Auto Reale Evoluzione
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Auto Reale Evoluzione
Reale Mutua per la Persona e la famiglia Tutela nella Circolazione e nei Viaggi Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. condizioni di assicurazione Sponsor Ufficiale Per Lei 3 soluzioni per una tutela completa TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITÀ FISICA Una gamma completa di soluzioni per soddisfare ogni esigenza di sicurezza e garantire una tutela globale per la circolazione, il lavoro, la casa, la famiglia e il tempo libero. Assicurarsi Reale Alla mia salute dedico il meglio. Sempre. Ognuno di noi, in caso di necessità, vuole affidarsi ai migliori specialisti e alle più efficienti e qualificate strutture sanitarie, che si tratti di un semplice controllo oppure di una situazione più importante. Assicurarsi Reale prevede, per il rimborso delle spese sanitarie, un’innovativa copertura che – se vuole – dura per tutta la vita. TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITÀ FISICA Unica Reale Una scelta di sicurezza per la serenità della mia persona. 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Ritagli questo coupon e lo presenti nella Sua Agenzia di fiducia. Potrà così scegliere la sicurezza della polizza Casamia e garantirsi una tutela ancora più completa e calibrata sulle Sue personali esigenze. SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Condizioni di assicurazione Mod. 5237 RCA INDICE DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Pag. 01 CONDIZIONI GENERALI Pag. 04 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Cosa assicura Cosa non assicura Come assicura Come avviene la gestione dei sinistri Pag. Pag. Pag. Pag. 10 12 15 38 SEZIONE DANNI Cosa assicura Cosa non assicura Come assicura Come avviene la gestione dei sinistri Pag. Pag. Pag. Pag. 39 41 43 45 SEZIONE PATENTE GARANTITA Definizioni valide per la presente Sezione Cosa assicura Cosa non assicura Come avviene la gestione dei sinistri Pag. Pag. Pag. Pag. 48 48 50 51 SEZIONE ASSISTENZA LEGALE Cosa assicura Cosa non assicura Come avviene la gestione dei sinistri Pag. Pag. Pag. 52 53 54 SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO Definizioni valide per la presente Sezione Cosa assicura Cosa non assicura Come avviene la gestione dei sinistri Pag. Pag. Pag. Pag. 56 57 69 70 SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE Definizioni valide per la presente Sezione Cosa assicura Cosa non assicura Come avviene la gestione dei sinistri Pag. Pag. Pag. Pag. 71 72 75 76 SETTORI DI TARIFFA CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI Pag. 82 Pag. 83 (Appendice n.1) STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DELLA LEGGE N. 990 DEL 24/12/1969 (Appendice n.2) DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in carattere corsivo. ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo. CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione il veicolo. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione (può identificarsi con l’Assicurato). ESPLOSIONE Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità FRANCHIGIA Importo, espresso in cifra fissa o in percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro. INCENDIO La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. LEGGE La Legge 24 dicembre 1969, n. 990, con relativo regolamento di esecuzione, (DPR 24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni. MASSIMALE La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito. 1. Massimale per sinistro: la somma massima cui è obbligata Reale Mutua per ogni sinistro. 2. Massimale per persona: la somma massima, nell’ambito del “massimale per sinistro”, per ogni persona che abbia subito lesioni personali o sia deceduta. 1 3. Massimale per cose: la somma massima, nell’ambito del “massimale per sinistro”, per risarcire danni causati ad oggetti o animali anche se appartenenti a più persone. PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ Per l’applicazione delle regole evolutive viene considerato il periodo di effettiva copertura che: ♦ per il primo periodo, inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 3 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; ♦ per i periodi successivi, inizia dal giorno di scadenza del periodo precedente e ha durata di dodici mesi. POLIZZA L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua. RELITTO Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. SCOPPIO Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso e, limitatamente alla Sezione Assistenza Legale, il verificarsi dei casi di controversia. VALORE A NUOVO Il valore di listino “Automobili Nuove” riportato dalla rivista “Quattroruote” oppure il valore indicato nella fattura d’acquisto. 2 VALORE COMMERCIALE A. Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista “Quattroruote”: il valore di listino “Automobili Usate” riportato dalla rivista medesima; B. per gli altri veicoli e per i fonoaudiovisivi: il valore del bene in comune commercio. VEICOLO Il veicolo assicurato, a motore e non. Si considerano parte integrante del veicolo: gli accessori di normale uso incorporati o fissi, compresi i fonoaudiovisivi installati direttamente dalla casa costruttrice e quindi non opzionali e, per i veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, le attrezzature relative incorporate o fisse. Sono comunque escluse le parti mobili. 3 CONDIZIONI GENERALI 1.1 ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera. L’assicurazione sul territorio degli altri Stati, facenti parte del sistema della “Carta Verde”, è operante previo rilascio, su richiesta, del certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) sul quale sono elencati tutti i paesi che hanno aderito. Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile veicoli, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. Reale Mutua risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio, Reale Mutua risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Reale Mutua; l’uso del documento al di là della data di cessazione è pertanto illecito. Per le Sezioni “Danni”, “Assistenza legale” e “Infortuni del conducente” l’assicurazione è operante sul territorio di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde. Per le Sezioni “Patente garantita” e “Assistenza in viaggio” valgono le estensioni territoriali previste dalle specifiche condizioni. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA E DECORRENZA DELLA GARANZIA L’assicurazione ha effetto dalla data e dall’ora indicati in polizza, se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio o la prima rata di premio si paga alla sottoscrizione della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze e la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo quanto disposto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. 4 1.3 ADEGUAMENTO PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO ADEGUAMENTO PREMIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE Qualora Reale Mutua intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa di Responsabilità Civile in base alla quale sarà determinato il nuovo premio presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il Contraente, nel caso di variazione in aumento delle condizioni di premio precedentemente applicate, potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte. Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio previo rilascio da parte di Reale Mutua del contrassegno, del certificato di assicurazione e dell’eventuale Carta Verde; qualora, viceversa, il Contraente comunichi senza particolari modalità di non voler accettare le nuove condizioni di premio o non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile protraendo la garanzia sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto. RINNOVO DEL CONTRATTO In mancanza di disdetta data a mezzo fax o raccomandata da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, la polizza, se di durata non inferiore all’anno, o emessa in sostituzione di altra annuale per la sua residua durata, è rinnovata per una durata pari ad un anno e così successivamente. È facoltà di entrambe le parti stipulare polizze senza tacito rinnovo. In tal caso la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. In caso di disdetta inviata da una delle Parti o di polizza senza tacito rinnovo, non troverà applicazione il termine previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. 1.4 SOSPENSIONE TEMPORANEA RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO E SUA Il Contraente può sospendere la garanzia in corso contemporaneamente alla restituzione a Reale Mutua del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, sempreché il premio pagato abbia una residua durata di almeno tre mesi. In caso contrario il premio dovrà essere integrato sino al raggiungimento dei tre mesi; tale integrazione verrà restituita, al netto delle imposte, al momento della riattivazione. La riattivazione, fermo restando il 5 proprietario del veicolo e la formula di personalizzazione di tariffa, comporterà la proroga del contratto, con sostituzione di polizza, di un periodo pari a quello della sospensione con il solo conguaglio di premio derivante dall’applicazione delle condizioni tariffarie vigenti al momento della riattivazione. La sospensione deve avere una durata minima di tre mesi e massima di diciotto mesi. Qualora la durata della sospensione sia inferiore a tre mesi, il conguaglio del premio verrà conteggiato tenendo conto anche del periodo di sospensione. Se la sospensione supererà la durata di diciotto mesi il contratto si intende risolto ed il premio non goduto resta acquisito da Reale Mutua salvo quanto previsto ai punti 1.6, comma C) e 1.7, primo e secondo comma. In questo caso non potrà essere consegnata l’attestazione dello stato di rischio. Non è consentita la sospensione a seguito di furto del veicolo, per polizze temporanee e libro matricola, né per i rischi relativi a ciclomotori, ciclocarri e quadricicli leggeri. All’atto della sospensione Reale Mutua rilascia apposita appendice. 1.5 VARIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il premio è determinato anche sulla base delle dichiarazioni del Contraente rese alla stipula del contratto. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a Reale Mutua di ogni cambiamento che riguardi le notizie contenute nelle dichiarazioni rese alla stipula del contratto. 1.6 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in “conto vendita” comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Il “conto vendita” deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli. A) Nel caso in cui l’alienante, previa restituzione del certificato e del contrassegno ed eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, sarà mantenuta la classe di merito in corso sul contratto riferito al veicolo alienato; Reale Mutua rilascerà pertanto il certificato e il contrassegno per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie: ¾in vigore al momento della precedente scadenza anniversaria, per la Sezione Responsabilità Civile; 6 ¾in vigore al momento della variazione, per le altre Sezioni. B) Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Reale Mutua la quale, previa restituzione da parte del Contraente del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso) senza conguaglio del premio. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e Reale Mutua non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. C) Nel caso in cui l’acquirente del veicolo non subentri nel contratto di assicurazione e l’alienante non chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il contratto sarà annullato e Reale Mutua provvederà a restituire la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e dei documenti attestanti la vendita del veicolo. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita sempre che, a tale data, siano stati restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Se il contratto prevede il frazionamento del premio, Reale Mutua rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. La restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti al punto 1.4. 1.7 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ¾Nel caso di cessazione di rischio, a causa di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua fornendo l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Reale Mutua restituisce la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, 7 dell’eventuale Carta Verde e dei documenti attestanti la distruzione del veicolo. PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO Nel caso di cessazione di rischio, a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. Il Contraente è tenuto altresì a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Reale Mutua restituisce la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde. Qualora i casi di cui sopra si verifichino successivamente alla sospensione della polizza, il premio corrisposto e non usufruito (compresa l’eventuale integrazione pagata al momento della sospensione) viene restituito, al netto dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di sospensione della polizza. La restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti al punto 1.4. Reale Mutua non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione della polizza, per le polizze di durata inferiore all’anno. Qualora invece il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, esportato o demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, Reale Mutua provvederà al conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie: ¾in vigore al momento della precedente scadenza anniversaria, per la Sezione Responsabilità Civile; ¾in vigore al momento della variazione, per le altre Sezioni. PER PERDITA TOTALE E DEFINITIVA A) In caso di furto del veicolo assicurato e limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, la polizza cessa la sua operatività a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione e Reale Mutua rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso. Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio e lo stesso non 8 sia ancora stato pagato, la garanzia sarà operante, per il periodo suddetto, purché la polizza non sia stata in precedenza disdettata a termini del punto 1.3 – “Rinnovo del contratto”. B) In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza subingresso di altro veicolo, Reale Mutua rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente è tenuto, nel caso di frazionamento del premio di polizza, a completarne il pagamento annuo. Qualora il sinistro avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio e lo stesso non sia ancora stato pagato, la garanzia sarà operante, per il periodo suddetto, purché la polizza non sia stata in precedenza disdettata a termini del punto 1.3 – “Rinnovo del contratto”. 1.8 FORO COMPETENTE Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato. 9 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COSA ASSICURA 2.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, fino ai massimali garantiti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (vedere definizione all’art. 4 della Legge, riportato in calce al presente opuscolo) in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nel modulo di polizza, anche in aree private. Relativamente ai rimorchi, la garanzia opera: - sulla base dell’assicurazione della motrice quando gli stessi sono agganciati a quest’ultima; - sulla base dell’assicurazione del rimorchio e della motrice nei soli territori di Spagna e Germania; - per i danni a terzi a seguito di manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione, quando sono in sosta, staccati dalla motrice. La garanzia opera anche: 1 quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona con patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro e, relativamente ai ciclomotori, quando il veicolo è guidato da persona in attesa di rilascio del certificato di idoneità, avendo superato il relativo esame; 2 quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 3 quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del sinistro, è guidato da persona diversa dal proprietario stesso, che si trovi sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 10 4 quando i terzi trasportati sul veicolo, esclusi autobus, autosnodati, motocicli, ciclomotori, quadricicli leggeri a motore e rimorchi, al momento del sinistro, subiscono un danno ed il trasporto è stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; 5 per autoveicoli adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione. Reale Mutua tiene indenne l’istruttore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo adibito a scuola guida. Sono considerati terzi: ♦ l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame; ♦ l’istruttore solo durante l’esame dell’allievo conducente; 6 per autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus e autosnodati, per i quali la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi trasportati, limitatamente agli indumenti ed oggetti di uso personale. Sono esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie e colli con il loro contenuto, nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento; 7 per operazioni di carico e scarico. Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, comprese le operazioni di carico e scarico dei bagagli, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. Sono esclusi dall’assicurazione i danni alle cose trasportate o in consegna. Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni. Entro tali limiti la garanzia è prestata anche per la responsabilità civile del Committente; 8 per la responsabilità civile dei terzi trasportati. Reale Mutua tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all’art. 4 della Legge, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato. 9 per i danni cagionati dai carrelli appendice, sulla base dell’assicurazione della motrice, quando gli stessi sono agganciati a quest’ultima. 11 2.2 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO − Premesso che il contratto è stipulato, ed il relativo premio è determinato, sulla base delle informazioni e dichiarazioni, riportate in polizza, rese dal Contraente nella piena consapevolezza del fatto che la loro inesattezza potrà comportare la riduzione o l’annullamento delle prestazioni, così come previsto dalla Legge; − premesso inoltre che le dichiarazioni rese, rilevanti al fine della determinazione del premio, sono quelle relative a: comune di residenza, data di nascita, attività professionale, sesso dell’intestatario al P.R.A. o del locatario se il veicolo è in leasing, nonché quelle relative a: tipo di veicolo, uso, potenza fiscale in kw, data di 1ª immatricolazione/voltura, peso, cilindrata, alimentazione, numero dei posti, traino rimorchio; − premesso che la variazione, anche di una sola di tali informazioni, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e comporterà una modifica contrattuale con relativo conguaglio del premio; Reale Mutua, qualora sia obbligata ad effettuare risarcimenti in base alla Legge a seguito di sinistro che evidenzi una discordanza tra le dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione del rischio e la reale situazione al momento del sinistro, limiterà la rivalsa esperibile in forza degli artt. 1893, 1894, 1898 del Codice Civile ad un massimo di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza degli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile per l’ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell’intera somma pagata nel caso di dolo. 2.3 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI Per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di cui ai punti 2.1 da 1 a 9, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sul modulo di polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi sopraindicati. COSA NON ASSICURA 2.4 DELIMITAZIONI Reale Mutua non indennizza i danni: a. causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, ed alle prove ufficiali; 12 b. 2.5 causati all’interno delle aree private aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche. RIVALSE SEMPRE OPERANTI (ove correlate alla tipologia o all’uso del veicolo assicurato) Reale Mutua darà corso all’azione di rivalsa, per il recupero della somma pagata, nei casi sottoelencati ed in tutti gli altri in cui sia possibile applicare l’art. 18 della Legge: 1 quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro e, per quanto riguarda i ciclomotori, quando il medesimo è guidato da persona sprovvista del certificato di idoneità alla guida, previsto dall’art. 116 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 (salvo che sia in attesa di rilascio del documento avendo superato l’esame), o di abilitazione alla guida di altro veicolo; 2 quando l’autobus e l’autosnodato, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 3 quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario che si trovi sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 4 quando i terzi trasportati su autobus, autosnodati, motocicli, ciclomotori, quadricicli leggeri a motore e rimorchi, al momento del sinistro, subiscono un danno ed il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; 5 quando il veicolo con targa in prova, al momento del sinistro, circoli non osservando le disposizioni vigenti; 6 quando il veicolo adibito a scuola guida, al momento del sinistro, è guidato dall’allievo con al suo fianco una persona non abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi delle disposizioni vigenti; 7 quando il veicolo, al momento del sinistro, è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente; 8 quando il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. 13 2.6 EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA GARANZIA SCELTE DAL CONTRAENTE (in aggiunta a quelle indicate al precedente punto 2.5) Il Contraente, con esplicita pattuizione in polizza può scegliere, fermo restando le rivalse sempre operanti di cui al punto 2.5, di limitare ulteriormente la portata della copertura assicurativa, con conseguente riduzione del premio, come di seguito indicato: 1. il Contraente esclude la garanzia “Responsabilità civile dei terzi trasportati” prevista al comma 8 del punto 2.1; 2. il Contraente, contrariamente a quanto disposto dai punti 2.1 e 2.2, limita la garanzia come previsto ai punti A) e B) sottoindicati: A) Reale Mutua darà corso all’azione di rivalsa: nei confronti dell’Assicurato: ♦ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico); ♦ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; ♦ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona, diversa dal proprietario stesso, che si trovi sotto l’influenza di stupefacenti, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; ♦ quando i terzi trasportati sul veicolo, al momento del sinistro, subiscono un danno, ed il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; nei confronti del Contraente: ♦ senza applicazione del limite di € 50.000, nel caso in cui, obbligata a risarcimenti in base alla Legge a seguito di sinistro che evidenzi una discordanza tra le dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione del rischio e la situazione reale, agisca per il recupero in forza degli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile; B) il Contraente esclude le garanzie: ♦ per autoveicoli adibiti a scuola guida di cui al comma 5 del punto 2.1; ♦ per autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus e autosnodati di cui al comma 6 del punto 2.1; ♦ per operazioni di carico e scarico di cui al comma 7 del punto 2.1. 14 COME ASSICURA 2.7 FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata nel modulo di polizza. I “rischi statici” non sono soggetti a tali formule. 2.7.1 FORMULA CON FRANCHIGIA (veicoli dei Settori III e IV - Vedi Appendice n. 1) La garanzia opera con franchigia, per ogni sinistro, nell’ammontare precisato nel modulo di polizza. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Reale Mutua l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Reale Mutua conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. 2.7.2 FORMULA “BONUS/MALUS 30” (veicoli dei Settori I e II - Vedi Appendice n. 1) La garanzia prestata nella formula “Bonus/Malus 30” prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità. Si articola in trenta classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella Tabella 2.1. Tabella 2.1 - Coefficienti “Bonus/Malus 30” Classe di merito Coefficiente Classe di merito 1N 0,395 4 1M 0,403 5 1L 0,411 6 1I 0,419 7 1H 0,430 8 1G 0,441 9 1F 0,452 10 1E 0,464 11 1D 0,476 12 1C 0,488 13 1B 0,500 14 1A 0,521 15 1 0,544 16 2 0,574 17 3 0,610 18 Coefficiente 0,645 0,680 0,721 0,764 0,810 0,870 0,931 0,996 1,071 1,200 1,440 1,750 2,200 2,850 3,600 L’attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti regole: 15 1. CONTRATTI PROVENIENTI DA ALTRE COMPAGNIE Il Contraente deve presentare l’attestazione di rischio rilasciatagli dal precedente Assicuratore; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 con possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, l’attestazione verrà presentata. In presenza dell’attestazione di rischio si opera come segue: a. se il contratto era già stipulato nella formula “Bonus/Malus” e sull’attestato di rischio, nelle ultime due annualità valorizzate (anno corrente più annualità precedente), non risultano “sinistri pagati” o “sinistri riservati a persone od a persone e cose”, il contratto verrà inserito come da Tabella 2.2; Tabella 2.2 - Inquadramento Classe di Classe di inserimento assegnazione Reale Mutua “CU” 1 1B 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 Classe di assegnazione “CU” 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Classe di inserimento Reale Mutua 9 10 11 12 14 15 16 17 18 b. se il contratto era già stipulato nella formula “Bonus/Malus” e sull’attestato di rischio, nelle ultime due annualità valorizzate (anno corrente più annualità precedente), risultano uno o più “sinistri pagati” o “sinistri riservati a persone od a persone e cose” o per tali annualità non risulta valorizzazione (N.A. o N.D.), il contratto verrà inserito come da Tabella 2.3; Tabella 2.3 - Inquadramento Classe di Classe di inserimento assegnazione Reale Mutua “CU” 1 1A 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 16 Classe di assegnazione “CU” 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Classe di inserimento Reale Mutua 10 11 12 13 15 16 17 18 18 c. se il contratto era stipulato in formula con franchigia (senza variazioni di premio al verificarsi o meno dei sinistri), si farà riferimento alla Tabella 2.3 in base alla classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; d. se il contratto risulta scaduto da più di tre mesi ed il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente annualità assicurativa, il contratto è assegnato in base alla classe di merito “CU” indicata sull’attestato di rischio in funzione delle regole indicate ai precedenti punti a) e b); se il contratto risulta scaduto da più di un anno sarà inserito nella classe di merito 14; e. se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato all’estero, lo stesso verrà inserito in classe di merito 14 salvo che il Contraente consegni dichiarazione, rilasciata dal precedente Assicuratore, attestante l’assenza di sinistri verificatisi negli anni precedenti alla stipulazione del nuovo contratto; in tal caso si farà riferimento alla Tabella 2.3 in base alla classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; f. se il precedente contratto era di durata temporanea, si farà riferimento alla Tabella 2.3, in funzione della classe di merito “CU” riportata nel contratto stesso; g. se il contratto si riferisce ad un veicolo per il quale è stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, lo stesso verrà inserito, previa presentazione della relativa documentazione, in classe di merito 14; in difetto verrà assegnato alla classe di merito 18; h. se il contratto è proveniente da Compagnia alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve: ♦ provare di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia od al Commissario Liquidatore; ♦ dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se la polizza si è risolta prima della scadenza annuale, la classe di merito “CU” alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo; ♦ consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dalla Compagnia. La classe di merito verrà assegnata sulla base delle regole di cui ai punti precedenti; i. se il contratto si riferisce ad un veicolo colpito da furto totale, si farà riferimento alla Tabella 2.3 in funzione della classe di merito “CU” indicata sull’attestazione di rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa, salvo che sull’attestato di rischio, nelle ultime due annualità valorizzate (anno corrente più annualità precedente), non risultino “sinistri pagati” o “sinistri riservati a persone od a persone e cose”; in tal caso si farà 17 f. riferimento alla Tabella 2.2. In tale circostanza, l’Assicurato è tenuto a consegnare l’attestazione dello stato del rischio, la copia di denuncia di furto e ad esibire il precedente contratto assicurativo. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato su tale veicolo sarà assegnata la classe di merito 14. se il contratto si riferisce ad un veicolo venduto, demolito, distrutto o esportato definitivamente in data contestuale o successiva alla scadenza anniversaria, si farà riferimento alla Tabella 2.3 in funzione della classe di merito “CU” indicata sull’attestazione di rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa, salvo che sull’attestato di rischio, nelle ultime due annualità valorizzate (anno corrente più annualità precedente), non risultino “sinistri pagati” o “sinistri riservati a persone od a persone e cose”; in tal caso si farà riferimento alla Tabella 2.2. In tale circostanza, l’Assicurato è tenuto a consegnare l’attestazione dello stato del rischio, la copia della documentazione comprovante uno dei succitati eventi. Si applica, anche in questo caso, la disciplina di cui al precedente punto d). 2. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: CONVERSIONE DALLA FORMULA “BONUS/MALUS” Ai contratti provenienti dalla formula “Bonus/Malus” sarà assegnata la classe di merito risultante dalla Tabella 2.4. Tabella 2.4 - Conversione contratti in corso con Reale Mutua Classe di Classe di Classe di Classe di inquadramento inquadramento assegnazione assegnazione formula formula formula formula Bonus/Malus 30 Bonus/Malus 30 Bonus/Malus Bonus/Malus 1B (da 3 anni) 1G 7 7 1B (da 2 anni) 1F 8 8 1B (da 1 anno) 1F 9 9 1B (da 1A) 1E 10 10 1B (da 1) 1E 11 11 1A 1E 12 12 1 1B 13 13 2 1 14 14 3 2 15 15 4 3 16 16 5 5 17 17 6 6 18 18 18 3. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO In occasione di ogni rinnovo annuale, la classe di merito del contratto verrà determinata in base: ¾ai sinistri osservati nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità; ¾ai sinistri osservati nel penultimo periodo di osservazione della sinistrosità; ¾al numero di annualità assicurative in corso con Reale Mutua. Se nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità non sono stati pagati sinistri e non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone per i quali sia stato posto a riserva un importo per un presumibile pagamento nelle annualità successive, il contratto scalerà di una classe di merito. Se nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità sono stati pagati uno o più sinistri o denunciati sinistri con danni a persone, non ancora liquidati ma portati a riserva, la classe di merito verrà maggiorata secondo le regole evolutive: ♦ riportate nella Tabella 2.5 se, contemporaneamente: 1. il contratto è in corso con Reale Mutua da almeno due annualità assicurative, e 2. il penultimo periodo di osservazione della sinistrosità risulta indenne da sinistri che abbiano comportato l’assegnazione del “Malus”; ♦ riportate nella Tabella 2.6 se, alternativamente: 1. il contratto è in corso con Reale Mutua da meno di due annualità assicurative, o 2. il penultimo periodo di osservazione della sinistrosità risulta interessato da sinistri che abbiano comportato l’assegnazione del “Malus”. È data facoltà al Contraente, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito ed ottenere la riduzione del premio, di rimborsare, all’atto del rinnovo, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri pagati nell’ultima annualità. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di contratto disdettato o di mancata accettazione delle nuove condizioni di premio alla scadenza. In tal caso Reale Mutua non riporterà il sinistro nell’attestazione dello stato di rischio che l’Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra Impresa. Qualora un sinistro posto a riserva, che abbia dato luogo all’applicazione del “Malus”, venga definito come senza seguito, Reale Mutua provvederà, alla scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla classe di merito spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il conseguente conguaglio di premio, sempreché il contratto sia sempre in essere con il Contraente originario. 19 Tabella 2.5 - Regole evolutive Classe di merito 1N 1M 1L 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Classe di evoluzione in base ai sinistri “osservati” 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri >3 sinistri 1N 1N 1M 1L 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1A 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 18 1B 1B 1A 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 3 3 4 5 6 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 7 8 9 10 12 12 13 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Tabella 2.6 - Regole evolutive Classe di merito 1N 1M 1L 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Classe di evoluzione in base ai sinistri “osservati” 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri >3 sinistri 1N 1N 1M 1L 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1C 1C 1B 1A 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4. EMISSIONE DI CONTRATTI PER VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA Il contratto relativo a veicoli immatricolati per la prima volta od assicurati per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. sarà inserito in classe d’ingresso 14. Qualora l’Assicurato possa avvalersi di una preesistente attestazione di rischio 21 rilasciatagli da Reale Mutua per un veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente o rubato, il nuovo veicolo, acquistato in sostituzione, verrà inserito: ♦ nella classe di assegnazione derivante dalla Tabella 2.4 se il precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus”; ♦ nella classe di assegnazione dell'attestazione di rischio in corso se il precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus 30”. Allo stesso modo, se il precedente veicolo era assicurato con le formule tariffarie “Personalizzazione Evolutiva”, “Bonus Malus 20” o “Bonus Malus 20 Special”, il nuovo veicolo acquistato in sostituzione verrà inserito: ♦ nella classe di ingresso 12 se risulta indenne da sinistri nelle ultime tre annualità (anno corrente più le due precedenti) rilevate dalla tabella della sinistrosità pregressa riportata nell’ultima attestazione di rischio; ♦ nella classe di ingresso 10 se risulta indenne da sinistri nelle ultime cinque annualità (anno corrente più le quattro precedenti) rilevate dalla tabella della sinistrosità pregressa riportata nell’ultima attestazione di rischio. La valorizzazione con N.A. o N.D. non costituisce annualità indenne da sinistri. In caso di veicolo rubato, l’eventuale nuovo contratto dovrà essere stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. Il “conto vendita” deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli. Qualora il “conto vendita” non vada a buon fine o il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopra indicata, al nuovo contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà assegnata la classe di merito 14. In occasione della stipula del contratto, l’Assicurato dovrà presentare la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà del veicolo; in difetto il contratto sarà assegnato alla classe di merito 18. 2.7.3 FORMULA “Bonus/Malus 20” (veicoli dei Settori III e IV - Vedi Appendice n. 1) La garanzia prestata nella formula “Bonus/Malus 20” prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità. Si articola in venti classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella Tabella 2.7. 22 Tabella 2.7 - Coefficienti “Bonus/Malus 20” Classe di merito Coefficienti Classe di merito 1 0,68 11 2 0,69 12 3 0,71 13 4 0,74 14 5 0,77 15 6 0,80 16 7 0,83 17 8 0,87 18 9 0,90 19 10 0,93 20 Coefficienti 0,97 1,00 1,07 1,14 1,23 1,35 1,48 1,63 1,79 2,00 L’attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti regole: 1. CONTRATTI PROVENIENTI DA ALTRE COMPAGNIE Il Contraente deve presentare l’attestazione di rischio rilasciatagli dal precedente Assicuratore; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 20 con possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, l’attestazione verrà presentata. In presenza dell’attestazione di rischio, per tutti i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori destinati al trasporto di merci, si farà riferimento alle ultime tre annualità (anno corrente più le due precedenti annualità) indicate nella tabella della sinistrosità pregressa. In funzione del numero di anni di copertura del rischio risultanti dall’attestazione e del numero di sinistri occorsi nel medesimo periodo, il contratto verrà inserito nella classe di merito come da Tabella 2.8. Tabella 2.8 - Inquadramento Anni di copertura del rischio 0 13 Anno corrente 13 Ultimi 2 anni 12 Ultimi 3 anni 1 17 15 13 Sinistri osservati 2 20 19 16 3 20 20 17 più di 3 20 20 20 Se il contratto si riferisce a ciclomotori destinati al trasporto di merci ai medesimi verrà attribuita la classe di merito come da Tabella 2.9 23 Tabella 2.9 - Inquadramento Classe di Classe di Classe di Classe di inserimento inserimento assegnazione assegnazione Reale Mutua Reale Mutua “CU” “CU” 1 n.p. 10 12 2 n.p. 11 12 3 n.p. 12 13 4 n.p. 13 13 5 n.p. 14 14 6 n.p. 15 17 7 10 16 18 8 11 17 19 9 11 18 20 n.p. = non previsto Qualora l’attestazione di rischio non riporti la classe di assegnazione “CU” si farà riferimento alla medesima Tabella 2.9 in base alla classe di merito risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; Ferme restando le regole di inquadramento di cui sopra: a. se il contratto si riferisce a ciclomotori destinati al trasporto di merci ed era stipulato in formula con franchigia (senza variazioni di premio al verificarsi o meno dei sinistri), si farà riferimento alla Tabella 2.9 in base alla classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; b. se il contratto risulta scaduto da più di tre mesi ed il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente annualità assicurativa, il contratto è assegnato: ♦ ♦ per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori destinati al trasporto di merci, in funzione delle regole di cui alla Tabella 2.8; per ciclomotori destinati al trasporto di merci si farà riferimento alla Tabella 2.9 in base alla classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; se il contratto risulta scaduto da più di un anno sarà inserito nella “classe di ingresso” relativa al tipo di veicolo; c. se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato all’estero, lo stesso verrà inserito in classe di merito 13 salvo che il Contraente consegni dichiarazione, rilasciata dal precedente Assicuratore, attestante l’assenza di 24 sinistri verificatisi negli anni precedenti alla stipulazione del nuovo contratto, nel qual caso: ♦ per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori destinati al trasporto di merci, verrà inserito in classe di merito 12; ♦ per i ciclomotori destinati al trasporto di merci si farà riferimento alla Tabella 2.9 in base alla classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; d. se il precedente contratto era di durata temporanea: ♦ per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori destinati al trasporto di merci, il contratto verrà inserito nella classe di merito 13; ♦ per i ciclomotori destinati al trasporto di merci si farà riferimento alla Tabella 2.9 in base alla classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; e. se il contratto si riferisce ad un veicolo per il quale è stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, lo stesso verrà inserito, previa presentazione della relativa documentazione, in classe di merito 13; in difetto verrà assegnato alla classe di merito 20; f. se il contratto è proveniente da Compagnia alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve: ♦ provare di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia od al Commissario Liquidatore; ♦ dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se la polizza si è risolta prima della scadenza annuale: - per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori destinati al trasporto di merci, i sinistri avvenuti nelle tre annualità antecedenti l’ultimo rinnovo, fino al momento della risoluzione stessa, in modo da consentire l’esatta attribuzione della classe di merito; - per i ciclomotori destinati al trasporto di merci la classe “CU” alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo; ♦ consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dalla Compagnia. La classe di merito verrà assegnata: ♦ per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori destinati al trasporto di merci, sulla base della Tabella 2.8; ♦ per i ciclomotori destinati al trasporto di merci si farà riferimento alla Tabella 2.9 in base alla classe di merito “CU” dichiarata o risultante 25 dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; g. se il contratto si riferisce ad un veicolo colpito da furto totale, si farà riferimento all’attestazione di rischio rilasciata, relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa, e si procederà all’inquadramento ♦ per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori destinati al trasporto di merci, sulla base della Tabella 2.8; ♦ per i ciclomotori destinati al trasporto di merci sulla base della Tabella 2.9 in funzione della classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; L’Assicurato è pertanto tenuto a consegnare l’attestazione dello stato del rischio, la copia di denuncia di furto e ad esibire il precedente contratto assicurativo. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà assegnata la classe di merito 13. h. se il contratto si riferisce ad un veicolo venduto, demolito, distrutto o esportato definitivamente in data contestuale o successiva alla scadenza anniversaria, si farà riferimento: ♦ per i veicoli dei Settori III e IV, con esclusione dei ciclomotori destinati al trasporto di merci, alla Tabella 2.8; ♦ per i ciclomotori destinati al trasporto di merci alla Tabella 2.9 in funzione della classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005 e relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa. In tale circostanza, l’Assicurato è tenuto a consegnare l’attestazione dello stato del rischio e la copia della documentazione comprovante uno dei succitati eventi. Si applica, anche in questo caso, la disciplina di cui al precedente punto a). 2. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: CONVERSIONE DALLA FORMULA “PERSONALIZZAZIONE EVOLUTIVA” Ai contratti provenienti dalla formula “Personalizzazione Evolutiva” sarà assegnata la classe di merito risultante dalla Tabella 2.10. 26 Tabella 2.10 - Conversione affari in corso Classe di assegnazione formula Classe di inquadramento formula “Personalizzazione Evolutiva” “Bonus/Malus 20” 1 9 2 10 3 10 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 Ferme restando le regole di conversione di cui sopra: a. se il precedente contratto era di durata temporanea, il contratto verrà inserito nella classe di merito 13; b. se il precedente contratto era stipulato nella formula di personalizzazione con franchigia si farà riferimento alle ultime tre annualità (anno corrente più le due precedenti annualità) indicate nella tabella della sinistrosità pregressa dell’attestazione di rischio. In funzione del numero di anni di copertura del rischio risultanti dall’attestazione e del numero di sinistri occorsi nel medesimo periodo, il contratto verrà inserito nella classe di merito come da Tabella 2.8. 3. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO In occasione del rinnovo, il contratto scalerà di una classe di merito se nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità non sono stati pagati sinistri e non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone per i quali sia stato posto a riserva un importo per un presumibile pagamento nelle annualità successive. Se si sono pagati uno o più sinistri o denunciati sinistri con danni a persone, non ancora liquidati ma portati a riserva, la classe di merito verrà maggiorata secondo le regole evolutive riportate nella Tabella 2.11. 27 Tabella 2.11 - Regole evolutive Classe di merito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Classe di evoluzione in base ai sinistri “osservati” 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 3 o più sinistri 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 È data facoltà al Contraente, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito ed ottenere la riduzione del premio, di rimborsare, all’atto del rinnovo, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri pagati nell’ultima annualità. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di contratto disdettato o di mancata accettazione delle nuove condizioni di premio alla scadenza. In tal caso Reale Mutua non riporterà il sinistro nell’attestazione dello stato di rischio che l’Assicurato dovrà utilizzare per l’eventuale stipula di contratto con altra Impresa. Qualora un sinistro posto a riserva, che abbia dato luogo all’applicazione del “Malus”, venga definito come senza seguito, Reale Mutua provvederà, alla scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla classe di merito spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il conseguente conguaglio di premio, sempreché il contratto sia in essere con il Contraente originario. 28 4. EMISSIONE DI CONTRATTI PER VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA Il contratto relativo a veicoli immatricolati per la prima volta od assicurati per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. sarà inserito nella classe d’ingresso 13. Qualora l’Assicurato possa avvalersi di una preesistente attestazione di rischio rilasciatagli da Reale Mutua per un veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente o rubato, il nuovo veicolo acquistato in sostituzione verrà inserito: ♦ nella classe di assegnazione derivante dalla Tabella 2.10, se il precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Personalizzazione Evolutiva”; ♦ nella classe di assegnazione dell’attestazione di rischio in corso, se il precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus 20”. ♦ nella classe di ingresso 11 se il precedente veicolo era assicurato con le formule tariffarie, “Bonus Malus”, “Bonus Malus 30” o “Bonus Malus 20 Special” e risulta indenne da sinistri nelle ultime tre annualità (anno corrente più le due precedenti) rilevate dalla tabella della sinistrosità pregressa riportata nell’ultima attestazione di rischio; La valorizzazione con N.A. o N.D. non costituisce annualità indenne da sinistri. In caso di veicolo rubato, l’eventuale nuovo contratto dovrà essere stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. Il “conto vendita” deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli. Qualora il “conto vendita” non vada a buon fine o il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà assegnata la classe di merito 13. In occasione della stipula del contratto l’Assicurato dovrà presentare la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà del veicolo o documento attestante che il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.; in difetto il contratto sarà assegnato alla classe di merito 20. 2.7.4 FORMULA “Bonus/Malus 20 Special” (veicoli dei Settori V, VI e VII Vedi Appendice n. 1) La garanzia prestata nella formula “Bonus/Malus 20 Special” prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità. Si articola in venti classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella Tabella 2.12. 29 Tabella 2.12 - Coefficienti “Bonus/Malus 20 Special” Classe di merito Coefficienti Classe di merito 1 0,68 11 2 0,69 12 3 0,71 13 4 0,74 14 5 0,77 15 6 0,80 16 7 0,83 17 8 0,87 18 9 0,90 19 10 0,93 20 Coefficienti 0,97 1,00 1,07 1,14 1,23 1,35 1,48 1,63 1,79 2,00 Premesso inoltre che la “classe di ingresso” viene individuata nella: ♦ 14ª per ciclomotori e quadricicli leggeri; ♦ 13ª per motocicli, macchine operatrici e macchine agricole; l’attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti regole: 1. CONTRATTI PROVENIENTI DA ALTRE COMPAGNIE Il Contraente deve presentare l’attestazione di rischio rilasciatagli dal precedente Assicuratore; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 20 con possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, l’attestazione verrà presentata. In presenza dell’attestazione di rischio: ♦ se il contratto si riferisce a ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri ai medesimi verrà attribuita la classe di merito come da Tabella 2.13. Tabella 2.13 - Inquadramento Classe di Classe di inserimento assegnazione Reale Mutua “CU” 1 n.p. 2 n.p. 3 n.p. 4 n.p. 5 n.p. 6 n.p. 7 10 8 11 9 11 n.p. = non previsto 30 Classe di assegnazione “CU” 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Classe di inserimento Reale Mutua 12 12 13 13 14 17 18 19 20 Qualora l’attestazione di rischio non riporti la classe di assegnazione “CU” si farà riferimento alla medesima Tabella 2.13 in base alla classe di merito risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; ♦ se il contratto si riferisce a macchine operatrici o macchine agricole si farà riferimento agli ultimi tre anni (anno corrente più precedenti due annualità) indicati nella tabella della sinistrosità pregressa. In funzione del numero di anni di copertura del rischio risultanti dall’attestazione e del numero di sinistri occorsi nel medesimo periodo, il contratto verrà inserito nella classe di merito come da Tabella 2.14. Tabella 2.14 - Inquadramento Anni di copertura del rischio 0 13 Anno corrente 13 Ultimi 2 anni 12 Ultimi 3 anni 1 17 15 13 Sinistri osservati 2 3 20 20 19 20 16 17 più di 3 20 20 20 Ferme restando le regole di inquadramento di cui sopra: a. se il contratto risulta scaduto da più di tre mesi ed il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente annualità assicurativa, il contratto è assegnato: ♦ per ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri, sulla base della Tabella 2.13 in funzione della classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; ♦ per macchine operatrici o macchine agricole in funzione delle regole di cui alla Tabella 2.14; se il contratto risulta scaduto da più di un anno sarà inserito nella “classe di ingresso” relativa al tipo di veicolo; b. se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato all’estero, lo stesso verrà inserito in classe di merito 13 salvo che il Contraente consegni dichiarazione, rilasciata dal precedente Assicuratore, attestante l’assenza di sinistri verificatisi negli anni precedenti alla stipulazione del nuovo contratto; nel qual caso: ♦ relativamente ai ciclomotori, motocicli e quadricicli leggeri si farà riferimento alla Tabella 2.13 in funzione della classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; ♦ relativamente a macchine operatrici e macchine agricole verrà inserito in classe di merito 12; 31 c. se il precedente contratto era di durata temporanea: ♦ per ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri, si farà riferimento alla Tabella 2.13 in funzione della classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; ♦ per macchine operatrici o macchine agricole il contratto verrà inserito nella “classe di ingresso”; d. se il contratto si riferisce ad un veicolo per il quale è stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, lo stesso verrà inserito, previa presentazione della relativa documentazione, nella “classe di ingresso” relativa al tipo di veicolo; in difetto verrà assegnato alla classe di merito 20; e. se il contratto è proveniente da Compagnia alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve: ♦ provare di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia od al Commissario Liquidatore; ♦ dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se la polizza si è risolta prima della scadenza annuale: - per ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri, la classe “CU” alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo; - per macchine operatrici e macchine agricole, i sinistri avvenuti nelle tre annualità antecedenti l’ultimo rinnovo, fino al momento della risoluzione stessa, in modo da consentire l’esatta attribuzione della classe di merito; ♦ consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dalla Compagnia. La classe di merito verrà assegnata: - per ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri, sulla base della Tabella 2.13 in funzione della classe di merito “CU” dichiarata o risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; - per macchine operatrici e macchine agricole, sulla base della Tabella 2.14; f. se il contratto si riferisce ad un veicolo colpito da furto totale, si farà riferimento all’attestazione di rischio rilasciata, relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa, e si procederà all’inquadramento: - per ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri, sulla base della Tabella 2.13 in funzione della classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005; - per macchine operatrici e macchine agricole, sulla base della Tabella 2.14. 32 L’Assicurato è pertanto tenuto a consegnare l’attestazione dello stato del rischio, la copia di denuncia di furto e ad esibire il precedente contratto assicurativo. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà assegnata la “classe di ingresso” relativa al tipo di veicolo. g. se il contratto si riferisce ad un veicolo venduto, demolito, distrutto o esportato definitivamente in data contestuale o successiva alla scadenza anniversaria, si farà riferimento: ♦ per i ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri alla Tabella 2.13 in funzione della classe di merito “CU” risultante dall’applicazione dell’art.2 – comma 1 della circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005 e relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa. ♦ per macchine operatrici e macchine agricole alla Tabella 2.14; In tale circostanza, l’Assicurato è tenuto a consegnare l’attestazione dello stato del rischio e la copia della documentazione comprovante uno dei succitati eventi. Si applica, anche in questo caso, la disciplina di cui al precedente punto a). 33 CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: CONVERSIONE DALLA FORMULA “PERSONALIZZAZIONE EVOLUTIVA” Ai contratti provenienti dalla formula “Personalizzazione Evolutiva” sarà assegnata la classe di merito risultante dalla Tabella 2.15. Tabella 2.15 - Conversione affari in corso Classe di assegnazione formula Classe di inquadramento formula “Personalizzazione Evolutiva” “Bonus/Malus 20 Special” 1 9 2 10 3 10 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 Ferme restando le regole di conversione di cui sopra, se il precedente contratto era di durata temporanea, il contratto verrà inserito nella “classe di ingresso” relativa al tipo di veicolo. 2. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO In occasione del rinnovo, il contratto scalerà di una classe di merito se nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità non sono stati pagati sinistri e non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone per i quali sia stato posto a riserva un importo per un presumibile pagamento nelle annualità successive. Se si sono pagati uno o più sinistri o denunciati sinistri con danni a persone, non ancora liquidati ma portati a riserva, la classe di merito verrà maggiorata secondo le regole evolutive riportate nella Tabella 2.16. È data facoltà al Contraente, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito ed ottenere la riduzione del premio, di rimborsare, all’atto del rinnovo, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri pagati nell’ultima annualità. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di contratto disdettato o di mancata accettazione delle nuove condizioni di premio alla scadenza. In tal caso Reale Mutua non riporterà il sinistro nell’attestazione dello stato di rischio che l’Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra Impresa. Qualora un sinistro posto a riserva, che abbia dato luogo all’applicazione del “Malus”, venga definito come senza seguito, Reale Mutua provvederà, alla 34 scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla classe di merito spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il conseguente conguaglio di premio, sempreché il contratto sia in essere con il Contraente originario. 35 Tabella 2.16 - Regole evolutive Classe di merito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Classe di evoluzione in base ai sinistri “osservati” 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 3 o più sinistri 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 3. EMISSIONE DI CONTRATTI PER VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA Il contratto relativo a veicoli immatricolati per la prima volta od assicurati per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. sarà inserito nella “classe d’ingresso” relativa al tipo di veicolo. Qualora l’Assicurato possa avvalersi di una preesistente attestazione di rischio rilasciatagli da Reale Mutua per un veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente o rubato, il nuovo veicolo acquistato in sostituzione, verrà inserito: ♦ nella classe di assegnazione derivante dalla Tabella 2.15, se il precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Personalizzazione Evolutiva”; ♦ nella classe di assegnazione dell’attestazione di rischio in corso, se il precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus 20 Special”. 36 Allo stesso modo, se il precedente veicolo era assicurato con le formule tariffarie “Bonus Malus”, “Bonus Malus 20” o “Bonus Malus 30”, il nuovo veicolo acquistato in sostituzione, verrà inserito: ♦ nella classe di ingresso 12, relativamente a ciclomotori e quadricicli leggeri ♦ nella classe di ingresso 11 relativamente a motocicli, macchine operatrici e macchine agricole se risulta indenne da sinistri nelle ultime tre annualità (anno corrente più le due precedenti) rilevate dalla tabella della sinistrosità pregressa riportata nell’ultima attestazione di rischio; verrà inoltre inserito: ♦ nella classe di ingresso 10, relativamente a ciclomotori e quadricicli leggeri ♦ nella classe di ingresso 9 relativamente a motocicli, macchine operatrici e macchine agricole se risulta indenne da sinistri nelle ultime cinque annualità (anno corrente più le quattro precedenti) rilevate dalla tabella della sinistrosità pregressa riportata nell’ultima attestazione di rischio; La valorizzazione con N.A. o N.D. non costituisce annualità indenne da sinistri. In caso di veicolo rubato, l’eventuale nuovo contratto dovrà essere stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. Il “conto vendita” deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli. Qualora il “conto vendita” non vada a buon fine o il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà assegnata la “classe d’ingresso” relativa al tipo di veicolo. In occasione della stipula del contratto l’Assicurato dovrà presentare la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà del veicolo; in difetto il contratto sarà assegnato alla classe di merito 20. 2.8 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHIO DELLA In occasione di ciascuna scadenza annuale della polizza, Reale Mutua rilascia l’attestazione dello stato di rischio conforme alle disposizioni di Legge. Reale Mutua, in caso di furto del veicolo senza ritrovamento, è tenuta altresì a rilasciare, entro quindici giorni dalla richiesta del Contraente, un duplicato dell’attestazione dello stato di rischio: ♦ relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa se il furto è avvenuto prima del termine del periodo di osservazione; ♦ con la classe di merito “CU” effettivamente maturata se il furto è avvenuto dopo il termine del periodo di osservazione. 37 Il Contraente, in caso di sostituzione o di ripresa del contratto anche da parte di Reale Mutua, è tenuto a consegnare l’attestazione dello stato di rischio. Reale Mutua non rilascia l’attestazione nel caso di: a) sospensione di garanzia nel corso della polizza; b) polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; c) polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; d) polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; e) cessione della polizza per alienazione del veicolo assicurato; COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI 2.9 DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia del sinistro dovrà essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.), consegnato all’atto della stipulazione della polizza, ed essere trasmessa all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni da quando l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. È opportuno utilizzare il modulo C.A.I. anche quando non è operante la procedura C.I.D. Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso, contattando la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092, attiva 365 giorni all’anno 24 ore su 24; verrà fornita tutta l’assistenza necessaria per la denuncia del sinistro stesso. In merito a questo argomento si rinvia alla lettura del documento “La liquidazione dei danni nell’assicurazione R.C.Auto” (redatto dall’ANIA in collaborazione con le maggiori organizzazioni dei consumatori), a disposizione presso tutte le Agenzie Reale Mutua. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. 2.10 GESTIONE DELLE VERTENZE Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 38 SEZIONE DANNI COSA ASSICURA 3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate sul modulo di polizza, con l’applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti. 3.1.1 FURTO TOTALE Furto o rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso o con ritrovamento allo stato di relitto. 3.1.2 FURTO TOTALE O PARZIALE Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina. 3.1.3 INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE E SCOPPIO (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) Qualora il veicolo assicurato non sia una macchina agricola, Reale Mutua tiene inoltre indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 260.000 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall’incendio, fumo, esplosione e scoppio del veicolo non in circolazione: a. a cose di terzi; b. al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato. 3.1.4 ATTI VANDALICI Atti di vandalismo intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. 3.1.5 GUASTI INTEGRALE Urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione. 3.1.6 GUASTI PARZIALE Urto o collisione, con veicolo identificato, durante la circolazione. 3.1.7 CALAMITÀ NATURALI 39 Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta grandine o neve ed altre calamità naturali. 3.1.8 CRISTALLI Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l’abitacolo del veicolo. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o la riparazione degli stessi sino alla concorrenza di € 520 e con l’applicazione di una franchigia di € 100. Laddove l’Assicurato si avvalga, per la riparazione o sostituzione, di un Centro di assistenza convenzionato, la franchigia di € 100 non verrà applicata. L’elenco dei Centri di assistenza convenzionati è a disposizione presso tutte le Agenzie Reale Mutua. 3.1.9 GARANZIE ACCESSORIE IMMATRICOLAZIONE Reale Mutua, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato o furto della sola targa, rimborsa fino alla concorrenza di € 520 le spese sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione o voltura di un altro veicolo non superiore di cilindrata o potenza fiscale. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. CUSTODIA E PARCHEGGIO Reale Mutua, in caso di furto o rapina del veicolo, rimborsa fino alla concorrenza di € 520, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione. TRASPORTO FERITI Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 520. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. GARANZIA CONTRASSEGNO Reale Mutua, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento, rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, se prestata, al netto della sola imposta, per il periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. 40 SPESE DOCUMENTI Reale Mutua, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. 3.1.10 GARANZIE AGGIUNTIVE RIPRISTINO AIR-BAG L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag del veicolo assicurato anche non conseguente a scoppio collegato ad incidente stradale e non altrimenti indennizzabile. Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, con il limite massimo di € 1.000 per sinistro. COLLISIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO Reale Mutua rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in seguito a collisione con altro veicolo identificato e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile per gli importi non risarcibili dal Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, con il limite massimo di € 5.000 per sinistro. La garanzia è operante nel caso in cui il sinistro non possa essere altrimenti indennizzabile. COSA NON ASSICURA 3.2 DELIMITAZIONI Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: a. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; b. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; c. partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. o dallo C.S.A.I.; d. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; e. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo; f. dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi; g. colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Guasti di cui ai punti 3.1.5 e 3.1.6. 41 Relativamente alla garanzia di responsabilità per danni a cose di terzi o al locale utilizzato come autorimessa in locazione all’Assicurato, Reale Mutua non risarcisce i danni: a. subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, in possesso o in custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terzi in base alla Legge; b. da inquinamento o da contaminazione; c. cagionati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive, salvo specifica pattuizione che deve risultare nel modulo di polizza. Relativamente alla garanzia 3.1.5 Guasti Integrale e 3.1.6 Guasti Parziale, Reale Mutua non indennizza i danni: a. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285; b. provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro; c. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; d. cagionati da operazioni di carico e scarico; e. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, da circolazione “fuori strada”; f. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; g. conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. 3.3 FRANCHIGIA O SCOPERTO In caso di sinistro, verranno applicate le franchigie o gli scoperti indicati nel modulo di polizza. In caso di furto dell’autoveicolo o di sue parti, avvenuto in box (con scasso dei mezzi di chiusura del box stesso), autorimessa o parcheggio custodito legalmente autorizzato, non si applicano gli eventuali scoperti o franchigie di cui sopra. Limitatamente alle autovetture ad uso privato, in caso di furto lo scoperto indicato in polizza verrà ridotto come segue: ¾del 20% dopo il terzo anno dalla data di immatricolazione; ¾del 30% dopo il quarto anno dalla data di immatricolazione; ¾del 40% dopo il quinto anno dalla data di immatricolazione e successivi. 42 3.4 LIMITE DI INDENNIZZO In nessun caso Reale Mutua pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a € 10.400.000. COME ASSICURA 3.5 VALORE ASSICURATO Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza deve corrispondere: a. al valore a nuovo per le autovetture ad uso privato che non hanno superato sei mesi dalla data della prima immatricolazione compresi gli accessori non di serie dichiarati in polizza; al valore commerciale in caso contrario; b. al valore commerciale per gli altri veicoli e relativi accessori non di serie dichiarati in polizza; c. al valore commerciale per i fonoaudiovisivi opzionali. Il valore dei suddetti accessori e dei fonoaudiovisivi opzionali deve essere sommato al valore del veicolo determinato secondo i criteri di cui ai punti a. e b. Gli apparecchi fonoaudiovisivi opzionali sono assicurabili quando siano incorporati o validamente fissati al veicolo, con espressa pattuizione nel modulo di polizza. L’Assicurato deve fornire la documentazione fiscale dell’acquisto; in caso contrario verrà riconosciuto, come massimo indennizzo, un importo di € 260 al lordo dello scoperto e della franchigia eventualmente prevista nel modulo di polizza. 3.6 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO 3.6.1 PER TUTTI I VEICOLI, AD ECCEZIONE DELLE AUTOVETTURE AD USO PRIVATO Reale Mutua si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale e procedere alla modifica del relativo premio. 3.6.2 PER LE AUTOVETTURE AD USO PRIVATO Il Contraente, all’atto della stipulazione della polizza, dichiara a quale marca, modello e allestimento, indicati nella rubrica “Automobili Nuove” o “Automobili Usate” della rivista “Quattroruote” (codice Infocar), corrisponde l’autovettura assicurata, nonché mese ed anno della prima immatricolazione anche se avvenuta all’estero. 43 Reale Mutua ad ogni scadenza annuale, dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di stipulazione della polizza, provvederà automaticamente ad adeguare il valore assicurato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio in corso. Tale adeguamento avverrà in base al rapporto tra il valore dell’autovettura del mese precedente la data di stipulazione della polizza ed il valore del mese precedente la data della scadenza annuale indicati dalla rivista “Quattroruote”. Il valore di eventuali accessori opzionali assicurati, indicati nel modulo di polizza, verrà adeguato con la stessa percentuale utilizzata per il valore dell’autoveicolo. Nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato da “Quattroruote” del mese precedente la data di stipulazione della polizza, l’adeguamento non sarà operante fino a quando il valore stesso risulterà inferiore a quello riportato dalla rivista “Quattroruote” del mese precedente la data di scadenza annuale della polizza. I nuovi valori assicurati saranno indicati sulla quietanza rilasciata al Contraente al momento del pagamento anniversario del premio. Rimane comunque ferma la facoltà del Contraente di richiedere ad ogni scadenza anniversaria l’adeguamento del valore del veicolo al valore commerciale con conseguente modifica del relativo premio. La presente condizione non trova applicazione in caso di: ♦ cessazione o sostanziale modifica delle rubriche “Automobili Nuove” od “Automobili Usate” della rivista “Quattroruote”; ♦ assicurazione di autovetture non riportate o non più previste in elenco nelle succitate rubriche; ♦ mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici dell’autovettura assicurata necessari per l’operatività della condizione in oggetto. In tali casi sarà a carico del Contraente richiedere, ad ogni scadenza anniversaria, l’adeguamento del valore del veicolo all’effettivo valore commerciale con conseguente modifica del relativo premio. In mancanza di comunicazioni si intenderà tacitamente confermato il valore assicurato in corso fermo il disposto di cui all’art. 3.11 – Determinazione del danno. L’operatività o meno del disposto di cui al presente articolo viene specificatamente indicato sul modulo di polizza. 3.7 FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA GUASTI INTEGRALE E GUASTI PARZIALE (Regola evolutiva del premio per autovetture uso privato e autoveicoli uso promiscuo, escluso noleggio e locazione) Il premio delle garanzie Guasti è soggetto alle regole evolutive previste dalla formula “Bonus/Malus 30”; il contratto è assegnato alla medesima classe di merito 44 attribuita alla garanzia R.C. Auto. I coefficienti relativi alle classi di merito, per il conteggio del premio, sono i seguenti: Tabella 3.1 - Coefficienti garanzia Guasti Coefficiente di determinazione del premio Classe di merito Guasti Parziale Guasti Integrale 1N-3 0,643 0,616 4-8 0,858 0,827 9-14 1,000 1,000 15 1,300 1,300 16 1,500 1,500 17 1,750 1,750 18 2,000 2,000 COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI 3.8 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Il Contraente o l’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza, e dovrà altresì: a. dare avviso del sinistro all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo; b. fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; c. presentare su richiesta di Reale Mutua la documentazione necessaria tra cui: ♦ estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico; ♦ dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di Proprietà; ♦ procura a vendere a favore di Reale Mutua. In caso di sinistro verificatosi all’estero l’Assicurato dovrà presentare denuncia all’Autorità locale e, in caso di furto totale, al suo rientro in Italia dovrà ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti. 3.9 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo. L’Assicurato ha facoltà di chiedere e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare 45 l’importo già riscosso. Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l’Assicurato. Qualora il veicolo venga recuperato prima dell’indennizzo, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato. 3.10 RELITTI Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta di Reale Mutua, il Contraente o l’Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. 3.11 DETERMINAZIONE DEL DANNO In caso di danno totale, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali. Nel caso di autovetture ad uso privato, ove operante il disposto di cui all’art. 3.6.2, si considera il valore del veicolo fornito dalle valutazioni della rivista “Quattroruote” per i veicoli usati. Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per l’autovettura. In caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo. In nessun caso Reale Mutua potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto. Limitatamente alle autovetture ad uso privato la valutazione del danno, a modifica di quanto sopra previsto, viene effettuata in base ai seguenti criteri: a. qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, la determinazione dell’ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento dell’autovettura o delle parti sostituite; b. qualora il sinistro si verifichi entro il secondo anno dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, la determinazione dell’ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria ed ai vetri o cristalli, viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite. Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.5, è maggiore del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori. 46 Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero se non assicurate con le Garanzie Accessorie. In caso di sinistro verificatosi all’estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di documentazione fotografica e regolare fattura o documento equipollente. 3.12 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l’accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall’Assicurato secondo le procedure dell’arbitrato. 47 SEZIONE PATENTE GARANTITA DEFINIZIONI VALIDE PER LA PRESENTE SEZIONE Le seguenti definizioni, specifiche della Sezione Patente Garantita, integrano le definizioni di polizza. UTILIZZATORE PRIVATO Il titolare della patente di guida indicata in polizza, che non utilizza abitualmente il veicolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. UTILIZZATORE PROFESSIONALE Il titolare della patente di guida indicata in polizza, che utilizza abitualmente il veicolo come mezzo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. DIPENDENTE Il titolare della patente di guida che utilizza il veicolo, per conto dell’azienda per la quale opera in qualità di dipendente; se l’azienda/Contraente è una SpA, SapA, Srl, Sas, Snc o Scarl la garanzia è estesa ai soci e/o amministratori che prestano attività continuativa all’interno della stessa, quando siano alla guida di un veicolo di proprietà dell’azienda o da questa utilizzata in leasing/locazione. COSA ASSICURA 4.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Reale Mutua corrisponde all’Assicurato un corrispettivo, secondo le modalità riportate in polizza, al verificarsi degli eventi, avvenuti durante il periodo di validità della stessa, previsti nelle garanzie sotto elencate, qualora richiamate sul modulo di polizza. Reale Mutua può recedere dalle coperture assicurative della presente sezione in caso di modifiche delle norme di legge. L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 48 4.1.1 RITIRO PATENTE A FAVORE DI UTILIZZATORI PRIVATI O PROFESSIONALI Ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione che abbiano procurato lesioni colpose od omicidio colposo (art. 222 del Codice della Strada) oppure danni gravi a veicoli tali da determinare l’applicazione della revisione di cui al comma 7 dell’art. 80 del Codice della Strada (artt. 149 e 150 del Codice della Strada). A FAVORE DI AZIENDE Ritiro, sospensione o revoca della patente di guida operata nei confronti del dipendente, ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione che abbiano procurato lesioni colpose od omicidio colposo (art. 222 del Codice della Strada), danni gravi a veicoli tali da determinare l’applicazione della revisione di cui al comma 7 dell’art. 80 del Codice della Strada (artt. 149 e 150 del Codice della Strada) o per violazione delle seguenti norme del Codice della Strada per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente: − art. 142 limiti di velocità; − art. 143 posizione dei veicoli sulla carreggiata; − art. 145 precedenza; − art. 147 comportamento ai passaggi a livello; − art. 148 sorpasso; − art. 176 comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extra-urbane principali. La garanzia opera nei confronti del dipendente, titolare della patente indicata in polizza o, in alternativa, del dipendente alla guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia opera, nei termini previsti dalla garanzia prestata a favore dell’utilizzatore privato o dell’utilizzatore professionale, nei confronti del dipendente anche qualora il veicolo sia utilizzato non come mezzo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. 4.1.2 RECUPERO PUNTI In caso di decurtazione di punti dalla patente di guida, secondo le modalità e per le violazioni indicate all’art. 126-bis del Codice della Strada, Reale Mutua corrisponde all’utilizzatore privato o professionale o all’azienda/Contraente, nell’ambito di ciascuna annualità assicurativa e fino alla concorrenza di € 300, il costo necessario per la frequenza di corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 49 COSA NON ASSICURA 4.2 DELIMITAZIONI La garanzia Ritiro Patente non è operante se: a. l’incidente da circolazione è dovuto a guida in stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci o ad uso di stupefacenti; b. al momento dell’incidente la copertura di responsabilità civile del veicolo non è operante; c. l’incidente è dovuto ad atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; d. il conducente non viene prosciolto o assolto da eventuale imputazione del reato di fuga od omissione di soccorso; e. il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; f. la patente viene revocata per mancanza dei requisiti fisici, psichici o morali. Questa esclusione opera dal giorno in cui la revoca sia stata resa definitiva; g. il sinistro si verifica durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali o verifiche previste nel regolamento di gara; h. la patente viene sospesa in quanto l’Assicurato non si è sottoposto all’esame di idoneità tecnica richiesto in seguito alla perdita totale del punteggio; i. il provvedimento di sospensione è conseguenza diretta o indiretta di incidenti occorsi precedentemente alla data di effetto della polizza. La garanzia Recupero Punti non è operante se: a. il titolare della patente di guida subisce la decurtazione totale del punteggio; b. al momento della stipula, la patente ha un punteggio residuo inferiore a 15 e l’Assicurato non ha ancora provveduto a frequentare o ad iscriversi, a proprie spese, ad un apposito corso di aggiornamento; c. l’Assicurato non frequenta il corso di aggiornamento per il recupero dei punti, decurtati in seguito a violazione del Codice della Strada avvenuta nel periodo di validità della polizza, entro il termine di 1 anno dalla data della contestazione della violazione. 50 COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI 4.3 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, l’Assicurato deve dare, entro tre giorni, avviso del provvedimento all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua, allegando documenti ufficiali comprovanti il provvedimento; deve altresì avvertire Reale Mutua dell’eventuale restituzione della patente, fornendo la documentazione richiesta per il conteggio dell’indennità. In caso di decurtazione di punti e conseguente iscrizione ad un corso di aggiornamento, l’Assicurato deve presentare all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua, il verbale di contestazione e la ricevuta del pagamento del corso rilasciata dall’autoscuola o dal soggetto a ciò autorizzato dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 4.4 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI L’indennità decorrerà dal giorno successivo a quello del ritiro della patente e cesserà, fermo il limite massimo pattuito, il giorno della restituzione o della revoca definitiva. La somma assicurata verrà corrisposta al termine del periodo di indennizzabilità; è tuttavia facoltà dell’Assicurato richiedere l’indennità già maturata alla fine di ciascun mese solare. Qualora, prima della stipula della polizza, all’Assicurato fossero già stati contestati reati che cumulativamente ad altri facessero scattare la sospensione della patente di guida, l’indennizzo stabilito in polizza verrà pagato in proporzione tra il numero dei reati complessivi ed il numero dei reati contestati precedentemente all’inizio della garanzia. 51 SEZIONE ASSISTENZA LEGALE A norma del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175, art. 46, i sinistri di Assistenza legale sono gestiti per conto di Reale Mutua da ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede in Verona, 37135 - Via delle Nazioni 9, in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione. L’Assicurato ha facoltà di rivolgersi direttamente all’ARAG. COSA ASSICURA 5.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Reale Mutua assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nel modulo di polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati al punto 5.2. Esse sono: a. le spese per l’intervento di un legale; b. le spese peritali; c. le spese di giustizia nel processo penale; d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da Reale Mutua, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente. 5.2 CASI PREVISTI La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo assicurato e si riferisce ai seguenti casi: a. controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti a seguito della circolazione; b. controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza alla circolazione del veicolo assicurato; 52 c. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della circolazione; d. istanza di dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; e. istanza di modifica del provvedimento di sospensione e/o revoca della patente in conseguenza di incidente stradale. La garanzia è estesa a favore dell’Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi siano coinvolti in incidenti occorsi durante la circolazione stradale. 5.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. COSA NON ASSICURA 5.4 DELIMITAZIONI L’assicurazione non è operante: a. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b. per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); c. per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; d. per le spese relative alle controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; e. se il veicolo, indicato nel modulo di polizza, non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione; 53 f. nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione; g. se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene indagato per guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 del Codice della Strada) o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della Strada) o per inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 - commi 6 e 7 del Codice della Strada, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione; h. in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. o dallo C.S.A.I.; i. per le controversie di natura contrattuale. 5.5 COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Qualora coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente Sezione opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza. COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI 5.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO L’Assicurato, al sorgere della controversia, è tenuto a darne notizia all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua, allegando alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia stessa, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere a Reale Mutua, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro. In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l’Assicurato deve far pervenire a Reale Mutua il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. 54 5.7 GESTIONE DEL SINISTRO Reale Mutua, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Reale Mutua, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Reale Mutua in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Reale Mutua avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 5.8 SCELTA DEL LEGALE Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto di interessi tra Reale Mutua e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti. In alternativa, qualora gli Uffici competenti abbiano sede in Italia, l’Assicurato può optare per un legale che esercita nel circondario del Tribunale ove l’Assicurato stesso ha il proprio domicilio. Reale Mutua, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da Reale Mutua. Reale Mutua avvertirà l’Assicurato del suo diritto di scelta del legale. 5.9 RECUPERO DELLE SOMME Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o transattivamente vanno invece a favore di Reale Mutua che le ha sostenute od anticipate. 55 SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO A norma del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n. 175, Reale Mutua eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla Centrale Operativa di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno), attivabile a mezzo telefono: DALL’ITALIA Numero verde DALL’ESTERO Prefisso internazionale 800-092092 +011 742 55 55 Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella prestazione “Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto e traino”. DEFINIZIONI VALIDE PER LA PRESENTE SEZIONE Le seguenti definizioni, specifiche della Sezione Assistenza in Viaggio, integrano le definizioni di polizza. AUTOVETTURA Veicolo a motore adibito al trasporto di persone quale: autovettura, autocaravan, camper, nonché autoveicolo ad uso promiscuo di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li e autotassametro. AUTOCARRO Veicolo a motore adibito a trasporto cose quale: autocarro, autobotte, autocisterna, autoarticolato, autotreno, compreso l’eventuale rimorchio o semirimorchio se agganciato alla motrice, nonché tutti i veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale e per trasporti. RIMORCHIO Veicolo senza motore quali: caravan (roulotte), rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive, destinati ad essere trainati da altri autoveicoli. 56 MOTOVEICOLO Motociclo di cilindrata superiore a 50 c.c., incluso l’eventuale sidecar nonché quadricicli leggeri. IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO Immobilizzo (del veicolo) per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria. COSA ASSICURA 6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a: a. incidente stradale; b. guasto; c. incendio, fulmine, esplosione e scoppio; d. furto e rapina; e. forature e danni ai pneumatici (esclusi gli autocarri); fornisce le prestazioni di assistenza stradale (anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva), con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono. La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso. 6.2 INFORMAZIONI PER VIAGGIARE La Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti: a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa; b. situazione traffico e meteo in Italia; e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, informazioni riguardanti: c. patente, libretto di circolazione, imposte. 57 6.3 PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI E RIMORCHI Le prestazioni vengono fornite in tutta Europa, ad eccezione delle seguenti: a. punto 6.3.6 “Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato”, operante solo nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino; b. punti 6.3.14 “Interprete a disposizione”, 6.3.15 “Anticipo della cauzione penale” e 6.3.16 “Rimpatrio del veicolo assicurato”: prestazioni non operanti nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. 6.3.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO (Prestazione fornita in Europa) In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione “Recupero”). Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina. 6.3.2 SOCCORSO STRADALE PER FORATURA O DANNI AI PNEUMATICI (Prestazione fornita in Europa) Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione “Recupero”). Sono sempre esclusi dalla 58 garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione. 6.3.3 INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA (Prestazione fornita in Europa) Qualora, a seguito d’incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, il conducente o gli occupanti del veicolo stesso necessitino d’un trasferimento alla più vicina struttura sanitaria, la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendone il costo a carico di Reale Mutua sino ad una percorrenza massima di 200 km per l’andata ed il ritorno. Sono esclusi i trasferimenti da struttura sanitaria a struttura sanitaria. 6.3.4 RECUPERO DIFFICOLTOSO (Prestazione fornita in Europa) Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale e risulti necessario l’intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione d’eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso. 6.3.5 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (Prestazione fornita in Europa) In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa, esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri convenzionati, metterà a disposizione dell’Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio e con le modalità di accesso al noleggio stabilite dalla stessa, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di cinque. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di sette giorni. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, 59 l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali. 6.3.6 DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO (Prestazione fornita solo nei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) Qualora il veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il valore commerciale del veicolo stesso) e debba essere demolito, la Centrale Operativa, ottenute le necessarie deleghe dal proprietario del veicolo, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal P.R.A., tenendo a carico di Reale Mutua le spese con il limite di € 260. PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 km DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO 6.3.7 RIENTRO DEGLI OCCUPANTI DEL VEICOLO ASSICURATO, PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO O PERNOTTAMENTO (Prestazione fornita in Europa) In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato, in alternativa l’una dall’altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 260; a. rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia; b. proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio; c. pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. 60 6.3.8 RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO (Prestazione fornita in Europa) Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e, se riparabile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato. 6.3.9 ANTICIPO DI DENARO (Prestazione fornita in Europa) In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato e qualora l’Assicurato stesso lo faccia riparare sul posto e non sia in grado di provvedere direttamente ed immediatamente al pagamento della riparazione, la Centrale Operativa provvede al pagamento, con il limite di € 520, a titolo di prestito senza interessi, che l’Assicurato è tenuto a rimborsare entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. 6.3.10 SPEDIZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO (Prestazione fornita in Europa) In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati: a. marca e modello del veicolo assicurato; b. numero di telaio (completo di prefisso); 61 c. anno di fabbricazione del veicolo assicurato; d. cilindrata e tipo di motore. Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Reale Mutua. 6.3.11 RIENTRO SANITARIO (Prestazione fornita in Europa) Qualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito d’incidente stradale avvenuto ad oltre 50 km dal loro luogo di residenza e richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a: organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra: ♦ aereo sanitario appositamente equipaggiato; ♦ aereo di linea (eventualmente barellato); ♦ treno/vagone letto (prima classe); ♦ autoambulanza; ♦ altri mezzi adatti alla circostanza; farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua. Non danno luogo al trasferimento: 1) le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie; 2) gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto. 6.3.12 RIENTRO FUNERARIO (Prestazione fornita in Europa) Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano per incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d’un costo maggiore la 62 Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) od con altro mezzo di trasporto. 6.3.13 INVIO DI UN AUTISTA (Prestazione fornita in Europa) Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito d’incidente stradale avvenuto ad oltre 50 km dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, per ricondurre presso la residenza dell’Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto. 6.3.14 INTERPRETE A DISPOSIZIONE (Prestazione fornita in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) Qualora il conducente del veicolo assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente alla circolazione stradale del veicolo stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d’informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico di Reale Mutua, con il limite di € 520. 6.3.15 ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE (Prestazione fornita in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto od il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente, con il limite di € 5.200. L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. 63 6.3.16 RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO (Prestazione fornita in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo veicolo e riparazione certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. 6.4 PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOCARRI Le prestazioni vengono fornite in tutta Europa ad eccezione delle seguenti: a. punti 6.4.1 “Soccorso stradale” e 6.4.3 “Recupero”, prestazioni operanti nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e nel territorio dei seguenti Stati: Portogallo, Spagna, Gibilterra, Andorra, Francia, Principato di Monaco, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Liecthenstein, Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Croazia; b. punti 6.4.10 “Spedizione di pezzi di ricambio” e 6.4.11 “Interprete a disposizione”, prestazioni operanti solo in Europa, esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. 6.4.1 SOCCORSO STRADALE (Prestazione fornita negli Stati di cui alla lettera a. del punto 6.4) INTERVENTI E RIPARAZIONI SUL POSTO In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso attrezzato (officina mobile o autogru) per le riparazioni sul posto. Restano a carico dell’Assicurato tutti i costi relativi alle riparazioni (manodopera, pezzi di ricambio, materiali di consumo, ecc.). Restano a carico di Reale Mutua le spese di trasferta del mezzo di soccorso, inclusive del 64 percorso di andata e ritorno del mezzo stesso fino al luogo d’immobilizzo del veicolo assicurato, dell’eventuale diritto fisso di chiamata e dell’eventuale costo del meccanico durante il viaggio, con il limite complessivo di € 260. TRAINO Qualora non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviare, con spese a carico di Reale Mutua, un altro mezzo di soccorso attrezzato per effettuare il traino del veicolo assicurato fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni del caso, oppure fino ad un’officina convenzionata con la Centrale Operativa od autorizzata della casa costruttrice del veicolo, purché entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo del veicolo stesso. In ogni caso il costo dell’intervento è a carico di Reale Mutua entro il limite, per ogni anno di durata dell’assicurazione, di € 520 per veicoli di peso complessivo a pieno carico oltre 35 q. e senza limiti di costo per quelli fino a 35 q. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina. 6.4.2 INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA (Prestazione fornita in Europa) Qualora, a seguito d’incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, il conducente o gli occupanti del veicolo stesso necessitino d’un trasferimento alla più vicina struttura sanitaria, la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendone il costo a carico di Reale Mutua sino ad una percorrenza massima di 200 km per l’andata ed il ritorno. Sono esclusi i trasferimenti da struttura sanitaria a struttura sanitaria. 6.4.3 RECUPERO (Prestazione fornita negli Stati di cui alla lettera a. del punto 6.4) Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso idoneo a rimetterlo sulla sede stradale, affinché possa riprendere autonomamente la marcia oppure venire riparato sul posto, oppure trainato presso un’officina (Vedi anche le precedenti prestazioni “Interventi e riparazioni sul posto” e “Traino”). Le spese di recupero sono a carico di Reale Mutua con il limite, per ogni anno di durata dell’assicurazione, di € 520 per veicoli di peso complessivo a pieno carico oltre 35 q. e di € 260 per quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q. Tali limiti includono le eventuali spese a carico di Reale Mutua per le prestazioni “Interventi e riparazioni sul posto” e “Traino”. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso. 65 6.4.4 RIMESSAGGIO E CUSTODIA (Prestazione fornita in Europa) In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per guasto o incidente e qualora si sia dato luogo all’erogazione della prestazione “Traino” e le riparazioni non siano effettuabili immediatamente, la Centrale Operativa provvede a pagare direttamente le eventuali spese di rimessaggio e custodia del veicolo stesso presso il garage dove è stato trasportato, in genere in aree recintate scoperte, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 260 per veicolo, per ogni anno di durata dell’assicurazione. Sono escluse le spese di custodia del carico e ogni responsabilità di Reale Mutua inerente alla custodia. 6.4.5 INVIO DI UN AUTISTA (Prestazione fornita in Europa) Qualora nel corso del viaggio l’autista del veicolo assicurato subisca un infortunio che gli impedisca di proseguire alla guida del veicolo, oppure venga ricoverato per una malattia, la Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a fornire, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 260, un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o aereo (classe economica) o altro mezzo di trasporto, per consentire ad un secondo autista, scelto dall’Assicurato, di raggiungere il veicolo, per recuperarlo oppure per proseguire il viaggio. 6.4.6 RIENTRO SANITARIO (Prestazione fornita in Europa) Qualora nel corso del viaggio i conducenti degli autocarri, a seguito d’infortunio o malattia che comporti ricovero nel corso del viaggio, richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a: organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra: ♦ aereo sanitario appositamente equipaggiato; ♦ aereo di linea (eventualmente barellato); ♦ treno/vagone letto (prima classe); ♦ autoambulanza; ♦ altri mezzi adatti alla circostanza; farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua. 66 Non danno luogo al trasferimento: 1) le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie; 2) le malattie e gli infortuni che non impediscono ai conducenti degli autocarri di proseguire il viaggio o che possono essere curate sul posto. 6.4.7 RIENTRO FUNERARIO (Prestazione fornita in Europa) Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano per incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese di ricerca e quelle relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) od con altro mezzo di trasporto. PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 200 km DALLA SEDE DI LAVORO DELL’AUTISTA 6.4.8 SPESE DI HOTEL (Prestazione fornita in Europa) In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per guasto o incidente avvenuto ad oltre 200 km dalla sede di lavoro del suo autista e a seguito d’una delle prestazioni di cui ai precedenti punti “Soccorso stradale” e “Recupero”, qualora per le riparazioni si renda necessaria una sosta d’una o più notti, la Centrale Operativa provvede alla sistemazione dell’autista del veicolo in un albergo del luogo, tenendo a carico di Reale Mutua le spese di pernottamento e di prima colazione per la durata della riparazione, fino a un massimo di tre notti e comunque con il limite di € 80 per notte. 67 6.4.9 SERVIZI MEDICO-SANITARI DI PRIMA NECESSITÀ IN VIAGGIO (Prestazione fornita in Europa) Qualora si verifichi un infortunio od una malattia improvvisa del conducente del veicolo assicurato mentre è in viaggio ad oltre 200 km dalla propria sede di lavoro, la Centrale Operativa provvede ad organizzare ed a pagare direttamente all’ente erogatore, tenendo a carico di Reale Mutua i relativi importi, le spese mediche resesi necessarie con i seguenti limiti: a. in Italia, € 260 per evento; b. all’estero, € 800 per evento. La garanzia non è operante nei seguenti casi: 1) situazioni patologiche di cui il Contraente sia a conoscenza alla data d’inizio della copertura; 2) cure per malattie mentali, infortuni o intossicazioni derivanti da abuso di alcolici, psicofarmaci allucinogeni, stupefacenti e simili; 3) infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere, dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, di salti dal trampolino con sci o idrosci, di uso di guidoslitte per competizione; 4) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà o di azioni delittuose commesse dal conducente del veicolo assicurato; 5) cure ed interventi riguardanti l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni congenite; 6) prestazioni aventi finalità di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi durante il periodo assicurativo. 6.4.10 SPEDIZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO (Prestazione fornita in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova all’estero ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati: a. marca e modello del veicolo assicurato; b. numero di telaio (completo di prefisso); 68 c. anno di fabbricazione del veicolo assicurato; d. cilindrata e tipo di motore. Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Reale Mutua. 6.4.11 INTERPRETE A DISPOSIZIONE (Prestazione fornita in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) Qualora il conducente del veicolo assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente alla circolazione stradale del veicolo stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d’informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico di Reale Mutua con il limite di € 520. COSA NON ASSICURA 6.5 DELIMITAZIONI Per le garanzie di Assistenza previste dalle seguenti Condizioni, valgono le esclusioni tutte riportate in polizza, in quanto applicabili. L’assistenza non viene inoltre prestata: ♦ in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” intendendosi per tali quanto non specificatamente “un’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2 Codice della Strada); ♦ qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto. 6.6 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o negligenza di questi. Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. 69 COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI 6.7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO L’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve inoltre fornire ogni informazione attinente al sinistro. Reale Mutua ha facoltà di richiedere ogni e qualsiasi documentazione a comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni. 6.8 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI Nel caso in cui le prestazioni erogate dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso. Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale. 6.9 RIMBORSO OTTENUTE PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato, o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza. 70 SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE DEFINIZIONI VALIDE PER LA PRESENTE SEZIONE Le seguenti definizioni, specifiche della Sezione Infortuni del Conducente, integrano le definizioni di polizza. ASSISTENZA INFERMIERISTICA Assistenza prestata dal personale in possesso di specifico diploma. BENEFICIARI Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari. DANNO ESTETICO Deturpazione obiettivamente constatabile. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. INVALIDITÀ PERMANENTE Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata. RICOVERO Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento. STRUTTURA SANITARIA Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere. 71 TRATTAMENTI SANITARI Insieme di medicamenti e rimedi per il trattamento delle conseguenze di un infortunio: accertamenti diagnostici, cure mediche, materiale di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico, trattamenti riabilitativi; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Sono esclusi farmaci e specialità medicinali. COSA ASSICURA 7.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Reale Mutua assicura il conducente del veicolo indicato nel modulo di polizza, quando questi si trovi alla guida, contro gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione del veicolo stesso. L’assicurazione vale a condizione che il veicolo circoli con il consenso del Contraente o proprietario. L’assicurazione comprende gli infortuni subiti: a. in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso; b. in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia; c. in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del veicolo resi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo. L’assicurazione comprende altresì gli infortuni, sofferti durante la guida, derivanti da: d. colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza; e. alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti; f. asfissia non dipendente da malattia; g. assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore, folgorazione; h. ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici; i. terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, caduta di neve, mareggiate, frane e smottamenti. Se l’infortunio si verifica entro i confini italiani la somma assicurata è ridotta del 50%; j. imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; k. aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa. 72 In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile a termini di polizza e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica del ricovero, Reale Mutua corrisponde un indennizzo di € 10.400. 7.2 CASI ASSICURABILI 7.2.1 MORTE Se l’Assicurato muore entro due anni dal giorno dell’infortunio, in conseguenza di questo, Reale Mutua liquida la somma assicurata ai beneficiari. Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza dell’Assicurato e del consorte, l’indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50%. L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Reale Mutua corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore. Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che Reale Mutua ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati. 7.2.2 INVALIDITÀ PERMANENTE Reale Mutua liquida l’indennizzo per invalidità permanente se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio. Il grado di invalidità permanente è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle INAIL (allegato n. 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) riportate al successivo punto 7.7. L’indennizzo è calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata diminuita delle franchigie di seguito indicate: − Autovetture: nessuna franchigia − Ciclomotori e motocicli: franchigia del 3% − Autocarri: nessuna franchigia per la prima componente di capitale assicurato, pari a € 78.000, franchigia del 5% per la seconda componente pari all’eccedenza a € 78.000. 73 Se l’invalidità permanente accertata è superiore al 15%, l’indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per invalidità permanente totale, senza alcuna franchigia. Reale Mutua riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo in caso di invalidità permanente stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita. L’Assicurato può richiedere l’anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica. Se l’infortunio determina un’invalidità permanente accertata pari o maggiore del 60% della totale e qualora il conducente infortunato sia il Contraente, un suo ascendente o discendente oppure un familiare convivente, Reale Mutua – mediante una polizza Vita – assicura il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile dell’importo iniziale lordo annuo di € 6.200. L’effetto della polizza Vita è quello della data di sottoscrizione dell’atto con il quale l’Assicurato accetta la liquidazione a titolo definitivo dell’indennizzo per invalidità permanente. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall’effetto della polizza Vita. La rendita sarà corrisposta fintanto che l’Assicurato sarà in vita. 7.2.3 RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA Per la cura delle lesioni determinate da infortunio Reale Mutua rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato: durante il ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sanitari, per i diritti di sala operatoria e per le rette di degenza. Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua, in sostituzione del rimborso, corrisponde una diaria di € 110 per ogni pernottamento, fino a 90 pernottamenti per sinistro; dopo il ricovero o in assenza di ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sanitari e per il noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche, con l’applicazione di una franchigia di € 50 per sinistro; le spese sostenute per cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio con l’applicazione di una franchigia di € 50 per sinistro. Le spese per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza di € 1.100. Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell’infortunio. Qualora le spese siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della franchigia; le spese sostenute per l’assistenza infermieristica domiciliare, con il limite di € 60 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo; 74 le spese sostenute in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica fino a € 5.200 per sinistro purché l’intervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell’infortunio provato da documentazione medica; le spese di trasporto dell’Assicurato alla struttura sanitaria o al luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all’altra, con il limite di € 520 o di € 2.600 in caso di intervento di eliambulanza. 7.2.4 DIARIA PER RICOVERO In caso di ricovero in un istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, Reale Mutua corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera indicata in polizza per ogni giorno di ricovero, per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni infortunio. COSA NON ASSICURA 7.3 DELIMITAZIONI Reale Mutua non indennizza gli infortuni derivanti: a. dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti; b. dalla guida di veicoli a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo. Non vengono altresì indennizzati gli infortuni derivanti dalla guida di ciclomotori se l’Assicurato è sprovvisto di certificato di idoneità alla guida; c. dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope eventualmente sanzionate ai sensi degli artt. 186 o 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; d. da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e. da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche; f. dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici); g. da guerra o insurrezione; h. da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini; i. da ernie, salvo quanto previsto alla lettera h del punto 7.1. 75 COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI 7.4 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO La denuncia deve contenere la descrizione dell’infortunio e l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; deve essere trasmessa, con avviso scritto, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro tre giorni da quando il Contraente o gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L’accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato nei territori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Per ottenere il rimborso delle spese di cura, l’Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l’attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall’assicuratore privato. In caso di ricovero Reale Mutua corrisponde la diaria, di cui al punto 7.2.4, se pattuita in polizza, dietro presentazione di copia della cartella clinica completa. L’Assicurato deve consentire alla visita dei medici di Reale Mutua e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso. 7.5 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ Reale Mutua corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali previste verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 76 7.6 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla pertinenza delle spese di cura si potrà procedere, mediante accordo tra l’Assicurato e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dall’Assicurato e da Reale Mutua e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. 7.7 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento. L’indennizzo verrà corrisposto nei territori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’infortunato muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite - prima che l’indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai beneficiari l’importo già concordato, offerto ovvero - se oggettivamente determinabile - offribile all’Assicurato, in base alle condizioni di polizza. Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall’euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea, desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA. Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è sostenuta. Le spese per i certificati restano a carico dell’Assicurato. Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: 77 TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE (Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 78 Descrizione Sordità completa di un orecchio Sordità completa bilaterale Perdita totale della facoltà visiva di un occhio Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi Stenosi nasale assoluta unilaterale Stenosi nasale assoluta bilaterale Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria a. con possibilità di applicazione di protesi efficace b. senza possibilità di applicazione di protesi efficace Perdita di un rene con integrità del rene superstite Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio Anchilosi completa dell’articolazione scapoloomerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell’articolazione scapoloomerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola Perdita del braccio a. per disarticolazione scapolo-omerale b. per amputazione al terzo superiore Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano Perdita di tutte le dita della mano Perdita del pollice e del primo metacarpo Perdita totale del pollice Perdita totale dell’indice Perdita totale del medio Perdita totale dell’anulare Destro Sinistro 15% 60% 35% 40% 8% 18% 11% 30% 25% 15% 5% 50% 40% 40% 30% 85% 80% 75% 70% 75% 65% 70% 65% 35% 28% 15% 60% 55% 30% 23% 13% 12% 8% ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Descrizione Perdita totale del mignolo Perdita della falange ungueale del pollice Perdita della falange ungueale dell’indice Perdita della falange ungueale del medio Perdita della falange ungueale dell’anulare Perdita della falange ungueale del mignolo Perdita delle due ultime falangi dell’indice Perdita delle due ultime falangi del medio Perdita delle due ultime falangi dell’anulare Perdita delle due ultime falangi del mignolo Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75° a. in semipronazione b. in pronazione c. in supinazione d. quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi a. in semipronazione b. in pronazione c. in supinazione d. quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione a. in semipronazione b. in pronazione c. in supinazione Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato Destro Sinistro 12% 15% 7% 12% 6% 5% 3% 5% 11% 9% 8% 6% 8% 30% 35% 45% 25% 30% 40% 25% 20% 55% 50% 40% 45% 55% 35% 40% 50% 35% 30% 18% 15% 22% 25% 35% 18% 22% 30% 45% 80% 70% 65% 79 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Descrizione Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso Perdita totale del solo alluce Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato Anchilosi completa rettilinea del ginocchio Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri Destro Sinistro 55% 50% 30% 16% 7% 3% 35% 20% 11% N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro. Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva Visus Visus Indennizzo dell’occhio con Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore perduto residuo acutezza visiva minore (occhio migliore) (occhio peggiore) 1/10 9/10 1% 2% 2/10 8/10 3% 6% 3/10 7/10 6% 12% 4/10 6/10 10% 19% 5/10 5/10 14% 26% 6/10 4/10 18% 34% 7/10 3/10 23% 42% 8/10 2/10 27% 50% 9/10 1/10 31% 58% 10/10 0 35% 65% Note 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. 80 3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione. 4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo. 5. In caso di afachia monolaterale: con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/10 18% con visus corretto di 6/10 21% con visus corretto di 5/10 24% con visus corretto di 4/10 28% con visus corretto di 3/10 32% con visus corretto inferiore a 3/10 35% 6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall’allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. 7.8 RINUNCIA ALLA RIVALSA Qualora l’infortunio subito dall’Assicurato sia imputabile a responsabilità di terzi, Reale Mutua rinuncia a dare corso all’azione di rivalsa prevista dall’art. 1916 del Codice Civile. 81 Appendice n. 1 SETTORI DI DI TARIFFA TARIFFA SETTORI CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI SETTORE I - autovetture (esclusi autotassametri), autoveicoli per trasporto promiscuo; SETTORE II - autotassametri; SETTORE III - autobus e autosnodati; SETTORE IV - motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli per uso speciale, quadricicli a motore, ciclomotori destinati al trasporto di merci; - autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d’opera; SETTORE V - ciclomotori non destinati al trasporto di merci, motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo; - quadricicli leggeri; SETTORE VI - macchine operatrici; SETTORE VII - macchine agricole. 82 Appendice n. 2 DEI PRINCIPALI PRINCIPALI ARTICOLI STRALCIO DEI DELLA LEGGE LEGGE N. N. 990 990 DEL DEL 24/12/ 24/12/1969 DELLA 1969 Art. 1 - I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. “omissis…..” Art. 4 - Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile; b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). Art. 7 - L’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall’assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. L’assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile. All’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’assicuratore consegna inoltre all’assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l’assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall’articolo 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 83 1953, n. 39, per l’applicazione del disco contrassegno rilasciato all’atto del pagamento della tassa di circolazione. Il regolamento di esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione. Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell’articolo 33 della presente legge. Art. 8 - Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato relativo al veicolo o natante stesso. “omissis…..” Art. 18 - Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. Per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 84 Note Note Note Note Note Note Mod. 5237 RCA - 10/05 Per ulteriori informazioni: Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 tx 215105 Realto I - www.realemutua.it - Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966