S.C.I.A. Variazione autorizzazione vendita diretta prodotti agricoli

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S.C.I.A. Variazione autorizzazione vendita diretta prodotti agricoli
COMUNE DI CAROVIGNO (BR) PROV. BRINDISI
Settore Gestione del Territorio – Urbanistica LL. PP.
Sezione Attività Produttive
SUAP – Polizia Amministrativa – Commercio
AVVERTENZA: la presente segnalazione certificata inizio attività (s.c.i.a) va presentata in duplice copia originale. L’interessato dovrà conservare uno dei due esemplari, dopo aver fatto apporre sul medesimo il timbro di ricezione da parte del Comune. N.B.: all’atto del deposito dovranno essere versati i diritti di segreteria presso l’ufficio economato, oppure tramite versamento sul c/c. 12884722 allegando originale del bollettino. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) VARIAZIONE ALL’AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO DALLA PROPRIA AZIENDA AGRICOLA l sottoscritt (cognome e nome) C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | Data di nascita: Cittadinanza Sesso: M | | F | | Luogo di nascita: Stato Provincia_ Comune Residenza: Provincia Comune Indirizzo: n. C.A.P. | | | | | | Recapito telefonico (obbligatorio) e‐ mail fax in qualità di legale rappresentante dell’impresa agricola: con sede legale iscritto al R.I. presso la C.C.I.A.A. di al n. con azienda ubicata in Carovigno (Br) della superficie di Ha esercente la coltivazione di e/o allevamento di in possesso dell’autorizzazione n. rilasciata dal Comune di Carovigno (Br) in data , ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 9. 2.1963, n. 59; SEGNALA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 18‐5‐2001 n. 228 e dell’art. 19 della L. n. 241/90 e ad integrazione dell’autorizzazione sopra indicata:  l’inizio della vendita diretta di prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda, nel rispetto comunque del prescritto limite di prevalenza dei prodotti di produzione propria;  l’inizio della vendita diretta di prodotti manipolati o trasformati, derivanti da prodotti di produzione propria ed eventualmente non provenienti dalla propria attività aziendale, nel rispetto comunque del prescritto limite di prevalenza dei prodotti di produzione propria; A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, D I C H I A R A Che l’esercizio della vendita diretta dei prodotti sopra indicati avverrà secondo le seguenti modalità:  in azienda  in locale aperto al pubblico, avente la superficie di mq.  in forma itinerante  sul posteggio n. , concesso da Codesto Spett.le Comune con autorizzazione n. del  a mezzo di commercio elettronico  altro 
 che unitamente alla vendita dei prodotti della propria azienda, vengono commercializzati prodotti provenienti da altre aziende agricole in misura non prevalente;  che i local dove esercita l’attività possied normativa edilizia e sanitaria; i requisiti previsti dalla vigente  di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs n. 155/97;  che non ricorre l’ipotesi ostativa della mancanza dei requisiti di onorabilità di cui al comma 6, dell’art. 4, del D.Lgs. n. 228/2001; SI IMPEGNA, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 228/2001, a comunicare tempestivamente al Comune di Carovigno (Br) il superamento dei limiti ivi stabiliti e ad applicare, in tal caso, le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 114/1998. IL/LA SOTTOSCRITT ALLEGA: ‐ Copia fronte‐retro di un documento valido di riconoscimento; ‐ Copia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; rilasciata in data ‐ Copia dell’autorizzazione n. 2.1963, n. 59 ‐ Altro: , ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 9. ; Tutte le copie allegate sono conformi ai rispettivi originali. Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Data | | |‐| | |‐| | | | | FIRMA L. 9‐2‐1963 n. 59 ‐ Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti. Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1963, n. 44 Art 3. I produttori singoli od associati che intendono effettuare una vendita di cui all'art. 1 debbono farne domanda ai sindaci dei comuni in cui intendono effettuarla. La domanda, sottoscritta dal rappresentante, se trattasi di associazioni o di persona giuridica, deve essere presentata al sindaco in duplice esemplare. La domanda, oltre l'indicazione delle generalità del richiedente, della specifica qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 2 e degli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente o dei fondi di produzione dei soci o associati deve contenere altresì la specificazione, rispettivamente se di coltura o di allevamento, dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e dei modi in cui s'intende effettuarla se permanentemente o meno, e se in posti stabiliti dalla autorità comunale in maniera che in ogni caso sia possibile l'individuazione del luogo di vendita. La domanda deve essere corredata dal certificato penale generale del richiedente dal quale risulti la inesistenza di condanne per alcuno dei reati indicati nella lettera c) del successivo art. 6 e, nel caso di presentazione in comune diverso da quello dove trovasi il fondo o i fondi di produzione, anche da certificato in carta libera del sindaco di questo ultimo comune che attesti essere il richiedente o i soci o gli associati produttori agricoli per il terreno od i terreni indicati nella domanda. Art. 4. Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti, i luoghi e giorni di fiera o di mercato per i quali è autorizzata la vendita, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. N.B. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 e dell’allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza ivi prevista, la L. 9‐2‐1963 n. 59 è stata abrogata. D.Lgs. 18‐5‐2001 n. 228 ‐ Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O. Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita. 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività. 3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998. 8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.