, 1994; R.S. PATHAK, The Human Rights System as a Conceptual
Framework for Environmental Law, in E. BROWN WEISS (ed.), Environmental Change
and International Law, Tokyo, 1992, p. 205 ss.; E. SPATAFORA, voce Tutela ambiente
(dir. intern.), in Enc. dir., XLV, 1992, p. 441 ss.; S. MARCHISIO-S.C. GARAGUSO (a cura
di), Rio 1992: Vertice per la Terra, Francoangeli, Milano, 1993; T. TREVES, Il diritto
dell’ambiente a Rio e dopo Rio, in Riv. giur. ambiente, 1993, p. 577 ss.; E. DOWDESWELL,
Sustainable Development: The Contribution of International Law, in W. LANG (ed.), Sustainable Development and International Law, London-Dordrecht-Boston, 1995, p. 3 ss.;
S. ANNIBALE, La tutela ambientale in campo internazionale, Cedam, Padova, 1996; M.
GESTRI, La gestione delle risorse naturali d’interesse generale per la comunità internazionale, Giappichelli, Torino, 1996, p. 54 ss.; A. EPINEY-M. SCHEYLI, Le concept de développement durable en droit international public, in Revue suisse de droit international et
européen, 1997, p. 247 ss.; E.M. KORNICKER UHLMANN, State Community Interests, Jus
Cogens and Protection of the Global Environment: Developing Criteria for Peremptory
Norms, in Georgetown International Environmental Law Review, 1998, p. 101 ss.; C.
ZANGHÌ, Pour la protection des générations futures, in Boutros Boutros-Ghali Amicorum
Discipulorumque Liber, II, Bruxelles, 1998, p. 1459 ss.; R. FERRARA-F. FRACCHIA, N. OLIVETTI RASON, Diritto dell’ambiente, Laterza, Roma-Bari, 1999; P.H. SAND, Transnational
Environmental Law. Lessons in Global Change, The Hague-London-Boston, 1999; A.
KISS-J.P. BEURIER, Droit international de l’environnement, Paris, 2000; G. CATALDI, voce
Ambiente, tutela dell’, II: Diritto della Comunità europea, in Enc. giur., II, 2001, p. 1
ss.; L. MEZZETTI (a cura di), Manuale di diritto ambientale, Cedam, Padova, 2001; T.
SCOVAZZI (ed.), The Protection of the Environment in a Context of Regional Economic
Energia e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale
3
Il progresso tecnologico, seppure essenziale, non può a nessun costo
compromettere il patrimonio ambientale. Visti i grandi effetti delle attività dell’uomo sull’ambiente, lo sviluppo economico deve avvenire con il
Integration, Giuffrè, Milano, 2001; U. VILLANI, Gli strumenti giuridici internazionali di
tutela dell’ambiente, in AA.VV., La tutela del paesaggio e la protezione dell’ambiente
marino-costiero nell’azione del Consiglio d’Europa, Jovene, Napoli, 2001, p. 39 ss.; G.
CORDINI, Diritto ambientale comparato, Cedam, Padova, 2002; P.K. RAO, International
Environmental Law and Economics, Oxford, 2002; G. BADIALI, La tutela internazionale
dell’ambiente, ESI, Napoli, 2003; F. MUNARI, Tutela internazionale dell’ambiente, in
S.M. CARBONE-R. LUZZATTO-A. SANTA MARIA (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2003, p. 406 ss.; P.J. SANDS, International Law in the Field of
Sustainable Environmental Law, Cambridge, 2003; H. VEDDER, Competition Law and
Environmental Protection in Europe: Towards Sustainability?, Groningen, 2003; A. KISS,
Droit International de l’environnement, Paris, 2004; G. TAMBURELLI, voce Ambiente (tutela dell’) III) diritto internazionale, in Enc. giur., Agg., II, 2004, p. 1 ss.; B. CARAVITA,
Diritto dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2005; G. CORDINI-P. FOIS-S. MARCHISIO, Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati, Giappichelli, Torino, 2005; A.
DEL VECCHIO-A. DAL RI, Il diritto internazionale dell’ambiente dopo il vertice di Johannesburg, Editoriale scientifica, Napoli, 2005; S.A. ATAPATTU, Emerging Principles of
International Environmental Law, Transnational Publishers, Ardsley, N.Y., 2006; R.
FERRARA (a cura di), La tutela dell’ambiente, in Trattato di diritto privato dell’Unione
europea, vol. XIII, Torino, Giappichelli, 2006; J.F. MCELDOWNEY-S. MCELDOWNEY, Contemporary Issues in Environmental Law and Policy, Cheltenham, 2006; D. BODANSKY-J.
BRUNNÉE-E. HEY (eds.), The Oxford Handbook of International Environmental Law,
Oxford, 2007; K. LEE (ed.), International Environmental Law in International Tribunals,
Cambridge, 2007; G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2008;
ID., L’ambiente e il diritto, in Riv. quadrim. dir. ambiente, 2010, p. 8 ss.; J. JANS-H. VEDDER,
European Environmental Law, Groningen, 2008; R.L. LORENZETTI, Teoria del Derecho
Ambiental, Mexico, 2008; AA.VV., Environmental Law, Oxford, 2009; P. BIRNIE-A.
BOYLE-C. REDGWELL, International Law and the Environment, Oxford, 2009; J. EBBESON-P. OKOWA (eds.), Environmental Law and Justice in Context, New York, 2009; M.
FITZMAURICE, Contemporary Issues in International Environmental Law, Cheltenham,
2009; A. FODELLA-L. PINESCHI (a cura di), La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2009; S. NESPOR, Il governo dell’ambiente. La politica e
il diritto per il progresso sostenibile, Garzanti, Milano, 2009; M. RENNA, Ambiente e Territorio nell’Ordinamento Europeo, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2009, p. 649 ss.; H.
RUIZ FABRI-L. GRADONI, La circulation des concepts juridiques: le droit international de
l’environnement entre mondialisation et fragmentation, Paris, 2009; U. LEANZA, La protezione dell’ambiente umano, in U. LEANZA-I. CARACCIOLO, Il diritto internazionale: diritto per gli stati e diritto per gli individui, parti speciali, Giappichelli, Torino, 2010, p.
359 ss.; A. POSTIGLIONE (a cura di), International Conference on Global Environmental
Governance, ISPRA, Roma, 2011; M. PRIEUR, Droit de l’environnement, Paris, 2011; A.
VAN LANG, Droit de l’environnement, Paris, 2011.
4
Energia sostenibile
minor sacrificio possibile delle risorse naturali, nel tentativo di raggiungere un equilibrio tra promozione dello sviluppo e tutela ambientale 3.
Al fine di raggiungere in maniera efficace gli scopi che si prefigge, la
politica ambientale deve necessariamente tener conto delle forti differenze che sussistono nello sviluppo economico, industriale e culturale degli
stati, i quali non hanno tutti gli stessi mezzi per provvedere alla tutela
dell’ecosistema.
Le suddette problematiche hanno spinto i membri della comunità internazionale a coniare un diritto dell’ambiente, consapevoli della necessità di iniziative a livello internazionale. La maggior parte dei fenomeni di
deterioramento ambientale sono, infatti, gestibili esclusivamente a livello
globale, e risulterebbe senza alcuna utilità una politica di tutela ambientale condotta da parte di singoli stati. La soluzione delle difficili questioni
ambientali richiede necessariamente una cooperazione a livello internazionale, la quale si rifletta, successivamente, sulla politica e sulla normativa nazionale.
La consapevolezza della globalizzazione delle problematiche ambientali e, soprattutto, dei relativi rimedi, i quali possono risultare efficaci solo se applicati a livello generale, ha condotto all’introduzione, nell’ordinamento internazionale, di alcuni principi di diritto dell’ambiente 4. Il ca3
Per ampi riferimenti sulla stretta integrazione tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente si vedano, in particolare, S. MARCHISIO, Gli atti di Rio nel diritto internazionale, in Riv. dir. int., 1992, p. 581 ss.; S. MARCHISIO-S.C. GARAGUSO (a cura di), Rio 1992:
Vertice per la terra, cit.; O. FERRAJOLO, Le Nazioni Unite e lo sviluppo sociale, in Affari
Esteri, 1995, p. 230 ss.; E. GERELLI, Economia e tutela dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 1974; ID., Società postindustriale e ambiente, Laterza, Roma-Bari, 1995; G. LOMBARDI, Iniziativa economica privata e tutela dell’ambiente, in C. MURGIA, L’ambiente e la
sua protezione, Giuffrè, Milano, 1991, p. 261; F. CIAPPARONI (a cura di), Diritto all’ambiente e diritto allo sviluppo, Atti del convegno interdisciplinare di Teramo, Giuffrè, Milano, 1995; diversi contributi in S. MARCHISIO-F. RASPADORI-A. MANEGGIA (a cura di),
Rio cinque anni dopo, Francoangeli, Milano, 1998; G. TAMBURELLI, voce Ambiente (tutela dell’) III) diritto internazionale, cit., spec. p. 5; nonché B. CONFORTI, Le Nazioni Unite, Cedam, Padova, 2005, p. 249 s.
4
Il principio di prevenzione impone di adottare le più idonee misure per la pianificazione dei possibili rischi derivanti da attività inquinanti, allo scopo di evitare il pregiudizio che potrebbe essere causato dai processi produttivi. Il principio precauzionale, formulato inizialmente nella Carta mondiale della natura adottata nel 1982 in seno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite (Principio 11, lett. a e b) ed affermato chiaramente nel
Principio 15 della Dichiarazione di Rio de Janeiro (sulla quale v. infra), costituisce una
Energia e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale
5
rattere vincolante dei postulati ambientali 5 (nel cui ambito quello di prespecificazione di quello preventivo ed esige l’adozione di misure effettive di prevenzione
nel caso di esercizio di attività arrecanti una seria minaccia per l’ambiente. In base a tale
principio gli stati non possono invocare, per giustificare la propria inerzia, l’assenza di
prove scientifiche che riconducano il pregiudizio dell’ambiente all’esercizio di tali attività.
5
Senza volersi soffermare sui principi di diritto ambientale ci si limita, in questa sede, a richiamare la bibliografia per i relativi approfondimenti: P. BRAILLARD, L’imposture
du Club de Rome, PUF, Paris, 1982 (trad. it. L’impostura del Club di Roma, Dedalo, Bari, 1983); P. PICONE, Obblighi reciproci e obblighi erga omnes degli Stati nel campo della protezione internazionale dell’ambiente marino dall’inquinamento, in V. STARACE (a
cura di), Diritto internazionale e protezione dell’ambiente marino, Giuffrè, Milano,
1983, p. 15 ss.; P. FOIS, voce Ambiente (tutela dell’) nel diritto internazionale, cit., p. 218
ss.; ID. (a cura di), Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente, Atti dell’XI Convegno SIDI tenutosi ad Alghero il 16 e 17 giugno
2006, Editoriale scientifica, Napoli, 2007 (spec. gli scritti di F. FRANCIONI-S. MARCHISIO,
P. PILLITTU-S. GIORDANO-G. CORDINI); T. SCOVAZZI, Le azioni delle generazioni future, in
Riv. giur. ambiente, 1995, p. 153 ss.; H. HOHMANN, Precautionary Legal Duties and
Principles of Modern International Environmental Law, Martinus Nijhoff, LondonDordrecht-Boston, 1994; P. SANDS, Principles of International Environmental Law, I,
Manchester University Press, Manchester-New York, 1995; W. LANG (ed.), Sustainable
Development and International Law, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, LondonDordrecht-Boston, 1995; M.C. CICIRIELLO, Dal principio del patrimonio comune al concetto di sviluppo sostenibile, in AA.VV., L’ONU: cinquant’anni di attività e prospettive
per il futuro, Atti dei Convegni organizzati dalla SIOI in occasione della celebrazione del
50° anniversario dell’ONU, Roma, 1996, p. 265 ss.; H.E. DALY, Beyond Growth: the
Economics of Sustainable Development, Beacon Press, Boston, 1996 (trad. it. Oltre la
crescita. L’economia dello sviluppo sostenibile, Edizione di comunità, Torino, 2001); S.
NESPOR, Rapporto mondiale sul diritto dell’ambiente, trad. it., Giuffrè, Milano, 1996; V.
PEPE, UNESCO: il patrimonio mondiale dell’umanità per lo sviluppo sostenibile, in Riv.
giur. ambiente, 1997, p. 349 ss.; I. SACHS, L’ecodéveloppement: stratégies pour le 21
siècle, Paris, 1997; L. KRAMER, General Principles of Community Environmental Law
and Their Translation into Secondary Law, in Law and European Affairs, 1999, p. 347
ss.; U. LEANZA, Il diritto degli spazi internazionali. Le nuove frontiere, Giappichelli, Torino, 1999, p. 358 ss.; M. CASTELLANETA, L’individuo e la protezione dell’ambiente nel
diritto internazionale, in Riv. dir. int., 2000, p. 913 ss.; R. REVESZ-P. SANDS-R. STEWART
(eds.), Environmental Law, the Economy and Sustainable Development. The United States,
the European Union and the International Community, Cambridge University Press,
2000; N. DE SADELEER, Environmental Principles: from Political Slogans to Legal Rules,
Oxford University Press, 2002; M. MONTINI, La necessità ambientale nel diritto internazionale e comunitario, Cedam, Padova, 2001; M. DEJEANT PONS-M. PALLEMAERTS-S. FIORAVANTI, Human Rights and the Environment, Strasbourg, Council of Europe, 2002; U.
LEANZA, Il diritto internazionale. Da diritto per gli Stati a diritto per gli individui, Giappichelli, Torino, 2002, p. 215 ss.; G. TAMBURELLI, Tendenze evolutive del diritto internazionale dello sviluppo sostenibile: la Conferenza di Johannesburg, in Gazzetta Ambiente,
6
Energia sostenibile
cauzione è stato ampiamente approfondito dalla dottrina 6, a differenza di
quanto avviene per altri principi di diritto internazionale 7, si consegue mol2002, p. 3 ss.; ID., voce Ambiente (tutela dell’) III) diritto internazionale, cit., p. 12 s.; A.
FODELLA, Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, in Riv. giur. ambiente,
2003, p. 385 ss.; F. LA CAMERA, Sviluppo sostenibile. Origini, teoria e pratica, Editori
riuniti, Roma, 2003; F. MUNARI, Tutela internazionale dell’ambiente, cit., p. 414 ss.; J.
VERSCHUUREN, Principles of Environmental Law. The Ideal of Sustainable Development
and the Role of Principles of International, European and National Environmental Law,
Nomos, Baden-Baden, 2003; P. DELL’ANNO, Principi del diritto ambientale europeo e nazionale, Giuffrè, Milano, 2004; L. DAVICO, Sviluppo sostenibile. Le dimensioni sociali,
Carocci, Roma, 2004; A. LANZA, Lo sviluppo sostenibile, Il Mulino, Bologna, 2006; S.
SALARDI, I principi ambientali ‘nel’ diritto: old wine in new bottle?, in Notizie di Politeia, Rivista di etica e scelte pubbliche, 2009, p. 53 ss.; F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile
e diritti delle generazioni future, in Riv. quadrim. dir. ambiente, 2010, p. 13 ss.; nonché
ID., Lo sviluppo sostenibile – la voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Editoriale scientifica, Napoli, 2010.
6
Su tale principio cfr., specificamente, T. SCOVAZZI, Sul principio precauzionale nel
diritto internazionale dell’ambiente, in Riv. dir. int., 1992, p. 699 ss.; F. MUCCI, L’“approccio precauzionale” a tutela dell’ambiente marino nel diritto internazionale e comunitario: tra disciplina sostanziale e soluzioni procedurali, in M.C. CICIRIELLO (a cura di),
La protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento. Problemi vecchi e nuovi, Editoriale scientifica, Napoli, 2003, p. 129 ss.; D. FREESTONE-E. HEY (eds.), The Precautionary Principle and International Law, Kluwer Law International, The Hague-London,
1996; O. GODARD (sous la direction de), Le principe de précaution dans la conduite des
affaires humaines, Msh, Paris, 1997; F. ACERBONI, Contributo allo studio del principio di
precauzione: dall’origine nel diritto internazionale a principio generale dell’ordinamento, in Il diritto della regione. Regione del Veneto, 2000, p. 245 ss.; H. BELVEZE, Il principio di precauzione, in Ambiente, Risorse, Salute, 2000, p. 29 ss.; N. DE SADELEER, Le
statut juridique du principe de précaution en droit communautaire: du slogan à la règle,
in Cahiers de droit européen, 2001, p. 91 ss.; P. ICARD, Le principe de précaution: exception à l’application du droit communautaire?, in Revue trimestrielle de droit européen,
2002, p. 471 ss.; A. TROUWBORST, Evolution and Status of the Precautionary Principle in
International Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York, 2002; E.
FISHER-J. JONES-R. VON SCHOMBERG, Implementing the Precautionary Principle: Perspectives and Prospects, Edward Elgar, Cheltenham, 2006; G. MANFREDI, Cambiamenti climatici e principio di precauzione, in Riv. quadrim. dir. ambiente, 2011, disponibile il 27
dicembre 2011 all’indirizzo http://www.rqda.eu/giuseppe-manfredi-cambiamenti-climati
ci-e-principio-di-precauzione/.
7
La cui obbligatorietà si forma in maniera molto rapida a causa dell’immediata evidenza dei valori da tutelare e della diffusa volontà di preservarli a livello internazionale.
Per fare un esempio immediato, si pensi al divieto di minaccia ed uso della forza. Sebbene nel passato gli stati risolvessero, di norma, le loro controversie mediante la forza armata, in epoca successiva ai due conflitti mondiali le atrocità causate dalla guerra hanno
Energia e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale
7
to lentamente, in quanto l’idea stessa dell’ambiente come oggetto di tutela nell’ambito del diritto internazionale è relativamente recente. Inoltre, la
consapevolezza dell’influenza delle attività umane sull’ecosistema è ancora più lenta a diffondersi nell’ambito degli stati della comunità internazionale.
I principi a carattere ambientale scaturiscono, generalmente, da dichiarazioni internazionali a carattere non vincolante, che consentono l’affermazione graduale di concetti non ancora unanimemente accettati sul piano internazionale. Le disposizioni contenute nelle dichiarazioni di principi (dette anche soft law, per evidenziarne il contenuto non obbligatorio)
sono, tuttavia, espressione di soggetti internazionali dotati di un forte peso
sul piano internazionale (si pensi all’Organizzazione delle Nazioni Unite),
e sanciscono principi di alto valore etico. Di conseguenza, le stesse costituiscono generalmente il punto di partenza di un lungo percorso che conduce alla stipulazione di impegni vincolanti per le parti firmatarie, a tutela di valori il cui rispetto, seppur lentamente, diviene alla fine vincolante
ai sensi di appositi impegni internazionali.
Un esempio di quanto detto è rappresentato dalla formazione della portata giuridica del concetto di sviluppo sostenibile 8. Tra i principi di diritto
contribuito così fortemente a formare negli stati della comunità internazionale la consapevolezza della tragedia provocata dall’uso delle armi da far nascere in modo repentino
un principio vincolante di diritto internazionale, avente addirittura il carattere di jus cogens, a tutela della pace e della sicurezza internazionale, considerate tra i più alti valori
della comunità internazionale.
8
Nell’ambito delle cospicue opere dedicate a tale principio, oltre a quelle indicate nella
nota 5 si vedano: R. MUNRO-J. LAMMERS, Environmental Protection and Sustainable Development: Legal Principles and Recommendations, Graham & Trotman, London, 1987;
N. SINGH, Right to Environment and Sustainable Development as a Principle of International Law, in Studia Diplomatica, 1988, p. 45 ss.; K. GINTHER-E. DENTERS-P. DE WAART
(eds.), Sustainable Development and Good Governance, Martinus Nijhoff, DordrechtBoston-London, 1995; M. POLITI, Tutela dell’ambiente e “sviluppo sostenibile”: profili e
prospettive di evoluzione del diritto internazionale alla luce della conferenza di Rio de
Janeiro, in AA.VV., Scritti degli allievi in memoria di Giuseppe Barile, Cedam, Padova,
1995, p. 447 ss.; M.C. CICIRIELLO, L’applicazione del principio dello sviluppo sostenibile
al Mare Mediterraneo, in ID. (a cura di), La protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, cit., p. 115 ss.; G. ATKINSON-R. DUBOURG-K. HAMILTON-M. MUNASINGHE-D.
PEARCE-C. YOUNG, Measuring Sustainable Development, macroeconomics and the Environment, Edward Elgar, Cheltenham, 1997; F. SALVIA, Ambiente e sviluppo sostenibile,
in Riv. giur. ambiente, 1998, p. 235 ss.; A. BOYLE-D. FREESTONE (eds.), International Law
and Sustainable Development – Past Achievements and Future Challenges, Oxford Uni-
8
Energia sostenibile
ambientale, quest’ultimo ha una valenza molto ampia ed eterogenea, che
lo rende capace di influenzare ed orientare lo sviluppo di settori molto
diversi tra loro. Il suo ambito di applicazione si estende, infatti, alla tutela
ambientale, allo sviluppo sociale ed al progresso economico 9.
versity Press, Oxford-New York, 1999; W. LANG-H. HOHMANN-A. EPINEY, Das Konzept
der Nachhaltigen Entwicklung völker – und europarechtliche Aspekte, Bern, 1999; D.
FRENCH, International Law and Policy of Sustainable Development, Manchester University Press, 2002; U. LEANZA, Il principio dello sviluppo sostenibile e il “Sistema di
Barcellona”, in P. FOIS (a cura di), Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente, cit., p. 279 ss.; A. MARZANATI, Lo sviluppo sostenibile, in A. LUCARELLI-A. PATRONI GRIFFI (a cura di), Studi sulla Costituzione europea.
Percorsi e ipotesi, ESI, Napoli, 2003, p. 139 ss.; G. TAMBURELLI, La Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, in Ambiente, Consulenza e pratica per l’impresa,
2003, p. 33 ss.; M.C. CORDONIER SEGGER, Significant Developments in Sustainable Development Law and Governance: A Proposal, in Natural Resources Forum 28, 2004, p. 61
ss.; M.C. CORDONIER SEGGER-A. KHALFAN, Sustainable Development Law. Principles,
Practices and Prospects, Oxford University Press, 2004; ARE, FEDERAL OFFICE FOR SPATIAL PLANNNG, Sustainable development-definition and constitutional status in Switzerland, Bern, 2005; R.W. KATES-T.M. PARRIS-A. LEISERWOTIZ, What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values and Practice, in Environment Science and Policy for
Sustainable Development, 2005, p. 8 ss.; P. OREBECH (et al.), The Role of Customary Law
in Sustainable Development, Cambridge University Press, 2005; H. KELLER-C. VON ARB,
Nachhaltige Entwicklung im Völkerrecht: Begriff-Ursprung-Qualifikation, Umweltrecht
in der Praxis, 2006; B.J. RICHARDSON-S. WOOD, Environmental Law for Sustainability. A
Reader, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2006; D. WACHTER, Nachhaltige Entwicklung. Das Konzept und seine Umsetzung in der Schweiz, Zürich/Chur, 2006; S. SALARDI,
Il diritto internazionale in materia di sviluppo sostenibile. Quali progressi dopo Rio?, in
Riv. giur. ambiente, 2008, p. 657 ss.; ID., Sustainable Development: Definitions and Models
of Legal Regulation. Some Legal-Theoretical Outlines on the Role of Law, in Riv. quadrim.
dir. ambiente, 2011, disponibile il 27 novembre 2011 all’indirizzo http://www.rqda.eu/
silvia-salar di-sustainable-development-definitions-and-models-of-legal-regulation/; N.
SCHRIJVER, The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception,
Meaning and Status, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2008; M. PALLEMAERTS-A.
AZMANOVA (eds.), The European Union and Sustainable Development: Internal and
External Dimensions, Brussels University Press, 2009; T. SCOVAZZI, Lo sviluppo sostenibile nelle aree protette del Mediterraneo e il Protocollo di Barcellona del 1995, in Riv.
giur. ambiente, 2010, p. 421 ss.
9
Sul carattere interdisciplinare dello sviluppo sostenibile si vedano, specificamente,
M.D. YOUNG, Sustainable Investment and Resource Use. Equity, Environmental Integrity
and Economic Efficiency, Man and the Biosphere Series, Unesco, Paris, 1992, vol. 9;
M.C. CICIRIELLO, Dal principio del patrimonio comune al concetto di sviluppo sostenibile,
cit.; nonché SWISS FEDERAL COUNCIL, Sustainable Development Strategy, Bern, 2002. Tale carattere raggiunge la massima espressione nel Protocollo di Kyoto, sul quale v. infra.
Energia e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale
9
L’idea della concomitanza tra lo sviluppo umano e la tutela dell’ambiente costituisce il fulcro del concetto di sviluppo sostenibile, in quanto
la dimensione essenziale dell’essere umano è costituita dall’ambiente in
cui lo stesso vive, e non vi può essere un reale sviluppo, cioè un miglioramento della qualità della vita, senza un parallelo rispetto per l’ambiente.
La sincronia tra sviluppo e ambiente emerge, per la prima volta in modo
chiaro, dalla Dichiarazione di Stoccolma, documento conclusivo della prima Conferenza Mondiale delle nazioni Unite sull’Ambiente 10 . La Dichiarazione di Stoccolma, approvata il 16 giugno 1972 e contenente 26
principi, proclama la responsabilità degli esseri umani nei confronti delle
generazioni future in relazione alla salvaguardia ed al miglioramento dell’ambiente. Ai sensi di tale documento, dal carattere non vincolante, le risorse naturali devono essere tutelate a beneficio delle generazioni presenti e future, e la capacità della Terra di produrre tali risorse deve essere
conservata e, ove possibile, ripristinata e migliorata.
Sebbene il connotato della “sostenibilità” dello sviluppo non emerga
ancora espressamente, nella Dichiarazione di Stoccolma l’idea dell’imprescindibilità della risoluzione dei problemi ambientali nell’ambito dello
sviluppo sociale, economico e tecnologico è già chiarissima.
Tale idea si estrinseca, successivamente, nel concetto di sviluppo sostenibile delineato nel Rapporto Bruntland Our Common Future del 1987 11.
Tale studio, che analizza la crescita economica, l’affermazione dell’interdipendenza globale e la lotta alla povertà, nasce nell’ambito della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, composta da rappresentanze
di 21 stati ed insediata nel 1983 su mandato dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite. Secondo il rapporto, è sostenibile “uno sviluppo che
soddisfi i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità di quelle future di soddisfare le proprie necessità”. Tale concetto di
sviluppo economico implica un radicale cambiamento dello stile di vita,
10
Si veda il testo della Dichiarazione all’indirizzo www.a21italy.it/medias/687697200765398.pdf, disponibile il 20 ottobre 2011.
11
WCED, Our Common Future, Oxford University Press, 1987. Sull’argomento si
veda, in particolare, G. RUFFOLO (a cura di), Il futuro di noi tutti. Rapporto della Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, Bompiani, Milano, 1988; T. DE LA COURT,
Beyond Brundtland. Green Development in the 1990s, New Horizons Press, New YorkLondon-New Jersey, 1990.
10
Energia sostenibile
del consumo, delle modalità di sfruttamento delle risorse ambientali. Il cambiamento deve essere globale e comune, deve durare nel tempo e deve
essere finalizzato a sostenere lo sviluppo umano delle generazioni presenti e future, senza limiti assoluti ed in maniera diffusa, creando una convivenza armonica tra esseri umani ed ambiente naturale.
La Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo del
1992 12 consacra lo sviluppo sostenibile come criterio essenziale di ogni
politica ambientale internazionale, contribuendo a delineare, insieme al
Rapporto Bruntland, la portata interdisciplinare del principio in questione, il quale, da mero strumento di tutela ambientale e di equilibrio tra esseri umani ed ambiente esterno, diviene anche uno dei principali criteri di
crescita economica, nonché di equità sociale.
La stessa definizione di sviluppo sostenibile, in base alla quale sostenibilità significa soddisfazione delle esigenze delle generazioni presenti
preservando quelle delle generazioni future, esprime un concetto che gravita intorno a quattro principi cardine: il principio dell’uso equo e sostenibile delle risorse naturali, rappresentato dall’uso prudente e razionale
delle risorse naturali; il concetto di integrazione tra le politiche dello sviluppo e quelle della tutela ambientale, in base al quale è necessario affrontare le problematiche ambientali mediante l’adozione di un approccio
globale ed equilibrato, integrando le esigenze ambientali e quelle di sviluppo economico; il concetto di equità intragenerazionale, consistente nella necessità che ogni stato, nell’applicazione delle proprie politiche di sviluppo, risponda non solo alle esigenze del suo popolo, ma anche a quelle
degli altri Paesi, in un’azione di cooperazione per il raggiungimento di un
medesimo obiettivo comune di sviluppo bilanciato; il principio di equità
12
Cfr., sul punto, V. LAVITOLA, Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo, Colombo,
Roma, 1992; S. MARCHISIO, Gli atti di Rio nel diritto internazionale, cit.; ID., Il principio
dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale, in S. MARCHISIO-F. RASPADORI-A. MANEGGIA (a cura di), Rio cinque anni dopo, cit., p. 57 ss.; J. MC CARTHY, La Conferenza di
Rio su ambiente e sviluppo, in La Civiltà Cattolica, 1992, p. 560 ss.; L. PINESCHI, La
Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo, in Riv. giur. ambiente, 1992, p.
705 ss.; M. TALLACCHINI, Earth Summit 92, in Riv. int. dir. uomo, 1992, p. 527 ss.; M.
KEATING, The Earth Summit’s Agenda for Change, Geneva, Center for Our Common Future, 1993; P. SOAVE, Lo sviluppo sostenibile nella prospettiva dell’Agenda 21. Il programma di azione lanciato alla Conferenza di Rio de Janeiro, in Riv. giur. ambiente,
1993, p. 761 ss.; T. TREVES, Il diritto all’ambiente a Rio e dopo Rio, cit.; L. CAMPIGLIO-L.
PINESCHI-D. SINISCALCO-T. TREVES, The Environment After Rio, cit.
Energia e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale
11
intergenerazionale, che si traduce nell’opportunità di limitare lo sfruttamento dell’ambiente, per evitare di danneggiare le generazioni future.
In particolare, in base al principio dell’equità intergenerazionale, l’ambiente è concepito come “patrimonio comune” di tutti i membri della specie
umana (sia della presente generazione che di quelle future), per cui ogni generazione ha il diritto di riceverlo nelle stesse condizioni di quello ricevuto
dalla generazione passata, ed ha il dovere di mantenerlo almeno nelle medesime condizioni in cui l’abbia ricevuto 13. Tale principio va inteso, inoltre,
come norma programmatica che impone agli stati di considerare, nell’applicazione delle proprie politiche, non solo le esigenze della generazione presente, ma anche di quelle future. Ciò significa porre un limite ad un uso indiscriminato ed eccessivo delle risorse naturali in modo da evitare un esaurimento delle stesse ai fini del loro sfruttamento per le generazioni future.
Secondo l’accezione proposta, lo sviluppo sostenibile è una nuova categoria concettuale che sembra integrare e superare la stessa dimensione
di patrimonio comune dell’umanità. In ogni caso non è possibile porre in
essere un idoneo sviluppo sostenibile senza un’adeguata azione mirata a
diffondere il concetto di solidarietà e di utilizzazione equa delle risorse,
in funzione del benessere delle popolazioni future e in equilibrio con la
tutela dell’ambiente 14.
Le tre dimensioni ambientale, economica e sociale dello sviluppo sostenibile, insieme ad altri principi ambientali, si desumono dal contenuto
dei documenti approvati in occasione dell’Earth Summit tenutosi a Rio de
Janeiro dal 2 al 14 giugno 1992.
La Dichiarazione su Ambiente e Sviluppo sancisce alcuni aspetti particolarmente importanti dello sviluppo sostenibile 15. Il diritto allo svilup13
Cfr. sul punto, soprattutto, E. BROWN WEISS, In Fairness to Future Generation: International Law, Common Patrimony and Intergenerational Equity, UN University Press,
Tokio, 1989; P. MANZINI, I principi di diritto internazionale dell’ambiente nella Convenzione quadro delle N.U. sui cambiamenti climatici, in Nuove leggi civ. comm., 1995, p.
447 ss.; nonché M.C. CICIRIELLO, Dal principio del patrimonio comune al concetto di
sviluppo sostenibile, cit.
14
In tal senso, la necessità di uno sviluppo sostenibile si afferma anche nei confronti
della tutela dei beni culturali ed ambientali, consistendo nel diritto di tutti gli stati di partecipare equamente al godimento o allo sfruttamento delle risorse comuni, tutelando le
esigenze delle generazioni future e agendo in funzione dell’interesse comune.
15
Per tale Dichiarazione si veda il sito dell’UNEP alla pagina http://www.unep.org/
12
Energia sostenibile
po si deve realizzare nell’equo soddisfacimento delle esigenze ambientali
e di quelle relative allo sviluppo intergenerazionale (Principio 3). Per realizzare uno sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente deve essere considerata parte integrante del processo di sviluppo (Principio 4). La lotta
alla povertà, a livello internazionale, è un requisito indispensabile per lo
sviluppo sostenibile (Principio 5). Con riferimento ai danni ambientali,
viene introdotto il principio delle responsabilità comuni ma differenziate,
in base al quale ogni stato è responsabile in proporzione alle risorse economiche e tecnologiche di cui dispone e alla pressione esercitata sull’ecosistema dalle rispettive società (Principio 7) 16. Costituiscono un valido
strumento di sviluppo sostenibile le politiche di scambio e di trasferimento delle tecnologie, nonché quelle demografiche (Principio 8 e 9).
Lo strumento d’attuazione della Dichiarazione, altro documento di natura non vincolante denominato Agenda 21 17, ha assunto grande rilievo
per il suo intento di rappresentare un Piano d’azione per lo sviluppo sostenibile indirizzato alle comunità locali, ai governi, all’ONU e ad altre
agenzie interessate a tale sviluppo.
Nel Vertice di Rio sono state firmate anche la Dichiarazione sui principi relativi alle foreste, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e la Convenzione sulla diversità biologica 18. Tra tali documenti, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici rappresenta una tappa essenDocuments.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163, disponibile il 22
ottobre 2011.
16
Sul principio delle responsabilità comuni ma differenziate tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati in materia di ripartizione degli oneri relativi alla tutela ambientale cfr., in particolare, S. MARCHISIO, La responsabilità comune ma differenziata
degli Stati nella promozione dello sviluppo sostenibile, in Annali dell’Università di Ferrara, sez. V, Saggi II, Ferrara, 1995, p. 49 ss.; G. TAMBURELLI, The Principle of Common
But Differentiated Responsibility in the International Agreements for the Protection of
the Ozone Layer, in G. CORDINI-A. POSTIGLIONE (a cura di), Ambiente e Cultura, Napoli,
1999, p. 503 ss.; ID., Osservazioni su democraticità e formazione delle norme internazionali ambientali, in Dir. e gest. amb., 2001, n. 3, p. 92; nonché F. MUNARI, Tutela internazionale dell’ambiente, cit., p. 422 s.
17
Cfr., in proposito, il sito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alla pagina http:
//www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml, disponibile il 22 ottobre 2011.
18
Per i rispettivi testi si vedano le seguenti pagine, disponibili il 22 ottobre 2011:
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm; http://unfccc.int/resour
ce/docs/convkp/conveng.pdf; http://www.cbd.int/convention/text/.
Energia e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale
13
ziale per l’evoluzione del concetto di sostenibilità, affrontando principalmente il problema della riduzione dei cambiamenti climatici generati dall’emissione dei gas serra, mentre la Convenzione sulla diversità biologica
ha un ruolo importante di chiarimento del concetto di sostenibilità. La
stessa afferma, all’art. 2, che è sostenibile un uso delle risorse biologiche
secondo modalità che non ne comportino una diminuzione a lungo termine, salvaguardando al tempo stesso il soddisfacimento delle generazioni
presenti e future.
Nel Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel 2002, sono stati approvati una Dichiarazione sullo Sviluppo Sostenibile ed un Piano d’azione, entrambi non vincolanti 19. La Dichiarazione, il cui scopo fondamentale è rappresentato dall’intento di fornire
una linea di continuità tra i summenzionati Vertici di Stoccolma, Rio e
Johannesburg, richiama essenzialmente i criteri precedentemente affermati, rafforzandoli. Lo sviluppo sociale rappresenta un pilastro fondamentale nella costruzione di uno sviluppo sostenibile, insieme a quello economico ed ambientale (Principio 5 ed 11). La liberalizzazione del commercio va condotta secondo criteri che avvantaggino sia i Paesi industrializzati che quelli meno sviluppati, nel quadro di politiche di sviluppo sostenibile, condotte dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, miranti a conseguire una globalizzazione equa e regolamentata (Principio 14).
È necessario dar vita ad un’istituzione multilaterale fondata sullo stato di
diritto, sulla democrazia, sulla pace e sulla sicurezza che garantisca lo
sviluppo realmente sostenibile in ogni stato (Principio 31 e 32).
Il Piano d’Azione è finalizzato al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile mediante l’indicazione di precisi obiettivi, da realizzare in alcuni casi entro determinate scadenze temporali. La questione ambientale è
affrontata con un approccio non più frammentario, bensì per ecosistemi
(ad esempio, nei paragrafi 29 e 31 viene affrontata la tutela dell’intero
ecosistema marino). Nel perseguimento dello sviluppo sostenibile si riafferma il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, in base
alle diverse possibilità e alle rispettive risorse economiche (paragrafo 75).
19
Cfr. ancora il sito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rispettivamente alle
pagine http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm
e http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf,
disponibili il 22 ottobre 2011.
14
Energia sostenibile
2. Le applicazioni del principio dello sviluppo sostenibile al settore
energetico
L’obiettivo della sostenibilità non può essere disgiunto da quello dello
sviluppo, che ne costituisce il presupposto. Per poter individuare gli strumenti della sostenibilità è, dunque, essenziale evidenziare in primo luogo
in cosa consiste lo sviluppo, obiettivo primario da realizzare.
Nell’ambito della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite del
2000 tale scopo fondamentale è stato individuato nei Millennium Development Goals, i cui obiettivi consistono nell’eliminazione della povertà assoluta e della fame; nell’assicurazione dell’istruzione elementare a livello universale; nella promozione della parità tra i sessi; nella riduzione della mortalità infantile e di quella materna; nella lotta alle malattie che provocano la più
alta mortalità, come l’Aids e la malaria; nella garanzia della sostenibilità ambientale; nel potenziamento di un partenariato globale per lo sviluppo 20.
Nel mondo, circa il 20% della popolazione non ha beneficiato di alcuna crescita economica. Più di un miliardo di persone non soddisfa i propri
bisogni fondamentali: gran parte degli esseri umani che vivono nel sud
del mondo non dispone di sistemi fognari, di acqua corrente e non inquinata, di cibo sufficiente; non abita in case adeguate; non ha accesso ad
alcun sistema sanitario e scolastico.
Le problematiche relative allo sviluppo sono inscindibilmente legate,
da un lato, alla tutela ambientale e, dall’altro, allo sviluppo del settore
energetico.
La protezione dell’ambiente si evolve continuamente, in relazione alle
priorità e alle mutate esigenze. Le questioni ambientali e quelle connesse
allo sviluppo economico-sociale degli esseri umani si integrano a vicenda, e hanno una notevole influenza reciproca: mentre in epoca meno recente tutelare l’ambiente significava preservare la natura, attualmente la
tutela ambientale implica valutazioni non inerenti necessariamente l’ecosistema, come il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni
più povere, la promozione dei diritti umani, nonché «l’abbandono di modelli “insostenibili” di produzione e di consumo» 21.
20
Cfr., sul punto, il § 7.
Così U. LEANZA, Il diritto internazionale. Da diritto per gli Stati a diritto per gli
individui, cit., p. 261.
21