Contestazione, nullo il verbale su strada senza

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Contestazione, nullo il verbale su strada senza
Contestazione, nullo il verbale su strada senza caratteristiche
Nullo il verbale con l’autovelox senza contestazione immediata sulla
strada che non ha le caratteristiche minime dell’arteria «a scorrimento».
Deve essere disapplicato dal giudice il decreto del prefetto e annullata la
multa nei tratti che non presentano gli elementi dell’articolo 2 del
Codice della Strada.
di Giovanni D’AGATA
Contestazione, nullo il verbale autovelox
su strada senza caratteristiche . Ancora
una volta la Cassazione bacchetta le
amministrazioni che vogliono far cassa a
tutti i costi a discapito degli
automobilisti ed indirettamente anche i
prefetti, troppo spesso “leggeri”
nell’individuare i tratti di strada ove è
possibile rilevare elettronicamente la
velocità senza contestazione immediata.
Non è un caso isolato, ricorda lo “Sportello dei Diritti”, quello di decreti prefettizi che
non prendono nella benché minima considerazione l’articolo 2 comma 2 del Codice della
Strada che individua tassativamente le caratteristiche delle strade urbane “a scorrimento
veloce”: carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a
destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate. Per la sosta sono
previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni
e uscite concentrate. Da ciò discende che il provvedimento prefettizio che autorizza
l’installazione di autovelox per verificare elettronicamente la velocità dei veicoli in
transito, su una strada urbana priva delle caratteristiche minime appena indicate è
palesemente illegittimo e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione
amministrativa.
Contestazione, nullo il verbale autovelox su strada senza caratteristiche . Ad affermare
tale principio è la Cassazione Civile che, con l’ordinanza 5532/17, pubblicata il 6 marzo,
ha accolto il ricorso di un automobilista, sanzionato per violazione del limite di velocità su
una strada urbana a scorrimento. I giudici della seconda sezione civile hanno accolto le
doglianze del ricorrente che aveva rilevato come il prefetto avesse erroneamente inserito
il tratto in questione nella categoria delle strade per cui, non essendo possibile il fermo
del veicolo «in condizioni di sicurezza», si potevano installare gli autovelox al fine di
rilevare la velocità e le eventuali violazioni.
In ben due gradi di giudizio si era visto respingere le proprie doglianze, compresa quella
di disapplicazione del decreto prefettizio, ritenendo sia il giudice di pace che il tribunale
di non poterne sindacare l’eventuale illegittimità. Per gli ermellini, al contrario, il
provvedimento prefettizio che individua le strade lungo le quali è possibile installare le
apparecchiature in questione, senza obbligo di fermo immediato del conducente (articolo
4 del decreto legge 121/02) «può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge
mediante rinvio alla classificazione di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, Cds e non altre» e
spetta al Tribunale il «sindacato e, a tal fine, verificare se le caratteristiche oggettive
della strada in questione consentissero di ricondurla nell’ambito della categoria di cui
alla lettera D) dell’articolo 2 cod. strada». ( ( www.sportellodeidiritti.org )
di Giovanni D’AGATA
(08/03/2017)
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