Provvedimento n. 9269 ( C4158B ) SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI
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Provvedimento n. 9269 ( C4158B ) SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI
Provvedimento n. 9269 ( C4158B ) SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI GORI COMMUNICATIONS L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 febbraio 2001; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il proprio provvedimento del 23 gennaio 2001, con il quale è stato stabilito che l'operazione di concentrazione concernente l’acquisto, da parte della società Telecom Italia Spa, per il tramite della società Seat Pagine Gialle Spa, del controllo della società Cecchi Gori Communications Spa, fermo restando ogni obbligo derivante dalle prescrizioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati rilevanti, a condizione che siano pienamente rispettate da parte del gruppo Telecom le misure stabilite, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, nel medesimo provvedimento e fermo restando ogni obbligo derivante dalle prescrizioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; VISTI, in particolare, i termini fissati nel citato provvedimento al 1° aprile 2001 e al 1° marzo 2001, per l’ottemperanza alle misure imposte alle Parti, concernenti, rispettivamente, l’“accesso [...] a tutte le infrastrutture civili (in corso d’opera o già realizzate alla data di approvazione dell’operazione di concentrazione), di cui TELECOM abbia titolo ad avvalersi” e la diffusione “a tutti gli operatori di telecomunicazioni che ne faranno richiesta” della “mappatura analitica, al più disaggregato livello di dettaglio, delle suddette infrastrutture civili utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica”; VISTA la delibera n. 51/01/CONS, adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 17 gennaio 2001, in base alla quale “l’operazione di acquisizione della società Cecchi Gori Communications Spa da parte della società Seat Pagine Gialle Spa [...] non può essere, allo stato, autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 8, e articolo 2, commi 17 e 18, della legge n. 249/97”; VISTA l’ordinanza cautelare n. 770/2001, emessa in data 31 gennaio 2001 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che ha accolto il ricorso della società Telecom Italia Spa avverso la delibera n. 51/01/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; VISTA la delibera n. 95/01/CONS del 20 febbraio 2001, con la quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a seguito della suindicata ordinanza cautelare, ha ribadito che il divieto di cui all’articolo 4, comma 8, della legge n. 249/97 sia tuttora vigente e debba essere applicato al caso in questione; VISTA l’istanza presentata dalla società Telecom Italia Spa in data 22 febbraio 2001, con la quale è stata richiesta la proroga dei termini individuati nel provvedimento n. 9142, deliberato dall’Autorità in data 23 gennaio 2001, in modo che il termine entro il quale la stessa società Telecom Italia deve rendere nota la mappatura analitica delle infrastrutture civili utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica venga posticipato al 1° maggio 2001 e che il termine entro il quale deve essere consentito l’accesso alle suddette infrastrutture venga posticipato al 1° giugno 2001, considerato che, a seguito della delibera del 20 febbraio 2001, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ribadito il divieto dell’operazione di concentrazione e che l’udienza di discussione nel merito relativa al suindicato ricorso giurisdizionale della società Telecom Italia Spa è fissata presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per il 28 marzo 2001; CONSIDERATO che, allo stato, permangono gli effetti preclusivi alla realizzazione dell’operazione di concentrazione, derivanti dalle prescrizioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza presentata dalla società Telecom Italia in data 22 febbraio 2001, mediante la quale è stata richiesta la proroga dei suddetti termini rispettivamente al 1° giugno 2001 e al 1° maggio 2001; DELIBERA di prorogare al 1° maggio 2001 il termine entro il quale la società Telecom Italia, per l’ottemperanza alle predette misure individuate nel provvedimento n. 9142, deliberato in data 23 gennaio 2001, deve rendere nota la mappatura analitica delle infrastrutture civili utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica ed al 1° giugno 2001 il termine entro il quale deve essere consentito l’accesso alle suddette infrastrutture. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro ***