Auto Reale Evoluzione

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Auto Reale Evoluzione
Reale Mutua per la Persona e la famiglia
Tutela nella Circolazione e nei Viaggi
Auto Reale Evoluzione
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SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Condizioni
di assicurazione
Mod. 5237 RCA
INDICE
DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Pag.
01
CONDIZIONI GENERALI
Pag.
04
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Cosa assicura
Cosa non assicura
Come assicura
Come avviene la gestione dei sinistri
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
10
12
15
38
SEZIONE DANNI
Cosa assicura
Cosa non assicura
Come assicura
Come avviene la gestione dei sinistri
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
39
41
43
45
SEZIONE PATENTE GARANTITA
Definizioni valide per la presente Sezione
Cosa assicura
Cosa non assicura
Come avviene la gestione dei sinistri
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
48
48
50
51
SEZIONE ASSISTENZA LEGALE
Cosa assicura
Cosa non assicura
Come avviene la gestione dei sinistri
Pag.
Pag.
Pag.
52
53
54
SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
Definizioni valide per la presente Sezione
Cosa assicura
Cosa non assicura
Come avviene la gestione dei sinistri
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
56
57
69
70
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Definizioni valide per la presente Sezione
Cosa assicura
Cosa non assicura
Come avviene la gestione dei sinistri
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
71
72
75
76
SETTORI DI TARIFFA
CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI
Pag.
82
Pag.
83
(Appendice n.1)
STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DELLA LEGGE
N. 990 DEL 24/12/1969
(Appendice n.2)
DEFINIZIONI
VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale
sono evidenziate in carattere corsivo.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la
Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere
assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione (può identificarsi con
l’Assicurato).
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione
chimica che si autopropaga con elevata velocità
FRANCHIGIA
Importo, espresso in cifra fissa o in percentuale della somma assicurata, che rimane
a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare,
che può autoestendersi e propagarsi.
LEGGE
La Legge 24 dicembre 1969, n. 990, con relativo regolamento di esecuzione, (DPR
24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei
natanti e successive modificazioni.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente
stabilito.
1. Massimale per sinistro: la somma massima cui è obbligata Reale Mutua per
ogni sinistro.
2. Massimale per persona: la somma massima, nell’ambito del “massimale per
sinistro”, per ogni persona che abbia subito lesioni personali o sia deceduta.
1
3. Massimale per cose: la somma massima, nell’ambito del “massimale per
sinistro”, per risarcire danni causati ad oggetti o animali anche se appartenenti a
più persone.
PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per l’applicazione delle regole evolutive viene considerato il periodo di effettiva
copertura che:
♦ per il primo periodo, inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e
termina 3 mesi prima della scadenza
del periodo di assicurazione
corrispondente alla prima annualità intera di premio;
♦ per i periodi successivi, inizia dal giorno di scadenza del periodo precedente e
ha durata di dodici mesi.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i
dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il
premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e
la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.
RELITTO
Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano
complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non
dovuto ad esplosione.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso e, limitatamente alla Sezione Assistenza Legale, il
verificarsi dei casi di controversia.
VALORE A NUOVO
Il valore di listino “Automobili Nuove” riportato dalla rivista “Quattroruote”
oppure il valore indicato nella fattura d’acquisto.
2
VALORE COMMERCIALE
A. Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista “Quattroruote”: il valore
di listino “Automobili Usate” riportato dalla rivista medesima;
B. per gli altri veicoli e per i fonoaudiovisivi: il valore del bene in comune
commercio.
VEICOLO
Il veicolo assicurato, a motore e non. Si considerano parte integrante del veicolo:
gli accessori di normale uso incorporati o fissi, compresi i fonoaudiovisivi installati
direttamente dalla casa costruttrice e quindi non opzionali e, per i veicoli ad uso
speciale o per trasporti specifici, le attrezzature relative incorporate o fisse. Sono
comunque escluse le parti mobili.
3
CONDIZIONI GENERALI
1.1
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della
Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione
Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia,
Principato di Monaco e Svizzera. L’assicurazione sul territorio degli altri Stati,
facenti parte del sistema della “Carta Verde”, è operante previo rilascio, su
richiesta, del certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) sul quale
sono elencati tutti i paesi che hanno aderito. Per la circolazione all’estero, la
garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni
nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile veicoli,
salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. Reale Mutua risponde,
inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non
siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in
genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta
Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del
documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale è
stato pagato il premio o la rata di premio, Reale Mutua risponde anche dei danni
che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza
del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del
sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la polizza, in
relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità nel corso del
periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta
Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è
obbligato a farne immediata restituzione a Reale Mutua; l’uso del documento al di
là della data di cessazione è pertanto illecito.
Per le Sezioni “Danni”, “Assistenza legale” e “Infortuni del conducente”
l’assicurazione è operante sul territorio di tutti i Paesi facenti parte del sistema
della Carta Verde. Per le Sezioni “Patente garantita” e “Assistenza in viaggio”
valgono le estensioni territoriali previste dalle specifiche condizioni.
1.2
PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA E DECORRENZA
DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalla data e dall’ora indicati in polizza, se il premio o la
prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del
pagamento. Il premio o la prima rata di premio si paga alla sottoscrizione della
polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze e la garanzia
ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo quanto disposto dall’art.
1901, secondo comma, del Codice Civile.
4
1.3
ADEGUAMENTO PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO
„ADEGUAMENTO PREMIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Qualora Reale Mutua intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le
condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle
precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa di
Responsabilità Civile in base alla quale sarà determinato il nuovo premio
presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 60 giorni prima
della scadenza del contratto stesso. Il Contraente, nel caso di variazione in
aumento delle condizioni di premio precedentemente applicate, potrà decidere
di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte. Tali condizioni si
intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo
premio previo rilascio da parte di Reale Mutua del contrassegno, del certificato
di assicurazione e dell’eventuale Carta Verde; qualora, viceversa, il Contraente
comunichi senza particolari modalità di non voler accettare le nuove condizioni
di premio o non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua
naturale scadenza.
In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall’art.
1901, secondo comma, del Codice Civile protraendo la garanzia sino alle ore
24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
„RINNOVO DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta data a mezzo fax o raccomandata da una delle parti
almeno quindici giorni prima della scadenza, la polizza, se di durata non
inferiore all’anno, o emessa in sostituzione di altra annuale per la sua residua
durata, è rinnovata per una durata pari ad un anno e così successivamente. È
facoltà di entrambe le parti stipulare polizze senza tacito rinnovo. In tal caso la
polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
In caso di disdetta inviata da una delle Parti o di polizza senza tacito rinnovo,
non troverà applicazione il termine previsto dall’art. 1901, secondo comma, del
Codice Civile.
1.4
SOSPENSIONE TEMPORANEA
RIATTIVAZIONE
DEL
CONTRATTO
E
SUA
Il Contraente può sospendere la garanzia in corso contemporaneamente alla
restituzione a Reale Mutua del certificato di assicurazione, del contrassegno e
dell’eventuale Carta Verde, sempreché il premio pagato abbia una residua durata di
almeno tre mesi. In caso contrario il premio dovrà essere integrato sino al
raggiungimento dei tre mesi; tale integrazione verrà restituita, al netto delle
imposte, al momento della riattivazione. La riattivazione, fermo restando il
5
proprietario del veicolo e la formula di personalizzazione di tariffa, comporterà la
proroga del contratto, con sostituzione di polizza, di un periodo pari a quello della
sospensione con il solo conguaglio di premio derivante dall’applicazione delle
condizioni tariffarie vigenti al momento della riattivazione.
La sospensione deve avere una durata minima di tre mesi e massima di
diciotto mesi. Qualora la durata della sospensione sia inferiore a tre mesi, il
conguaglio del premio verrà conteggiato tenendo conto anche del periodo di
sospensione. Se la sospensione supererà la durata di diciotto mesi il contratto
si intende risolto ed il premio non goduto resta acquisito da Reale Mutua salvo
quanto previsto ai punti 1.6, comma C) e 1.7, primo e secondo comma. In
questo caso non potrà essere consegnata l’attestazione dello stato di rischio.
Non è consentita la sospensione a seguito di furto del veicolo, per polizze
temporanee e libro matricola, né per i rischi relativi a ciclomotori, ciclocarri e
quadricicli leggeri. All’atto della sospensione Reale Mutua rilascia apposita
appendice.
1.5
VARIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il premio è determinato anche sulla base delle dichiarazioni del Contraente rese
alla stipula del contratto.
Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a Reale Mutua di ogni
cambiamento che riguardi le notizie contenute nelle dichiarazioni rese alla
stipula del contratto.
1.6
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in “conto vendita”
comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda
che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di
sua proprietà. Il “conto vendita” deve essere comprovato mediante documentazione
rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita
di veicoli.
A) Nel caso in cui l’alienante, previa restituzione del certificato e del contrassegno
ed eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto
sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, sarà mantenuta la classe
di merito in corso sul contratto riferito al veicolo alienato; Reale Mutua
rilascerà pertanto il certificato e il contrassegno per il nuovo veicolo,
previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
¾in vigore al momento della precedente scadenza anniversaria, per la Sezione
Responsabilità Civile;
6
¾in vigore al momento della variazione, per le altre Sezioni.
B) Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a
darne immediata comunicazione a Reale Mutua la quale, previa restituzione da
parte del Contraente del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta
Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuovi documenti
contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso) senza conguaglio del
premio. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento
di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale
scadenza e Reale Mutua non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio. Per
l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo
contratto.
C) Nel caso in cui l’acquirente del veicolo non subentri nel contratto di
assicurazione e l’alienante non chieda che il contratto sia reso valido per altro
veicolo di sua proprietà, il contratto sarà annullato e Reale Mutua provvederà a
restituire la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto
dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal
momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno,
dell’eventuale Carta Verde e dei documenti attestanti la vendita del veicolo. Nel
caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto
vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà
calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita sempre che, a tale
data, siano stati restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e
l’eventuale Carta Verde. Se il contratto prevede il frazionamento del premio,
Reale Mutua rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di
scadenza del certificato di assicurazione. La restituzione della parte di premio
corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non
abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti al punto 1.4.
1.7
CESSAZIONE DEL RISCHIO
„PER DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
¾Nel caso di cessazione di rischio, a causa di distruzione od esportazione
definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale
Mutua fornendo l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta
di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato
di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Reale Mutua
restituisce la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto
dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal
momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno,
7
dell’eventuale Carta Verde e dei documenti attestanti la distruzione del
veicolo.
„PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di rischio, a causa di demolizione del veicolo, il
Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua fornendo copia del
certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997
n. 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario
o succursale della casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo
per la demolizione. Il Contraente è tenuto altresì a riconsegnare
contestualmente il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale
Carta Verde. Reale Mutua restituisce la parte residua di premio corrisposta e
non usufruita, al netto dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per
giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di
assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde.
Qualora i casi di cui sopra si verifichino successivamente alla sospensione della
polizza, il premio corrisposto e non usufruito (compresa l’eventuale integrazione
pagata al momento della sospensione) viene restituito, al netto dell’imposta, in
ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di sospensione
della polizza.
La restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita avrà luogo anche
per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini
previsti al punto 1.4.
Reale Mutua non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta
al momento della stipulazione della polizza, per le polizze di durata inferiore
all’anno.
Qualora invece il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto,
esportato o demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, Reale
Mutua provvederà al conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
¾in vigore al momento della precedente scadenza anniversaria, per la Sezione
Responsabilità Civile;
¾in vigore al momento della variazione, per le altre Sezioni.
„PER PERDITA TOTALE E DEFINITIVA
A) In caso di furto del veicolo assicurato e limitatamente alla garanzia
Responsabilità Civile, la polizza cessa la sua operatività a decorrere dalla
data di scadenza del certificato di assicurazione e Reale Mutua rinuncia ad
esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso. Il
Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia
di furto presentata all’Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei
quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio e lo stesso non
8
sia ancora stato pagato, la garanzia sarà operante, per il periodo suddetto,
purché la polizza non sia stata in precedenza disdettata a termini del punto
1.3 – “Rinnovo del contratto”.
B) In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita
totale e definitiva del veicolo assicurato e senza subingresso di altro veicolo,
Reale Mutua rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle
garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in
misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo
intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato.
Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad
alcun rimborso di premio ed il Contraente è tenuto, nel caso di
frazionamento del premio di polizza, a completarne il pagamento annuo.
Qualora il sinistro avvenga nei quindici giorni successivi alla data di
scadenza del premio e lo stesso non sia ancora stato pagato, la garanzia sarà
operante, per il periodo suddetto, purché la polizza non sia stata in
precedenza disdettata a termini del punto 1.3 – “Rinnovo del contratto”.
1.8
FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di
residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
9
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
COSA ASSICURA
2.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, fino ai massimali garantiti, di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente
cagionati a terzi (vedere definizione all’art. 4 della Legge, riportato in calce al
presente opuscolo) in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nel
modulo di polizza, anche in aree private.
Relativamente ai rimorchi, la garanzia opera:
- sulla base dell’assicurazione della motrice quando gli stessi sono agganciati a
quest’ultima;
- sulla base dell’assicurazione del rimorchio e della motrice nei soli territori di
Spagna e Germania;
- per i danni a terzi a seguito di manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di
manutenzione, quando sono in sosta, staccati dalla motrice.
La garanzia opera anche:
1 quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona con
patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e
pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre
mesi dalla data del sinistro e, relativamente ai ciclomotori, quando il veicolo
è guidato da persona in attesa di rilascio del certificato di idoneità, avendo
superato il relativo esame;
2 quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del
sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza, anche se tale
fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Decreto Legislativo
30/4/1992 n. 285;
3 quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del
sinistro, è guidato da persona diversa dal proprietario stesso, che si trovi
sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, anche se tale fatto sia stato
sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
10
4 quando i terzi trasportati sul veicolo, esclusi autobus, autosnodati,
motocicli, ciclomotori, quadricicli leggeri a motore e rimorchi, al momento
del sinistro, subiscono un danno ed il trasporto è stato effettuato non in
conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di
circolazione;
5 per autoveicoli adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione. Reale
Mutua tiene indenne l’istruttore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza
della circolazione del veicolo adibito a scuola guida.
Sono considerati terzi:
♦ l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante
l’effettuazione dell’esame;
♦ l’istruttore solo durante l’esame dell’allievo conducente;
6 per autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con
conducente o ad uso pubblico o su autobus e autosnodati, per i quali la
garanzia è estesa ai danni a cose di terzi trasportati, limitatamente agli
indumenti ed oggetti di uso personale. Sono esclusi denaro, preziosi, titoli,
bauli, valigie e colli con il loro contenuto, nonché i danni derivanti da incendio,
da furto o da smarrimento;
7 per operazioni di carico e scarico. Sono compresi i danni involontariamente
cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e
viceversa, comprese le operazioni di carico e scarico dei bagagli, purché non
eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. Sono esclusi dall’assicurazione i
danni alle cose trasportate o in consegna. Non sono considerati terzi le persone
trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.
Entro tali limiti la garanzia è prestata anche per la responsabilità civile del
Committente;
8 per la responsabilità civile dei terzi trasportati. Reale Mutua tiene indenne i
trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e
spese, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, per danni
involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui
all’art. 4 della Legge, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato.
Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.
9 per i danni cagionati dai carrelli appendice, sulla base dell’assicurazione
della motrice, quando gli stessi sono agganciati a quest’ultima.
11
2.2
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI – AGGRAVAMENTO
DI RISCHIO
−
Premesso che il contratto è stipulato, ed il relativo premio è determinato, sulla
base delle informazioni e dichiarazioni, riportate in polizza, rese dal Contraente
nella piena consapevolezza del fatto che la loro inesattezza potrà comportare la
riduzione o l’annullamento delle prestazioni, così come previsto dalla Legge;
− premesso inoltre che le dichiarazioni rese, rilevanti al fine della determinazione
del premio, sono quelle relative a: comune di residenza, data di nascita,
attività professionale, sesso dell’intestatario al P.R.A. o del locatario se il
veicolo è in leasing, nonché quelle relative a: tipo di veicolo, uso, potenza
fiscale in kw, data di 1ª immatricolazione/voltura, peso, cilindrata,
alimentazione, numero dei posti, traino rimorchio;
− premesso che la variazione, anche di una sola di tali informazioni, dovrà essere
comunicata tempestivamente a Reale Mutua e comporterà una modifica
contrattuale con relativo conguaglio del premio;
Reale Mutua, qualora sia obbligata ad effettuare risarcimenti in base alla Legge a
seguito di sinistro che evidenzi una discordanza tra le dichiarazioni rese dal
Contraente per la valutazione del rischio e la reale situazione al momento del
sinistro, limiterà la rivalsa esperibile in forza degli artt. 1893, 1894, 1898 del
Codice Civile ad un massimo di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando
la rivalsa sia operata in forza degli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile per l’ipotesi
di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell’intera somma pagata nel
caso di dolo.
2.3
PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI
Per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di cui ai punti 2.1 da 1 a
9, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile
indicati sul modulo di polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti
in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai
medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi sopraindicati.
COSA NON ASSICURA
2.4
DELIMITAZIONI
Reale Mutua non indennizza i danni:
a. causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, ed alle
prove ufficiali;
12
b.
2.5
causati all’interno delle aree private aeroportuali sia civili sia militari non
equiparate a pubbliche.
RIVALSE SEMPRE OPERANTI (ove correlate alla tipologia o all’uso
del veicolo assicurato)
Reale Mutua darà corso all’azione di rivalsa, per il recupero della somma
pagata, nei casi sottoelencati ed in tutti gli altri in cui sia possibile applicare
l’art. 18 della Legge:
1 quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non
abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quando il
veicolo è guidato da persona con patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo
superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa
venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro e, per quanto riguarda
i ciclomotori, quando il medesimo è guidato da persona sprovvista del
certificato di idoneità alla guida, previsto dall’art. 116 del Decreto
Legislativo 30/4/1992 n. 285 (salvo che sia in attesa di rilascio del documento
avendo superato l’esame), o di abilitazione alla guida di altro veicolo;
2 quando l’autobus e l’autosnodato, al momento del sinistro, è guidato da
persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del
Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
3 quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario che si
trovi sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato
ai sensi dell’art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
4 quando i terzi trasportati su autobus, autosnodati, motocicli, ciclomotori,
quadricicli leggeri a motore e rimorchi, al momento del sinistro, subiscono
un danno ed il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni
vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
5 quando il veicolo con targa in prova, al momento del sinistro, circoli non
osservando le disposizioni vigenti;
6 quando il veicolo adibito a scuola guida, al momento del sinistro, è guidato
dall’allievo con al suo fianco una persona non abilitata a svolgere le funzioni di
istruttore, ai sensi delle disposizioni vigenti;
7 quando il veicolo, al momento del sinistro, è adibito a noleggio con
conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal
proprietario o da un suo dipendente;
8 quando il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato
non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle
norme in vigore.
13
2.6
EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA GARANZIA SCELTE DAL
CONTRAENTE (in aggiunta a quelle indicate al precedente punto 2.5)
Il Contraente, con esplicita pattuizione in polizza può scegliere, fermo restando
le rivalse sempre operanti di cui al punto 2.5, di limitare ulteriormente la
portata della copertura assicurativa, con conseguente riduzione del premio,
come di seguito indicato:
1. il Contraente esclude la garanzia “Responsabilità civile dei terzi
trasportati” prevista al comma 8 del punto 2.1;
2. il Contraente, contrariamente a quanto disposto dai punti 2.1 e 2.2, limita
la garanzia come previsto ai punti A) e B) sottoindicati:
A) Reale Mutua darà corso all’azione di rivalsa:
„nei confronti dell’Assicurato:
♦ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona con
patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame
teorico e pratico);
♦ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che
si trovi in stato di ebbrezza e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi
dell’art. 186 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
♦ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona,
diversa dal proprietario stesso, che si trovi sotto l’influenza di
stupefacenti, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art.
187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
♦ quando i terzi trasportati sul veicolo, al momento del sinistro,
subiscono un danno, ed il trasporto sia stato effettuato non in conformità
alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
„nei confronti del Contraente:
♦ senza applicazione del limite di € 50.000, nel caso in cui, obbligata a
risarcimenti in base alla Legge a seguito di sinistro che evidenzi una
discordanza tra le dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione
del rischio e la situazione reale, agisca per il recupero in forza degli artt.
1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile;
B) il Contraente esclude le garanzie:
♦ per autoveicoli adibiti a scuola guida di cui al comma 5 del punto
2.1;
♦ per autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio
con conducente o ad uso pubblico o su autobus e autosnodati di cui
al comma 6 del punto 2.1;
♦ per operazioni di carico e scarico di cui al comma 7 del punto 2.1.
14
COME ASSICURA
2.7
FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA
La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella
richiamata nel modulo di polizza. I “rischi statici” non sono soggetti a tali formule.
2.7.1 FORMULA CON FRANCHIGIA (veicoli dei Settori III e IV - Vedi
Appendice n. 1)
La garanzia opera con franchigia, per ogni sinistro, nell’ammontare precisato nel
modulo di polizza. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a
Reale Mutua l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
Reale Mutua conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la
domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
2.7.2 FORMULA “BONUS/MALUS 30” (veicoli dei Settori I e II - Vedi
Appendice n. 1)
La garanzia prestata nella formula “Bonus/Malus 30” prevede riduzioni (“Bonus”)
o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o presenza di
sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità. Si articola in trenta
classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o
crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella Tabella 2.1.
Tabella 2.1 - Coefficienti “Bonus/Malus 30”
Classe di merito
Coefficiente
Classe di merito
1N
0,395
4
1M
0,403
5
1L
0,411
6
1I
0,419
7
1H
0,430
8
1G
0,441
9
1F
0,452
10
1E
0,464
11
1D
0,476
12
1C
0,488
13
1B
0,500
14
1A
0,521
15
1
0,544
16
2
0,574
17
3
0,610
18
Coefficiente
0,645
0,680
0,721
0,764
0,810
0,870
0,931
0,996
1,071
1,200
1,440
1,750
2,200
2,850
3,600
L’attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti
regole:
15
1. CONTRATTI PROVENIENTI DA ALTRE COMPAGNIE
Il Contraente deve presentare l’attestazione di rischio rilasciatagli dal
precedente Assicuratore; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito
18 con possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se, entro 6
mesi dalla stipulazione del contratto, l’attestazione verrà presentata.
In presenza dell’attestazione di rischio si opera come segue:
a. se il contratto era già stipulato nella formula “Bonus/Malus” e sull’attestato di
rischio, nelle ultime due annualità valorizzate (anno corrente più annualità
precedente), non risultano “sinistri pagati” o “sinistri riservati a persone od a
persone e cose”, il contratto verrà inserito come da Tabella 2.2;
Tabella 2.2 - Inquadramento
Classe di
Classe di
inserimento
assegnazione
Reale Mutua
“CU”
1
1B
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
Classe di
assegnazione
“CU”
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Classe di
inserimento
Reale Mutua
9
10
11
12
14
15
16
17
18
b. se il contratto era già stipulato nella formula “Bonus/Malus” e sull’attestato di
rischio, nelle ultime due annualità valorizzate (anno corrente più annualità
precedente), risultano uno o più “sinistri pagati” o “sinistri riservati a
persone od a persone e cose” o per tali annualità non risulta valorizzazione
(N.A. o N.D.), il contratto verrà inserito come da Tabella 2.3;
Tabella 2.3 - Inquadramento
Classe di
Classe di
inserimento
assegnazione
Reale Mutua
“CU”
1
1A
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
16
Classe di
assegnazione
“CU”
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Classe di
inserimento
Reale Mutua
10
11
12
13
15
16
17
18
18
c. se il contratto era stipulato in formula con franchigia (senza variazioni di
premio al verificarsi o meno dei sinistri), si farà riferimento alla Tabella 2.3
in base alla classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 –
comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005;
d. se il contratto risulta scaduto da più di tre mesi ed il Contraente dichiari, ai
sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel
periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente annualità
assicurativa, il contratto è assegnato in base alla classe di merito “CU”
indicata sull’attestato di rischio in funzione delle regole indicate ai
precedenti punti a) e b); se il contratto risulta scaduto da più di un anno sarà
inserito nella classe di merito 14;
e. se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato all’estero, lo stesso
verrà inserito in classe di merito 14 salvo che il Contraente consegni
dichiarazione, rilasciata dal precedente Assicuratore, attestante l’assenza di
sinistri verificatisi negli anni precedenti alla stipulazione del nuovo
contratto; in tal caso si farà riferimento alla Tabella 2.3 in base alla classe di
merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della
circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005;
f. se il precedente contratto era di durata temporanea, si farà riferimento alla Tabella
2.3, in funzione della classe di merito “CU” riportata nel contratto stesso;
g. se il contratto si riferisce ad un veicolo per il quale è stata rilasciata
appendice di “cessione contratto”, lo stesso verrà inserito, previa
presentazione della relativa documentazione, in classe di merito 14; in
difetto verrà assegnato alla classe di merito 18;
h. se il contratto è proveniente da Compagnia alla quale sia stata vietata
l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta
amministrativa, il Contraente deve:
♦ provare di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia od al
Commissario Liquidatore;
♦ dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli
elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se la
polizza si è risolta prima della scadenza annuale, la classe di merito
“CU” alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo;
♦ consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dalla Compagnia.
La classe di merito verrà assegnata sulla base delle regole di cui ai punti
precedenti;
i. se il contratto si riferisce ad un veicolo colpito da furto totale, si farà
riferimento alla Tabella 2.3 in funzione della classe di merito “CU” indicata
sull’attestazione di rischio relativa all’ultima annualità effettivamente
conclusa, salvo che sull’attestato di rischio, nelle ultime due annualità
valorizzate (anno corrente più annualità precedente), non risultino “sinistri
pagati” o “sinistri riservati a persone od a persone e cose”; in tal caso si farà
17
f.
riferimento alla Tabella 2.2. In tale circostanza, l’Assicurato è tenuto a
consegnare l’attestazione dello stato del rischio, la copia di denuncia di
furto e ad esibire il precedente contratto assicurativo. Il nuovo contratto
dovrà essere stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro.
Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si
sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente
stipulato su tale veicolo sarà assegnata la classe di merito 14.
se il contratto si riferisce ad un veicolo venduto, demolito, distrutto o
esportato definitivamente in data contestuale o successiva alla scadenza
anniversaria, si farà riferimento alla Tabella 2.3 in funzione della classe di
merito “CU” indicata sull’attestazione di rischio relativa all’ultima annualità
effettivamente conclusa, salvo che sull’attestato di rischio, nelle ultime due
annualità valorizzate (anno corrente più annualità precedente), non
risultino “sinistri pagati” o “sinistri riservati a persone od a persone e
cose”; in tal caso si farà riferimento alla Tabella 2.2. In tale circostanza,
l’Assicurato è tenuto a consegnare l’attestazione dello stato del rischio, la
copia della documentazione comprovante uno dei succitati eventi. Si
applica, anche in questo caso, la disciplina di cui al precedente punto d).
2. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: CONVERSIONE DALLA
FORMULA “BONUS/MALUS”
Ai contratti provenienti dalla formula “Bonus/Malus” sarà assegnata la classe
di merito risultante dalla Tabella 2.4.
Tabella 2.4 - Conversione contratti in corso con Reale Mutua
Classe di
Classe di
Classe di
Classe di
inquadramento
inquadramento
assegnazione
assegnazione
formula
formula
formula
formula
Bonus/Malus 30
Bonus/Malus 30
Bonus/Malus
Bonus/Malus
1B (da 3 anni)
1G
7
7
1B (da 2 anni)
1F
8
8
1B (da 1 anno)
1F
9
9
1B (da 1A)
1E
10
10
1B (da 1)
1E
11
11
1A
1E
12
12
1
1B
13
13
2
1
14
14
3
2
15
15
4
3
16
16
5
5
17
17
6
6
18
18
18
3. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: REGOLE EVOLUTIVE
DELLA CLASSE DI MERITO
In occasione di ogni rinnovo annuale, la classe di merito del contratto verrà
determinata in base:
¾ai sinistri osservati nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità;
¾ai sinistri osservati nel penultimo periodo di osservazione della sinistrosità;
¾al numero di annualità assicurative in corso con Reale Mutua.
Se nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità non sono stati pagati
sinistri e non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone per i
quali sia stato posto a riserva un importo per un presumibile pagamento nelle
annualità successive, il contratto scalerà di una classe di merito. Se nell’ultimo
periodo di osservazione della sinistrosità sono stati pagati uno o più sinistri o
denunciati sinistri con danni a persone, non ancora liquidati ma portati a
riserva, la classe di merito verrà maggiorata secondo le regole evolutive:
♦ riportate nella Tabella 2.5 se, contemporaneamente:
1. il contratto è in corso con Reale Mutua da almeno due annualità
assicurative,
e
2. il penultimo periodo di osservazione della sinistrosità risulta indenne da
sinistri che abbiano comportato l’assegnazione del “Malus”;
♦ riportate nella Tabella 2.6 se, alternativamente:
1. il contratto è in corso con Reale Mutua da meno di due annualità
assicurative,
o
2. il penultimo periodo di osservazione della sinistrosità risulta interessato
da sinistri che abbiano comportato l’assegnazione del “Malus”.
È data facoltà al Contraente, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione
della classe di merito ed ottenere la riduzione del premio, di rimborsare,
all’atto del rinnovo, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte
dei sinistri pagati nell’ultima annualità. Tale facoltà è consentita al
Contraente anche in caso di contratto disdettato o di mancata accettazione
delle nuove condizioni di premio alla scadenza. In tal caso Reale Mutua
non riporterà il sinistro nell’attestazione dello stato di rischio che
l’Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra
Impresa. Qualora un sinistro posto a riserva, che abbia dato luogo
all’applicazione del “Malus”, venga definito come senza seguito, Reale Mutua
provvederà, alla scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla
classe di merito spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il
conseguente conguaglio di premio, sempreché il contratto sia sempre in essere
con il Contraente originario.
19
Tabella 2.5 - Regole evolutive
Classe
di
merito
1N
1M
1L
1I
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
Classe di evoluzione in base ai sinistri “osservati”
0
sinistri
1
sinistro
2
sinistri
3
sinistri
>3
sinistri
1N
1N
1M
1L
1I
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1A
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
17
18
18
18
1B
1B
1A
1
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
3
3
4
5
6
8
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
7
7
8
9
10
12
12
13
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Tabella 2.6 - Regole evolutive
Classe
di
merito
1N
1M
1L
1I
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Classe di evoluzione in base ai sinistri “osservati”
0
sinistri
1
sinistro
2
sinistri
3
sinistri
>3
sinistri
1N
1N
1M
1L
1I
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1C
1C
1B
1A
1
2
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
18
18
18
18
18
1
1
2
3
4
5
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
5
5
6
7
8
9
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
9
9
10
11
12
13
13
14
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
4. EMISSIONE
DI
CONTRATTI
PER
VEICOLI
DI
NUOVA
IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA
Il contratto relativo a veicoli immatricolati per la prima volta od assicurati per
la prima volta dopo una voltura al P.R.A. sarà inserito in classe d’ingresso 14.
Qualora l’Assicurato possa avvalersi di una preesistente attestazione di rischio
21
rilasciatagli da Reale Mutua per un veicolo venduto, posto in conto vendita,
demolito, distrutto, esportato definitivamente o rubato, il nuovo veicolo,
acquistato in sostituzione, verrà inserito:
♦ nella classe di assegnazione derivante dalla Tabella 2.4 se il precedente
veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus”;
♦ nella classe di assegnazione dell'attestazione di rischio in corso se il
precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus
30”.
Allo stesso modo, se il precedente veicolo era assicurato con le formule
tariffarie “Personalizzazione Evolutiva”, “Bonus Malus 20” o “Bonus Malus 20
Special”, il nuovo veicolo acquistato in sostituzione verrà inserito:
♦ nella classe di ingresso 12 se risulta indenne da sinistri nelle ultime tre
annualità (anno corrente più le due precedenti) rilevate dalla tabella della
sinistrosità pregressa riportata nell’ultima attestazione di rischio;
♦ nella classe di ingresso 10 se risulta indenne da sinistri nelle ultime cinque
annualità (anno corrente più le quattro precedenti) rilevate dalla tabella della
sinistrosità pregressa riportata nell’ultima attestazione di rischio.
La valorizzazione con N.A. o N.D. non costituisce annualità indenne da sinistri.
In caso di veicolo rubato, l’eventuale nuovo contratto dovrà essere stipulato
entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro.
Il “conto vendita” deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata
da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di
veicoli. Qualora il “conto vendita” non vada a buon fine o il veicolo rubato
venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà
sopra indicata, al nuovo contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà
assegnata la classe di merito 14. In occasione della stipula del contratto,
l’Assicurato dovrà presentare la carta di circolazione ed il relativo certificato di
proprietà del veicolo; in difetto il contratto sarà assegnato alla classe di merito
18.
2.7.3 FORMULA “Bonus/Malus 20” (veicoli dei Settori III e IV - Vedi
Appendice n. 1)
La garanzia prestata nella formula “Bonus/Malus 20” prevede riduzioni (“Bonus”)
o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o presenza di
sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità. Si articola in venti
classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o
crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella Tabella 2.7.
22
Tabella 2.7 - Coefficienti “Bonus/Malus 20”
Classe di merito
Coefficienti
Classe di merito
1
0,68
11
2
0,69
12
3
0,71
13
4
0,74
14
5
0,77
15
6
0,80
16
7
0,83
17
8
0,87
18
9
0,90
19
10
0,93
20
Coefficienti
0,97
1,00
1,07
1,14
1,23
1,35
1,48
1,63
1,79
2,00
L’attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti
regole:
1. CONTRATTI PROVENIENTI DA ALTRE COMPAGNIE
Il Contraente deve presentare l’attestazione di rischio rilasciatagli dal
precedente Assicuratore; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito
20 con possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se, entro 6
mesi dalla stipulazione del contratto, l’attestazione verrà presentata.
In presenza dell’attestazione di rischio, per tutti i veicoli dei Settori III e IV,
con esclusione dei ciclomotori destinati al trasporto di merci, si farà
riferimento alle ultime tre annualità (anno corrente più le due precedenti
annualità) indicate nella tabella della sinistrosità pregressa. In funzione del
numero di anni di copertura del rischio risultanti dall’attestazione e del numero
di sinistri occorsi nel medesimo periodo, il contratto verrà inserito nella classe
di merito come da Tabella 2.8.
Tabella 2.8 - Inquadramento
Anni di copertura del
rischio
0
13
Anno corrente
13
Ultimi 2 anni
12
Ultimi 3 anni
1
17
15
13
Sinistri osservati
2
20
19
16
3
20
20
17
più di 3
20
20
20
Se il contratto si riferisce a ciclomotori destinati al trasporto di merci ai
medesimi verrà attribuita la classe di merito come da Tabella 2.9
23
Tabella 2.9 - Inquadramento
Classe di
Classe di
Classe di
Classe di
inserimento
inserimento
assegnazione
assegnazione
Reale Mutua
Reale Mutua
“CU”
“CU”
1
n.p.
10
12
2
n.p.
11
12
3
n.p.
12
13
4
n.p.
13
13
5
n.p.
14
14
6
n.p.
15
17
7
10
16
18
8
11
17
19
9
11
18
20
n.p. = non previsto
Qualora l’attestazione di rischio non riporti la classe di assegnazione “CU” si
farà riferimento alla medesima Tabella 2.9 in base alla classe di merito
risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n.
555/D del 17 maggio 2005;
Ferme restando le regole di inquadramento di cui sopra:
a. se il contratto si riferisce a ciclomotori destinati al trasporto di merci ed
era stipulato in formula con franchigia (senza variazioni di premio al
verificarsi o meno dei sinistri), si farà riferimento alla Tabella 2.9 in base
alla classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1
della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005;
b. se il contratto risulta scaduto da più di tre mesi ed il Contraente dichiari, ai
sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel
periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente annualità
assicurativa, il contratto è assegnato:
♦
♦
per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori
destinati al trasporto di merci, in funzione delle regole di cui alla
Tabella 2.8;
per ciclomotori destinati al trasporto di merci si farà riferimento alla
Tabella 2.9 in base alla classe di
merito “CU” risultante
dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D
del 17 maggio 2005;
se il contratto risulta scaduto da più di un anno sarà inserito nella “classe di
ingresso” relativa al tipo di veicolo;
c. se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato all’estero, lo stesso
verrà inserito in classe di merito 13 salvo che il Contraente consegni
dichiarazione, rilasciata dal precedente Assicuratore, attestante l’assenza di
24
sinistri verificatisi negli anni precedenti alla stipulazione del nuovo
contratto, nel qual caso:
♦ per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori destinati
al trasporto di merci, verrà inserito in classe di merito 12;
♦ per i ciclomotori destinati al trasporto di merci si farà riferimento alla
Tabella 2.9 in base alla classe di
merito “CU” risultante
dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D
del 17 maggio 2005;
d. se il precedente contratto era di durata temporanea:
♦ per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori destinati
al trasporto di merci, il contratto verrà inserito nella classe di merito 13;
♦
per i ciclomotori destinati al trasporto di merci si farà riferimento alla
Tabella 2.9 in base alla classe di
merito “CU” risultante
dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D
del 17 maggio 2005;
e. se il contratto si riferisce ad un veicolo per il quale è stata rilasciata
appendice di “cessione contratto”, lo stesso verrà inserito, previa
presentazione della relativa documentazione, in classe di merito 13; in
difetto verrà assegnato alla classe di merito 20;
f. se il contratto è proveniente da Compagnia alla quale sia stata vietata
l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta
amministrativa, il Contraente deve:
♦ provare di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia od al
Commissario Liquidatore;
♦ dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli
elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se la
polizza si è risolta prima della scadenza annuale:
- per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori
destinati al trasporto di merci, i sinistri avvenuti nelle tre annualità
antecedenti l’ultimo rinnovo, fino al momento della risoluzione
stessa, in modo da consentire l’esatta attribuzione della classe di
merito;
- per i ciclomotori destinati al trasporto di merci la classe “CU” alla
quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo;
♦ consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dalla Compagnia.
La classe di merito verrà assegnata:
♦ per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori destinati
al trasporto di merci, sulla base della Tabella 2.8;
♦ per i ciclomotori destinati al trasporto di merci si farà riferimento alla
Tabella 2.9 in base alla classe di merito “CU” dichiarata o risultante
25
dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D
del 17 maggio 2005;
g. se il contratto si riferisce ad un veicolo colpito da furto totale, si farà
riferimento all’attestazione di rischio rilasciata, relativa all’ultima annualità
effettivamente conclusa, e si procederà all’inquadramento
♦ per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori destinati
al trasporto di merci, sulla base della Tabella 2.8;
♦ per i ciclomotori destinati al trasporto di merci sulla base della Tabella
2.9 in funzione della classe di merito “CU” risultante dall’applicazione
dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio
2005;
L’Assicurato è pertanto tenuto a consegnare l’attestazione dello stato del
rischio, la copia di denuncia di furto e ad esibire il precedente contratto
assicurativo. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato entro il termine di
dodici mesi dalla data del sinistro. Qualora il veicolo rubato venga
successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà
sopraindicata, al nuovo contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà
assegnata la classe di merito 13.
h. se il contratto si riferisce ad un veicolo venduto, demolito, distrutto o
esportato definitivamente in data contestuale o successiva alla scadenza
anniversaria, si farà riferimento:
♦ per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori destinati
al trasporto di merci, alla Tabella 2.8;
♦ per i ciclomotori destinati al trasporto di merci alla Tabella 2.9 in
funzione della classe di merito “CU” risultante dall’applicazione
dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio
2005 e relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa.
In tale circostanza, l’Assicurato è tenuto a consegnare l’attestazione dello
stato del rischio e la copia della documentazione comprovante uno dei
succitati eventi. Si applica, anche in questo caso, la disciplina di cui al
precedente punto a).
2. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: CONVERSIONE DALLA
FORMULA “PERSONALIZZAZIONE EVOLUTIVA”
Ai contratti provenienti dalla formula “Personalizzazione Evolutiva” sarà
assegnata la classe di merito risultante dalla Tabella 2.10.
26
Tabella 2.10 - Conversione affari in corso
Classe di assegnazione formula
Classe di inquadramento formula
“Personalizzazione Evolutiva”
“Bonus/Malus 20”
1
9
2
10
3
10
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
Ferme restando le regole di conversione di cui sopra:
a.
se il precedente contratto era di durata temporanea, il contratto verrà
inserito nella classe di merito 13;
b.
se il precedente contratto era stipulato nella formula di personalizzazione
con franchigia si farà riferimento alle ultime tre annualità (anno corrente
più le due precedenti annualità) indicate nella tabella della sinistrosità
pregressa dell’attestazione di rischio. In funzione del numero di anni di
copertura del rischio risultanti dall’attestazione e del numero di sinistri
occorsi nel medesimo periodo, il contratto verrà inserito nella classe di
merito come da Tabella 2.8.
3. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: REGOLE EVOLUTIVE
DELLA CLASSE DI MERITO
In occasione del rinnovo, il contratto scalerà di una classe di merito se
nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità non sono stati pagati
sinistri e non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone per i
quali sia stato posto a riserva un importo per un presumibile pagamento nelle
annualità successive.
Se si sono pagati uno o più sinistri o denunciati sinistri con danni a persone,
non ancora liquidati ma portati a riserva, la classe di merito verrà maggiorata
secondo le regole evolutive riportate nella Tabella 2.11.
27
Tabella 2.11 - Regole evolutive
Classe di
merito
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Classe di evoluzione
in base ai sinistri “osservati”
0 sinistri
1 sinistro
2 sinistri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
20
3 o più
sinistri
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
20
20
20
È data facoltà al Contraente, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione
della classe di merito ed ottenere la riduzione del premio, di rimborsare,
all’atto del rinnovo, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte
dei sinistri pagati nell’ultima annualità. Tale facoltà è consentita al
Contraente anche in caso di contratto disdettato o di mancata accettazione
delle nuove condizioni di premio alla scadenza. In tal caso Reale Mutua
non riporterà il sinistro nell’attestazione dello stato di rischio che
l’Assicurato dovrà utilizzare per l’eventuale stipula di contratto con altra
Impresa. Qualora un sinistro posto a riserva, che abbia dato luogo
all’applicazione del “Malus”, venga definito come senza seguito, Reale Mutua
provvederà, alla scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla
classe di merito spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il
conseguente conguaglio di premio, sempreché il contratto sia in essere con il
Contraente originario.
28
4. EMISSIONE
DI
CONTRATTI
PER
VEICOLI
DI
NUOVA
IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA
Il contratto relativo a veicoli immatricolati per la prima volta od assicurati per
la prima volta dopo una voltura al P.R.A. sarà inserito nella classe d’ingresso
13. Qualora l’Assicurato possa avvalersi di una preesistente attestazione di
rischio rilasciatagli da Reale Mutua per un veicolo venduto, posto in conto
vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente o rubato, il nuovo veicolo
acquistato in sostituzione verrà inserito:
♦ nella classe di assegnazione derivante dalla Tabella 2.10, se il precedente
veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Personalizzazione
Evolutiva”;
♦ nella classe di assegnazione dell’attestazione di rischio in corso, se il
precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus
20”.
♦ nella classe di ingresso 11 se il precedente veicolo era assicurato con le
formule tariffarie, “Bonus Malus”, “Bonus Malus 30” o “Bonus Malus 20
Special” e risulta indenne da sinistri nelle ultime tre annualità (anno
corrente più le due precedenti) rilevate dalla tabella della sinistrosità
pregressa riportata nell’ultima attestazione di rischio;
La valorizzazione con N.A. o N.D. non costituisce annualità indenne da sinistri.
In caso di veicolo rubato, l’eventuale nuovo contratto dovrà essere stipulato
entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro.
Il “conto vendita” deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata
da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di
veicoli. Qualora il “conto vendita” non vada a buon fine o il veicolo rubato
venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà
sopraindicata, al nuovo contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà
assegnata la classe di merito 13. In occasione della stipula del contratto
l’Assicurato dovrà presentare la carta di circolazione ed il relativo certificato di
proprietà del veicolo o documento attestante che il veicolo è assicurato per la
prima volta dopo una voltura al P.R.A.; in difetto il contratto sarà assegnato alla
classe di merito 20.
2.7.4 FORMULA “Bonus/Malus 20 Special” (veicoli dei Settori V, VI e VII Vedi Appendice n. 1)
La garanzia prestata nella formula “Bonus/Malus 20 Special” prevede riduzioni
(“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o
presenza di sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità. Si
articola in venti classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio
decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella Tabella
2.12.
29
Tabella 2.12 - Coefficienti “Bonus/Malus 20 Special”
Classe di merito
Coefficienti
Classe di merito
1
0,68
11
2
0,69
12
3
0,71
13
4
0,74
14
5
0,77
15
6
0,80
16
7
0,83
17
8
0,87
18
9
0,90
19
10
0,93
20
Coefficienti
0,97
1,00
1,07
1,14
1,23
1,35
1,48
1,63
1,79
2,00
Premesso inoltre che la “classe di ingresso” viene individuata nella:
♦ 14ª per ciclomotori e quadricicli leggeri;
♦ 13ª per motocicli, macchine operatrici e macchine agricole;
l’attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti
regole:
1. CONTRATTI PROVENIENTI DA ALTRE COMPAGNIE
Il Contraente deve presentare l’attestazione di rischio rilasciatagli dal
precedente Assicuratore; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito
20 con possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se, entro 6
mesi dalla stipulazione del contratto, l’attestazione verrà presentata.
In presenza dell’attestazione di rischio:
♦ se il contratto si riferisce a ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri ai
medesimi verrà attribuita la classe di merito come da Tabella 2.13.
Tabella 2.13 - Inquadramento
Classe di
Classe di
inserimento
assegnazione
Reale Mutua
“CU”
1
n.p.
2
n.p.
3
n.p.
4
n.p.
5
n.p.
6
n.p.
7
10
8
11
9
11
n.p. = non previsto
30
Classe di
assegnazione
“CU”
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Classe di
inserimento
Reale Mutua
12
12
13
13
14
17
18
19
20
Qualora l’attestazione di rischio non riporti la classe di assegnazione “CU”
si farà riferimento alla medesima Tabella 2.13 in base alla classe di merito
risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n.
555/D del 17 maggio 2005;
♦ se il contratto si riferisce a macchine operatrici o macchine agricole si
farà riferimento agli ultimi tre anni (anno corrente più precedenti due
annualità) indicati nella tabella della sinistrosità pregressa. In funzione del
numero di anni di copertura del rischio risultanti dall’attestazione e del
numero di sinistri occorsi nel medesimo periodo, il contratto verrà inserito
nella classe di merito come da Tabella 2.14.
Tabella 2.14 - Inquadramento
Anni di copertura del
rischio
0
13
Anno corrente
13
Ultimi 2 anni
12
Ultimi 3 anni
1
17
15
13
Sinistri osservati
2
3
20
20
19
20
16
17
più di 3
20
20
20
Ferme restando le regole di inquadramento di cui sopra:
a. se il contratto risulta scaduto da più di tre mesi ed il Contraente dichiari, ai
sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel
periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente annualità
assicurativa, il contratto è assegnato:
♦
per ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri, sulla base della Tabella
2.13 in funzione della classe di
merito “CU” risultante
dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D
del 17 maggio 2005;
♦
per macchine operatrici o macchine agricole in funzione delle regole di
cui alla Tabella 2.14;
se il contratto risulta scaduto da più di un anno sarà inserito nella “classe di
ingresso” relativa al tipo di veicolo;
b. se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato all’estero, lo stesso
verrà inserito in classe di merito 13 salvo che il Contraente consegni
dichiarazione, rilasciata dal precedente Assicuratore, attestante l’assenza di
sinistri verificatisi negli anni precedenti alla stipulazione del nuovo
contratto; nel qual caso:
♦ relativamente ai ciclomotori, motocicli e quadricicli leggeri si farà
riferimento alla Tabella 2.13 in funzione della classe di merito “CU”
risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP
n. 555/D del 17 maggio 2005;
♦ relativamente a macchine operatrici e macchine agricole verrà inserito in
classe di merito 12;
31
c.
se il precedente contratto era di durata temporanea:
♦ per ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri, si farà riferimento alla
Tabella 2.13 in funzione della classe di merito “CU” risultante
dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D
del 17 maggio 2005;
♦ per macchine operatrici o macchine agricole il contratto verrà inserito
nella “classe di ingresso”;
d. se il contratto si riferisce ad un veicolo per il quale è stata rilasciata
appendice di “cessione contratto”, lo stesso verrà inserito, previa
presentazione della relativa documentazione, nella “classe di ingresso”
relativa al tipo di veicolo; in difetto verrà assegnato alla classe di merito 20;
e. se il contratto è proveniente da Compagnia alla quale sia stata vietata
l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta
amministrativa, il Contraente deve:
♦ provare di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia od al
Commissario Liquidatore;
♦ dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli
elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se la
polizza si è risolta prima della scadenza annuale:
- per ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri, la classe “CU” alla
quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo;
- per macchine operatrici e macchine agricole, i sinistri avvenuti nelle
tre annualità antecedenti l’ultimo rinnovo, fino al momento della
risoluzione stessa, in modo da consentire l’esatta attribuzione della
classe di merito;
♦ consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dalla Compagnia.
La classe di merito verrà assegnata:
- per ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri, sulla base della Tabella
2.13 in funzione della classe di merito “CU” dichiarata o risultante
dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del
17 maggio 2005;
- per macchine operatrici e macchine agricole, sulla base della Tabella 2.14;
f. se il contratto si riferisce ad un veicolo colpito da furto totale, si farà
riferimento all’attestazione di rischio rilasciata, relativa all’ultima annualità
effettivamente conclusa, e si procederà all’inquadramento:
- per ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri, sulla base della Tabella
2.13 in funzione della classe di merito “CU” risultante dall’applicazione
dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005;
- per macchine operatrici e macchine agricole, sulla base della Tabella 2.14.
32
L’Assicurato è pertanto tenuto a consegnare l’attestazione dello stato del
rischio, la copia di denuncia di furto e ad esibire il precedente contratto
assicurativo. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato entro il termine di
dodici mesi dalla data del sinistro.
Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si
sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto, eventualmente
stipulato su tale veicolo, sarà assegnata la “classe di ingresso” relativa al tipo
di veicolo.
g. se il contratto si riferisce ad un veicolo venduto, demolito, distrutto o
esportato definitivamente in data contestuale o successiva alla scadenza
anniversaria, si farà riferimento:
♦ per i ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri alla Tabella 2.13 in
funzione della classe di merito “CU” risultante dall’applicazione
dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio
2005 e relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa.
♦ per macchine operatrici e macchine agricole alla Tabella 2.14;
In tale circostanza, l’Assicurato è tenuto a consegnare l’attestazione dello
stato del rischio e la copia della documentazione comprovante uno dei
succitati eventi. Si applica, anche in questo caso, la disciplina di cui al
precedente punto a).
33
CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: CONVERSIONE DALLA
FORMULA “PERSONALIZZAZIONE EVOLUTIVA”
Ai contratti provenienti dalla formula “Personalizzazione Evolutiva” sarà
assegnata la classe di merito risultante dalla Tabella 2.15.
Tabella 2.15 - Conversione affari in corso
Classe di assegnazione formula
Classe di inquadramento formula
“Personalizzazione Evolutiva”
“Bonus/Malus 20 Special”
1
9
2
10
3
10
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
Ferme restando le regole di conversione di cui sopra, se il precedente contratto
era di durata temporanea, il contratto verrà inserito nella “classe di ingresso”
relativa al tipo di veicolo.
2. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: REGOLE EVOLUTIVE
DELLA CLASSE DI MERITO
In occasione del rinnovo, il contratto scalerà di una classe di merito se
nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità non sono stati pagati
sinistri e non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone per i
quali sia stato posto a riserva un importo per un presumibile pagamento nelle
annualità successive.
Se si sono pagati uno o più sinistri o denunciati sinistri con danni a persone,
non ancora liquidati ma portati a riserva, la classe di merito verrà maggiorata
secondo le regole evolutive riportate nella Tabella 2.16.
È data facoltà al Contraente, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione
della classe di merito ed ottenere la riduzione del premio, di rimborsare,
all’atto del rinnovo, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte
dei sinistri pagati nell’ultima annualità. Tale facoltà è consentita al
Contraente anche in caso di contratto disdettato o di mancata accettazione
delle nuove condizioni di premio alla scadenza. In tal caso Reale Mutua
non riporterà il sinistro nell’attestazione dello stato di rischio che
l’Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra
Impresa.
Qualora un sinistro posto a riserva, che abbia dato luogo all’applicazione del
“Malus”, venga definito come senza seguito, Reale Mutua provvederà, alla
34
scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla classe di merito
spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il conseguente conguaglio
di premio, sempreché il contratto sia in essere con il Contraente originario.
35
Tabella 2.16 - Regole evolutive
Classe di
merito
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Classe di evoluzione
in base ai sinistri “osservati”
0 sinistri
1 sinistro
2 sinistri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
20
20
3 o più
sinistri
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
20
20
20
20
3. EMISSIONE
DI
CONTRATTI
PER
VEICOLI
DI
NUOVA
IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA
Il contratto relativo a veicoli immatricolati per la prima volta od assicurati per
la prima volta dopo una voltura al P.R.A. sarà inserito nella “classe d’ingresso”
relativa al tipo di veicolo.
Qualora l’Assicurato possa avvalersi di una preesistente attestazione di rischio
rilasciatagli da Reale Mutua per un veicolo venduto, posto in conto vendita,
demolito, distrutto, esportato definitivamente o rubato, il nuovo veicolo
acquistato in sostituzione, verrà inserito:
♦ nella classe di assegnazione derivante dalla Tabella 2.15, se il precedente
veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Personalizzazione
Evolutiva”;
♦ nella classe di assegnazione dell’attestazione di rischio in corso, se il
precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus 20
Special”.
36
Allo stesso modo, se il precedente veicolo era assicurato con le formule
tariffarie “Bonus Malus”, “Bonus Malus 20” o “Bonus Malus 30”, il nuovo
veicolo acquistato in sostituzione, verrà inserito:
♦
nella classe di ingresso 12, relativamente a ciclomotori e quadricicli leggeri
♦ nella classe di ingresso 11 relativamente a motocicli, macchine operatrici e
macchine agricole
se risulta indenne da sinistri nelle ultime tre annualità (anno corrente più le due
precedenti) rilevate dalla tabella della sinistrosità pregressa riportata nell’ultima
attestazione di rischio; verrà inoltre inserito:
♦
nella classe di ingresso 10, relativamente a ciclomotori e quadricicli leggeri
♦
nella classe di ingresso 9 relativamente a motocicli, macchine operatrici e
macchine agricole
se risulta indenne da sinistri nelle ultime cinque annualità (anno corrente più le
quattro precedenti) rilevate dalla tabella della sinistrosità pregressa riportata
nell’ultima attestazione di rischio;
La valorizzazione con N.A. o N.D. non costituisce annualità indenne da sinistri.
In caso di veicolo rubato, l’eventuale nuovo contratto dovrà essere stipulato
entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro.
Il “conto vendita” deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata
da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di
veicoli. Qualora il “conto vendita” non vada a buon fine o il veicolo rubato
venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà
sopraindicata, al nuovo contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà
assegnata la “classe d’ingresso” relativa al tipo di veicolo. In occasione della
stipula del contratto l’Assicurato dovrà presentare la carta di circolazione ed il
relativo certificato di proprietà del veicolo; in difetto il contratto sarà assegnato
alla classe di merito 20.
2.8
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI
GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
RISCHIO
DELLA
In occasione di ciascuna scadenza annuale della polizza, Reale Mutua rilascia
l’attestazione dello stato di rischio conforme alle disposizioni di Legge.
Reale Mutua, in caso di furto del veicolo senza ritrovamento, è tenuta altresì a
rilasciare, entro quindici giorni dalla richiesta del Contraente, un duplicato
dell’attestazione dello stato di rischio:
♦
relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa se il furto è avvenuto
prima del termine del periodo di osservazione;
♦
con la classe di merito “CU” effettivamente maturata se il furto è avvenuto
dopo il termine del periodo di osservazione.
37
Il Contraente, in caso di sostituzione o di ripresa del contratto anche da parte
di Reale Mutua, è tenuto a consegnare l’attestazione dello stato di rischio.
Reale Mutua non rilascia l’attestazione nel caso di:
a) sospensione di garanzia nel corso della polizza;
b) polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
c) polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato
pagamento di una rata di premio;
d) polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
e) cessione della polizza per alienazione del veicolo assicurato;
COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI
2.9
DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro dovrà essere compilata utilizzando il modulo di
Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.), consegnato all’atto
della stipulazione della polizza, ed essere trasmessa all’Agenzia alla quale è
assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni da quando
l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
È opportuno utilizzare il modulo C.A.I. anche quando non è operante la
procedura C.I.D. Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso,
contattando la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092,
attiva 365 giorni all’anno 24 ore su 24; verrà fornita tutta l’assistenza necessaria
per la denuncia del sinistro stesso.
In merito a questo argomento si rinvia alla lettura del documento “La
liquidazione dei danni nell’assicurazione R.C.Auto” (redatto dall’ANIA in
collaborazione con le maggiori organizzazioni dei consumatori), a disposizione
presso tutte le Agenzie Reale Mutua. Alla denuncia devono far seguito, nel più
breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
2.10
GESTIONE DELLE VERTENZE
Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la
gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si
discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra,
legali o tecnici.
Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici
che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese
di giustizia penale.
38
SEZIONE DANNI
COSA ASSICURA
3.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti per la
perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle
garanzie sotto elencate che siano indicate sul modulo di polizza, con
l’applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti.
3.1.1 FURTO TOTALE
Furto o rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso o con ritrovamento allo
stato di relitto.
3.1.2 FURTO TOTALE O PARZIALE
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la
circolazione dopo il furto o la rapina.
3.1.3 INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE E SCOPPIO (anche in
conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi)
Qualora il veicolo assicurato non sia una macchina agricola, Reale Mutua tiene
inoltre indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per
capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla
concorrenza di € 260.000 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati
dall’incendio, fumo, esplosione e scoppio del veicolo non in circolazione:
a. a cose di terzi;
b. al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal
proprietario del veicolo assicurato.
3.1.4 ATTI VANDALICI
Atti di vandalismo intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
3.1.5 GUASTI INTEGRALE
Urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.
3.1.6 GUASTI PARZIALE
Urto o collisione, con veicolo identificato, durante la circolazione.
3.1.7 CALAMITÀ NATURALI
39
Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni,
mareggiate, frane, caduta grandine o neve ed altre calamità naturali.
3.1.8 CRISTALLI
Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici e dolosi)
delimitanti l’abitacolo del veicolo. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute
dall’Assicurato per la sostituzione o la riparazione degli stessi sino alla
concorrenza di € 520 e con l’applicazione di una franchigia di € 100. Laddove
l’Assicurato si avvalga, per la riparazione o sostituzione, di un Centro di assistenza
convenzionato, la franchigia di € 100 non verrà applicata. L’elenco dei Centri di
assistenza convenzionati è a disposizione presso tutte le Agenzie Reale Mutua.
3.1.9 GARANZIE ACCESSORIE
„IMMATRICOLAZIONE
Reale Mutua, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico
del veicolo a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza
ritrovamento del veicolo assicurato o furto della sola targa, rimborsa fino alla
concorrenza di € 520 le spese sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione
o voltura di un altro veicolo non superiore di cilindrata o potenza fiscale. Le
spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
„CUSTODIA E PARCHEGGIO
Reale Mutua, in caso di furto o rapina del veicolo, rimborsa fino alla
concorrenza di € 520, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la
custodia del veicolo disposti dall’Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno
della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento. Data di
comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno
essere comprovate da specifica documentazione.
„TRASPORTO FERITI
Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati
all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali,
sino alla concorrenza di € 520. Le spese dovranno essere comprovate da
specifica documentazione.
„GARANZIA CONTRASSEGNO
Reale Mutua, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza
ritrovamento, rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alla
garanzia di Responsabilità Civile, se prestata, al netto della sola imposta, per il
periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di scadenza del premio
pagato.
40
„SPESE DOCUMENTI
Reale Mutua, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione
totale, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato relative ai soli documenti
richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate
da specifica documentazione.
3.1.10 GARANZIE AGGIUNTIVE
„RIPRISTINO AIR-BAG
L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di
sicurezza airbag del veicolo assicurato anche non conseguente a scoppio
collegato ad incidente stradale e non altrimenti indennizzabile. Il pagamento
dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di regolare
fattura, con il limite massimo di € 1.000 per sinistro.
„COLLISIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO
Reale Mutua rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in seguito a
collisione con altro veicolo identificato e non coperto da assicurazione per la
Responsabilità Civile da circolazione. L'indennizzo viene corrisposto in
proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del
Codice Civile per gli importi non risarcibili dal Fondo Garanzia per le Vittime
della Strada, con il limite massimo di € 5.000 per sinistro. La garanzia è
operante nel caso in cui il sinistro non possa essere altrimenti indennizzabile.
COSA NON ASSICURA
3.2
DELIMITAZIONI
„Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da:
a. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
b. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e agli
allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette
dall’A.C.I. o dallo C.S.A.I.;
d. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da
incendio;
e. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
f. dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi;
g. colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le
garanzie Guasti di cui ai punti 3.1.5 e 3.1.6.
41
„Relativamente alla garanzia di responsabilità per danni a cose di terzi o al
locale utilizzato come autorimessa in locazione all’Assicurato, Reale Mutua
non risarcisce i danni:
a. subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, in possesso o in
custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo
nonché dalle persone non considerate terzi in base alla Legge;
b. da inquinamento o da contaminazione;
c. cagionati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti,
combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non,
materie esplosive, salvo specifica pattuizione che deve risultare nel modulo
di polizza.
„Relativamente alla garanzia 3.1.5 Guasti Integrale e 3.1.6 Guasti Parziale,
Reale Mutua non indennizza i danni:
a. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti, in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
b. provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle
disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente
scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a
condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla
data del sinistro;
c. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
d. cagionati da operazioni di carico e scarico;
e. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, da
circolazione “fuori strada”;
f. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non
congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
g. conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.
3.3
FRANCHIGIA O SCOPERTO
In caso di sinistro, verranno applicate le franchigie o gli scoperti indicati nel
modulo di polizza. In caso di furto dell’autoveicolo o di sue parti, avvenuto in box
(con scasso dei mezzi di chiusura del box stesso), autorimessa o parcheggio
custodito legalmente autorizzato, non si applicano gli eventuali scoperti o
franchigie di cui sopra. Limitatamente alle autovetture ad uso privato, in caso di
furto lo scoperto indicato in polizza verrà ridotto come segue:
¾del 20% dopo il terzo anno dalla data di immatricolazione;
¾del 30% dopo il quarto anno dalla data di immatricolazione;
¾del 40% dopo il quinto anno dalla data di immatricolazione e successivi.
42
3.4
LIMITE DI INDENNIZZO
In nessun caso Reale Mutua pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in
garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a € 10.400.000.
COME ASSICURA
3.5
VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza deve corrispondere:
a. al valore a nuovo per le autovetture ad uso privato che non hanno superato sei
mesi dalla data della prima immatricolazione compresi gli accessori non di
serie dichiarati in polizza; al valore commerciale in caso contrario;
b. al valore commerciale per gli altri veicoli e relativi accessori non di serie
dichiarati in polizza;
c. al valore commerciale per i fonoaudiovisivi opzionali.
Il valore dei suddetti accessori e dei fonoaudiovisivi opzionali deve essere
sommato al valore del veicolo determinato secondo i criteri di cui ai punti a. e
b. Gli apparecchi fonoaudiovisivi opzionali sono assicurabili quando siano
incorporati o validamente fissati al veicolo, con espressa pattuizione nel
modulo di polizza. L’Assicurato deve fornire la documentazione fiscale
dell’acquisto; in caso contrario verrà riconosciuto, come massimo indennizzo, un
importo di € 260 al lordo dello scoperto e della franchigia eventualmente prevista
nel modulo di polizza.
3.6
ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO
3.6.1 PER TUTTI I VEICOLI, AD ECCEZIONE DELLE AUTOVETTURE
AD USO PRIVATO
Reale Mutua si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica
richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore
commerciale e procedere alla modifica del relativo premio.
3.6.2 PER LE AUTOVETTURE AD USO PRIVATO
Il Contraente, all’atto della stipulazione della polizza, dichiara a quale marca,
modello e allestimento, indicati nella rubrica “Automobili Nuove” o “Automobili
Usate” della rivista “Quattroruote” (codice Infocar), corrisponde l’autovettura
assicurata, nonché mese ed anno della prima immatricolazione anche se avvenuta
all’estero.
43
Reale Mutua ad ogni scadenza annuale, dopo che siano trascorsi almeno 6
mesi dalla data di stipulazione della polizza, provvederà automaticamente ad
adeguare il valore assicurato e conseguentemente a procedere alla modifica
del premio in corso. Tale adeguamento avverrà in base al rapporto tra il
valore dell’autovettura del mese precedente la data di stipulazione della
polizza ed il valore del mese precedente la data della scadenza annuale indicati
dalla rivista “Quattroruote”. Il valore di eventuali accessori opzionali
assicurati, indicati nel modulo di polizza, verrà adeguato con la stessa
percentuale utilizzata per il valore dell’autoveicolo.
Nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato
da “Quattroruote” del mese precedente la data di stipulazione della polizza,
l’adeguamento non sarà operante fino a quando il valore stesso risulterà inferiore a
quello riportato dalla rivista “Quattroruote” del mese precedente la data di
scadenza annuale della polizza. I nuovi valori assicurati saranno indicati sulla
quietanza rilasciata al Contraente al momento del pagamento anniversario del
premio.
Rimane comunque ferma la facoltà del Contraente di richiedere ad ogni
scadenza anniversaria l’adeguamento del valore del veicolo al valore
commerciale con conseguente modifica del relativo premio.
La presente condizione non trova applicazione in caso di:
♦
cessazione o sostanziale modifica delle rubriche “Automobili Nuove” od
“Automobili Usate” della rivista “Quattroruote”;
♦
assicurazione di autovetture non riportate o non più previste in elenco nelle
succitate rubriche;
♦
mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici
dell’autovettura assicurata necessari per l’operatività della condizione in
oggetto.
In tali casi sarà a carico del Contraente richiedere, ad ogni scadenza anniversaria,
l’adeguamento del valore del veicolo all’effettivo valore commerciale con
conseguente modifica del relativo premio. In mancanza di comunicazioni si
intenderà tacitamente confermato il valore assicurato in corso fermo il disposto di
cui all’art. 3.11 – Determinazione del danno.
L’operatività o meno del disposto di cui al presente articolo viene specificatamente
indicato sul modulo di polizza.
3.7
FORMULE
DI
PERSONALIZZAZIONE
DELLA
GUASTI
INTEGRALE E GUASTI PARZIALE (Regola evolutiva del premio per
autovetture uso privato e autoveicoli uso promiscuo, escluso noleggio e
locazione)
Il premio delle garanzie Guasti è soggetto alle regole evolutive previste dalla
formula “Bonus/Malus 30”; il contratto è assegnato alla medesima classe di merito
44
attribuita alla garanzia R.C. Auto. I coefficienti relativi alle classi di merito, per il
conteggio del premio, sono i seguenti:
Tabella 3.1 - Coefficienti garanzia Guasti
Coefficiente di determinazione del premio
Classe
di merito
Guasti Parziale
Guasti Integrale
1N-3
0,643
0,616
4-8
0,858
0,827
9-14
1,000
1,000
15
1,300
1,300
16
1,500
1,500
17
1,750
1,750
18
2,000
2,000
COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI
3.8
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima
che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima
urgenza, e dovrà altresì:
a. dare avviso del sinistro all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
sede di Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza,
precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni,
eventuale luogo in cui si trova il veicolo;
b. fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente in caso di incendio,
furto e tentato furto, rapina, atti vandalici;
c. presentare su richiesta di Reale Mutua la documentazione necessaria tra cui:
♦ estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
♦ dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di Proprietà;
♦ procura a vendere a favore di Reale Mutua.
In caso di sinistro verificatosi all’estero l’Assicurato dovrà presentare denuncia
all’Autorità locale e, in caso di furto totale, al suo rientro in Italia dovrà
ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti.
3.9
RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o Assicurato deve darne
avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per
tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo. L’Assicurato ha
facoltà di chiedere e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall’avvenuto
recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare
45
l’importo già riscosso. Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il
prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra
Reale Mutua e l’Assicurato. Qualora il veicolo venga recuperato prima
dell’indennizzo, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto
parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l’Assicurato abbia
richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
3.10
RELITTI
Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, Reale Mutua ha facoltà di subentrare
nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta di Reale Mutua, il Contraente o
l’Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della
carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
3.11
DETERMINAZIONE DEL DANNO
„In caso di danno totale, si stima il valore commerciale del veicolo al momento
del sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali. Nel caso di autovetture
ad uso privato, ove operante il disposto di cui all’art. 3.6.2, si considera il
valore del veicolo fornito dalle valutazioni della rivista “Quattroruote” per i
veicoli usati. Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati
applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per l’autovettura.
„In caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni, costo che è
determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto
all’età ed allo stato del veicolo. In nessun caso Reale Mutua potrà pagare un
importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al
netto del valore del relitto.
Limitatamente alle autovetture ad uso privato la valutazione del danno, a modifica
di quanto sopra previsto, viene effettuata in base ai seguenti criteri:
a. qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima
immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, la determinazione
dell’ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento
dell’autovettura o delle parti sostituite;
b. qualora il sinistro si verifichi entro il secondo anno dalla data di prima
immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, la determinazione
dell’ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria ed ai
vetri o cristalli, viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti
sostituite.
Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri
stabiliti al punto 3.5, è maggiore del valore assicurato, Reale Mutua risponde
dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori.
46
Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al
veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero se
non assicurate con le Garanzie Accessorie. In caso di sinistro verificatosi all’estero
il danno verrà indennizzato previa presentazione di documentazione fotografica e
regolare fattura o documento equipollente.
3.12
LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso
l’accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del
danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e
dall’Assicurato secondo le procedure dell’arbitrato.
47
SEZIONE
PATENTE GARANTITA
DEFINIZIONI VALIDE PER LA PRESENTE SEZIONE
Le seguenti definizioni, specifiche della Sezione Patente Garantita, integrano
le definizioni di polizza.
UTILIZZATORE PRIVATO
Il titolare della patente di guida indicata in polizza, che non utilizza abitualmente il
veicolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
UTILIZZATORE PROFESSIONALE
Il titolare della patente di guida indicata in polizza, che utilizza abitualmente il
veicolo come mezzo per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
DIPENDENTE
Il titolare della patente di guida che utilizza il veicolo, per conto dell’azienda per la
quale opera in qualità di dipendente; se l’azienda/Contraente è una SpA, SapA, Srl,
Sas, Snc o Scarl la garanzia è estesa ai soci e/o amministratori che prestano attività
continuativa all’interno della stessa, quando siano alla guida di un veicolo di
proprietà dell’azienda o da questa utilizzata in leasing/locazione.
COSA ASSICURA
4.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Reale Mutua corrisponde all’Assicurato un corrispettivo, secondo le modalità
riportate in polizza, al verificarsi degli eventi, avvenuti durante il periodo di
validità della stessa, previsti nelle garanzie sotto elencate, qualora richiamate
sul modulo di polizza.
Reale Mutua può recedere dalle coperture assicurative della presente sezione in
caso di modifiche delle norme di legge.
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del
Vaticano e della Repubblica di San Marino.
48
4.1.1 RITIRO PATENTE
„A FAVORE DI UTILIZZATORI PRIVATI O PROFESSIONALI
Ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, ai sensi di quanto previsto
dal Codice della Strada, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da
circolazione che abbiano procurato lesioni colpose od omicidio colposo (art.
222 del Codice della Strada) oppure danni gravi a veicoli tali da determinare
l’applicazione della revisione di cui al comma 7 dell’art. 80 del Codice della
Strada (artt. 149 e 150 del Codice della Strada).
„A FAVORE DI AZIENDE
Ritiro, sospensione o revoca della patente di guida operata nei confronti del
dipendente, ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada, in conseguenza
diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione che abbiano procurato lesioni
colpose od omicidio colposo (art. 222 del Codice della Strada), danni gravi a
veicoli tali da determinare l’applicazione della revisione di cui al comma 7
dell’art. 80 del Codice della Strada (artt. 149 e 150 del Codice della Strada) o
per violazione delle seguenti norme del Codice della Strada per le quali è
prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente:
− art. 142 limiti di velocità;
− art. 143 posizione dei veicoli sulla carreggiata;
− art. 145 precedenza;
− art. 147 comportamento ai passaggi a livello;
− art. 148 sorpasso;
− art. 176 comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle
strade extra-urbane principali.
La garanzia opera nei confronti del dipendente, titolare della patente indicata in
polizza o, in alternativa, del dipendente alla guida del veicolo identificato in
polizza.
La garanzia opera, nei termini previsti dalla garanzia prestata a favore
dell’utilizzatore privato o dell’utilizzatore professionale, nei confronti del
dipendente anche qualora il veicolo sia utilizzato non come mezzo per lo
svolgimento della propria attività lavorativa.
4.1.2 RECUPERO PUNTI
In caso di decurtazione di punti dalla patente di guida, secondo le modalità e per le
violazioni indicate all’art. 126-bis del Codice della Strada, Reale Mutua
corrisponde all’utilizzatore privato o professionale o all’azienda/Contraente,
nell’ambito di ciascuna annualità assicurativa e fino alla concorrenza di € 300, il
costo necessario per la frequenza di corsi di aggiornamento, organizzati dalle
autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento
per i trasporti terrestri.
49
COSA NON ASSICURA
4.2
DELIMITAZIONI
„La garanzia Ritiro Patente non è operante se:
a. l’incidente da circolazione è dovuto a guida in stato di ebbrezza, abuso di
psicofarmaci o ad uso di stupefacenti;
b. al momento dell’incidente la copertura di responsabilità civile del veicolo
non è operante;
c. l’incidente è dovuto ad atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
d. il conducente non viene prosciolto o assolto da eventuale imputazione del
reato di fuga od omissione di soccorso;
e. il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
f. la patente viene revocata per mancanza dei requisiti fisici, psichici o morali.
Questa esclusione opera dal giorno in cui la revoca sia stata resa definitiva;
g. il sinistro si verifica durante la partecipazione a gare o competizioni
sportive, alle relative prove ufficiali o verifiche previste nel regolamento di
gara;
h. la patente viene sospesa in quanto l’Assicurato non si è sottoposto all’esame
di idoneità tecnica richiesto in seguito alla perdita totale del punteggio;
i. il provvedimento di sospensione è conseguenza diretta o indiretta di
incidenti occorsi precedentemente alla data di effetto della polizza.
„La garanzia Recupero Punti non è operante se:
a. il titolare della patente di guida subisce la decurtazione totale del punteggio;
b. al momento della stipula, la patente ha un punteggio residuo inferiore a 15 e
l’Assicurato non ha ancora provveduto a frequentare o ad iscriversi, a
proprie spese, ad un apposito corso di aggiornamento;
c. l’Assicurato non frequenta il corso di aggiornamento per il recupero dei
punti, decurtati in seguito a violazione del Codice della Strada avvenuta nel
periodo di validità della polizza, entro il termine di 1 anno dalla data della
contestazione della violazione.
50
COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI
4.3
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, l’Assicurato deve
dare, entro tre giorni, avviso del provvedimento all’Agenzia alla quale è assegnata
la polizza oppure alla sede di Reale Mutua, allegando documenti ufficiali
comprovanti il provvedimento; deve altresì avvertire Reale Mutua dell’eventuale
restituzione della patente, fornendo la documentazione richiesta per il conteggio
dell’indennità.
In caso di decurtazione di punti e conseguente iscrizione ad un corso di
aggiornamento, l’Assicurato deve presentare all’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza oppure alla sede di Reale Mutua, il verbale di contestazione e la ricevuta
del pagamento del corso rilasciata dall’autoscuola o dal soggetto a ciò autorizzato
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4.4
LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
L’indennità decorrerà dal giorno successivo a quello del ritiro della patente e
cesserà, fermo il limite massimo pattuito, il giorno della restituzione o della revoca
definitiva. La somma assicurata verrà corrisposta al termine del periodo di
indennizzabilità; è tuttavia facoltà dell’Assicurato richiedere l’indennità già
maturata alla fine di ciascun mese solare. Qualora, prima della stipula della polizza,
all’Assicurato fossero già stati contestati reati che cumulativamente ad altri
facessero scattare la sospensione della patente di guida, l’indennizzo stabilito in
polizza verrà pagato in proporzione tra il numero dei reati complessivi ed il numero
dei reati contestati precedentemente all’inizio della garanzia.
51
SEZIONE
ASSISTENZA LEGALE
A norma del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175, art. 46, i sinistri di
Assistenza legale sono gestiti per conto di Reale Mutua da ARAG Assicurazioni
Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede in Verona, 37135 - Via delle
Nazioni 9, in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione.
L’Assicurato ha facoltà di rivolgersi direttamente all’ARAG.
COSA ASSICURA
5.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Reale Mutua assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nel
modulo di polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai
casi indicati al punto 5.2.
Esse sono:
a. le spese per l’intervento di un legale;
b. le spese peritali;
c. le spese di giustizia nel processo penale;
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da
Reale Mutua, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato. Nel
caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene
prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente.
5.2
CASI PREVISTI
La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo assicurato e si
riferisce ai seguenti casi:
a. controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato
o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti a seguito della
circolazione;
b. controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal conducente
autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza alla circolazione del
veicolo assicurato;
52
c. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per delitto
colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della circolazione;
d. istanza di dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in
conseguenza di incidente stradale;
e. istanza di modifica del provvedimento di sospensione e/o revoca della patente
in conseguenza di incidente stradale.
La garanzia è estesa a favore dell’Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei
figli minori a carico quando nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un
qualsiasi veicolo di proprietà di terzi siano coinvolti in incidenti occorsi durante la
circolazione stradale.
5.3
DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel
periodo di validità della garanzia.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia
si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o
dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga
attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento
in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande
identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di
imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il
sinistro è unico a tutti gli effetti.
COSA NON ASSICURA
5.4
DELIMITAZIONI
L’assicurazione non è operante:
a. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b. per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e
atti in genere, ecc.);
c. per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
d. per le spese relative alle controversie di diritto amministrativo, fiscale e
tributario;
e. se il veicolo, indicato nel modulo di polizza, non è coperto da assicurazione
obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
53
f. nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a
quanto previsto dalla carta di circolazione;
g. se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni
in vigore o se viene indagato per guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 del
Codice della Strada) o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art.
187 del Codice della Strada) o per inosservanza degli obblighi di cui all’art.
189 - commi 6 e 7 del Codice della Strada, salvo il caso di successivo
proscioglimento o assoluzione;
h. in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e
relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. o
dallo C.S.A.I.;
i. per le controversie di natura contrattuale.
5.5
COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ
CIVILE
Qualora coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista
dalla presente Sezione opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è
dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di
soccombenza.
COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI
5.6
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, al sorgere della controversia, è tenuto a darne notizia all’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua, allegando alla
denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia stessa,
nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere a Reale Mutua, con la massima urgenza,
gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di
guida, l’Assicurato deve far pervenire a Reale Mutua il provvedimento in originale
entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
54
5.7
GESTIONE DEL SINISTRO
Reale Mutua, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di
bonario componimento.
L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o
transazioni senza il preventivo benestare di Reale Mutua, pena il rimborso delle
spese da questa sostenute.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, Reale Mutua tiene
indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Reale Mutua in merito alla gestione dei
sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo
dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito
dell’arbitrato. Reale Mutua avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale
procedura.
5.8
SCELTA DEL LEGALE
Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della
controversia con il terzo oppure vi sia conflitto di interessi tra Reale Mutua e
l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra
coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici
Giudiziali competenti.
In alternativa, qualora gli Uffici competenti abbiano sede in Italia, l’Assicurato può
optare per un legale che esercita nel circondario del Tribunale ove l’Assicurato
stesso ha il proprio domicilio.
Reale Mutua, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le
spese relative.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato il quale
fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese
secondo le norme fiscali in vigore.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento
deve essere preventivamente approvato da Reale Mutua. Reale Mutua avvertirà
l’Assicurato del suo diritto di scelta del legale.
5.9
RECUPERO DELLE SOMME
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di
capitale ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le
competenze e le spese liquidate giudizialmente o transattivamente vanno invece a
favore di Reale Mutua che le ha sostenute od anticipate.
55
SEZIONE
ASSISTENZA IN VIAGGIO
A norma del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n. 175, Reale Mutua eroga le
prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi di
Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.
Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e
dovranno essere richieste alla Centrale Operativa di Blue Assistance
(funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno), attivabile a mezzo telefono:
DALL’ITALIA
Numero verde
DALL’ESTERO
Prefisso internazionale
800-092092
+011 742 55 55
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale
Operativa, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non
disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato
nella prestazione “Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto e traino”.
DEFINIZIONI VALIDE PER LA PRESENTE SEZIONE
Le seguenti definizioni, specifiche della Sezione Assistenza in Viaggio,
integrano le definizioni di polizza.
AUTOVETTURA
Veicolo a motore adibito al trasporto di persone quale: autovettura, autocaravan,
camper, nonché autoveicolo ad uso promiscuo di peso complessivo a pieno carico
fino a 35 q.li e autotassametro.
AUTOCARRO
Veicolo a motore adibito a trasporto cose quale: autocarro, autobotte, autocisterna,
autoarticolato, autotreno, compreso l’eventuale rimorchio o semirimorchio se
agganciato alla motrice, nonché tutti i veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale e
per trasporti.
RIMORCHIO
Veicolo senza motore quali: caravan (roulotte), rimorchio per il trasporto di
attrezzature turistiche e sportive, destinati ad essere trainati da altri autoveicoli.
56
MOTOVEICOLO
Motociclo di cilindrata superiore a 50 c.c., incluso l’eventuale sidecar nonché
quadricicli leggeri.
IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO
Immobilizzo (del veicolo) per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o
per danni alla carrozzeria.
COSA ASSICURA
6.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato
dovuto a:
a. incidente stradale;
b. guasto;
c. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
d. furto e rapina;
e. forature e danni ai pneumatici (esclusi gli autocarri);
fornisce le prestazioni di assistenza stradale (anche se gli eventi sopra elencati si
sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi
abbia preso parte attiva), con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono.
La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di
viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di
pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti
dello stesso.
6.2
INFORMAZIONI PER VIAGGIARE
La Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24,
informazioni riguardanti:
a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
b. situazione traffico e meteo in Italia;
e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00,
informazioni riguardanti:
c. patente, libretto di circolazione, imposte.
57
6.3
PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOVETTURE,
MOTOVEICOLI E RIMORCHI
Le prestazioni vengono fornite in tutta Europa, ad eccezione delle seguenti:
a. punto 6.3.6 “Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato”, operante
solo nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del
Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
b. punti 6.3.14 “Interprete a disposizione”, 6.3.15 “Anticipo della cauzione
penale” e 6.3.16 “Rimpatrio del veicolo assicurato”: prestazioni non
operanti nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del
Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
6.3.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL
POSTO E TRAINO (Prestazione fornita in Europa)
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali
è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di
soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino
alla più vicina officina. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso
venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice o
convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km
dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il
veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso
mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione “Recupero”).
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito
intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura
sanitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed
abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua
rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260. Sono sempre esclusi
dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in
officina.
6.3.2 SOCCORSO STRADALE PER FORATURA O DANNI AI
PNEUMATICI (Prestazione fornita in Europa)
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai
pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Centrale
Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione
del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. Sono
incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di
essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino
(Vedi anche la successiva prestazione “Recupero”). Sono sempre esclusi dalla
58
garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio,
nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
6.3.3 INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA (Prestazione fornita in Europa)
Qualora, a seguito d’incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, il
conducente o gli occupanti del veicolo stesso necessitino d’un trasferimento alla
più vicina struttura sanitaria, la Centrale Operativa provvede ad inviare
un’autoambulanza, tenendone il costo a carico di Reale Mutua sino ad una
percorrenza massima di 200 km per l’andata ed il ritorno. Sono esclusi i
trasferimenti da struttura sanitaria a struttura sanitaria.
6.3.4 RECUPERO DIFFICOLTOSO (Prestazione fornita in Europa)
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale e risulti necessario
l’intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la
Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero
tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 260. Il recupero è
riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione d’eventuali spese
supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato,
la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci
trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
6.3.5 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (Prestazione fornita in Europa)
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali
è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile oppure possa essere reso
utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera
(certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la
Centrale Operativa), la Centrale Operativa, esclusivamente durante l’orario di
apertura dei centri convenzionati, metterà a disposizione dell’Assicurato presso una
stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità
della Società di autonoleggio e con le modalità di accesso al noleggio stabilite dalla
stessa, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio
illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo
con il massimo di cinque. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità
dei pezzi di ricambio. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere
prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata
all’Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un
massimo di sette giorni. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante,
pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con
l’autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa,
59
l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto
dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
6.3.6 DEMOLIZIONE
E
CANCELLAZIONE
DEL
VEICOLO
ASSICURATO (Prestazione fornita solo nei territori della Repubblica
Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano)
Qualora il veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia,
risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle
riparazioni supera il valore commerciale del veicolo stesso) e debba essere
demolito, la Centrale Operativa, ottenute le necessarie deleghe dal proprietario del
veicolo, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal P.R.A.,
tenendo a carico di Reale Mutua le spese con il limite di € 260.
PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 km DAL COMUNE DI
RESIDENZA DELL’ASSICURATO
6.3.7 RIENTRO DEGLI OCCUPANTI DEL VEICOLO ASSICURATO,
PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO O PERNOTTAMENTO
(Prestazione fornita in Europa)
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali
è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile mentre si trova ad oltre
50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato oppure possa essere reso
utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera
(certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la
Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli
occupanti del veicolo assicurato, in alternativa l’una dall’altra, una delle seguenti
prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite complessivo
di € 260;
a. rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o
ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di
rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
b. proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario
(prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il
luogo di destinazione del viaggio;
c. pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un
albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.
Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
60
6.3.8 RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO (Prestazione fornita
in Europa)
Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto mentre si trova ad
oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato o, se immobilizzato per uno
dei casi per i quali è prestata la garanzia e, se riparabile, richieda oltre otto ore di
manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o
convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad
organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto
appositamente attrezzati. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità
dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico di Reale Mutua e non
potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del
veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico
dell’Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto
parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che
effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Centrale
Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, un
biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con
altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.
6.3.9 ANTICIPO DI DENARO (Prestazione fornita in Europa)
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova ad oltre 50
km dal luogo di residenza dell’Assicurato e qualora l’Assicurato stesso lo faccia
riparare sul posto e non sia in grado di provvedere direttamente ed immediatamente
al pagamento della riparazione, la Centrale Operativa provvede al pagamento, con
il limite di € 520, a titolo di prestito senza interessi, che l’Assicurato è tenuto a
rimborsare entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.
6.3.10 SPEDIZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO (Prestazione fornita in
Europa)
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova ad oltre 50
km dal luogo di residenza dell’Assicurato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la
riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a
reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è
ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero,
delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi
di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire
garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la
restituzione dell’anticipo.
All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati:
a. marca e modello del veicolo assicurato;
b. numero di telaio (completo di prefisso);
61
c. anno di fabbricazione del veicolo assicurato;
d. cilindrata e tipo di motore.
Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla
Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali
spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Reale
Mutua.
6.3.11 RIENTRO SANITARIO (Prestazione fornita in Europa)
Qualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito
d’incidente stradale avvenuto ad oltre 50 km dal loro luogo di residenza e
richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro
residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa
residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa
con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:
„organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i
propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:
♦ aereo sanitario appositamente equipaggiato;
♦ aereo di linea (eventualmente barellato);
♦ treno/vagone letto (prima classe);
♦ autoambulanza;
♦ altri mezzi adatti alla circostanza;
„farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato
necessario, da personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale
medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di
Reale Mutua. Non danno luogo al trasferimento:
1) le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi
violazione di norme sanitarie;
2) gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di
proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.
6.3.12 RIENTRO FUNERARIO (Prestazione fornita in Europa)
Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano per incidente stradale,
la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo
d’inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito
secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle
formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto
stesso, sono a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 5.200. Nel
caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s’intende
prestata con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d’un costo maggiore la
62
Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta
ricevute garanzie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate.
Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed
all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la
Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e
ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) od con altro mezzo di
trasporto.
6.3.13 INVIO DI UN AUTISTA (Prestazione fornita in Europa)
Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla
guida del veicolo a seguito d’incidente stradale avvenuto ad oltre 50 km dalla sua
residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la
Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a
mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, per
ricondurre presso la residenza dell’Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a
bordo. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e
traghetto.
6.3.14 INTERPRETE A DISPOSIZIONE (Prestazione fornita in Europa
esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e
Stato della Città del Vaticano)
Qualora il conducente del veicolo assicurato sia fermato od arrestato all’estero per
fatto inerente alla circolazione stradale del veicolo stesso e si renda necessario un
interprete per favorire il contatto e lo scambio d’informazioni tra l’Assicurato e la
Pubblica Autorità, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità
locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico di Reale Mutua, con il limite
di € 520.
6.3.15 ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE (Prestazione fornita in
Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San
Marino e Stato della Città del Vaticano)
Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto od il fermo
del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare
all’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente, con il
limite di € 5.200. L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo,
ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo
rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale
Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di
restituzione.
63
6.3.16 RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO (Prestazione fornita in
Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San
Marino e Stato della Città del Vaticano)
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento
dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o
la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo veicolo e riparazione
certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la
Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del
veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di
rimpatrio sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il
valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di
conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali
per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della
presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
6.4
PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOCARRI
Le prestazioni vengono fornite in tutta Europa ad eccezione delle seguenti:
a. punti 6.4.1 “Soccorso stradale” e 6.4.3 “Recupero”, prestazioni operanti
nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino,
dello Stato della Città del Vaticano e nel territorio dei seguenti Stati:
Portogallo, Spagna, Gibilterra, Andorra, Francia, Principato di Monaco,
Belgio, Olanda, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Germania,
Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Liecthenstein,
Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Croazia;
b. punti 6.4.10 “Spedizione di pezzi di ricambio” e 6.4.11 “Interprete a
disposizione”, prestazioni operanti solo in Europa, esclusi i territori della
Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della
Città del Vaticano.
6.4.1 SOCCORSO STRADALE (Prestazione fornita negli Stati di cui alla
lettera a. del punto 6.4)
„INTERVENTI E RIPARAZIONI SUL POSTO
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i
quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo
di soccorso attrezzato (officina mobile o autogru) per le riparazioni sul posto.
Restano a carico dell’Assicurato tutti i costi relativi alle riparazioni
(manodopera, pezzi di ricambio, materiali di consumo, ecc.). Restano a carico
di Reale Mutua le spese di trasferta del mezzo di soccorso, inclusive del
64
percorso di andata e ritorno del mezzo stesso fino al luogo d’immobilizzo del
veicolo assicurato, dell’eventuale diritto fisso di chiamata e dell’eventuale costo
del meccanico durante il viaggio, con il limite complessivo di € 260.
„TRAINO
Qualora non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, la Centrale
Operativa provvede ad inviare, con spese a carico di Reale Mutua, un altro
mezzo di soccorso attrezzato per effettuare il traino del veicolo assicurato fino
alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni del caso, oppure fino
ad un’officina convenzionata con la Centrale Operativa od autorizzata della
casa costruttrice del veicolo, purché entro il raggio di 60 km dal luogo
dell’immobilizzo del veicolo stesso. In ogni caso il costo dell’intervento è a
carico di Reale Mutua entro il limite, per ogni anno di durata
dell’assicurazione, di € 520 per veicoli di peso complessivo a pieno carico
oltre 35 q. e senza limiti di costo per quelli fino a 35 q.
Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle
riparazioni effettuate in officina.
6.4.2 INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA (Prestazione fornita in Europa)
Qualora, a seguito d’incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, il
conducente o gli occupanti del veicolo stesso necessitino d’un trasferimento alla
più vicina struttura sanitaria, la Centrale Operativa provvede ad inviare
un’autoambulanza, tenendone il costo a carico di Reale Mutua sino ad una
percorrenza massima di 200 km per l’andata ed il ritorno. Sono esclusi i
trasferimenti da struttura sanitaria a struttura sanitaria.
6.4.3 RECUPERO (Prestazione fornita negli Stati di cui alla lettera a. del
punto 6.4)
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale, la Centrale Operativa
provvede ad inviare un mezzo di soccorso idoneo a rimetterlo sulla sede stradale,
affinché possa riprendere autonomamente la marcia oppure venire riparato sul
posto, oppure trainato presso un’officina (Vedi anche le precedenti prestazioni
“Interventi e riparazioni sul posto” e “Traino”). Le spese di recupero sono a carico
di Reale Mutua con il limite, per ogni anno di durata dell’assicurazione, di €
520 per veicoli di peso complessivo a pieno carico oltre 35 q. e di € 260 per
quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q. Tali limiti includono le
eventuali spese a carico di Reale Mutua per le prestazioni “Interventi e riparazioni
sul posto” e “Traino”. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato,
con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci
trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per
organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico
dell’Assicurato stesso.
65
6.4.4 RIMESSAGGIO E CUSTODIA (Prestazione fornita in Europa)
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per guasto o incidente e
qualora si sia dato luogo all’erogazione della prestazione “Traino” e le riparazioni
non siano effettuabili immediatamente, la Centrale Operativa provvede a pagare
direttamente le eventuali spese di rimessaggio e custodia del veicolo stesso presso
il garage dove è stato trasportato, in genere in aree recintate scoperte, tenendone il
costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 260 per veicolo, per ogni anno di
durata dell’assicurazione. Sono escluse le spese di custodia del carico e ogni
responsabilità di Reale Mutua inerente alla custodia.
6.4.5 INVIO DI UN AUTISTA (Prestazione fornita in Europa)
Qualora nel corso del viaggio l’autista del veicolo assicurato subisca un infortunio
che gli impedisca di proseguire alla guida del veicolo, oppure venga ricoverato per
una malattia, la Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di
guardia, provvede a fornire, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il
limite di € 260, un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o aereo (classe
economica) o altro mezzo di trasporto, per consentire ad un secondo autista, scelto
dall’Assicurato, di raggiungere il veicolo, per recuperarlo oppure per proseguire il
viaggio.
6.4.6 RIENTRO SANITARIO (Prestazione fornita in Europa)
Qualora nel corso del viaggio i conducenti degli autocarri, a seguito d’infortunio o
malattia che comporti ricovero nel corso del viaggio, richiedano il proprio
trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a
garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale
Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul
posto, lo valutino necessario provvede a:
„organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i
propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra:
♦ aereo sanitario appositamente equipaggiato;
♦ aereo di linea (eventualmente barellato);
♦ treno/vagone letto (prima classe);
♦ autoambulanza;
♦ altri mezzi adatti alla circostanza;
„farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato
necessario, da personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale
medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di
Reale Mutua.
66
Non danno luogo al trasferimento:
1) le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi
violazione di norme sanitarie;
2) le malattie e gli infortuni che non impediscono ai conducenti degli autocarri di
proseguire il viaggio o che possono essere curate sul posto.
6.4.7 RIENTRO FUNERARIO (Prestazione fornita in Europa)
Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano per incidente stradale,
la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo
d’inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità.
Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo
connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il
trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico di Reale Mutua con il limite
complessivo di € 5.200. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati
contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di €
20.700; in presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad
organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d’altro tipo
da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese di ricerca e
quelle relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione.
Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa
provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima
classe), in aereo (classe economica) od con altro mezzo di trasporto.
PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 200 km DALLA SEDE DI
LAVORO DELL’AUTISTA
6.4.8 SPESE DI HOTEL (Prestazione fornita in Europa)
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per guasto o incidente
avvenuto ad oltre 200 km dalla sede di lavoro del suo autista e a seguito d’una
delle prestazioni di cui ai precedenti punti “Soccorso stradale” e “Recupero”,
qualora per le riparazioni si renda necessaria una sosta d’una o più notti, la
Centrale Operativa provvede alla sistemazione dell’autista del veicolo in un
albergo del luogo, tenendo a carico di Reale Mutua le spese di pernottamento e di
prima colazione per la durata della riparazione, fino a un massimo di tre notti e
comunque con il limite di € 80 per notte.
67
6.4.9 SERVIZI MEDICO-SANITARI DI PRIMA NECESSITÀ IN
VIAGGIO (Prestazione fornita in Europa)
Qualora si verifichi un infortunio od una malattia improvvisa del conducente del
veicolo assicurato mentre è in viaggio ad oltre 200 km dalla propria sede di
lavoro, la Centrale Operativa provvede ad organizzare ed a pagare direttamente
all’ente erogatore, tenendo a carico di Reale Mutua i relativi importi, le spese
mediche resesi necessarie con i seguenti limiti:
a. in Italia, € 260 per evento;
b. all’estero, € 800 per evento.
La garanzia non è operante nei seguenti casi:
1) situazioni patologiche di cui il Contraente sia a conoscenza alla data d’inizio
della copertura;
2) cure per malattie mentali, infortuni o intossicazioni derivanti da abuso di
alcolici, psicofarmaci allucinogeni, stupefacenti e simili;
3) infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in
genere, dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, di
salti dal trampolino con sci o idrosci, di uso di guidoslitte per competizione;
4) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà o di azioni delittuose commesse
dal conducente del veicolo assicurato;
5) cure ed interventi riguardanti l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di
malformazioni congenite;
6) prestazioni aventi finalità di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia
plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi durante il periodo
assicurativo.
6.4.10 SPEDIZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO (Prestazione fornita in
Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San
Marino e Stato della Città del Vaticano)
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova all’estero
ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul
posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il
mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto
conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei
pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve
fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa,
per la restituzione dell’anticipo. All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i
seguenti dati:
a. marca e modello del veicolo assicurato;
b. numero di telaio (completo di prefisso);
68
c. anno di fabbricazione del veicolo assicurato;
d. cilindrata e tipo di motore.
Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla
Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le spese
doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Reale
Mutua.
6.4.11 INTERPRETE A DISPOSIZIONE (Prestazione fornita in Europa
esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e
Stato della Città del Vaticano)
Qualora il conducente del veicolo assicurato sia fermato od arrestato all’estero per
fatto inerente alla circolazione stradale del veicolo stesso e si renda necessario un
interprete per favorire il contatto e lo scambio d’informazioni tra l’Assicurato e la
Pubblica Autorità, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità
locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico di Reale Mutua con il limite
di € 520.
COSA NON ASSICURA
6.5
DELIMITAZIONI
Per le garanzie di Assistenza previste dalle seguenti Condizioni, valgono le
esclusioni tutte riportate in polizza, in quanto applicabili.
L’assistenza non viene inoltre prestata:
♦ in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” intendendosi per tali
quanto non specificatamente “un’area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2 Codice della Strada);
♦ qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di
manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria
indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
6.6
MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in
alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o
usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o negligenza di questi.
Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o
ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed
imprevedibile.
69
COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI
6.7
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve inoltre
fornire ogni informazione attinente al sinistro.
Reale Mutua ha facoltà di richiedere ogni e qualsiasi documentazione a
comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non
perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali
eccezioni.
6.8
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Nel caso in cui le prestazioni erogate dalla Centrale Operativa superino i massimali
previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve
concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.
Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle
prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande
di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.
6.9
RIMBORSO
OTTENUTE
PER
LE
PRESTAZIONI
INDEBITAMENTE
Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato, o a chi per esso, il
rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione della/e prestazione/i di
Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.
70
SEZIONE
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
DEFINIZIONI VALIDE PER LA PRESENTE SEZIONE
Le seguenti definizioni, specifiche della Sezione Infortuni del Conducente,
integrano le definizioni di polizza.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Assistenza prestata dal personale in possesso di specifico diploma.
BENEFICIARI
Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio
decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi
legittimi o testamentari.
DANNO ESTETICO
Deturpazione obiettivamente constatabile.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali
obiettivamente constatabili.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità
generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla
professione esercitata.
RICOVERO
Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento.
STRUTTURA SANITARIA
Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico,
case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici,
centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati. Sono esclusi
gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità
dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o
lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.
71
TRATTAMENTI SANITARI
Insieme di medicamenti e rimedi per il trattamento delle conseguenze di un
infortunio: accertamenti diagnostici, cure mediche, materiale di intervento,
endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico, trattamenti riabilitativi;
rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Sono esclusi farmaci e
specialità medicinali.
COSA ASSICURA
7.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Reale Mutua assicura il conducente del veicolo indicato nel modulo di polizza,
quando questi si trovi alla guida, contro gli infortuni subiti in conseguenza
della circolazione del veicolo stesso.
L’assicurazione vale a condizione che il veicolo circoli con il consenso del
Contraente o proprietario.
„L’assicurazione comprende gli infortuni subiti:
a. in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso;
b. in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per
la ripresa della marcia;
c. in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale,
per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del veicolo resi necessari
per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o
reinserirlo nel flusso medesimo.
„L’assicurazione comprende altresì gli infortuni, sofferti durante la guida,
derivanti da:
d. colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza;
e. alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
f. asfissia non dipendente da malattia;
g. assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore,
folgorazione;
h. ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;
i. terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d’aria, tempeste,
uragani, grandine, caduta di neve, mareggiate, frane e smottamenti. Se
l’infortunio si verifica entro i confini italiani la somma assicurata è ridotta
del 50%;
j. imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
k. aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo,
attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di
temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
72
„In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di
emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile a termini di polizza e
comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica
del ricovero, Reale Mutua corrisponde un indennizzo di € 10.400.
7.2
CASI ASSICURABILI
7.2.1 MORTE
Se l’Assicurato muore entro due anni dal giorno dell’infortunio, in conseguenza di
questo, Reale Mutua liquida la somma assicurata ai beneficiari.
Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza dell’Assicurato e del
consorte, l’indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi
civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50%.
L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se
dopo il pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni
dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Reale
Mutua corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma
assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.
Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai beneficiari
la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte
presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che Reale Mutua ha pagato
l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della
somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi
di polizza per altri casi eventualmente assicurati.
7.2.2 INVALIDITÀ PERMANENTE
„Reale Mutua liquida l’indennizzo per invalidità permanente se l’invalidità
stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Il grado di invalidità permanente è accertato con riferimento ai valori ed ai
criteri indicati nelle tabelle INAIL (allegato n. 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124)
riportate al successivo punto 7.7.
L’indennizzo è calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata
diminuita delle franchigie di seguito indicate:
− Autovetture: nessuna franchigia
− Ciclomotori e motocicli: franchigia del 3%
− Autocarri: nessuna franchigia per la prima componente di capitale
assicurato, pari a € 78.000, franchigia del 5% per la seconda
componente pari all’eccedenza a € 78.000.
73
Se l’invalidità permanente accertata è superiore al 15%, l’indennizzo è
liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata
per invalidità permanente totale, senza alcuna franchigia.
Reale Mutua riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo
definitivo in caso di invalidità permanente stimata superiore al 25% in
base alla documentazione acquisita.
L’Assicurato può richiedere l’anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione
clinica.
„Se l’infortunio determina un’invalidità permanente accertata pari o maggiore
del 60% della totale e qualora il conducente infortunato sia il Contraente, un
suo ascendente o discendente oppure un familiare convivente, Reale Mutua –
mediante una polizza Vita – assicura il pagamento di una rendita vitalizia
rivalutabile dell’importo iniziale lordo annuo di € 6.200. L’effetto della
polizza Vita è quello della data di sottoscrizione dell’atto con il quale
l’Assicurato accetta la liquidazione a titolo definitivo dell’indennizzo per
invalidità permanente. Il pagamento della prima rata della rendita sarà
effettuato trascorsi 12 mesi dall’effetto della polizza Vita. La rendita sarà
corrisposta fintanto che l’Assicurato sarà in vita.
7.2.3 RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA
Per la cura delle lesioni determinate da infortunio Reale Mutua rimborsa, fino
alla concorrenza del massimale assicurato:
„durante il ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sanitari, per i diritti di
sala operatoria e per le rette di degenza. Qualora le spese siano a totale carico
del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua, in sostituzione del rimborso,
corrisponde una diaria di € 110 per ogni pernottamento, fino a 90
pernottamenti per sinistro;
„dopo il ricovero o in assenza di ricovero, le spese sostenute per i trattamenti
sanitari e per il noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche, con
l’applicazione di una franchigia di € 50 per sinistro; le spese sostenute per
cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio con l’applicazione di una
franchigia di € 50 per sinistro. Le spese per il materiale prezioso e le leghe
speciali impiegati nelle protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza di €
1.100. Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di
protesi applicate prima dell’infortunio. Qualora le spese siano a carico del
Servizio Sanitario Nazionale e l’Assicurato sostenga le spese relative ai ticket,
Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della
franchigia;
„le spese sostenute per l’assistenza infermieristica domiciliare, con il limite di €
60 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;
74
„le spese sostenute in caso di intervento riparatore del danno estetico per la
chirurgia plastica fino a € 5.200 per sinistro purché l’intervento stesso avvenga
entro tre anni dal giorno dell’infortunio provato da documentazione medica;
„le spese di trasporto dell’Assicurato alla struttura sanitaria o al luogo di
soccorso o da una struttura sanitaria all’altra, con il limite di € 520 o di € 2.600
in caso di intervento di eliambulanza.
7.2.4 DIARIA PER RICOVERO
In caso di ricovero in un istituto di cura reso necessario da infortunio
indennizzabile a termini di polizza, Reale Mutua corrisponde all'Assicurato
l'indennità giornaliera indicata in polizza per ogni giorno di ricovero, per un
periodo non superiore a 365 giorni per ogni infortunio.
COSA NON ASSICURA
7.3
DELIMITAZIONI
Reale Mutua non indennizza gli infortuni derivanti:
a. dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti;
b. dalla guida di veicoli a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle
disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione
che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo. Non
vengono altresì indennizzati gli infortuni derivanti dalla guida di ciclomotori se
l’Assicurato è sprovvisto di certificato di idoneità alla guida;
c. dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope eventualmente sanzionate ai sensi degli artt. 186 o 187 del Decreto
Legislativo 30/4/1992 n. 285;
d. da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato, nonché da partecipazione
ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per
legittima difesa;
e. da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e
accelerazioni di particelle atomiche;
f. dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo
esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici);
g. da guerra o insurrezione;
h. da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini;
i. da ernie, salvo quanto previsto alla lettera h del punto 7.1.
75
COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI
7.4
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO
La denuncia deve contenere la descrizione dell’infortunio e l’indicazione del
luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; deve essere trasmessa, con
avviso scritto, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di
Reale Mutua entro tre giorni da quando il Contraente o gli aventi diritto ne hanno
avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di
tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai
sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Successivamente l’Assicurato deve inviare
certificati medici sul decorso delle lesioni. L’accertamento dei postumi di
invalidità permanente deve essere effettuato nei territori della Repubblica Italiana,
dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Per ottenere il rimborso delle spese di cura, l’Assicurato deve presentare i
documenti di spesa in originale e la documentazione medica. La liquidazione viene
effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o
altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con
l’attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese
rimborsate dall’assicuratore privato.
In caso di ricovero Reale Mutua corrisponde la diaria, di cui al punto 7.2.4, se
pattuita in polizza, dietro presentazione di copia della cartella clinica completa.
L’Assicurato deve consentire alla visita dei medici di Reale Mutua e a qualsiasi
indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto
professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
7.5
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Reale Mutua corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive
dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato è affetto da
menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili
solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio
avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita
anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato,
nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali previste
verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
76
7.6
CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE
LESIONI
In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o
conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla pertinenza
delle spese di cura si potrà procedere, mediante accordo tra l’Assicurato e Reale
Mutua, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di
un Collegio Medico.
I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dall’Assicurato e da
Reale Mutua e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal
Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo
dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede
di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla
residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa
designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa
da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei
medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
7.7
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo
dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.
L’indennizzo verrà corrisposto nei territori della Repubblica Italiana, dello Stato
della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di carattere personale e
quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se
l’infortunato muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite - prima che
l’indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai beneficiari l’importo già
concordato, offerto ovvero - se oggettivamente determinabile - offribile
all’Assicurato, in base alle condizioni di polizza.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall’euro avverrà
applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale
Europea, desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura
nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA.
Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è
sostenuta.
Le spese per i certificati restano a carico dell’Assicurato.
Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle
seguenti menomazioni:
77
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI
INVALIDITÀ PERMANENTE (Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124)
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78
Descrizione
Sordità completa di un orecchio
Sordità completa bilaterale
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza
possibilità di applicazione di protesi
Stenosi nasale assoluta unilaterale
Stenosi nasale assoluta bilaterale
Perdita di molti denti in modo che risulti
gravemente compromessa la funzionalità
masticatoria
a. con possibilità di applicazione di protesi efficace
b. senza possibilità di applicazione di protesi
efficace
Perdita di un rene con integrità del rene superstite
Perdita della milza senza alterazioni della crasi
ematica
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde
indennità
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata,
senza limitazione dei movimenti del braccio
Anchilosi completa dell’articolazione scapoloomerale con arto in posizione favorevole quando
coesista immobilità della scapola
Anchilosi completa dell’articolazione scapoloomerale con arto in posizione favorevole con
normale mobilità della scapola
Perdita del braccio
a. per disarticolazione scapolo-omerale
b. per amputazione al terzo superiore
Perdita del braccio al terzo medio o totale
dell’avambraccio
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita
della mano
Perdita di tutte le dita della mano
Perdita del pollice e del primo metacarpo
Perdita totale del pollice
Perdita totale dell’indice
Perdita totale del medio
Perdita totale dell’anulare
Destro
Sinistro
15%
60%
35%
40%
8%
18%
11%
30%
25%
15%
5%
50%
40%
40%
30%
85%
80%
75%
70%
75%
65%
70%
65%
35%
28%
15%
60%
55%
30%
23%
13%
12%
8%
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Descrizione
Perdita totale del mignolo
Perdita della falange ungueale del pollice
Perdita della falange ungueale dell’indice
Perdita della falange ungueale del medio
Perdita della falange ungueale dell’anulare
Perdita della falange ungueale del mignolo
Perdita delle due ultime falangi dell’indice
Perdita delle due ultime falangi del medio
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare
Perdita delle due ultime falangi del mignolo
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con
angolazione tra 110° - 75°
a. in semipronazione
b. in pronazione
c. in supinazione
d. quando l’anchilosi sia tale da permettere i
movimenti di pronosupinazione
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in
flessione massima o quasi
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in
estensione completa o quasi
a. in semipronazione
b. in pronazione
c. in supinazione
d. quando l’anchilosi sia tale da permettere i
movimenti di pronosupinazione
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica
in estensione rettilinea
Se vi è contemporaneamente abolizione dei
movimenti di pronosupinazione
a. in semipronazione
b. in pronazione
c. in supinazione
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in
estensione e in posizione favorevole
Perdita totale di una coscia per disarticolazione
coxo-femorale o amputazione alta, che non rende
possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa
al terzo superiore, quando non sia possibile
l’applicazione di un apparecchio articolato
Destro
Sinistro
12%
15%
7%
12%
6%
5%
3%
5%
11%
9%
8%
6%
8%
30%
35%
45%
25%
30%
40%
25%
20%
55%
50%
40%
45%
55%
35%
40%
50%
35%
30%
18%
15%
22%
25%
35%
18%
22%
30%
45%
80%
70%
65%
79
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Descrizione
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia
possibile l’applicazione di un apparecchio
articolato
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso
Perdita totale del solo alluce
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà
luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita
di più dita ogni altro dito perduto è valutato
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto
Semplice accorciamento di un arto inferiore che
superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque
centimetri
Destro
Sinistro
55%
50%
30%
16%
7%
3%
35%
20%
11%
N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine
al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro
e quelle del sinistro al destro.
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
Visus
Visus
Indennizzo dell’occhio con Indennizzo dell’occhio con
acutezza visiva maggiore
perduto
residuo
acutezza visiva minore
(occhio migliore)
(occhio peggiore)
1/10
9/10
1%
2%
2/10
8/10
3%
6%
3/10
7/10
6%
12%
4/10
6/10
10%
19%
5/10
5/10
14%
26%
6/10
4/10
18%
34%
7/10
3/10
23%
42%
8/10
2/10
27%
50%
9/10
1/10
31%
58%
10/10
0
35%
65%
Note
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle
valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione
ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la
valutazione è riferita al visus naturale.
80
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con
correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che
precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della
entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il
16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
‰con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10
15%
‰con visus corretto di 7/10
18%
‰con visus corretto di 6/10
21%
‰con visus corretto di 5/10
24%
‰con visus corretto di 4/10
28%
‰con visus corretto di 3/10
32%
‰con visus corretto inferiore a 3/10
35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e
pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni
dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la
mancanza del potere accomodativo.
Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall’allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si
conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma
assicurata per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non dà
diritto ad alcun indennizzo. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive
si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto
dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. Nel caso di menomazioni di uno o
più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla
valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore
corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso. La perdita anatomica o
funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale
di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla
somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a
raggiungere al massimo il valore del 100%. Nel caso in cui l’invalidità
permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui
sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra
indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità
dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla
sua professione.
7.8
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Qualora l’infortunio subito dall’Assicurato sia imputabile a responsabilità di terzi,
Reale Mutua rinuncia a dare corso all’azione di rivalsa prevista dall’art. 1916 del
Codice Civile.
81
Appendice n. 1
SETTORI DI
DI TARIFFA
TARIFFA
SETTORI
CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI
SETTORE I
- autovetture (esclusi autotassametri), autoveicoli per trasporto promiscuo;
SETTORE II
- autotassametri;
SETTORE III
- autobus e autosnodati;
SETTORE IV
- motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli per uso
speciale, quadricicli a motore, ciclomotori destinati al trasporto di merci;
- autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per
uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d’opera;
SETTORE V
- ciclomotori non destinati al trasporto di merci, motocicli, motocarrozzette,
motoveicoli per trasporto promiscuo;
- quadricicli leggeri;
SETTORE VI
- macchine operatrici;
SETTORE VII
- macchine agricole.
82
Appendice n. 2
DEI PRINCIPALI
PRINCIPALI ARTICOLI
STRALCIO DEI
DELLA LEGGE
LEGGE N.
N. 990
990 DEL
DEL 24/12/
24/12/1969
DELLA
1969
Art. 1 - I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi
non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a
queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente
legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista
dall’articolo 2054 del codice civile.
“omissis…..”
Art. 4 - Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto
di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo
conducente del veicolo responsabile del sinistro.
Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 1 e quella di
cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno
diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della
presente legge, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile;
b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi,
naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera
a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i
predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto
l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone
che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 7 - L’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere
comprovato da apposito certificato rilasciato dall’assicuratore, da cui risulti il
periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
L’assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo
indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’articolo 1901, secondo comma,
del codice civile.
All’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’assicuratore consegna inoltre
all’assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di
riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza
del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.
Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l’assicurazione si riferisce
negli stessi modi stabiliti dall’articolo 12 del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
83
1953, n. 39, per l’applicazione del disco contrassegno rilasciato all’atto del
pagamento della tassa di circolazione.
Il regolamento di esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e le caratteristiche
del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi,
nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione,
smarrimento o distruzione.
Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed
esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati
nell’articolo 33 della presente legge.
Art. 8 - Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa la cessione
del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto,
stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o
natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà
valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato relativo al
veicolo o natante stesso.
“omissis…..”
Art. 18 - Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un
natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha
azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i
limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
Per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato,
che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né
clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del
danno. L’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in
cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria
prestazione.
84
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Mod. 5237 RCA - 10/05
Per ulteriori informazioni:
Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966
tx 215105 Realto I - www.realemutua.it - Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - Impresa
autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966