Riconoscimento di infermità per causa di servizio

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Riconoscimento di infermità per causa di servizio
Riconoscimento di infermità per causa di servizio, equo indennizzo e
pensione privilegiata al Personale Scolastico
Con la presente trattazione si intende fornire un riepilogo delle disposizioni e indicazioni
operative in ordine alle richieste di riconoscimento di infermità per causa di servizio, di equo
indennizzo e di pensione privilegiata.
1. FONTI NORMATIVE
In materia di riconoscimento dell’infermità quale derivante da causa di servizio, le norme sono
ora contenute nel regolamento n. 461 del 29 ottobre 2001, in vigore dal 22.01.2002 (in pari data è
stata abrogato il regolamento D.P.R.. 20.04.1994, n. 349), nell’informativa dell’I.N.P.D.A.P.n° 19
del 2 aprile 2003; nella Circolare del MIUR n° 45 del 6 maggio 2003.
1.1 LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 45 DEL 6 MAGGIO 2003
Con la C.M. n. 45 del 6 maggio 2003 - avente per oggetto"Procedimenti amministrativi e
procedure connesse di competenza delle Direzioni Scolastiche Regionali in materia di
riconoscimento di infermità e concessione dell'equo indennizzo, nonché di concessione della
pensione privilegiata al personale dirigente, docente, educativo ed ATA" - il MIUR fornisce,
relativamente all'oggetto, chiarimenti in ordine alle competenze e ai nuovi aspetti procedurali, legati
all'entrata in vigore, il 22 gennaio 2002, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
● In primo luogo la circolare chiarisce che il decreto 461 ha ridefinito le competenze in materia di
riconoscimento di infermità, destinando alle Commissioni mediche ospedaliere il compito di
accertamento dell'infermità o lesione (formulazione della diagnosi, individuazione del momento
della conoscibilità della patologia e delle sue conseguenze sull'integrità del dipendente, idoneità o
meno al servizio) ma sottraendo ad esse il giudizio sul nesso di causalità tra il servizio e l'evento
dannoso. Quest'ultimo ora spetta al nuovo "Comitato di verifica per le cause di servizio", che ha
sostituito il preesistente "Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie".
● La procedura di accertamento, quindi, si articola ora in una sola fase (visita collegiale, parere del
Comitato) al termine della quale l'Amministrazione adotta il formale provvedimento di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, ove sia
stata contestualmente richiesto.
● Se il dipendente non ha avanzato richiesta contestuale di equo indennizzo dovrà proporla entro
sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento, ferma restando la verifica
del rispetto del termine di presentazione della domanda di riconoscimento, fissato in sei mesi dalla
data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui si è avuta conoscenza
dell'infermità o della lesione, ovvero dell'aggravamento.
● Per quanto riguarda la competenza alla concessione dell'equo indennizzo, viene precisato che
l'organo indicato dal d.P.R. 461 (il "responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale
competente in ordine allo stato giuridico del dipendente") deve identificarsi con il Direttore
generale regionale posto a capo della singola Direzione scolastica regionale, il quale potrà a sua
volta delegare tale competenza ad altro dirigente dello stesso Ufficio o della stessa
Amministrazione. Il MIUR, dopo un confronto con i Direttori generali regionali, ha deciso per il
decentramento ai Centri Servizi Amministrativi ( ora Ambiti Territoriali ) di tutte le competenze
in materia e pertanto le istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di
concessione dell'equo indennizzo dovranno essere indirizzate agli Ambiti Territoriali della
provincia di servizio, e presentate presso le scuole di servizio. I Dirigenti degli Ambiti
Territoriali sono delegati anche all'adozione degli atti finali del procedimento.
● Il procedimento di concessione della pensione privilegiata appartiene ormai - a decorrere dal 2
settembre 2000 - alla competenza dell'INPDAP. La relativa istanza, quindi, deve essere indirizzata
direttamente alle sedi periferiche dell'Istituto, competenti per territorio.
● La circolare rammenta, inoltre, che avverso i provvedimenti riguardanti la pensione privilegiata è
ammesso ricorso al Comitato di Vigilanza dell'INPDAP, via di Santa Croce in Gerusalemme 55,
Roma, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Istituto, e comunque senza termini di decadenza - ricorso alla competente Delegazione Regionale della Corte dei Conti.
● Avverso i provvedimenti che definiscono l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio e di concessione dell'equo indennizzo sono esperibili le procedure per la soluzione delle
controversie individuali di lavoro (richiesta di conciliazione, ricorso al giudice del lavoro,
devoluzione ad arbitro della controversia).
● In riferimento alle istanze già presentate, se l'iter procedurale non ha avuto ancora inizio, il MIUR
provvederà a trasmettere agli Ambiti Territoriali le istanze pervenute al Ministero nonché le istanze
per le quali si sia ancora in attesa del parere dell'ex Comitato per le pensioni privilegiate o del
nuovo Comitato per la verifica per le cause di servizio. Saranno decentrate anche le istanze già
complete di parere, ma per le quali il MIUR non abbia ancora provveduto ad adottare il
provvedimento finale.
● Infine, le pratiche - con oggetto la concessione della pensione privilegiata e riguardanti personale
cessato dal servizio dopo il 1° settembre 2000 - saranno inoltrate alla competente sede territoriale
dell'INPDAP
2. LA CAUSA DI SERVIZIO
I dipendenti della Pubblica Amministrazione , civili e militari , che abbiano subito un infortunio
o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti del servizio prestato sono
tutelati nei confronti delle Amministrazioni.
Causa di servizio - Definizione
Può essere riconosciuta dipendente da causa di servizio qualsiasi lesione o infermità temporanea
o permanente o aggravamento di infermità o lesioni preesistenti, compresa la morte, purché sussista
un nesso causale tra il servizio reso e l'infermità riscontrata.
Tale riconoscimento è il presupposto per ottenere le prestazioni economiche.
Pertanto la commissione medica dovrà accertare, prima di valutare l'entità della menomazione,
il nesso causale tra l'attività di servizio e la lesione o infermità oggetto da esame.
Tale correlazione non deve essere necessariamente causale o concausale deve dunque essere
"efficiente e determinante" (art. 64, D.P.R. 1092/73) esclusiva, può costituire anche solo una
concausa, purché di una certa rilevanza. Il rapporto
Può essere riconosciuto dipendente da causa di servizio uno stato morboso, cioè che presenta
più patologie, purché una di queste fattori sia dipesa dal servizio. La stessa tutela si estende a tutti i
casi di rapporto di servizio, anche temporaneo.
Quindi può dar luogo ad un riconoscimento dipendente da causa di servizio qualsiasi lesione o
infermità temporanea o permanente o aggravamento di infermità o lesioni preesistenti, compresa la
morte.
Il fatto di servizio che ha causato lesione o infermità, non deve essere necessariamente l'unica
causa, ma possono coesistere più concause purché il fatto di servizio sia "concausa efficiente e
determinante". In tal caso la causa di servizio è riconosciuta anche nel caso di una "predisposizione
del dipendente alla patologia" a condizione che:
● senza il fatto di servizio l'infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa
● rispetto ad altri fattori (predisposizione, colpa lieve) il fatto di servizio possa essere ritenuto
quello, anche quantitativamente, più rilevante
● l'evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato
Nota
Anche la patologia occasionata dai normali pericoli della vita quotidiana, purché in relazione
all'espletamento o alle finalità del servizio, può essere riconosciuta come causa di servizio.
Si ha la semplice occasione di servizio qualora la causa preponderante sia determinata da fatti
estranei al servizio pur essendovi un nesso causale.
Quali sono le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio
• Esistenza di un rapporto di lavoro nel pubblico impiego.
• L’accertamento di una malattia , infermità o lesione collegata alla svolgimento del rapporto di
lavoro.
• Nesso causale o concausale tra la patologia e il tipo di attività lavorativa.
Cosa fare in caso di infortunio o infermità dipendente da causa di servizio.
Il personale docente, educativo ed Ata che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito
aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto, per farne accertare
l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda, alla scuola o all'ufficio presso il
quale presta servizio, indirizzata all’ USP, indicando specificamente la natura dell'infermità o
lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica,
psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.
L’azione può essere proposta anche quando l’infermità si manifesti entro cinque anni dalla
cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per parkinsionismo.
Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio (che deve essere indirizzata all’Inpdap solo
dopo la cessazione dal servizio), la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da
disposizioni vigenti (equo indennizzo o altro), deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi
dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza
dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento, anche quando la menomazione dell'integrità
fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
L'istruttoria delle pratiche di riconoscimento di infermità per causa di servizio e/o di
attribuzione di equo indennizzo deve essere effettuata, nei tempi e nei modi stabiliti dal Dpr
461/2001, dall’Ufficio dell’ Ambito Territoriale di ogni provincia, mentre, per quanto riguarda le
domande finalizzate al solo trattamento pensionistico privilegiato, esse dovranno essere inviate alle
sedi Inpdap di residenza dei richiedenti.
Nella domanda devono essere indicati:
• La natura dell’infermità o lesione
• I fatti di servizio che l’hanno determinata
• le conseguenze sull’integrità psico-fisica e sull’idoneità al servizio.
Occorre altresì allegare ogni documento utile a dimostrare il nesso con/causale tra la patologia e
il servizio.
2.1 COMPETENZA AD EMETTERE ATTI IN MATERIA
La Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale può delegare all’ Ufficio Scolastico
Provinciale l’adozione, nei confronti di tutto il personale scolastico (dirigente, docente, educativo
ed A.T.A.) degli atti concernenti:
a) il riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio e la concessione dell’equo
indennizzo;
b) trattamenti pensionistici di privilegio.
Questi ultimi atti (punto b) - trattamento pensionistico di privilegio - sono stati,
successivamente, affidati alla competenza dell’Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.), a cui devono essere inviate le relative istanze.
2.2 ATTIVITA’ PREPARATORIA
L’attività preparatoria relativa al procedimento di riconoscimento dell’infermità per causa di
servizio è di competenza dell’Istituzione Scolastica.
Le istanze di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e concessione di
equo indennizzo, avanzate da parte del personale Scolastico ( come sopra individuato ) o dagli eredi
in caso di morte, debbono essere presentate alla Scuola di titolarità, unitamente a tutta la
documentazione di supporto. Tali istanze debbono essere presentate entro 6 mesi dalla data in cui si
è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si ha avuto conoscenza della infermità o della
lesione. ( art. 2/1 c. DPR. 461/2001 ).
Se questo termine non viene rispettato, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio può
ancora essere formalmente riconosciuta, ma non produce i benefici relativi all’equo indennizzo di
cui all’art. 68 del D.P.R. n. 3 maggio 1957 (cfr. art. 7 c/4 del D.P.R. 461 del 29.10.2001).
Per quanto riguarda l’aggravamento, l’art. 57 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 attribuisce
all’impiegato che abbia già goduto di un equo indennizzo, la possibilità, entro 5 anni, di ottenerne
uno maggiore per la ipotesi che la sua menomazione abbia subito un constatato peggioramento.
Qualora non sia stata avanzata contestualmente con la domanda di riconoscimento
dell’infermità, la richiesta di concessione di equo indennizzo può essere inoltrata dagli interessati
non oltre 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento formale di riconoscimento della
dipendenza dell’infermità da causa di servizio ( art. 2/c. 6 DPR. 461/2001 ) oppure entro 10 giorni
dalla ricezione della comunicazione di inoltro da parte di questo Ufficio (art. 7/2 c. DPR. 461/01)
degli atti al Comitato di Verifica per le cause di servizio (per il prescritto parere di sua competenza).
Qualora l’equo indennizzo fosse richiesto prima del parere del Comitato di Verifica, ossia
contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio oppure entro i 10 giorni, esso
sarà attribuito con un unico provvedimento formale, abbreviando in tal modo l’intera procedura.
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni della legge 23.12.2005, n. 266, in vigore dal
01.01.2006, (legge finanziaria) e precisamente sui commi 219, 220 e 221 dell’art. 1, concernenti
l’abolizione delle spese di cura delle infermità dipendenti da causa di servizio.
Si fa presente, altresì, che a decorrere dal 1 gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di
servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all’equo indennizzo è esclusa
l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
(decreto legge n. 112 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.06.2008 art. 70 (esclusione di trattamenti
economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio).
2.3 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Tutte le domande relative al riconoscimento di causa di servizio debbono essere
successivamente trasmesse, complete dei dati e della documentazione sotto specificata:
♦ estremi di assunzione al protocollo della Scuola ricevente;
♦ l’interessato deve specificare le proprie generalità, domicilio, la sede di servizio, la propria
qualifica, tipo di contratto : a tempo indeterminato o tempo determinato – incarico annuale o
supplenza breve - , l’infermità per la quale chiede il riconoscimento nonché le cause che avrebbero
dato luogo alla stessa;
♦ documentazione medica attinente il caso: certificati medici, cartelle cliniche, ricoveri ospedalieri,
verbale pronto soccorso, relazioni di consulenze ecc.;
♦ una relazione redatta dal Dirigente Scolastico, nella quale informi sulle circostanze che hanno
determinato l’evento lesivo ed esprima esplicitamente il proprio motivato parere, favorevole o
sfavorevole, in ordine alla dipendenza o meno da fatti di servizio della infermità contratta dal
dipendente;
♦ un elenco delle assenze effettuate dall’interessato, per motivi di salute, nell’ultimo triennio;
♦ eventuali prove testimoniali;
♦ il consenso al trattamento dei dati per il conseguimento delle finalità della presente istanza, a
norma di quanto previsto dall’art. 10 dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, “trattamento dei propri
dati personali”, ivi compresi i dati sensibili di cui all’articolo 22, e dei diritti sanciti dall’art. 13 della
legge stessa.
Qualora l’infermità denunciata dovesse risultare dipendente da infortunio in itinere, ossia
avvenuta durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di abitazione
(entro un’ora e che non sia dipeso da dolo o colpa grave del dipendente), l’interessato dovrà
allegare:
♦ il verbale redatto dagli Organi di Polizia, se intervenuti, sulla dinamica dello stesso;
♦ eventuali prove testimoniali;
♦ dovrà precisare se il tratto di strada in cui si è verificato l’infortunio rientra nel percorso
abitazione-ufficio;
♦ se la data e l’ora dell’infortunio sono coerenti con il servizio che l’interessato si apprestava a
svolgere o aveva svolto.
Inoltre alla luce della sentenza n. 15068/2001 della Suprema Corte di Cassazione - Sez. Lavoro,
far conoscere se:
♦ la strada percorsa presenti rischi diversi da quelli delle vie ordinarie di comunicazione, ad
esempio su una strada di montagna;
♦ il lavoratore è costretto ad utilizzare un mezzo privato per l’assenza di trasporti pubblici tra
dimora e luogo di lavoro, o perché imposto o autorizzato, per interesse del servizio, dal datore di
lavoro;
♦ le condizioni del servizio pubblico sono tali da creare rilevante disagio per il lavoratore,
prolungandone oltre misura l’assenza dalla famiglia.
Tutta la documentazione deve pervenire all’Ufficio Scolastico Provinciale (ora Ambito
Territoriale), competente per delega dell’Ufficio Scolastico Regionale, in triplice copia
debitamente autenticata.
2.4 INIZIO DELLA PROCEDURA . PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA
Qualora un dipendente subisca un infortunio o abbia una infermità riconducibile ad una causa di
servizio, può chiederne il riconoscimento:
- entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'infortunio o da quella in cui ha avuto conoscenza
dell'infermità può presentare domanda di riconoscimento
- l'istanza deve essere presentata all'istituzione scolastica da cui dipende e nella stessa deve essere
specificato la natura dell'infermità, i fatti che vi hanno concorso
- con la stessa domanda si può chiedere la concessione dell'equo indennizzo. L'interessato dovrà
obbligatoriamente dichiarare se abbia percepito altri indennizzi in virtù di assicurazioni a carico
dello Stato o di altri enti.
- all'istanza dovrà essere unita tutta la documentazione medica attinente il caso (certificati medici,
cartelle cliniche, referti radiologici ecc. ).
- per l'infortunio si dovranno allegare le eventuali dichiarazioni testimoniali e il verbale
eventualmente redatto dagli organi di polizia; denuncia INAIL ( qualora non siano uniti alla
domanda, la scuola provvederà ad inoltrarli a questo ufficio dopo la visita medico collegiale)
- in caso di infermità sarà utile allegare ogni altra documentazione utile a comprovare la
connessione tra l'infermità e il servizio prestato .
In particolare si ricorda che nella istanza finalizzata al riconoscimento dell'infermità dipendenti
da causa di servizio , ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 , deve essere specificata la patologia per la
quale si richiede la causa di servizio (non è sufficiente rinviare alla documentazione sanitaria) e la
data in cui l'eventuale infortunio è avvenuto o la data in cui l'interessato è venuto a conoscenza della
patologia predetta.
La scuola inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio in caso di
morte del dipendente in attività di servizio e/o per fatto traumatico ivi riportato.
L'istituzione scolastica - ricevuta la domanda di riconoscimento del dipendente- deve
protocollare l'atto e indicare gli estremi del protocollo sulla domanda originale.
Qualora la scuola rilevi la manifesta inammissibilità della domanda o irricevibilità in quanto
prodotta oltre il termine di sei mesi, respinge la domanda con un provvedimento motivato di
diniego da notificare al dipendente entro il termine di dieci giorni. Il termine dei sei mesi è
perentorio ai fini del conseguimento dell'equo indennizzo.
2.5 ACCERTAMENTO MEDICO COLLEGIALE
Entro il termine di 30 giorni la scuola deve trasmettere la domanda di causa di servizio
direttamente alla “Commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze”
della Provincia di appartenenza.
Dovrà essere indicato nella lettera di trasmissione l'esatto recapito del dipendente ( via- numero
civico c.a.p -telefono ) e si darà comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento
avvertendolo che, all'atto della visita, può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
La visita avviene, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e la data della
visita verrà comunicata dalla Commissione medica all'interessato almeno dieci giorni prima; per
impedimento fisico comprovato e permanente la visita può essere effettuata anche al domicilio
personale da un componente della commissione stessa.
Entro quindici giorni dalla visita medico legale il referto viene trasmesso dalla Commissione
medica alla scuola, che lo notificherà all'interessato mediante consegna diretta di un originale o di
copia autentica.
Il verbale non riporta il giudizio relativo alla dipendenza o meno da causa di servizio , ma si
limita ad indicare l'ascrivibilità o meno della patologia.
Il dipendente può presentare ricorso amministrativo contro il giudizio di idoneità/inidoneità
della Commissione medica.
Il termine per presentare ricorso indirizzato alla Commissione medica di seconda istanza,
tramite la scuola, è di 10 giorni. La scuola trasmetterà il ricorso a “Commissione medica di seconda
istanza” competente per territorio , unendo la relazione informativa e la documentazione necessaria.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato la circolare n. 757 del 26 marzo 2007,
in applicazione del Decreto del Ministero della Difesa del 21.12.2006 che ha ridefinito le
competenze territoriali delle commissioni mediche ospedaliere e ha come oggetto le nuove
procedure di ricorso in via amministrativa contro i giudizi per l’inidoneità al servizio ex art. 19
comma 4 del D.P.R. n. 461/2001.
Tra le novità segnaliamo la riduzione del numero delle commissioni mediche di seconda istanza
che diventano quattro per tutto il territorio nazionale. Le sedi delle commissioni e i relativi bacini di
utenza sono riportati a pagina 3 della suddetta circolare.
Elenco delle Commissioni Mediche di 2° istanza e loro competenza territoriale
ALL. D-1
Al Decreto del Ministero della Difesa 21/12/2006 (G.U. 302 30/12/2006)
COMMISSIONI MEDICHE DI 2^ ISTANZA
COMPETENZA TERRITORIALE
SEDE
Piazza Novelli
20129 - MILANO
Piazza Celimontana n. 50
00184 - ROMA
Via Rampe di Sant’Antonio a
Posillipo n. 139/140
80122 NAPOLI
Via Gabriele D’Annunzio n. 59
70057 BARI
BACINO DI UTENZA
Valle d’Aosta (Aosta);
Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli);
Lombardia (Cremona, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio,
Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Mantiova);
Trentino Alto Adige (Trento, Bolzano);
Friuli Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine);
Veneto (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona,
Vicenza);
Liguria (Genova, Imperia, La Spezia, Savona);
Emilia Romagna (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena,
Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini);
Toscana (Massa-Carrara).
Toscana (Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato, Lucca,
Livorno, Pisa, Grosseto);
Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino);
Umbria (Perugina, Terni);
Lazio (Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo);
Abruzzo (L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo);
Sardegna (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano,
Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari).
Campania (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno);
Molise (Campobasso, Isernia);
Calabria (Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone,
Vibo Valentia);
Sicilia (Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani).
Puglia (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce Taranto);
Basilicata (Potenza, Matera).
2.6 BENEFICI
Il riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio comporta il diritto al
beneficio, sia in carriera che ai fini pensionistici, di un incremento economico della base
stipendiale pari ad una percentuale del 2,5% o del 1,25% per le invalidità ascritte rispettivamente
alle prime 6 o alle ultime due categorie della tabella A allegata al D.P.R. 834 del 1981; in
particolare il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio comporta la concessione
dell'equo indennizzo e la concessione della pensione privilegiata se dall' infermità o dalla lesione
contratta deriva l'inabilità assoluta o permanente.
Ai fini dell'attribuzione dei benefici economici in carriera - previsti dalla legge 539 del 15/7/50 la scuola provvede ad acquisire nel nodo KNAA gli estremi del provvedimento di riconoscimento
della dipendenza della causa di servizio.
Secondo quanto previsto dall'art. 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001, nei confronti
degli invalidi per servizio con infermità ascritte alle prime quatto categorie della tab. A di cui al
DPR del 1981, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di
servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.
2.7 REVISIONE PER AGGRAVAMENTO
In caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato già concesso l'equo indennizzo,
può essere chiesta all'Ufficio Scolastico Prov.le ( leggi Ambito Territoriale) di competenza la
revisione del provvedimento. La domanda deve essere presentata tramite la scuola di servizio,
unendo il provvedimento precedente di riconoscimento.
La procedura della pratica è identica a quella già descritta precedentemente in INIZIO
DELLA PROCEDURA. PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA e ACCERTAMENTO MEDICO
COLLEGIALE.
Tale possibilità è concessa una sola volta entro cinque anni dalla notifica del primo
provvedimento.
La scuola trasmette l'istanza e il verbale della Commissione medica di verifica all'Ufficio
del’Ambito Territoriale.
L'equo indennizzo viene riliquidato se la menomazione per la quale è stato concesso ha subito
un aggravamento oppure se subentra una nuova menomazione che sommata alla prima determina
una menomazione ascrivibile ad una categoria superiore
3. EQUO INDENNIZZO
L’equo indennizzo è una prestazione una tantum che viene corrisposta, a domanda,
contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di
riconoscimento della causa di servizio, dagli enti datori di lavoro ai propri dipendenti che, a seguito
di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione a carattere permanente della loro integrità
psicofisica.
Consiste, pertanto, in una indennità "una tantum" di entità variabile a seconda della gravità della
malattia e commisurata alle funzioni oltre che al livello retributivo del richiedente al momento della
presentazione della domanda.
Il beneficio è concesso solo dietro presentazione di domanda da parte dell'interessato (o dei sui
eredi) entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso.
Nel caso di presentazione di domanda "non tempestiva" viene meno il diritto all'equo
indennizzo anche se viene riconosciuta la causalità di servizio.
La richiesta di equo indennizzo può essere contestuale o successiva alla domanda di
riconoscimento di causa di servizio (a condizione che rientri nel termine di 6 mesi), ovvero può
essere anche prodotta nel corso del processo di riconoscimento. In questo caso il procedimento si
estende fino alla definizione della richiesta di equo indennizzo (art. 2, comma 3, D.P.R. 461/2001).
La disciplina del procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo,contenuta in passato
nel d.p.R. 20 aprile 1994 n.349, si trova ora nel d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.
I requisiti per ottenere questo beneficio sono :
•
Il
nesso
con/causale
tra
infermità
e
fatti
di
servizio
•
Invalidità
permanente
• Ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie delle tabelle A e B annesse al D.P.R. 834
del 1981.
La conclusione del procedimento è segnata dalla pronunzia dell’amministrazione, su parere
conforme del comitato di verifica delle cause di servizio, organo che ha sostituito il comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie.
Al suddetto comitato di verifica delle cause di servizio spetta di accertare il nesso di causalità tra
il fatto lesivo e il servizio prestato.
L’esistenza della lesione o dell’infermità e le conseguenze prodotte sulla integrità fisica e
psichica del dipendente sono invece verificate dalla Commissione medica ospedaliera composta da
tre ufficiali militari ed avente sede presso l’ospedale militare. Il carattere vincolante del parere del
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie veniva meno nel caso in cui esso fosse stato reso
tardivamente ossia oltre i termini previsti dall’art. 16 della legge n. 241/1990 ed analoga
conclusione dovrebbe essere affermata anche nel vigore della nuova normativa.
Pensione privilegiata
La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione contratta
per fatti di servizio deriva l’inabilità assoluta o permanente.
Tale pensione non necessita di alcun requisito minimo di durata del servizio infatti è sufficiente
anche un solo giorno di servizio.
Anche la concessione della pensione privilegiata è liquidata a domanda dell'interessato (o dei
sui eredi).
La domanda per ottenere il trattamento di privilegio, deve essere presentata entro il termine
perentorio di 5 anni dalla data di cessazione dal servizio.
E' invece di 10 anni il termine concesso in caso di invalidità derivanti da parkinsomismo
Nell'eventualità in cui sia già stato richiesto ed ottenuto il riconoscimento di dipendenza da
causa di servizio (ma non il trattamento di privilegio), sarà possibile presentare domanda di
pensione privilegiata senza limiti di tempo. Il diritto alla pensione e imprescrittibile
La motivazione risiede nel fatto che il termine di decadenza di 5 anni è previsto solo al fine di
rendere possibile gli accertamenti medico-legali circa la dipendenza della infermità o lesione da
causa di servizio. Questo termine, però, non trova riscontro nella concessione del diritto alla
pensione, nel caso che sussista un accertamento effettuato nel termie quinquennale previsto.
Nota
Resta comunque ferma la necessità di presentare successiva domanda per la pensione
privilegiata, se al momento della prestazione della domanda di dipendenza da causa di servizio il
dipendente era in servizio e ha cessato solo successivamente l'attività lavorativa.
Al contrario, qualora la domanda sia solo volta a richiedere l'accertamento della dipendenza da
causa di servizio, e la stessa venga presentata dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sarà
equivalente
a
domanda
di
pensione
privilegiata.
Compatibilità
I due trattamenti non si escludono l'un l'altro. Pertanto è possibile ottenere l'equo indennizzo
contemporaneamente alla pensione privilegiata.
Ad ogni modo l'equo indennizzo verrà erogato in forma ridotta se si consegue anche il diritto
alla pensione privilegiata.
Nel caso, invece, sia riconosciuto solo il diritto all'indennità una tantum, l'equo indennizzo
dovrà essere corrisposto per intero
Incompatibilità - Rendita INAIL
Anche i dipendenti pubblici sono soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Tuttavia la tutela INAIL copre solo infortuni o malattie strettamente connessi all'attività
lavorativa secondo i rischi previsti per l'attività svolta, mentre la normativa pubblica tutela anche
fatti occasionali (cadute, incidenti, ecc.) purché in relazione all'espletamento del servizio.
Le prestazioni economiche derivanti dal riconoscimento di causa di servizio sono concesse
soltanto se, da lo stesso evento o causa che le ha determinato, non deriva il diritto ad un rendita a
carico dell'INAIL.
Infatti, la rendita dell’INAIL e l’equo indennizzo sono due forme di tutela, che prendono in
considerazioni eventi diversi e cause lesive che si fondano su presupposti distinti, sono compatibili
ma non cumulabili. Pertanto, nel caso in cui per lo stesso evento lesivo siano state liquidate
entrambe le prestazioni, resta la facoltà del dipendente di scegliere l’una o all’altra fattispecie di
indennizzo.
Va inoltre ricordato che viene detratto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal
dipendente in virtù di altre assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione.
L’importo dell’equo indennizzo viene decurtato del 50% se, per la stessa menomazione, il
dipendente viene collocato a riposo con diritto al trattamento di pensione privilegiata. In questo
caso, il recupero avviene mediante trattenute mensili sulla pensione pari a 1/10 dell’ammontare di
quest’ultima.
Revisione
In caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato già concesso l’equo indennizzo,
può essere chiesta all’amministrazione la revisione del provvedimento.
Tale possibilità è concessa una sola volta entro cinque anni dalla notifica del primo
provvedimento.
L’equo indennizzo viene riliquidato se la menomazione per la quale è stato concesso ha subito
un aggravamento oppure se subentra una nuova menomazione che sommata alla prima determina
una menomazione ascrivibile ad una categoria superiore.
RIFERIMENTI NORMATIVI INVALIDITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO
• Decreto Presidente della Repubblica, 29 dicembre 1973, n. 1092: Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
(S.O. della G.U. del 9 maggio 1974, n. 120)
• Decreto del Presidente della Repubblica, 29 ottobre 2001, n. 461: Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa
di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché
per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
(Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 2002, n. 5)
• Decreto Presidente Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: Norme di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 (Pubblicato nella G. U. del 12 agosto 1957, n. 200)
• Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349: Regolamento recante
riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio
e di concessione dell'equo indennizzo (G.U. n. 132 S.O. del 8 giugno 1994)
• Legge del 15 Giugno 1950 n. 539: Attribuzione benefici economici per infermità dipendenti da
causa di servizio (Pubblicata nella G. U. del 1° agosto 1950, n. 174)
• Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834: Definitivo
riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall' art. 1 della legge
23 settembre 1981, n. 533 (G.U. n. 016 S.O. del 18 gennaio1982)
• Legge 27 dicembre 2002, n. 288: Provvidenze in favore dei grandi invalidi (G. U. del 31
dicembre 2002, n. 305)
• Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (G.U. 16
giugno 1984, n. 165)
4. Giurisprudenza in materia.
In tema di equo indennizzo, istituto introdotto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 68
d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ed applicabile anche al personale delle Ferrovie in virtù del rinvio
operato allo statuto dei dipendenti civili dello Stato dall'art. 209 l. 26 marzo 1958. n. 425, la
presentazione della domanda nel termine previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 686 del 1957
costituisce un presupposto necessario per il riconoscimento della causa di servizio e, quindi, una
condizione dell'azione, che, in quanto tale, deve essere provata da chi agisce in giudizio
(Cassazione civile , sez. lav., 17 agosto 2004, n. 16045).
Il termine semestrale per la presentazione della domanda di riconoscimento di una infermità
del pubblico impiegato come dipendente da causa di servizio decorre solo quando l'impiegato abbia
avuto piena conoscenza degli effetti invalidanti collegati all'infermità stessa, benché alcune minori
patologie che costituiscono un antecedente dell'infermità "de qua" gli fossero note in precedenza
(Consiglio Stato, sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5312).
La mera consapevolezza di essere affetto da una patologia non comporta per il dipendente
l'onere di proporre la domanda nel termine semestrale, giacché, da un lato, sarebbe contrario a
logica ritenere che il dipendente, appena abbia contratto una malattia, debba proporre la domanda di
accertamento della causa di servizio esponendo con ciò l'amministrazione a una serie di domande di
accertamento basate sulla mera insorgenza della malattia, senza alcun collegamento con la
necessaria dipendenza di quest'ultima da causa di servizio, dall'altro, si deve considerare che l'art.
36 d.P.R. n. 686 del 1957, fa decorrere il termine semestrale non dalla mera conoscenza
dell'infermità, bensì dalla consapevolezza della dipendenza di essa da causa di servizio e ciò proprio
per evitare la proliferazione di procedimenti amministrativi palesemente infondati o basati sulla
mera verificazione di una malattia ascrivibile ad eventi della vita quotidiana o comunque non
riferibili al lavoro prestato (Consiglio Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3720).
È consolidato il principio giurisprudenziale per cui l'individuazione del "dies a quo" per la
presentazione della domanda di riconoscimento di un'infermità per causa di servizio va
operata con riferimento non tanto ad un dato della realtà oggettivamente noto o conoscibile come è
l'infermità in sè considerata, quanto ad un rapporto fra l'infermità stessa ed il soggetto portatore,
privilegiando l'aspetto conoscitivo di quest'ultimo, rispetto al quale vengono in evidenza la
conoscenza della natura della malattia, delle cause che vi concorsero e delle cause che la produssero
così da fornire al dipendente la percezione, in concreto, della gravità del male (Consiglio Stato ,
sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1474).
Il rispetto del termine di sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di riconoscimento
della dipendenza della menomazione da causa di servizio non è per sè stesso sufficiente al fine di
conseguire il titolo al beneficio dell'equo indennizzo, occorrendo al riguardo anche la previa
osservanza del termine di cui all'art. 36, d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, per la tempestiva denuncia
dell'infermità (Consiglio Stato , sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1474).
Ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la richiesta di liquidazione dell'equo
indennizzo di cui all'art. 36 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, occorre far riferimento al momento in cui
l'interessato è venuto a conoscenza dell'esistenza dell'infermità e della sua gravità e non da quello in
cui l'infermità si è in ipotesi cronicizzata a causa del mutamento delle condizioni di servizio
(Consiglio Stato, sez. V, 08 ottobre 2002, n. 5338).
Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, sia per la sua composizione (tecnica e
giuridica) e sia per la competenza specifica che gli è attribuita, è l'organo che è più in grado di
cogliere se esista o meno un nesso eziologico tra l'insorgenza di una infermità ed il tipo di lavoro
svolto nell'ambito di una p.a. Pertanto, la p.a., nel recepirne il parere, fa propria la motivazione dello
stesso, che si intende recepita nel provvedimento di diniego (Consiglio Stato, sez. IV, 26 luglio
2004, n. 5331).
In tema di riconoscimento d'infermità per causa di servizio, l'amministrazione ha l'obbligo di
motivare l'atto di diniego solo quando, in presenza di un contrasto tra il parere emesso dalla
commissione medico-ospedaliera e quello espresso dal comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie, la stessa disattenda quest'ultimo che, in effetti - in quanto momento di sintesi (anche per
la variegata composizione fisica dell'organo) e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri
apparati precedentemente intervenuti - vincola l'amministrazione (Consiglio Stato , sez. IV, 15
giugno 2004, n. 3967).
Il regime dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle malattie o delle
lesioni subite dal dipendente è retto dalla regolamentazione processuale e probatoria propria di
questo istituto, e non vi è alcuna commistione con il parallelo sistema della verificazione
dell'esistenza di malattia professionale, tabellata o no. In particolare, il lavoratore che intenda
ottenere il riconoscimento della causa di servizio ed il relativo indennizzo è tenuto solo ad osservare
un onere di allegazione, nel senso che la domanda deve contenere l'indicazione specifica
dell'infermità denunziata, delle circostanze che concorsero a provocarla, delle cause che la
determinarono e delle sue conseguenze sull'integrità fisica, e l'amministrazione convenuta non può
legittimamente trincerarsi in un atteggiamento di mera contestazione, atteso che il suo
comportamento anche processuale in questa fattispecie deve essere informato al principio di
collaborazione e cooperazione. Ne consegue che, a fronte di una domanda del dipendente
contenente l'allegazione dei fatti costitutivi della sua pretesa afferente al riconoscimento della causa
di servizio, e alla passività della p.a. resistente, il giudice non può rigettare la domanda senza aver
previamente attivato i poteri investigativi d'ufficio riconosciutigli dall'art. 421 c.p.c., al fine di
tentare la ricerca della verità materiale (Cassazione civile, sez. lav., 22 giugno 2004, n. 11620).
In tema di accertamento di infermità derivante da causa di servizio, l'organo di
amministrazione attiva che interviene a conclusione del procedimento diretto alla concessione
dell'equo indennizzo può esprimere il proprio giudizio finale con rinvio ab relationem al parere
espresso dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Consiglio Stato, sez. VI, 20 aprile
2004, n. 2214).
L'art. 11 d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, nel prevedere l'obbligo di liquidazione in capo all'ente
locale datore di lavoro in favore dei dipendenti divenuti invalidi per causa di servizio, non ha inteso
istituire una nuova prestazione previdenziale, ma ha esteso a detto personale, se non già soggetto
all'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro presso il relativo Istituto nazionale, la
disciplina dell'equo indennizzo ex art. 68, t.u. imp. civ. St. (d.P.R.10 gennaio 1957 n. 3). Pertanto,
va escluso il cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro e malattia professionale ed equo
indennizzo, per cui l'art. 11 d.P.R. n. 191 del 1979, deve essere inteso nel senso che, ferma restando
l'assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti degli
enti locali assicurati presso l'Inail a norma di legge, agli altri (soli) dipendenti non assicurati presso
lo stesso istituto, perché non addetti a lavori soggetti all'assicurazione obbligatoria è esteso l'equo
indennizzo previsto dalle norme sui dipendenti statali (Consiglio Stato, sez. V, 01 aprile 2004, n.
1741).
ALLEGATI
Modello di domanda riconoscimento causa di servizio.
Rapporto della istituzione scolastica all'ufficio scolastico provinciale sui fatti che hanno causato
infermità.
Richiesta di visita medico-collegiale.
FAC-SIMILE
Al Sig. Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di ……….
Ufficio Cause di servizio
Tramite Dirigente Scolastico della sede di servizio
Il/La sottoscritt…………………………………………………… nato/a il ……………..………..
a …………………………………….. prov …….. e residente a ………………...…………..(……)
in Via …………………………………….. n° …………., in servizio c/o …………………………
……………………………………….. in qualità di ……………………….……………… di scuola
………………………, □ ruolo dal………………….. o □ a tempo determinato dal ………….…..
al……………….. o □ con incarico annuale, fa presente che in data ……………………………...
gli/le è stata diagnosticata, come da certificazione medica allegata, la seguente infermità:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
con le menomazioni dell’integrità fisica di seguito indicate ………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
EVIDENZIA
Le cause che produssero l’infermità oggetto di richiesta di dipendenza e le circostanze che
concorsero alla stessa: …………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE, pertanto,
•
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità;
•
La corresponsione dell’equo indennizzo eventualmente spettantegli;
ALLEGA la seguente documentazione:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
di non percepire e/o di non aver richiesto altri indennizzi in virtù di assicurazioni a carico dello
Stato o di Enti Pubblici in relazione alla stessa infermità.
A norma di quanto previsto dall’art. 10 dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, “trattamento dei
propri dati personali”, ivi compresi i dati sensibili di cui all’articolo 22, e dei diritti sanciti dall’art.
13 della legge stessa, il consenso al loro trattamento per il conseguimento delle finalità della
presente istanza.
Luogo e data …………………….
IL RICHIEDENTE
…………………………………………………………
FAC-SIMILE
RAPPORTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA ALL'U.S.P. SUI FATTI CHE HANNO
CAUSATO INFERMITA'
Istituzione scolastica ________________________
Cognome e nome del dipendente__________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________
Rapporto circostanziato di servizio, con indicazione delle mansioni effettivamente svolte dalla data
di assunzione in poi, degli elementi idonei a provare la natura di ciascuna infermità o lesione
richiesta e la sua relazione con il servizio, tenuto conto, in particolare, delle condizioni o modalità
di lavoro e, in caso di infortunio, di ogni circostanza ritenuta rilevante (rapporto da compilare
eventualmente su foglio separato):
____________________________________________________
_________________________________________________________________________
In caso di incidente stradale allegare rapporto della polizia (Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia
Municipale) sulle circostanze relative all'incidente redatto per la competente autorità giudiziaria,
nonché gli atti definitivi adottati da quest'ultima:
_______________________________________________________________________________
Eventualmente possesso dello status di invalido civile con indicazione delle infermità che l'hanno
determinato:
________________________________________________________________________________
Eventuali precedenti. Se “si” indicare quali allegando la relativa documentazione:
____________________________________________________________________________
Estremi del verbale o dei verbali della commissione medica competente relativi alle infermità già
riconosciute in attività di servizio (da allegare):
Verbale n. ____________________ del _______________ della CMV di ___________________
Eventuali note e osservazioni conclusive ______________________________________________
__________________________________________________________________
Data _______________
Il Dirigente Scolastico
-------------------------------------------------------
FAC-SIMILE
Richiesta di visita medico-collegiale
Alla Commissione di Verifica presso il Dipartimento Prov.le del
Ministero dell'Economia e delle Finanze - SEDE
e,p.c.:
All'interessato/a SEDE
All'Ufficio Scolastico Prov.le di……………………..
Via ………………………………….
Oggetto: sig. _________ nato a ___________ il___________ residente a____________
visita medico-collegiale per il riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio.
Decreto M.E.F. 12/2/04 art. 3.
Il dipendente indicato in oggetto ha prodotto l'istanza che si acclude, intesa ad ottenere il
riconoscimento delle infermità di cui alla documentazione sanitaria allegata, come dipendente da
causa di servizio. Allo scopo d'istruire la pratica relativa alla richiesta dell'interessato/a, si prega
di sottoporre _l_ medesim_ a visita medico collegiale, come previsto dal Decreto M.E.F. del 12
febbraio 2004, art. 3 comma 3.
Il dipendente, cui la presente è diretta per conoscenza , potrà farsi assistere, a proprie spese,
da un medico di sua fiducia.
Si allegano in copia:
• domanda dell'interessato/a;
• ogni altra documentazione utile all'istruttoria
Data _______________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-------------------------------------------------------
MARIO PALADINI