impossibile negare il posto auto nella ztl al disabile, anche se può

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impossibile negare il posto auto nella ztl al disabile, anche se può
sentenza tar toscana n. 131/2014
impossibile negare il posto auto nella ztl al disabile,
anche se può percorrere brevi tratti a piedi
illegittimo il rifiuto dell’autorizzazione da parte del comune: chi è affetto da una patologia invalidante corre comunque il rischio di
cadere nelle strade antiche del centro storico
m&ss informazione/formazione
Tutelare l’infermità a camminare e assicurare un posto auto invalidi personale anche a discapito dell’interesse pubblico e della scarsità di
spazi per la sosta.
dal sito “cassazione.net”
mercoledì 5 marzo 2014
sentenza tar toscana
Il residente disabile che abita nel centro storico ha diritto al posto invalidi anche se riesce a camminare per cinquanta metri: si
devono verificare le attuali condizioni fisiche e ponderare l’interesse pubblico connesso alle scarse disponibilità di spazi di sosta
con quello del ricorrente, al quale deve essere tutelata la propria infermità.
Lo ha sancito il Tar Toscana con la sentenza 131/2014.
Il fatto
Il ricorrente, residente nel centro storico all’interno della zona a traffico limitato e titolare di una concessione per il parcheggio
degli invalidi, ha presentato al Comune la domanda di assegnazione di uno spazio personale per invalidi, nei pressi
dell’abitazione, allegando documentazione medica.
Il Comune ha comunicato la reiezione della domanda dichiarando che la patologia riscontrata non limiterebbe gravemente né
impedirebbe la deambulazione. In primis, la Corte fiorentina ha rilevato che l’art. 381 del regolamento attuativo del codice della
strada subordina l’assegnazione dell’apposito spazio di sosta personale per il titolare di contrassegno invalidi alla acclarata
sussistenza di particolari condizioni di invalidità e l’art. 2 del regolamento comunale per la concessione di parcheggi
personalizzati individua i destinatari degli stessi in coloro che presentino la domanda.
Per questo, la prima sezione toscana ha osservato, oltre la certificazione medica prodotta, il fatto che al di là dei 50 metri non
vi sono parcheggi e comunque nel tratto persiste il rischio di caduta, data l’esistenza della gravi infermità.
Insomma, l’Amministrazione avrebbe dovuto approfondire e chiarire, sulla base di un percorso logico esplicitato nel
provvedimento conclusivo o nel richiamato parere, la sussistenza o meno del requisito dell’infermità che riduce gravemente la
deambulazione, sulla base della copiosa certificazione medica prodotta dall’interessato e della concreta verifica delle sue attuali
condizioni fisiche, nonché ponderare l’interesse pubblico connesso alle scarse disponibilità di spazi di sosta con quello del
ricorrente, che ha titolo a veder tutelate ove possibile le proprie infermità.
Pertanto, il ricorso è stato accolto e annullato il diniego ai fini del riesame dell’istanza.
Vanessa Ranucci
n.b. ulteriori informazioni, possibilità di “scaricare” la sentenza sul sito “cassazione.net”
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