Autovelox e tutela per gli automobilisti

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Autovelox e tutela per gli automobilisti
OGGETTO: Autovelox: tutele per l’automobilista
Premessa
In tema di accertamento delle infrazioni del limite di velocità tramite autovelox, si vuole
richiamare
l'attenzione
dei
consumatori
e
degli
utenti,
sulla
questione
delle
multe
con
apparecchiatura autovelox, ad oggi sempre più controversa.
Si evidenziano, quindi, le principali norme esistenti in materia e le recenti pronunce della
giurisprudenza che hanno meglio definito il quadro delle garanzie per l'automobilista.
La tutela dell’automobilista
Obblighi da rispettare per l'accertamento delle infrazioni del limite di velocità tramite
autovelox:
Segnalazione obbligatoria: ovvero l'obbligo di segnalare in anticipo il dispositivo
elettronico. Obbligo che si applica anche nel caso in cui provenendo da una strada secondaria ci
si immetta sulla strada in un punto successivo al cartello di segnalazione dell'autovelox.
Tale caso è stato di recente sottoposto all’attenzione della Corte da un automobilista che,
ricevuta una multa per eccesso di velocità, aveva lamentato “di non aver incontrato alcun
cartello segnalante la successiva presenza dell'autovelox”.
La Suprema Corte con la decisione 680/2011 ha, infatti, chiarito che non è sufficiente
l’esistenza di un solo cartello premonitore, ma è necessario verificare che, sulla strada statale
ve ne sia posto un altro ad una congrua distanza tra la suddetta intersezione e la successiva
postazione fissa. Non solo ma “il relativo onere probatorio incombe sull'amministrazione
opposta”.
Non vi è invece l’obbligo di indicare anche nel verbale che il cartello di segnalazione sia stato
regolarmente apposto.
Presenza dell’ agente accertatore: è, infatti, annullabile la multa per eccesso di velocità
se, presso l'autovelox gestito e installato da un'azienda privata, non sono presenti gli agenti
durante il rilevamento dell'infrazione per eccesso di velocità.
Inoltre, dal verbale di accertamento deve emergere che il rilevamento è stato fatto da un
agente preposto al servizio di polizia.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 aprile 2011 n. 7785, infatti, ha accolto le
doglianze di un automobilista che lamentava la mancata partecipazione della Polizia municipale
nelle fasi di «elaborazione dell'accertamento».
Pertanto, da
questa
pronuncia si desume che,
l'ente locale,
in caso di rilevazione
dell'infrazione, non può genericamente motivare che la supervisione è stata commissionata
dalla Polizia municipale, ma il rilevamento dell’infrazione deve avvenire in presenza
degli agenti.
Autovelox vietati in città: sono ammessi soltanto nelle strade “urbane a scorrimento” previa
autorizzazione del prefetto.
Di recente alcuni Comuni hanno ottenuto un lasciapassare all'installazione anche in strade prive
delle caratteristiche previste dalla legge. È, pertanto, intervenuta la Cassazione annullando i
verbali e sostenendo che il Prefetto può autorizzare le postazioni fisse solo nelle strade che
vengono considerate, in maniera corretta, strade urbane di scorrimento, come indicato dalla
legge 168/02.
Più precisamente, sono "strade urbane di scorrimento": “la strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una
eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con
le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce
laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”. Queste le
caratteristiche che deve possedere una strada per permettere al Comune di posizionare un
autovelox fisso e considerare valido il rilevamento dell'infrazione e, successivamente, la
sanzione amministrativa.
In virtù di ciò tutte le multe rilevate tramite postazioni fisse in strade che non presentano
tali caratteristiche sono da considerare annullabili.
Niente “omologazione" e "taratura" del dispositivo: Non vi è obbligo di omologazione
dell'apparecchio o di taratura periodica.
In relazione alle apparecchiature di controllo automatico, il legislatore non ha adottato nessuna
disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate. E non vi sono neppure
norme che impongono un obbligo di taratura periodica dell'autovelox.
Non solo, ma la verifica prevista è soltanto quella iniziale, legata al "modello" e non
dunque al singolo apparecchio.
Contestazione differita: l'autovelox rientra fra le ipotesi in cui è ammessa la non
contestazione immediata della infrazione.
La Corte di Cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 7521 del 31 marzo 2011, ha infatti
ribadito che è previsto l’ utilizzo di strumenti elettronici per il controllo della velocità su
qualsiasi tratto di strada,
anche senza obbligo di
contestazione immediata, se
l'autovelox consente la rilevazione dell'illecito solo dopo il passaggio del veicolo.
Il caso nasce dal ricorso presentato da un’autista contro una pattuglia di vigili dotati di
autovelox, evidenziando l'erroneità della multa in quanto la violazione era stata accertata senza
contestazione immediata.
L’art. 4 del Dl 121/2002, convertito nella legge n. 168/2002, indica i tratti di strada dove è
possibile omettere automaticamente la contestazione immediata delle sanzioni, stante la
pericolosità di tale manovra.
Ne consegue che l'indicazione nel verbale di una ragione che rende ammissibile la
contestazione differita comporta la validità della multa.
In altri termini, l'uso di un autovelox che permette la determinazione dell'illecito solo dopo il
passaggio del veicolo davanti alla pattuglia è una causa legittima di mancata contestazione
immediata della violazione.
Il verbale è annullabile se:
non vi è segnalazione del dispositivo elettronico,
manca l’agente accertatore durante il rilevamento dell’infrazione,
l’autovelox è posizionato in città senza autorizzazione del Prefetto,
manca nel verbale l’indicazione di una ragione che rende ammissibile
la contestazione differita.