Dichiarazione Reach/ECHA

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Dichiarazione Reach/ECHA
Spett. Cliente
Oggetto: Regolamento Reach e dichiarazione ECHA/SVHC
REACH è il Regolamento per la Registrazione, la Valutazione, l’Autorizzazione e la Restrizione delle
sostanze Chimiche. È entrato in vigore il 1° giugno 2007 per rendere più efficace e migliorare il quadro
legislativo precedente sulle sostanze chimiche nell’Unione Europea (UE). REACH attribuisce
all’industria una maggiore responsabilità sulla gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono
presentare per la salute e l’ambiente.
I soggetti obbligati sono i fabbricanti e gli importatori dell’Unione Europea di sostanze chimiche
indipendentemente dal fatto che siano classificate ed etichettate pericolose o non pericolose, in
quantitativi uguali o superiori, nell’arco di un anno solare, ad una tonnellata. Nel caso di fabbricazione e
di importazione di una determinata sostanza, sono tenuti agli obblighi, indistintamente, tutti i fabbricanti
e gli importatori di detta sostanza.
Il sistema prevede quattro fasi: 1) Pre-registrazione; 2) Registrazione; 3) Valutazione;
Autorizzazione.
4)
Prima della fase di Registrazione la nuova normativa ha introdotto una fase di Preregistrazione
(terminata a Dicembre 2008) a cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti (fabbricanti e importatori).
La seconda fase, di Registrazione di una sostanza, richiede la presentazione di un dossier consistente
che dovrà contenere una serie di informazioni tra le quali:
• identità delle sostanze;
• informazione sulla fabbricazione e gli usi delle sostanze;
• la classi.cazione e l’etichettatura;
• istruzioni riguardanti l’uso della sostanza.
La consistenza del dossier, inoltre, varia in funzione delle fasce di tonnellaggio prese in considerazione
ed anche il numero delle informazioni cresce in funzione proprio della fascia di tonnellaggio in cui si
trova il registrante.
Per facilitare il complesso lavoro di preparazione dei dossier è prevista la possibilità di costituire
raggruppamenti di registranti (consorzi o simili) per favorire lo scambio dei dati disponibili ed il
commissionamento di test per i dati mancanti.
Queste iniziative sono apprezzate dal REACH perché semplificano il lavoro di preparazione dei dossier
ed i relativi costi ma sono lasciate esclusivamente all’iniziativa privata per quanto riguarda modalità,
partecipazioni, suddivisione dei costi, ed ogni altra modalità organizzativa
La terza fase prevista dal Regolamento Reach prevede l’esame e la valutazione dei vari dossier di
Registrazione da parte delle Autorità competenti degli Stati membri con l’Agenzia Centrale. Finalità
dell’esame e della valutazione dei dossier tecnici è quella di verificare che le informazioni contenute
siano conformi alle prescrizioni stabilite dal Regolamento. A seguito di questa attività può accadere che
sia richiesto agli operatori di fornire ulteriori informazioni. Per di più, se in base ai dati ed alle
informazioni che sono contenute nei vari fascicoli emergesse che la sostanza chimica possa
evidenziare dei rischi per la salute e l’ambiente e presentare proprietà problematiche come la
persistenza o il bioaccumulo, l’Autorità chiede all’operatore sia nuove informazioni che nuovi test anche
se non previsti negli allegati tecnici del Regolamento.
La nuova regolamentazione prevede una quarta fase denominata “Autorizzazione”. Sono obbligati ad
adempiere ai relativi obblighi solo quegli operatori, sia fabbricanti che importatori, che immettono sul
mercato le seguenti categorie di sostanze:
a) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene di categoria 1 e
2;
b) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze mutagene di categoria 1 e 2;
c) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione 1
e 2;
d) le sostanze che sono molto persistenti, molto bioaccumulanti, persistenti e bioaccumulanti;
e) le sostanze che abbiano proprietà che perturbano il sistema endocrino.
L’autorizzazione prevede che gli operatori citati in precedenza presentino una specifica domanda
all’Agenzia Centrale che dovrà contenere, tra l’altro, i seguenti elementi:
• gli usi per i quali è richiesta l’autorizzazione;
• se non già presentato per la Registrazione va accluso il CSR (Chemical Safety Report);
• un’analisi socio-economica;
• un’analisi delle alternative che prenda in considerazione i rischi che esse comportano e la fattibilità
tecnica ed economica di una sostituzione.
L’Autorità competente avvia il sistema dei controlli ufficiali previsto dal Regolamento REACH,
assicurando che sia intrapresa un’appropriata attività di vigilanza e controllo al .ne di verificare la
completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle
sostanze, dalla produzione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato delle sostanze, come tali o
contenute nei preparati o negli articoli.
STATO ATTUALE
Il giorno 5 Febbraio 2013 la Commissione Europea ha adottato la relazione finale sulla prima revisione
del Regolamento Reach. I link seguenti rimandano alle relazioni suddette:
1)
2)
REPORT DELLA COMMISSIONE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0049:EN:NOT
DOCUMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013SC0025:EN:NOT
La Commissione europea ha verificato il buon funzionamento del Reach e sebbene vi siano alcune
esigenze di adeguamento non sarà modificato il dispositivo del Reach.
Vi è tuttavia la necessità di ridurre l’impatto del Reach sulle PMI e tali misure sono inserite nell’allegato
alla relazione generale.
Vi sono molte opportunità per migliorare ulteriormente il funzionamento del REACH ottimizzandone
l'attuazione a tutti i livelli.
Nella relazione generale sono indicate a tal fine alcune raccomandazioni:

miglioramento della qualità dei fascicoli di registrazione delle sostanze;

incoraggiare le imprese a migliorare l'uso delle schede di sicurezza come strumento centrale di
gestione del rischio chimico;

affrontare le questioni relative alla trasparenza della ripartizione dei costi all'interno delle
informazioni sulle sostanze di Exchange Forum (SIEF).
Il rapporto indica inoltre:

ridurre l'onere finanziario e amministrativo a spese delle PMI al fine di garantire la
proporzionalità del regolamento e per aiutarle ad adempiere a tutti gli obblighi del REACH. La
Commissione esaminerà maggiori riduzioni dei diritti per le PMI;

Notevoli sforzi si stanno facendo per sviluppare metodi alternativi alla sperimentazione animale
e continueranno ad essere fatti: dal 2007 la Commissione ha messo a disposizione €
330.000.000 per finanziare la ricerca in questo settore.

L'applicazione del REACH potrebbe essere migliorata. Poiché questa è responsabilità degli
Stati membri, la relazione raccomanda agli Stati membri di rafforzare il coordinamento tra gli
stessi;

Anche se la relazione finale individua la necessità di modifiche al regolamento, la Commissione
intende garantire la stabilità legislativa e la prevedibilità per le imprese europee. Per questa
ragione nessuna modifica ai termini principali del REACH è stata proposta.
Si attende per il 31 Maggio 2018 la registrazione delle sostanze prodotte o importate in quantità
maggiore o uguale a 1 t/anno.
Roncadelle 18/12/2014
Responsabile Qualità
Marco Bertelli
Per quanto concerne i materiali metallici che caratterizzano le leghe prodotte da Almag, con la
presente si comunica che:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Name
EC Number
Rame (Copper)
231-159-6
Zinco (Zinc)
231-175-3
Ferro (Iron)
231-096-4
Nichel (Nickel)
231-111-4
Stagno (Tin)
231-141-8
Alluminio (Aluminum) 231-072Silicio (Silicon)
231-130-8
Piombo (Lead)
231-100-4
Manganese (Manganese) 231-105-1
Sito consorzio
http://www.eurocopper.org/
http://www.reach-zinc.eu/
http://www.iron-consortium.org/
http://www.nickelconsortia.org/
http://www.itri.co.uk/
http://www.aluminium-reach-consortium.ue
http://www.euroalliages.com/
http://www.reach-lead.eu/
http://www.mn-consortium.org/
sono stati registrati entro i termini previsti da consorzi che si sono opportunamente creati (vedi
http://www.reach-metals.eu/) per ottemperare ai requisiti del Regolamento Reach.
Si comunica che l’Arsenico (Arsenic) Cas n° 231-148-6, rientra nelle sostanze registrate entro il
31 Maggio 2013. Al seguente indirizzo è possibile accedere ad un primo report relativo al
secondo step di registrazione previsto dal Reach.
http://echa.europa.eu/documents/10162/13126357/press_memo_reach_2013_en.pdf
Su richiesta della Commissione europea, uno Stato membro o l'ECHA possono proporre una sostanza
da identificare come sostanza estremamente preoccupante (SVHC). Se la sostanza è identificata come
tale, viene aggiunta all'elenco di sostanze candidate, ai fini della sua eventuale inclusione nell'elenco
delle autorizzazioni (Allegato XIV). L'inclusione di una sostanza nell'elenco di sostanze candidate crea
obblighi giuridici per le aziende che fabbricano, importano o utilizzano queste sostanze come tali, in
preparati o in articoli. L'intenzione di proporre l'identificazione di una sostanza come SVHC viene
dichiarata pubblicamente nel registro delle intenzioni prima di presentare la proposta, in modo da
fornire per tempo le informazioni necessarie all'industria e ad altri soggetti interessati. La proposta
viene preparata conformemente all'allegato XV di REACH e si compone di due parti principali. La prima
fornisce i dati e la giustificazione per identificare la sostanza come SVHC. La seconda, esaminata
durante le fasi successive dell'identificazione, comprende informazioni concernenti i volumi di prodotto
immessi sul mercato dell'Unione europea e gli usi della sostanza, il rilascio e l'esposizione conseguenti
e le possibili alternative alla sostanza. Dopo la pubblicazione della proposta, chiunque può
commentarla o aggiungervi ulteriori informazioni, per esempio in merito alle proprietà, agli usi e ai rischi
della sostanza proposta o a eventuali alternative. In mancanza di commenti, la sostanza viene inclusa
nell'elenco di sostanze candidate. Le proposte e i commenti verranno inviate al comitato degli Stati
membri (MSC) affinché questo approvi l'identificazione della sostanza come SVHC. Se il comitato non
raggiunge un accordo unanime, la questione viene rinviata alla Commissione europea.
Spett. Cliente
Oggetto: dichiarazione assenza sostanze SVHC
Almag Spa dichiara che nei propri prodotti le sostanze chimiche indicate nell’Allegato XIV del
Regolamento Reach emendato al 20/12/2016 non sono presenti in quantità superiori allo 0,1 %.
Tale elenco definito “Candidate list” delle sostanze SVHC è periodicamente aggiornato da parte
dell’ECHA ed è accessibile sul web all’indirizzo:
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/candidate-list-substances-in-articles-table
Roncadelle, 21/12/2016
Resp. Qualità
Bertelli dott. Marco